REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)
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1 COMUNE di DENNO (Provincia di Trento) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) Approvato con: - delibera n. 04 del Consiglio Comunale di data 25/03/2015 Modificato con: - delibera n. 03 del Consiglio Comunale di data 30/03/ delibera n. 06 del Consiglio Comunale di data 07/04/ delibera n. 09 del Consiglio Comunale di data 11/04/2018
2 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina l applicazione dell imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) di cui all articolo 1 e seguenti della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni,, quale tributo proprio del Comune. 2. Il presente regolamento è adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e da quanto disposto dall art. 8 della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre Il presupposto d imposta, i soggetti passivi ed i criteri e parametri di applicazione dell IMIS sono definiti dalla normativa di cui al comma 1, salvo quanto disposto dal presente regolamento. ART. 2 Deliberazioni 1. Le decisioni in materia di IM.I.S. di competenza del Comune ai sensi della normativa di cui all articolo 1 sono assunte dall organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l anno di riferimento e comunque prima dell approvazione del bilancio medesimo, salvo quanto disposto dall art. 9bis della legge provinciale n. 36 del Il termine di cui al comma 1 non si applica alla deliberazione di cui all articolo Le deliberazioni adottate in materia di aliquote, deduzioni e detrazioni di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno in assenza di ulteriori provvedimenti deliberativi. ART. 3 Aree edificabili 1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell anno di imposizione, nell intento di ridurre l insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale fissa, ai sensi dell articolo 6 comma 6 della legge provinciale n. 14, i valori ed i parametri da utilizzare ai fini dell esercizio dell attività di accertamento. La deliberazione viene aggiornata periodicamente e comunque ogni tre anni, e trova applicazione per il periodo d imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e per tutti i periodi d imposta successivi fino all aggiornamento. 2. La deliberazione di cui al comma 1 viene adottata almeno 30 giorni prima della data di scadenza per il versamento della prima rata dell imposta come determinata ai sensi dell articolo Allo scopo di determinare i valori ed i parametri di cui al comma 1 la Giunta Comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, i valori utilizzati in sede di procedure di espropriazione per pubblica utilità ed i valori dichiarati in sede di compravendita, successione ereditaria e donazione. I valori possono essere determinati in modo articolato per le diverse zone territoriali del Comune. 4. I parametri si intendono riferiti alle condizioni specifiche della singola area edificabile che possono influire sulla determinazione puntuale della base imponibile dell area stessa rispetto al valore generale stabilito nella deliberazione, e trovano applicazione nelle fasi dell accertamento. 2
3 5. I valori ed i parametri delle aree edificabili determinati con il presente articolo sono vincolanti per il Comune in sede di attività di accertamento. 6. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti trova comunque applicazione il valore dichiarato dal contribuente per la medesima area edificabile, ovvero definitivamente accertato dai competenti uffici dello Stato, in sede di dichiarazioni comunque rilevanti ai fini dell applicazione dei tributi erariali collegati ad atti, anche preliminari, di modifica a qualsiasi titolo dei diritti reali relativi alle aree edificabili, ai sensi dell articolo 6 comma 5 della legge provinciale n. 14 del Tali dichiarazioni hanno valore ai fini dell IM.I.S. dalla data della loro presentazione e senza effetto retroattivo, e sono modificabili, comunque nel rispetto del comma 1, dopo un triennio con comunicazione presentata dal contribuente ai sensi dell articolo 7. TITOLO II ESENZIONI, ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI ART. 4 Esenzioni ed esclusioni d imposta 1. Sono esenti, ovvero escluse dall ambito di applicazione, le fattispecie di cui all articolo 7 della legge provinciale n. 14 del Per l individuazione degli Enti strumentali comunali esclusi dall ambito di applicazione ai sensi dell articolo 7 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, si applica l articolo 33 comma 1 della legge provinciale n. 33 del 2006, ferma restando la compatibilità delle disposizioni previste da tale norma con lo Statuto ed i Regolamenti comunali, nonché con gli Statuti degli Enti stessi comunque denominati e con i provvedimenti amministrativi che ne disciplinano l ordinamento ed il funzionamento. 2. Ai sensi dell articolo 21 del Decreto Legislativo n. 460 del 1997 si considerano esenti gli immobili posseduti dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) riconosciute come tali secondo le modalità di legge. 3. Per i periodi d imposta dal 2016 al 2019, si applica l esenzione di cui all articolo 14 comma 6 ter della legge provinciale n. 14 del 2014 agli immobili posseduti da Cooperative Sociali ed O.N.L.U.S. anche costituite nella forma di persona giuridica commerciale, nei limiti e con le modalità disciplinati dal medesimo articolo 14 comma 6 ter. ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni 1. Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie: 2. L unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L assimilazione si applica all unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come abitazione principale del soggetto stesso. L assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per cui l unità immobiliare continui ad essere utilizzata a titolo non oneroso, dal coniuge, o da parenti entro il primo grado, del possessore, che in essa mantengano la residenza anagrafica; 3. Le assimilazioni di cui al comma 1 sono riconosciute a seguito di presentazione di specifica comunicazione presentata secondo le modalità di cui all articolo Relativamente alla seguente fattispecie: 3
4 - unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado, in alternativa all assimilazione ad abitazione principale di cui al comma 1) viene deliberata, anche disgiuntamente, un aliquota agevolata rispetto all aliquota stabilita per i fabbricati abitativi diversi dall abitazione principale, e comunque in misura non inferiore all aliquota stabilita per le abitazioni principali. L agevolazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. Essa è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. Si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7 purché anche esse concesse in comodato. 5. Sono comunque assimilate ad abitazione principale le fattispecie di cui all articolo 5 comma 2 lettera b) della legge provinciale n. 14 del 2014, e precisamente: a) le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze; b) la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; c) il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica; d) il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, dal personale dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 6. La base imponibile dell IM.I.S. è ridotta del 50% per le fattispecie di cui all articolo 7 comma 3 della legge provinciale n. 14 del 2014 e quindi: a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario ovvero quelli privi di iscrizione nel libro fondiario ma notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909; b) i fabbricati riconosciuti come inagibili e inabitabili secondo i criteri parametri di cui all articolo 6. ART. 6 Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili 1. Ai sensi e per gli effetti dell articolo 5 comma 5 lettera b), si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione ivi prevista, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito. 2. L inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 3. L inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la presenza anche non contemporanea delle seguenti condizioni: a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del 4
5 tetto, con pericolo potenziale di crollo dell edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti; b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico edilizia (art. 99 della legge provinciale n. 1 del 2008 e s.m.). 4. L inagibilità o inabitabilità può essere accertata: a) mediante perizia tecnica da parte dell ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario; b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell articolo 47 del Decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 2000, nella quale si dichiara: che l immobile è inagibile o inabitabile; che l immobile non è di fatto utilizzato. 5. La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica dalla data della perizia tecnica dell Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva. 6. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente. 7. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell inizio dei lavori di risanamento edilizio. TITOLO III ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI ART. 7 Comunicazioni dei contribuenti 1. Il Comune, ai sensi dell articolo 11 della legge provinciale n. 14 del 2014, non prevede alcun obbligo di dichiarazione ai fini IM.I.S. 2. Per le sole fattispecie di seguito individuate il contribuente è tenuto presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell anno successivo: a) comunicazione, presentata dal curatore o dal commissario liquidatore, attestante l inizio della procedura fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa. Per questa fattispecie, in deroga alla scadenza temporale generale di cui al presente comma, la comunicazione va presentata entro 90 giorni dall inizio della procedura; b) sussistenza delle condizioni di assimilazione di fabbricati ad abitazione principale ai sensi dell articolo 5 comma 1; c) intervenuto versamento da parte di uno dei contitolari anche per il debito d imposta degli altri, ai sensi dell articolo 8 comma In caso di omessa comunicazione per le fattispecie di cui al comma 2 si applicano le sanzioni di cui all articolo 14 del decreto Legislativo n. 504 del
6 4. Per le fattispecie di seguito individuate il contribuente può presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune, ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del entro il termine del 30 giugno dell anno successivo, relativa: a) al nuovo valore aree edificabili ai sensi dell articolo 3 comma 6 ultimo periodo; b) alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità dei fabbricati rispetto all abitazione principale e fattispecie assimilate/agevolate, ai sensi dell articolo 5 comma 2 lettera d) della legge provinciale n. 14 del Per le comunicazioni di cui al comma 2, gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione con effetto retroattivo per il periodo d imposta cui si riferiscono se presentate entro il termine di cui al medesimo comma 2. Per le comunicazioni di cui al comma 4 gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione dal giorno della loro presentazione. 6. E comunque facoltà del contribuente presentare in ogni momento documentazione o comunicazioni che lo stesso ritenga utili per la corretta applicazione dell imposta, anche in relazione all invio del modello di calcolo precompilato di cui all articolo In prima attuazione di questo articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, le dichiarazioni o comunicazioni presentate dai contribuenti ai fini dell applicazione dell Imposta Municipale Unica e della Tassa sui Servizi Indivisibili ovvero, sempre se compatibili, i dati utilizzati dal Comune per l invio dei modelli precompilati relativamente ai medesimi tributi. ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria 1. Ai sensi dell art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2014, il versamento dell imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate. 2. E rimessa alla Giunta comunale la facoltà di individuare successivamente ulteriori strumenti alternativi di pagamento da individuare e definire. 3. Per la gestione, anche parziale o disgiunta, delle fasi del procedimento di riscossione ordinaria il Comune può avvalersi di soggetti esterni ai sensi dell articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del Il versamento dell imposta dovuta per ciascun periodo d imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell imposta dovuta, è facoltà dell organo competente prevedere l unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre. 5. I contribuenti, fermi restando i termini di cui al comma 4, possono in ogni caso versare l imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi. 6. L imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi dell art. 9 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014 un contribuente può effettuare il versamento cumulativo anche con riferimento al debito d imposta degli altri contitolari sui medesimi immobili, a condizione che l imposta sia stata completamente assolta per l anno di riferimento e che il contribuente che effettua il versamento comunichi al Comune, con le modalità di cui all articolo 7, quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui il versamento stesso si riferisce. 7. Ai sensi dell articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune invia ai contribuenti un modello precompilato nel quale risultano gli elementi necessari per il calcolo e per il versamento dell imposta. L invio deve avvenire almeno 15 giorni prima della scadenza di versamento. Tale termine è determinato con riferimento alla documentazione che prova la 6
7 consegna dei plichi al soggetto incaricato della spedizione. Il modello precompilato deve contenere: a) l individuazione degli immobili soggetti all imposta posseduti dal contribuente e la data alla quale è stata stabilita la situazione giuridica, tributariamente rilevante, degli immobili stessi; b) il calcolo dell imposta dovuta con evidenza analitica, per ciascun immobile, delle fattispecie applicate, della base imponibile, dei mesi di possesso, delle aliquote, delle detrazioni, agevolazioni, deduzioni ed esenzioni applicate; c) il modello di versamento precompilato ai sensi del presente comma, nonché un modello in bianco; d) gli estremi delle deliberazioni adottate in materia di IM.I.S. per il periodo d imposta di riferimento; e) le modalità di applicazione e disapplicazione delle sanzioni in relazione all invio del modello precompilato ai sensi dell articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014, anche con riferimento agli obblighi posti in capo al contribuente dalla medesima disposizione normativa; f) l indicazione del Funzionario responsabile del tributo e delle modalità di relazione tra Comune e contribuente, anche in via telematica; g) le modalità di comunicazione da parte del contribuente per la comunicazione della PEC cui inviare per i periodi d imposta successivi il modello precompilato. 8. Il Comune, anche avvalendosi di soggetti esterni individuati ai sensi dell articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, predispone un sistema informatico di calcolo dell imposta dovuta e lo mette a disposizione dei contribuenti gratuitamente via internet. Le modalità di accesso devono essere libere e improntate alla massima semplicità di utilizzo. Il sistema di calcolo deve in ogni caso consentire la stampa dei documenti di versamento. 9. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296 del 2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 10. I versamenti d imposta non devono essere eseguiti quando l importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 15,00. Se l ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l importo dovuto a saldo. 11. Ai versamenti dovuti a titolo di IM.I.S. si applica l istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dalla normativa statale. ART. 9 Differimento dei termini di versamento 1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera f) della legge provinciale n. 14 del 2014, la Giunta Comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale, può stabilire il differimento di sei mesi del termine di pagamento della quota comunale dell imposta nel caso di calamità naturali di grave entità. 2. E comunque differito di 12 mesi il termine di pagamento in caso di decesso del soggetto passivo. Il differimento concerne sia i termini di pagamento per debito d imposta riferito a periodi di possesso del soggetto deceduto che quelli riferiti al debito d imposta degli eredi relativamente agli immobili compresi nell asse ereditario. ART. 10 Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo 7
8 a quello cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera eseguita nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto. 2. Nell esercizio dei propri poteri di verifica ed accertamento, e comunque prima dell emissione degli Avvisi di accertamento, il Comune può chiedere al contribuente chiarimenti, dichiarazioni o documentazione anche in relazione alle eventuali comunicazioni di cui all articolo 7. La richiesta deve anche prevedere il termine per la risposta, comunque non superiore a 30 giorni. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente si applicano le sanzioni di cui all articolo 14 del Decreto Legislativo n. 504 del Non si emettono avvisi di accertamento per importi inferiori o uguali ad 15,00=, calcolando in tale importo maggiore imposta, sanzioni ed interessi. 4. Ai sensi dell'art. 10 comma 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 si applica, in quanto compatibile, l istituto dell accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo n. 218 del L accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale. 5. In caso di adesione all accertamento con versamento della maggiore imposta accertata e degli interessi entro il termine per la proposizione di ricorso in sede giurisdizionale, la sanzione applicata per omesso, infedele o tardivo versamento è ridotta nella misura del 20%.(ABROGATO) 6. Per la riscossione coattiva dell imposta derivante da provvedimenti di accertamento non impugnati e per i quali non è intervenuto il versamento in termini si applicano le procedure, gli strumenti giuridici e le modalità previsti dalla normativa statale. 7. Le attività di accertamento e riscossione coattiva possono essere effettuate anche con affidamento a soggetti esterni al Comune, ai sensi dell articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e possono riguardare disgiuntamente anche solo una o alcune delle fasi e procedure nelle quali si articola il complessivo procedimento. ART. 11 Rimborsi 1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 9 della legge provinciale n. 14 del 2014 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull istanza di rimborso, il Comune procede entro 120 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale. 2. Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente la sussistenza di ipotesi di spettanza del diritto al rimborso comunque rilevate in fase di gestione delle banche dati dell IM.I.S., allo scopo di consentire al contribuente stesso la presentazione, sussistendone effettivamente i presupposti, dell istanza di rimborso. La comunicazione può avvenire anche in forma verbale o telefonica o via mail. 3. L istanza di rimborso deve essere motivata e può essere corredata da documentazione atta a dimostrarne il diritto. Il Funzionario responsabile può chiedere al contribuente chiarimenti in merito all istanza presentata, ovvero documentazione integrativa. La richiesta del Funzionario deve essere formulata in forma scritta, ed interrompe il termine del procedimento di rimborso di cui al comma 1. Nella richiesta di integrazione il Funzionario determina anche il termine per la risposta del contribuente, comunque non inferiore a 30 giorni, oltre il quale l istanza originaria si intende respinta. 8
9 4. Sulle somme per le quali viene riconosciuto il diritto al rimborso si applicano gli interessi a decorrere dalla data di versamento dell imposta per la quale viene stabilito il rimborso, nella misura di cui al successivo art Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano per assenza del presupposto d imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza. 6. Ai sensi dell art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 2006, l imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al quinto periodo d imposta successivo a quello nel quale il provvedimento di rimborso è stato adottato. L eventuale importo non compensato viene pagato al contribuente. Nella richiesta di compensazione deve essere indicato l importo del credito da utilizzare e il debito tributario IM.I.S. oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione, o quelle per le quali viene effettuato il pagamento non potendo essere compensate, non sono produttive di ulteriori interessi. 7. Nel caso di rimborso riconosciuto di spettanza del contribuente a seguito di errore nel versamento effettuato in favore di altro Comune incompetente, la regolazione contabile avviene, con il consenso del contribuente stesso e del Comune di riferimento, direttamente fra le Amministrazioni interessate, senza applicazione di interessi. 8. Il rimborso non è dovuto se l importo complessivo, comprensivo di interessi, è inferiore o uguale ad Euro 15,00 per ciascun periodo d imposta. ART. 11 bis Rimborso per dichiarata inedificabilità delle aree 1. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera a) della legge provinciale n. 14 del 2014, si stabilisce il rimborso dell imposta per le aree divenute inedificabili a seguito di un provvedimento definitivo che attribuisce al terreno una destinazione urbanistica diversa da quelle definite come aree edificabili. La cessazione della soggezione passiva dell area decorre dalla data dell adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale come previsto dalla normativa provinciale in materia urbanistica. 2. Se l inedificabilità dell area viene deliberata a seguito di istanza presentata dal contribuente la cessazione decorre dalla data di presentazione dell istanza stessa. 3. Alla procedura di rimborso di cui al presente articolo si applicano, le disposizioni di cui all articolo 11. ART. 11 ter Rimborso d ufficio per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici 1. Per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, come individuato dalla relativa normativa provinciale, si applica il rimborso d ufficio dell imposta versata relativamente alle due fattispecie di cui ai commi 9bis e 9ter dell articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014, e quindi: a. a seguito del decorso di dieci anni dall inizio della destinazione urbanistica di cui a questo comma senza che l Ente Pubblico competente abbia provveduto all acquisizione, con qualsiasi modalità giuridica, della proprietà dell area; 9
10 b. a seguito di provvedimento urbanistico divenuto definitivo che escluda, in riferimento all area, ogni possibilità edificatoria come definita ai sensi dell articolo 6 comma 1 della legge provinciale n. 14 del Le fattispecie di rimborso di cui al comma 1 sono fra di loro alternative. 3. Il calcolo dei termini temporali di cui al comma 1 decorre dall 1 gennaio 2015 se la destinazione urbanistica di cui al comma 1 è intervenuta in data precedente. 4. Ai rimborso di cui al presente articolo si applicano le norme di cui all articolo 11 ad eccezione della presentazione di richiesta di rimborso da parte del contribuente, che non è dovuta. Il Comune dopo aver adottato il provvedimento di rimborso d ufficio ai sensi di questo articolo ne notifica copia al contribuente interessato. ART. 12 Misura degli interessi 5. La misura annua degli interessi, per tutti i procedimenti riferibili al presente Regolamento che ne prevedono l applicazione, è pari, ai sensi dell art. 10 comma 6 della legge provinciale n. 14 del 2014, al tasso legale vigente al 1 gennaio di ciascun periodo d'imposta. TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI ART. 13 Funzionario Responsabile 1. La Giunta comunale nomina il Funzionario Responsabile per la gestione dell IM.I.S., ai sensi e con i poteri di cui all articolo 8 comma 5 della legge provinciale n. 14 del ART. 14 Norme di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. ART. 15 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio
11 I N D I C E TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI... 2 ART. 1 Oggetto del Regolamento... 2 ART. 2 Deliberazioni... 2 ART. 3 Aree fabbricabili... 2 TITOLO II - ESENZIONI, ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI... 3 ART. 4 Esenzioni ed esclusioni d'imposta... 3 ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni... 3 ART. 6 Riduzione dell'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili.. 4 TITOLO III - ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI... 5 ART. 7 Comunicazioni dei contribuenti... 5 ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria... 6 ART. 9 Differimento dei termini di versamento... 7 ART. 10 Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva... 7 ART. 11 Rimborsi... 8 ART. 11 bis Rimborso per dichiarata inedificabilità delle aree 9 ART. 11 ter Rimborso d ufficio per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici 9 ART. 12 Misura degli interessi TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI ART. 13 Funzionario Responsabile ART. 14 Norme di rinvio ART. 15 Entrata in vigore
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