Cassa integrazione, solidarietà e fondi settoriali

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1 e fondi settoriali 4 1 Il completamento della riforma in materia di ammortizzatori sociali Dopo la riforma dell assicurazione sociale per l impiego operata con il D.Lgs. 22/2015 (v. succ. Cap. 6), il disegno riformatore in materia di ammortizzatori sociali si è completato con l emanazione del D.Lgs , n. 148, pubblicato nella G.U , n. 221 s.o. n. 53 ed entrato in vigore il Il decreto ridefinisce gli strumenti a sostegno del reddito in costanza di rapporto, quando cioè il rapporto di lavoro è soltanto sospeso, e non cessato, determinando una riduzione della retribuzione, di diversa entità. In conformità con i criteri e i principi contenuti nella legge delega (art. 1, co. 2, lett. a, L. 183/2014), il decreto introduce numerose e significative modifiche in materia di: integrazioni salariali; contratti di solidarietà; fondi di solidarietà settoriali. Relativamente alle integrazioni salariali, tra i più importanti interventi segnaliamo i seguenti: sono semplificate le procedure di concessione, incentivando l uso di strumenti telematici e digitali e prendendo in considerazione anche meccanismi standardizzati a livello nazionale; si conferma l impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva dell attività aziendale o di un ramo di essa (divieto a regime dal 2017); il ricorso alla cassa integrazione pura è subordinato alla verifica delle possibilità contrattuali di riduzione dell orario di lavoro; la durata dei trattamenti sarà sottoposta ad un limite massimo complessivo (si tiene conto di tutti gli interventi di cui l'azienda ha usufruito in un determinato arco temporale); l individuazione dei meccanismi di rotazione dei lavoratori è rimessa all accordo delle parti (datore di lavoro e sindacati); è modificato in parte il sistema di finanziamento delle integrazioni salariali da parte delle imprese, prevedendosi una maggiore partecipazione finanziaria da parte dei datori di lavoro e la rimodulazione degli oneri contributivi. Le disposizioni del D.Lgs. 148/2015 si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal (data di entrata in vigore del provvedimento). Sono quindi salvaguardati i trattamenti già concessi (fino alla scadenza restano regolati dalla vecchia normativa) e quelli in corso di autorizzazione. Oltre alle integrazioni salariali, il D.Lgs. 148/2015 interviene anche in materia di contratti di solidarietà: quelli cd. difensivi sono ricondotti nell ambito della cassa integrazione straordinaria (diventano una specifica causale dell intervento straordinario), con rilevanti conseguenze dal punto di vista della disciplina applicabile; quelli cd. espansivi ricevono una nuova ed autonoma regolamentazione. Notevoli modifiche sono apportate anche ai fondi di solidarietà bilaterali, realizzando un ampliamento del loro campo di applicazione (il limite dimensionale ai fini della costituzione obbligatoria dei fondi si abbassa da 15 a 5 dipendenti). Come per l indennità di disoccupazione (NASPI), anche ai fini della fruizione delle prestazioni a sostegno del reddito in costanza di rapporto, è richiesta la partecipazione attiva dell interessato alle iniziative di orientamento, formazione e riqualificazione, poste in essere dai servizi competenti nell ambito delle politiche del lavoro. Anche i lavoratori fruitori delle indennità di integrazione salariale potranno accedere al Patto di servizio (introdotto in luogo del cd. con- 85

2 Le Orient tratto di ricollocazione previsto dal D.Lgs. 22/2015), al fine di ricevere un assistenza intensiva sul mercato del lavoro (v. succ. Cap. 7). 2 Le integrazioni salariali A Il campo di applicazione Le integrazioni salariali si suddividono in un intervento ordinario, anche denominato Cassa integrazione guadagni (CIGO), e un intervento straordinario, anche denominato Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), e hanno la finalità di assicurare al lavoratore, in caso di eventi oggettivi che determinano una riduzione (in tutto o in parte) dell attività lavorativa, la corresponsione di un trattamento economico (l integrazione salariale) a compensazione del reddito perso a causa della riduzione dell orario di lavoro. La cassa integrazione copre tutti i lavoratori in forza, sia a tempo indeterminato che a termine, ad esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Per essere ammessi all integrazione salariale, è necessario possedere il requisito di almeno 90 giorni di anzianità aziendale; sono considerati i giorni di effettivo lavoro, alla data della domanda per l intervento di cassa integrazione, compiuti presso l unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento; sono computati anche i giorni di sospensione del lavoro per ferie, festività e infortuni e di astensione obbligatoria per maternità (circ. Min. Lav , n. 24). Il requisito dei 90 giorni non è richiesto in caso di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale. Il D.Lgs. 148/2015 estende l applicazione della cassa integrazione anche agli apprendisti (prima esclusi e rientranti soltanto nei cd. trattamenti in deroga), limitatamente alla tipologia contrattuale dell apprendistato professionalizzante. In particolare, relativamente al tipo di trattamento spettante: se l impresa appartiene ad un settore rientrante o soltanto nella CIGO o nella CIGO e nella CIGS, l apprendista ha diritto esclusivamente al trattamento di CIGO; se l impresa appartiene ad un settore rientrante soltanto nella CIGS, l apprendista ha diritto al trattamento di CIGS soltanto in caso di crisi aziendale (causale della richiesta d intervento). L apprendistato professionalizzante, o contratto di mestiere, costituisce una delle tre tipologie contrattuali in cui l apprendistato può articolarsi. Mentre le altre due tipologie di apprendistato sono funzionalmente connesse al sistema dell istruzione e della formazione specialistica, l apprendistato professionalizzante, che riguarda i giovani dai 18 ai 29 anni, è la tipologia più vicina al mondo del lavoro. Risulta, quindi, comprensibile e opportuna l assimilazione degli apprendisti a tutti gli altri dipendenti dell impresa, relativamente all applicazione della tutela economica derivante dalla cassa integrazione guadagni. Tale novità, oltre a comportare un aumento della contribuzione connessa al contratto di apprendistato, determina anche una modifica nel regime normativo applicabile. In caso di ricorso alla cassa integrazione, infatti, si prevede un prolungamento della durata del rapporto formativo, in misura pari alle ore di integrazione salariale fruite. B L indennità di integrazione salariale Il D.Lgs. 148/2015 detta una disciplina uniforme, sia per l intervento ordinario, che per quello straordinario, dell indennità di integrazione salariale, che viene erogata al verificarsi della riduzione o sospensione dell attività lavorativa. L importo dell indennità è pari all 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero ore e il limite dell orario contrattuale settimanale. Nella base di calcolo per la determinazione dell indennità vanno comprese solo le voci fisse della retribuzione; eventuali indennità accessorie corrisposte a giorno (es. la maggiorazione per straordinario) sono computate solo se previsto dalla legge o dal contratto collettivo. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione e simili, l integrazione è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga. Ai dipendenti ammessi all integrazione spetta, sussistendone i requisiti, l assegno per il nucleo familiare (ANF). Inoltre, ai fini pensionistici, il periodo di integrazione è coperto da contribuzione figurativa. La misura dell indennità è soggetta a limiti massimi (cd. tetti), annualmente rivalutati, stabiliti in rapporto alla retribuzione mensile (i limiti sono incrementati del 20% nel settore edile). 86

3 e fondi settoriali4 Casistica I criteri di applicazione dei massimali e di determinazione dell importo dell integrazione salariale da corrispondere al lavoratore (circ. INPS , n ) sono i seguenti: Determinazione del massimale I massimali sono due (inferiore e superiore) e sono determinati annualmente dall INPS (per il settore edile e lapideo, i massimali concessi per intemperie stagionali sono elevati del 20%). Il massimale da applicare varia a seconda della retribuzione lorda mensile (indicata nel flusso UNIEMENS) del lavoratore (comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive). Si deve verificare, infatti, se la retribuzione in questione è superiore o inferiore ad una certa soglia, stabilita annualmente dall IN- PS (per il 2015 pari a 2.102,24). retribuzione lorda mensile del lavoratore inferiore o uguale a 2.102,24 il massimale è pari a 971,71 (importo per il 2015) retribuzione lorda mensile del lavoratore superiore a 2.102,24 il massimale è pari a 1.167,91 (importo per il 2015) Determinazione della retribuzione e del massimale orario Per il calcolo della prestazione è necessario determinare il massimale orario e la retribuzione oraria perché l importo dei massimali deve essere rapportato alle ore di integrazione autorizzate. calcolo del massimale orario: si ottiene dividendo il massimale mensile per le ore lavorabili nel mese retribuzione oraria presa a base per il calcolo della prestazione: è l importo minore risultante dal confronto tra l 80% della retribuzione oraria ed il massimale orario numero ore da integrare: la prestazione da porre in pagamento corrisponde al totale delle ore di cassa integrazione effettuate Calcolo della prestazione indennità salariale lorda: è uguale alla retribuzione oraria moltiplicato il numero di ore da integrare indennità integrativa netta: è pari all indennità salariale lorda ridotta di un importo pari all applicazione dell aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84 %) Il trattamento di integrazione salariale è corrisposto per una durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile, con la possibilità di arrivare a 36 mesi in caso di stipula di un contratto di solidarietà (v. succ. par. 5). Il limite riguarda il complesso dei trattamenti fruiti, cumulando, quindi, i periodi di CIGO, di CIGS e di eventuale solidarietà. Per determinati settori (tra cui quello edile) il limite complessivo (CIGO + CIGS) è elevato a 30 mesi. Il nuovo limite di durata massima si applica ai trattamenti autorizzati a decorrere dal (data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015). Ai trattamenti che a tale data sono già stati autorizzati (in godimento) o siano in corso di autorizzazione o, limitatamente alla CIGS, per i quali si siano concluse le procedure sindacali, si applicano i limiti di durata previsti dalla normativa previgente. Alla scadenza dei predetti trattamenti, in caso di accesso ad un ulteriore intervento di CIGS/CIGO/solidarietà, soggetto alle nuove regole, ai fini del computo del limite massimo di durata di 24/36 mesi, si applicano i seguenti criteri: i trattamenti di CIGO/CIGS richiesti prima del si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data. Si consideri un impresa che al abbia in corso un intervento di CIGS autorizzato l , con scadenza al , che nel 2016 faccia di nuovo ricorso alla CIGS. Il massimo di durata dell intervento è di 22 mesi (24 meno 2 mesi, di cui ha già usufruito a decorrere dal ); i trattamenti di CIGS conseguenti a procedure di consultazione sindacale già concluse al , riguardanti periodi successivi alla predetta data, si computano interamente. I periodi di integrazione salariale richiesti e conclusi prima del non sono computati ai fini della durata massima. Il pagamento dell integrazione salariale è effettuato di regola dal datore di lavoro con l erogazione della retribuzione nell ordinario termine di paga. Il datore di lavoro è rimborsato dall INPS, mediante conguaglio con i contributi dovuti all ente previdenziale. Il conguaglio deve essere richiesto entro 6 mesi dalla scadenza del trattamento o più esattamente del relativo periodo di paga: se il periodo autorizzato scade il 1 ottobre 2016, si considera il dies a quo del 30 ottobre 87

4 Le Orient e, quindi, il termine di 6 mesi per richiedere il conguaglio scade il 30 aprile 2017 (circ. Min. Lav. 24/2015). Se il decreto di autorizzazione del trattamento è emesso successivamente alla scadenza dello stesso, allora la richiesta di rimborso (conguaglio) delle somme anticipate deve essere effettuata entro 6 mesi dalla data di emissione del decreto di concessione (circ. Min. Lav. 24/2015). Per i trattamenti conclusi prima del (entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015), il termine di 6 mesi per la richiesta di rimborso decorre dal e scade il ; se però il decreto di concessione è stato emesso successivamente al , allora il termine di 6 mesi decorre dalla data del decreto di concessione (circ. Min. Lav. 24/2015). In caso di imprese con documentate e comprovate difficoltà finanziarie, l indennità di CIG/CIGS può essere pagata ai lavoratori direttamente dall INPS. Il D.Lgs. 148/2015 ha reintrodotto, come arco temporale di riferimento per il calcolo del limite di durata complessiva dei trattamenti a sostegno del reddito (CIGO + CIGS + eventuale contratto di solidarietà), il quinquennio mobile, secondo l originaria disciplina della L. 223/1991. Per ogni azienda, il quinquennio è differente e comincia il primo giorno di ricorso ad un ammortizzatore sociale a sostegno del reddito. Dalla seconda metà degli anni Novanta, in deroga alla L. 223/1991, si è applicato il criterio del quinquennio fisso, con inizio e scadenza predeterminati, uguali per tutte le aziende (l ultimo quinquennio fisso è scaduto il ). Tale criterio era più favorevole poiché, alla fine del quinquennio, le aziende potevano continuare a ricorrere alla cassa integrazione, neutralizzando i precedenti periodi di fruizione (come se si partisse da zero ai fini della durata massima). C La contribuzione addizionale In conseguenza della crisi economica esplosa nel 2008, le ore di integrazione salariale autorizzate sono aumentate enormemente. Nel ricorso massiccio alla cassa integrazione, in gran parte dovuto al perdurante e drastico calo delle esigenze produttive, con molta probabilità si sono celati anche abusi da parte delle aziende. In coerenza con i principi della legge delega, si è provveduto ora, con il D.Lgs. 148/2015, a stabilire un elemento di deterrenza, oltre che di equità. Il decreto infatti prevede una contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro che si avvale dell intervento di integrazione salariale, sia ordinario, che straordinario. Il contributo da versare è pari ad un aliquota applicata alla retribuzione globale che sarebbe spettata a ciascun lavoratore posto in cassa integrazione, per il numero di ore non lavorate. L aliquota iniziale è pari al 9%, ma si aumenta all aumentare del periodo di godimento della cassa integrazione nel quinquennio mobile, con un elevazione rispetto alle aliquote sino ad ora applicate in base alla previgente disciplina. Si considerano i periodi di cassa integrazione, sia richiesti come unico intervento, sia come più interventi, nell ambito del quinquennio mobile e nel limite dei 24 mesi autorizzabili (104 settimane). IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DOPO IL D.LGS. 148/2015 Periodo fruito nel quinquennio Aliquota Fino a 52 settimane 9% Oltre 52 settimane 12% e fino a 104 Oltre 104 settimane 15% 88

5 e fondi settoriali4 Applicazione CIGO e GIGS sono estese anche agli apprendisti Novità e modifiche integrazioni salariali Requisiti Durata Contribuzione addizionale Procedure anche per la CIGO è necessaria un'anzianità aziendale di almeno 90 giorni il limite di durata complessiva dei trattamenti (CIGO + CIGS) è di 24 mesi nel quinquennio mobile non è più rapportato all'organico, ma all'effettivo utilizzo della CIGO/CIGS (aumenta all'aumentare del periodo di godimento) l'aliquota è più alta rispetto a quella prevista dalla normativa previgente sono razionalizzate e semplificate le procedure di consultazione sindacale e di concessione 3 L intervento ordinario (CIG) A Il campo di applicazione (CIGO) L intervento ordinario di integrazione salariale (CIGO), con il relativo onere contributivo, si applica a tutte le aziende industriali, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro, nonché al settore edile e lapideo (v. Tab. 1). Per la CIGO, a differenza della CIGS, non vi sono limiti connessi a una determinata dimensione aziendale, per cui le aziende vi possono accedere indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza. I presupposti consistono nella contrazione o sospensione dell attività produttiva, per le seguenti causali: situazioni aziendali, dovute ad eventi transitori e non imputabili all imprenditore o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato. Giustificano l intervento della CIGO eventi avversi di tipo meteorologico, naturale o accidentale (terremoti, inondazioni, incendi, mancanza di energia elettrica etc.), mancanza di commesse o di materie prime, interruzioni o scioperi di aziende collegate. Tab. 1 - SETTORI A CUI SI APPLICA LA CIGO imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti produzione e distribuzione dell energia, acqua e gas cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali (eccetto cooperative ex D.P.R. 602/1970) imprese dell industria boschiva, forestale e del tabacco cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato imprese addette agli impianti elettrici e telefonici imprese addette all armamento ferroviario imprese industriali degli enti pubblici, eccetto quelle a totale partecipazione pubblica imprese industriali e artigiane dell edilizia e affini imprese industriali esercenti attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, eccetto quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione 89

6 Le Orient B Durata L indennità di CIGO è corrisposta per un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 52 settimane continuative. Al termine del periodo massimo, vi deve essere la ripresa dell attività (tutti i lavoratori sospesi devono rientrare nel posto di lavoro); infatti, una nuova domanda di CIGO può essere presentata solo dopo che siano decorse 52 settimane di attività. In caso di più interventi non consecutivi, il limite è sempre di 52 settimane, da computarsi in un biennio mobile. Nei limiti in questione non vanno considerati gli interventi determinati da eventi oggettivamente inevitabili. Un ulteriore limite è riferito alle ore di CIGO che possono essere effettuate. Lo scopo è di fare in modo che la sospensione, e l intervento di CIGO, non interessi interamente l unità produttiva (tutti i dipendenti sono sospesi completamente dal lavoro e posti ad orario pari a zero, per tutto il periodo autorizzato di CIGO). In tal modo si cerca di promuovere la riduzione parziale dell orario (rispetto alla totale), la rotazione dei lavoratori nella sospensione e il ricorso a strumenti alternativi come il contratto di solidarietà (v. succ. par. 5). Con la nuova disciplina, nell arco temporale previsto dalla legge (52 settimane), le ore di CIGO autorizzabili non possono superare 1/3 delle ore normalmente lavorabili nel biennio mobile. La base di calcolo delle ore lavorabili è costituita da tutti lavoratori dell unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell intervento. Casistica In base a quanto indicato dalla prassi amministrativa nella vigenza delle disposizioni precedenti, i limiti temporali di concessione del trattamento «possono essere computati avuto riguardo non ad un intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato 6 giorni, o 5 in caso di settimana corta» (circ. INPS 116/2009 e 58/2009). In caso di settimane interessate parzialmente dalla sospensione dell attività, il numero di settimane effettivamente usufruite è dato dalla somma di singoli giorni diviso 5/6. Tale criterio è stato richiamato anche con riferimento alla nuova disciplina del D.Lgs. 148/2015 (circ. Min. Lav. 24/2015). C Procedura Per accedere al trattamento di CIGO, l impresa deve espletare una specifica procedura che prevede una fase di consultazione sindacale e una fase amministrativa. Nella fase di consultazione sindacale, il datore di lavoro deve comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU), se esistenti, e agli organismi territoriali dei sindacati più rappresentativi a livello nazionale, le cause della contrazione o sospensione, la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati. Su richiesta di una delle parti, può essere convocato un incontro per un esame congiunto della situazione, avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell impresa. L intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione della sospensione; per le imprese fino a 50 dipendenti il termine è di 10 giorni. Normalmente l esame congiunto non è previsto se la sospensione o la riduzione dell attività è determinata da eventi inevitabili. In tale ipotesi, l impresa è tenuta soltanto a comunicare ai sindacati la durata e il numero dei lavoratori coinvolti; quando, però, la sospensione o riduzione è superiore a 16 ore settimanali si procede, a richiesta delle parti, all esame congiunto che riguarderà la ripresa dell attività produttiva e i criteri di distribuzione degli orari di lavoro e che dovrà essere ultimato entro 5 giorni successivi a quello della richiesta. La fase amministrativa è finalizzata a richiedere l ammissione al trattamento, tramite presentazione, per via telematica, di apposita domanda all INPS, in cui il datore di lavoro deve indicare la causa della sospensione o riduzione dell orario di lavoro e la presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e le ore di effettivo lavoro. Deve essere, inoltre, data comunicazione dell avvenuta fase di consultazione sindacale. Il termine di presentazione della domanda è di 15 giorni dall inizio della sospensione o riduzione dell attività. In caso di invio tardivo, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Se dall omessa o tardiva presentazione derivi a danno dei lavoratori la perdita del diritto all integrazione salariale, l impresa è responsabile e deve erogare ai lavoratori una somma equivalente all integrazione salariale non percepita. La competenza a decidere sulle richieste dei datori di lavoro, dal , spetta alla sede territoriale dell INPS (vengono meno le apposite commissioni provinciali). 90

7 e fondi settoriali4 D La contribuzione Il finanziamento della CIGO comporta l obbligo a carico del datore di lavoro di versare, mensilmente, la contribuzione ordinaria. L aliquota contributiva è differenziata in base alla dimensione dell impresa. Il contributo era pari al 2,20% della retribuzione imponibile di ciascun lavoratore per le imprese industriali con più di 50 dipendenti e all 1,90% per le imprese industriali fino a 50 dipendenti. Con il D.Lgs. 148/2015, le aliquote di contribuzione sono modificate e ulteriormente differenziate. In particolare, sempre per il settore industriale, l aliquota di contribuzione è pari al 2,00% della retribuzione imponibile di ciascun lavoratore per le imprese industriali con più di 50 dipendenti e all 1,70% per le imprese industriali fino a 50 dipendenti (le nuove aliquote sono inferiori rispetto alle precedenti). In caso di effettivo ricorso alla CIGO è dovuto il contributo addizionale, salvo che si tratti di eventi inevitabili. NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE CIGO Settore Numero di addetti Fino a 50 dipendenti Oltre 50 dipendenti Dipendenti imprese industriali 1,70% 2,00% Operai industria e artigianato edile 4,70% 4,70% Operai industria e artigianato lapidei 3,30% 3,30% Impiegati e quadri industria e artigianato edile e lapidei 1,70% 2,00% è estesa anche agli apprendisti il limite di durata massima è di 52 settimane in un biennio mobile CIGO Novità e modifiche il massimo di ore autorizzabili non può superare 1/3 delle ore normalmente lavorabili nel biennio mobile la comunicazione preventiva della CIGO deve essere effettuata nei confronti delle RSA/RSU e dei sindacati territoriali la CIGO è autorizzata dalla competente sede INPS 4 L intervento straordinario (CIGS) A Il campo di applicazione L intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS), con il relativo onere contributivo, si applica a tutte le aziende industriali che hanno occupato in media 15 dipendenti (computando anche gli apprendisti e i dirigenti) nel semestre antecedente la richiesta e alle aziende del commercio con più di 50 lavoratori. Al fine di tamponare situazioni di crisi settoriale sono state introdotte di volta in volta disposizioni che estendevano l accesso al trattamento anche ad altri settori. La definitiva inclusione di tali settori nel campo di applicazione della CIGS, avvenuta con la cd. riforma Fornero (L. 92/2012), è confermata anche dal decreto di riforma che elenca puntualmente le tipologie di aziende che possono accedere alla CIGS (v. Tab. 2). L intervento di CIGS può essere richiesto in caso di sospensione o riduzione di attività motivate dalle seguenti causali: riorganizzazione aziendale. Sono state così aggregate le causali previste dalla normativa previgente, ovvero la ristrutturazione (mutamento di tecnologie), la riorganizzazione (mutamento 91

8 Le Orient dell organizzazione aziendale) e la riconversione aziendale (mutamento dell attività stessa); crisi aziendale, compresi i casi di crisi per andamento involutivo o negativo degli indicatori economici-finanziari e di crisi determinata da evento improvviso e imprevisto (circ. Min. Lav. 24/2015). Si conferma però la soppressione della CIGS in caso di procedure concorsuali che comportino la cessazione dell'azienda, con effetto dal , già prevista dalla legge Fornero. Durante la fase transitoria, cioè fino al 2016, in caso di procedure concorsuali, l intervento di CIGS potrà essere concesso purché sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali (art. 46bis D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012 e circ. INPS 1/2013) (v. anche succ. lett. B). Per l'accesso al trattamento in caso di cessazione dell'attività, i requisiti (accordo in sede istituzionale e presentazione dell'istanza di ammissione) devono essere prefissati entro il (circ. Min. Lav. 24/2015); contratto di solidarietà difensivo. Con la riforma, la stipulazione di un contratto di solidarietà cd. difensivo, cioè di difesa degli assetti occupazionali, diviene una delle causali d intervento della CIGS (v. succ. par. 5). Dal , la CIGS non può più essere autorizzata in caso di ammissione dell'impresa a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria). In tali ipotesi, se c'è continuazione dell'esercizio dell'impresa, ove sussistano i presupposti, la CIGS potrà esser autorizzata per una delle causali previste (circ. Min. Lav. 24/2015). Presupposto necessario per l erogazione del trattamento è la predisposizione di un programma, che l impresa richiedente deve predisporre e che deve essere presentato ai sindacati in sede di esame congiunto (ove richiesto). L impresa, sentite le RSA/RSU, o in mancanza i sindacati territoriali, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento. Le finalità e le caratteristiche dei programmi sono state ridefinite dal D.Lgs. 148/2015 secondo la tipologia d intervento. Causale della richiesta di CIGS Riorganizzazione Crisi aziendale RICHIESTA DI CIGS E PROGRAMMA DELL IMPRESA Contenuto del programma Finalità del programma Il programma deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull eventuale attività di formazione dei lavoratori Il programma deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni, indicando gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili Il programma è finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell orario di lavoro Il programma è finalizzato alla continuazione dell attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale B Durata e limiti di ore integrabili L indennità di CIGS è corrisposta per durate differenziate in base alla causale d intervento e in particolare: in caso di riorganizzazione, l indennità spetta per una durata massima di 24 mesi, continuativi o non (è la stessa durata prevista dalla normativa previgente, ma con esclusione della possibilità di proroga). I limiti di durata, in caso di più interventi non consecutivi, sono da computarsi in un quinquennio mobile; in caso di crisi aziendale, l indennità spetta per una durata massima di 12 mesi, continuativi o non (nella normativa previgente, la durata era prorogabile fino a 24 mesi). In caso di periodi non continuativi, una nuova domanda di CIGS può essere presentata solo dopo che sia decorso un periodo pari a 2/3 di quello concesso e fruito. In caso di crisi aziendale, con cessazione dell attività, dal 2016 la CIGS non può essere più autorizzata. Tuttavia, in deroga a tale previsione, soltanto per gli anni 2016, 2017 e 2018, decorsa l ordinaria durata della CIGS (12 mesi), anche in caso di cessazione dell attività, è possibile un ulteriore intervento di CIGS nel limite massimo di 12 mesi (nel 2016), di 9 mesi (nel 2017) e di 3 mesi (nel 2018). Il presupposto è che sus- 92

9 e fondi settoriali4 sistano concrete prospettive di rapida cessione dell azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. La proroga, soggetta alle risorse finanziarie stanziate, avviene previo accordo da stipulare in sede governativa. I limiti di durata in caso di contratto di solidarietà sono esaminati al succ. par. 5. Un ulteriore limite è riferito alle ore di CIGS che possono essere effettuate. Lo scopo è di fare in modo che la sospensione, e l intervento di CIGS, non interessi interamente l unità produttiva (tutti i dipendenti sono sospesi completamente dal lavoro e posti ad orario pari a zero, per tutto il periodo autorizzato di CIGS). In tal modo si cerca di promuovere la riduzione parziale dell orario (rispetto alla totale), la rotazione dei lavoratori nella sospensione e il ricorso a strumenti alternativi come il contratto di solidarietà. Con la nuova disciplina, le ore di CIGS autorizzabili non possono superare l 80% delle ore normalmente lavorabili nel periodo per cui la CIGS è autorizzata. La base di calcolo delle ore lavorabili è costituita da tutti lavoratori dell unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell intervento. Tale limite si applica dal (24 mesi dall entrata in vigore del decreto di riforma). C Procedura Come per la CIGO, anche per accedere al trattamento di CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, l impresa deve dare espletare una specifica procedura che prevede una fase di consultazione sindacale e una fase amministrativa. Nella fase di consultazione sindacale, il datore di lavoro deve comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) e agli organismi territoriali dei sindacati più rappresentativi a livello nazionale, le cause della contrazione o sospensione, la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati. Su richiesta di una delle parti, da presentare entro 3 giorni dalla comunicazione, può essere convocato un incontro per un esame congiunto della situazione, avente a oggetto il programma predisposto dall impresa, la durata e il numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e le ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché le misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l intervento, e le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione. La richiesta di esame congiunto deve essere trasmessa, per la convocazione delle parti, al competente ufficio della Regione, se l intervento riguarda unità produttive ubicate in una sola Regione, o al Ministero del Lavoro, se l intervento riguarda unità produttive ubicate in più Regioni. Le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà (tale regola non si applica alle imprese edili e affini). L intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della richiesta; per le imprese fino a 50 dipendenti il termine è di 10 giorni. La fase amministrativa è finalizzata a richiedere l ammissione al trattamento, tramite presentazione, per via telematica, di apposita domanda indicando l elenco nominativo dei lavoratori interessati dalla riduzione o sospensione dell orario; per le causali di crisi e di riorganizzazione aziendale, la domanda deve essere integrata anche dal numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'attività produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale (circ. Min. Lav. 24/2015). Il termine di presentazione della domanda è di 7 giorni dalla fine della fase di consultazione sindacale. La sospensione decorre dal trentesimo giorno successivo dalla data di presentazione della domanda (anche in caso di invio tardivo). Se dall omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita del diritto all integrazione salariale, l impresa è responsabile e deve erogare ai lavoratori una somma equivalente all integrazione salariale non percepita. La domanda deve essere presentata contestualmente al Ministero del Lavoro e alla DTL competente per territorio. La concessione del predetto trattamento avviene con decreto del Ministero del Lavoro entro 90 giorni dalla presentazione della domanda (salvo giustificate dilazioni del procedimento amministrativo). Il decreto di riforma prevede verifiche ispettive effettuate dalle DTL competenti per territorio, nei 3 mesi antecedenti la conclusione dell intervento di CIGS. I lavoratori da sospendere devono essere individuati secondo criteri predeterminati e deve essere assicurata la rotazione dei lavoratori sospesi o nei confronti dei quali opera la riduzione dell orario di lavoro. In base alla normativa previgente (art. 8 L. 236/1993), i criteri di scelta dei lavoratori erano definiti dalla stessa legge: nell individuare i lavoratori dovevano essere osservati i principi di buona fede, correttezza e non discriminazione diretta e indiretta. I criteri di scelta adottati dovevano es- 93

10 Le Orient sere comunicati alle RSA/RSU ed erano oggetto di esame congiunto. In caso di mancata adozione dei criteri legali, il Ministro del Lavoro doveva farsi promotore di un accordo fra le parti; qualora tale accordo non fosse stato raggiunto entro 3 mesi dalla data del decreto di concessione della CIGS, il Ministero stabiliva con proprio decreto l adozione di meccanismi di rotazione (art. 1, co. 8, L. 223/1991). Per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 148/2015, l impresa non deve più comunicare anticipatamente alle RSA/RSU i criteri di scelta. Essi, secondo le nuove previsioni, sono illustrati direttamente in sede di esame congiunto, con l unico limite che devono risultare congrui rispetto alla causale dell intervento di CIGS. Le modalità della rotazione dei lavoratori sono frutto di accordo in sede di esame congiunto e potranno essere oggetto di accertamento ispettivo (circ. Min. Lav. 24/2015). In caso di mancata osservanza da parte dell impresa, a titolo di sanzione, si applica una maggiorazione del contributo addizionale (l entità della maggiorazione sarà stabilita con un futuro decreto ministeriale). D La contribuzione Il finanziamento della CIGS comporta l obbligo a carico del datore di lavoro di versare, mensilmente, la contribuzione ordinaria. L aliquota contributiva è unica indipendentemente dalla dimensione dell impresa ed è ripartita tra datore di lavoro e lavoratore. Il D.Lgs. 148/2015 ha confermato le previgenti aliquote di contribuzione. In caso di effettivo ricorso alla CIGS è dovuto il contributo addizionale (v. par. 2). Le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), relative alle ore perse e integrate, sono di regola a carico della gestione previdenziale di appartenenza. Tuttavia, le quote in questione, per i lavoratori licenziati al termine del periodo integrato, sono a carico dell'azienda (circ. Min. Lav. 24/2015). NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE CIGS Tutti i settori A carico del datore A carico del lavoratore Totale 0,6% 0,3% 0,9% TABELLA 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS Settore imprese industriali, comprese quelle edili e affini imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell attività dell impresa che esercita l influsso gestionale prevalente imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell azienda appaltante, che abbiano comportato per quest ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell azienda appaltante, che abbia comportato per quest ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi imprese di vigilanza imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali Requisito dimensionale dell impresa* più di 15 dipendenti più di 50 dipendenti non richiesto * Il requisito dimensionale (numero di occupati in media dall impresa che richiede la CIGS) deve essere accertato nel semestre precedente la domanda. Nel computo devono essere inclusi gli apprendisti e i dirigenti. 94

11 e fondi settoriali4 è estesa anche agli apprendisti è elevato il contributo addizionale in caso di ricorso alla CIGS il limite di durata massima è di 24 mesi in un quinquennio mobile (l'autorizzazione può essere concessa per l'intero periodo) CIGS Novità e modifiche il massimo delle ore autorizzabili non può superare l'80% delle ore normalmente lavorabili nel periodo di CIGS la comunicazione preventiva della CIGS deve essere effettuata nei confronti della RSA/RSU e di sindacati territoriali i criteri di scelta e di rotazione dei lavoratori sono oggetto di accordo sindacale impresa e sindacati devono dichiarare le ragioni del mancato ricorso al contratto di solidarietà il termine di presentazione della richiesta di autorizzazione è ridotto a 7 giorni dalla fine della fase di consultazione sindacale le verifiche ispettive avvengono alla fine del periodo di CIGS 5 I contratti di solidarietà difensiva A Applicazione della disciplina in materia di integrazioni salariali I contratti di solidarietà difensivi sono accordi sindacali (contratti collettivi aziendali) aventi la finalità di evitare in tutto o in parte la diminuzione dei livelli occupazionali attraverso una generalizzata diminuzione dell orario di lavoro dei lavoratori occupati nell impresa (L. 863/1984). Sono definiti difensivi poiché introducono e disciplinano una diminuzione dell orario di lavoro che, a fronte della diminuzione delle esigenze produttive, consente di evitare licenziamenti per eccedenza di personale. La riduzione dell orario di lavoro è compensata attraverso l erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a copertura economica delle ore di lavoro perse (non lavorate) a seguito della riduzione dell orario. Con il D.Lgs. 148/2015 la stipulazione di un contratto di solidarietà difensivo diviene, a decorrere dal (data di entrata in vigore del provvedimento), una specifica causale dell intervento di CIGS. Con il contratto di solidarietà difensivo si promuove un più razionale impiego del personale. Il legislatore manifesta un opzione di favore verso il contratto di solidarietà difensivo: infatti, le parti, in caso di richiesta della CIGS, ove non vi facciano ricorso, devono formalmente comunicarne le ragioni. Inoltre, come si dirà, in caso di ricorso al contratto di solidarietà difensivo, il limite di durata massima della CIGS è elevato. L obiettivo è incentivare la riduzione dell orario di lavoro piuttosto che la sospensione dell attività lavorativa (come può avvenire negli altri casi di intervento della CIGS), nell intento di favorire la conservazione e la salvaguardia dei posti di lavoro e, al contempo, delle professionalità dei lavoratori. Ai contratti di solidarietà difensivi si applicano le disposizioni che disciplinano la CIGS, salvo disposizioni peculiari previste dallo stesso D.Lgs. 148/2015 (art. 22, co. 5). Possono fare ricorso ai contratti di solidarietà difensivi solo le imprese rientranti nell ambito di applicazione della CIGS (in via generale vale il limite dimensionale di più di 15 lavoratori occupati in media nel semestre precedente la data di presentazione dell istanza del trattamento). 95

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