Il Dirigente Carlo Chiostri

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1 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 44 di certificazione del presente decreto che prevedano scadenze successive al 30/4/2014 che pertanto risultano confermate e per le quali si rimanda ai relativi decreti adottati; 37 Visto il Documento di programmazione economica e finanziaria DPEF 2013, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 161 del 19 Dicembre 2012, con particolare riferimento all azione Sostegno ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga e ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e rimasti privi di reddito, compresa nell ambito di intervento 1.4 Creazione di lavoro qualificato, riduzione della precarietà e sostegno al reddito ; 4) che ulteriori proroghe, richieste dagli Enti con le motivazioni ed entro i termini previsti dalle Direttive di cui ai decreti 5874/2011 e 5875/2011, saranno oggetto di specifica istruttoria di ammissibilità; 5) di confermare che l istruttoria da parte dell Ufficio regionale referente di misura delle domande di pagamento per accertamento finale presentate dalle Province, Comunità Montane, Unioni di Comuni debba concludersi entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell art. 5 bis lett. c) della L.R. 23//2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007. Il Dirigente Carlo Chiostri REGIONE TOSCANA Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Area di Coordinamento Formazione, Orientamento e Lavoro Settore Lavoro DECRETO 9 ottobre 2013, n certificato il Approvazione procedure di attuazione D.G.R. 743/13. IL DIRIGENTE Vista la L.R. 26 luglio 2002, n. 32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e successive modifiche e integrazioni; Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 26/07/2002 n. 32 e successive modifiche e integrazioni, emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R; Visto il Protocollo d Intesa tra Regione Toscana ed Organizzazioni Sindacali per la realizzazione di interventi di sostegno finanziario alle famiglie ed ai lavoratori in difficoltà, approvato con delibera G.R. n. 624 del 22 luglio 2013, sottoscritto in data 23 luglio 2013; Vista la Legge Regionale 2/08/2013 n. 45, recante Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale e in particolare l art 7, che stabilisce la misura Microcredito a favore dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà, finalizzata alla concessione di contributi a totale copertura degli interessi e alla prestazione di garanzie su finanziamenti erogati a favore di lavoratori e lavoratrici in difficoltà economica temporanea in possesso di specifici requisiti definiti dallo stesso art. 7, dagli istituti bancari, sottoscrittori di uno specifico protocollo d intesa con la Giunta Regionale; Vista la DGR n.743 del 9/9/2013 L.R. 45/2013 Art. 7 -Microcredito regionale a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici in difficoltà -Approvazione dell Accordo di Progetto tra Regione e Istituti bancari e Indicazioni operative per la gestione dei procedimenti di contributo e per la concessione delle garanzie. che rinvia al Settore Lavoro della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze per l attuazione della stessa; Ritenuto, pertanto, necessario procedere all approvazione delle Procedure d attuazione delle linee di indirizzo della Giunta Regionale Delibera 743 del , per la gestione delle risorse di cui all art. 7 della L.R. 45/2013, confluite nel fondo istituito ai sensi dell Art. 46 septies della L.R. n.70/05 e destinate, relativamente al prestito personale a favore dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà, alla concessione della garanzia al 100% nei confronti delle banche ed al rimborso degli interessi; Visto quanto disposto dall art. 2 della L.R. 1/09 Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza e visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di Settore; Visto il Decreto del Direttore Generale n del 26/10/2010, e successive modificazioni, inerente la modifica dell articolazione organizzativa della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Svilup-

2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 44 po delle Competenze, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Lavoro; Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al DLgs 33/2013; DECRETA 1. di approvare le Procedure d attuazione delle linee di indirizzo della Giunta Regionale - Delibera 743 del , quali allegato A al presente provvedimento, a costituirne parte integrante e sostanziale. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell art. 5 bis, comma 1 lettera b) della LR 23/2007, così come modificata dalla L.R. 62/2008 ed integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell art. 18, comma 2, lettera C) della medesima L.R. 23/2007. Il Dirigente Francesca Giovani SEGUE ALLEGATO

3 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N ALLEGATO A PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA REGIONALE DELIBERA 743 DEL Finalità Le risorse di cui all art. 7 della L.R. 45/2013, confluite nel fondo istituito ai sensi dell Art. 46 septies della L.R. n.70/05 e destinate alla erogazione di un prestito personale a favore dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà, sono finalizzate: a) alla concessione della garanzia al 100% a prima richiesta nei confronti delle banche che effettuano il prestito; b) al rimborso degli interessi relativi al prestito. 2. Beneficiari Hanno titolo alla concessione delle agevolazioni di cui sopra, sino ad esaurimento delle risorse disponibili a tale fine, i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, con contratto di lavoro subordinato, residenti in Toscana, in costanza di rapporto di lavoro, che da almeno due mesi non ricevono la retribuzione, oppure sono in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali ed hanno un valore dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo all anno in cui si richiede il prestito non superiore ad euro ,00; In attesa dell entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la nuova disciplina dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che istituisce il cosiddetto ISEE corrente, il requisito per la concessione dei contributi di cui all art. 7 della L.R. 45/2013 è costituito dall appartenenza ad un nucleo familiare fiscale monoreddito, oppure ad un nucleo familiare fiscale nel quale i due principali percettori di reddito si trovano entrambi nella condizione di difficoltà definita all articolo 7 comma Importo del prestito Il prestito concedibile è di euro 3.000,00 e sarà erogato in un unica soluzione. 4. Durata del prestito La restituzione della somma erogata avverrà in 36 mesi, comprensiva di 12 mesi di preammortamento, mediante rate mensili di ammortamento. 5. Garanzia rilasciata a valere sul Fondo di cui all art. 7 della legge 45/2013 Il prestito sarà assistito dalla garanzia diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile pari al 100% del prestito erogato ed escutibile dai soggetti finanziatori a prima richiesta. Fidi Toscana gestisce il Fondo con contabilità separata. Il Fondo, al netto di un massimo di ,00 per le spese vive sostenute da Fidi Toscana per bolli, spese di registrazione, spese di attivazione e quanto altro inerente all attivazione degli

4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 44 strumenti di anticipazione (limitatamente al periodo intercorrente tra l avvio dell operatività e la data di assegnazione del bando di gara emanato con Decreto Dirigenziale n del ), ha una dotazione annua di ,00 Euro per la durata di tre anni ( ) ed è destinato orientativamente per 1/3 all abbattimento degli interessi e per 2/3 al rilascio di garanzia. Potranno essere attivati prestiti pari a cinque volte l ammontare della parte del Fondo destinata al rilascio delle garanzie. Sulla base dell andamento degli impieghi, Fidi Toscana potrà richiedere variazioni alle ripartizioni suddette. Tali variazioni saranno autorizzate dal Dirigente Responsabile della misura. 6. Contributi in conto interessi Le spese relative al pagamento degli interessi bancari, fissati nella misura stabilita nell Accordo di Progetto sottoscritto dalla Regione Toscana e le Banche, fanno carico al Fondo e sono erogati da Fidi Toscana in unica soluzione anticipata, al singolo lavoratore/lavoratrice che ha ottenuto il prestito. Il pagamento del contributo in conto interessi avverrà entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte della banca finanziatrice dell avvenuta erogazione del prestito garantito. 7. Regolamentazione per le Organizzazioni Sindacali Le Organizzazioni Sindacali, come previsto dal comma 5, art.7 della L.R. 45/13 e dal Protocollo d Intesa sottoscritto con la Regione Toscana, collaborano a titolo gratuito al fine di agevolare l accesso ai prestiti da parte degli aventi diritto. In particolare funzioneranno: a) da filtro per una prima verifica dell appartenenza dei lavoratori alle categorie di beneficiari sopra previsti; b) da bacino di raccolta delle domande individuali, anche attraverso la predisposizione della documentazione utile ai fini dell istruttoria, da inoltrare al soggetto gestore del Fondo. 8. Presentazione richiesta della garanzia Le richieste di accesso alle agevolazioni sono presentate dal singolo lavoratore/lavoratrice a Fidi Toscana e per conoscenza alla banca finanziatrice, scelta tra quelle convenzionate. Le richieste di ammissione in originale devono essere: a) consegnate a mano o trasmesse a Fidi Toscana (Viale Mazzini, Firenze) per raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) - anche tramite Organizzazioni Sindacali - utilizzando l apposito modello di richiesta (allegato 1), disponibile sul sito web oppure sul sito b) sottoscritte con firma del lavoratore/lavoratrice che richiede la garanzia; c) corredate dalla copia del documento di identità del richiedente in corso di validità al momento della presentazione della domanda di garanzia.

5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Il lavoratore/lavoratrice dovrà recarsi presso la banca per sottoscrivere il modulo di richiesta del prestito, consegnando contestualmente copia della domanda per accedere alla misura di sostegno di cui sopra. Fidi Toscana, nell esercizio delle proprie funzioni, svolge le attività previste nelle procedure di attuazione e verifica la completezza delle richieste per il rilascio della garanzia; inoltre, si attiva nel controllo del 10% delle autodichiarazioni presentate dai lavoratori/lavoratrici. Le domande di garanzia pervenute non integralmente compilate e/o non accompagnate dalla documentazione richiesta, sono improcedibili. Di tale evento Fidi Toscana ne darà comunicazione scritta al richiedente. 9. Rilascio della garanzia Le richieste di accesso alle agevolazioni, complete dei dati e dei documenti previsti sono deliberate da Fidi Toscana, secondo l ordine cronologico di ricezione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Fidi Toscana comunica in forma scritta (a mezzo fax, PEC o Raccomandata A/R. o altro mezzo concordato con le banche) ai soggetti finanziatori e ai lavoratori/lavoratrici l ammissione alla garanzia. Fidi Toscana provvede ad accantonare le risorse del Fondo sulla base degli impegni assunti e eventualmente a svincolare i singoli accantonamenti. 10. Delibera, erogazione ed estinzione dei finanziamenti Le banche aderenti procedono all assunzione della propria delibera e all erogazione del prestito di norma entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di rilascio di garanzia da parte di Fidi Toscana. Il prestito oggetto della garanzia di cui alla presente misura è erogato dai soggetti finanziatori senza spese di istruttoria, di erogazione e di incasso rate, fatti salvi gli oneri fiscali. Relativamente al conto corrente di appoggio, ogni banca potrà adottare specifiche promozioni. I soggetti finanziatori, entro 30 giorni dalla data di erogazione del prestito al lavoratore/lavoratrice, devono comunicare a Fidi Toscana, via fax, PEC o Raccomandata A/R. o altro mezzo concordato con Fidi Toscana, l avvenuta erogazione. La comunicazione dell erogazione del prestito deve contenere: a) la data di valuta dell erogazione; b) l importo erogato;

6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 44 c) la data di scadenza della prima e dell ultima rata di preammortamento; d) la data di scadenza della prima e dell ultima rata di ammortamento; e) la periodicità della rata; f) il tasso di interesse al quale è stata regolata l operazione; Fidi Toscana provvederà a liquidare al lavoratore/lavoratrice, sul conto corrente dai medesimi indicato nel modulo di domanda, gli interessi relativi al prestito ottenuto, in un unica soluzione, in via anticipata, attualizzati al tasso ufficiale di riferimento tempo per tempo vigente, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della banca, dell avvenuta erogazione del prestito. Il lavoratore/lavoratrice, entro 36 mesi dalla data di erogazione del prestito, restituirà in rate mensili, la somma erogata, per quota capitale più interessi. Il periodo di 36 mesi, è costituito dai primi 12 mesi di pre-ammortamento, durante i quali il lavoratore restituirà esclusivamente le rate riferite alla quota interessi, e dei successivi 24 mesi, durante i quali il lavoratore restituirà le rate riferite alla quota capitale ed interessi. Fidi Toscana trasmette periodicamente alla Regione Toscana, Settore Lavoro, la situazione contabile del Fondo. 11. Attivazione della garanzia In caso di mancato pagamento di almeno 3 rate mensili consecutive, la banca invierà un sollecito al soggetto inadempiente e, se anche la successiva rata non verrà saldata, procederà ad attivare la garanzia per il recupero dell esposizione in essere. Alla scadenza del periodo di rimborso, nel caso si registrino anche meno di 3 rate insolute, la banca, previo sollecito di pagamento al soggetto inadempiente, provvederà ad attivare la garanzia per il recupero dell esposizione in essere. Fidi Toscana provvede a liquidare al soggetto finanziatore l importo dovuto per capitale e interessi. La perdita andrà a decurtare il Fondo e Fidi Toscana, previa intimazione di pagamento al debitore, se il debito non viene onorato nell arco di 30 giorni, trasmetterà la documentazione alla Regione Toscana per il recupero coattivo del credito. 12. Cabina di regia Verrà istituita una cabina di regia, per monitorare l andamento delle domande e relative liquidazioni, composta da Organizzazioni Sindacali, Regione Toscana, Fidi Toscana e rappresentanti degli istituti bancari aderenti, che si riunirà di norma con cadenza mensile o con diversa cadenza su richiesta dei soggetti partecipanti.

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