MALATTIA: STOP REPERIBILITÀ DEL DIPENDENTE DOPO LA VISITA FISCALE

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1 FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA COORDINAMENTO NAZIONALE BENI CULTURALI c/o Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Via del Collegio Romano, Roma Tel Tel./Fax Fax Tiscali info@unsabeniculturali.it MALATTIA: STOP REPERIBILITÀ DEL DIPENDENTE DOPO LA VISITA FISCALE Va bene farsi trovare a casa, durate le fasce orarie di reperibilità dal medico fiscale dell Inps, inviato dall azienda a controllare che la malattia del dipendente sia effettiva; ma non per questo si deve rimanere chiusi in casa tutte le 24 ore. Anche perché ci sono malattie che non richiedono un continuo ricovero a letto. E allora ben può il lavoratore allontanarsi dal proprio domicilio una volta avvenuta la visita. Purché, ovviamente, così facendo, egli non comprometta la propria guarigione (il dipendente, infatti, ha il dovere giuridico sanzionabile dall azienda di non allungare i tempi del rientro sul posto di lavoro). Il tema delle visite fiscali e delle nuove fasce di reperibilità del lavoratore che usufruisce dei permessi per malattia, è sempre caldo negli ambienti aziendali. E questo perché la giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere sanzionabile, a livello disciplinare, il dipendente che non si faccia trovare dal medico dell Inps: e ciò a prescindere dalla effettiva sussistenza della malattia. Salvo, infatti, alcune giustificazioni ritenute valide, il dipendente benché davvero malato, non può comunque allontanarsi finché non è avvenuta la visita di controllo. Ma, ciò che spesso si ignora, è che una volta andato via il medico fiscale, il dipendente non ha più l obbligo della reperibilità e ben si può assentare dalla propria dimora. Il chiarimento, peraltro, proviene da una fonte ufficiale come la Cassazione che, con una sentenza di qualche anno fa [1], riportata peraltro dalla stampa dell epoca e forse oggi un po dimenticata. La vicenda Nel caso di specie, un lavoratore era uscito immediatamente dopo la visita fiscale e, per questo, aveva ricevuto la sanzione dall Inps e dal datore di lavoro secondo cui era suo diritto disporre un ulteriore controllo medico dopo la prima visita fiscale. La casa non è una galera per il lavoratore malato Non passa la tesi dell Inps secondo cui il dipendente in permesso, anche dopo l accertamento del medico di controllo, è obbligato, per tutta la durata della malattia, a rispettare le fasce orarie di reperibilità per consentire ulteriori accertamenti sulle sue condizioni di salute. Peraltro, sempre la Cassazione, ha ritenuto illecite le visite di controllo ripetute e persecutorie. Insomma, secondo i supremi giudici, il lavoratore assente per malattia ha la facoltà piena di disporre liberamente del proprio diritto alla locomozione che non può essere limitato oltre il tempo strettamente necessario a consentire il controllo

2 medico del suo stato di salute. Quindi, una volta che il medico fiscale dell Inps abbia già visitato l interessato, questi ritorna in totale libertà di movimento. Se così non fosse, una volta accertata la malattia del dipendente, continuare a obbligarlo alle fasce di reperibilità significherebbe imporgli un riposo forzato quotidiano. Riposo che, peraltro, potrebbe non essere compatibile con alcune malattie che, per la relativa cura, potrebbero richiedere l allontanamento da casa (si pensi all asma allergica di fronte alla quale non c è niente di meglio di una giornata al mare). Insomma, la limitazione di movimento potrebbe incidere cioè sui criteri e i metodi di cura della malattia i tempi e i luoghi di essa. Superate quindi le fasce orarie (che di recente sono state modificate) scatta la libertà vigilata per il dipendente: vigilata perché, comunque, egli non può porre in essere attività che possano pregiudicare la sua guarigione (si pensi a una attività sportiva per chi ha la polmonite). Inps, malattia e visite fiscali, le nuove regole dal 2015 In caso di malattia, vi sono diversi adempimenti che il dipendente deve svolgere, per dimostrare la legittimità della sua assenza. In primo luogo, il lavoratore deve richiedere al medico curante l invio telematico all INPS del certificato, per qualsiasi tipo di assenza (anche della durata di mezza giornata), entro il giorno successivo a quello in cui è iniziato l evento, e deve trasmettere copia cartacea o identificativo di tale documento al datore entro due giorni. In caso di mancata guarigione, dovrà poi richiedere, entro gli stessi termini, il certificato di prosecuzione della malattia. Se il professionista curante risultasse irreperibile, sarà valido il certificato rilasciato dalla Guardia Medica. Per comprovare la legittimità dell assenza, tuttavia, l esibizione dell attestazione medica non costituisce l unico adempimento, ma vi è l ulteriore obbligo di reperibilità ai fini della visita fiscale. Si tratta di un accertamento, previsto dallo Statuto dei Lavoratori [1], atto a verificare non, come erroneamente si ritiene, la presenza del dipendente nel proprio domicilio, ma l esistenza o meno della patologia per la quale è stata emessa certificazione. Tale verifica può essere predisposta sia dal datore, che dall Inps: sono previste, sia per i lavoratori pubblici che privati, differenti fasce di reperibilità e regole cui attenersi, che sono variate a partire dal 2015: conoscerle è molto importante, poiché, in caso di violazioni, si andrà incontro a sanzioni. Per quanto concerne gli Statali ed il personale degli Enti Locali, la reperibilità è valida per l intera settimana, festività comprese, nelle fasce orarie che vanno dalle 9:00 alle 13:00, e dalle 15:00 alle 18:00; pertanto, nei predetti orari, i soggetti interessati dovranno farsi trovare presso il domicilio indicato nel certificato, ed attendere la visita del medico fiscale. Sono presenti, poi, alcune regole particolari per il personale del comparto scuola [2]: difatti, il Dirigente Scolastico può richiedere visite fiscali sin dal primo giorno, solo per assenze immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (non solo festivi o domeniche, ma anche giorni liberi). Rispetto agli Statali, i privati hanno sempre il vincolo di reperibilità, anche durante festivi e week-end, ma con fasce orarie che partono dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00. Non esiste obbligo di reperibilità, invece, né per pubblici, né per personale privato, in caso di malattie nelle quali è a rischio la vita del lavoratore, d infortunio sul lavoro, patologie per causa di servizio, gravidanza a rischio, eventi morbosi correlati all invalidità attestata e, naturalmente, ricovero ospedaliero. Il medico fiscale ha il compito di verificare, anzitutto, l esistenza della patologia, nonché di analizzarla,

3 assieme alle condizioni generali del soggetto: ha facoltà di protrarre la diagnosi di 48 ore, nonché di variarla e di consigliare al lavoratore una visita specialistica. In caso di riduzione della prognosi, dovrà essere fornita una dettagliata motivazione; il dipendente avrà, conseguentemente, l obbligo di rientrare al lavoro nel giorno indicato dal medico fiscale. In caso di assenza immotivata o d impossibilità all accesso o al controllo entro le fasce di reperibilità, al lavoratore verrà negato il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di patologia, ed avrà diritto, per le giornate successive, solo al 50% della retribuzione. Vi sono comunque 15 giorni di tempo per fornire una giustificazione in merito all assenza. Può capitare, ad esempio, che il soggetto debba allontanarsi per sottoporsi a prestazioni, visite o accertamenti diagnostici: in questo caso, dovrà fornire una comunicazione preventiva al datore o all amministrazione, ed utilizzare, come giustificativo, l attestazione di quanto effettuato. Non possono essere, invece, invocati a propria difesa il malfunzionamento del citofono, i difetti uditivi personali, o l effettuazione di qualsivoglia incombenza: la Cassazione, difatti, ha stabilito ormai da tempo [3] il principio per cui è responsabilità del dipendente ridurre al minimo i disagi e predisporre ogni accorgimento utile per consentire l effettuazione della prestazione da parte del medico. Una volta che il lavoratore sia risultato assente dal proprio domicilio, la successiva visita ambulatoriale, alla quale avrà il dovere di presentarsi, non costituisce una giustificazione dell assenza, ma è preordinata alla sola verifica della patologia: pertanto, le sanzioni, pur sussistendo l evento morboso, saranno comunque applicabili. Visita medica di controllo dell Inps per malattia: le giustificazioni Se hai dichiarato al tuo datore di lavoro di essere malato, e questi ha fatto richiesta all Inps di visita fiscale, hai una sola scelta: farti trovare a casa dal medico incaricato. Se, infatti, sarai assente, per te ci sarà, non solo la perdita dell indennità di malattia, ma anche e soprattutto il rischio di licenziamento (per maggiori approfondimenti sul tema leggi Che succede se non sei reperibile alla visita fiscale di controllo ). Né chiedendo un successivo esame medico, attraverso una visita ambulatoriale, riuscirai a recuperare: infatti, a prescindere dall esistenza della malattia, il lavoratore che non si faccia trovare dal medico fiscale ai nuovi orari di reperibilità è sempre sanzionato. Tanto per fare un esempio, seppur effettivamente bloccato da una lombo sciatalgia, il dipendente che si metta in auto ed esca per fatti propri commette illecito disciplinare (la sanzione del licenziamento, tuttavia, se la malattia è davvero sussistente, è stata ritenuta, dalla giurisprudenza, eccessiva). Esiste un solo modo per non perdere l indennità e non ledere la fiducia del datore di lavoro: dimostrare e l onere è a carico del lavoratore che l assenza è stata dovuta a giusta causa. Dunque tutto si gioca nel stabilire cosa possa essere giusto o meno. Lo possiamo intuire sulla scorta di quelli che sono stati gli indirizzi seguiti, sino ad oggi dai giudici. QUANDO L ASSENZA È GIUSTIFICATA Le sanzioni non vengono comminate nei seguenti casi: ricovero ospedaliero periodi già accertati da precedente visita di controllo; assenza dovuta a giustificato motivo. L Inps ha individuato alcune ipotesi di giustificato motivo; eccole:

4 forza maggiore situazioni che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza personale del lavoratore altrove; concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici o di visite medico-generiche quando si dimostri che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità [1]. A nulla rileva che il lavoratore abbia prima comunicato la propria assenza al datore di lavoro o all Inps: è necessario invece che egli acquisisca la documentazione idonea a giustificare la propria assenza qualora la visita domiciliare venga comunque effettuata nella giornata. Anche i giudici hanno, dal canto loro, cercato di identificare cosa si debba intendere con giustificato motivo. In generale viene visto come ogni fatto che, secondo la comune esperienza, possa rendere plausibile l allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza che ciò sia per lui un motivo di convenienza od opportunità: insomma, deve trattarsi di una situazione di necessità improvvisa, che renda indifferibile la sua presenza in luogo diverso da casa. Ecco alcuni esempi: allontanamento del lavoratore per ritirare, presso gli uffici sanitari, delle radiografie collegate alla malattia in atto [2] oppure per farsi praticare un iniezione purché risulti che tale trattamento fosse davvero non rinviabile [3]; lavoratore che si reca dal medico curante perché impossibilitato a conciliare l orario di ricevimento con le fasce di reperibilità [4]; assenza finalizzata a far constatare l eventuale guarigione della malattia, al fine della ripresa lavorativa [5]; esigenza del lavoratore di recarsi con urgenza presso lo studio del medico specialistico per sottoporsi a cure dentistiche [6]; assenza per effettuare un ciclo di cure presso un istituto convenzionato [7]; recarsi in farmacia purché l esigenza sia indifferibile (sarà necessario produrre gli scontrini) [8]; attività di volontariato che non può essere realizzata in tempi diversi da quelli delle fasce orarie [9]. QUANDO L ASSENZA È INGIUSTIFICATA Nel caso in cui il lavoratore, assente dal proprio domicilio al momento dell arrivo del medico, vi faccia immediatamente ritorno prima che quest ultimo si allontani dall abitazione, potrà ugualmente ricevere la visita di controllo (con rettifica del referto, qualora sia stata annotata l assenza); ma bisogna distinguere due situazioni: se il lavoratore si trovava presso una pertinenza della propria abitazione (v. cantina, garage, ecc.), l iniziale irreperibilità non è configurabile come assenza ed il medico deve annotare la circostanza sul referto già redatto; se il lavoratore proviene da un luogo esterno al domicilio, si è un presenza di un assenza sanzionabile anche se il medico ha potuto comunque effettuare la visita di controllo. Nel referto deve essere annotata l esatta provenienza del lavoratore ai fini dell irrogazione della sanzione.

5 Peraltro il lavoratore perde l indennità di malattia anche se non aveva un intento fraudolento o elusivo di sottrarsi all obbligo di reperibilità alla visita di controllo: è sufficiente che questi non riesca a dimostrare che l assenza è stata dovuta all impossibilità se non con notevole disagio e grave pregiudizio di soddisfare le proprie esigenze terapeutiche al di fuori delle fasce orarie di reperibilità [10]. [1] Cass. sent. n. 3921/2007. [2] Trib. Milano, sent. del , [3] Cass. sent. n del [4] Cass. sent. n. 4247/2004. [5] Cass. sent. n. 8012/2006. [6] Cass. sent. n /1998. [7] Cass. sent. n. 8012/2006. [8] Trib. Milano sent. del [9] Cass. sent. n. 2604/1990. [10] Cass. sent. n. 7254/1998. Visite di controllo ripetute e persecutorie: risarcimento del danno? Di regola, il risarcimento di ogni danno, ivi compreso quello biologico, presuppone la natura illecita del comportamento che l ha cagionato. Tuttavia, i giudici [1] hanno determinato che, a certe condizioni, anche un comportamento in astratto lecito può essere fonte di risarcimento. A tal proposito è stato detto che le reiterate visite di controllo sul lavoratore assente per malattia, richieste dal datore di lavoro, possono configurare un comportamento persecutorio, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento dei danni subiti a causa di tale comportamento. Come è facile intuire, l importanza della cosa sta nel fatto che è stato riconosciuto il diritto al risarcimento in un caso in cui il danno era stato causato da un fatto di per sé lecito. La vicenda Più precisamente, un datore di lavoro aveva continuativamente chiesto il controllo sulla malattia di una lavoratrice che si era assentata dal lavoro per sindrome ansioso-depressiva. L esercizio di questo diritto era tanto più vessatorio, se si pensa non solo alla sistematicità del controllo, ma anche al fatto che, puntualmente, il controllo si concludeva con la conferma della persistenza della malattia. Pertanto la lavoratrice, dopo essersi dimessa, si era rivolta al Giudice del Lavoro, sostenendo che l assillo delle quotidiane visite di controllo aveva aggravato e stabilizzato la sua malattia, chiedendo quindi il risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale, in sede di appello, aveva riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro, condannandolo al risarcimento del danno biologico, del danno alla capacità lavorativa, del danno morale e del danno patrimoniale, quest ultimo sotto il profilo della perdita di guadagno conseguente alle dimissioni. La sentenza della Corte di cassazione ha sostanzialmente confermato il tutto, riconoscendo dunque che anche l esercizio di un diritto, se avviene con modalità vessatorie, può cagionare un danno risarcibile. Gli effetti della sentenza

6 La pronuncia è tanto più importante se si pensa che nel nostro ordinamento il presupposto per il risarcimento del danno è la natura illecita del fatto che lo ha cagionato. In altre parole, anche l esercizio di un diritto può causare un danno; tuttavia, tale danno, proprio perché causato da un comportamento lecito, non può trovare risarcimento. Ebbene, nel caso esaminato dalla sentenza in questione, il comportamento del datore di lavoro non costituiva in sé, astrattamente considerato, un illecito, dal momento che egli ha sempre la facoltà di controllare, mediante gli organismi del sistema sanitario pubblico, l effettivo stato di malattia del lavoratore. Tuttavia, talvolta un diritto può essere esercitato in maniera del tutto irragionevole e con finalità meramente vessatorie. Si pensi, per fare un altro esempio, al datore di lavoro che perseguita il proprio dipendente sommergendolo di sanzioni disciplinari che, benché rientranti nell astratto potere disciplinare del datore di lavoro, per la loro sistematicità e per la loro pretestuosità potrebbero configurarsi appunto come persecutorie e vessatorie. Anche in un caso come questo, dunque, il dipendente che abbia subito un danno potrà rivolgersi al Giudice del lavoro per ottenere il risarcimento. [1] Cass. sent. n. 475, del Inps, malattia e visite fiscali, le nuove regole dal 2015 In caso di malattia, vi sono diversi adempimenti che il dipendente deve svolgere, per dimostrare la legittimità della sua assenza. In primo luogo, il lavoratore deve richiedere al medico curante l invio telematico all INPS del certificato, per qualsiasi tipo di assenza (anche della durata di mezza giornata), entro il giorno successivo a quello in cui è iniziato l evento, e deve trasmettere copia cartacea o identificativo di tale documento al datore entro due giorni. In caso di mancata guarigione, dovrà poi richiedere, entro gli stessi termini, il certificato di prosecuzione della malattia. Se il professionista curante risultasse irreperibile, sarà valido il certificato rilasciato dalla Guardia Medica. Per comprovare la legittimità dell assenza, tuttavia, l esibizione dell attestazione medica non costituisce l unico adempimento, ma vi è l ulteriore obbligo di reperibilità ai fini della visita fiscale. Si tratta di un accertamento, previsto dallo Statuto dei Lavoratori [1], atto a verificare non, come erroneamente si ritiene, la presenza del dipendente nel proprio domicilio, ma l esistenza o meno della patologia per la quale è stata emessa certificazione. Tale verifica può essere predisposta sia dal datore, che dall Inps: sono previste, sia per i lavoratori pubblici che privati, differenti fasce di reperibilità e regole cui attenersi, che sono variate a partire dal 2015: conoscerle è molto importante, poiché, in caso di violazioni, si andrà incontro a sanzioni. Per quanto concerne gli Statali ed il personale degli Enti Locali, la reperibilità è valida per l intera settimana, festività comprese, nelle fasce orarie che vanno dalle 9:00 alle 13:00, e dalle 15:00 alle 18:00; pertanto, nei predetti orari, i soggetti interessati dovranno farsi trovare presso il domicilio indicato nel certificato, ed attendere la visita del medico fiscale. Sono presenti, poi, alcune regole particolari per il personale del comparto scuola [2]: difatti, il Dirigente Scolastico può richiedere visite fiscali sin dal primo giorno,

7 solo per assenze immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (non solo festivi o domeniche, ma anche giorni liberi). Rispetto agli Statali, i privati hanno sempre il vincolo di reperibilità, anche durante festivi e week-end, ma con fasce orarie che partono dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00. Non esiste obbligo di reperibilità, invece, né per pubblici, né per personale privato, in caso di malattie nelle quali è a rischio la vita del lavoratore, d infortunio sul lavoro, patologie per causa di servizio, gravidanza a rischio, eventi morbosi correlati all invalidità attestata e, naturalmente, ricovero ospedaliero. Il medico fiscale ha il compito di verificare, anzitutto, l esistenza della patologia, nonché di analizzarla, assieme alle condizioni generali del soggetto: ha facoltà di protrarre la diagnosi di 48 ore, nonché di variarla e di consigliare al lavoratore una visita specialistica. In caso di riduzione della prognosi, dovrà essere fornita una dettagliata motivazione; il dipendente avrà, conseguentemente, l obbligo di rientrare al lavoro nel giorno indicato dal medico fiscale. In caso di assenza immotivata o d impossibilità all accesso o al controllo entro le fasce di reperibilità, al lavoratore verrà negato il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di patologia, ed avrà diritto, per le giornate successive, solo al 50% della retribuzione. Vi sono comunque 15 giorni di tempo per fornire una giustificazione in merito all assenza. Può capitare, ad esempio, che il soggetto debba allontanarsi per sottoporsi a prestazioni, visite o accertamenti diagnostici: in questo caso, dovrà fornire una comunicazione preventiva al datore o all amministrazione, ed utilizzare, come giustificativo, l attestazione di quanto effettuato. Non possono essere, invece, invocati a propria difesa il malfunzionamento del citofono, i difetti uditivi personali, o l effettuazione di qualsivoglia incombenza: la Cassazione, difatti, ha stabilito ormai da tempo [3] il principio per cui è responsabilità del dipendente ridurre al minimo i disagi e predisporre ogni accorgimento utile per consentire l effettuazione della prestazione da parte del medico. Una volta che il lavoratore sia risultato assente dal proprio domicilio, la successiva visita ambulatoriale, alla quale avrà il dovere di presentarsi, non costituisce una giustificazione dell assenza, ma è preordinata alla sola verifica della patologia: pertanto, le sanzioni, pur sussistendo l evento morboso, saranno comunque applicabili. [1] Art. 5, Legge 300/70. [2] Art. 55 septies, Co.5, D. Lgs. n. 165/2001. [3] Cass. Sent. 14/09/ 1993 n FONTE: IL COORDINAMENTO NAZIONALE CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI

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