LE INDAGINI FINANZIARIE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
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- Fabrizio Massari
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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO ADEMPIMENTI DICHIARATIVI PER I BENI E LE ATTIVITA FINANZIARIE DETENUTE ALL ESTERO LE INDAGINI FINANZIARIE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO MASSIMILIANO SIRONI 31 Marzo ODCEC MI C.so Europa 11 - Milano
2 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Indagini finanziarie
3 Premessa: il c.d. punto di innesco delle indagini finanziarie Obiettivi ed importanza: I possibili punti di innesco : L operazione degli investigatori del Fisco sta interessando oltre 2000 contribuenti italiani che hanno trasferito tra il 2007 ed il 2008 oltre due miliardi di euro. Le persone sotto inchiesta sono fortemente sospettate di aver evaso e trasferito ingenti somme all estero: pesanti le conseguenze per coloro che non saranno in grado di dimostrare la regolarità delle operazioni scoperte. Le indagini in corso nei confronti dei soggetti che risultano più pericolosi per il Fisco sono condotte congiuntamente dai Reparti Speciali della Guardia di Finanza e dalla nuova Task Force contro l evasione fiscale internazionale dell Agenzia delle Entrate. (comunicato stampa Ag. Entrate/GdF del 26/02/2010) Indirizzi operativi Da cosa partono le indagini finanziarie Indizi acquisiti da terzi Indizi acquisiti nel corso di verifiche 3
4 Gli indirizzi operativi Circ. Ag. Entrate n.20/e del 16/4/2010: i controlli da sviluppare in maniera massiccia [ ] riguardano prioritariamente i fenomeni di illecito trasferimento e/o detenzione di attività economiche e finanziarie all estero Controlli approfonditi, tramite: invio di questionari a persone fisiche rientrate in Italia (domicilio fiscale) nell ultimo quinquennio, dopo un periodo più o meno lungo trascorso all estero Incrocio tra la base-dati generata dal c.d. monitoraggio delle transazioni da e verso l estero da parte degli intermediari finanziari, e le dichiarazioni dei redditi (in specie il modulo RW) presenti a Sistema I soggetti che approfondiscono le posizioni a rischio : U.C.I.F.I. (Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali, istituito presso la Direzione Centrale Accertamento dal 1/10/2009, in attuazione dell art.12 co.3 D.L. n.78/2009) Direzioni Provinciali (Uffici controllo), con il coordinamento delle D.R. e dell U.C.I.F.I Art. 12 D.L. n.78/2009 (cenni) Co. 2 - Le attività economiche e finanziarie detenute all estero in violazione degli obblighi di monitoraggio valutario si presumono costituite mediante redditi sottratti a tassazione (presunzione relativa) Co. 2-bis raddoppio dei termini per l accertamento Violazioni per obblighi riguardanti RW per investimenti e attività di natura finanziaria detenute in Paesi black-list Co. 2-ter raddoppio dei termini per la notifica dell atto di contestazione o di irrogazione di cui all art. 20 D.lgs. n. 472/
5 Indirizzi operativi - questionari Art. 32 co.1 p.to 4 D.p.r. n.600/1973 inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell accertamento nei loro confronti [ ], con invito a restituirli compilati e firmati Questionari inviati a ottobre 2009 (cfr. comunicato stampa Ag. Entrate 17/10/2009) a) atti di disposizione patrimoniale in favore di Trust, Fondazioni e organizzazioni similari compresi gli intermediari finanziari che svolgono, anche di fatto, attività di amministrazione di beni per conto di terzi; b) forme di previdenza individuale o collettiva organizzate o gestite da Società ed Enti di diritto estero che danno diritto a percepire prestazioni in forma di rendita o capitale successivamente alla data di cessazione del Suo rapporto di lavoro; c) donazioni effettuate o altri atti di liberalità di cui risultino beneficiari soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato, ovvero donazioni o liberalità ricevute; d) contratti assicurativi, di qualsiasi natura, con imprese non aventi sede nel territorio dello Stato, che diano diritto ad attribuzioni patrimoniali; e) strumenti finanziari anche di natura non partecipativa o diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari della medesima natura. 5
6 Indirizzi operativi il monitoraggio tramite incrocio di base-dati Obblighi di rilevazione e segnalazione dei flussi transfrontalieri a carico degli intermediari finanziari (art. 1 D.L. n.167/1990) Circ. Ag. Entrate 45/E 2010 mantenere evidenza dei trasferimenti da e verso l estero di denaro o valori mobiliari di importo superiore a Euro Effettuati anche attraverso movimentazione di conti, A/B o postali Per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni ad esse equiparate aventi domicilio fiscale in Italia Le disposizioni valgono anche per gli acquisti e vendite di titoli esteri, di certificati in serie o di massa esteri che vengono direttamente effettuate dai soggetti con gli intermediari oppure per il loro tramite (ciò a prescindere che l acquisto o la vendita abbia o meno generato un materiale trasferimento da/verso l estero di disponibilità finanziarie) 6
7 Indirizzi operativi il monitoraggio tramite incrocio di base-dati (segue) Come vengono trasmessi i dati? Provvedimento Direttore Ag. Entrate 28/07/2003 In via telematica Entro il 31/3 di ogni anno 7
8 Indirizzi operativi il monitoraggio tramite incrocio di base-dati (segue) Cosa non viene trasmesso dagli intermediari: A livello generale non vengono trasmessi i trasferimenti da/verso l estero relativi alle operazioni effettuate nell ambito dei rapporti di risparmio gestito e amministrato (poiché soggetti ad imposizione sostitutiva da parte dell intermediario residente cfr. circ. Ag. Entrate 45/E 2010) Non sono oggetto di trasmissione altresì: Trasferimenti dall estero di flussi i cui redditi producano redditi di capitali assoggettati dall intermediario residente a ritenuta d acconto a titolo definitivo o a imposta sostitutiva (ratio: la segnalazione di tale operazione avviene già nel modello 770) Tuttavia devono essere segnalati i trasferimenti Verso l estero Di importo superiore a Euro Che provengono da rapporti di risparmio gestito o amministrato (ratio: accertare il realizzo di un reddito conseguito attraverso tale operazione) 8
9 Indirizzi operativi il monitoraggio tramite incrocio di base-dati (segue) Scudo fiscale e segnalazione delle operazioni: Rimpatrio Gli intermediari effettuano la rilevazione ma non la comunicazione (ratio: riservatezza garantita dalle disposizioni in materia di scudo fiscale) Regolarizzazione Gli intermediari effettuano la rilevazione e la comunicazione (ratio: monitoraggio delle attività regolarizzate che, in caso contrario, potrebbero sfuggire a tassazione) 9
10 Indirizzi operativi il monitoraggio tramite incrocio di base-dati (segue) Mod. 770 SO Gli intermediari finanziari che intervengono (anche in qualità di controparti) in operazioni che possono generare redditi di natura finanziaria (cfr. art. 67 co. 1, da c, a c-quinquies, T.U.I.R.) Tale obbligo non sussiste per le operazioni il cui reddito è soggetto ad imposta sostitutiva in base alla disciplina del risparmio gestito/amministrato ATTENZIONE: il 770 (SO) e la segnalazione ex art. 1 D.L. n.167/1990 sono alternativi 10
11 Indizi acquisiti da terzi Gli indizi acquisiti da terzi nell ambito dei poteri degli uffici (art. 32 D.p.r. n.600/1973) hanno caratteristiche fortemente eterogenee difficilmente sono sufficienti per motivare compiutamente una contestazione in materia di monitoraggio valutario richiedono ulteriori informazioni che in una fase preliminare possono venire richieste tramite questionari 11
12 Questionari inviati al contribuente La mancata risposta al questionario è punita con una sanzione specifica, ma non preclude il diritto alla difesa Se il questionario è stato ricevuto prima della presentazione della dichiarazione riservata, verifica della situazione soggettiva per poter accedere allo scudo fiscale Se il questionario è stato ricevuto dopo l adesione allo scudo fiscale, si è comunque tenuti alla compilazione dello stesso, salvo opporre agli organi competenti l avvenuto rimpatrio o regolarizzazione di attività detenute all estero entro i trenta giorni successivi alla notifica del questionario stesso (cfr. circ. Ag. Entr. n. 49/E del 2009) 12
13 Indizi acquisiti nel corso delle verifiche Archivio dei rapporti finanziari Art. 7 co. 6 D.P.R. n.605/1973 e art. 37 co. 5 D.L. n.223/2006: Apposita sezione dell Anagrafe tributaria Comunicazioni riguardano Esistenza e natura dei rapporti continuativi (rif. circ. Ag. Entrate n.18/e del 2007) unico rapporto di durata, rientrante nell attività istituzionale dell operatore finanziario, che possa dar luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di denaro o altri valori, compresi i servizi, intrattenuto direttamente dal cliente e formalizzato contrattualmente (cfr. circ. Ag. Entrate n.42/e del 2009) Per elenco di tali rapporti, cfr. allegato 1 al Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 29/02/2008 Esistenza di rapporti di qualsiasi genere diversi dalle categorie precedenti (procure, deleghe ad operare e sim.) 13
14 A.R.F. obbligo di comunicazione (segue) Devono inoltre essere inserite Le operazioni extra-conto che rappresentano una categoria multiforme di operazioni aventi come denominatore il fatto di essere effettuate al di fuori di un rapporto continuativo (per es.: operazioni per cassa, bonifico fuori conto e sim.) Deve essere comunicata una sola volta (la prima) per anno solare Pagamenti diversi: incasso assegno circolare, cambio assegno di terzi, estinzione certificati di deposito, buoni fruttiferi, rimborso o deposito su libretti di risparmio, estinzione carte prepagate Acquisto/vendita a termine di titoli, trasferimento titoli da altro istituto SE EFFETTUATE PER CASSA: addebito per estinzione assegno e assegni vidimati acquisto o vendita di divisa e/o banconote estere bonifico a vostro favore bonifico sull'estero erogazione prestiti personali e finanziamenti vendita/acquisto d'oro e metalli preziosi servizio eurogiro e moneygram 14
15 A.R.F. (segue) Riferimenti temporali: Sono comunicati all A.R.F. i rapporti esistenti (ancorché cessati) alla data del 1/1/2005; Se le i.f. riguardano rapporti ante 1/1/2005 l A.R.F. non sarà utilizzabile (valutazioni specifiche dei verificatori); Le operazioni extra-conto effettuate nel 2005 presenti nell A.R.F. sono solo quelle registrate ai fini anti-riciclaggio Sono esclusi da comunicazione i versamenti su bollettino di c.c.p. per un importo unitario inferiore a
16 Articolazioni estere di banche ed intermediari residenti Circ. 42/E del 2009 In A.R.F. devono risultare anche I rapporti intrattenuti e le operazioni effettuate presso le strutture operative estere di banche e altri intermediari residenti in Italia Accezione ampia: qualsiasi articolazione estera che gestisca servizi collaterali o funzionali all attività delle dette banche o intermediari residenti senza una propria autonomia giuridica 16
17 Ambito soggettivo i.f. Destinatari richiesta I destinatari delle richieste degli organi procedenti: Banche Poste Italiane s.p.a. Altri intermediari finanziari Soggetti ex art. 106 co. 1 T.U.B. (per es. soggetti che concedono finanziamenti, società di leasing e simili) Soggetti ex art. 107 T.U.B. Soggetti che svolgono attività finanziaria non nei confronti del pubblico (holding di partecipazione) (*) Consorzi e Confidi e simili (art. 155 co. 4 T.U.B.) Soggetti che esercitano attività di cambiavalute (art. 155 co. 5 T.U.B.) Casse peota (art. 155 co.6 T.U.B.) Agenti in attività finanziaria Operatori professionali in oro (artt. 1 e 2 L. n.7/2000) Istituti di moneta elettronica (IMEL cfr. art.114-bis T.U.B.) Imprese di investimento (solitamente S.I.M.) Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. cfr. art. 1 lett. m-t.u.f.) Società di gestione del risparmio (S.G.R. cfr. art. 1 T.U.F.) Società fiduciarie Strutture accentrate (cfr. anche C.M. 116/E del 1996 e Circ. Ag. Entrate n.32/e 2006) (*) Le holding che devono cancellarsi dall albo ex 113 T.U.B. (cfr. D.M. n.29/2009 Ministero Economia), sono da considerarsi escluse dall ambito soggettivo qui esaminato 17
18 Ambito soggettivo Destinatari richiesta (segue) Società fiduciarie: Allineamento di queste società agli altri intermediari finanziari (tramite modifica co.5 e 7 art. 32 D.P.R. n.600/1973) Due tipologie di richiesta Tipologia richiesta Elemento noto Elemento ignoto Per tutti gli intermediari (comprese fiduciarie) Persona sottoposta ad accertamento Operazioni da questa posta in essere Solo fiduciarie (cfr. art.32 co. 7 D.P.R. n.600/73) Oggetto di intestazione fiduciaria: - inequivocabilmente individuato - periodo temporale Identità del soggetto 18
19 Ambito oggettivo [ ] richiedere, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi (art. 32 D.P.R. n.600/1973 e art. 51 D.P.R. n.633/1972). Attenzione: superamento della previgente nozione di copia dei conti trattenuti. 19
20 Ambito oggettivo - segue Definizioni (Circ. Ag.Entrate n.32/e del 2006) Rapporti tutte le attività aventi carattere continuativo [ ] esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero [i] servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest ultimo un <complesso scambio> all interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo. Operazioni e singoli servizi si caratterizzano per l assenza del complesso scambio. Operazioni extra-conto c.d. operazioni allo sportello (tipicamente contro presentazione di contante o assegni, senza transito su rapporti di conto). N.b.: Ante 1/1/05 solo quelle rilevate ai fini antiriciclaggio. 20
21 Ambito oggettivo - segue Esclusioni: pagamento pensioni; pagamento utenze; pagamento imposte, tasse e canoni radiotelevisivi; pagamento contributi assicurativi e previdenziali; pagamento ticket sanitari (C); pagamento canoni cimiteriali per lampade votive (C); pagamento relativo a titoli di trasporti pubblici e privati (C); pagamento e/o prenotazione biglietti (C); pagamenti/incassi effettuati nell ambito del servizio di tesoreria svolto per conto dello Stato o di enti pubblici non economici (C); pagamento per leasing operativo; operazioni eseguite da: addetti alla custodia e trasporto di valori; pubblici ufficiali; coadiutori di giustizia. Motivazione alla base delle esclusioni: 1. Operazioni già segnalate (in termini di contenuto informativo); 2. Operazioni di scarsa rilevanza ai fini delle i.f.; 3. Operazioni aventi natura non finanziaria; 4. Operazioni eseguite nell ambito di pubbliche funzioni. 21
22 Iter procedurale Soggetti autorizzatori Richiesta autorizzaz. Soggetti legittimati Concess/d iniego autorizzaz. Richiesta telematica (tramite PEC) agli intermediari finanziari da archivio rapporti finanziari Soggetti destinatari della richiesta: 1. Compilano file XML secondo specifiche tecniche 2. Inviano con PEC al soggetto legittimato Destinatario effettivo indagine finanziaria: 1. viene avvisato tempestivamente da intermediario; 2. gli viene fornita copia della documentazione consegnata 22
23 Iter procedurale - segue Alcune precisazioni: Richiesta di autorizzazione Atto endoprocedimentale non conoscibile dalla parte se non in fase contenziosa dopo aver ricevuto accertamento; Non viene allegato per ragioni di riservatezza all intermediario finanziario Richiesta acquisizione dati Esclusivamente in via telematica; Atto ricettizio necessità di notifica formale (tramite PEC) L intermediario aderisce alla richiesta in adempimento di una prestazione imposta Informativa degli intermediari al contribuente L intermediario deve dare notizia immediata al soggetto interessato Tale notizia deve essere fornita con mezzo idoneo a garantire certezza e tempestività di comunicazione L inadempimento da parte dell intermediario non comporta vizio di legittimità dell atto Risposta a richiesta acquisizione dati L intermediario deve adempiere entro un termine minimo di almeno 30 gg., prorogabile a richiesta dell intermediario medesimo, di altri 20 gg. (art. 32.co.2 D.P.R. n.600/1973) Risposta con canale telematico (PEC) tramite formato XML Compilazione tramite tabella operazioni rapporti collegamenti come da provvedimento Direttore Agenzia Entrate Intermediario consegna copia della documentazione al contribuente 23
24 Monitoraggio rapporti finanziari continuativi Art. 34 D.L. n.78/2010 Obbligo per i non residenti di indicare il codice fiscale per l apertura di rapporti con operatori finanziari Finalità: monitorare le informazioni relative ai rapporti finanziari continuativi riferibili ai non residenti, ai fini di accertare più facilmente eventuali violazioni (cfr. Circ. Ag. Entrate n.4/e del 2011) La disposizione vale per Rapporti continuativi in proprio Rapporti continuativi conto terzi 24
25 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Ravvedimento operoso
26 Ravvedimento operoso Dipendenti pubblici Soggetti con residenza fiscale ex lege in Italia No RW per i redditi di stipendi/altri emolumenti su c/c estero per attività lavorative ivi prestate L esonero di cui sopra non vale per altri investimenti e attività finanziarie diverse da quelle sopra menzionate (Circ. 11/E del 2010) Vi è comunque l obbligo di dichiarare i redditi nel modello UNICO (caso dell accredito interessi da c/c estero a c/c italiano con assolvimento ritenuta all ingresso) L esonero viene meno nel momento in cui il lavoratore cessa di prestare la propria attività all estero 26
27 Ravvedimento operoso dipendenti pubblici (segue) Sanzione Ravvedimento "lungo" Ravvedimento "breve" Dichiarazione integrativa (RW) 258 (art.8 co.1 Dlgs. n.471/1997) 1/8 = 32,25 1/10 = 25,80 Dichiarazione omessa 25,80 Tale regolarizzazione non è applicabile per attività detenute o trasferite diverse dal c/c estero Ravvedimento lungo = entro il termine di presentazione della dichiarazione dell anno di cui si è commessa la violazione Ravvedimento breve = entro 90 gg. dalla data di presentazione della dichiarazione 27
28 Ravvedimento operoso dipendenti privati Chi sono: Frontalieri Dipendenti delle imprese private Tali soggetti possono usufruire del regime dei dipendenti pubblici sopra illustrato anche qualora abbiano cessato l attività lavorativa all estero e mantengano un c/c Vale anche per i pensionati (ex dipendenti) No monitoraggio per somme versate in conformità a obblighi di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero (es.: terzo pilastro elvetico) 28
29 Ravvedimento operoso altri soggetti Dichiarazione tardiva (90 gg.) Sanzione Ravvedimento Dichiarazione integrativa (RW) 258 (art.8 co.1 Dlgs. n.471/1997) + 10% importi non dichiarati (art. 5 D.L. n.167/1990) 1/10 = 25,80 + 1% Frontespizio + RW 258 (art.8 co.1 Dlgs. n.471/1997) + 10% importi non dichiarati (art. 5 D.L. n.167/1990) 1/10 = 25,80 + 1% Se ci sono imposte dovute = 30% sanzione = 1/10 = 3% 29
30 Ravvedimento operoso altri soggetti (segue) Dichiarazione integrativa Sanzione Ravvedimento "breve" Ravvedimento "lungo" Integrazione del solo RW (presentazione frontespizio + RW) 258 (art.8 co.1 Dlgs. n.471/1997) + 10% importi non dichiarati (art. 5 D.L. n.167/1990) 1/10 = 25,80 + 1% 1/8 = 32,25 + 1,25% Integrazione di RW + altri quadri (integrazione usuale) 258 (art.8 co.1 Dlgs. n.471/1997) + 10% importi non dichiarati (art. 5 D.L. n.167/1990) 1/10 = 25,80 + 1% 1/8 = 32,25 + 1,25% Se risultano maggiori imposte dovute = 100%+ 33% (1/3) = 133% = 1/8 = 16,625% Se le attività finanziarie sono detenute in Paesi black-list = raddoppio per sanzioni su maggiori imposte 30
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