LA DISCIPLINA IMPOSITIVA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE IN FRANCIA, GERMANIA, LUSSEMBURGO, E REGNO UNITO

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1 LA DISCIPLINA IMPOSITIVA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE IN FRANCIA, GERMANIA, LUSSEMBURGO, E REGNO UNITO Sommario: 1. Introduzione 2. Francia 3. Germania 4. Lussemburgo 5. Regno Unito. 1. INTRODUZIONE La tematica della tassazione delle attività finanziarie riveste un ruolo primario nella politica tributaria dei Paesi industrializzati. Non sempre, tuttavia, i sistemi tributari riescono a tassare efficacemente i fattori mobili, come i redditi da attività finanziarie: le strutture impositive sono infatti condizionate dal principio di territorialità del potere statale. Soltanto attraverso complessi accordi internazionali e lo scambio di informazioni tra amministrazioni è possibile colpire tali redditi fuori dai confini territoriali dello stato. In tal senso, il modello dell imposta personale onnicomprensiva (la Comprehensive Income Taxation) 1, è da ritenersi non più adeguato con riferimento alle attività finanziarie: nella maggioranza dei Paesi i redditi da essi derivanti sono sottoposti ad una forma di tassazione separata dall imposta personale progressiva. Ammesso che questa scelta possa ritenersi in contrasto con il principio di equità tributaria, non lo è sotto il profilo dell efficienza: un moderno sistema di prelievo sui proventi del risparmio deve riflettere la logica dei mercati finanziari, secondo cui il prelievo fiscale è considerato un costo del capitale. E evidente che, in quest ottica, efficiente è il prelievo fondato su aliquote proporzionali e operante in modo definitivo in capo all investitore al momento del pagamento, il quale può così pronosticare l incidenza della variabile fiscale sulla redditività del proprio investimento. Ponendoci ancora nell ottica del prelievo fiscale come costo del capitale, l investitore che intenda ottenere il massimo profitto opterà, a parità di rendimento, per il mercato finanziario in cui l imposizione è minore 2. Questa condizione innesca una concorrenza fiscale tra gli Stati, che crea delle distorsioni e perdite di efficienza, poiché le scelte d investimento sono condizionate dalla variabile fiscale e non dalla convenienza intrinseca degli strumenti finanziari. Proprio a tal fine, le istituzioni comunitarie si sono attivate mediante l adozione di una specifica direttiva, la 2003/48/CE al fine di contrastare la concorrenza fiscale dannosa nel Mercato Unico. Essa, nello specifico, contiene la disciplina impositiva degli interessi percepiti in ambito UE da soggetti non residenti ma residenti all interno di uno Stato membro 3. Altro aspetto è poi, in tema di tassazione dei dividendi 4, il contrasto tra il principio della libera circolazione dei capitali nel Mercato Unico, sancito dall art 56 del Trattato CE, e la previsione da parte degli Stati Membri di un imposta sui dividendi in entrata superiore a quelli interni 5. In tal senso, la recente Comunicazione della Commissione, COM 2003, 810 (def.), afferma in modo chiaro il principio che della competenza esclusiva degli Stati Membri in materia di imposizione diretta, statuendo al contempo che essi sono tenuti ad agire in modo coerente con il diritto comunitario. 1 Negli anni 20 Haig, Simon e Schanz hanno teorizzato il modello della CIT, caratterizzato da un imposta la cui base imponibile sia formata da un reddito effettivo (entrata), definito nel modo più ampio possibile. 2 In realtà concorre alla determinazione delle scelte di mercato (ma in minor misura) anche il grado di complessità amministrativa e gli oneri fiscali connessi all investimento. 3 In particolare, la direttiva, approvata dal Consiglio in data 3 giugno 2003, ha come obiettivo di permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi (vale a dire, che sono persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro), siano soggetti a un effettiva imposizione secondo la legislazione di quest ultimo Stato. La data di entrata in vigore della direttiva, inizialmente fissata per il 1 gennaio 2005, è stata prorogata al 15 luglio 2005 dalla Decisione 2004/587/CE del Consiglio del 19 luglio Per una puntuale disamina della direttiva, cfr., F. Lapecorella, Il dibattito sulla tassazione del risparmio nell Unione Europea: dalla ritenuta armonizzata allo scambio di informazioni, in Atti del convegno di studi I cento giorni e oltre: verso una rifondazione fisco-economia?, Dipartimento di Scienze Economiche dell Università di Bari, allegato alla rivista Il fisco, 2002; V. Ceriani, Tendenze internazionali nella tassazione del risparmio, in Rassegna Tributaria, n. 4, V. da ultimo, L. Stefanucci, La tassazione transnazionale del risparmio nel contesto di integrazione economica e monetaria europea, in Rivista della Scuola superiore dell economia e delle finanze, Anno I, n. 12, dicembre Il discorso riguarda principalmente i dividendi da partecipazioni non rilevanti, essendo quest ultime uno strumento di investimento vero e proprio. 5 V. la causa C-35/98, Verkooijen. 1

2 Al fine di evitare la c.d. procedura di infrazione gli Stati UE hanno quindi adeguato la legislazione interna dei dividendi in modo da allineare la tassazione di quelli di fonte estera a quelli interni. In particolare, negli ultimi anni, il sistema c.d. classico di tassazione dei dividendi è stato progressivamente sostituito da un sistema cedolare, ovvero dall imposizione parziale (50%) degli utili senza credito d imposta. Limitando l analisi ai Paesi che nell UE hanno maggiore peso finanziario, il Lussemburgo è stato il primo ad introdurre l imposizione parziale degli utili distribuiti (1998), seguito da Germania 6 (2000) e Francia (2005). Il Regno Unito ha invece mantenuto un sistema di tassazione dei dividendi classico, abolendo al contempo la ritenuta d acconto (ACT- Advance for Corporation Tax) sull imposta societaria. Anche l ordinamento italiano si è adeguato alle ultime tendenze europee in tema di tassazione dei dividendi: in base alla nuova imposta societaria, l IRES 7, i dividendi distribuiti dal 1 gennaio 2004 sono tassati parzialmente al 40%, con opzione per la cedolare del 15%. Con riferimento alle altre tipologie di attività finanziarie, una prima valutazione dei Paesi sopra considerati permette di affermare che il grado di divergenza normativa è significativo. In primo luogo, per ciascun ordinamento è riscontrabile una serie complessa di disposizioni specifiche per ogni tipologia di prodotto finanziario. Ciò non impedisce, tuttavia, di svolgere un analisi orizzontale dei regimi considerati. Rilevante è, inoltre, che nessuno dei Paesi considerati adotta un sistema di tassazione del risparmio gestito (in via collettiva o individuale) analogo a quello previsto nel nostro ordinamento, vale a dire il modello di imposizione del risultato netto di gestione. Non è poi riscontrabile un sistema così generalizzato di prelievo alla fonte (nella forma dell imposizione sostitutiva) che liberi, come in Italia, i risparmiatori da ogni ulteriore obbligo fiscale. Ne consegue che negli ordinamenti dei Paesi europei la tassazione dei redditi finanziari in genere (anche se molte volte formalmente) rientra nell imposta personale sul reddito. Nella tassazione dei fondi comuni aperti, Germania, Francia e Lussemburgo, adottano il sistema cosiddetto no veil, vale a dire un modello basato sul principio della trasparenza: il sistema non prevede imposte sul reddito a carico del fondo, atteso che i proventi derivanti dall investimento sono tassati direttamente in capo al sottoscrittore. L obiettivo sottostante al sistema della trasparenza è quello di conseguire la neutralità, sotto il profilo fiscale, tra le diverse tipologie di risparmio. Si tratta di un obiettivo, peraltro, non sempre realizzato in termini rigorosi, poiché in alcuni casi (Germania, Francia) il sistema accorda, di fatto, un particolare favor al risparmio gestito dai fondi 8. Nei tre Paesi che adottano il sistema no veil, la tassazione dei proventi in capo ai sottoscrittori avviene con modalità tendenzialmente uniformi per i proventi derivanti da dividendi e interessi: tali redditi sono inclusi nella tassazione personale progressiva 9. Il Regno Unito è l unico Stato tra quelli considerati in cui l imposizione del risparmio gestito non è impostata sul principio di trasparenza : nei confronti degli OICR si applica, nella maggior parte dei casi, l imposizione prevista per le società (Corporation Tax). Peraltro, pur alla presenza di una tassazione diretta in capo al fondo, non sussiste, come in Italia, un regime d esenzione per i sottoscrittori: i proventi conseguiti nell ambito delle gestioni collettive sono poi tassati in capo al singolo investitore. Divergenze maggiori sono riscontrabili nell imposizione dei proventi derivanti dalle gestioni individuali, riconducibili sotto il profilo fiscale, all investimento diretto ed autonomo. In particolare, in alcuni paesi, quali la Francia e il Regno Unito, sono riscontrabili particolari forme di risparmio (piani di investimento individuali) che beneficiano di specifiche agevolazioni fiscali. Questi prodotti rappresentano per gli intermediari strumenti di raccolta veramente competitivi rispetto ai fondi: essi 6 Con riferimento al nostro ordinamento, notevole importanza riveste la riforma fiscale attuata nel 2001 in Germania, dato che il D.lgs. 344 del 2003 (attuativo del modulo concernente l imposizione societaria della riforma Tremonti ) prevede un regime analogo a quello tedesco per la tassazione dei dividendi e delle plusvalenze azionarie. 7 Introdotta dal D.lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003, è caratterizzata da un unica aliquota del 33%. 8 In Germania, per i capital gains realizzati dai fondi non si applica la presunzione di intento speculativo, che fa scattare l imponibilità del provento. Di conseguenza i capital gains conseguiti dai fondi comuni tedeschi sono, di norma, esenti anche in capo al sottoscrittore. Quest ultimo profilo costituisce, di fatto, un forte incentivo all investimento attraverso le gestioni in monte, a discapito dell investimento diretto. Analogamente, in Francia l obiettivo dell indifferenza fiscale trova una rilevante deroga nella tassazione dei proventi conseguiti attraverso i Fonds communs de placement a capitalizzazione, in quanto, in virtù del sistema di tassazione sul realizzato (principio di cassa) vigente per le persone fisiche, è particolarmente significativo l effetto di tax deferral. 9 Ad eccezione della Francia, in cui c è l opzione per una forma di prelievo liberatorio alla fonte per gli interessi. 2

3 svolgono, in un mercato aperto alla concorrenza, un ruolo non indifferente di stabilizzazione della clientela. In aggiunta a queste forme di prodotti finanziari esentasse, è poi riscontrabile negli ordinamenti esteri considerati, a differenza di quello italiano, un largo uso nell imposizione del risparmio di soglie d esenzione individuali, una sorta di bonus fiscale che è accordato al contribuente persona fisica per incentivarne il risparmio. In Italia, la scelta di introdurre tali soglie sarebbe difficilmente conciliabile con il sistema del prelievo liberatorio a monte, in quanto determinerebbe una penalizzazione fiscale nei confronti del risparmio gestito dai fondi, per i quali questa forma di tassazione è vincolante e non opzionale, rispetto alle forme di investimento diretto. Potrebbero, infatti, beneficiare delle soglie di esenzione solo i contribuenti che optassero per un sistema di dichiarazione, con l effetto quindi di favorire la preferenza per una modalità di imposizione che invece il nostro ordinamento ha inteso scoraggiare. Con riferimento ai capital gains, le regole sono diverse nei tre Paesi: mentre la Germania e il Lussemburgo tassano con imposta progressiva esclusivamente le plusvalenze di tipo speculativo e quelle derivanti da partecipazioni qualificate (con tassazione parziale del 50% della plusvalenza realizzata), in Francia qualsiasi plusvalenza realizzata è tassata, anche se in dichiarazione, con un prelievo proporzionale (pari al 26%). Nel Regno Unito, ed è questa un assoluta particolarità, le plusvalenze sono invece sottoposte ad un imposta (sostitutiva) specifica, la Capital Gains Tax con aliquote del 20 e 40%. Circa gli adempimenti degli intermediari, il ruolo delle banche è particolarmente incisivo in Francia e nel Regno Unito. In Germania e Lussemburgo, viceversa, nonostante il sistema di trasparenza adottato, il burden of compliance a carico degli intermediari risulta di fatto limitato all applicazione delle ritenute alla fonte. A differenza di quanto avviene in Italia, in Francia e nel Regno Unito, le banche tedesche e lussemburghesi non hanno particolari obblighi di segnalazione all Autorità fiscale. In un mercato finanziario integrato, una tematica che assume particolare rilevanza, in quanto incide sull appetibilità delle singole piazze finanziarie e quindi sulla localizzazione dei flussi di risparmio, è la questione dell applicabilità ai fondi dei trattamenti più favorevoli previsti dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni per i proventi derivanti da investimenti all estero. Solo nel Regno Unito è riscontrabile un sistema che, di fatto, garantisce ai fondi residenti ed esteri il diritto di richiedere direttamente i benefici previsti dalla normativa (interna o convenzionale). Negli altri Paesi, salvo accordi specifici tra Amministrazioni fiscali (come nel caso della Francia con l Olanda e con la Germania), la questione è particolarmente controversa. In questa materia, sarebbe più efficace un azione concertata a livello internazionale dalla quale emerga una soluzione quanto più possibile omogenea tra i diversi Paesi. Alla luce di quanto sopra analizzato, interessante è che la riforma Tremonti del 2003 ha previsto, con riferimento alle gestioni, un regime ispirato al no veil system analogo a quello vigente in Lussemburgo, Germania e Francia. Tale scelta, ha lo scopo di allineare il nostro ordinamento a quello degli altri Paesi europei, al fine di migliorare l appetibilità della nostra piazza finanziaria. Nel momento in cui la delega sarà attuata 10, il sistema italiano di imposizione sulle rendite finanziarie potrà contare su alcuni punti di forza che ne miglioreranno la competitività nel confronto con gli altri partners europei: oltre all adozione del no veil e all abbandono del principio di tassazione secondo il maturato 11, il nostro ordinamento è caratterizzato da un elevato grado di semplicità amministrativa e di sistematicità. 2. FRANCIA La principale fonte del diritto tributario francese è il Code général des impots (Codice generale delle imposte CGI). Esso contiene le fondamentali regole impositive per le persone fisiche e le società, cui si affiancano specifiche norme integrative. 10 Come è noto, la legge delega n. 80/2003, in cui è contenuta la riforma Tremonti, non è stata ancora attuata per la parte concernente i redditi finanziari. 11 L abbandono di tale principio ha coinciso con l abrogazione dell equalizzatore delle plusvalenze ad opera del D. L. n. 350 del

4 In generale, le persone fisiche residenti sono soggette all imposta sui redditi delle persone fisiche (Impot sur le revenue des personnes physiques) ad aliquote progressive sui loro redditi prodotti worldwide (l aliquota marginale più elevata per il 2005 è del 48,09%) 12. L imposta personale è applicata secondo distinte categorie di reddito, tra cui i redditi da investimento (Revenus des capitaux mobiliers), comprendenti il reddito da azioni e partecipazioni in società residenti, interessi ed altri benefici da prestiti, obbligazioni ed altri titoli, nonché i redditi da investimento di fonte estera quali dividendi, interessi e redditi da trust. Specifiche voci reddituali, tra cui gli interessi, sono tuttavia soggette ad imposta a titolo definitivo (Prélèvement libératoire) 13, e in alcuni casi è possibile la tassazione separata. Il sistema fiscale francese, sembrerebbe ispirarsi quindi al modello Comprehensive, con alcune attenuazioni. Oltre all imposta sui redditi delle persone fisiche vera e propria, le persone fisiche residenti devono inoltre corrispondere i contributi previdenziali generali (Contribution Sociale Généralisée - CSG) 14 pari al 7,5% e un contributo pari allo 0,5% a copertura del deficit previdenziale (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale - CRDS) 15, applicato solitamente a tutti i tipi di reddito. Inoltre, si applica un imposta sociale del 2% (Prélèvement Social) 16 sul reddito da capitale. La CRDS e l imposta sociale non sono deducibili ai fini dell imposta sul reddito, mentre la CGS è deducibile per il 68% del loro importo, ma solo se applicata sul reddito tassato ad aliquote progressive. Con riferimento agli UCITS, la caratteristica principale dell ordinamento francese è la presenza di un insieme articolato di misure volte ad influenzare, attraverso la leva fiscale, le scelte d allocazione delle risorse finanziarie. Vi è, infatti, in Francia una lunga tradizione di incentivazione fiscale del risparmio a favore delle famiglie, attraverso la creazione di piani d investimento fiscalmente agevolato riservato ai residenti (ad es. i PEA, i PEP). Le agevolazioni hanno avuto inoltre il merito di orientare i piccoli risparmiatori verso le forme di risparmio gestito. La fiscalità di tale comparto è impostata sui principi di trasparenza e di neutralità nonché sulla previsione di particolari regimi di esenzione. Il principio di trasparenza comporta la tassazione dei proventi esclusivamente a valle, vale a dire in capo al sottoscrittore: ne consegue che gli OICR, a prescindere dalla tipologia giuridica, non sono soggetti passivi d imposta (né sui redditi, né a livello patrimoniale) 17. Il criterio della neutralità implica che la tassazione avvenga come se l investimento fosse effettuato direttamente dal sottoscrittore. Attraverso tali principi, e in virtù del sistema di tassazione sul realizzato (principio di cassa), vigente per le persone fisiche, è elevato l effetto di tax deferral conseguibile attraverso gli investimenti in fondi a capitalizzazione. Inoltre, data la generale non imponibilità in capo al sottoscrittore dei capital gains realizzati dai fondi, che rappresenta una deroga al principio di neutralità tra risparmio diretto e indiretto, l incentivo a favore del risparmio gestito risulta particolarmente efficace. TASSAZIONE DI INTERESSI, CAPITAL GAINS E DIVIDENDI PERCEPITI DA PERSONE FISICHE RESIDENTI I proventi del risparmio vengono tendenzialmente assoggettati dall ordinamento francese all imposta personale progressiva (Impot sur le revenue). In tal caso, è prevista per alcune categorie di redditi una franchigia pari a per i contribuenti non coniugati (cui sono equiparati i vedovi e i divorziati), elevata a per le coppie sposate (cui sono equiparate quelle conviventi ufficialmente riconosciute al comune, pacsés): si tratta, in particolare dei dividendi azionari prodotti da società residenti e da partecipazioni in società e imprese a responsabilità limitata (SARL), anche con unico socio 12 In particolare, l art. 2 della Legge finanziaria 2005 prevede: fino a non si ha tassazione (no tax area); da a 8.524, aliquota del 6,83%; da a , il 19,14%; da a , il 28,26%; da a , il 37,38%; da a , il 42,62%; oltre l aliquota massima del 48,09%. Si può osservare come l imposta personale francese sia caratterizzata da una spiccata progressività. 13 L aliquota ordinaria dell imposta a titolo definitivo è del 16%, aumentata al 26% dal 10% di imposte sociali. 14 CGI, art OC, OD e OE. 15 CGI, art OG. 16 CGI, art OF bis. 17 Il principio del no veil trova peraltro eccezioni in materia di imposizione indiretta (sia i fondi sia le SICAV sono soggetti ad esempio alla stamp duty nelle transazioni). Sempre in materia di imposte indirette, sussiste inoltre qualche distinzione in relazione alla forma giuridica (fondo o SICAV): sotto questo profilo risultano tuttora svantaggiate le strutture societarie (SICAV) per l aggravio degli oneri connessi con l IVA. 4

5 (EARL), sottoposte all imposta societaria, salvo che si tratti di società non quotate nelle quali il beneficiario possieda direttamente o indirettamente più del 35% dei diritti sociali; interessi di conti correnti vincolati al reinvestimento nei 5 anni seguenti il loro deposito nel capitale di una società 18 ; proventi da titoli non quotati sottoscritti nell ambito di un PEA. L esenzione non si applica agli investimenti effettuati nei territori e dipartimenti d oltre mare (DOM e TOM) sottoposti a un regime fiscale favorevole, e la parte di cui il contribuente non fruisce non può essere riportata nei periodi d imposta successivi. Per tali investimenti, infatti la riduzione d imposta va dal 25 al 50% 19. L esenzione è ancor più significativa ( per i single, il doppio per le coppie) circa i proventi dei contratti di assicurazione vita e contratti a capitalizzazione aventi durata uguale o superiore a 8 anni 20. Con riferimento agli interessi percepiti dagli individui è previsto, in alternativa al regime ordinario della dichiarazione dei redditi, l imposizione sostitutiva: i risparmiatori persone fisiche possono infatti optare, per il sistema del prélèvement forfaitaire libératoire (Pfl) 21, caratterizzato da una ritenuta definitiva ( liberatoria ). Il prélèvement libératoire, che è operato dall intermediario al momento del pagamento, può essere d ufficio o su opzione. La differenza principale riguarda le modalità di applicazione della ritenuta. Infatti, nel caso del prelévèment d office la ritenuta opera in modo automatico, salvo che il contribuente domandi espressamente di assoggettare gli interessi al regime ordinario di tassazione progressiva 22 ; al contrario, il prélèvement sur option opera soltanto se il contribuente ne fa espressa menzione al momento del pagamento 23. L opzione è irrevocabile, e può essere parziale, sia sotto il profilo di una specifica categoria di reddito sia rispetto a una frazione del provento. Il prélèvement sur option non può essere esercitato riguardo a interessi derivanti da titoli indicizzati esclusivamente al livello generale dei prezzi. E evidente che la convenienza ad esercitare l opzione sussiste nel caso in cui i proventi, aggiunti al complesso dei redditi dell investitore, vengano tassati in sede di imposta personale progressiva a un livello superiore e quello del prélèvement. In tal senso, gli interessi derivanti da titoli di Stato, obbligazioni e titoli negoziabili, titoli di credito negoziabili sono tassati ad aliquota del 16%; per gli interessi da depositi bancari e conti correnti è prevista un aliquota del 35% 24, se incassati entro il 1 gennaio 1990 e il 31 dicembre 1994, ridotta al 16% se percepiti dal 1 gennaio Per gli interessi derivanti da buoni del Tesoro e assimilati, e buoni di risparmio postali le aliquote sono del 45% (se emessi tra il 1 gennaio 1983 e il 31 dicembre 1989), del 35% (se emessi tra il 1 gennaio 1990 e 31 dicembre 1994), e del 16% (se emessi dal 1 gennaio 1995). E inoltre possibile, per i proventi da ultimo menzionati, chiedere il beneficio dell anonimato fiscale: in cambio l investitore viene sottoposto ad una tassazione del 60%, molto onerosa. Regole particolari valgono per i bons de caisse emessi dagli istituti di credito sottoscritti tra il 1 gennaio 1983 e il 31 dicembre 1989, in quanto il livello delle aliquote si articola dal 45% al 7,5% (è sempre del 60% se l investitore si avvale dell anonimato) in ragione della durata dell investimento finanziario. In precedenza l aliquota ordinaria del prélèvement libératoire era del 15%: l art. 12 della legge finanziaria 2004 ha innalzato il livello al 16% riguardo agli interessi delle principali categorie di 18 CGI, art. 125 C-I. 19 Si tratta, in particolare, degli investimenti immobiliari o di partecipazione al capitale di società di sviluppo regionale e in difficoltà operanti nei territori di Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, Nuova Caledonia, Isole Wallis e Futuna, Terre Australi e Antartiche Francesi (TAAF) effettuati nel periodo 21 luglio dicembre In alternativa, i contribuenti possono chiedere l applicazione della ritenuta liberatoria nella misura del 7,5%. 21 Cfr. CGI art. 125 A. 22 Esso opera con riferimento agli interessi derivanti da: buoni del Tesoro, buoni di risparmio postali, buoni emessi dalla Cassa nazionale di credito agricolo, buoni quinquennali emesse dal Credito fondiario di Francia per lo sviluppo del mercato ipotecario, versamenti in conto capitale su libretti. 23 Le fattispecie rientranti in tale disciplina riguardano i proventi da: fondi dello Stato; obbligazioni; titoli partecipativi dei FCC (Fonds communs de Créances); titoli partecipativi e altri titoli di prestito negoziabili emessi da organizzazioni collettive pubbliche e private francesi; buoni di cassa emessi dalle banche; prestiti, depositi, garanzie e conti correnti, buoni o contratti di capitalizzazione e prodotti assimilati; premi di rimborso che non sono esentati (art. 157 CGI); cambiali di tesoreria, certificati di deposito, buoni delle istituzioni finanziarie specializzate ed buoni del Tesoro su conti correnti, buoni di società finanziarie; proventi da liquidazione dei FCC; di un PEP in caso di chiusura entro 8 anni dalla sua costituzione; buoni o contratti di capitalizzazione e investimenti della medesima natura (come i contratti di assicurazione sulla vita). 24 Nella determinazione delle aliquote si è tenuto conto del contributo di sicurezza sociale, pari al 2%, e della CSG (Contribution sociale généralisée), pari al 7,5%. 5

6 obbligazioni pubbliche e private (nonché agli interessi da depositi e conti correnti). Con tale intervento si è allineato il prelievo sugli interessi a quello dei capital gains 25. Per i capital gains non è prevista, a differenza del Regno Unito, un imposta generale. Tuttavia regole particolari vengono applicate a seconda del tipo di contribuente che realizza il capital gain, del tipo di attività a cui si riferisce e del periodo durante il quale l attività è stata posseduta. A certe condizioni i capital gains su azioni, obbligazioni e titoli simili posseduti da soggetti nazionali o esteri sono soggetti all aliquota ridotta del 16% (aumentata dal 10% di imposte sociali, che comporta un aliquota effettiva del 26%). Si tratta in particolare di: azioni quotate, obbligazioni e titoli simili; azioni in società non quotate soggette all imposta sui redditi societari; titoli di debito non quotati (soprattutto bons de caisse, bons d epargne e prestiti ordinari non rappresentati da titoli); azioni in società di investimento con capitale variabile (SICAV) o in società di investimento con capitale fisso (SICAF); e quote in obbligazioni con capitalizzazione o FCP, SICAV o SICAF. Queste norme si applicano indipendentemente dal grado di partecipazione, dal tipo di azione (quotata o non quotata) e dal tipo di entità in cui la partecipazione è posseduta. A certe condizioni i proventi annuali totali derivanti da operazioni in titoli possono essere determinati come la media dell anno corrente e dei precedenti due anni. L aliquota ridotta del 16% si applica inoltre ai capital gains realizzati da contribuenti persone fisiche su beni d impresa posseduti per più di 2 anni (capital gains di lungo termine) o ai capital gains di lungo termine su attività finanziarie possedute da persone fisiche in imprese industriali, commerciali o agricole. Analogamente, l aliquota del 16% opera con riferimento ai capital gains di lungo termine su partecipazioni in società di persone in cui il venditore esercita la sua principale attività, dato che sono considerati capital gains finanziari d impresa. Aliquote ancor più favorevoli sono previste per i soggetti residenti in un dipartimento d oltre mare sui guadagni delle cessioni di diritti sociali: sono tassati al 9% nella Guayana Francese, all 11% in Guadalupa, Martinica e Réunion. Le plusvalenze realizzate dalla cessione di azioni o diritti di opzione su azioni sottoscritte dai lavoratori nell ambito dei piani di investimento azionario previsti dalla società di appartenenza sono sottoposti all aliquota del 16%, 30% e del 40% secondo la durata dell investimento. E riconosciuta, inoltre, una soglia di esenzione soggettiva per le plusvalenze realizzate nell anno non eccedenti La soglia non si applica, tuttavia, sui proventi finanziari realizzati a titolo occasionale sul MATIF (Marché à Terme International de France), sui contratti d opzione negoziabili e buoni d opzione, e sulle quote dei FCIMT. Esonerate in ogni caso sono le cessioni tra membri dello stesso gruppo familiare di partecipazioni rilevanti (sono tali le partecipazione agli utili uguali o superiori al 25%) detenute nei 5 anni precedenti, a condizione che la società emittente sia sottoposta all imposta societaria e non vengano cedute anche solo parzialmente a terzi nei 5 anni successivi. Godono di esonero da tassazione anche i capital gains derivanti dalla cessione delle azioni relative alle nuove imprese innovative, a condizione che il socio persona fisica possegga meno del 25% del capitale azionario per almeno 3 anni. Tale regime si applica alle azioni sottoscritte a partire dal 1 gennaio Le eventuali minusvalenze possono essere compensate con le plusvalenze realizzate nello stesso periodo d imposta e possono essere riportate per i 10 anni successivi. Tuttavia, il riporto in avanti è limitato a 5 anni per le minusvalenze realizzate in epoca precedente al 31 dicembre I capital gains realizzati da intermediari in titoli o da altri contribuenti persone fisiche da operazioni abituali in titoli su una borsa valori sono soggetti all imposta sui redditi delle persone fisiche ad aliquota progressiva ordinaria, e rientrano nella categoria dei redditi non commerciali. I capital gains su beni esteri sono tassati nello stesso modo dei capital gains su beni francesi (a meno che il trattato contro la doppia tassazione applicabile disponga diversamente). Un imposta d uscita è poi applicata alle persone fisiche che trasferiscono la loro residenza al di fuori della Francia. Le persone fisiche che, prima del loro trasferimento, sono state residenti in Francia per 6 anni o più durante il decennio precedente sono considerate avere realizzato un capital gain latente relativo alla partecipazione sostanziale posseduta in società francesi o estere (escluse le azioni possedute in società immobiliari). Il capital gain è determinato con riferimento al valore della partecipazione al momento del trasferimento all estero, ed è soggetto ad imposta con aliquota effettiva ordinaria del 26%. 25 Pari al 16% al netto dei contributi sociali. 6

7 Tuttavia, un differimento del pagamento dell imposta può essere concesso, previa la nomina di un rappresentante fiscale in Francia e la presentazione di adeguate garanzie. Il differimento non è più concesso (e l imposta è dovuta) se la partecipazione è ceduta entro un periodo di 5 anni dalla data del trasferimento all estero. Il diritto al differimento dell imposta non può essere esercitato se durante il periodo di 5 anni le azioni non sono trasferite, oppure il soggetto trasferisce di nuovo la residenza in Francia. Con riguardo ai dividendi, il regime per essi previsto è stato recentemente oggetto di riforma. Fino al 31 gennaio 2004, si è applicato in Francia un sistema di imputazione, con attenuazione della doppia tassazione economica attraverso la concessione di un credito (Avoir fiscal) agli azionisti per l imposta già corrisposta sui redditi societari (Impot sur les sociétés). L avoir fiscal, pari al 50% del dividendo distribuito è normalmente concesso esclusivamente ai residenti. Tuttavia i trattati contro la doppia imposizione conclusi dalla Francia possono, a certe condizioni, disporre l estensione dell avoir fiscal a residenti dell altro stato contraente. In seguito all introduzione della sovraimposta sull imposta sui redditi societari (pari al 3%) 26, il precedente sistema di imputazione totale è diventato un sistema di imputazione parziale, poiché l avoir fiscal rappresenta un credito d imposta per l imposta societaria sottostante ad aliquota ordinaria ma non per la sovraimposta. Ai fini dell imposta sui redditi delle persone fisiche l avoir fiscal collegato alle distribuzioni di dividendi è incluso nel reddito imponibile. Esso è poi detraibile dall imposta dovuta a titolo definitivo (ma non dalle imposte sociali) ed ogni eccesso è rimborsabile. Con effetto dal 1 gennaio 2005, il sistema di tassazione dei dividendi, come sopra illustrato, è stato sostituito da un regime classico modificato, con abolizione del credito d imposta e assoggettamento parziale all imposta personale sul reddito del 50% del dividendo distribuito all azionista. Conseguenza dell abolizione dell avoir fiscal è che gli azionisti non possono beneficiare della detrazione per l imposta pagata a monte dalla società sui propri utili: questo modello, introdotto anche in Germania (2002) e in Italia (2004), permette quindi la doppia tassazione degli utili societari, in parte attenuata dall imponibilità al 50% del dividendo percepito. La principale finalità di questo sistema, denominato participation exemption, è di ridurre il fenomeno della doppia imposizione internazionale accentrando l operatività del prelievo in capo alla società, che diviene in tal modo definitivo. Tale disciplina favorisce in modo particolare i soci non residenti in Paesi i cui sistemi fiscali non riconoscono il rimborso dell imposta societaria corrisposta in Francia 27. La nuova disciplina riguarda anche i dividendi di fonte francese e di fonte estera distribuiti da Paesi firmatari di un trattato, purché la società estera che li distribuisce sia in linea di principio (ma non necessariamente in modo effettivo) soggetta all imposta estera sui redditi societari. Le persone fisiche residenti in Francia continueranno comunque a beneficiare del credito d imposta rispetto ai dividendi distribuiti fino al 31 dicembre 2004 e potranno compensarlo a fronte dell imposta sul reddito dovuta nel 2005 sui redditi del I dividendi distribuiti sotto forma di azioni, indipendentemente dal fatto che riflettano capitalizzazione di profitti o di riserve, non sono considerati reddito imponibile. Di conseguenza non danno mai origine all avoir fiscal. In sede di capitalizzazione, la società distributrice è soggetta però ad un imposta fissa di 230. Inoltre, i dividendi distribuiti sotto forma di azioni costituiscono reddito imponibile e originano l avoir fiscal se l azionista ha già scelto di ricevere dividendi sotto forma di azioni invece che in denaro. Nel caso una società residente distribuisca redditi che non danno origine ad un imposta sui redditi societari totale ad aliquota ordinaria (per es. redditi di fonte estera esenti o parte di dividendi ricevuti in base al regime dell esenzione per partecipazioni), tali redditi sono soggetti all imposta di compensazione (précompte) pari al 50% della distribuzione netta. Il précompte (letteralmente, ritenuta) è in via di principio applicato per compensare il reddito per la concessione dell avoir fiscal all azionista in caso in cui il reddito da cui è distribuito il dividendo non comporti un imposta sui redditi societari totale. Così il précompte è dovuta anche in sede di distribuzioni dei redditi tassati ad aliquota ridotta. In tal caso, 26 Alle società di grandi dimensioni, aventi fatturato superiore a , viene applicata, per la parte di reddito che supera tale soglia, una sovraimposta addizionale di solidarietà del 3,3% (Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés). 27 In genere ciò si verifica quando il Paese di residenza dell azionista non è firmatario di un trattato contro le doppie imposizioni con il Paese in cui il reddito è prodotto. 7

8 il précompte è pari alla differenza tra l aliquota ridotta e l aliquota sui redditi societari ordinaria (non aumentata dalla sovraimposta). Al fine di incoraggiare le distribuzioni, i dividendi distribuiti da redditi realizzati più di 5 anni prima della distribuzione danno origine al pagamento del précompte, sebbene i redditi siano stati soggetti all imposta sui redditi ad aliquota piena. E evidente che il meccanismo del précompte è destinato a venir meno con la prospettata abolizione del sistema dell avoir fiscal, da cui dipende. Oltre all imposta sui redditi delle persone fisiche, i dividendi (al lordo dell avoir fiscal) sono soggetti alle imposte sociali. Attenua il carico fiscale complessivo l esenzione per i primi (il doppio per le coppie coniugate) di dividendi pagati da società residenti, ridotta del 50% (610 - il doppio per le coppie sposate) se il reddito netto imponibile del contribuente supera i (per il 2004) 28. L esenzione non si applica ai dividendi distribuiti ad azionisti da società non quotate in cui l azionista possieda, direttamente o indirettamente, un interesse pari almeno al 35% del capitale sociale. In alcune aree della fiscalità del risparmio la Francia non si presenta, quindi, competitiva rispetto agli altri Paesi europei: è questo il caso della tassazione dei dividendi, il cui livello può arrivare, tenendo conto anche del prelievo per i contributi sociali e senza considerare le soglie soggettive di esenzione, intorno al 60%. Sul fronte della tassazione delle plusvalenze finanziarie, l ordinamento francese è in linea teorica rigoroso, in quanto adotta un sistema generalizzato di imposizione, nel quale ricadono i capital gains su partecipazioni qualificate e non, sui titoli obbligazionari. Il quadro è poi aggravato dalla presenza di imposte di tipo patrimoniale, come l imposta sulla ricchezza (Impòt de solidarité sur la fortune, Isf) 29. Il rischio di delocalizzazione degli investimenti è attenuato, tuttavia, dalla presenza delle forme di risparmio agevolate (PEA, PEP, PRE). TASSAZIONE DEI DIVIDENDI E DEGLI INTERESSI DI FONTE ESTERA CONSEGUITI DA PERSONE FISICHE RESIDENTI I dividendi e gli interessi di fonte estera sono inclusi nel reddito imponibile e soggetti all imposta sul reddito delle persone fisiche ad aliquote progressive. Al momento dell incasso, essi non sono sottoposti a ritenuta da parte degli incaricati del pagamento. Non sussiste quindi in Francia un sistema di ritenuta d ingresso, così come prevista in Italia e nel Regno Unito per i redditi di fonte estera. In caso di assenza di convenzione con il Paese in cui il reddito è prodotto, non è concesso alcun credito per le imposte pagate all estero. In tale ipotesi, rientra nella base imponibile soltanto il reddito netto, vale a dire il reddito percepito dal soggetto dedotte le ritenute pagate all estero. In presenza di convenzione è invece generalmente concesso un credito per le imposte estere: sarà di conseguenza imponibile il reddito lordo. Con riferimento ai redditi prodotti in Italia, la Convenzione e Protocollo del 5 ottobre 1989 prevede la detraibilità dalle imposte francesi delle imposte italiane su dividendi ed interessi 30. Con effetto dall esercizio fiscale 1999, la Francia ha introdotto una disciplina antielusiva, ispirata per molti aspetti alle norme sulle Controlled Foreign Companies (CFC), applicabile ai residenti francesi che controllano società di investimento estere situate in giurisdizioni a bassa fiscalità. La nuova legislazione, che si applica esclusivamente agli azionisti persone fisiche, prevede che qualora un individuo possieda direttamente o indirettamente almeno il 10% del patrimonio di una società straniera situata in una giurisdizione a bassa fiscalità, e il relativo reddito sia percepito nell ambito di attività di investimento 28 Nel 2003 la Commissione Europea ha avviato nei confronti della Francia una procedura d infrazione sulla base della natura discriminatoria dell esenzione, che dovrebbe essere estesa anche ai dividendi di fonte estera. Cfr., IP/03/990 del 10 luglio Questa imposta è applicata sul valore di mercato delle attività possedute al 1 gennaio del periodo d imposta meno le passività se il valore di tali beni supera i Le aliquote dell imposta sul patrimonio netto sono progressive e variano dallo 0,55% a 1,8%. L aliquota 1,8% si applica alla parte di patrimonio imponibile superiore a 15 milioni di euro. In via di principio la somma dell imposta sui redditi delle persone fisiche, delle imposte sociali e dell imposta sul patrimonio non può superare l 85% del reddito lordo annuale (incluso il reddito soggetto ad imposta a titolo definitivo e la maggior parte dei redditi esenti). Queste misure di sgravi sono limitate in determinate situazioni. Alcuni beni sono esenti dall imposta sul patrimonio netto incluso i beni d impresa, le partecipazioni (più del 25%) possedute da amministratori, e certe polizze vita. 30 Convenzione, artt. 10, 11 e 24. 8

9 passive (gestione privata di beni), sia tassato in Francia su una quota proporzionale del reddito realizzato dall entità estera. Ai sensi della legislazione vigente, un ente s intende ubicato in una giurisdizione a bassa fiscalità ove il carico fiscale effettivo che grava sulla società estera sia inferiore di almeno un terzo all imposta dovuta in Francia. Se l entità è situata in una giurisdizione con la quale la Francia ha stipulato una clausola di mutua assistenza, il reddito distribuito o presuntivamente distribuito al soggetto residente in Francia viene calcolato e tassato in conformità delle norme nazionali che disciplinano il reddito da investimenti. In assenza di tale clausola, l azionista residente è tassato su una base nominale determinata con riferimento alla sua quota proporzionale del reddito complessivo della società estera, salvo per una limitazione minima. L imposta sui redditi societari (o qualsivoglia altra imposta paragonabile) pagata dalla società estera è deducibile dal reddito attribuito all azionista residente in proporzione alla sua partecipazione. Al fine di evitare la doppia imposizione di tale reddito, l imposta sul reddito estero da investimenti è prelevata a titolo di imposta definitiva. Tuttavia, ove successivamente l entità estera distribuisca un reddito superiore a quello presuntivamente attribuito all azionista residente, l imposta sul reddito resta dovuta sulla quota in eccesso. TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE NON RESIDENTI La legislazione fiscale francese stabilisce che una persona fisica è considerata residente se ha l abitazione e il domicilio in Francia, ovvero fornisce prestazioni in Francia come lavoratore dipendente o come lavoratore indipendente, a meno che non dimostri che queste attività sono di importanza secondaria, oppure ha il centro dei suoi interessi economici in Francia. Inoltre, i francesi residenti nel Principato di Monaco sono considerati risiedere in Francia salvo che siano risultati residenti a Monaco per più di 5 anni alla data del 13 ottobre Norme specifiche si applicano poi ai funzionari pubblici ed ai lavoratori residenti distaccati all estero. Al di fuori di tali fattispecie la persona fisica è considerata non residente a fini fiscali. Le persone fisiche non residenti sono soggette ad una tassazione limitata con riferimento ai dividendi, interessi e capital gains di fonte francese. In particolare, i dividendi di fonte francese pagati a persone fisiche non residenti sia in natura che in denaro sono soggetti ad una ritenuta a titolo definitivo del 25%. Fino al 31 dicembre 2004, l aliquota è aumentata al 50% per le distribuzioni effettuate da certe società holding a residenti di Paesi con cui non sono stati conclusi trattati. In base ai trattati contro la doppia tassazione la ritenuta è normalmente ridotta al 15%. Non vi è ritenuta sui dividendi distribuiti sotto forma di azioni che rappresentano la capitalizzazione di profitti o riserve. Tuttavia, il valore delle azioni distribuite in base ad una opzione concessa agli azionisti di scegliere tra un dividendo sotto forma di azioni o in denaro costituisce reddito imponibile in capo a colui che li riceve ed è soggetto a ritenuta. I non residenti non hanno diritto all avoir fiscal, cioè al credito d imposta collegato ai dividendi francesi. Tuttavia, la maggior parte dei trattati contro la doppia imposizione francesi dispone un estensione della concessione dell avoir fiscal alle persone fisiche non residenti. In tal caso l avoir fiscal è trattato come dividendo ed è soggetto alla stessa aliquota di ritenuta prevista dal trattato contro la doppia imposizione. In base ad una speciale procedura, un soggetto non residente qualificato, che ha diritto all avoir fiscal, prima riceve i dividendi meno la ritenuta ad aliquota prevista dal trattato (invece dell aliquota interna). L avoir fiscal, ridotto della ritenuta, può normalmente essere richiesto prima del 15 gennaio dell anno successivo alla distribuzione. Un non residente, che non abbia diritto all avoir fiscal, può tuttavia richiedere un rimborso dell imposta di conguaglio (précompte). Tale rimborso è garantito ai residenti di Paesi con cui sono conclusi trattati contro la doppia imposizione indipendentemente dal fatto che il trattato contro la doppia imposizione lo disponga, e ai residenti dei Paesi d Oltreoceano francesi o agli Stati Africani dell ex Commonwealth francese. Il précompte è rimborsato a condizione che sia stato effettivamente pagato dalla società francese che distribuisce i dividendi. Perciò nessun rimborso è concesso se la società francese ha dedotto l avoir fiscal sui dividendi francesi ricevuti dal précompte dovuto, o se la parte di précompte è stato pagato in sede di distribuzione del reddito ad aliquote ridotte dell imposta sui redditi societari. Inoltre, la parte di précompte compensato dai crediti per le imposte pagate all estero non è 9

10 rimborsato. Il précompte rimborsato è trattato come dividendo ed è soggetto alla ritenuta fino all aliquota massima concessa dal trattato contro la doppia imposizione in questione. Di rilievo, per i non residenti, sono gli effetti derivanti dall abrogazione del sistema del credito d imposta. Infatti, i dividendi distribuiti a persone fisiche non residenti dal 1 gennaio 2005 non danno più origine all avoir fiscal, né può essere chiesto il rimborso del précompte. Le persone fisiche non residenti continueranno comunque a beneficiare dell avoir fiscal rispetto ai dividendi distribuiti fino al 31 dicembre 2004 e potranno compensare il credito a fronte dell imposta sul reddito dovuta nel 2005 sui redditi Analogamente, i dividendi di fonte francese distribuiti a persone fisiche non residenti da intermediari di fondi di capitale di rischio (SICAV, SCR, FCP), se percepiti a partire dal 1 gennaio 2004 non danno più origine all avoir fiscal. Inoltre, i fondi di investimento esteri che avevano diritto al trasferimento totale o parziale dell avoir fiscal non ne beneficiano più in relazione a dividendi ricevuti dal 1 gennaio Una società francese che distribuisce dividendi di fonte estera ricevuti da un Paese con cui è stato concluso un trattato contro la doppia tassazione ad azionisti non residenti, ovunque residenti, può compensare la ritenuta estera su tali dividendi con la ritenuta francese dovuta in sede di ridistribuzione degli stessi dividendi. Come regola generale, l ammontare pari alla ritenuta estera è poi aggiunta ai dividendi che aumentano la base imponibile ai fini della ritenuta francese. La ritenuta estera è poi compensata dalla ritenuta francese. Gli interessi pagati a persone fisiche non residenti sono soggetti ad una ritenuta d imposta (prélèvement libératoire), con aliquota ordinaria del 15%. Le imposte sociali non si applicano ai non residenti purché la loro identità sia chiara. I trattati contro la doppia imposizione dispongono di aliquote più basse o di esenzione che può essere applicata alla fonte se è seguita una procedura appropriata. Le esenzioni (inclusi gli sconti e i premi connessi) più significative applicate in base alla legge nazionale francese riguardano gli interessi su obbligazioni di Stato emesse dal 1 ottobre 1984 (artt. 125 A, III-2 e 199-ter, I-A CGI) e gli interessi pagati da una persona giuridica francese su prestiti contratti all estero. Analoga esenzione opera per gli interessi su obbligazioni emesse all estero, interessi su depositi bancari posseduti da non residenti sia in valuta francese che estera, interessi su obbligazioni emesse in Francia con l autorizzazione del Ministero delle Finanze da istituti esteri o internazionali e interessi su determinati strumenti di debito non quotati che sono negoziati su un mercato regolamentato (ad es. billets de trésorerie, certificats de dépot e bons sociétés financières). Inoltre, un altra ritenuta (sempre a titolo definitivo) è dovuta, ad aliquota del 10%, per le obbligazioni di Stato emesse tra il 1 gennaio 1965 ed il 1 gennaio 1987 (12% sugli interessi su obbligazioni emesse prima del 1965). I capital gains maturati da non residenti su azioni di una società francese che formano parte di una partecipazione sostanziale sono imponibili in Francia, salvo diversa previsione di una convenzione contro le doppie imposizioni. Ugualmente imponibili sono i capital gains realizzati nell ambito di una attività commerciale o imprenditoriale. In entrambi i casi si applica un aliquota fissa del 16%. Con riferimento a determinate operazioni e a certe condizioni possono essere richiesti gli sgravi roll-over. I non residenti possono essere soggetti all imposta francese sul patrimonio netto sulle loro proprietà situate in Francia. Alcuni investimenti finanziari di non residenti sono esenti dall imposta sul patrimonio netto, tra cui i depositi bancari, le obbligazioni e le azioni. Tuttavia, le azioni non godono dell esenzione se l azionista possiede più del 10% del capitale della società francese per un periodo di almeno 2 anni. Le azioni possedute da non residenti in entità legali i cui beni sono composti per il 50% o più da immobili situati in Francia non rientrano nell esenzione. Infine, l esenzione non si applica ai diritti su immobili posseduti indirettamente tramite un entità in cui il non residente possiede il 50% o più del capitale sociale, anche se i beni dell entità non sono composti per il 50% o più da immobili situati in Francia. Circa i proventi distribuiti a soggetti residenti in Italia, la normativa di riferimento è il Trattato e protocollo del 5 ottobre L art. 10, co. 2 del Trattato prevede l applicazione della ritenuta alla fonte del 15% sui dividendi (in denaro e natura) distribuiti a soggetti residenti in Italia, mentre nessuna imposta opera per i dividendi e le riserve distribuiti sotto forma di azioni (in base alla normativa francese). L imposta è dovuta sul complesso dei dividendi e dell avoir fiscal, pari al 50% dei dividendi distribuiti, pagata dal Tesoro francese: l azionista in definitiva riceve il 127,5% del dividendo lordo (art. 10

11 10, comma 3 del Trattato). Riguardo agli interessi, l art. 11 del Trattato prevede un regime di generale esenzione. Sono infatti esenti gli interessi da obbligazioni, titoli di Stato, depositi bancari nonché derivanti da obbligazioni convertibili e con rendimento parametrato all utile sociale. L esenzione opera per le obbligazioni emesse dal 1 gennaio 1987, mentre per quelle anteriori valgono le regole sopra viste per i non residenti in generale. Ai sensi del comma 2 dell art. 11, sono imponibili gli interessi da mutui ordinari e ipotecari, cui si applica l aliquota del 10%. Dal punto di vista procedurale, la ritenuta sulle distribuzioni di dividendi ad azionisti non residenti viene prelevata dal soggetto erogante nel momento in cui il reddito viene reso disponibile all azionista (art. 75, Ann. II CGI). Il soggetto erogante è quindi tenuto a trasmettere all amministrazione finanziaria l imposta trattenuta entro 15 giorni dal mese di riferimento, compilando il modulo 2777 (Ann. III, art. 381 A CGI; doc. amm. 4 J 1335) ed è responsabile del corretto prelievo e trasferimento dell imposta (art CGI). Anche le richieste di rimborso dell imposta devono essere effettuate dal soggetto erogante, utilizzando il modulo Di norma, l applicazione delle aliquote meno elevate è contestuale la pagamento, se la prova documentale richiesta dal relativo trattato è stata precedentemente prodotta al sostituto d imposta. In caso contrario si applica l aliquota ordinaria e il beneficiario del reddito può richiedere in seguito un rimborso per la somma pagata in eccesso. La procedura di rimborso deve essere avviata entro il 31 dicembre dell anno successivo al pagamento. In realtà, la prassi è che le autorità fiscali prendono in considerazione le richieste di rimborso presentate entro il 31 dicembre del secondo anno seguente al pagamento. Per il pagamento di dividendi a soggetti residenti in Paesi con i quali la Francia ha stipulato un trattato fiscale che preveda il trasferimento dell avoir fiscal, detto credito non viene subito rimborsato al soggetto non residente. In primo luogo, previa presentazione della prova di residenza, il sostituto d imposta effettua il pagamento del dividendo vero e proprio, decurtato della ritenuta prevista ai sensi del trattato. Al ricevimento della prova documentale richiesta per godere di quanto previsto dal trattato, il sostituto effettua un secondo pagamento, quello dell avoir fiscal vero e proprio, ridotto della ritenuta stabilita nel trattato. Questo secondo pagamento, tuttavia, non può essere effettuato prima del 31 gennaio dell anno seguente alla distribuzione. Il sostituto recupera l avoir fiscal trasferito tramite uno scomputo successivo dalle ritenute da lui dovute all Amministrazione finanziaria. Il trasferimento dell avoir fiscal agli azionisti persone fisiche non residenti è tuttavia abolito con effetto dal 1 gennaio Ne deriva, che da tale data viene abolita anche la procedura semplificata. Le stesse regole procedurali operano per gli interessi corrisposti a persone fisiche non residenti. LA TASSAZIONE DEGLI OICR 31 Nella tassazione del risparmio gestito il sistema fiscale francese si presenta come un sistema neutrale, in quanto persegue l obiettivo dell indifferenza tra tassazione dei redditi derivanti da gestioni collettive del risparmio e redditi da investimento diretto. A tal fine, le varie forme di investimento 31 Le tipologie di OICR operanti in Francia possono essere divise in due principali categorie, a seconda ch e essi siano dotati (SICAV e SICAF) o meno (FCP e altri) di personalità giuridica. In particolare essi presentano le seguenti caratteristiche: - SICAV (Société d Investissement à Capital Variable): alla stessa stregua delle SICAV italiane, sono società per azioni a capitale variabile, che può aumentare o diminuire in funzione delle sottoscrizioni e dei rimborsi richiesti dai risparmiatori. I risultati degli investimenti sono distribuiti sotto forma di dividendi sulle azioni possedute e di capital gains per l incremento di valore delle quote; - SICAF (Société d Investissement à Capital Fixe): sono società per azioni simili alle SICAV, ad esse equiparate fiscalmente, il cui capitale non può però essere rimborsato su richiesta degli azionisti; - SCR (Société de capital à risque): società d investimento in venture capital, aventi finalità di sostegno delle imprese nazionali; - FCP (Fonds Communs de Placement): non hanno personalità giuridica e sono formati da due entità, il depositario e la società di gestione. Possono prevedere sia la capitalizzazione dei risultati ottenuti (fondi ad accumulazione), sia la loro distribuzione (fondi di distribuzione pura, che fino al 1990 erano gli unici ammessi); - FCPR (FCP à Risques): simili ai FCP nell organizzazione, una quota dell attivo deve essere però investita in capitale di rischio di società non quotate; il diritto dei sottoscrittori al rimborso delle quote può essere temporaneamente sospeso; - FCIMT (Fonds d Intervention sur le Marchés à Terme): sono FCP abilitati ad investire in strumenti derivati; - FCC (Fonds Communs de Créances): sono fondi che investono in titoli derivanti dalla cartolarizzazione (securitization) degli attivi delle banche e delle assicurazioni. Anche a loro si applica il regime della trasparenza fiscale previsto per i FCP. 11

12 collettivo sono trattate come entità trasparenti da un punto di vista fiscale (sistema no veil ), cosicché i redditi ad esse riconducibili sono tassati direttamente in capo agli investitori. Ne consegue che gli OICR sono esenti da imposta sul reddito per la parte che riguarda i loro scopi istituzionali (gestione del risparmio). Questa regola è prevista sia in via esplicita (per le SICAV/F e SCR) sia implicita (FCP, FCPR, FCIMT e FCC, dato che non hanno personalità giuridica). Non esiste, inoltre, alcuna forma di imposizione patrimoniale a carico degli OICR. I fondi non sono di regola assoggettati a ritenute alla fonte sui redditi percepiti, salvo si tratti di proventi di fonte estera. I crediti d imposta sui dividendi (avoir fiscal) percepiti dagli OICR e le ritenute alla fonte da essi subite sono attribuiti, pro quota, ai sottoscrittori. Con riferimento agli investimenti effettuati da FCP e SICAV in titoli esteri, è controversa la possibilità di applicare ai fondi stessi il trattamento favorevole riservato dalle convenzioni bilaterali. Secondo gli orientamenti dell Amministrazione fiscale francese, né i FCP né le SICAV possono beneficiare del regime convenzionale: i primi in ragione della mancanza di personalità giuridica, le altre perché non assoggettate ad imposta sul reddito. Sono peraltro in essere accordi specifici con alcuni Paesi, tra i quali Germania, Stati Uniti, Olanda e Svizzera, in base ai quali viene direttamente riconosciuta l applicabilità delle ritenute convenzionali. Al di fuori di tali accordi specifici, l applicazione delle ritenute previste dai trattati contro le doppie imposizioni e i rimborsi sono richiesti direttamente dalla società di gestione, per conto dei singoli investitori. Gli OICR godono inoltre di agevolazioni anche nel campo delle imposte indirette. In particolare, la sottoscrizione e la vendita di quote di FCP sono esenti da tasse sui trasferimenti; le SICAV sono soggette unicamente ad un imposta fissa di registro che opera al momento della loro costituzione e della liquidazione. Per quanto riguarda la tassazione societaria, le società di gestione degli OICR non beneficiano di particolari agevolazioni tributarie, essendo assoggettate al regime ordinario 32. Fino al 2005 è stata applicata, inoltre, l imposta sulle istituzioni finanziarie (contribution des institutions financiéres) applicata all 80% dell ammontare aggregato dei costi e dell ammortamento dei beni d impresa di banche, compagnie di assicurazioni e istituzioni finanziarie analoghe. Nel 2004, l aliquota era pari allo 0,4% e la relativa imposta era deducibile ai fini dell imposta sul reddito delle società. LA TASSAZIONE DEGLI I NVESTITORI FRANCESI IN OICR FRANCESI I risparmiatori che abbiano sottoscritto quote di SICAV, FCP, FCIMT e FCC devono considerare i redditi distribuiti dai fondi ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, includendoli tra i redditi finanziari secondo le diverse classi previste: in conseguenza del sistema no veil l investimento è considerato come effettuato direttamente dall investitore. A tal fine, poiché i proventi possono essere rappresentati da dividendi, interessi o plusvalenze, i fondi hanno l obbligo di rilasciare agli investitori un prospetto con la composizione del portafoglio, affinché i profitti possano essere distribuiti in maniera proporzionale tra le varie categorie di reddito. Ciò ha conseguenze anche sui crediti d imposta, che vengono trasferiti agli investitori in proporzione delle quote possedute, e sulle deduzioni e/o detrazioni concesse per le singole categorie di proventi finanziari. Se il dividendo è reinvestito il credito d imposta è perso sia per la SICAV sia per il FCP che per l investitore. In conseguenza dell abolizione dell avoir fiscal, i dividendi distribuiti ai sottoscrittori di fondi sono tassati 32 L imposta sul reddito delle persone giuridiche si applica all aliquota standard del 33,33%, alla quale viene aggiunta una sovrimposta del 3%. Inoltre, le grandi società, ossia le società che non sono considerate piccole o medie sono soggette a una sovrimposta sociale addizionale (Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés) del 3,3% applicata sulla parte di imposta complessiva sulle società (calcolata all aliquota standard del 33,33 %) che supera i Pertanto, l aliquota effettiva dell imposta sul reddito delle persone giuridiche è pari al 34% per le grandi società il cui debito d imposta relativo al reddito è minore di Un aliquota ridotta del 19% si applica ai capital gains a lungo termine su determinate partecipazioni e sulle azioni di società di venture capital e alle società quotate. L imposta dovuta è aumentata da una sovraimposta del 3%, che comporta una aliquota effettiva del 19,57%. Per le società di grandi dimensioni l aliquota del 19% è soggetta ad una sovraimposta del 3,3%. Per gli esercizi contabili chiusi al 1 gennaio 2002 o successivamente, le piccole e medie imprese sono soggette a imposta sul reddito delle persone giuridiche a un aliquota ridotta del 15% sui primi di profitti e all aliquota standard su qualsiasi eccedenza. L aliquota ridotta si applica alle società che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti: il giro d affari annuale non deve superare i ; il capitale deve essere interamente versato; almeno il 75% delle azioni deve essere posseduto in maniera continuativa da persone fisiche o da una piccola o media impresa. 12

13 dal 1 gennaio 2005 secondo un regime che riconosce il credito d imposta ma nella misura del 50%, credito che non può comunque superare i 115 (230 per la coppia) complessivi. Inoltre, le persone fisiche residenti beneficiano di una deduzione in esenzione d imposta pari a ( per le coppie coniugate). Per gli investitori in quote di FCPR (fondi che investono parte dell attivo in capitale di rischio) oltre all ordinario regime della dichiarazione nell imposta personale, è previsto un regime agevolato. Le condizioni per rientrare in quest ultimo sono legate alla composizione dell attivo del FCPR (almeno il 50% investito in società commerciali o industriali, residenti nell UE, non quotate e tassate con aliquota ordinaria sul reddito d impresa), al periodo di possesso della quota da parte dell investitore (almeno 5 anni) e al reinvestimento degli utili nel fondo stesso. In tal caso, i profitti reinvestiti nel quinquennio di possesso delle quote sono esenti da imposta. Analogamente, anche i redditi distribuiti dopo il quinquennio di esenzione non sono assoggettati a tassazione, neanche se realizzati sotto forma di plusvalenza in seguito alla cessione delle quote possedute 33. Le stesse regole valgono in principio per le SCR, che si differenziano dai FCPR per la loro veste societaria. Particolari forme di FCPR sono poi i FIP (Fonds d Investissements de Proximité) e i FCPI (Fonds Communs del Placement dans l Innovation), per i quali fino al 31 dicembre 2006 opera un regime di agevolazione fiscale, consistente in una riduzione d imposta uguale al 25% dei versamenti effettuati nel limite di (il doppio per le coppie coniugate). Sussistono tuttavia delle condizioni d investimento che devono essere soddisfatte: per i FIP è richiesto che almeno il 60% del plafond sia investito in titoli delle PME (piccole e medie imprese, Petites et Moyennes Enterprises) sottoposte alla tassazione societaria francese e aventi la sede legale in un Paese UE, e che il 10% dell investimento sia di titoli di imprese di nuova costituzione (sono tali quelle costituite da meno di 5 anni) 34 ; per i FCPI l attivo deve essere costituito almeno al 60% da investimenti in titoli di società europee che abbiano meno di 500 dipendenti e che siano considerate (dalla legge o da un apposito organismo francese, l ANVAR) innovative in ragione degli stanziamenti effettuati in ricerca e sviluppo 35. L investimento in talune PME 36 è sottoposto ad agevolazioni anche se effettuato in modo diretto dall investitore: in caso di acquisto di nuove azioni il contribuente beneficia di un credito d imposta del 25% sull investimento complessivo, che non può comunque eccedere ( per le coppie); è previsto inoltre che l eventuale credito d imposta non utilizzato può essere riportato in avanti nei successivi 3 anni. Nel caso di fondi comuni a capitalizzazione, i capital gains accumulati dalla gestione sono tassabili in capo all investitore al momento della realizzazione. Tale regime determina un vantaggio fiscale per i risparmiatori, poiché la tassazione delle plusvalenze sull incremento del valore della quota posseduta implica un prelievo minore rispetto alla tassazione immediata dei proventi distribuiti o ad una tassazione alla maturazione. D altra parte il differimento della distribuzione comporta anche l impossibilità di avvalersi dei crediti d imposta accumulati dall OICR negli esercizi precedenti al biennio anteriore al rimborso delle quote. Il trattamento delle plusvalenze si differenzia a seconda che esse si determinino in capo al fondo (nell attività di asset allocation) o che siano conseguite dal risparmiatore attraverso la cessione a terzi o il rimborso delle azioni. Come già segnalato, le plusvalenze conseguite dall OICR ma non realizzate dall investitore non sono mai tassate (né in capo al fondo né in capo al risparmiatore) 37. Nel caso di realizzo, attraverso la cessione a terzi o il rimborso delle quote di FCP o delle azioni di SICAV, vigono regole particolari secondo la tipologia dell OICR in cui è investito il risparmio. In generale, i capital gains 33 Il regime agevolato riconosciuto agli investitori di FCPR costituisce un ulteriore esempio di come l ordinamento francese utilizzi la leva fiscale per lo sviluppo della propria piazza finanziaria e per convogliare il flusso di risparmio delle famiglie in capitale di rischio delle imprese produttive. 34 Cfr. CGI art. 199 terdecies 0 A-IV bis; Legge per l iniziativa economica del 1 agosto 2003, art Cfr. CGI art. 199 terdecies 0 A-IV bis. 36 Deve trattarsi di PME non quotate, assoggettate all imposta societaria, partecipate al 50% da soci persone fisiche o imprese familiari (salvo siano imprese con scopi di solidarietà) e il cui fatturato non sia superiore a o l attivo complessivo non sia superiore a La tassazione in capo all investitore è prevista solo nel caso in cui siano possedute, da un solo individuo, più del 10% delle quote dell OICR. Cfr. art. 150 CGI. 13

14 sono tassati (al 26%) solo se il valore delle operazioni nell anno superi la soglia di esenzione individuale ( ) 38. Con riguardo alle società, le plusvalenze sono tassate anche se non realizzate secondo le ordinarie aliquote previste per i redditi societari, con l importante esclusione delle società assicuratrici nel settore vita e salvo che il fondo investa il 90% del proprio asset in azioni 39. Analogamente a quanto previsto nelle gestioni patrimoniali individuali, eventuali minusvalenze possono essere compensate con plusvalenze nello stesso periodo d imposta o nei cinque anni successivi. Per i FCPR, le plusvalenze derivanti da vendita o rimborso di quote non sono tassabili se si rientra nella previsione del regime agevolato. Nel regime ordinario si applicano le stesse regole vigenti per i FCP e le SICAV. Le plusvalenze su FCIMT (fondi sui mercati a termine) sono sempre sottoposte a tassazione. LA TASSAZIONE DEGLI I NVESTITORI FRANCESI IN OICR ESTERI Da un punto di vista generale, la tassazione segue le regole e le previsioni dei trattati contro le doppie imposizioni intercorrenti tra la Francia e il Paese in cui ha sede l OICR. Il timing della tassazione è costituito dalla percezione del reddito e l ammontare imponibile è dato dall intero importo ricevuto. Il trattamento delle plusvalenze in caso di cessione o rimborso delle quote o azioni di un OICR estero coincide con quello previsto per i redditi nazionali. Solo il trattamento dei crediti d imposta subisce qualche deroga al regime generale: in particolare, ai redditi provenienti da OICR esteri non si applica il principio della trasparenza. Quindi, a meno di specifiche disposizioni contenute nei trattati contro le doppie imposizioni, gli investitori residenti non possono portare in deduzione eventuali crediti d imposta per ritenute a titolo d acconto effettuate a carico dell OICR nel paese di residenza dell OICR stesso. LA TASSAZIONE DEGLI I NVESTITORI NON RESIDENTI IN OICR FRANCESI La legislazione francese non prevede, a differenza di quella italiana, particolari agevolazioni nel caso in cui siano costituiti OICR riservati a sottoscrittori non residenti (come ad es. i fondi dedicati). La tassazione dei redditi da investimento in OICR francesi segue, per i residenti esteri, regole diverse in funzione dell esistenza o meno di trattati contro le doppie imposizioni tra la Francia e il Paese di residenza dell investitore. In assenza di convenzioni, il reddito distribuito dalle SICAV ai non residenti rientra nella categoria dei dividendi ed è soggetto ad una ritenuta del 25%, con due eccezioni: se il portafoglio detenuto dalla SICAV è composto interamente da titoli obbligazionari a reddito fisso, i proventi distribuiti sono considerati interessi e non dividendi; la parte dei proventi distribuiti riconducibili a proventi esenti (plusvalenze ed interessi) è a sua volta esente da ritenute alla fonte. La presenza di convenzioni si traduce, solitamente, in previsioni più favorevoli per i non residenti, soprattutto con riferimento all aliquota applicabile. Per quanto concerne i FCP, non essendo contraddistinti da personalità giuridica, i redditi da essi distribuiti mantengono le caratteristiche proprie. Per un investitore non residente ciò significa che la parte di provento riconducibile a reddito da dividendi è soggetta a ritenuta con aliquota del 25%, mentre gli altri tipi di proventi (interessi e capital gains) non sono di norma soggetti a ritenuta. Anche ai non residenti si applica il principio del realizzato: pertanto i proventi capitalizzati dagli OICR sono assoggettati a tassazione solo al momento dell effettiva distribuzione, mediante applicazione delle relative ritenute. Non è possibile, quindi, tassare le plusvalenze latenti dovute al differimento dei proventi dell investimento. In linea con il regime generale di esenzione delle plusvalenze dei non residenti, le plusvalenze da questi realizzate in sede di cessione o rimborso delle quote o azioni di OICR non vengono sottoposte a tassazione in Francia. 38 La soglia di esenzione non si applica peraltro agli investimenti in OICR monetari od obbligazionari a capitalizzazione (FCP o SICAV monétaires ou obligataires de capitalisation), le cui plusvalenze sono integralmente tassate. 39 Cfr. CGI art

15 FORME DI RISPARMIO FISCALMENTE AGEVOLATE In Francia sono presenti alcuni prodotti finanziari rientranti nell ambito del risparmio gestito, riservati ai residenti, non inquadrabili univocamente nelle precedenti categorie e sottoposte ad un regime fiscale agevolato in ragione della particolare destinazione dell investimento. Recentemente, anche nel nostro Paese vi sono delle proposte per introdurre forme di investimento individuali e collettive agevolate, come i piani di risparmio per l acquisto della prima casa 40. Il ruolo svolto da questi prodotti per lo sviluppo del mercato finanziario francese è stato nel tempo rilevante: molti di essi hanno costituito il volano alla canalizzazione della ricchezza delle famiglie verso il mercato azionario, agevolando così la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese nazionali. Le principali tipologie di tali forme d investimento sono i PEA (Plans d Epargne en Actions), i PEP (Plans d Epargne Populaire) e i PRE (Partecipation aux Résultats de l Entreprise). I PEA, piani d investimento in azioni di società francesi, analoghi per natura ai Personal equity plans inglesi, sono nati nel 1992 per stimolare i risparmiatori ad investire in capitale di rischio e, conseguentemente, a finanziare le imprese nazionali. Solamente dal gennaio 2002 il governo francese ha ammesso la possibilità per i PEA di investire in azioni di società residenti nell UE. Essi hanno avuto uno straordinario successo favorito dal contemporaneo aggravio del livello di tassazione sulle plusvalenze e alla progressiva riduzione della soglia d esenzione soggettiva. I PEA possono essere sottoscritti esclusivamente da persone fisiche residenti: ogni risparmiatore non può detenere più di un PEA (due per ogni nucleo familiare). I versamenti ai PEA devono avvenire entro 8 anni dalla costituzione del piano e non possono superare complessivamente ( per le coppie) 41, esclusi i proventi capitalizzati. Ai versamenti nel piano non è collegato alcun beneficio fiscale: i vantaggi fiscali dei PEA sono invece legati ai proventi generati nell ambito della gestione dei fondi versati. Infatti, gli interessi, i dividendi e i capital gains conseguiti dopo cinque anni sono esenti da qualunque imposta sul reddito, eccetto le imposte sociali (CRDS e CGS) che sono dovute in ogni caso (esse variano dal 3,9% al 10% in ragione del periodo di accumulazione), ma l investitore non potrà effettuare altri versamenti. Durante il periodo di 5 anni dall apertura del PEA, l imposta è dovuta all aliquota del 22,5% (meno di 2 anni) o del 16% (da 2 a 4 anni). Inoltre, i crediti d imposta sui dividendi incassati sono rimborsati dall Amministrazione finanziaria direttamente agli investitori PEA su un conto in denaro collegato 42. I PEP, piani di risparmio destinati alla previdenza individuale, attivabili fino al 24 settembre 2003, consistono nell accreditamento di somme su conti creati ad hoc presso banche abilitate o società assicurative. Le somme versate devono essere investite in attività finanziarie a lungo termine (quote di fondi, titoli con capitalizzazione degli interessi, contratti assicurativi). I versamenti ai PEP possono essere effettuati nel limite di complessivi per persona (il doppio per un foyer fiscal). Il rimborso del capitale investito può avvenire sotto forma di capitale o di rendita vitalizia. In quest ultimo caso il 25% dei versamenti effettuati è detraibile dall imposta, allo stesso modo dei premi pagati sulle assicurazioni vita, ed entro gli stessi limiti previsti per i premi assicurativi. Il PEP viene chiuso in caso di decesso del risparmiatore o di prelievo effettuato entro due anni dall apertura. Il reddito generato dagli investimenti è reinvestito sino a scadenza del PEP, in completa esenzione d imposta, e il credito d imposta sui dividendi spettanti nell ambito del PEP viene rimborsato dall Amministrazione finanziaria. Tali redditi sono però assoggettati a prelievo a titolo di contributi sociali (CRDS e CGS). I rimborsi del capitale investito, se effettuati dopo otto anni dall inizio dei versamenti, sono esenti da imposte sul reddito. Nel corso degli otto anni, l imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta all aliquota del 35% (fino a 4 anni) o del 15% (da 4 a 7 anni). I PRE sono piani di partecipazione dei dipendenti ai profitti dell impresa 43. Le somme spettanti ai dipendenti possono essere reinvestite in quote di SICAV o di FCP. Le somme che affluiscono ai PRE sono esenti da imposta sul reddito se non sono distribuite ai dipendenti prima di cinque anni. Allo 40 La stessa Riforma Tremonti (L. n. 30 del 2003) prevede tra i punti cardine della riforma delle attività finanziarie un Regime di favore per il risparmio destinato a finalità speciali. 41 Cfr. l art. 163 quinquies, lettera D del CGI. 42 Cfr. CGI, art. 157 comma 5 bis. 43 Attualmente, vi sono delle proposte di legge finalizzate ad introdurre questa particolare forma di risparmio anche nel nostro ordinamento. 15

16 stesso modo, l esenzione si applica ai redditi conseguiti nell investimento delle somme affluite al PRE, purché anch essi siano indisponibili per il periodo di tre o cinque anni. Ciò permette che i crediti d imposta sui dividendi possano essere richiesti a rimborso dai PRE. Gli interessi derivanti da altri piani di risparmio (ad esempio Livret a livret jeune, CODEVI ed altri) sono esenti dall imposta sul reddito delle persone fisiche e dalle imposte sociali, mentre gli interessi sugli schemi e piani di risparmio per l acquisto di abitazioni (Comptes d Epargne Legement - CEL, e Plans d Epargne Legement - PEL) sono esenti dall imposta sul reddito ma non dalle imposte sociali. GLI ADEMPIMENTI DEGLI INTERMEDIARI E DEI CONTRIBUENTI Il ruolo degli intermediari e dei fondi in Francia è particolarmente rilevante, in relazione, da un lato, ai principi di neutralità e trasparenza adottati per il risparmio gestito, e, dall altro, per l applicazione diffusa del prelievo definitivo (PFL) nelle forme di investimento diretto. Gli intermediari intervengono, nell ambito della tassazione del risparmio, sia in veste di sostituti d imposta, sia nella trasmissione di informazioni all Amministrazione finanziaria. Come paying agents sono tenuti, per richiesta del risparmiatore, all applicazione del PFL. Essi, inoltre, devono effettuare le ritenute sui dividendi distribuiti dagli OICR ai non residenti. Va peraltro ricordato che la ritenuta sui dividendi azionari, percepiti direttamente (senza cioè il filtro di un fondo) dai non residenti, è applicata dagli emittenti. Tutti gli intermediari che svolgono la funzione di paying agents (banche, OICR, assicurazioni, i gestori di PEA, PEP, PER) devono comunicare annualmente all Amministrazione finanziaria le transazioni effettuate per conto dei clienti sia in Francia sia all estero (si tratta del cd. relevé de coupon). STATO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA IN MATERIA DI INTERESSI TRANSFRONTALIERI. L art. 24 della legge finanziaria 2003 ha recepito nell ordinamento francese la direttiva europea in materia di interessi transfrontalieri. In particolare, è previsto, che l agente pagatore trasmetta le informazioni fiscalmente rilevanti all amministrazione finanziaria dello Stato membro di residenza del beneficiario (effettivo). La normativa si applica ai pagamenti di interessi effettuati dal 1 luglio 2005, e permetterà di rendere operativo lo scambio d informazioni tra Francia e gli altri Stati membri nel primo semestre del GERMANIA Il sistema impositivo tedesco si caratterizza, in generale, per la piena neutralità del trattamento fiscale delle attività finanziarie: è estraneo all ordinamento tedesco l utilizzo della leva fiscale per il sostegno di particolari forme di investimento, quale fattore condizionante le scelte allocative del risparmio. Il regime tributario del risparmio gestito dai fondi aperti si basa, come nei Paesi in precedenza analizzati, sul principio della trasparenza: il sistema non prevede, in principio, specifiche imposte a carico del fondo, essendo i proventi direttamente tassati in capo al sottoscrittore. Dato il principio di trasparenza adottato, il peso del fisco sui proventi del risparmio è ricavabile dalla disciplina generale per la tassazione delle attività finanziarie in capo alle persone fisiche, sia che queste ultime investano direttamente in titoli e in altri prodotti finanziari, sia che si rivolgano agli intermediari. La regola è l applicazione del sistema di tassazione progressiva (Einkommensteur). Il risparmio, inoltre, è incentivato in Germania attraverso il riconoscimento di una generale esenzione a favore degli investitori persone fisiche residenti sui redditi di capitale. Non ci sono forme d imposizione sostitutiva, largamente utilizzate invece nel nostro paese, anche se con riferimento agli interessi vi è un ampio il ricorso al sistema delle ritenute d acconto. Non vi è obbligo di applicazione della ritenuta per gli investimenti in titoli, inclusi quelli emessi da emittenti tedeschi, depositati presso banche estere. I proventi derivanti da tali investimenti, pur non 16

17 essendo soggetti a ritenuta, devono essere tassati ordinariamente in sede di dichiarazione annuale. Ciò favorisce la delocalizzazione del risparmio presso intermediari esteri o filiali estere di banche tedesche. Relativamente al trattamento fiscale dei proventi conseguiti da residenti che investono in fondi esteri, non sembra che l ordinamento tedesco abbia riservato un trattamento di favore ai fondi esteri rispetto a quelli nazionali. Al contrario, trattamenti penalizzanti sono riservati per quei fondi esteri che non soddisfano determinati requisiti di assimilabili ai fondi tedeschi. Il quadro normativo di riferimento è stato interessato da rilevanti cambiamenti introdotti con la recente riforma fiscale (Unternehmenssteuerreform), approvata definitivamente dal Bundestag nel luglio 2000 insieme alla legge di riduzione delle imposte (Steuerentlastungsgesetz ). La riforma ridisegna il sistema tributario tedesco specificamente in tre settori: l imposta personale sul reddito, l imposta sul reddito delle società, il regime di tassazione delle imprese non costituite in forma di società di capitali. TASSAZIONE DEGLI INVESTITORI RESIDENTI SU PROVENTI DI FONTE INTERNA Relativamente alla tassazione dei redditi di capitale e delle plusvalenze per le persone fisiche, la recente riforma mantiene il principio dell assoggettamento all imposta personale progressiva. Rileva in tal senso notare che negli ultimi anni si è avuto un abbattimento graduale delle aliquote dell imposta personale (Einkommensteuer 44 ). In particolare, dal 2001 si è avuta la riduzione al 19,9% dell aliquota relativa al primo scaglione e la riduzione al 48,5% dell aliquota relativa all ultimo scaglione di reddito. Per effetto di una proposta approvata dal Bundesrat, l aliquota relativa all ultimo scaglione è ridotta al 42% (per i redditi superiori a ) per il periodo d imposta Resta in ogni caso in vigore la sovraimposta di solidarietà pari al 5,5% 45. Inoltre, permane il regime di esenzione (Freistellungsauftrag) generalizzato per i redditi di capitale (interessi e dividendi), pari a ( i coniugi); l imposta si applica sul reddito eccedente tale soglia. Gli interessi non sono normalmente soggetti a ritenuta, essendo tassati in sede di imposta personale progressiva (la Einkommensteuer). Tuttavia, una ritenuta a titolo d acconto (la Kapitalertragsteuer) è applicata nella misura del 25% (aumentata al 26,38% dalla sovraimposta di solidarietà del 5,5%) sugli interessi da obbligazioni convertibili (Wandelanleihen), sulle profit sharing bonds (Gewinnobligationen) e prestiti con diritto di partecipazione agli utili (partirische Darlehen), e sul reddito derivante dai diritti di godimento (Genussrechte) a condizione che il proprietario non partecipi al surplus di liquidazione. L imposta pagata a titolo d acconto è deducibile dalla persona fisica residente in sede di tassazione personale, con diritto al rimborso dell eccedenza. La stessa forma di prelievo si applica ai redditi da partecipazioni del tipico socio accomandante (stiller Gesellschafter) in una impresa o attività commerciale. Una tipica società in accomandita semplice è equivalente infatti, da un punto di vista economico, ad un prestito con rendimento parametrato agli utili: il socio accomanda nte paga il suo contributo all impresa e normalmente riceve una remunerazione variabile basata sui profitti. In sede di chiusura della società il socio accomandante non ha diritto a nessun incremento del valore dell impresa. Una società in accomandita semplice è invece atipica se il socio partecipa ai profitti ed alle perdite della società ed ha diritto ad una partecipazione nell aumento di valore dell impresa. La società in accomandita semplice è trattata come una società di persone ordinaria ai fini fiscali. Gli interessi pagati da banche e gli interessi pagati su determinate obbligazioni a residenti, incluse le obbligazioni societarie e di Stato, sono soggetti ad un altra ritenuta, a titolo definitivo (Zinsabschlag) con aliquota più elevata del 30% (aumentata al 31,65% dal 5,5% di sovraimposta di solidarietà). In questo caso, poiché l interesse ha scontato una ritenuta a titolo d imposta, non dovrà essere considerato nel reddito personale dell investitore da dichiarare in sede di Einkommensteuer. Nessuna ritenuta opera in riferimento agli interessi derivanti da zero coupon bonds, i quali sono tassati al momento della loro scadenza o cessione, e non periodicamente. Inoltre, una particolare categoria di 44 Impostata secondo il modello della Flat rate tax, che comporta l adozione di strutture di aliquote piatte (flat), al limite soltanto una. 45 Un imposta ecclesiastica (Kirchensteuer) ad aliquota dell 8% o del 9% (a secondo della chiesa e del Land) può essere applicata in nome delle chiese tedesche a meno che il contribuente non sia effettivamente un membro della chiesa. 17

18 operazioni finanziarie, denominate transazioni anonime fuori Borsa (anonyme Tafelgeschäfte), sono soggette ad una ritenuta, sempre definitiva, ad aliquota del 35% (aumentata al 36,93% dalla sovraimposta di solidarietà). Per transazioni anonime fuori Borsa si indica la corresponsione di interessi su una cedola di obbligazioni al portatore (per esempio obbligazioni societarie o di Stato), nel caso in cui tali interessi non siano accreditati su un conto di una banca estera o di una istituzione finanziaria estera e nel caso in cui la custodia delle obbligazioni non sia presso il debitore, presso una banca tedesca o un istituzione finanziaria tedesca. Vale anche in questo caso la non imponibilità del reddito percepito dall individuo nell imposta personale progressiva. Il regime impositivo dei dividendi rappresenta una delle novità più rilevanti della riforma. Si prevede, infatti, un regime che tende a tassare gli utili esclusivamente in capo alla società, eliminando una serie di intrecci tra fiscalità d impresa e fiscalità dei suoi soci che potevano determinare in precedenza fenomeni elusivi e arbitraggi fiscali 46. Il nuovo sistema di tassazione si ispira al principio della participation exemption, che si fonda sull eliminazione del meccanismo del credito d imposta e sull adozione di un sistema di imposizione parziale per gli utili percepiti dal socio nella misura del 50% 47. L eliminazione del credito d imposta, che trasforma il prelievo in capo alla società in prelievo definitivo, ha la finalità di eliminare il problema della doppia imposizione internazionale. In base all attuale regime solamente il 50% dei dividendi distribuiti agli azionisti persone fisiche residenti sono tassati (sistema del reddito dimezzato) indipendentemente dal grado di partecipazione, dal periodo di detenzione o dall attività della società. Conseguentemente, solo il 50% delle spese connesse ai dividendi è deducibile. I dividendi pagati in azioni, originate per effetto di un aumento di capitale dagli utili non distribuiti, sono esenti in capo all azionista. Tuttavia, un successivo rimborso del nuovo capitale viene tassato come reddito da dividendi. I redditi da diritti di partecipazione ai profitti delle società (Genussrechte), anche in assenza di un apporto di capitale, sono trattati come dividendi, purché il proprietario abbia anche il diritto di partecipare alla ripartizione del capitale residuo in sede di liquidazione della società (diritti di partecipazione non deducibili). In quest ultima ipotesi, il reddito da diritti di partecipazione ai profitti delle società (diritti di partecipazione deducibili) pur in assenza di un apporto di capitale è trattato come interesse cioè l ammontare pagato è deducibile per la società, così non è soggetto all imposta sui redditi societari e al credito d imposta né al sistema del reddito dimezzato. I dividendi distribuiti agli azionisti persone giuridiche sono di norma esenti, indipendentemente dal grado di partecipazione e dal periodo di detenzione. Una somma forfetaria pari al 5% dei dividendi viene aggiunta al reddito imponibile a titolo di spese aziendali non deducibili. Non occorre rispettare condizioni particolari relative all attività (i dividendi sulle azioni detenute dalle banche, dalle istituzioni di servizi finanziari e dalle società finanziarie per fini commerciali non sono esenti). Al momento della distribuzione all azionista, i dividendi le altre distribuzioni di profitti pagati da società residenti (AG, GmbH, KGaA) sono soggetti a ritenuta (Kapitalertragsteuer) con aliquota del 20% aumentata al 21,1% dalla sovraimposta di solidarietà del 5,5%; questa aliquota si applica dal 1 gennaio Ai pagamenti relativi ai diritti di partecipazione agli utili in assenza di apporto di capitale (Genussrechte) si applicano le stesse norme, a condizione che il proprietario abbia anche il diritto di partecipare alla ripartizione del capitale risultante in sede di liquidazione della società (diritti di godimento non deducibili). Le ritenute sui dividendi sono deducibili dall imposta sui redditi dovuta a titolo definitivo dalla persona fisica residente. Ogni credito in eccesso è rimborsabile. In base al sistema del reddito dimezzato, le ritenute sono totalmente deducibili sebbene soltanto il 50% delle ritenute sui dividendi siano state incluse nel reddito imponibile. Questa disciplina ha ispirato la riforma Tremonti del 2003 nel definire il regime della nuova imposta societaria, l IRES 49, con la differenza che l esenzione parziale opera nella misura del 60%, anziché del Indicativo al riguardo, è che il nuovo regime sull imposizione societaria adottato in 46 Come ad es. l iscrizione a riserva degli utili e la loro realizzazione sotto forma di capital gains al fine di beneficiare, in virtù del tax deferral, di un minor onere fiscale. 47 Anche per i dividendi è prevista l esenzione di Precedentemente la misura dell imposta era del 25%, elevata al 26,37% dalla sovraimposta di solidarietà. 49 V. il D.lgs. 344 del Il nuovo regime si applica per gli utili distribuiti nel periodo d imposta Anche se nella proposta iniziale l esenzione era, come in Germania, del 50%. 18

19 Germania ha determinato una drastica riduzione di gettito per l erario 51. L abbassamento delle aliquote della Korperschaftsteuer sugli utili distribuiti non è stato, infatti, pienamente compensato dal gettito derivante dalla tassazione dei dividendi in capo ai singoli soci 52. In particolare, in seguito alla riforma societaria, le società hanno potuto conservare i crediti d imposta maturati, potendoli compensare con il debito d imposta e richiedendo il rimborso dell eventuale eccedenza. Per ragioni di gettito, si è stabilito un periodo di moratoria (dall 11 aprile 2003 al 31 dicembre 2005) nel quale i rimborsi non saranno erogati. Al termine di tale periodo i rimborsi verranno erogati, ma in rate annuali costanti, con scadenza fissata nel La nuova disciplina dei dividendi, ha, inoltre, influenzato il regime di tassazione delle plusvalenze su partecipazioni societarie. Il principio della participation exemption, è stato, infatti, esteso anche alle plusvalenze (e per simmetria alle minusvalenze) che divengono perciò fiscalmente irrilevanti 54. Ne deriva, a decorrere dal 2002 l esenzione dei capital gains derivanti dalla cessione infrasocietaria di partecipazioni societarie; tuttavia, anche al fine di prevenire possibili abusi, l esenzione è subordinata ad alcune condizioni, tra cui il possesso ininterrotto della partecipazione per almeno un anno. Esenti sono anche i capital gains realizzati da persone fisiche mediante la cessione di partecipazioni non qualificate possedute per almeno un anno: a tal fine, la soglia al di sopra della quale una partecipazione è considerata qualificata è stata ridotta dal 10% all 1% del capitale sociale dal periodo d imposta Nei casi in cui la cessione è imponibile, si applica il sistema della tassazione parziale (50%) come nel caso dei dividendi. TASSAZIONE DEI DIVIDENDI E DEGLI INTERESSI DI FONTE ESTERA PERCEPITI DA PERSONE FISICHE RESIDENTI I redditi di fonte estera, inclusi i dividendi (anche presunti) e gli interessi, al lordo delle imposte pagate all estero, sono inclusi nel reddito imponibile delle persone fisiche residenti. Ai dividendi percepiti dalle persone fisiche residenti da società non residenti si applica il sistema del reddito dimezzato, secondo le regole in precedenza analizzate. Le plusvalenze di fonte estera sono generalmente tassate come quelle di fonte domestica. Alcuni sgravi fiscali sono previsti per attenuare gli effetti della doppia imposizione internazionale, anche nel caso in cui nessun trattato vi sia tra la Germania ed il Paese da cui i redditi esteri derivano. In particolare, gli sgravi consistono in una detrazione diretta delle imposte estere dalla imposta tedesca sui redditi, a condizione che l imposta estera dovuta sia a titolo definitivo (vale a dire non più soggetta a riduzione nel paese della fonte), e che l imposta estera si atteggi in modo simile all imposta sul reddito tedesca. Il credito d imposta è concesso per l importo totale dell imposta estera indipendentemente dal fatto che i dividendi siano totalmente imponibili o meno, ovvero tassati in base al sistema del reddito dimezzato. Per essere detratta l imposta estera deve un imposta a titolo definitivo, cioè non più soggetta a riduzione nel paese della fonte. La detrazione d imposta è limitata all imposta tedesca che sarebbe dovuta sul reddito estero, vale a dire la parte di imposta tedesca che corrisponde al 51 Il nuovo regime di imposizione societaria in vigore dal periodo d imposta 2002, prevede l applicazione di un livello unitario di prelievo pari al 25% (26,37% compresa l imposta di solidarietà del 5,5%). Tuttavia, in base alla legge in materia di solidarietà alle vittime di alluvioni (Flutopfersolidaritatsgesetz), l aliquota ha subito un aumento per l anno fiscale 2003 al 26,5% (al 27,96% includendo la soprattassa). A tale prelievo, inoltre, va aggiunta l imposizione societaria operata dai singoli Lander, con il risultato che l imposizione complessiva media si attesta su un livello del 38,4% circa. In precedenza le aliquote erano differenziate a seconda che gli utili fossero distribuiti ai soci (30%) o messi a riserva (40%). 52 Cfr. Structures of the taxation systems in the European Union, EUROPEAN COMMISSION Directorate General Taxation and Customs Union, 2004, p La moratoria tuttavia non si applica alle distribuzioni di utili deliberate prima del 21 novembre 2002 e corrisposte tra l 11 aprile 2003 e il 1 gennaio 2006, nonché alle distribuzioni effettuate prima del 12 aprile Poiché le plusvalenze altro non sono che incorporazioni nel valore della partecipazione di utili o perdite non distribuiti o stimate dal mercato, l eliminazione del credito d imposta sui dividendi ha reso opportuna la non tassazione degli utili incorporati nel valore della partecipazione né il riconoscimento delle perdite ugualmente incorporate nel valore della partecipazione. 55 E sufficiente, a tal fine, che l azionista possieda o abbia posseduto per qualche tempo nei precedenti 5 anni, direttamente o indirettamente un sostanziale interesse, vale a dire almeno il 1% del capitale azionario della società. 19

20 rapporto tra reddito di fonte estera e reddito imponibile complessivo, incluso il reddito di fonte interna. Il credito per le imposte pagate all estero varia secondo il Paese; inoltre, i crediti in eccesso non possono essere utilizzati nei successivi periodi fiscali. Con particolare riferimento ai redditi prodotti in Italia, la Convenzione e Protocollo del 18 ottobre 1989 statuisce che dividendi ed interessi vengano inclusi nel reddito tassabile, ma è riconosciuto un credito per l imposta italiana applicata agli stessi 56. TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE NON RESIDENTI Una persona fisica è considerata non residente se il suo domicilio o il luogo di residenza non è in Germania. I non residenti sono soggetti ad una tassazione limitata, essendo soggetti ad imposta solamente sulle categorie di reddito di fonte tedesca elencate nella legge (principio di tipicità). Altro caso è quello dei cittadini tedeschi emigranti in Paesi con aliquote di imposta più basse o che non stabiliscano la residenza nel Paese di produzione del reddito: nel caso essi mantengano sostanziali interessi economici in Germania, possono rimanere soggetti passivi d imposta con riferimento ai redditi di fonte tedesca (non solamente quelli elencati nella legge). I capital gains realizzati dalle persone fisiche non residenti tramite la vendita di azioni od obbligazioni non sono soggetti a tassazione, salvo che le azioni od obbligazioni siano possedute come beni di un impresa con stabile organizzazione in Germania, ovvero i profitti siano determinati con vendita privata delle azioni o obbligazioni entro un anno dalla loro acquisizione, o i profitti (non compresi nel primo o nel secondo caso) siano realizzati tramite la vendita di azioni di una società residente di cui l azionista possiede (o ha posseduto per qualche tempo nei 5 anni precedenti) direttamente o indirettamente un interesse sostanziale. In questi casi i capital gains sono tassati come reddito ordinario. Tuttavia se i profitti derivano da azioni di società residenti, questi sono assoggettati al sistema del reddito dimezzato, secondo cui essi sono tassati solo per il 50% indipendentemente dall entità o dal periodo della partecipazione, o dall attività della società. Di conseguenza, solo il 50% delle spese connesse alle azioni è deducibile. Per i dividendi e gli interessi corrisposti da una stabile organizzazione tedesca di un non residente, vale la regola secondo cui essi siano parte dei profitti d impresa della stabile organizzazione e siano dunque tassati in modo ordinario: per l investitore l imposta ritenuta è detratta dall imposta dovuta, altrimenti la ritenuta è a titolo definitivo 57. In particolare, dal 1 gennaio 2002, i dividendi e le altre distribuzioni di profitti effettuate da società residenti (AG, KGaA, GmbH) a non residenti sono soggetti a ritenuta (Kapitalertragsteuer) ad aliquota del 20%, aumentata al 21,1% dalla sovraimposta di solidarietà del 5,5%. I redditi da diritti di partecipazione agli utili in assenza di apporto di capitale (Genussrechte), sono soggetti ad imposta in Germania se l agente pagatore è ivi residente. Inoltre, se il possessore non partecipa al surplus di liquidazione, i redditi da tali diritti sono soggetti ad imposta in Germania anche se il capitale è garantito direttamente o indirettamente da ipoteca su immobile tedesco o su una imbarcazione registrata nel registro navale tedesco. Nel primo caso il reddito è soggetto anche all imposta sui redditi societari in capo al soggetto erogatore di dividendi nello stesso modo dei dividendi. Il reddito derivante dai diritti di godimento che permettono al proprietario di partecipare al surplus di liquidazione (diritti di godimento non deducibili) è soggetto alla ritenuta alla fonte nella stessa misura dei dividendi. Il reddito derivante dai diritti di godimento che non permettono al proprietario di partecipare al surplus di liquidazione (diritti di godimento deducibili) è soggetto ad una ritenuta del 25%, aumentata al 26,38% dalla sovrattassa di solidarietà del 5,5%. All atto della distribuzione, secondo il vigente regime, solo il 50% dei dividendi viene tassato in capo all individuo non residente (sistema del reddito dimezzato). Se i dividendi derivano da una stabile 56 Cfr., artt. 10, 11 e 24 della Convenzione. 57 La Germania non ha ancora recepito le disposizioni della direttiva CE in materia di interessi e royalties (2003/49/CE), che preclude la tassazione dei pagamenti di interessi e royalties a favore di società UE collegate con effetto dal 1 gennaio Secondo il Ministero delle Finanze, le norme obbligatorie della direttiva si applicano direttamente fino all'entrata in vigore della legge di attuazione. Il periodo di detenzione è stabilito in 2 anni (fino all'entrata in vigore della legge di attuazione). 20

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