Sentenza numero 435/2004 PM REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
|
|
- Elena Contini
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ex Carabinieri: no alla maggiorazione del 18% su assegno funzionale (Corte dei Conti Toscana, Sentenza 24 maggio 2004 n. 435/pm) Non si procede al ricalcolo del trattamento pensionistico con l'inclusione nella base pensionabile dell assegno funzionale previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto legge n. 387 del 1987 convertito in legge n. 472 del 1987, ed applicazione della maggiorazione del 18% ai sensi dell art. 53 del dpr n del 1973 ( come sostituito dall'art. 16 della legge 177/1976) stante la costante giurisprudenza che afferma la natura "retributiva" e non "stipendiale" dell'assegno in questione. (Ludovico Adalberto De Grigiis) Sentenza numero 435/2004 PM REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA Composizione monocratica Visto il ricorso in materia pensionistica, iscritto al numero 52059/PM del registro di Segreteria; Vista la fissazione dell odierna udienza di discussione; Rilevato - nella pubblica udienza del 3 marzo 2004 che non sono rappresentate in giudizio le parti; Visti gli atti di causa; ha pronunciato SENTENZA nel giudizio introdotto con il ricorso in premessa, proposto da OBINU Attilio avverso il Ministero della Difesa e il Comando Regione Carabinieri Toscana. FATTO Con il ricorso in epigrafe parte attrice ex sottufficiale dei carabinieri in congedo - chiede la rideterminazione del trattamento pensionistico con l'inclusione nella base pensionabile dell assegno funzionale previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto legge n.387 del 1987 convertito in legge n.472 del 1987, ed applicazione della maggiorazione del 18% ai sensi dell art.53 del dpr n.1092 del 1973 ( come sostituito dall'art. 16 della legge 177/1976).
2 Con memoria del il resistente Comando Regione Carabinieri Toscana, ha richiamato giurisprudenza di questa Corte, contraria alla pretesa. DIRITTO Il ricorso è infondato, in accordo la recente e concorde giurisprudenza della seconda sezione centrale di appello di questa Corte, pure richiamata nella sentenza delle sezioni riunite di questa Corte n.6 del , relativa all analoga previsione ( per i sottufficiali delle Forze Armate ) di cui all art.1, comma 9, del decreto legge n.379/1987 convertito in legge n.468 del L art. 53 del t.u. n.1092/1973 è stato modificato dall'art 16 della l. n.177/1976 che, introducendo la maggiorazione del 18% della base pensionabile, individuata nell'ultimo stipendio o nell'ultima paga percepiti e negli assegni ed indennità in esso elencati, al secondo comma testualmente dispone: Agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile. Quest ultima disposizione, aggiunta contestualmente alla maggiorazione del 18%, con la modifica inserita nell'originario art 53 dal citato art.16 della l.n.177/1976, ed applicabile a tutti i casi di assegni od indennità di futura istituzione, impone all'interprete di accertare, ogni qual volta si trovi a stabilire se un assegno od indennità possa includersi nella base pensionabile cui applicare la maggiorazione in parola, se essi abbiano ricevuto dalla legge istitutiva che ne stabilisca la pensionabilità, anche la connotazione, espressamente dichiarata, di componenti della base pensionabile. Il legislatore, in altri termini, al fine di evitare che rientrassero nella maggiorazione del 18% elementi retributivi che avessero i caratteri della quiescibilità, ha richiesto la condizione ineludibile di una formale dichiarazione, nelle disposizioni che li concernono, di inclusione nella base pensionabile. In sostanza, il solo dato rilevante per risolvere la questione in argomento è quello letterale della espressa disposizione che preveda la inclusione nella base pensionabile dell'assegno, indennità o altro emolumento retributivo comunque denominato. In conclusione, non è sufficiente per le ipotesi successive alla introduzione della novella dell art.16,
3 che un assegno od indennità sia computabile in pensione per essere incluso nella base pensionabile cui applicare la maggiorazione, ma occorre una espressa disposizione che disponga tale inclusione. Quanto sopra consente di dichiarare infondato il ricorso in esame, non risultando da alcuna disposizione che esso vada incluso nella base pensionabile, pur avendone la relativa normativa previsto la pensionabilità. Occorre peraltro analizzare il problema della maggiorazione del 18% dell assegno funzionale partendo dalla sua eventuale natura stipendiale. Il percorso logico seguito a tal fine ha come suo elemento centrale la dimostrazione della assimilabilità dello assegno funzionale alla R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità), visto il dato letterale della disposizione concernente l assegno, e la similarità della funzione cui i due emolumenti sono destinati. Sotto il primo aspetto viene in rilievo l'espressione legislativa ( risultante dall'art. 1, comma 9 del d.l. n.379/1987 convertito dalla l.n.468/1987 nonché dall art.6, comma 4, del decreto legge n.387 del 1987 convertito in legge n.472 del 1987 ) secondo la quale l assegno funzionale si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità. Da tale espressione i fautori della tesi della inclusività dell'assegno funzionale nella base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18%, argomentano che - avendo la R.I.A. natura di stipendio e rientrando perciò nella base pensionabile ai fini predetti - l assegno funzionale, aggiungendosi e quindi assorbendosi nella R.I.A, ne seguirebbe le sorti anche in punto di maggiorazione del 18%. Tuttavia, mentre è certa la natura stipendiale della R.I.A., non può considerarsi tale l assegno funzionale. Invero, la retribuzione individuale di anzianità, introdotta dall'art.47 del d.p.r. n.266/1987, e disciplinata per il personale militare proprio dal d.l. n.379/1987 (art.1,commi 3, 4,5 e 6 ), rappresenta la somma delle classi e scatti maturati fino al sullo stipendio del livello retributivo di appartenenza del dipendente, istituito dalla l. n.312/1980, e strutturato per classi ed
4 aumenti periodici biennali ( art.24). Essa dunque - pur configurata come elemento separato dallo stipendio, elemento fisso e generale per tutti i dipendenti inclusi nella corrispondenza qualifica funzionale - ne conserva la originaria natura e può quindi essere pacificamente inclusa nella base pensionabile di cui al citato art. 53, novellato dall'art.16 della l.n177/1976, in forza del suo primo comma, che pone come elemento costitutivo della base pensionabile in primo luogo proprio lo stipendio. L assegno funzionale, invece, mantiene la sua natura di emolumento accessorio dello stipendio, pur rientrando nella nozione in senso lato di retribuzione, avendo anche esso funzione corrispettiva della prestazione lavorativa nella sua dimensione qualitativa, presupponendo una determinata anzianità di servizio e un conseguente incremento della professionalità del dipendente; aspetto questo che in qualche modo la assimila alla retribuzione individuale dell'anzianità, che segnava appunto lo sviluppo orizzontale del livello stipendiale di appartenenza in relazione alla anzianità di servizio. Ma tale similarità di funzione non basta per farla assurgere a componente dello stipendio, inteso nel senso di stipendio tabellare connesso al livello di appartenenza. In sostanza, l espressione aggiungere, usata dal legislatore, deve essere intesa nel senso di cumulare e non di assorbire, come già ritenuto dalla Sezione del controllo nella deliberazione n.52 del , poiché l'assegno funzionale, simile alla R.I.A. per la finalità di valorizzare la anzianità di servizio e per la sua natura latamente retribuitiva, ne rimane distinto, rivestendo il carattere di assegno accessorio e non di stipendio, come anche rappresentato dal Ministero della difesa nella circolare n. 1000/231/90 del Il dato letterale che, preso in sé, potrebbe anche condurre alla conclusione di unire, incorporare l'assegno funzionale alla R.I.A., assume significato dal contesto in cui viene usato e soprattutto dalla natura dell elemento ( la R.I.A), cui la disposizione legislativa correla l assegno de quo, con la conseguenza che là dove vi sia disomogeneità di natura, come è appunto tra i due emolumenti a confronto, la relazione non comporta che l uno si identifichi o si incorpori nell'altro, ma che essi si
5 giustappongano tra loro per ricevere, a fini determinati, un pari trattamento; nella specie entrambi sono computati in sede di liquidazione della pensione, ancorché solo la R.I.A. faccia poi parte della base pensionabile su cui si applica la maggiorazione del 18%. In conclusione, l assimilazione vale solo nei limiti in cui il legislatore la consente, permanendo la distinzione per gli altri profili, segnatamente, nel caso in esame, per la maggiorazione del 18% di cui all'art. 53 t.u. n 1092/1973, come novellato dallo art. 16 della l.n.177/1976; applicabile alla R.I.A., in quanto emolumento stipendiale, e non applicabile all assegno funzionale, in quanto emolumento retributivo ma non stipendiale. Nessun pregio ha poi l'osservazione, avanzata sulla base del disposto del comma 10 dello stesso art. 1 d.l.n. 379/1987, secondo il quale i nuovi importi dello assegno dei sottufficiali, nelle misure stabilite nel precedente comma 9, hanno effetto sul trattamento di quiescenza, normale e di riversibilità ecc, poiché la disposizione sta solo a significare che gli assegni in parola hanno natura retributiva e sono computabili in pensione, ma non anche che essi rientrano nella base pensionabile ai fini della maggiorazione di cui all'art.53 t.u. n.1092/1973, come novellato dall'art. 16 della l.n.177/1976; occorrendo a tal fine si ribadisce - una espressa dichiarazione legislativa, che nel caso non si riviene in nessuna disposizione. Ne consegue il rigetto della relativa pretesa. Spese compensate. *** Per Questi Motivi LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA - composizione monocratica - RESPINGE nei termini di cui in motivazione il ricorso in epigrafe.
6 Spese compensate. Così deciso in Firenze, nell udienza del 3 marzo IL GIUDICE F.to dott. Enrico Torri Depositata in Segreteria il giorno 24/5/2004
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA. composizione monocratica
Carabinieri: no alla maggiorazione del 18% art. 52 D.p.r. 1092/73 (Corte dei Conti Toscana, Sentenza 13 ottobre 2004 n. 704)... Il ricorso è infondato, in accordo con la recente e concorde giurisprudenza
DettagliSVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SENT. 78/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA IL GIUDICE UNICO
SENTENZA N. 373/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA IL GIUDICE UNICO Nella persona della dr.ssa Paola Briguori, nella
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
SENT. 224/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
DettagliAutore: Francaviglia Rosa In:
Corte dei conti pensionistica assegno funzionale ex legge n. 468/1987- inclusione nella base pensionabile esclusione- nota a sentenza n. 1506/2005 sezione giurisdizionale Emilia-Romagna - Autore: Francaviglia
DettagliIn nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio
SENT 284/2012 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio In composizione monocratica Il Giudice Unico delle pensioni dott. Marcovalerio
DettagliAdesso le sentenze favorevoli sono 21.
Adesso le sentenze favorevoli sono 21. Anche la Corte dei Conti del Lazio si è pronunciata in senso favorevole ai segretari sulla nota questione sull'inserimento della maggiorazione della retribuzione
DettagliS E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliS E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Sent. 616/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
DettagliS E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***
SENT. 517/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 71199/PM del registro di Segreteria; Udìto
Dettagli28/2012/A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
28/2012/A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Piera MAGGI Dott.ssa Maria FRATOCCHI Dott. Mauro
DettagliSENTENZA 73/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA SENTENZA
SENTENZA 73/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA Il Giudice Unico Consigliere Maria Riolo ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliSEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA PENSIONI 26/04/2016
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA 17 2016 PENSIONI 26/04/2016 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LE MARCHE nella
DettagliLa questione sottoposta all'esame di questo Collegio concerne la misura della
REPUBBLICA ITALIANA 88/2009/A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE di APPELLO composta dai seguenti magistrati: dr. Giuseppe David Presidente dr. David Morgante
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 168
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 168 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore RAMPONI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Disposizioni per la determinazione del trattamento di quiescenza
DettagliDeliberazione n.16/2005/p
Deliberazione n.16/2005/p Repubblica Italiana La Corte dei conti in Sezione del controllo I Collegio nell adunanza del 17 novembre 2005 * * * Visto il decreto del Direttore generale della Direzione generale
DettagliOGGETTO: Applicazione dei benefici di cui all articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
! Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali e per il loro tramite: "#$"%!%&#'%("%" - Alle Amministrazioni dello Stato )""*#&"+ - Agli Enti con personale iscritto *"',-&#&%(.)/"%-"& alle Casse
Dettagli(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)
Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA.
Consiglio di Stato, Sez. IV, 05.02.2015 n. 558 Materia: indennità trasferimento - prescrizione R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO
SENT. 1106/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO in composizione monocratica, in persona del Cons. Dr.ssa Chiara Bersani
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale. per la Regione Lazio
Sent. 516/2013 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio in composizione monocratica, nella persona del cons. Agostino Basta, in funzione
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE SENTENZA. (Numero 360/2006)
Carabinieri: spetta la retribuzione del parigrado in forza presso Polizia di Stato (Corte dei Conti, II^ sezione di appello, Sentenza 26.10.2006 n. 360) In particolare è stato ritenuto che, in seguito
DettagliPrivilegiata tabellare: la prescrizione dei ratei è quinquennale (Corte dei Conti, II sez. giurisdizionale di appello, Sentenza 2 novembre 2004 n.
Privilegiata tabellare: la prescrizione dei ratei è quinquennale (Corte dei Conti, II sez. giurisdizionale di appello, Sentenza 2 novembre 2004 n. 40) Nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 428
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA
Pensioni Inpdap: il termine di prescrizione delle rate è quinquennale (Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale Appello, Sentenza 21 settembre 2004 n. 311) Ancora in tema di prescrizione delle rate di pensione
DettagliMINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Prot.n. DGPM/VI/10.000/D/12-1000/468/87 Roma, lì 20.11.2000 OGGETTO:- Quantificazione dell indennità di ausiliaria. Legge 28 luglio 1999,
DettagliSECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliCorte dei Conti. Sezione Toscana. Sentenza 25 gennaio 2008, n. 45. Ha pronunciato la seguente SENTENZA
Corte dei Conti Sezione Toscana Sentenza 25 gennaio 2008, n. 45 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte dei conti SE.ne giurisdizionale per la Regione TOSCANA IL GIUDICE UNICO Nella persona
DettagliRoma, 13/02/2002. Alla Direzione Centrale per la segreteria Del Consiglio di Amministrazione Organi Collegiali e Affari Generali SEDE
Roma, 13/02/2002 Alla Direzione Centrale per la segreteria Del Consiglio di Amministrazione Organi Collegiali e Affari Generali istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica
DettagliPubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori
Pubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori Autore: Redazione In: Nel pubblico impiego le mansioni svolte dal dipendente che siano superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Corte dei conti. Sezione di controllo. I Collegio. nell adunanza del 9 novembre 2000 * * *
Deliberazione n. 6/2001/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione di controllo I Collegio nell adunanza del 9 novembre 2000 * * * VISTO il decreto n. 121620/pos. n. 70281 del 29 settembre 1999
DettagliREPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI
Deliberazione 168/2013/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO nell adunanza del 27 giugno 2013 composta da Dott. Claudio IAFOLLA Dott.ssa Elena BRANDOLINI
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI IIª SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.02.2015 n. 62; Materia: benefici invalidi e mutilati guerra REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI IIª SEZIONE GIURISDIZIONALE
DettagliMINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA Indirizzo Postale: Viale dell Esercito 186-00143 Roma Posta Elettronica: previmil@previmil.difesa.it Posta Elettronica Certificata:
DettagliS E N T E N Z A N. 183/A/2013. nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n del registro di
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliREPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO. Nell Adunanza del 4 giugno 2004
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell Adunanza del 4 giugno 2004 Visto il decreto n. 96 del 9 aprile 2003 del Prefetto della Provincia di Padova concernente
DettagliMINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Prot. n. DGPM/IV/11/ Roma, P.d.C.:F.A. Dott.ssa CARDONA G. 06/36805609 Fax 06/36803270 OGGETTO: 1. Recepimento del provvedimento di concertazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 40 Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
DettagliAutore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Gara per la fornitura di computers portatili: se nel capitolato speciale d appalto è prevista la fornitura di tre distinti tipi di prodotti, e cioè P.C. con monitor di 15, di 17 e di 17 multimed, con relativa
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
REPUBBLICA ITALIANA 113/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppe DAVID Dott. Rocco DI PASSIO Dott. Piera
DettagliREPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 56/12 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 56/12 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA pronuncia la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27094 del registro
DettagliL art. 37 del CCNL del comprende, nell ambito della struttura della
Ecco perché la maggiorazione della retribuzione di posizione va computata in quota A e l INPDAP dovrebbe revocare le note operative n. 11/06 e n. 15/11 di Carmelo Carlino e Vito Continella L art. 37 del
DettagliCAPO REPARTO AMMINISTRAZIONE. di sapere, il dovere di informare Brig.Gen. Luciano FRANZO a cura del Col. C.C.r.n. Stefano M.
CAPO REPARTO AMMINISTRAZIONE Il diritto di sapere, il dovere di informare Brig.Gen. Luciano FRANZO a cura del Col. C.C.r.n. Stefano M. GRAZIANI Roma, 22 novembre 2018 Agenda 1^ Parte Le Pensioni nel comparto
DettagliCOMUNE DI CASTELLANA GROTTE
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE P r o v i nc i a d i B a r i I SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE DETERMINAZIONE N. 49 del 22/03/2013 Raccolta Ufficiale N. 259 del 02/05/2013 OGGETTO: Indennità di
DettagliDeliberazione n. 2/2002/C
Deliberazione n. 2/2002/C REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DEL CONTROLLO PER LA TOSCANA nell adunanza del 15 febbraio 2002 ***** visti i provvedimenti n. 958 e n. 959, in data
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE
Page 1 of 6 N. 08513/2009 REG.DEC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul
DettagliD.P.R. 10 aprile 1987, n IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150. Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1987,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1210/04 Reg.Dec. N. 12101 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
Dettaglisul ricorso iscritto al n /PM del registro di Segreteria, proposto dal sig.
REPUBBLICA ITALIANA sent.754/2003 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto
DettagliNORMATIVA PENSIONISTICA: NOVITA DAL 2010
NORMATIVA PENSIONISTICA: NOVITA DAL 2010 La legge n. 247 del 23 luglio 2007 ha modificato in parte la disciplina pensionistica introdotta dalla legge n. 243 de 23 agosto 2004 (c.d. Legge Maroni); di seguito
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA
N. 03046/2012 REG.PROV.COLL. N. 10099/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 50; Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
Sentenza n. 515/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Il Giudice unico delle pensioni Cons, dr.ssa Giuseppina Maio, alla pubblica
Dettagli(nella persona del Referendario dott. Giancarlo Astegiano)
Scuola: aumenti CCNL non equiparabili ai carabinieri a riposo nello stesso periodo (Corte dei Conti Veneto, Sentenza 7 luglio 2004 n. 902) Non esiste la possibilità di vedersi attribuiti i benefici spettanti
DettagliREPUBBLICA ITALIANA n. 81/2019 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO SENTENZA CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA n. 81/2019 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO in composizione monocratica nella persona del Consigliere Marta Tonolo, in funzione
DettagliCorte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; Materia: cumulo indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE
DettagliCONSIGLIO DI STATO. sentenza 21 ottobre 2013 n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato
CONSIGLIO DI STATO sentenza 21 ottobre 2013 n. 5104 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA OMISSIS
DettagliOGGETTO: Costituzione provvisoria del Fondo per le risorse decentrate stabili Anno 2018 relativo al personale dipendente.
COMUNE DI RIMINI DIPARTIMENTO RISORSE SETTORE RAGIONERIA GENERALE U.O. GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE Determinazione Dirigenziale n. 492 del 06/03/2018 OGGETTO: Costituzione provvisoria
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 05357/2011REG.PROV.COLL. N. 08404/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE ha pronunciato la seguente N. 429/1995 REG. DEC. N.1337 Reg. Ric. ANNO 1992 SENTENZA sul ricorso n.1337
DettagliN. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1513/09 REG.DEC. N. 7131 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione ANNO 2003 ha pronunciato la seguente DECISIONE Sul ricorso
DettagliCORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2017, n. 969
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2017, n. 969 Stranieri - Matrimonio - Cittadinanza italiana - Separazione di fatto Irrilevante Fatti di causa La Corte d'appello di Firenze, confermando la sentenza
DettagliCONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI AREA DELLA DIRIGENZA PARTE ECONOMICA - BIENNIO Art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI AREA DELLA DIRIGENZA PARTE ECONOMICA - BIENNIO 1996-1997 Art. 1 Durata e decorrenza del contratto biennale 1. Il presente contratto biennale
DettagliIl salario accessorio e la sua pensionabilità Domenica 03 Aprile :06
La disposizione di cui all articolo 43 (base pensionabile personale Civile) e 53 (base pensionabile personale militare) del D.P.R. n. 1092/1973, così come sostituito dall articolo 15 (per il personale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 30.01.2015 n. 90 Materia: costituzione posizione assicurativa REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Corte dei Conti. Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo. e delle Amministrazioni dello Stato
Deliberazione n. 23/01/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei Conti in Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato I e II Collegio nell adunanza del
DettagliSezione: LIGURIA Esito: SENTENZA Numero: 214 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 03/07/2018
Sezione: LIGURIA Esito: SENTENZA Numero: 214 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 03/07/2018 SENTENZA 214/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE
DettagliSezione: VENETO Esito: SENTENZA Numero: 179 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 25/10/2018 REPUBBLICA ITALIANA N. 179/2018 IN NOME DEL
Sezione: VENETO Esito: SENTENZA Numero: 179 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 25/10/2018 REPUBBLICA ITALIANA N. 179/2018 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale
Dettagli*** NORMATTIVA - Stampa ***
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1987, n. 150 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato. Vigente al: 15-5-2018
Dettagli(Circolare 12 agosto 2004 numero 52)
Enav: la gestione dei trattamenti pensionistici (Inpdap, Circolare 12 agosto 2004 n. 52) In seguito alla trasformazione in S.p.a., la getione dei trattamenti pensionistici per il personale non dirigente
DettagliATTO GESTIONALE DIRIGENZIALE
Lodi, 26.11.2012 Prot. n. 42515/2012 Cat. III Cl. 6 fasc. 3 ATTO GESTIONALE DIRIGENZIALE CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PERSONALE DEL COMPARTO COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE
DettagliCONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI AREA DELLA DIRIGENZA PARTE ECONOMICA - BIENNIO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI AREA DELLA DIRIGENZA PARTE ECONOMICA - BIENNIO 1996-1997 ARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3 ARTICOLO 4 ARTICOLO 5 ARTICOLO 6 Art. 1 Durata
DettagliCONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI AREA DELLA DIRIGENZA PARTE ECONOMICA - BIENNIO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI AREA DELLA DIRIGENZA PARTE ECONOMICA - BIENNIO 1996-1997 Art. 1 Durata e decorrenza del contratto biennale 1. Il presente contratto biennale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE DELLA LIGURIA
Doppia I.I.S.: si al diritto con prescrizione ordinaria dei ratei. (Corte dei Conti Ligura, Sentenza 21 maggio 2004 n. 525) In tema di corresponsione della I.I.S. in misura intera, qualora l'interessato
Dettagli1. Premessa. Roma, 03/04/2002 Alla Direzione Centrale per la Segreteria del Consiglio di Amministrazione Organi Collegiali e Affari Generali S E D E
Istituto nazionale Di previdenza Per i dipendenti Dell amministrazione Pubblica DIREZIONE CENTRALE TRATTAMENTI PENSIONISTICI UFF. 1 NORMATIVA Roma, 03/04/2002 Alla Direzione Centrale per la Segreteria
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00156/2010 REG.DEC. N. 04808/2004 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE
DettagliRepubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia Presidente dott. Pino Zingale
DettagliMaria Annunziata RUCIRETA
Del. n. 397/2015/PAR composta dai magistrati: Sezione Regionale di Controllo per la Toscana Roberto TABBITA Maria Annunziata RUCIRETA Paolo PELUFFO Emilia TRISCIUOGLIO Laura D AMBROSIO Marco BONCOMPAGNI
DettagliCorte dei conti, deliberzione n. 250 del 11 settembre 2012
Corte dei conti, deliberzione n. 250 del 11 settembre 2012 Cons. Raimondo POLLASTRINI Relatore 1 Ref. Laura d AMBROSIO Componente 1 Ref. Marco BONCOMPAGNI Componente VISTO l art. 100, secondo comma, della
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI. dott.
SENT. 805/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza
DettagliAutore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Andato deserto un pubblico incanto, la stazione appaltante indice una procedura negoziata: è logico pensare che essendo stati modificati i criteri di valutazione, si sarebbe andati al di fuori della clausola
DettagliRepubblica italiana. del. n. 14/2013/PAR. La Corte dei conti. Sezione regionale di controllo. per l Abruzzo
Repubblica italiana del. n. 14/2013/PAR La Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per l Abruzzo nella Camera di consiglio del 25 marzo 2013 composta dai Magistrati: Maurizio TOCCA Lucilla VALENTE
Dettagli- Alessandro CRISCUOLO Presidente. - Paolo GROSSI Giudice. - Giorgio LATTANZI. - Marta CARTABIA
ORDINANZA N. 70 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Alessandro CRISCUOLO Presidente - Paolo GROSSI Giudice - Giorgio LATTANZI - Aldo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 8 Materia: reversibilità assegni benemerenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA SENTENZA
Sent. n.2/2018 pronuncia la seguente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24053 del registro di Segreteria,
DettagliParere sulla applicabilità della disciplina di cui al DLGS 169/2007 al Concordato *****
V I A L E M A R C O N I 2 9 65127 PESCARA ITALIA T E L + 3 9. 0 8 5. 6 9 2 9 5 6 F A X + 3 9. 0 8 5. 6 7 4 1 7 WWW.STUDIOLEGALEBORRELLI.IT INFO.STUDIOLEGALEBORRELLI.IT Parere sulla applicabilità della
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5810/04 Reg.Dec. N. 7567 Reg.Ric. ANNO 2000 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
Dettagli184 QS~ - sul ricorso n spedito il 15/09/ awerso INVITO AL PAGAMENTO no CONTR.UNIFICAT contro: CORTE D'APPELLO
SEZIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA... PROVINCIALE DI... BRESCIA SEZIONE... 1 - UDIENZA DEL 23/02/2016 ore 09:OO l riunita con l'intervento dei Signori: (0
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5605/06 Reg.Dec. N. 12147 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA
Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
DettagliDeliberazione n. 3/2002/C
Deliberazione n. 3/2002/C REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DEL CONTROLLO PER LA TOSCANA nell adunanza del 4 aprile 2002 ***** visti i provvedimenti n. 53, in data 4 luglio 2000,
DettagliAREA FINANZIARIA Servizio del personale DETERMINAZIONE N. 74 DEL 18/10/2017
R.G. n. 496 del 27/10/2017 Comune di Curinga Provincia di Catanzaro Viale m. Vincenzina Frijia, 2 Tel. 0968.739311 Telefax 0968.739156 Cod. Fisc. 00303930796 www.comune.curinga.cz.it AREA FINANZIARIA Servizio
DettagliLimiti al rimedio dell ottemperanza
Limiti al rimedio dell ottemperanza Autore: sentenza In: Ai sensi dell'art.37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 per la rituale introduzione del ricorso inteso ad ottenere l'esecuzione di sentenze pronunciate
DettagliSEPARAZIONE E DIVORZIO FATTO
SEPARAZIONE E DIVORZIO Dichiarazione dei redditi dell ex coniuge (Roma, 17 gennaio 2013) L'istante il 14 novembre 2012 ha chiesto all'agenzia delle entrate accesso alla dichiarazione dei redditi 2011 e
Dettagli