LA NORMATIVA PER LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTE RINNOVABILE
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1 Disciplina edilizia relativa agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili LA NORMATIVA PER LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTE RINNOVABILE Ing. Vittorio BARDAZZI Consulente libero professionista Energy Manager Comune di Prato Area POLITICHE ENERGETICHE Prato 01 Marzo 2011 DPR 139/10 ( ) DM DM CdM bozza DLgs attuazione Direttiva 2009/28/CE ( ) DPR 380/01 ( ) L 10/91 ( ) DLgs 387/03 ( ) DM LR 39/05 ( ) PIER Toscana ( ) DL 40/10 (L 73/10 del ) DLgs 115/08 ( ) LR 71/09 ( ) Allegato D6 R.E. Comune di Prato Modifica Allegato D6 R.E. Comune di Prato Sentenza Corte Cost. n. 313 ( )
2 Conferenza Stato Regioni bozza attuazione 2009/28/CE ( ) CdM bozza DLgs attuazione direttiva 2009/28/CE ( ) Approvazione Commissione Ambiente e Attività produttive della Camera ( ) Emendamenti ANCI alla bozza del DLgs ( ) Approvazione Commissione Industria del Senato ( ) DG Toscana (Dicembre 2010) Legge 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia Art. 26 Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti come modificato dall art. 123 del DPR 380/01 1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all art. 3, comma 1, lettera a). L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
3 DPR 380/2001 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Art. 3 - Definizioni degli interventi edilizi (che modifica la Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31) 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c).. d). e). f).. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia TITOLO II - Titoli abilitativi Capo I - Disposizioni generali Art. 6 - Attività edilizia libera (articolo così sostituito dall'articolo 5 della legge n. 73 del 2010) 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all efficienza energetica nonchè delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all esercizio dell attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell attività agricola.
4 DPR 380/ Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell inizio dei lavori da parte dell interessato all amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; b) ; c) ; d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e). 3. L interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. Capo III - Denuncia di inizio attività Art Interventi subordinati a denuncia di inizio attività (articolo così sostituito dal D.Lgs. n. 301/02) DPR 380/ Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonchè ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 3.. Omissis. 4.. Omissis. 5.. Omissis. 6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora D.L.gs n. 42/04).
5 DPR 380/2001 Art Disciplina della denuncia di inizio attività (articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002) 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 2.. Omissis. 3.. Omissis. 4.. Omissis. 5.. Omissis. 6.. Omissis. 7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.(comma così modificato dall'articolo 1, comma 558, legge n. 311/04) D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità 12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative. 1.. Omissis. 2.. Omissis. 3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonchè le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.L.gs n. 504/95, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.
6 DLgs 387/ Omissis.. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. 4-bis.. Omissis.. 5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, d intesa con la Conferenza unificata di cui all articolo 8 del D.L.gs n. 281/97, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività DLgs 387/ In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.. tra la Legge Regionale n.39/05 e le modifiche apportate dalla Legge Regionale n. 71/09 si inseriscono il DM ed il D.L.gs 115/08..
7 D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all efficienza degli usi finali dell energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE Art. 11 Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari (modificato dal DPR 56/10) 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, secondo periodo, della L n.10/91 e successive modificazioni, in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonchè di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione fino all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti. DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia Art. 3 Ambito di intervento come modificato dall art. 1 del D.Lgs. 311/06 3. Sono escluse dall applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti : a) gli immobili ricadenti nell ambito della disciplina della parte seconda e dell articolo 136, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati. c-bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
8 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 CAPO II - INDIVIDUAZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI Art Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico; d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 39 Disposizioni in materia di energia (come modificata dalla L.R. 23 novembre 2009, n. 71) Art. 11 Autorizzazione unica 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 16 e 17, sono assoggettati all autorizzazione unica la costruzione e l esercizio dei seguenti impianti: a) impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale con esclusione dei gruppi elettrogeni di soccorso o degli impianti non soggetti all autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) linee elettriche e relativi impianti; c) oleodotti e gasdotti, ad eccezione delle infrastrutture costituenti opere di urbanizzazione e delle modifiche di oleodotti esistenti non individuate dal regolamento di cui all articolo 39, come nuova opera; d) impianti di stoccaggio di idrocarburi di capacità superiore a 25 metri cubi, fatto salvo quanto previsto alle lettere e) ed f); e) impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, nei casi di cui all articolo 1, comma 56 della l. 239/2004; f)... Omissis. g)... Omissis.; h)... Omissis.; i)... Omissis.
9 L.R. 39/05 2. Con l autorizzazione unica sono rilasciate, a conclusione del procedimento di cui all articolo 12, comma 2, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale. Limitatamente alle opere ad essa soggette non si applica il procedimento di sportello unico di cui al titolo II, capo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). L esercizio degli impianti rimane comunque subordinato agli adempimenti susseguenti alla realizzazione delle opere, imposti dalle norme vigenti. 3. Con l autorizzazione unica vengono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio degli impianti stessi. 4. Su richiesta dell interessato con il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 può essere dichiarata la pubblica utilità dei lavori e delle opere ed apposto, laddove non esistente, il vincolo preordinato all esproprio, con le procedure di cui all articolo 8, commi 4 e 5, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 52 ter e 52 quater del decreto del Presidente della repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n Art. 16 Denuncia di inizio dell attività L.R. 39/05 1.Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti alla DIA, costituente titolo abilitativo ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI della L.R. 1/2005, ai commi 2, 5 e 6 del presente articolo, nonchè nel rispetto degli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 8, 10, 18, 20, 21, 26, 39 e 42 della presente legge. 2. Per gli interventi di cui al presente articolo la relazione di cui all articolo 84, comma 1, lettera a), della LR 1/2005 assevera la conformità delle opere anche alla presente legge, alle sue disposizioni attuative e agli strumenti di programmazione di cui al capo II. 3. Fermo restando quanto previsto al comma 6, sono soggetti alla DIA i seguenti interventi, qualora non costituiscano attività libera ai sensi dell articolo 17: a) l installazione di impianti di illuminazione in spazi aperti di potenza complessiva superiore a lumen, laddove gli stessi impianti non siano già soggetti a permesso di costruire ai sensi della l.r. 1/2005; b) l installazione, alle condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli solari termici da 20 metri quadrati fino a complessivi 100 metri quadrati; c) la costruzione e l esercizio delle linee elettriche e relativi impianti di tensione nominale di esercizio da a volt a limitato impatto territoriale, come individuate al comma 5; d) la costruzione e l esercizio di impianti di produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di energia a limitato impatto territoriale, come individuati al comma 5;
10 L.R. 39/05 e) la costruzione e l esercizio di linee elettriche di distribuzione di tensione nominale inferiore o uguale a volt; f) la costruzione e l esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell articolo 12 del d.lgs. 387/2003, quando la capacità di generazione sia inferiore alle seguenti soglie di potenza: 1) per gli impianti eolici, 100 chilowatt; 2) per gli impianti solari fotovoltaici, 200 chilowatt; 3) per gli impianti a fonte idraulica, 100 chilowatt; 4) per gli impianti a biomasse, 200 chilowatt; 5) per gli impianti alimentati a gas di discarica, o gas residuati dei processi di depurazione o biogas, 250 chilowatt; g) la costruzione e l esercizio degli impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai sensi dell articolo 27 della l. 99/2009, quando la capacità di generazione è inferiore a 1 megawatt elettrico; h) l installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, sono altresì soggetti a denuncia di inizio dell attività i seguenti interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione: a) le modifiche locali del tracciato delle linee elettriche già realizzate, che si rendano necessarie, anche in attuazione del regolamento di cui all articolo 39, al fine di ovviare al verificarsi di riconosciute situazioni di pericolosità e di degrado ambientale nei confronti degli insediamenti esistenti; b) le modifiche da operarsi in applicazione dell articolo 122, commi 4, 5 e 6, del RD 1775/1933; c) gli interventi di manutenzione straordinaria su opere esistenti, così come definiti dal regolamento di cui all articolo 39; d) le varianti in corso d opera non costituenti variazione essenziale del progetto autorizzato così come definite dal regolamento di cui all articolo Con il regolamento di cui all articolo 39, sono individuate le tipologie di opere ed impianti, di cui al comma 3, lettere c) e d), a limitato impatto territoriale da assoggettarsi alla DIA, in relazione: a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle opere progettate; b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessate dagli interventi; c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale ed ambientale. 6. Qualora per le attività di cui al presente articolo sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza esse sono soggette all autorizzazione unica di cui all articolo 11. L.R. 39/05
11 L.R. 39/05 Art. 17 Attività libera 1. Fermo restando l obbligo del preventivo rilascio dell autorizzazione di cui all articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nelle aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della LR 1/2005, i seguenti interventi laddove realizzati secondo le condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso: a) l installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati; b) l installazione di pannelli solari termici per applicazioni nel settore florovivaistico; c) l installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 5 chilowatt; d) l installazione di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt ; e) l installazione di impianti di cogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici; f) l installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici. L.R. 39/05 1 bis. In applicazione dell articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all efficienza degli usi finali dell energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e fermo restando l obbligo del preventivo rilascio dell autorizzazione di cui all articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per le aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della LR 1/2005 i seguenti interventi: a) l installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; b) l installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell impianto non sia superiore a quella del tetto. 1 ter. In applicazione dell articolo 27 della l. 99/2009 e fermo restando l obbligo del preventivo rilascio dell autorizzazione di cui all articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per le aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005 l installazione di impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione è inferiore a 50 chilowatt elettrici.
12 1 quater. Fermo restando l obbligo del preventivo rilascio dell autorizzazione di cui all articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per le aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005 i seguenti interventi, realizzati tenendo conto delle condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di cui la Regione e gli enti locali siano i soggetti responsabili: a) l installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt; b) l installazione di impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt; c) l installazione di impianti a fonte idraulica di potenza nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt. 1 quinquies... Omissis.. 2. Non necessitano di titolo abilitativi, ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005, le modifiche e manutenzioni degli impianti di cui agli articoli 11, 13, 15 e 16, comma 3, esistenti o in corso di realizzazione, salvo quanto previsto dall articolo 16, comma Omissis.. 3 bis. Per gli interventi di cui ai commi 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater l interessato provvede a dare comunicazione preventiva al comune almeno venti giorni prima dell inizio dei lavori. L.R. 39/05 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 CAPO IV - CONTROLLO E GESTIONE DEI BENI SOGGETTI A TUTELA Art. 146 Autorizzazione 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, nè introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione o all'ente locale al quale la Regione ha delegato le funzioni i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, affinchè ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione a realizzarli. 3. Le Regioni, ove stabiliscano di non esercitare direttamente la funzione autorizzatoria di cui al presente articolo, ne possono delegare l'esercizio alle Province o a forme associative e di cooperazione degli enti locali in ambiti sovracomunali all'uopo definite ai sensi degli articoli 24, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di assicurarne l'adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche ed edilizie comunali. La Regione può delegare ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nel caso in cui abbia approvato il piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, comma 3, e a condizione che i Comuni abbiano provveduto al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici. In ogni caso, ove le regioni deleghino ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, il parere della soprintendenza di cui al comma 8 del presente articolo resta vincolante.
13 D.L.gs 42/ Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti. 5. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari. 6. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e ne accerta: a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico e dal piano paesaggistico; b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area indicati dalla dichiarazione e dal piano paesaggistico. Art Aree tutelate per legge 1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b)... Omissis... Art Beni paesaggistici 1. Sono beni paesaggistici: a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; b) le aree indicate all'articolo 142; c) gli immobili e le aree (.) tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156. D.L.gs 42/2004 Art Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico; d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
14 D.L n. 40 Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate,. omissis.. (legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73 ) Art. 5 Attività edilizia libera A norma dell'art. 1, comma 2, della L. 73/2010, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente articolo) 1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: Art (Attività edilizia libera). 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all esercizio dell attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell attività agricola. Art (Attività edilizia libera) Omissis.. D.L. 40/ Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell inizio dei lavori da parte dell interessato all amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
15 D.L. 40/2010 Art (Attività edilizia libera)... Omissis.. 3. L interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori Omissis.. 5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n Omissis 7. La mancata comunicazione dell inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l intervento è in corso di esecuzione DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita. omissis.. Art. 1 Interventi di lieve entita' soggetti ad autorizzazione semplificata 1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice», gli interventi di lieve entita', da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato I che forma parte integrante del presente regolamento. ALLEGATO pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n del 1968, e ad esse assimilabili, e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice), ferme restando le diverse e piu' favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"
16 Il contesto normativo e l ALLEGATO D6 del Regolamento edilizio Comune di PRATO.. in accordo con quanto riportato nel PIER TOSCANA ed alla L.R. 39/05 come modificata dalla L.R. 71/09. Punto Energia fotovoltaica I Comuni, con gli atti di cui all art. 52 della LR 1/2005 e i regolamenti edilizi, potranno individuare per la stessa taglia di potenza: ulteriori tipologie di impianti fotovoltaici che, in rapporto alle specificità del territorio, siano liberamente installabili; ulteriori condizioni sulle modalità di realizzazione, al fine di assicurare maggiore tutela al patrimonio immobiliare e paesaggistico, e rispettando, comunque, l esigenza di ridurre gli oneri amministrativi a carico del cittadino... nell ambito di quanto previsto dalle Disposizioni transitorie e finali di cui al punto 18.4 del D.M (Linee guida autorizzazione impianti alimentati da FER). DM PARTE V 18 Disposizioni transitorie e finali 18.4 Le Regioni, qualora necessario, adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti linee guida, anche con l eventuale previsione di una diversa tempistica di presentazione della documentazione di cui al paragrafo in contrasto con il DM relativamente a quanto previsto dal punto 12.2 lettera a) Interventi soggetti a denuncia di inizio attività e interventi di attività edilizia libera... in linea con le indicazioni della Regione TOSCANA ed in attesa della bozza della Giunta Regionale (del dicembre 2010) per il recepimento delle linee guida previste dal DM
17 .. la Sentenza della Corte Costituzionale n. 313 del 11 novembre 2010 che ha dichiarato l illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della LR 39/05 come modificata dalla LR 71/09.. dell art. 10, comma 2, della LR 71/09, nella parte in cui, sostituendo il comma 3 dell art. 16, della LR 39/05 ha inserito i numeri 1 e 2 della lettera f). 3. sono soggetti alla DIA i seguenti interventi, qualora non costituiscano attività libera ai sensi dell'articolo 17: f) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell articolo 12 del d.lgs. 387/2003, quando la capacità di generazione sia inferiore alle seguenti soglie di potenza: 1) per gli impianti eolici, 100 chilowatt; 2) per gli impianti solari fotovoltaici, 200 chilowatt; omissis. dell art. 11, comma 4, della LR 71/09. 1 quater. Fermo restando l obbligo del preventivo rilascio dell autorizzazione di cui all articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per le aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005 i seguenti interventi, realizzati tenendo conto delle condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di cui la Regione e gli enti locali siano i soggetti responsabili: a) l installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt; b) l installazione di impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt; c) l installazione di impianti a fonte idraulica di potenza nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt. Cort. Cost. 313/10 dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte (art. 136 Cost.) le norme in questione cessano di avere efficacia. Quindi: in relazione alla decisione sub a), fermo restando gli altri casi di attività libera e di DIA previsti dalla normativa vigente, le soglie di potenza da applicarsi per discriminare tra DIA e autorizzazione unica saranno quelle stabilite dal Dlgs 387/2003 tabella A: ovvero rispettivamente, 20 kw per gli impianti fotovoltaici e 60 kw per gli impianti eolici. in relazione alla decisione sub b), agli impianti di cui la Regione e gli enti locali siano i soggetti responsabili si applicheranno le stesse regole previste per gli altri operatori
18 IN UN FUTURO QUALI SARANNO LE GLI ITER AUTORIZZATIVI DA SEGUIRE? Conferenza Stato Regioni bozza attuazione 2009/28/CE ( ) CdM bozza DLgs attuazione direttiva 2009/28/CE ( ) Emendamenti ANCI alla bozza del DLgs ( ) Approvazione Commissione Ambiente e Attività produttive della Camera ( ) Approvazione Commissione Industria del Senato ( ) DG Toscana (Dicembre 2010) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla promozione dell uso dell energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell elettricità, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. TITOLO II - PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI CAPO I - AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE Art. 4 (Principi generali) 1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, degli obiettivi di cui all articolo 3, la costruzione e l esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione. 2. L attività di cui al comma 1 è regolata, secondo un criterio di proporzionalità: a) dall autorizzazione unica di cui all articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, come modificato dall articolo 5 del presente decreto; b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all articolo 6, ovvero c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all articolo 6, comma 10.
19 Art. 5 (Autorizzazione Unica) 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 6 bis, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all autorizzazione unica di cui all articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, come modificato dal presente articolo, e secondo le modalità procedimentali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 12, nonché dalle relative leggi di adeguamento delle Regioni e delle Province autonome. Schema D.L.gs attuazione direttiva 2009/28/CE 2.. Omissis.. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, d intesa con la Conferenza Unificata, sono individuati per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali dal decreto legislativo n. 152/2006. Fino all emanazione di tale decreto, fatto salvo quanto stabilito dalle norme di settore, non sono considerati sostanziali gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del Art. 6 (Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile) 1.. Omissis. 2. Il proprietario dell immobile o chi abbia disponibilità sugli immobili interessati dall impianto e dalle opere connesse, presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità del progetto attesti la compatibilità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma Omissis. 4.. Omissis. Schema D.L.gs attuazione direttiva 2009/28/CE
20 5. La realizzazione dell intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 3 o 4; la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione; l'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori. Schema D.L.gs attuazione direttiva 2009/28/CE 6.. Omissis. 7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. 8.. Omissis. 9.. Omissis. 10. La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida adottate ai sensi dell articolo 12, comma 10 del decreto legislativo n. 387 del 2003, continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome, nell ambito della loro potestà legislativa, possono estendere il regime della comunicazione ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kw nonché agli impianti fotovoltaici, solari termici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici e all installazione di sonde Art. 8 (Requisiti e specifiche tecniche) 5. Decorsi o un anno 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall allegato 2: a) la potenza nominale dell impianto non sia superiore a 1 MW; b) il rapporto tra la potenza nominale dell impianto e la superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente non sia superiore a 50 kw per ogni ettaro di terreno; Schema D.L.gs attuazione direttiva 2009/28/CE 5 bis. L incentivo per agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole è consentito laddove sia garantita la normale conduzione di attività agricole pre-esistenti, inclusa l'irrigazione, come previsto da specifica disciplina Osservazioni all art. 8 in merito alla facoltàdi Regioni e Comuni di trattare diversamente aree agricole degradate
21 Allegato 3 Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti 2. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all interno dell edificio, misurata in kw, è calcolata secondo la seguente formula: P = (1/K)*S Dove S è la superficie in pianta dell edificio al livello del terreno, misurata in m2, e K è un coefficiente (m2/kw) che assume i seguenti valori: a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata entro il primo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; b). Omissis. Schema D.L.gs attuazione direttiva 2009/28/CE 5. L impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi di integrazione di cui ai precedenti paragrafi deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all articolo 4, comma 25, del DPR n. 59 del 2009 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. 6. Nei casi di cui al comma 5 è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell edificio non superiore al 50% del pertinente indice di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successivi provvedimenti attuativi. Disciplina edilizia relativa agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili LA NORMATIVA PER LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTE RINNOVABILE Ing. Vittorio BARDAZZI Consulente libero professionista Energy Manager Comune di Prato Area POLITICHE ENERGETICHE
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