Modifiche al Regolamento per l individuazione delle. modalità di assegnazione degli alloggi E.R.P. e per la
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- Gianmarco Farina
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1 Allegato 1) PUNTO N. 2 all O.d.G.: Modifiche al Regolamento per l individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi E.R.P. e per la gestione della mobilità dell utenza. Legge regionale n. 24/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. ROBERT BELLOTTI Presidente del Consiglio: Prego Assessore Provasi. SERGIO PROVASI Assessore: Grazie. Buonasera. Interveniamo stasera per l approvazione della proposta di delibera per l individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi E.R.P. e per la gestione della mobilità dell utenza. Interveniamo per, ovviamente, aggiornare, dopo 10 anni dall ultima revisione del Regolamento per l inserimento in graduatoria e quindi per l assegnazione degli alloggi E.R.P., rispetto anche alle mutate condizioni in cui ci troviamo, appunto, dopo un periodo, oggettivamente, piuttosto lungo. Comune di Comacchio Consiglio del
2 Le modalità di assegnazione e per la gestione della mobilità dell utenza, rilevando gli aspetti più significativi di questo nuovo Regolamento, riguardano innanzitutto la graduatoria che viene stilata dal Comune, che verrà fatta ogni sei mesi e non ogni quattro, perché questo dava origine a tutta una serie di aspettative, che ovviamente hanno generato nel tempo malumore tra l utenza, ma soprattutto che impegnavano gli uffici nell ultimo mese in cui non era possibile presentare domande di assegnazione prima che la graduatoria fosse stilata. Questa cosa qua di fatto escludeva la possibilità dell inserimento in graduatoria per tre mesi l anno. Quindi d ora in poi si procederà con l aggiornamento semestrale e non quadrimestrale. Per quanto riguarda le situazioni di emergenza abitativa cambiano ovviamente alcuni criteri per quanto riguarda l assegnazione e il più significativo di questi è la cancellazione della possibilità di essere inseriti con un punteggio premiante quando sussistano le condizioni di uno sfratto esecutivo. Questo non perché non lo si riconosca come oggettivamente corretto ma per il fatto che purtroppo, dopo anni di
3 queste pratiche, si è individuato in questa pratica appunto come sistematica al fine di ottenere un punteggio che dava diritto ad una assegnazione di emergenza. Poi è stato definito in questo Regolamento meglio la condizione dei richiedenti solo con figli minori. È stato inteso, in questo Regolamento, definirlo in maniera più precisa, giusto per evitare che nel momento in cui vengono fatte ovviamente le assegnazioni e quindi le attribuzioni dei punteggi della graduatoria di cui parlavo prima, ci sia una migliore definizione di questo assunto. In pratica in caso di: - unico genitore che ha riconosciuto il minore, - unico genitore in quanto l altro è detenuto in carcere, - unico genitore in quanto l altro ha perso la potestà genitoriale, - unico genitore in quanto l altro è deceduto, - unico genitore in quanto l altro risulta irreperibile, - unico genitore in quanto l altro ha contratto matrimonio con altra persona e ha formato una nuova famiglia fondata sulla convivenza more uxorio,
4 - oppure unico genitore straniero comunitario o extracomunitario quando l altro sia in un altro Stato. Tali situazioni dovranno essere comprovate dalla relativa documentazione o in caso ovviamente, in sede di presentazione della domanda, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In questa maniera, con la clausola che ovviamente il richiedente sia inserito in graduatoria in particolar modo con uno o più figli minori di età inferiore a 10 anni, a nostro modo di vedere, definisce in maniera un po più precisa, non tanto quello che succede nel paese ma soprattutto quelle che sono le condizioni del nostro territorio, che ci appaiono quelle alle quali porre maggiore attenzione ogni volta si interviene in un Regolamento così importante. Quindi tutti i principi, le cose che sono state messe, le modifiche che sono state fatte sono state pensate, ma soprattutto desunte rispetto all esperienza fatta in questo primo anno di Governo sul nostro territorio, recependo naturalmente quello che era successo negli anni precedenti in cui c erano altre Amministrazioni.
5 Per quanto riguarda le domande di assegnazione un altra modifica che abbiamo introdotto è quella che, qualora a seguito di accertamento o di altre notizie acquisite, ovvero di elementi oggettivi, comunque raccolti risultasse che il richiedente è inattendibile o non ha dichiarato il vero, il Comune provvede ad escluderlo dalla graduatoria per un periodo di tre anni. È stato inoltre leggermente elevato anche l età con la quale si viene inseriti in graduatorie speciali, rispetto alla quale è stato proposto un emendamento che poi andrò a leggere. Passando dai 65 ai 70 anni, visto che nel nostro paese sono state fatte modifiche all età pensionabile sicuramente più incidenti rispetto a questo Regolamento, è stato comunque, visto l aumento progressivo dell età media, è stato deciso di spostare in avanti l orizzonte temporale che dava ovviamente inserimento premiante in graduatoria, da 65 a 70 anni, come dicevo prima. Rispetto al Regolamento proposto, che comunque è già stato discusso dagli Organi e nelle Commissioni Consiliari, abbiamo la proposta di alcuni emendamenti che riguardano più precisamente l art. 7 che viene
6 modificato in questo modo, nel Regolamento il dettato dice: Il Comune, con atto di Giunta, può istituire graduatorie speciali con validità temporale definita, nelle quali inserire le istanze dei concorrenti in possesso delle sottoindicate condizioni: - nucleo ultrasettantenni, - nuclei con disabili, - nuclei di nuova formazione, - nuclei con solo due o tre minori a carico. I concorrenti rimarranno inseriti col medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale e l assegnazione dell alloggio dovrà tenere conto, in linea di massima, dello standard abitativo. L emendamento proposto è che il Comune, su impulso della Giunta, mediante atto dirigenziale, può istituire graduatorie speciali riferite ad alloggi specificatamente destinati e con validità temporale definita. Per quanto riguarda l art. 10, che definisce l assegnazione degli alloggi, si propone come emendamento, da inserire in fondo all articolo medesimo, le modalità con il quale ovviamente vengono in pratica definite le corrispondenze, ovvero l insussistenza tra quanto ha dichiarato da parte degli
7 assegnatari degli alloggi rispetto a quello che viene effettivamente rilevato. Il testo che si propone di inserire è il seguente: Al fine di monitorare la corrispondenza tra quanto dichiarato da parte degli assegnatari di alloggi o di coloro che sono utilmente inseriti in graduatoria e la reale situazione, il Comune utilizza ogni utile strumento conoscitivo. A tale scopo ci si avvale della collaborazione, anche mediante apposite convenzioni, con la Guardia di Finanza, ovvero con ogni altro organismo o Ente di controllo. Ciò al fine del superamento dell accertamento dei requisiti su base meramente documentale. Ogni soggetto che abbia inoltrato domanda per l ottenimento di alloggio, di cui al presente Regolamento, ha titolo per rappresentare la difformità tra le dichiarazioni di altri soggetti e la loro reale situazione, con conseguente obbligo per l ufficio di attivazione di ogni attività di verifica. In caso di convenzione stipulata con la Guardia di Finanza vengono sottoposte a controllo almeno il 10% delle posizioni degli assegnatari.
8 In pratica si va a definire in maniera più precisa in che modo, cosa succede se uno dichiara delle cose che poi non sono vere insomma, e il diritto da parte di ciascuna persona che ha richiesto l inserimento in graduatoria di poter ricorrere rispetto ad altri che hanno eventualmente detto cose non vere. Rispetto all art. 16, che riguarda il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è l articolo che disciplina in che modo devono essere rilasciati gli alloggi. L occupazione senza titolo abusiva di un alloggio E.R.P. costituisce motivo di esclusione alla graduatoria di assegnazione di alloggi E.R.P. per tre anni dal momento dell accertamento Si propone di inserire come emendamento che, anziché i tre anni dal momento dell accertamento, tre anni dal momento del rilascio dell immobile. Questo ovviamente perché, come detto in Commissione e come detto prima, definisce meglio i tempi in cui deve essere fatta sta cosa, ma soprattutto perché dal momento dell accertamento al momento del rilascio ovviamente a volte passano tempi non ben definiti. Quindi ci pareva più logico che i tre anni fossero conteggiati dal momento in cui effettivamente si usciva dall immobile.
9 Per quanto riguarda i punteggi sono state inserite delle modifiche che riguardano ovviamente condizioni oggettive e condizioni di altro genere. Le modifiche in questo caso sono abbastanza lievi, riguardano più che altro alcuni aspetti che riguardano i richiedenti situazioni di emergenza abitativa e per quanto riguarda appunto l età del richiedente. Mi sembra che non ci sia altro. Grazie. ROBERT BELLOTTI Presidente del Consiglio: Grazie Assessore. Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? Prego Sindaco. MARCO FABBRI Sindaco: Sì, no, proprio uno spunto brevissimo. Io credo che rispetto a questo tema, quindi alla regolamentazione delle modalità di assegnazione degli alloggi E.R.P., ci sarà da lavorare molto, perché è passato troppo tempo rispetto alla precedente approvazione, cioè ben dieci anni, ma vediamo come il mondo sia in continua evoluzione e quindi, fin dal nostro insediamento, abbiamo visto negli ultimi sei mesi che la domanda, anche legata alla richiesta di aiuto e servizi sociali si è
10 davvero impennata, quindi c è la consapevolezza, penso, e ne abbiamo discusso anche in Commissione Consiliare, di riservarsi la possibilità di rivedere nuovamente questo Regolamento, perché non possono passare certamente altri dieci anni prima di metterci mano, visto che le esigenze, come sottolineavo poco fa, cambiano davvero di continuo. Grazie. ROBERT BELLOTTI Presidente del Consiglio: Grazie Sindaco. Ci sono dichiarazioni di voto? Votiamo. Votiamo l immediata eseguibilità.
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