PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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1 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Del 20/03/2017 N 739 Servizio: SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÁ E RIMOZIONE DEI VINCOLI RELATIVI AL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE GIÀ GRAVANTI SU DI UN ALLOGGIO REALIZZATO NELL'AREA P.E.E.P. PIAN DELLA NOCE, CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L. N. 865/1971, CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE INTEGRATIVA AI SENSI DELL'ART. 5, C. 3 BIS DEL D.L. N. 70 DEL , CONVERTITO IN L , N. 106 PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000) SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO: FAVOREVOLE DIRIGENTE Porto San Giorgio, lì 23/03/2017 CECATI GIANRAFFAELE PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000) SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO: FAVOREVOLE IL DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO Porto San Giorgio, lì 23/03/2017 Dott. VESPRINI DINO Proposta approvata dal Consiglio Comunale Documento allegato alla corrispondente deliberazione: Delibera n del CONSIGLIO COMUNALE Proposta n.ro 739 del 20/03/ Pagina 1 di 12

2 IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che: - Il Comune di Porto San Giorgio è dotato di un Piano per l' Edilizia Economica e Popolare approvato con D.P.G.R. n del ed autorizzato ai sensi dell' art. 7 della L. n. 1497/39, dalla Giunta Regionale con D.P.G.R. n del ; - con atto del notaio dott. Walter Fileni del rep. n.81448, raccolta n , reg.to a Fermo il al n. 454, il Comune di Porto San Giorgio, ha concesso in diritto di superficie a diverse Cooperative, le aree ubicate nel Piano di Zona Pian della Noce per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare, con la facoltà di cederli successivamente, ai sensi dell' art. 35, comma 8, lettera e) della legge n. 865/71. In particolare alla Cooperativa Verde Riviera, per la realizzazione degli alloggi sociali, sono state concesse le part.lle nn. 246, 247, 278 e 279 del foglio 1, costituenti il lotto n. 14, di mq 2.371, - con successivo atto del notaio Walter Fileni del , rep. n , registrato a Fermo il al n. 904, sono state concesse le ulteriori part.lle nn. 329 e con la successiva redazione del tipo mappale, in data , le particelle 246, 247, 278, 279, 329 e 331 sono state soppresse e confluite nella nuova particella n. 366 con la superficie complessiva di mq 2.454; - con atto del notaio dott. Alfonso Rossi, rep. n , raccolta n. 8887, reg.to a Fermo il al n. 1050, la Cooperativa Verde Riviera ha assegnato in proprietà superficiaria, ai soci prenotatari, gli alloggi realizzati. CONSIDERATO che: - la legge n. 865/1971 recante Programmi e coordinamento dell' edilizia residenziale pubblica ha modificato e integrato, tra l' altro, la legge n. 167/1962 Disposizioni per favorire l' acquisizione di aree fabbricabili per l' edilizia economica e popolare ; - la medesima legge n. 865/1971, all' art. 35, prevede che, sulle aree comprese nei piani approvati a norma della precitata legge 18 aprile 1962 n. 167, possa essere concesso il diritto di superficie/proprietà per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali, da immettere sul mercato a prezzi contenuti, stante la finalità della norma stessa, diretta a garantire il diritto alla casa ai ceti meno abbienti; - per quanto riguarda la possibilità di commercializzazione delle unità abitative realizzate nei P.E.E.P., una prima liberalizzazione di tale sistema si ebbe con la legge n. 179/1992 che, all' art. 20, così come modificato dall' art. 3 della legge n. 85/1994, prevede che: gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall' assegnazione o dall' acquisto e previa autorizzazione della Regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati ; - con la legge n. 549 (Finanziaria 1996), art. 3, commi 75-81, é stata riconosciuta ai Comuni la facoltà di cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge n. 167 CONSIGLIO COMUNALE Proposta n.ro 739 del 20/03/ Pagina 2 di 12

3 "Piano di zona", ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge n. 865, "legge di Riforma per la casa", già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della medesima legge n. 865/1971; - con il medesimo art. 3 (comma 77) é stato stabilito che "il prezzo delle aree trasformate é quello determinato (a valore di mercato) dall'ute al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base delle variazioni, accertate dall'istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati"; - con la successiva legge finanziaria del 1997, n. 662 del , art. 3 comma 64, è data facoltà ai comuni di cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'àmbito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma. La proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto. - con successiva Legge del n. 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, sono stati previsti ed individuati, ex art. 31, commi 45-50, i criteri e le modalità di trasformazione in proprietà dei diritti di superficie; - in particolare, il comma 48 della suddetta legge n. 448/1998, come modificato dal comma 392 dell' art. 1, L , n. 147, prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2014 Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47 ; RILEVATO che: - le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge 865/71, prevedono i criteri di determinazione e revisione dei prezzi di vendita, dei canoni di locazione degli alloggi, la definizione dell'utenza, la prelazione in capo ai Comuni per le cessioni successive alla prima, le sanzioni per le inadempienze, la durata del diritto di superficie per 99 anni e, in caso di rinnovo, la determinazione del relativo corrispettivo; - in osservanza delle leggi nr. 549/1995, 662/1996 e n. 448/1998, sopra citate, l' Amministrazione Comunale ha da tempo avviato le procedure per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree PEEP, con conseguente eliminazione dei vincoli previsti nelle originarie convenzioni; - con Delibera di Consiglio comunale n. 27/5 del , avente ad oggetto Legge n. 549 PEEP PIAN DELLA NOCE Individuazione delle aree già concesse in diritto di superficie da cedere in proprietà ; esecutiva ai sensi di legge, ai sensi e per gli effetti della L n. 549, sono state individuate le aree ricadenti nel P.E.E.P. in zona Pian della Noce già concesse in diritto di superficie per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata, relativa alla convenzione stipulata il rep. n , da cedere in proprietà; CONSIGLIO COMUNALE Proposta n.ro 739 del 20/03/ Pagina 3 di 12

4 - con delibera n. 159 del 25/05/2004 la Giunta comunale ha provveduto ad approvare le modalità ed i patti per la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie individuate nella delibera di C.C. n. 27/5 del ; - con la suddetta delibera di G.M. è stato approvato lo schema di convenzione tipo per la soppressione dei vincoli decennali o ventennali di godimento e per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà approvando altresì che la cessione avvenga secondo i prezzi di trasformazione determinati secondo i criteri e le modalità di calcolo indicati all' art. 31, commi 47 e 48, della L n. 448; - con la successiva delibera n. 129 del la Giunta comunale ha approvato una nuova istruttoria ed il nuovo corrispettivo di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà in ambito PEEP di Pian della Noce a modifica di quanto già deliberato con atti di Giunta Comunale n.ri 159 del e 328 del determinato alla data del in 29,16 /mq relativamente al costo dell' area; CONSIDERATO che: - nel frattempo il D.L. n. 70/2011, convertito nella Legge n. 106/2011 ha aggiunto alla normativa sopracitata il comma 49-bis, secondo il quale "i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo (dell'art. 31). La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"; - successivamente, la Legge 24 febbraio 2012 n. 14, in vigore dal 28 febbraio 2012, portante conversione in legge con modificazioni del decreto legge n. 216, all' art. 29 comma 16 undecies, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2012, la percentuale di cui al comma 49-bis dell' articolo 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 è stabilita dai Comuni e, con l'inserimento del comma 49-ter, le disposizioni di cui al comma 49 bis si applicano anche alle convenzioni di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n.380; PRESO ATTO che l' art. 31, commi 45 e seguenti, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, --- conferisce ai comuni la possibilità di procedere alla cessione in proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 ( Piani di Zona per le aree P.E.E.P. ), ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971; CONSIGLIO COMUNALE Proposta n.ro 739 del 20/03/ Pagina 4 di 12

5 --- concede altresì la possibilità di procedere alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione, nonché del canone massimo di locazione, delle unità abitative e loro pertinenze edificate nelle aree comprese nei piani di cui sopra; RILEVATO che: --- le possibilità di cui alle succitate norme consentono ai comuni di finanziarsi con l' introito dei corrispettivi, previsti dalle stesse norme, per la trasformazione del diritto e per la rimozione dei vincoli consentendo, nel contempo, ai proprietari degli immobili edificati su dette aree di ottenere la piena proprietà e libertà di commercializzazione degli stessi; --- al fine della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà l' art. 31, comma 47 della Legge n. 448/1998 prevede che essa può avvenire a seguito di proposta da parte del Comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 dello stesso art. 31; --- i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione contenuti nelle convenzioni originarie, ai sensi del comma 49-bis del citato art. 31, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, a richiesta del singolo proprietario per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale, stabilità dai comuni, del corrispettivo risultante dall' applicazione del succitato comma 48, anche con l' applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo; PRECISATO che: - Per le aree P.E.E.P. il medesimo comma 48 dell' art. 31 della Legge n. 448/98, come modificato dal comma 392 dell' art. 1, L , n. 147, prevede un corrispettivo pari al 60% di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47; - il predetto comma 49 bis (L. 448/98) subordina la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del precedente comma 48 dell'art. 31 (L. 448/98); CONSIDERATO che: - si assiste negli ultimi anni ad un orientamento generale da parte dei Comuni volto ad attuare procedure, a titolo oneroso, per pervenire alla cancellazione di tutti i vincoli PEEP, compreso quello del prezzo massimo di cessione, in modo da permettere la vendita o locazione degli alloggi a prezzo di libero CONSIGLIO COMUNALE Proposta n.ro 739 del 20/03/ Pagina 5 di 12

6 mercato, senza dover attendere la scadenza delle convenzioni; - sulla base di questo orientamento, è pervenuta all' Amministrazione comunale da parte del Sig. Miggiano Claudio la nota prot. n del , con la quale, in qualità di proprietario in diritto di superficie dell' immobile sito in via Luigi Einaudi n. 5, catastalmente individuato al foglio n. 1 part.lla n. 366 sub. 10, categoria A/2, classe 4, consistenza 7 vani, realizzato dalla Cooperativa V erde Riviera sul lotto n. 14 del P.E.E.P. Pian della Noce, ha chiesto la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà oltre alla possibilità di poter eliminare il vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione ed ogni altro vincolo che limiti la circolazione di detti immobili nel libero mercato, al fine di perseguire l' obiettivo della legge, ovvero di agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari; RILEVATO che: - la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la Delibera n. 10 del 9/3/2015 non condividendo i Pareri espressi precedentemente da alcune Sezioni regionali, in particolare quello della Lombardia, ha pronunciato il seguente principio di diritto, cui devono adeguarsi tutte le Sezioni Regionali: La disposizione di cui all' art. 31, comma 48, legge n. 448/1998, come novellata dall' art. 1, comma 392, legge n. 147/2013 deve essere intesa nel senso che, al fine della determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, è data all' Ente la facoltà di abbattere sino al 50 per cento la quota percentuale da applicarsi al valore venale del bene e, dunque, correlativamente di elevare la già prevista riduzione del 40 per cento sino al 50 per cento ; - pertanto, il corrispettivo deve essere determinato dai comuni, su parere dei propri uffici, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati, applicando una riduzione variabile dal 40 al 50 per cento al valore individuato, facendo riferimento ai vigenti criteri di calcolo dell' indennità di espropriazione, ovvero all'art. 37, commi l e 2, del D.P.R. n. 327/200l, come modificato dalla Legge , n In ogni caso il costo dell'area non deve risultare maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà, al momento della trasformazione di cui al comma 47; - è possibile procedere con un' unica convenzione alla "trasformazione" del diritto di proprietà superficiaria in diritto di piena proprietà e alla contestuale eliminazione dei vincoli originariamente inseriti nella convenzione di natura legale o volontaria (in particolare quelli relativi al limite massimo per la determinazione del prezzo di cessione o del canone di locazione, ai requisiti soggettivi per gli acquirenti, ai divieti di alienazione e ai diritti di prelazione, nonché alle relative sanzioni in caso di inadempimento). - I procedimenti disciplinati dai commi ter dell'articolo 31 legge 448/1998, per quanto distinti, sono compatibili e consentono di combinarne gli elementi, per raggiungere il desiderato effetto finale. La combinazione dei predetti procedimenti comporterà: - i) l'applicazione di distinti corrispettivi, anche in considerazione del fatto che le regole per la determinazione dei medesimi non sono coincidenti; - ii) il ricorso alla forma più solenne tra quelle previste per i diversi procedimenti considerati e agli adempimenti pubblicitari previsti per i conseguenti effetti giuridici; RITENUTO opportuno che il Consiglio Comunale provveda: 1. ad autorizzare, ai sensi del succitato art. 31 commi 45 e seguenti della Legge n. 448/1998, la cessione in diritto di proprietà del lotto n. 14 del P.E.E.P. Pian della Noce, catastalmente individuato al foglio n. 1, CONSIGLIO COMUNALE Proposta n.ro 739 del 20/03/ Pagina 6 di 12

7 part.lla 366, sul quale insiste l' unità immobiliare di proprietà del Sig. Miggiano Claudio così costituita: Posto Auto foglio n. 1 part.lla n. 366 sub 34 mm 0,75 Garage n. 5 foglio n. 1 part.lla n. 366 sub 22 mm 3,27 Cantina n. 5 foglio n. 1 part.lla n. 366 sub 10 mm 0,55 Appartamento n. 5 foglio n. 1 part.lla n. 366 sub 10 mm 74,02 Soffitta n. 5 foglio n. 1 part.lla n. 366 sub 10 mm 1,21 Totale millesimi mm 79,80 Alla quale corrisponde la quota millesimale di proprietà generale di 79,80 mm del lotto 14 sul quale insistono due edifici (A e B) di n. 6 alloggi ad edificio; 2. a determinare le modalità per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione delle unità abitative, e loro pertinenze, del suddetto alloggio conseguenti agli atti notarili: - atto del notaio dott. Walter Fileni del rep. n.81448, raccolta n , reg.to a Fermo il al n. 454, con il quale il Comune di Porto San Giorgio, ha concesso in diritto di superficie alla Cooperativa Verde Riviera, per la realizzazione degli alloggi sociali, le part.lle nn. 246, 247, 278 e 279 del foglio 1, costituenti il lotto n. 14, di mq 2.371; - atto del notaio Walter Fileni del , rep. n , registrato a Fermo il al n. 904, con il quale alla Cooperativa Verde Riviera sono state concesse le ulteriori part.lle nn. 329 e 331; - atto del notaio dott. Alfonso Rossi, rep. n , raccolta n. 8887, reg.to a Fermo il al n. 1050, con il quale la Cooperativa Verde Riviera ha assegnato in proprietà superficiaria, ai soci prenotatari, gli alloggi realizzati. 3. a fissare, ai sensi dell' art. 31 comma 49bis legge 448/98 (modificato con legge 106 del 20 Il art. 5 comma 3 bis), la percentuale da applicare al valore venale dell' area, calcolato ai sensi del comma 48 della medesima legge, affinché possa essere determinato il corrispettivo dovuto per la rimozione dei vincoli convenzionali per le aree cedute in diritto di superficie e in diritto di proprietà. CONSIDERATO che l' attuazione di dette procedure costituisce un indubbio vantaggio sia per le casse comunali, con l' introito dei corrispettivi versati dai proprietari delle unità abitative interessate dalle procedure, sia per i proprietari delle unità abitative e loro pertinenze che acquisiscono la piena proprietà e libertà di commercializzazione degli stessi immobili. PRESO ATTO che con la delibera n. 129 del 28/04/2005 la Giunta comunale: --- ha provveduto a modificare la precedente delibera di G.M. n. 159 del 25/05/2004, approvare le modalità ed i patti per la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie, individuate nella delibera di C.C. n. 27/5 del , e determinare il nuovo corrispettivo unitario per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà in /mq 29,16, nel rispetto del comma 48 dell' art. 31 della L. n. 448/1998, alla data di approvazione della delibera; CONSIDERATO che: --- il comma 48 della suddetta legge n. 448/1998, come modificato dal comma 392 dell' art. 1, L , n. 147, prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2014 Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è CONSIGLIO COMUNALE Proposta n.ro 739 del 20/03/ Pagina 7 di 12

8 determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47 ; --- al valore del corrispettivo di /mq 29,16, determinato alla data del 28/04/2005, corrisponde il valore di 34,67, rivalutato alla data del secondo l' indice ISTAT FOI generale, che risulta minore del valore di 80,00 determinato con la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del , ad oggetto INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE E DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE ANNO 2016 con la quale il Consiglio comunale ha stabilito che l'importo relativo alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà va determinato caso per caso al momento della stipula dell'atto di cessione, nel rispetto dell'art 31 della legge n. 448/1998 e che, ai fini della stima di previsione di bilancio, è stato determinato un valore medio di 80,00 per ogni metro quadrato dell'area del lotto ; CONSIDERATO che in attuazione della delibera n. 159 del 25/05/2004 della Giunta comunale, in attuazione delle norme allora vigenti, sono state autorizzate trasformazioni del diritto di superficie in diritto di proprietà determinando il Corrispettivo con l' aliquota del 60% del valore dell' area e pertanto, al fine di evitare disparità di trattamento si ritiene opportuno mantenere tale aliquota; RITENUTO PERTANTO, per quanto sopra esposto di procedere con le seguenti modalità: - il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e n.349 del , nel rispetto del comma 48 dell' art. 31 della Legge n. 448/98, come modificato dal comma 392 dell' art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, come confermato dalla Corte dei Conti dei Conti, Sezione Autonomie, con la Delibera n. 10 del 9/3/2015, viene stabilito nel 60 per cento del valore venale del bene, determinando quindi l' abbattimento del 40 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie già versati, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree e sarà determinato dagli uffici competenti per ogni singola zona interessata e corrispondente al valore di 34,67 /mq della superficie fondiaria interessata; - alla soppressione del prezzo massimo di vendita e del canone di locazione, contemplati nella originaria convenzione, stipulata ai sensi degli artt. 27 e 35 della Legge n. 865/71 in data e registrata a Fermo il al n. 454, e successiva integrazione avvenuta con atto del notaio Walter Fileni del , rep. n , registrato a Fermo il al n. 904, come previsto dal comma 49-bis dell'art. 31 della Legge 448/98, come modificato dalla Legge n. 106/2011 a condizione che sia effettuato il versamento di un importo calcolato come previsto all' art. 31 comma 49 bis e art. 29 comma 16 undecies del D.L n. 216, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14 del , per l'eliminazione dei vincoli convenzionali, con l' esclusione della durata temporale del diritto di superficie pari a 99 anni e più dettagliatamente il corrispettivo è determinato come segue: [C v1 = (V v x 60%) x 50 % x A] dove : Cv1 = Corrispettivo per la cancellazione dei vincoli CONSIGLIO COMUNALE Proposta n.ro 739 del 20/03/ Pagina 8 di 12

9 Vv = valore venale attuale dell' area A = Percentuale riferita agli anni mancanti allo scadere della convenzione PRESO ATTO che --- l' immobile in oggetto fa parte del complesso immobiliare costruito dalla Cooperativa V erde Riviera sul lotto 14 del P.E.E.P. denominato Pian della Noce avente la superficie catastale di mq per un Corrispettivo complessivo per la trasformazione riferito all' intero condominio di /mq 34,67 x mq = , le quote millesimali di proprietà generale dell' immobile di proprietà del Sig. Claudio Miggiano sono: Posto Auto foglio n. 1 part.lla n. 366 sub 34 mm 0,75 Garage n. 5 foglio n. 1 part.lla n. 366 sub 22 mm 3,27 Cantina n. 5 foglio n. 1 part.lla n. 366 sub 10 mm 0,55 Appartamento n. 5 foglio n. 1 part.lla n. 366 sub 10 mm 74,02 Soffitta n. 5 foglio n. 1 part.lla n. 366 sub 10 mm 1,21 Totale millesimi mm 79,80 DATO ATTO conseguentemente che: --- il Valore del Corrispettivo da corrispondere per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, dell' alloggio e dei suoi accessori, catastalmente identificati al foglio n. 1 part.lla n. 366 sub 10, 22 e 34, di proprietà del Sig. Claudio Miggiano corrisponde a: ,18 x mm 79,80/1.000 = 6.789, il Valore del Corrispettivo da corrispondere per la soppressione del prezzo massimo di vendita e del canone di locazione, dell' alloggio e dei suoi accessori, catastalmente identificati al foglio n. 1 part.lla n. 366 sub 10, 22 e 34, di proprietà del Sig. Claudio Miggiano, considerato che la convenzione originaria è stata sottoscritta nell' anno 1993, con scadenza 2092, e che gli anni residui sono 76, corrisponde a: 6.789,40 x 50% x anni 76/99 = 2.606,03 DARE ATTO che per le somme di cui sopra, non appena introitate nelle casse comunali, con successivo provvedimento dell' organo competente, si procederà alla relativa variazione di bilancio DARE ALTRESI' ATTO CHE: --- le spese, imposte e tasse comunque dovute per gli atti, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, sono a carico del/i singolo/i proprietario/i degli alloggi/unità immobiliari e che sul Comune non grava spesa alcuna, poiché l'atto dovrà essere rogato da un notaio incaricato dal soggetto richiedente. Il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e/o il corrispettivo per l'eliminazione dei vincoli convenzionali, come sopra determinato dovrà essere integralmente corrisposti per il 50% al momento dell'accettazione della proposta e per il rimanente 50% entro la data di stipula della nuova convenzione; RITENUTO di dover provvedere in merito; RITENUTA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del T.U.E.L.; CONSIGLIO COMUNALE Proposta n.ro 739 del 20/03/ Pagina 9 di 12

10 VISTO il Testo Unico sull' Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 267/2000; VISTO il vigente Statuto comunale. ESPRESSO, con la sottoscrizione della presente proposta, parere favorevole di regolarità tecnica ex art.49 del Testo Unico sull' Ordinamento degli Enti Locali e richiesto quello di regolarità contabile al responsabile del Settore Finanziario; per le ragioni sopra esposte, SI PROPONE PERTANTO DI DELIBERARE COME SEGUE 1) DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) AUTORIZZARE, ai sensi dell' art. 31 commi 45 e seguenti della Legge n. 448/1998, la cessione in diritto di proprietà dell' area, costituente il lotto 14 del Piano per l' Edilizia Economica e Popolare approvato con D.P.G.R. n del ed autorizzato ai sensi dell' art. 7 della L. n. 1497/39, dalla Giunta Regionale con D.P.G.R. n del , catastalmente identificato al foglio n. 1 part.lla n. 366 di mq concesse dal Comune di Porto San Giorgio alla Cooperativa Verde Riviera con atti notarili: - atto del notaio dott. Walter Fileni del rep. n.81448, raccolta n , reg.to a Fermo il al n. 454, con il quale il Comune di Porto San Giorgio, ha concesso in diritto di superficie alla Cooperativa Verde Riviera, per la realizzazione degli alloggi sociali, le part.lle nn. 246, 247, 278 e 279 del foglio 1, costituenti il lotto n. 14, di mq 2.371; - atto del notaio Walter Fileni del , rep. n , registrato a Fermo il al n. 904, con il quale alla Cooperativa Verde Riviera sono state concesse le ulteriori part.lle nn. 329 e 331; - atto del notaio dott. Alfonso Rossi, rep. n , raccolta n. 8887, reg.to a Fermo il al n. 1050, con il quale la Cooperativa Verde Riviera ha assegnato in proprietà superficiaria, ai soci prenotatari, gli alloggi realizzati. 3) AVVALERSI della possibilità prevista dal comma 49 bis introdotto dal D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, e D.L. n. 216/2011, convertito nella L. n. 14/2012, che permette la rimozione anticipata dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione degli immobili, delle singole unità abitative e loro pertinenze, a seguito di corresponsione del 50% del valore calcolato ai sensi del "comma 48", art. 31 Legge n.448/1998, per la cancellazione anticipata dei vincoli convenzionali riferiti agli anni residui di convenzione; 4) APPROVARE i seguenti criteri: 1) a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e n.349 del , nel rispetto del comma 48 dell' art. 31 della Legge n. 448/98, come modificato dal comma 392 dell' art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, come confermato dalla Corte dei Conti dei Conti, Sezione Autonomie, con la Delibera n. 10 del 9/3/2015, il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà, viene stabilito nel 60% del valore venale del bene, determinando quindi l' abbattimento del 40% per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie già versati, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati CONSIGLIO COMUNALE Proposta n.ro 739 del 20/03/ Pagina 10 di 12

11 verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree e sarà determinato dagli uffici competenti per ogni singola zona interessata; 2) alla soppressione del prezzo massimo di vendita e del canone di locazione, contemplati nella originaria convenzione, stipulata ai sensi degli artt. 27 e 35 della Legge n. 865/71 in data e registrata a Fermo il al n. 454, e successiva integrazione avvenuta con atto del notaio Walter Fileni del , rep. n , registrato a Fermo il al n. 904, come previsto dal comma 49-bis dell'art. 31 della Legge 448/98, come modificato dalla Legge n. 106/2011 a condizione che sia effettuato il versamento di un importo calcolato come previsto all' art. 31 comma 49 bis e art. 29 comma 16 undecies del D.L n. 216, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14 del , per l'eliminazione dei vincoli convenzionali, con l' esclusione della durata temporale del diritto di superficie pari a 99 anni e più dettagliatamente il corrispettivo è determinato come segue: [C v1 = (V v x 60%) x 50 % x A] dove : Cv1 = Corrispettivo per la cancellazione dei vincoli Vv = valore venale attuale dell' area A = Percentuale riferita agli anni mancanti allo scadere del 20 anno dalla data di stipula della convenzione 5) APPROVARE lo schema di convenzione, Allegato A, relativo alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ed alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione. 6) SUBORDINARE la trasformazione del diritto di superficie in proprietà, e la rimozione dei vincoli al pagamento dei seguenti corrispettivi determinati ai sensi dei commi 48 e 49 bis del citato art. 31 legge 448/98: --- il Valore del Corrispettivo da corrispondere per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, dell' alloggio e dei suoi accessori, catastalmente identificati al foglio n. 1 part.lla n. 366 sub 10, 22 e 34, di proprietà del Sig. Claudio Miggiano corrisponde a: ,18 x mm 79,80/1.000 = 6.789, il Valore del Corrispettivo da corrispondere per la soppressione del prezzo massimo di vendita e del canone di locazione, dell' alloggio e dei suoi accessori, catastalmente identificati al foglio n. 1 part.lla n. 366 sub 10, 22 e 34, di proprietà del Sig. Claudio Miggiano, considerato che la convenzione originaria è stata sottoscritta nell' anno 1993, con scadenza 2092, e che gli anni residui sono 76, corrisponde a: 6.789,40 x 50% x anni 76/99 = 2.606,03 7) PROCEDERE, con successivo provvedimento dell' organo competente, alla relativa variazione di bilancio per le somme di cui sopra, non appena introitate nelle casse comunali; 8) PROCEDERE alla stipulazione delle convenzioni in forma pubblica soggetta a trascrizione, in applicazione dell'art. 49 bis introdotto dal D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, come dettagliatamente indicato nelle premesse; 9) DARE MANDATO al Dirigente del Settore Patrimonio, che stipulerà in nome e per conto del Comune, di inserire negli atti pubblici notarili - fatta salva la sostanza del presente provvedimento - tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie od utili a definire in tutti i loro aspetti gli atti CONSIGLIO COMUNALE Proposta n.ro 739 del 20/03/ Pagina 11 di 12

12 stessi, con facoltà di provvedere pertanto in via esemplificativa, ad una più completa ed esatta descrizione degli immobili curando la rettifica di eventuali errori materiali intervenuti nelle descrizioni catastali dei medesimi, nonché nell'individuazione dei soggetti costituenti controparte, a precisare e ripartire superfici e valori ad ogni effetto, anche fiscale, ad includere clausole d'uso e di rito; 10)RIBADIRE che le spese, imposte e tasse comunque dovute per gli atti, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, sono a carico del/i singolo/i proprietario/i degli alloggi/unità immobiliari e che sul Comune non grava spesa alcuna, poiché l'atto dovrà essere rogato da un notaio incaricato dal soggetto richiedente. Il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e/o il corrispettivo per l'eliminazione dei vincoli convenzionali, come sopra determinato dovrà essere integralmente corrisposti per il 50% al momento dell'accettazione della proposta e per il rimanente 50% entro la data di stipula della nuova convenzione; 11)STABILIRE che, con successivi provvedimenti del Dirigente del competente Settore Patrimonio si procederà all'assunzione delle determinazioni dirigenziali necessarie per l'accertamento contabile delle relative entrate e per la stipulazione delle convenzioni dando atto che l' introito derivante dalla presente deliberazione sarà contemplato nel redigendo bilancio di previsione dell' anno ; 12)DEMANDARE al Dirigente del Servizio Patrimonio i provvedimenti di competenza; 13)DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del Supplemento Ordinario n.162. L' istruttore Arch. Luigi Scotece CONSIGLIO COMUNALE Proposta n.ro 739 del 20/03/ Pagina 12 di 12

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