OGGETTO: 141/CL = Contratto di lavoro. Riordino delle tipologie contrattuali

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1 OGGETTO: 141/CL = Contratto di lavoro. Riordino delle tipologie contrattuali È stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 di riordino delle tipologie contrattuali. Il decreto è in vigore dal 25 giugno FORMA COMUNE DI CONTRATTO DI LAVORO Il Decreto Legislativo n. 81/2015 ribadisce la centralità del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato attraverso la conferma dello stesso quale forma comune di contratto di lavoro. 2. CO.CO.PRO. Nell ambito dei rapporti parasubordinati, il Decreto stabilisce: l abrogazione del lavoro a progetto; Con decorrenza 25 giugno 2015 non è più ammessa la stipula di nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto. La relativa disciplina rimane applicabile, in via transitoria, ai soli contratti in essere alla data sopra indicata e fino alla loro naturale scadenza. 3. CO.CO.CO Allo stato non risulta preclusa la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in presenza dei requisiti insiti nella collaborazione: la continuità, la coordinazione, il carattere prevalentemente personale della prestazione di lavoro, l assenza di un vincolo di subordinazione del collaboratore nei confronti del committente. 3.1 Presunzione di subordinazione Tuttavia dal 1 gennaio 2016 vi sarà una presunzione di subordinazione per i rapporti di collaborazione che vengono attuati con prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro. 3.2 Fattispecie escluse dalla presunzione Rimangono escluse, per espressa previsione legislativa, alcune fattispecie: le collaborazioni previste da accordi collettivi nazionali per particolari esigenze produttive/organizzative del settore; le collaborazioni nell esercizio di professioni intellettuali con iscrizione in appositi albi professionali; le collaborazioni di amministratori, sindaci, revisori e figure affini. Le parti possono richiedere alle commissioni appositamente preposte la certificazione del contratto con riferimento all assenza dei requisiti della subordinazione. 3.3 Stabilizzazione e sanatoria Dal 1 gennaio 2016 è prevista la possibilità di regolarizzare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto o con partita IVA, mediante l assunzione a tempo indeterminato a condizione che vi sia la sottoscrizione di un atto di conciliazione, anche presso le commissioni di certificazione, finalizzato alla rinuncia, da parte del lavoratore coinvolto, a qualsiasi pretesa riguardante la precedente qualificazione del rapporto di lavoro. L accesso alla sanatoria determina l estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all erronea qualificazione del rapporto di lavoro. 1

2 4. ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE A far data dal non è più possibile stipulare contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, nel caso in cui l associato sia una persona fisica. I contratti di associazione in partecipazione in atto al 25 giugno 2015 saranno ancora considerati legittimi fino alla data della loro scadenza, anche se relativi all apporto di solo lavoro da parte dell associato. 5. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE Il nuovo testo normativo dal 25 giugno 2015 sostituisce quello previsto dal D.Lgs n. 61/2000. La nuova disciplina non differenzia più il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale da quello di tipo verticale o di tipo misto. Considera a tempo parziale il rapporto di lavoro con orario inferiore a quello normale fissato in 40 ore settimanali, ovvero al minore orario eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva. 5.1 Forma del contratto Il contratto di lavoro part-time deve essere stipulato in forma scritta e deve indicare: la durata della prestazione; la distribuzione dell orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all anno (nell ipotesi in cui l organizzazione del lavoro sia articolata in turni, l indicazione puntuale della durata e della distribuzione dell orario può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite). Nel caso di mancata o imprecisa indicazione nel contratto della collocazione temporale della prestazione lavorativa il lavoratore può richiedere che la suddetta collocazione venga definita dal giudice. 5.2 Lavoro supplementare e straordinario Il datore di lavoro può chiedere, nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale, lo svolgimento di prestazioni supplementari nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi. Per lavoro supplementare si intende quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l orario di lavoro concordato tra le parti nel contratto individuale di lavoro. Nel rapporto a tempo parziale è consentito anche lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, intendendosi come tale il lavoro reso oltre l orario normale di lavoro. In mancanza di regolamentazione collettiva il lavoro supplementare è ammesso, su base volontaria e previo consenso del lavoratore, - in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate; - retribuendolo con una maggiorazione sull importo della retribuzione oraria globale di fatto pari al 15%, comprensiva dell incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. 5.3 Clausole elastiche Nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, le parti possano concordare, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale, ovvero in aumento della durata della prestazione lavorativa. Appare ragionevole ritenere che le parti possano concordare variazioni della collocazione temporale e in aumento della prestazione lavorativa senza nessuna limitazione. La possibilità di ricorso alle clausole elastiche è ammessa anche in assenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva. E, pertanto, prevista la possibilità di stipulare un accordo scritto avanti alle commissioni di certificazione che dovrà indicare: condizioni e modalità della possibilità di modifica da parte del datore di lavoro della collocazione temporale della prestazione o della variazione in aumento; 2

3 il preavviso di due giorni lavorativi a carico del datore di lavoro che dispone la modifica per la comunicazione della stessa al lavoratore; la misura massima dell aumento della prestazione lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore al limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale individuata dal contratto di lavoro; il riconoscimento al lavoratore di una maggiorazione della retribuzione oraria, pari al 15% rispetto a quella pattuita, comprensiva dell incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. 6. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Il decreto in esame abroga il D.Lgs n. 368/2001. Rispetto alla previgente disciplina sono apportate alcune modifiche in materia di: limiti quantitativi (legale o contrattuale) all instaurazione di rapporti di lavoro a termine, > con la possibilità della loro definizione anche da parte dei contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, > con l esclusione esplicita della sanzione della trasformazione in rapporti a tempo indeterminato se conclusi in violazione di tali limiti, nonché > mediante l estensione delle deroghe alla loro applicazione, tra cui i contratti stipulati con università private, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca, istituti di cultura, nonché conclusi con lavoratori di età superiore a 50 anni; misura della sanzione in caso di assunzione in violazione dei limiti quantitativi (legale o contrattuale): > 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto lavorativo, se il numero dei lavoratori assunti in violazione della soglia percentuale non è superiore a uno; > 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto lavorativo, se il numero dei lavoratori assunti in violazione della soglia percentuale è superiore a uno; durata massima in caso di successione di contratti a termine tra le stesse parti, che viene confermata in 36 mesi, ma con riferimento allo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale (in precedenza per mansioni equivalenti); ulteriore contratto fra gli stessi soggetti stipulabile raggiunti i 36 mesi presso la DTL, della durata massima di 12 mesi anche senza l assistenza di un rappresentante sindacale; proroghe, con l espressa previsione che il contratto va considerato a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga; divieti di apposizione del termine presso unità produttive nelle quali si è proceduto a licenziamenti collettivi nei 6 mesi antecedenti l assunzione; individuazione delle attività stagionali con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; esercizio del diritto di precedenza, subordinato alla condizione che la manifestazione della volontà in tal senso va espressa dal lavoratore per iscritto; rilevanza dei criteri di computo ai fini dell applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale; eliminazione dell obbligo di fornire al lavoratore a tempo determinato una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto; impugnazione del contratto a termine e quantificazione dell indennità onnicomprensiva in caso di trasformazione del rapporto, che ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore. 3

4 6.1 Esclusioni dalla normativa sul contratto a tempo determinato Per quanto di interesse, restano esclusi dalla normativa, in quanto già disciplinati da specifiche normative: a) i rapporti instaurati ai sensi dell articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991 (assunzioni a termine di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità); b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell agricoltura e gli operai a tempo determinato. Non è più prevista l esclusione stabilita dal D.Lgs n. 368/2001 per i lavoratori alle dipendenze di aziende che esercitano il commercio di import export e all ingrosso di prodotti ortofrutticoli (art. 10, comma 5), in quanto l esclusione non era supportata da alcuna disposizione specifica con la conseguenza che tali rapporti erano collocati in un area di totale libertà contrattuale. 7. CONTRATTO DI APPRENDISTATO Il D.Lgs n. 167/2011 (Testo Unico dell apprendistato) è abrogato. Le principali innovazioni riguardano prevalentemente: l apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ( apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ) e l apprendistato di alta formazione e di ricerca. Viene introdotto il concetto di sistema duale quale strumento di raccordo tra scuola e lavoro. 7.1 Apprendistato professionalizzante L apprendistato professionalizzante nel nuovo impianto perde l accezione di contratto di mestiere. Viene mantenuta, in assenza di diversa previsione collettiva, la disposizione che prevede una clausola di stabilizzazione legale nella misura del 20%, con riferimento ai datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti. 7.2 Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore È ampliato l insieme dei titoli di studio che possono essere conseguiti con tale tipologia di apprendistato che ora comprende, oltre alla qualifica ed al diploma professionale, anche il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione superiore. È introdotta la possibilità di proroga fino ad un anno del contratto di apprendistato (che ha durata di tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale professionale) al fine di: perseguire il consolidamento e l acquisizione di ulteriori competenze tecnicoprofessionali e specialistiche, spendibili anche ai fini dell ottenimento di certificati di specializzazione tecnica superiore, o conseguire il diploma di maturità professionale all esito di un corso annuale integrativo. La regolamentazione dell apprendistato per la qualifica continua a spettare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. In assenza della predetta regolamentazione, l attivazione di tale tipologia di apprendistato è rimessa al Ministero del Lavoro, che ne disciplina l esercizio con propri decreti. In merito all apprendistato che si svolge nell ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, viene previsto che la formazione esterna all azienda si svolga nell istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non possa essere superiore al: 4

5 60% dell orario ordinamentale per il 2 anno 50% dell orario ordinamentale per il 3 e 4 anno, nonché per l anno successivo destinato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica. In merito alla retribuzione delle ore di formazione viene stabilito che, in assenza di disciplina contrattuale, per le ore svolte: nell istituzione formativa: il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo; sotto la responsabilità del datore di lavoro: è riconosciuta una retribuzione pari al 10% di quella spettante. Il decreto sul riordino dei servizi per il lavoro e le politiche attive contiene una disposizione volta a diminuire gli oneri contributivi relativi a tale tipologia di apprendistato. 7.3 Apprendistato con lavoratori in mobilità o in stato di disoccupazione E prevista la possibilità di instaurare un rapporto di apprendistato con i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, espulsi dai processi produttivi, ai fini di consentire la riqualificazione professionale degli stessi o al fine del conseguimento di una nuova qualificazione professionale. La possibilità è estesa anche ai beneficiari di un trattamento di disoccupazione. In entrambi i casi viene esplicitato che non ci sono limiti all assunzione di tali lavoratori legati all età degli stessi. 8. CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato, a tempo determinato o indeterminato, a fronte delle seguenti ipotesi: per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi; con soggetti con più di 55 anni o con meno di 24 anni di età (le prestazioni lavorative devono essere rese entro il venticinquesimo anno di età). Nelle more dell emanazione del decreto ministeriale in materia di utilizzo del lavoro intermittente in assenza di contrattazione collettiva, rimane in essere la possibilità di stipulare contratti di lavoro intermittente sulla base delle attività contenute nel Regio Decreto n. 2657/1923. Rimane, inoltre, confermata la previsione secondo cui, con l eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell arco di tre anni solari. 9. LAVORO ACCESSORIO La disciplina del lavoro accessorio è stata completamente rivisitata. E stato previsto: l aumento del limite di compensi percepibili dal lavoratore dalla totalità dei committenti e la modifica del riferimento temporale; per i buoni lavoro acquistati dal 25 giugno 2015, il limite di compensi percepibili dal lavoratore viene innalzato a euro, mentre il riferimento temporale su cui calcolare i diversi limiti economici previsti dalla norma è indicato nell anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno) anziché, come in precedenza, nell anno solare. la stabilizzazione della possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali di prestare lavoro accessorio nel limite di euro per anno civile. la modifica delle procedure di acquisto dei buoni lavoro; L acquisto dei voucher da parte dei committenti imprenditori o professionisti potrà avvenire solo mediante modalità telematiche, mentre gli altri committenti potranno 5

6 acquistare i buoni lavoro anche presso le altre rivendite autorizzate (sedi INPS, uffici postali, sportelli bancari e tabaccai autorizzati). l introduzione di una comunicazione obbligatoria preventiva alla DTL per i committenti imprenditori o professionisti. Si ritiene che il nuovo adempimento vada a sostituire la precedente comunicazione da effettuarsi all INPS e si segnala che, dal tenore letterale della norma, sono esclusi dall obbligo i committenti persone fisiche o giuridiche non riconducibili agli imprenditori (art cod. civ. e seguenti) o ai professionisti (coloro che svolgono un attività di prestazione d opera intellettuale). 10. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO Il D.Lgs n. 81/2015 modifica la disciplina del lavoro in somministrazione, abrogando alcune disposizioni contenute nel D.Lgs n. 276/2003 ed inserendone altre. In particolare, per la somministrazione a tempo indeterminato ( staff leasing ) l elenco tassativo di causali previsto dalla precedente normativa viene sostituito con un nuovo limite quantitativo, pari al 20% della forza aziendale a tempo indeterminato al 1 gennaio dell anno di stipula del contratto di somministrazione salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall utilizzatore. Il Decreto inoltre rivede l elenco delle informazioni obbligatorie da indicare nel contratto di assunzione in somministrazione, precedentemente disciplinato dall articolo 21 del D.Lgs n. 276/2003; stabilisce che l indennità di disponibilità sarà corrisposta anche ai somministrati assunti a tempo determinato e non verrà più ridotta in caso di assegnazione a lavori a tempo parziale. Infine, per i comportamenti illeciti nell ambito della somministrazione, è prevista una revisione del regime sanzionatorio. Avv. Gualtiero Roveda 6

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