Prestazioni - Indennità di malattia - Assenza a visita di controllo - Necessità di recarsi dal medico Insufficienza.

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1 Prestazioni - Indennità di malattia - Assenza a visita di controllo - Necessità di recarsi dal medico Insufficienza. Tribunale di Genova 28/ , n Dott. Scotto B. (Avv. Storace) - Inps (Avv. Fuochi) La necessità di recarsi dal proprio medico familiare per ottenere le necessarie cure non giustifica ex se l'assenza dal proprio domicilio nelle fasce orarie di reperibilità obbligatoria, in quanto il lavoratore è gravato altresì dell'onere di provare l'impossibilità di conciliare l'esigenza dell'accesso allo studio medico con l'osservanza delle fasce orarie di reperibilità al proprio domicilio. FATTO - Con ricorso depositato il 15 maggio 2007 M. B. esponeva: - di essere dipendente della- Ditta I. di Genova, Via Romairone 10; - che il giorno 19 ottobre 2005, alzatosi per recarsi al lavoro, si sentiva male accusando i sintomi della febbre per cui avvisava della malattia il datore di lavoro e telefonava al proprio medico curante chiedendo di essere visitato al proprio domicilio; - che il medico curante, Dott. A. B., informava il ricorrente che avrebbe potuto effettuare la visita domiciliare solo la mattina successiva o riceverlo in studio la sera stessa durante l'orario di visita dalle ore alle ore 19.00; - che lo stesso giorno 19 ottobre 2005 usciva di casa alle ore 17.00, accompagnato dal padre, per recarsi all'ambulatorio medico e ricevere le cure del caso; - che mentre si trovava nella sala d'attesa del medico, veniva raggiunto da una telefonata della moglie che, rientrando a casa, aveva trovato sotto la porta un avviso del medico fiscale che informava di averlo trovato assente alla visita di controllo e lo invitava, pertanto, a presentarsi il giorno successivo presso la ASL di Via Piacenza; - che il giorno successivo si recava alla ASL di Via Piacenza che confermava la prognosi del medico curante; - che con provvedimento del 28 aprile 2006 l'inps comunicava al ricorrente l'applicazione della sanzione della perdita dell'indennità di malattia, in quanto assente ingiustificato alla visita di controllo; - che il ricorso amministrativo avverso il suddetto provvedimento dell'inps veniva rigettato dal Comitato Provinciale INSP con deliberazione del 27 settembre 2006 che confermava il provvedimento impugnato; 1

2 La ricorrente conveniva pertanto l'inps dinanzi a questo Giudice per sentir dichiarare la illegittimità del diniego dell'indennità di malattia per assenza ingiustificata alla visita fiscale e per l'effetto la condanna della medesima alla corresponsione dell'indennità, oltre rivalutazione. L'I.N.P.S. si costituiva con memoria del 28 settembre 2007 deducendo la legittimità dei provvedimenti di diniego dell'indennità di malattia, in quanto la violazione dell'obbligo di reperibilità, commessa dal lavoratore, non era sorretta da idonea giustificazione, non potendo ritenersi tale la semplice esigenza di sottoporsi a visita medica. II Giudice, sentite le parti in sede di interrogatorio libero, istruiva la causa per testi disponendo l'ammissione dei capitoli di prova dedotti dalle parti. Il Giudice escussi due testi (R. M. e B. G.), riteneva matura la causa per la decisione e rinviava per la discussione all'udienza del 26 febbraio 2008 ove esaurita la discussione il Giudice dava lettura del dispositivo in udienza. DIRITTO - La domanda non è fondata per i motivi di seguito espressi. Con il presente ricorso il Sig. M. B. lamenta il mancato riconoscimento da parte dell'inps dell'indennità di malattia per non essere stato reperito dal medico fiscale, nelle fasce orarie obbligatorie, presso la propria abitazione. Ritiene infatti che l'assenza dal proprio domicilio il giorno 19 ottobre 2005 nella fasce orarie di reperibilità obbligatoria fosse assolutamente giustificata in quanto si era recato dal medico curante per ricevere le cure del caso. Siffatta circostanza troverebbe conferma nei certificati medici rilasciati - peraltro parecchi mesi dopo l'accaduto - dal medico curante, dott. A. B., che attestavano che il B. lo aveva contattato telefonicamente il giorno 19 ottobre 2005 per sollecitare una visita domiciliare (doc. n. 1 del ricorso, datato 8 agosto 2006) e che la visita ambulatoriale, al quale il B. si era sottoposto su suggerimento telefonico del medico, rivestiva carattere di urgenza e di improrogabilità (doc. n. 8 del ricorso datato 4 maggio 2006). Pertanto, a giudizio del ricorrente, avendo il medico di famiglia attestato l'urgenza e indifferibilità della visita ambulatoriale l'assenza era sorretta da un valido motivo. Inoltre il ricorrente lamenta, altresì, l'illegittimità del certificato del medico fiscale perché, contrariamente a quanto previsto dalla Circolare INPS 8 agosto 1984, n , non sarebbe stato possibile definire l'identità del medico fiscale né l'ora della visita fiscale. Orbene, occorre premettere che a norma dell'art. 5, comma 14, del DL n. 463/1983, convertito nella legge n. 683/1983, il lavoratore che risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo". 2

3 II giustificato motivo, necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, sebbene non si identifichi necessariamente nello stato di necessità o di forza maggiore, tuttavia deve "essere connesso alla tutela di un interesse apprezzabile sul piano giuridico - sociale che non potrebbe essere utilmente soddisfatto, se non in condizioni di rilevante disagio o di notevole pregiudizio per altri interessi del soggetto, in tempi diversi da quelli corrispondenti alle suddette fasce" (Cfr. Cass., 2 maggio 2000, n. 5492). Pertanto l'assenza dalla propria abitazione nelle fasce orarie obbligatorie in tanto può considerarsi giustificata in quanto diretta ad impedire che venga sacrificato altro interesse parimenti degno di tutela del lavoratore. Tuttavia ciò non significa che la necessità di recarsi dal proprio medico familiare per ottenere le necessarie cure giustifichi ex se l'assenza dal proprio domicilio nelle fasce orarie di reperibilità obbligatoria, in quanto il lavoratore è gravato altresì dall'onere di provare l'impossibilità di conciliare l'esigenza dell'accesso allo studio medico con l'osservanza delle fasce orarie di reperibilità al proprio domicilio. Infatti la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che costituisce giustificato motivo dell'assenza, oltre l'ipotesi della forza maggiore, "ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità". Tanto premesso in punto di diritto circa l'esatta delimitazione concettuale della nozione di giustificato motivo occorre passare a valutare se il B. abbia adeguatamente soddisfatto l'onere di dimostrare l'impossibilità di sottoporsi alla visita medica fuori dalle fasce orarie di reperibilità obbligatorie. All'uopo giova osservare che il B., nel proprio ricorso, espone che già la mattina del 19 ottobre 2005 aveva contattato telefonicamente il proprio medico curante, per sollecitare una visita domiciliare, ma che questi gli aveva comunicato che avrebbe potuto visitarlo a domicilio solo il giorno successivo oppure in serata pero presso l'ambulatorio nell'orario di ricevimento (coincidente con quello di reperibilità obbligatoria). Con propria dichiarazione scritta dell'8 agosto 2006 (doc. n. 1 ricorso) il medico curante conferma la telefonata, pur non precisandone l'orario. La circostanza viene però smentita dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio libero il 3

4 quale ha dichiarato: " Non avevo telefonato al dottore per chiedere di essere visitato a casa, almeno mi sembra cosi". Peraltro su tale circostanza neppure gli altri testimoni escussi sono stati in grado di fornire informazioni utili e rilevanti. Non può sfuggire che la dichiarazione resa dallo stesso B., in sede di interrogatorio libero, contrasta in modo insanabile con quanto esposto nel ricorso e attestato, parecchio tempo dopo, dal medico curante, di guisa che non può ritenersi provato che il B. abbia telefonicamente sollecitato una visita domiciliare. Quindi se ne deve dedurre che il B. nella giornata del 1 ottobre 2005, nella quale era caduto malato, aveva avuto il primo contatto con il proprio medico curante solo in occasione della visita ambulatoriale tenutasi di sera, senza che quindi avesse assunto nel corso della giornata alcuna utile iniziativa per poter ottenere la necessaria assistenza medica senza violare l'obbligo di reperibilità. Né peraltro l'impossibilità di rispettare le fasce orarie di reperibilità obbligatoria può essere tout court desunta dall'urgenza e improrogabilità" che, secondo la dichiarazione scritta rilasciata dal medico curante in data 4 maggio 2006, avrebbe caratterizzato la visita del B. in data 19 ottobre Infatti da tale certificato non è dato comprendere quali fossero le particolari condizioni di salute del paziente che rendessero indifferibile la visita, considerato che questi aveva lasciato passare l'intera giornata senza avvertire minimamente la necessità di contattare il proprio medico. Tanto più che lo stesso medico in relazione alla medesima vicenda attesta (doc. n. 1 del ricorso), con altra dichiarazione scritta datata pero 8 agosto 2006, che era disponibile a curare il paziente alla visita ambulatoriale serale (come è accaduto) o la mattina successiva, il che lascia supporre che la patologia di cui era affetto il paziente potesse essere efficacemente curata anche rinviando la visita alla mattina successiva. Del resto il ricorrente deduce di essere stato affetto soltanto da febbre, senza neppure precisare l'entità dell'alterazione febbrile. Anche il certificato medico necessario per giustificare l'assenza dal lavoro poteva essere utilmente redatto la mattina successiva. Per concludere sul punto il ricorrente non ha assolutamente fornito la prova circa l'impossibilità di sottoporsi alla visita medica in orario diverso da quello delle fasce orarie di reperibilità obbligatoria alla visita fiscale e quindi, non avendo assunto alcuna utile iniziativa per conciliare le sue esigenze con il rispetto delle fasce orarie obbligatorie, la sua assenza non può considerarsi sorretta da valido motivo idoneo ad escludere le sanzioni comminate dall'i.n.p.s. Pretestuosa e destituita di fondamento si rivela la deduzione della presunta illegittimità del certificato rilasciato dal medico fiscale nella cassetta della corrispondenza del B. Infatti il certificato attesta l'assenza del lavoratore, dato peraltro ammesso pacificamente anche dallo stesso ricorrente, il giorno nel quale la visita è stata effettuata e la sottoscrizione del medico fiscale. 4

5 Quindi non pare possano sorgere dubbi di sorta sulla veridicità ideologica di quanto attestato e la sua provenienza da un medico fiscale, dati che peraltro lo stesso lavoratore non contesta. Detto ciò non si vede quale ulteriore apporto cognitivo giuridicamente rilevante avrebbe recato altresì l'indicazione precisa del nome del medico fiscale e dell'ora della visita, visto che è pacifica tra le parti l'assenza del lavoratore dal proprio domicilio nella fascia oraria pomeridiana di reperibilità obbligatoria. Quindi la mancanza di tali elementi non incide minimamente sull'attitudine probatoria fino a querela di falso di tale certificato. Tanto più che tali elementi non sono prescritti direttamente dalla legge ma da circolare che, pacificamente, nel nostro ordinamento non ha rango di fonte del diritto. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese tra le parti. (Omissis) 5

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