Il professionista: gli obblighi e la documentazione contrattuale

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1 Il professionista: gli obblighi e la documentazione contrattuale Problematiche operative e nodi critici nell applicazione del D.Lgs. 81/08 1

2 Il riproporsi di innumerevoli incidenti nel settore delle costruzioni, non deve essere considerato come un emergenza, quanto piuttosto come una tragica costante con cui il nostro comparto è abituato a convivere. 2

3 Al concetto di eccezionalità va piuttosto contrapposto, drammaticamente, l idea di normalità, che può essere contrasta fattivamente unicamente con un cambio di mentalità. 3

4 Deve nascere una sensibilità che faccia abbandonare ai datori di lavoro e, in particolare, ai lavoratori stessi, l ottimismo ingiustificato che li porta a sottostimare il rischio di esposizione all incidente sul luogo di lavoro 4

5 Lo scenario dell edilizia nel nostro Paese, ha come attori principali un incredibile numero di piccole e medie imprese, afflitte da importanti carenze culturali e organizzative. 5

6 Nella Regione Piemonte, le imprese del comparto edile hanno una media di organico inferiore alle due unità e la presenza percentuale di lavoratori stranieri continua a crescere. 6

7 L elevato numero di imprese e lavoratori autonomi, con diverse mansioni, presenti nel singolo intervento, tendono a rendere ancora più complesso lo scenario in cui si interviene 7

8 Il professionista nel cantiere si trova ad operare in questo scenario con nuove opportunità e ruoli che nascono da nuove regole introdotte dal D. Lgs. N. 81/2008 8

9 In particolare il Titolo IV concentra la sua attenzione sulle attività lavorative del settore edile. La novità che più interessa i professionisti risiede nella definizione di responsabile dei lavori che recita all art. 89 : c) 9

10 responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente,della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera 10

11 tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. 11

12 Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento 12

13 Nel D. Lgs. 528/1999 nella definizione era stata introdotta la dizione può essere incaricato che è stato poi abbandonata tornando a quella che era la dizione originaria, a voler sottolineare una obbligatorietà del committente a nominare questa figura. 13

14 Questo si ritorce contro la libertà di scelta del Committente, a cui è impedito di incaricare un altro soggetto, magari più competente nella sicurezza, che gode della sua fiducia. 14

15 Inoltre quale Direttore dei Lavori? il D.L. strutturale, quello impiantistico aereomeccanico, quello impiantistico elettrico, quello architettonico, etc.? a chi spetta il primato o l attività di coordinamento. 15

16 Altro soggetto professionale, che opera nella sicurezza, è il coordinatore per la sicurezza in fase di progetto, la cui figura è del tutto simile a quella con cui ci siamo abituati ad operare in questi anni. 16

17 Cambia invece il contesto di esclusione al ruolo di coordinatore in fase di esecuzione in quanto tale incarico non può essere assolto dal datore di lavoro delle imprese esecutrici o da un suo dipendente o dal RSPP da lui designato. 17

18 Il Committente o il Responsabile dei Lavori, in possesso del requisito di Norma, possono assolvere al ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione 18

19 I documenti che riguardano il coordinamento in fase di progetto sono il Piano di Sicurezza e Coordinamento (contenuti Allegato XV) ed il Fascicolo (contenuti Allegato XVI) 19

20 Art. 100 Piano di Sicurezza e di Coordinamento 1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV. 20

21 2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto. 3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza. 4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. 21

22 5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio. 22

23 Altra figura è il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione a cui spetta una attività di monitoraggio e di verifica e di richiesta di regolarizzazione delle non conformità riscontrate 23

24 D. Lgs. N. 81/2008 ART. 92 Obblighi del coordinatore per l esecuzione dei lavori Durante la realizzazione dell opera, il coordinatore per l esecuzione dei lavori provvede a: a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 24

25 Mancata applicazione di quanto contenuto nel PSC e nel POS 25

26 b) verificare l idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all articolo 100, assicurandone la coerenza con quest ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all articolo 100 e il fascicolo di cui all articolo 91, in relazione all evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 26

27 Verifica dell idoneità del piano operativo di sicurezza 27

28 c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 28

29 d) verificare l attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere 29

30 e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli , e alle prescrizioni del piano di cui all articolo 100 e proporre la sospensione dei lavori, l allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l esecuzione provvede a dare comunicazione dell inadempienza all azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro; 30

31 Inosservanza riscontrata in cantiere 31

32 f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 1 bis. Nei casi di cui all articolo 90, comma 5, il coordinatore per l esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 32

33 Esempio di pericolo grave ed imminente 33

34 Per il CSE oltre alla norma particolare importanza riveste la prassi. Che cosa è la prassi? La prassi è l esercizio o la pratica di un arte o meglio la procedura abituale. La Norma comporta quindi una serie di azioni la cui prassi nel tempo si è consolidata e compone quella che è la attività operativa del CSE. 34

35 Prima Azione Valutazione preliminare del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 35

36 Il CSE all atto dell assunzione dell incarico è tenuto a verificare l adeguatezza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, tenendo conto delle eventuali modifiche intercorse dopo la fase progettuale, vuoi per il contesto ambientale o per modifiche del progetto originale. 36

37 Si ricorda che il PSC è un documento non statico, ma dinamico e deve essere adeguato in relazione all evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute. Interessante citare la Cassazione penale sez. IV 03 aprile 2004 n che citando l azione del CSE dice che egli (il CSE), presente quotidianamente in cantiere, è tenuto ad introdurre prima della effettuazione dei lavori le necessarie modifiche al Piano di Sicurezza e, comunque, in caso di assenza di tali modifiche, a disporre la sospensione dei lavori. 37

38 Cassazione penale 03 ottobre 2008 n : compiti codificati del CSE sono costanti controlli misurati sulle fasi di lavorazione e specifica che la vigilanza, che deve essere posta in atto, deve avere solo carattere impositivo e non solo dispositivo. 38

39 Seconda Azione Riunione preliminare di coordinamento prima dell inizio dei lavori. 39

40 La seconda azione è la riunione preliminare di coordinamento prima dell inizio dei lavori. Si tratta di invitare le imprese esecutrici aggiudicatarie degli appalti e di richiedere la presenza del Responsabile dei Lavori o del Committente. 40

41 Nella riunione preliminare si trattano di solito i seguenti argomenti : Illustrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e qual è il suo spirito progettuale. Illustrare il metodo con cui il CSE effettuerà azioni di coordinamento e controllo. 41

42 Richiedere quali sono i dettagli che dovranno essere contenuti nel POS Analizzare le richieste migliorative della sicurezza proposte dalle imprese esecutrici. 42

43 Si considera riunione preliminare ogni riunione che deve essere ripetuta prima dell ingresso in cantiere di una nuova impresa. 43

44 Terza Azione Verifica documenti e P.O.S. 44

45 La terza azione è la verifica dei documenti e dei P.O.S. delle imprese. Prima dell ingresso in cantiere di qualunque impresa esecutrice il CSE è tenuto a verificare la documentazione specifica di ogni impresa ed ad approvarla. 45

46 Per i lavori privati le imprese esecutrici presentano il P.O.S., la Visura Camerale, la D.O.M.A., il D.U.R.C. e l autocertificazione come da art. XVII. Inoltre la idoneità sanitaria alla mansione dei lavoratori che interverranno in cantiere. 46

47 Risulta quindi necessario verificare l organico medio annuo (D.O.M.A.) e qual è il contratto collettivo nazionale applicato 47

48 Inoltre della documentazione di cantiere devono far parte alcuni documenti sempre richiesti dall Organo di Vigilanza in fase di ispezione: Comunicazione alle Imprese Appaltatrici dei nominativi del CSE e del CPP. Ricevuta di trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento al RLS dell impresa esecutrice. 48

49 Nell ambito dei cantieri edili i datori di lavoro dovranno munire il personale occupato in cantiere di un apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. Anche i lavoratori autonomi devono provvedere per conto proprio a questa prescrizione. I lavoratori in cantiere devono sempre esporre il tesserino di riconoscimento 49

50 Si propone il modello di tesserino di riconoscimento (Vedere Circolare INAIL n. 45/2006) 50

51 Con il tesserino è più facile per il CSE individuare qual è la catena di comando all interno del cantiere. Fondamentale quindi, individuato il lavoratore, è sapere qual è il preposto (che sovraintende) o il preposto di fatto e chi, sopra di lui, dirige. 51

52 Inoltre al CSE spetta la verifica degli adempimenti di legge in capo alla impresa appaltatrice, alle imprese subappaltatrici, ai noli a caldo (con risorse umane), ai noli a freddo (senza operatore) e ai lavoratori autonomi. 52

53 I documenti naturalmente devono essere: presenti continuamente aggiornati idonei e conformi 53

54 Si tratta quindi di introdurre procedure di reperimento, conservazione e aggiornamento. 54

55 Novità : il Libro Unico del Lavoro Un solo libro sostituisce i libri paga e matricola e gli altri libri obbligatori dell'impresa : il libro unico del lavoro, istituito con gli articoli 39 e 40 del decretolegge n. 112/2008 (convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133). 55

56 Il libro unico del lavoro ha la funzione di documentare ad ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa. 56

57 La nuova disciplina, semplificando la struttura di gestione dei rapporti di lavoro, in particolare riguardo alla tenuta dei libri in azienda, ha finalità di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso, oltre che di snellimento degli oneri burocratici ed economici gravanti sulle imprese. 57

58 Quarta Azione La riunione periodica per la azione di coordinamento Ing. Fulvio Giani - Brescia 14 marzo 2009Seminari Tecnici del Sabato 58

59 La riunione periodica per la azione di coordinamento Questa è una azione che deve essere ripetuta periodicamente nel corso del cantiere. In queste riunioni sarà opportuno anche documentare, con elaborati specifici, le seguenti azioni che interessano il Piano di Sicurezza e Coordinamento: 59

60 Integrare Variare Aggiornare 60

61 Si evidenzia come l obbiettivo principale dei verbali di queste riunioni sia : Organizzare tra gli esecutori la cooperazione, il coordinamento delle attività e l informazione reciproca. 61

62 Verificare che il Piano di Sicurezza e Coordinamento sia stato applicato e procedere nel caso a variarlo, integrarlo e aggiornarlo. Adeguare il cronoprogramma. 62

63 Individuare chi deve fare, dove, che cosa e quando. Individuate le lavorazioni interferenti attivarsi in modo che i lavoratori interessati ricevano attraverso la corretta catena di comando le informazioni sulle modalità e le prescrizioni concordate nella riunione. 63

64 La documentazione del cantiere non può essere considerata come statica, ma è dinamica con il procedere dell opera. 64

65 Quinta Azione Sospensione di una fase lavorativa da parte del CSE Ing. Fulvio Giani - Brescia 14 marzo 2009Seminari Tecnici del Sabato 65

66 La sospensione dei lavori è limitata alla lavorazione (possono essere anche più lavorazioni collegate) che è considerata un pericolo grave ed imminente per i lavoratori. Non può comunque essere il metodo per fare sicurezza, ma la dolorosa eccezione. 66

67 La sospensione è valida fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese esecutrici. 67

68 Il CSE deve valutare secondo il buon senso, l esperienza e la competenza se il pericolo è grave (può cagionare morte o gravi lesioni) e se è imminente (può concretizzarsi in quel istante). Inoltre deve essere direttamente riscontrato. 68

69 Sesta Azione Sopralluoghi e verifiche in cantiere Ing. Fulvio Giani - Brescia 14 marzo 2009Seminari Tecnici del Sabato 69

70 Si devono effettuare sopralluoghi per verificare che il Piano di Sicurezza e Coordinamento sia applicato e così che il P.O.S. sia effettivamente eseguito e contestare per iscritto le eventuali inadempienze 70

71 Infatti durante le visite in cantiere il coordinatore deve prestare attenzione: ai rischi interferenziali dovuti alla contemporanea presenza in cantiere di più lavorazioni di più imprese e di più lavoratori autonomi. ai rischi più gravi individuati nella progettazione della sicurezza e riscontrabili nel procedere dell attività lavorativa 71

72 Comunicazione da parte del CSE al Committente, previa contestazione scritta all impresa di inosservanze alle disposizioni degli articoli di Norma. E bene che la segnalazione, relativa alle inosservanze delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, sia eseguita in forma scritta, per poter documentare l azione. 72

73 Prima di questa segnalazione il CSE deve contestare per iscritto ai soggetti che ha ritenuto inadempienti, le carenze rilevate in modo da consentire agli stessi di motivare le loro scelte concernenti la sicurezza per creare il necessario contraddittorio con il CSE. Va da sé che questo non inficia la assoluta discrezionalità CSE. 73

74 Infine se il Committente risulta inerte alla segnalazione obbligo di comunicazione dell inadempienza all A.S.L. territorialmente competente e alla D.P.L. per segnalare che il committente non provvede per quanto di sua competenza. In pratica lo stesso soggetto che conferisce l incarico professionale al CSE deve essere da questi denunciato se non si attiva su sua segnalazione. Tale azione del CSE rompe di fatto il rapporto fiduciario che lo lega al Committente. 74

75 Per i tempi di comunicazione si è espressa la Cassazione Penale sez. III 21 gennaio 2005 n che dice che le comunicazioni ivi previste devono essere effettuate il più presto possibile. 75

76 Settima Azione Coordinamento dei RLS e RLST 76

77 Si eseguiranno riunioni e sopralluoghi con i RLS e gli RLST valutando lo stato di applicazione dei documenti di sicurezza e di quanto previsto dal CCNL. 77

78 I Coordinatori si impegnano, affinché l organizzazione dei lavori, gli orari di lavoro (compreso eventuali turnazioni) e la loro distribuzione nell arco della settimana, i riposi, le ferie e la chiusura dei cantieri, i livelli occupazionali, i diritti sindacali, le indennità, l accoglienza, così come la formazione e la sicurezza, rappresentino temi su cui si svilupperà il confronto. 78

79 A promuovere, qualora ritenuti necessari o su richiesta di una delle parti, incontri periodici con le figure aziendali delle imprese operanti in cantiere preposte al controllo e alla progettazione della sicurezza, con i Responsabili dei Lavoratori della Sicurezza (RLS), al fine di monitorare, analizzare e contribuire alla risoluzione delle problematiche inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutte le fasi produttive. 79

80 Tali incontri saranno promossi per il tramite della figura del Coordinatore alla sicurezza per l esecuzione dei lavori e non si sostituiscono alle riunioni di coordinamento con le imprese che la stessa figura deve organizzare nell ordinario svolgimento le sue funzioni. 80

81 Quadro Sanzionatorio 81

82 SANZIONE: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da a euro (articolo 157, comma 1, lettera a) 82

83 Per il committente o responsabile dei lavori 83

84 Articolo 90, comma 1, secondo periodo Omettono di prevedere nel progetto, al fine di permettere la pianificazione dell esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 84

85 Articolo 90, commi 3 e11 Nei cantieri in cui sono presenti lavori privati, soggetti a permesso di costruire ed è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, anche nei casi di coincidenza con l impresa esecutrice, non designano il coordinatore per la progettazione, in possesso dei requisiti di cui all articolo 98, contestualmente all affidamento dell incarico di progettazione. 85

86 Articolo 90, commi 4 e 11 Nei cantieri in cui sono presenti lavori privati, soggetti a permessi di costruire ed è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea e anche nei casi di coincidenza con l impresa esecutrice, non designano il coordinatore per l esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all articolo 98, prima dell affidamento dei lavori. 86

87 Articolo 90, comma 5 Anche dopo l affidamento dei lavori a un unica impresa, affidano l esecuzione dei lavori o di parte di essi a un altra o più imprese e contestualmente non designano il coordinatore per l esecuzione dei lavori. 87

88 SANZIONE: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da a euro (articolo 157, comma 1, lettera b) 88

89 Per il committente o responsabile dei lavori 89

90 Articolo 90, comma 9, lettera a) Non verificano l idoneità tecnico-professionale dell impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all Allegato XVII o, nei casi di cui al comma 11, con quelle indicate nell articolo 90, comma 9, lettera a), secondo periodo. 90

91 SANZIONE: amministrativa pecuniaria da a euro (articolo 157, comma 1, lettera c) 91

92 Per il committente o responsabile dei lavori 92

93 Articolo 101, comma 1 Non trasmettono il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l esecuzione dei lavori o, in caso di appalto di opera pubblica, non mettono a disposizione il piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. 93

94 SANZIONE: amministrativa pecuniaria da a euro (articolo 157, comma 1, lettera d) 94

95 Per il committente o il responsabile dei lavori 95

96 Articolo 90, comma 9, lettera c) Non trasmettono all amministrazione competente prima dell inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire, o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui all articolo 90, comma 9, lettera a) e b). 96

97 Articolo 90, comma 9, lettera c) Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all appalto. In assenza della certificazione della regolarità contributiva (documentata o autocertificata a seconda dei casi previsti nel decreto), anche in caso di variazione dell impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l efficacia del titolo abilitativo. 97

98 SANZIONE: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.00 a euro (articolo 158, comma 1) 98

99 Per il coordinatore per la progettazione 99

100 Articolo 91, comma 1 Durante la progettazione dell opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte: - non redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell Allegato XV; SEGUE 100

101 - non predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti nell Allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell Allegato II al documento Ue 26 maggio Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), del Dpr 6 giugno 2001 n

102 SANZIONE: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da a euro (articolo 158, comma 2, lettera a, primo periodo) 102

103 Per il coordinatore per l esecuzione dei lavori 103

104 Articolo 92, comma 1, lettera a) Non verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. 104

105 Articolo 92, comma 1, lettera b) Non verifica l idoneità del Piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all articolo 100, assicurandone la coerenza con quest ultimo, non adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all Articolo 100 e il fascicolo di cui all articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, non verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza. 105

106 Articolo 92, comma 1, lettera c) Non organizza tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. 106

107 Articolo 92, comma 1, lettera e) Non segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94 (obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (misure generali di tutela), e 96 (obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti) e alle prescrizioni del piano di cui all articolo 100 (piano di sicurezza e coordinamento), e non propone la sospensione dei lavori, l allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. SEGUE 107

108 Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, non dà comunicazione dell inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti. 108

109 Articolo 92, comma 1, lettera f) Non sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 109

110 SANZIONE: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da a euro (articolo 158, comma 2, lettera a, ultimo periodo) 110

111 Per il coordinatore per l esecuzione dei lavori 111

112 Articolo 92, comma 2 Nei casi in cui all articolo 90, comma 5, vale a dire nei casi in cui dopo l affidamento dei lavori a un unica impresa l esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata anche ad un altra o più imprese, oltre a svolgere i compiti di cui all articolo 90, comma 1, non redige il piano di sicurezza e di coordinamento e non predispone il fascicolo, di cui all articolo 91, comma 1, lettera a) e b) 112

113 SANZIONE: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da a euro (articolo 158, comma 2, lettera b) 113

114 Per il coordinatore per l esecuzione del lavori 114

115 Articolo 92, comma 1, lettera d) Non verifica l attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere. 115

116 Grazie per l attenzione!! 116

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