Ufficio: EDILIZIA PRIVATA E URBANSITICA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL N.5

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1 Ufficio: EDILIZIA PRIVATA E URBANSITICA Assessorato: Oggetto: Autorizzazione allo svincolo dagli obblighi con= venzionali degli alloggi dei P.e.e.P. o di E.r.c. ai sensi della legge n.865/1971 Pagina n. 1

2 Autorizzazione allo svincolo dagli obblighi con= venzionali degli alloggi dei P.e.e.P. o di E.r.c. ai sensi della legge n.865/1971 P A R E R I Il sottoscritto Caputo dott. Cosimo, nella sua qualità di responsabile del Settore TECNICO del Comune di Grumello del Monte, ai sensi dell art. 3 lett. b) comma 1, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. Addì, IL RESPONSABILE DI SETTORE Dott. Cosimo Caputo La sottoscritta Lancini dott.ssa Cristina, nella sua qualità di responsabile del Settore FINANZIARIO del Comune di Grumello del Monte, ai sensi dell art. 3 lett. b) comma 1, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, poiché l intervento comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell Ente, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. Addì, IL RESPONSABILE DI SETTORE Lancini dott.ssa Cristina Pagina n. 2

3 PREMESSO che sul territorio del Comune di Grumello del Monte sono stati realizzati numerosi P.e.e.P. e di E.r.c. ai sensi della legge n.865/1971, rubricato "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità" e successive modifiche, e della legge 457/1978, rubricato Norme per l'edilizia residenziale ; RAMMENTATO che gli interventi di edilizia residenziale pubblica ed i piani di edilizia economica e popolare, prescindendo dall ipotesi di cessione in locazione, prevedevano la cessione al privato, avente i requisiti, della proprietà superficiaria; che in ogni caso l art.35 della n.865/1971, che novellava l art.10 della legge 167/1962, disponeva la sottoscrizione di apposita convenzione atta ad imporre specifici requisiti per l acquisto degli alloggi realizzati in regime di edilizia convenzionata od attraverso p.e.e.p., e vincoli incidenti sugli atti di disposizione dell immobile, con riguardo ai prezzi di cessione a terzi ed al riconoscimento di un diritto di prelazione all ente primo dante causa; che nel 2015 sono pervenute numerose richieste di acquisire la piena proprietà che la questione circa la sussistenza dei vincoli convenzionali attinenti al prezzo di cessione/ canone di locazione, oltre al diritto di prelazione dell ente concedente, è stata oggetto di ampia ed annosa disputa giurisprudenziale e dottrinale con riferimento al coordinamento ermeneutico tra la disciplina contenuta nella legge n.865/1971, che novellava l art.10 della legge n.167/1962, con i successivi e disorganici interventi della legge n.179 del 1992, art. 20, secondo cui a decorrere dalla sua data di entrata in vigore gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, previa autorizzazione della regione, quando sussistessero gravi e sopravvenuti motivi e comunque quando fossero decorsi cinque anni dall assegnazione o dall acquisto., con l art.3 della legge n.85/1994, secondo cui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall assegnazione o dall acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati, ed infine con l art. 5 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 coordinato con la legge di conversione n.106/2011 che recita testualmente: 3-bis. Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti commi 49-bis.; CONSIDERATO che l approdo ermeneutico della giurisprudenza che si era consolidata nel ritenere decaduti i vincoli convenzionali per le convenzioni stipulate successivamente all entrata in vigore della legge n.179/1992 (Corte Conti Lombardia, deliberazione n.344/2009 e n.500/2012; Corte di Cassazione civ. sent. n /2006; n /2008), è stato recentemente superato dalla pronuncia delle SS.UU. della Cassazione (sentenza 1835 del 16/09/2015) che ha affermato il principio secondo cui il vincolo sul prezzo non è affatto venuto soppresso automaticamente a seguito della caduta del divieto di alienare; ed anzi in assenza di convenzione ad hoc (da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione), segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita ; Pagina n. 3

4 VISTO l allegato 1 alla presente deliberazione con cui si è provveduto ad una ricognizione delle aree su cui sono stati realizzati interventi di edilizia residenziale convenzionata ovvero piani di edilizia economica e popolare; CONSIDERATO che la legge n.448/1998 all art.31, commi 45 e ss., hanno introdotto una disciplina volta a consentire la dismissione del patrimonio immobiliare risalente agli interventi di P.e.e.P. ed alla svincolo dagli obblighi delle convenzioni risalenti agli interventi di edilizia residenziale citati in narrativa; CHE in particolare il comma 45, dell art.31 autorizza la cessione della piena proprietà degli immobili realizzati in diritto di superficie nell ambito dei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n.865; DATO ATTO che solo gli alloggi insistenti sulle aree indicate nell allegato 1 al presente atto e per le quali il Consiglio autorizza la cessione della piena proprietà, potranno essere oggetto della relativa convenzione e, ove richiesto dai titolari, potrà essere perfezionata la convenzione necessaria alla eliminazione dei vincoli ex art.35 della legge n.865/1971, ai sensi dell art.31 commi 45 e ss. della legge n.448/1998; RICHIAMATO altresì i commi 47 e 48 della legge n.448/1998, secondo cui 47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprieta' sulle aree puo' avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e' determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ((attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento)), al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area cosi' determinato non puo' essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47. VISTO altresì che il comma 46 della legge n.448/1998 dispone che 46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni: a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione; b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48. Pagina n. 4

5 CHE in sostanza la cessione della piena proprietà dell alloggio, non necessariamente si accompagna l eliminazione dei vincoli convenzionali attinenti ai requisiti per l acquisto, al prezzo di cessione ed al diritto di prelazione dell ente dante causa ed agli altri previsti dalla convenzione ex art.35 della legge n.865/1971; CONSIDERATO altresì che l art.31, comma 49 bis, dispone I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n (54) TENUTO CONTO che con la previsione di cui all art. 29 comma 16-undecies della Legge n. 14 del 24 febbraio 2012 è stata rimessa ai Comuni, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, la competenza a stabilire la percentuale di cui al predetto comma 49-bis dell art. 31 della L. 448/98; TENUTO CONTO altresì che le convenzioni di cui all art. 35 della Legge n. 865 del 1971 prevedono l assegnazione delle aree comprese nei P.E.E.P. sia in diritto di superficie sia direttamente in piena proprietà, inizialmente per una quota non inferiore al 20 e non superiore al 40 per cento, in termini volumetrici, e quindi senza più alcuna percentuale dopo la modifica al comma 11 del predetto articolo di legge ad opera dell art. 3 comma 63 lettera c) della Legge 23 dicembre 1996 n. 662; CONSIDERATO che con la stipula della convenzione di cui all art. 31 comma 46 della Legge n. 448/1998 acquisto della piena proprietà dell area per quota millesimale e sostituzione della convenzione con quella di cui all articolo 8 della Legge n. 10/1977) e della convenzione di cui al comma 49-bis del medesimo articolo di legge (svincolo dal prezzo massimo di cessione/locazione) vengono a cessare tutti i vincoli convenzionali previsti dalle convenzioni tipo ex L. 10/1977, compresa l estinzione del diritto di prelazione del Comune; DATO ATTO che in relazione alla competenza messa in capo ai Comuni, affinché determinino il corrispettivo dovuto per lo svincolo dagli obblighi convenzionali relativi ai prezzi massimi di cessione e di locazione degli alloggi, è necessario stabilire la misura la percentuale di cui al Pagina n. 5

6 predetto comma 49-bis dell art. 31 della L. 448/98, tenendo conto anche dell applicazione di riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo; RITENUTO altresì di fissare i criteri di determinazione del corrispettivo per la cessione della piena proprietà in luogo della proprietà superficiaria; VALUTATO che: a. il pagamento del predetto corrispettivo possa essere quantificato nella misura percentuale massima del 60% del corrispettivo determinato in applicazione dell art. 31, comma 48, della Legge n. 448/98; b. i singoli proprietari degli alloggi interessati allo svincolo possano formulare apposita istanza trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento delle singole unità abitative e loro pertinenze (il primo trasferimento, operato con atto notarile, è quello compiuto dal concessionario che ha realizzato l intervento edificatorio all avente causa); c. per la rimozione dei vincoli, previo il pagamento del corrispettivo dovuto, sia stipulata apposita convenzione in forma pubblica e soggetta a trascrizione, come disposto per legge; d. nel caso, sia promossa la contestuale stipula della convenzione di cui all art. 31 comma 46 della Legge n. 448/1998 per l acquisto della piena proprietà dell area per quota millesimale; e. sia possibile applicare alla percentuale sopra individuata delle riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, come indicato dal legislatore, a scalare per ciascun anno rispetto alla durata trentennale/ventennale della convenzione; f. che ai fini della determinazione del valore venale delle aree, su cui viene successivamente determinata la quota millesimale di piena proprietà dell area a cui corrisponde la piena proprietà del fabbricato oggetto dell originario atto di assegnazione al singolo avente causa, debba essere determinato assumendo il valore delle aree edificabili ai fini IMU come valore minimo; VISTO lo schema di convenzione per la cessione della piena proprietà degli alloggi ai sensi dell art.31, commi 47 e 48, della legge n.448/1998; VISTO lo schema di convenzione per lo svincolo dagli obblighi convenzionali ai sensi dell art.31, commi 46, 48 e 49 bis della legge n.448/1998; VISTI i criteri di determinazione del corrispettivo dovuti per la cessione della piena proprietà e per la svincolo dagli obblighi convenzionali; ACQUISITO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del servizio comunale competente ai sensi dell art.49 del d.lgs. n.267/2000; con voti DELIBERA 1. Ai sensi dell art.31, comma 47, della legge n.448/1998, di autorizzare la cessione della piena proprietà della quota millesimale delle aree e conseguentemente degli alloggi su di esse costruiti ai titolari della proprietà superficiaria di immobili appartenenti ad E.r.p., Pagina n. 6

7 E.r.c. ovvero rientranti in P.e.e.P., come individuati nell Allegato sub 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. Ai sensi dell art.31, comma 49 bis, della legge n.448/1998, di autorizzare la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, rientranti nelle aree individuate nell Allegato sub 1, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie; 3. Di disporre che il perfezionamento degli atti di cessione della piena proprietà autorizzati al punto 1 del presente dispositivo, ovvero la rimozione dei vincoli autorizzati al punto 2 del presente dispositivo, avverranno su richiesta dei titolari della proprietà superficiaria ovvero della piena proprietà degli alloggi rientranti nelle aree individuate nell allegato sub 1; 4. Di disporre che la cessione della piena proprietà autorizzati al punto 1 del presente dispositivo, ovvero la rimozione dei vincoli autorizzati al punto 2 del presente dispositivo, avverranno a titolo oneroso ed il corrispettivo dovuto sarà determinato secondo i criteri riportati nell Allegato sub 2; 5. Di approvare lo schema di convenzione per la cessione della piena proprietà e per la rimozione dei vincoli di cui al punto 2 del presente dispositivo, allegati rispettivamente sub. 3 e sub 4 al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che l ufficiale rogante, sia esso il notaio ovvero il segretario comunale, avranno facoltà di procedere alla riunione delle clausole contrattuali in essi contenute qualora si debba contestualmente perfezionamento l atto pubblico per le finalità di cui ai punti 1 e 2 del presente dispositivo; 6. Di dare atto che la determinazione in concreto del corrispettivo per la cessione della piena proprietà e/o per la rimozione dei vincoli di cui al punto 2 del presente dispositivo, provvederà il Responsabile dell Ufficio tecnico comunale nel rispetto dei criteri di cui allegato sub 2; Al fine di assicurare una tempestiva risposta alle richieste della cittadinanza ed avviare il processo utile ad assicurare un apprezzabile risorsa finanziaria nell esercizio 2016, ai sensi dell art.134 del d.lgs. n.267/2000; con separata votazione.. DELIBERA 7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; Pagina n. 7

8 DELIBERA N. 0 Seduta del Soggetta a Controllo Immediatamente eseguibile NORIS NICOLETTA GREGIS SIMONA VISCARDI OLISSE FINAZZI OSVALDO BELOTTI PIETRO MEZZERA CINZIA FELICITA CHIODINI MATTEO SIGNORELLI ADRIANO SIGNORELLI MARIO CARRA NATALINO DE VECCHI MASSIMILIANO BORALI DAVIDE BRIGNOLI MARIO ANTONIO Pagina n. 8

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