LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI NEL TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

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1 LA METODOLOGIA CHEFREN PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI NELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO CARICO E SCARICO AI SENSI DEL D.LGS. 25/02 E L AUDITING PERIODICO AI SENSI DEL D.LGS. 40/00. Edoardo Galatola, Lucia Di Clemente, Nikla Urani, Sergio Colombo Sindar s.r.l., Corso Archinti, Lodi Tel Fax: sindar@sindar.it Internet PREMESSA...2 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI NEL TRASPORTO MERCI PERICOLOSE...3 Schema logico di valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici...3 Valutazione preliminare...3 Valutazione dettagliata...4 Informazione e formazione...6 Valutazione estesa del rischio...6 Identificazione delle fasi operative in cui si può avere esposizione...7 Comportamenti da tenere in emergenza...7 Individuazione delle misure di riduzione del rischio...7 Sorveglianza sanitaria...8 Misurazione degli agenti pericolosi...8 Valutazione del rischio residuo...9 Documento di valutazione dei rischi...9 REDAZIONE DEGLI AUDIT E DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL CST Attività svolte Sopralluoghi Formazione Descrizione generale dei luoghi di lavoro e delle attività/anagrafica azienda Agenti chimici movimentati Elenco Agenti Indici di pericolosità Verifica delle prassi e procedure Azioni da intraprendere Inquadramento del trasporto merci pericolose nel SGS aziendale... 12

2 PREMESSA La movimentazione di merci pericolose (carico, scarico e trasporto) è regolamentata da accordi internazionali ed in particolare, per il trasporto stradale, dall Accordo ADR, giunto alla versione Dal 1 gennaio 2003 tutte le aziende coinvolte nel processo di trasporto di merci pericolose dovranno allinearsi a tale accordo. Per verificare e gestire il rispetto di tale normativa le aziende interessate, ai sensi del D.Lgs. 40/00, hanno dovuto nominare un Consulente Sicurezza per il Trasporto di Merci Pericolose. Tra i principali compiti del Consulente Sicurezza Trasporto c è quello di monitorare lo stato di applicazione della normativa e garantire la sicurezza delle operazioni di carico scarico e trasporto delle merci. A tal fine risulta essere particolarmente utile uno strumento per le attività di auditing periodico. Occorre rilevare però che le attività caratterizzate da carico, scarico e trasporto di merci pericolose sono interessate anche dal D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25, recepito nel titolo VII bis del D.Lgs. 626/94 che debbono pertanto effettuare una valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori agli agenti chimici movimentati. Questa valutazione è stata spesso disattesa, per la specificità della problematica e per la differente organizzazione delle informazioni sulla pericolosità delle sostanze (normativa ADR che differisce significativamente dalla normativa su classificazione ed etichettatura di sostanze e preparati) La valutazione dei rischi deve contenente le informazioni relative a: natura, caratteristiche di pericolosità e quantitativi delle sostanze chimiche presenti; modalità di utilizzo, trasporto, carico e scarico misure di prevenzione e protezione messe in atto; entità di esposizione, intesa come numero di lavoratori potenzialmente esposti, tipo, durata e frequenza dell esposizione; effetti delle misure di sicurezza messe in atto; valori limite di esposizione e valori biologici dell agente; risultati dei controlli sanitari e dei monitoraggi ambientali effettuati; eventuali conclusioni tratte dalle azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese; eventuali misure che si ritenga mettere in atto, in base alle risultanze della valutazione dei rischi.

3 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI NEL TRASPORTO MERCI PERICOLOSE Schema logico di valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici Nella Tabella 1 si è provveduto a schematizzare lo schema logico previsto dal D.Lgs. 25/2002 per determinare la valutazione del rischio di esposizione agli agenti chimici in conformità a quanto indicato dalle Linee Guida emanate dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome. Nello schema è possibile individuare tre step separati e sequenziali nella valutazione dei rischi 1. Valutazione preliminare del rischio (art. 72-quater comma 5) 2. Valutazione dettagliata del rischio (tramite algoritmi o misurazioni) 3. Valutazione estesa del rischio che per correttezza sarebbe opportuno differenziare in: 1. Valutazione preliminare del pericolo 2. Valutazione dettagliata ed estesa del rischio residuo Valutazione preliminare La Valutazione deve essere estesa alle fasi di carico, scarico e trasporto e deve essere effettuata per tutte le classi ADR. La classificazione può essere individuata (non potendo far riferimento alle frasi di rischio R presenti sulle schede di sicurezza) in base a Classe, Codice, Stato fisico e Categoria di pericolo. A queste informazioni vanno aggiunte considerazioni su - il livello, il tipo e la durata dell'esposizione attraverso: o misurazioni o valutazioni già eseguite in precedenza; o misurazioni o valutazioni eseguite ad hoc già in questa fase; o con stime qualitative che identificano le variabili e permettono una graduazione preliminare del livello di esposizione. - le circostanze di svolgimento del lavoro e le quantità in uso della sostanza o del preparato; - i valori limite professionali e/o biologici dell'agente se esistenti; - gli effetti delle misure preventive e protettive adottate; - le conclusioni, se disponibili, delle azioni di Sorveglianza Sanitaria. Nella valutazione dei rischi, effettuata attraverso i parametri sopraindicati, è possibile includere la "...GIUSTIFICAZIONE che la natura e l'entità dei rischi... rendono non necessaria una ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi". Si identifica così un primo "step" del processo che prevede che quando le esigue quantità degli agenti chimici impiegati e la natura degli stessi (inclusione in matrice, ciclo chiuso, ovvero caratteristiche chimico-fisiche quali tensione di vapore, temp. di fusione e di ebollizione, punto di

4 infiammabilità, stato di aggregazione) lo permettano, sia possibile terminare il processo di valutazione dei rischi. Valutazione dettagliata In caso non risulti possibile procedere con la giustificazione di cui sopra occorre sviluppare, nei casi in cui è necessario, una più dettagliata valutazione del rischio attraverso: - misurazioni ambientali (esposizione cutanea e/o inalatoria) - algoritmi o modelli per stime di rischio. La metodologia Sintalex trasporti - Chefren (CHemical Exposure & Freight Risk EvaluatioN), sviluppata da Federchimica, Associazione Ambiente e Lavoro e Sindar S.r.l è stata sviluppata specificatamente per la valutazione dei rischi nel trasporto merci pericolose ed è conforme alla metodologia Cheope (CHemical Exposure OPerating Evaluation ), riconosciuta dalle Linee Guida delle Regioni. A conclusione della valutazione dettagliata è possibile definire se il rischio sia moderato o non moderato (Art. 72-quinquies comma 2). Gli obblighi conseguenti risultano essere differenziati Rischio Riferimento normativo Obblighi Moderato Art. 72-quinquies comma 2 - Valutazione dei rischi - Informazione e formazione Non moderato Art. 72-quinquies comma 2 - Valutazione dei rischi - Informazione e formazione - Misure specifiche di protezione e prevenzione - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze - Sorveglianza sanitaria

5 Art. 72/4 c.1 Dati sostanze: Proprietà pericolose Limiti di esposizione Quantità presenti Art. 72/4 c.1 Effetti delle misure preventive e protettive adottate Art. 72/4 c.1 Dati attività: Modalità di lavorazione Tipo di esposizione Durata di esposizione Livello di esposizione Art. 72/4 c.5 Valutazione preliminare dei rischi GIUSTIFICAZIONE che natura ed entità dei rischi rendono non necessaria una ulteriore valutazione No Art. 72/4 Valutazione dettagliata dei rischi con algoritmi e/o misurazioni Art. 72/4 c.1 Valutazione estesa del rischio (residuo) Sì Art. 72/4 c.2 Misure adottate Casi con rischio residuo di notevole esposizione Art. 72/4 c.2 I rischi connessi con gli agenti chimici sono: Moderati (art. 72/5 c.2) Non moderati (art. 72/5 c.2) (specifiche criticità) Art. 72/7 + DM 10/3/98 Aggiornamento Piano di Emergenza Art. 72/6 c.1,5,6,7 Eliminazione o riduzione del rischio mediante misure specifiche di prevenzione e protezione Esito valutazione No Esistono lavoratori esposti a T, Xn, Xi? Art. 72/4 Predisposizione della relazione di valutazione dei rischi Sì Art. 72/10-11 Predisposizione sorveglianza sanitaria Art. 72/8 Informazione e formazione per gli operatori Art. 72/4 c. 7 Art. 72/6 c.3-4 Art. 72/10 c.7 Valutazione periodica del rischio Sì E dimostrabile altrimenti il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza No Art. 72/6 c.2 Monitoraggio periodico degli agenti chimici in ambiente di lavoro Tabella 1 schema logico previsto dal D.Lgs. 25/2002 per determinare la valutazione del rischio di esposizione agli agenti chimici.

6 In caso il rischio possa essere definito moderato non è necessaria alcuna ulteriore valutazione ed è possibile redigere il documento di valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici (come previsto dall art. 72-quater) che andrà ad aggiornare la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, salvo non si configuri l opportunità di procede ad una valutazione di dettaglio nei casi di maggiore criticità. Se l analisi ha individuato la presenza di pericolo di esposizione non moderato, diventa necessario procedere con un analisi estesa del rischio come di seguito descritto. È opportuno ricordare che il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato periodicamente e comunque a fronte di modifiche sostanziali che comportino una variazione dei livelli di esposizione. Informazione e formazione Le attività di formazione e informazione sono obbligatorie per tutte le diverse casistiche individuate. È bene ricordare, tra l altro, gli obblighi derivanti dai compiti del Consulente Sicurezza Trasporti ai sensi del D.Lgs. 40/00 con riferimento alla formazione/informazione del personale interessato dalla movimentazione di merci pericolose ed all art. 5 comma 2 D.Lgs. 334/99, per cui occorre riferirsi all art. 3 D.M. 16 marzo 1998 che regolamenta la tipologia delle informazioni e la periodicità di aggiornamento delle stesse. Tra le informazioni da fornire è possibile prevedere indicazioni sulle esposizioni individuali, l estratto dei risultati delle analisi e valutazioni di sicurezza contenenti le informazioni sui rischi di incidente rilevante specifici per il reparto/impianto in oggetto, l estratto del piano di emergenza interno, differenziato secondo l incarico nel corso dell'eventuale emergenza, integrato con gli aspetti di coordinamento con gli eventuali interventi richiesti a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna. Valutazione estesa del rischio La valutazione estesa deve portare ad identificare l effettivo livello di esposizione al rischio dei lavoratori. Occorre quindi valutare il rischio in tutte le fasi operative (normali/manutenzione/emergenza) definire le misure specifiche di riduzione del rischio, la necessità di sorveglianza sanitaria ed eventualmente il monitoraggio ambientale. Scopo della valutazione estesa è comunque far sì che il rischio residuo (se ineliminabile) sia portato al minimo possibile e comunque al di sotto dei limiti di esposizione.

7 Identificazione delle fasi operative in cui si può avere esposizione L esposizione ad agenti pericolosi può avvenire durante varie fasi operative; in particolare oltre alle fasi di normale esercizio, occorre valutare con attenzione le possibilità di esposizione durante le attività di manutenzione, durante le fasi di start up o shut down ed in generale durante tutte le situazioni di emergenza. Risulta pertanto evidente che l analisi deve tener conto di tutte le possibilità di malfunzionamenti, disattenzioni od anche di riduzione di operatività dei presidi di sicurezza Comportamenti da tenere in emergenza Avendo definito l analisi in condizioni di emergenza parte integrante della valutazione del rischio di esposizione, risulta opportuno (e necessario secondo quanto richiesto dal D.Lgs. 25/2002) modificare ed integrare il Piano di Emergenza Interno in modo che tenga conto degli eventi che possano causare un esposizione dei lavoratori. Nella revisione del Piano è opportuno, tra l altro, definire i ruoli ed eventualmente correlarli alle mansioni. Occorre ricordare, tra l altro, degli obblighi di aggiornamento del Piano e di esercitazione periodica. Individuazione delle misure di riduzione del rischio Una volta definito il rischio di esposizione ad agenti pericolosi, occorre identificare le misure atte alla riduzione del rischio, Come da art. 72-sexies comma 1 è possibile individuare provvedimenti quali: a. progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; b. appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; c. sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 72-decies e 72-undecies. d. la fornitura di un equipaggiamento e metodi di manutenzione tali da preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro; e. la riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; f. la riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione; g. misure igieniche adeguate; h. la riduzione della quantità di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro al minimo necessario per il tipo di lavoro svolto; i. metodi di lavoro appropriati, comprese disposizioni per il trattamento, l'immagazzinamento e il trasporto sicuri sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. Sempre naturalmente ove non sia possibile intervenire ancora a monte con l eliminazione o sostituzione degli agenti pericolosi. In caso non si riesca a ridurre ulteriormente il rischio occorre provvedere i lavoratori di idonei DPI

8 Sorveglianza sanitaria Il D.Lgs. 25/2002 introduce una significativa novità per quanto concerne l obbligo di sorveglianza sanitaria. Infatti mentre la normativa precedente individuava l obbligo per specifiche sostanze, il presente decreto estende l obbligo a tutto il personale il cui livello di esposizione ad agenti molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo sia considerato non moderato Di conseguenza il medico competente individuerà i parametri da controllare sia a livello ambientale che di indicatori biologici di esposizione La sorveglianza sanitaria viene effettuata: a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione; b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria; c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare. Sarà possibile inoltre individuare per specifiche mansioni, l opportunità di effettuare Misure dosimetriche che permettano di confrontare l esposizione individuale effettiva con quella calcolata dalla media delle esposizioni nelle diverse postazioni lavorative. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 72-decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda, o l'unità produttiva, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione. Misurazione degli agenti pericolosi In modo analogo a quanto sinora richiesto obbligatoriamente per i cancerogeni e i mutageni, il Datore di Lavoro effettua periodiche misurazioni degli agenti che possono comportare un rischio per i lavoratori e le confronta con i valori limite di esposizione professionale. Le misurazioni non devono essere intese come misure specifiche di riduzione del rischio, ma essere caso mai la riprova dell efficacia delle misure stesse e che i livelli di esposizione siano ridotti al minimo possibile. In presenza di limiti di esposizione sarà quindi possibile confrontare l esposizione effettiva e quella massima consentita. Dato per scontato che i limiti di soglia non debbano essere superati, sarà possibile valutare quale rapporto esista tra l esposizione effettiva e quella massima. In caso vengano definite linee guida che consentano di individuare dei limiti di discrimine tra categorie di esposizione (es. <50% TLV moderato) sarà possibile calcolare il livello di rischio, ma anche in assenza di un riferimento standardizzato, il medico competente potrà stabilire dei target da raggiungere al fine di perseguire il principio di miglioramento continuo. È da notare che se è stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro, oltre a dover informare i lavoratori del superamento dei

9 valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate, ne deve dare comunicazione all'organo di vigilanza. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Diversamente da quanto richiesto per i cancerogeni ed i mutageni, non è prevista la tenuta di uno specifico registro degli esposti, né è previsto l invio della documentazione agli Enti esterni competenti (ISPESL, ASL). Pur tuttavia, le cartelle sanitarie e i documenti di esposizione sono tenuti in Azienda, in forma atta a consentirne la consultazione, nel rispetto della riservatezza, e devono rendersi disponibili anche successivamente alla chiusura del rapporto di lavoro. Valutazione del rischio residuo Una volta intraprese tutte le misure di eliminazione o riduzione del rischio di esposizione, occorre procedere alla rivalutazione del rischio residuo, al fine anche di valutare l efficacia delle misure intraprese Documento di valutazione dei rischi Il documento di valutazione dei rischi conterrà le informazioni di cui sopra e andrà ad aggiornare la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. È opportuno ricordare che il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato periodicamente e comunque a fronte di modifiche sostanziali che comportino una variazione dei livelli di esposizione.

10 REDAZIONE DEGLI AUDIT E DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL CST Con il D.Lgs. 4 febbraio 2000 n.40 il nostro paese ha recepito la direttiva dell Unione Europea 96/35 la quale istituisce una nuova figura professionale denominata Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di merci pericolose. Di seguito, per brevità, indicheremo il consulente utilizzando l acronimo mutuato dalla lingua inglese DGSA (Dangerous Goods Safety Adviser). Compito principale del Consulente Sicurezza Trasporto è quello di redigere annualmente, e tenerla aggiornata, una relazione riportante quanto è stato fatto e quanto dovrà essere fatto in azienda per l osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e di scarico di merci pericolose (art. 4 comma 1). Tale relazione deve essere vista come un documento dinamico che, come si è detto poc anzi, deve essere modificato nel corso dell anno di volta in volta che si procede a modifiche interne all azienda per quanto riguarda le procedure di gestione dei trasporti di merci pericolose. La metodologia Sintalex trasporti - Chefren (CHemical Exposure & Freight Risk EvaluatioN), permette di semplificare la stesura delle relazioni da parte del CST. In particolare la relazione può essere costruita come segue Attività svolte Sopralluoghi Riportare i sopralluoghi, visite ed ispezioni effettuati nel corso dell anno Riportare i verbali Formazione Riportare i riferimenti delle attività di formazione e informazione effettuate ed il personale interessato Riportare i calendari dei corsi Descrizione generale dei luoghi di lavoro e delle attività/anagrafica azienda Riportare: - i dati anagrafici dell Azienda e dell Unità Produttiva oggetto della valutazione; - i nominativi dei responsabili (Datore di Lavoro, Responsabile S.P.P., Consulente Sicurezza Trasporto, Medico Competente, Rappresentante Lavoratori Sicurezza); - l elenco e la descrizione delle fasi; - l elenco e la descrizione delle operazioni; - l elenco degli agenti chimici; - i quantitativi degli agenti chimici movimentati annualmente; - i quantitativi degli agenti chimici caricati/trasportati nelle singole operazioni. Fare riferimento, se ritenuto opportuno per approfondimenti, ad altri documenti aziendali quali: - documento di valutazione dei rischi generale ai sensi dell art. 4 D.Lgs. 626/94, nel suo ultimo aggiornamento; - schemi a blocchi; - planimetrie generali e di reparto - schemi di flusso.

11 Agenti chimici movimentati Descrivere i prodotti che fanno rientrare nel campo di applicazione del D. Lgs. 4 febbraio 2000 n. 40 per classi; individuare se intervengono in fase di carico/trasporto e le modalità di trasporto (colli/rinfusa/cisterna). Indicare le merci pericolose in scarico. Descrivere se le operazioni di trasporto siano affidate a società esterne o meno e se vengono effettuati trasporti nazionali e internazionali e trasporti intermodali (modalità strada/ferrovia, strada/mare). Elenco Agenti Riportare l elenco completo degli agenti presenti nell Unità produttiva e in particolare: - nomi agenti; - numeri UN; - numeri CAS; - classe; - codice; - categoria trasporto; - Nr. Kemler - stato fisico. - etichette; - Dispositivi di Protezione Individuale previsti; Indici di pericolosità Riportare ove possibile gli indici di pericolosità calcolati per tutte le sostanze movimentate Verifica delle prassi e procedure Seguire una specifica Check List Gli argomenti possono essere raggruppati come segue: 1. Procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose trasportate 2. Prassi dell'impresa per quanto concerne la considerazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate 3. Procedure di verifica del materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico 4. Possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di un adeguata formazione nei rispettivi fascicoli personali 5. Applicazione di procedure d'urgenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico 6. Ricorso ad analisi e, se necessario, redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico 7. Attuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione di incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi 8. Considerazione delle disposizioni legislative e delle particolari esigenze relative al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri interessati;

12 9. Verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose oppure del carico o dello scarico di tali merci disponga delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate 10. Avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci 11. Istituzione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle normative 12. Istituzione di procedure di verifica dell'osservanza delle norme relative alle operazioni di carico e scarico Azioni da intraprendere Riportare le non conformità riscontrate e programmare gli interventi Inquadramento del trasporto merci pericolose nel SGS aziendale Ove possibile inquadrare il trasporto merci pericolose all interno del Sistema di Gestione Sicurezza aziendale. In caso il sistema risulti essere formalizzato (Art. 7 D.Lgs 334/99 D.M. 9/8/2000, OHSAS 18001:1999, SGSL, etc.) riferirsi all organizzazione del SGS stesso. Riportare le procedure di interesse per il trasporto merci pericolose tra cui, ad es.: - Classificazione merci pericolose - Qualificazione fornitori e sub-fornitori - Procedure di carico-scarico - Emergenza - Formazione - Imballaggio - Incidenti e quasi incidenti

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