SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO III COLLEGIO

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1 La a SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO III COLLEGIO del. n. 12/05 Nelle adunanze del 30 marzo e del 14 aprile 2005 ha approvato il seguente referto al Parlamento avente ad oggetto la valutazione non positiva sulla quantificazione degli oneri e sulla relativa sostenibilità degli accordi collettivi nazionali concernenti i medici di medicina generale, i medici specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie. Le Sezioni riunite, composte dai seguenti magistrati: PRESIDENTI di SEZIONE: dott. Rosario Elio BALDANZA CONSIGLIERI: PRIMI REFERENDARI: REFERENDARI: dott. Maurizio MELONI, dott. Laura DI CARO, dott., dott. Paolo NERI, dott. Mario FALCUCCI, dott. Giuseppe COGLIANDRO, dott. Adolfo DE GIROLAMO, dott. Gaetano D AURIA, dott. Carlo CHIAPPINELLI, dott. Simonetta ROSA, dott. Gemma TRAMONTE, dott. Ermanno GRANELLI, dott. Renzo LIBERATI, dott. Gabriele AURISICCHIO, dott. Maurizio PALA, dott. Fabio VIOLA, dott. Mario NISPI LANDI, dott. Giovanni MARROCCO, dott. Enrico FLACCADORO, dott. Giorgio CANCELLIERI, dott. Vincenzo PALOMBA (relatore); dott. Cinzia BARISANO, dott. Quirino LORELLI, dott. Luisa D EVOLI (relatore); dott. Rosa FRANCAVIGLIA; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; VISTO l art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede che con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo agli accordi con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale tenendo conto di quanto previsto

2 dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; VISTE l ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e l ipotesi di accordo per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) ai sensi dell art. 48 della legge n. 833 del 1978 e dell art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992, sottoscritte rispettivamente in data 20 gennaio 2005 e 9 febbraio 2005 e pervenute alle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 17 febbraio 2005, ai sensi dell art. 5, comma 4, dell accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 luglio 2003 sulla disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; VISTA la deliberazione n. 8/contr./C.L./05 del 10 marzo 2005, con la quale le Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte hanno reso, nell adunanza del 3 marzo 2005, certificazione non positiva allo stato degli atti sulle ipotesi di accordo citate; VISTA la nota del 16 marzo 2005 con cui la SISAC ha inviato alla Corte dei conti la documentazione relativa alle iniziative assunte a seguito delle valutazioni espresse dalla Corte medesima nella deliberazione n. 8 del 2005; VISTA l intesa sancita il 23 marzo 2005 con la quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha reso esecutivi gli accordi collettivi per la medicina generale e per la specialistica convenzionata; VISTE le comunicazioni del 23 marzo e del 7 aprile 2005, con le quali sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte rispettivamente per i giorni 30 marzo e 14 aprile 2005; UDITI i relatori, Cons. Vincenzo Palomba e I Ref. Luisa D Evoli; DELIBERANO il seguente referto al Parlamento, ai sensi dell art. 5, comma 6, dell accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003 citato in epigrafe, in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dai contratti in oggetto e alla relativa sostenibilità finanziaria tenuto conto della complessiva situazione finanziaria del Servizio sanitario nazionale. 2

3 * * * 1. In data 16 marzo 2005, a seguito della certificazione non positiva, allo stato degli atti, delle ipotesi di accordo indicate in epigrafe, deliberata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, nell adunanza del 3 marzo 2005, con le motivazioni di cui al rapporto depositato il 10 marzo 2005, la SISAC ha inviato, ad integrazione della originaria relazione tecnica, una nuova relazione e la nota del Comitato di settore in risposta alle osservazioni formulate dalla Corte. A seguito di tali iniziative la Corte è ora chiamata a riferire al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi derivanti dalle ipotesi di accordo in epigrafe, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio ai sensi dell art. 5, comma 6, dell accordo Stato- Regioni del 24 luglio 2003 che, a seguito dell art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha definito il procedimento di contrattazione collettiva per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. * * * 2. Occorre, al riguardo, premettere che la SISAC (Struttura interregionale sanitari convenzionati) - istituita dall articolo 52 comma 27 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) e costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché dai rappresentanti dei Ministeri dell economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, designati dai rispettivi Ministri. - costituisce la nuova delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale medico convenzionato. La sua istituzione si inquadra nelle modifiche apportate dalla legge n.3 del 2001 al titolo V della parte seconda della Costituzione che ha configurato la tutela della salute, materia di legislazione regionale concorrente e risulta coerente con la nuova disciplina delle relazioni sindacali e le nuove procedure della contrattazione collettiva nel pubblico impiego. Sotto tale ultimo aspetto disciplinato, ai sensi del citato art. 52 della legge finanziaria per il 2003, nell accordo Stato-Regioni del 23 luglio si segnalano il ruolo attribuito alla nuova istituzione di rappresentante negoziale dell amministrazione, chiamata ad agire sulla base di direttive elaborate dal Comitato di settore competente per il comparto sanità e la definizione di un diverso controllo da parte della Corte dei conti con la eliminazione della autorizzazione 3

4 governativa alla sottoscrizione del contratto (e della conseguente registrazione) sostituita dalla nuova e diversa attribuzione della certificazione della attendibilità dei costi contrattuali e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione economica e di bilancio. L attribuzione alle Sezioni riunite della Corte dei conti del compito di certificare gli oneri contrattuali introduce una forma di verifica analoga a quella prevista per il personale delle pubbliche amministrazioni all interno di una visione complessiva della intera spesa del personale del settore sanitario e di una ricostruzione degli andamenti finanziari e della sostenibilità dei costi relativi. * * * 3. Le ipotesi di accordo indicate in epigrafe disciplinano il rapporto di lavoro dei medici di medicina generale, dei medici specialisti ambulatoriali interni e delle altre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) per il triennio economico e per il biennio normativo ed economico in un quadro legislativo di riferimento in via di cambiamento per effetto della legge costituzionale n. 3 del In tale contesto, che vede, da una parte, un servizio sanitario nazionale garante dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, e, dall altra, sistemi regionali peculiari nella organizzazione e nelle responsabilità del servizio, il Comitato di settore, con l atto di indirizzo del 5 maggio 2004, si proponeva in armonia con le innovazioni del Piano sanitario nazionale e con gli indirizzi contenuti nell accordo Stato-Regioni del 29 luglio 2004 di favorire la rivalutazione della medicina del territorio, la continuità dell assistenza, la presa in carico dell utente, il governo dei processi assistenziali e l affermazione generalizzata del lavoro integrato dei medici e dei professionisti, anche con le strutture sociali, in un ottica in cui all ospedale viene riservato un ruolo di azione solo per le patologie che richiedono ricovero. Assieme alla realizzazione di tale finalità, si intendeva avviare un processo che vedesse progressivamente ridursi l incidenza della parte automatica del compenso a favore del raggiungimento di obiettivi e risultati di salute e gestione, definiti e finanziati a livello regionale e aziendale. Per il rinnovo, il Comitato proponeva, per il triennio , il recupero non montante dell inflazione programmata (4,8% + 0,99%), da erogarsi come importo forfetario per arretrati una tantum in tre quote, e il riconoscimento, per il 4

5 biennio , di un incremento pari al tasso di inflazione programmato dei due anni (1,7% e 1,5%) definito in sede di documento di programmazione economico-finanziaria. L atto di indirizzo così formulato veniva approvato dal Governo in data 16 luglio Nel merito l accordo nazionale in linea con il nuovo sistema di contrattazione collettiva articolato su più livelli (nazionale, regionale e aziendale) individua le garanzie per i cittadini; il ruolo, il coinvolgimento dei medici nell organizzazione sanitaria e le relative responsabilità; i servizi erogati per assicurare i livelli essenziali e le compatibilità economiche. Si identificano come obiettivi di carattere generale l impegno a costruire e garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali di assistenza nella logica della continuità e della presa in carico del paziente per giungere all auspicato equilibrio tra territorio ed ospedale. Vengono a tal fine previste la realizzazione, in ambito distrettuale e territoriale, di una rete integrata di servizi finalizzata all erogazione delle cure primarie e la costituzione, in via sperimentale, di strutture operative complesse organizzate in sede unica in un quadro di unità programmatica e gestionale del territorio di ogni azienda così come definita dall intesa Stato-Regioni del 29 luglio Strettamente collegata a tali strumenti risulta la nuova struttura del compenso che si articola in una quota capitaria ponderata (fino al 70% del compenso) negoziata a livello nazionale e una quota (30% del compenso) legata agli obiettivi e alle prestazioni definite in sede di programmazione regionale e aziendale. Di particolare rilievo risulta infine la costruzione della quota capitaria ponderata per assistito, per i medici di assistenza primaria, e delle quote orarie, per il restante personale medico, che, accorpando le voci retributive definite nei precedenti accordi in una quota fissa, consente la definizione di incrementi contrattuali certi e uguali per tutti i medici tale da evitare derive che, in relazione alle diverse basi retributive, potrebbero discendere dall applicazione di meri incrementi percentuali. 5. Ai fini delle valutazioni di competenza, queste Sezioni riunite, nella citata deliberazione n. 8 del 3 marzo 2005 di certificazione non positiva allo stato degli atti, se da una parte hanno riconosciuto la coerenza degli incrementi contrattuali con i parametri fissati per il restante personale pubblico dagli strumenti di 5

6 programmazione economico-finanzaria considerato che gli aumenti stimati corrispondono ai tassi di inflazione programmati e che, a differenza del personale contrattualizzato, non sono stati riconosciuti recuperi sull inflazione reale (0,32% per il 2001 e 0,52% per il biennio ), dall altra, hanno tuttavia rilevato la non esaustività del criterio di quantificazione degli oneri contrattuali adottato dalla SISAC e la non dimostrata sostenibilità degli stessi. La mancanza di una puntuale analisi quantitativa dei singoli istituti normativi ed economici non consente, infatti, una attendibile rappresentazione dei costi finanziari complessivi derivanti dal contratto né una completa valutazione della neutralità, in termini finanziari, delle modifiche alla struttura del compenso. Con riferimento invece alla compatibilità finanziaria, le Sezioni riunite richiamando la propria consolidata giurisprudenza hanno eccepito l incertezza della copertura finanziaria degli oneri contrattuali sotto il profilo della compatibilità e sostenibilità degli stessi con i vincoli di bilancio A seguito della certificazione non positiva della Corte dei conti, la SISAC ha ritenuto opportuno redigere ed allegare una nuova relazione tecnica di compatibilità finanziaria ed economica, integrativa della precedente scheda, nella quale ha fornito ulteriori chiarimenti sulla struttura dei compensi dei medici dell area della sanità convenzionata, e, con nota del 15 marzo 2005, ha chiesto al Comitato di settore di fornire elementi ed assicurazioni circa la copertura finanziaria degli oneri contrattuali in esame e sulla loro compatibilità con gli equilibri finanziari delle aziende e degli enti del comparto sanità. Il Comitato di settore, con nota del 16 marzo 2005 pur condividendo le preoccupazioni, parzialmente attenuate dalle ipotesi di quantificazione del fondo sanitario nazionale 2005, relativamente alla complessiva situazione finanziaria del SSN e concordando circa l opportunità di riferire al Parlamento in ordine alla quantificazione e sostenibilità degli oneri derivanti dagli accordi in esame ha ritenuto comunque necessario garantire ai professionisti convenzionati il previsto adeguamento contrattuale e si è assunto la responsabilità della copertura dei relativi costi, da porre, di conseguenza, direttamente a carico dei bilanci regionali. 6. Riscontro dell attendibilità della quantificazione dei costi contrattuali. Ai fini delle valutazioni di compatibilità economica e finanziaria degli oneri derivanti dalle ipotesi di accordo in oggetto, la Corte ribadisce che il giudizio di 6

7 compatibilità postula innanzitutto una valutazione sulla attendibile quantificazione degli oneri. Sotto questo profilo, queste Sezioni riunite ritengono non complete le relazioni tecniche e le numerose note integrative prodotte dalla SISAC circa la quantificazione dei costi relativi ai benefici riconosciuti dagli accordi all esame. Pur condividendo le difficoltà connesse alla diversa articolazione, rispetto alle retribuzioni del personale dipendente, dei compensi dei medici dell area della sanità convenzionata (strutturata in quote capitarie e quote orarie oltretutto non omogenee con quelle disciplinate nei precedenti contratti), la tecnica di quantificazione adottata non consente di evidenziare gli effetti finanziari derivanti dalle ipotesi di rinnovo degli accordi da porre poi a confronto con le disponibilità quantificate dal Comitato di settore. La relazione tecnica di accompagnamento (identica per i due accordi nella parte più squisitamente tecnica) adotta, infatti, un criterio che muove dalla stima delle risorse necessarie (fabbisogno) per la corresponsione a tutti gli operatori della medicina convenzionata di miglioramenti retributivi analoghi a quelli già riconosciuti al personale contrattualizzato. In tale sede il Comitato di settore, nel definire un quadro di riferimento per tutta l area del personale, ha ricostruito il monte compensi relativo all anno 2000, su dati di competenza e al netto delle competenze aggiuntive regionali, sulla base dei contributi versati da tutti i medici (compresi i pediatri) all ente di previdenza Enpam. A tale base è stata applicata una percentuale di incremento pari alla somma del tasso di inflazione programmato per ciascuno degli anni (4,80%) con l aggiunta dello 0,99% relativo all accordo tra Governo e Organizzazioni sindacali del 4 febbraio Il monte compensi così determinato è stato poi incrementato del tasso di inflazione programmato per gli anni 2004 e 2005, pari, rispettivamente, all 1,7% e all 1,5%. Al fine di trasformare tali risorse in quote fisse e uniformi per tutti i medici è stato necessario, in primo luogo, accorpare le attuali voci retributive in una nuova quota capitaria e oraria forfetaria e in secondo luogo trasformare l ammontare destinato ai rinnovi contrattuali in aumenti a quota certa e uguale per tutti i medici convenzionati. Tale procedura, pur idonea a definire incrementi contrattuali teorici uniformi, non consente tuttavia di dar conto dell onere finanziario effettivo derivante dal contratto. 7

8 Manca, infatti, una ricostruzione che, a partire dal testo negoziale, attraverso l analisi quantitativa dei singoli istituti normativi ed economici, ed in particolare delle disposizioni che definiscono il trattamento economico, dia conto degli effetti finanziari derivanti dall ipotesi di rinnovo dell accordo. E ciò allo scopo di consentire, nel raffronto con il monte compensi assunto a base di calcolo così come incrementato delle percentuali indicate dal Comitato di settore, da un lato la valutazione della neutralità, in termini finanziari, delle modifiche alla struttura del compenso e dall altro la copertura degli effettivi incrementi contrattuali con le risorse indicate dal Comitato di settore. La SISAC ha inoltre limitato l esposizione agli oneri diretti e a regime omettendo da un lato gli oneri riflessi a carico delle aziende, ritenuti per giurisprudenza costante di queste Sezioni riunite oneri contrattuali, e dall altro l indicazione dell impatto finanziario complessivo sui bilanci regionali degli effettivi incrementi Non risulta a tal fine esaustiva la nota integrativa relativa alla situazione di cassa, inviata dalla SISAC il 1 marzo 2005, che, da un lato, non quantifica esattamente gli oneri derivanti dall incremento della aliquota di competenza dell EMPAM, cresciuta rispetto al 2000 di circa due punti percentuali, e che, dall altro, non considerando il trascinamento degli oneri 2004 e 2005 sugli esercizi successivi, offre una visione solo parziale del fenomeno indicato. Sulla base dei dati forniti, il costo effettivo degli accordi convenzionali risulterebbe, infatti, nettamente superiore ai milioni di euro stimati dalla SISAC, attestandosi a oltre milioni. Non risultano a tal fine esaustivi nemmeno i chiarimenti prodotti dalla SISAC in data 16 marzo 2005, che, pur evidenziando una leggera sottostima degli arretrati e degli aumenti contrattuali riguardanti i medici e dando atto della neutralità, in via teorica, della nuova struttura del compenso, non offrono ulteriori elementi che consentano di ritenere attendibili le stime degli oneri derivati dagli accordi in esame. 7. Valutazione di compatibilità finanziaria degli oneri contrattuali. Queste Sezioni riunite, pur confermando, in coerenza con la giurisprudenza consolidata (v., tra le tante delib., Sez. riun. n. 10 del 2002), il concetto di compatibilità finanziaria intesa come corretta individuazione delle fonti di finanziamento idonee a supportare il costo dei rinnovi contrattuali relativi al personale, all interno di un quadro di sostenibilità dei bilanci delle singole amministrazioni, non possono non prendere atto, nella fattispecie, delle modifiche 8

9 apportate dalla legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) al finanziamento della spesa sanitaria, cui concorre lo Stato per milioni di euro per il 2005 ( per il 2006 e per il 2007). L accesso al finanziamento integrativo, rispetto al livello definito in sede di accordo Stato-Regioni dell 8 agosto 2001, si coniuga infatti ad un assunzione di responsabilità maggiore e più precisa da parte delle Regioni che, previa stipula di una intesa con lo Stato, assumono specifici adempimenti ai fini del contenimento della dinamica dei costi tra i quali risulta di particolare rilievo l obbligo di garantire in sede di programmazione l equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende ed enti sanitari, realizzare forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e prevedere l obbligatorietà dell adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, ove si prospettassero situazioni di squilibrio. Tali impegni, formalizzati nell intesa firmata in sede di Conferenza Stato- Regioni del 23 marzo 2005 e previsti a partire dal 2005, si collocano su una linea diretta a garantire in via prioritaria l equilibrio generale del sistema mediante misure volte a realizzare recuperi interni di efficienza ed assicurare l appropriatezza delle prestazioni (monitoraggio della spesa sanitaria, razionalizzazione della rete ospedaliera e vincolo alla crescita dei costi di produzione). La possibilità riconosciuta dalla legge n. 311 del 2004 alle Regioni di ricorrere, nella propria autonomia, alla leva fiscale al fine del rispetto dell equilibrio economico finanziario e per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario costituisce, in sostanza, una misura residuale di salvaguardia del sistema, idonea a garantire la continuità del servizio e gli standards di prestazioni concordate e, pertanto, non esime da una analisi volta a verificare la coerenza degli oneri contrattuali con gli andamenti generali della spesa sanitaria in un quadro programmatico regionale in linea con gli obiettivi di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Alla luce di un sistema così delineato, una corretta applicazione dell art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 impone, pertanto, secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di queste Sezioni riunite, l onere, a carico della parte pubblica, di dimostrare, in modo attendibile e documentato, la sostenibilità dei costi contrattuali sia pure facendo ricorso ad analisi, dati statistici, elaborazioni e proiezioni dei dati desumibili dai documenti contabili. In tale logica, spetta in primo luogo al Comitato di settore, nella specie alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, il compito di 9

10 individuare nell ambito delle disponibilità dei bilanci degli enti di cui all art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 le risorse necessarie per i rinnovi contrattuali e dimostrarne la sostenibilità, mentre spetta al Governo, nell ambito delle proprie responsabilità, la valutazione della coerenza delle indicazioni contenute nell atto di indirizzo con i parametri di compatibilità economica previsti nei documenti di programmazione economico-finanziaria. Spetta, infine, alla SISAC il compito di condurre le trattative nei limiti delle compatibilità economiche e finanziarie così individuate e di quantificare i relativi oneri, diretti ed indiretti, derivanti dall applicazione del contratto Ciò premesso, nelle ipotesi in esame, il Comitato di settore si limita ad indicare in valori assoluti l entità degli incrementi retributivi annui in ragione dei tassi di inflazione programmati e, anche nella nota trasmessa a seguito della certificazione non positiva allo stato degli atti, non produce ulteriori elementi, ma, ritenendo 10

11 necessario garantire ai professionisti convenzionati il previsto adeguamento contrattuale, si assume la responsabilità della copertura dei relativi costi, da porre, di conseguenza, direttamente a carico dei bilanci regionali. A prescindere dai profili attinenti alla non esaustiva quantificazione degli oneri contrattuali che non consente una attendibile valutazione della compatibilità finanziaria, manca soprattutto da parte del Comitato di settore una corretta individuazione dei parametri su cui fondare la sostenibilità degli oneri che, nella nuova cornice disegnata nel settore dagli accordi dell 8 agosto 2001 e del 23 marzo 2005, debbono trovare copertura all interno delle risorse destinate al finanziamento della sanità. E vero, come in alcuni casi affermato dalla Corte, che una situazione di disavanzo, anche consolidata nel tempo, non è di per sé ostativa al rinnovo della contrattazione per aumenti retributivi in linea con i tassi di inflazione programmati, come nel caso in esame, ove non risulta essere stato riconosciuto il recupero del differenziale tra l inflazione programmata e l inflazione reale, accordato, invece, al personale pubblico. Ciò, tuttavia, vale allorché vengano date, da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di contrattazione, ciascuno per la propria competenza, assicurazione e contezza, anche sulla base di stime prudenziali, che i bilanci previsionali dell esercizio su cui vengono a gravare gli oneri della contrattazione consentano l acquisizione di risorse tali da permettere sulla base di precise politiche di contenimento della spesa e/o di miglioramento delle voci di entrata la sostenibilità degli oneri stessi e la riassorbibilità, anche graduale, dei disavanzi pregressi. In siffatte situazioni non è ovviamente richiesta una puntuale analisi sull andamento dei singoli bilanci, ma la ricostruzione di un complessivo scenario evolutivo dei conti dell intero settore, attraverso la costruzione di indicatori che diano conto dei margini di flessibilità gestionale, del grado di autonomia finanziaria, del livello di dipendenza da trasferimenti erariali, della capacità degli enti di implementare risorse proprie, dell incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente, della possibilità concreta di recuperi di efficienza e produttività attraverso una complessiva politica del personale Nella fattispecie, pertanto, una valutazione di sostenibilità non può prescindere dagli esiti che il monitoraggio della spesa sanitaria ha dato in termini di tenuta del patto di stabilità in materia sanitaria con l accordo dell 8 agosto A questo riguardo, come la Corte ha già sottolineato nella Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni a statuto ordinario per gli anni (delib. Sez. aut. 11

12 n. 9/2004), le verifiche del tavolo tecnico di monitoraggio della spesa sanitaria non hanno consentito l erogazione dell integrazione dei finanziamenti per il 2001 e per il 2002 a tutte le Regioni, molte delle quali, peraltro, sono state dichiarate adempienti al patto dell 8 agosto 2001 dietro dimostrazione della copertura dei disavanzi sanitari 2001 e 2002 con risorse di competenza dell esercizio successivo. Secondo i dati della Corte, ad oggi, il disavanzo regionale imputabile alla sanità per gli anni ammonta ad oltre 11,1 miliardi di euro, a copertura dei quali lo Stato ha riconosciuto nella legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 164, della legge n. 311 del 2004) un contributo alle Regioni di 2 miliardi di euro per l anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l anno 2003 derivanti dal finanziamento dell Ospedale Bambino Gesù. Con riferimento all esercizio 2004, in attesa degli esiti del tavolo di monitoraggio, il risultato di contabilità nazionale relativo alle aziende sanitarie (ISTAT), pur scontando l incidenza solo di una parte degli oneri derivanti dalla chiusura dei rinnovi contrattuali, indica spese correnti superiori a milioni di euro a fronte di milioni di euro di entrate correnti. I dati di preconsuntivo relativi al quarto trimestre 2004, trasmessi dalle Regioni al Sistema informativo sanitario e già peraltro disponibili presso la Conferenza Stato-Regioni, evidenziano, per l anno 2004, una spesa complessiva pari a milioni di euro a fronte di risorse complessive del sistema, comprensive delle entrate reperite localmente dalle regioni, pari a milioni di euro, con un disavanzo, pertanto, di milioni di euro. Come inoltre confermato in occasione della recente audizione del Ministro della salute tenuta presso la V Commissione permanente della Camera dei deputati, i costi relativi all esercizio 2004 non comprendono i costi relativi al rinnovo del contratto della dirigenza (bienni economici e ) e quelli relativi al personale del comparto per il biennio Al di là dei dati e delle informazioni rinvenibili nell ambito dei principali sistemi informativi pubblici, ad oggi non confortanti, si ritiene, in ogni caso, non ulteriormente rinviabile l impegno a rendere disponibili per la Corte effettive e verificabili informazioni in base alle quali costruire indici significativi in ordine alla sostenibilità finanziaria degli effetti di natura economica dei singoli contratti, non essendo sufficiente fare riferimento alla sola quantificazione delle risorse. Tanto più che, nella nuova cornice disegnata dall accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in armonia con quanto stabilito dalla legge finanziaria 2005, risulta ora ulteriormente implementata l attività di monitoraggio della spesa sanitaria rispetto agli originari 12

13 indirizzi al riguardo fissati dall accordo dell 8 agosto 2001 e successivamente integrati nelle annuali leggi finanziarie. In tale direzione sarebbe opportuno acquisire dati certi circa l accantonamento nei bilanci preventivi degli enti del comparto sanitario delle risorse necessarie per sostenere i rinnovi contrattuali non ancora stipulati (CCNL dell area della dirigenza, bienni e ; CCNL del personale del comparto del SSN, biennio ; accordo relativo ai medici pediatri di libera scelta), gli esiti delle verifiche circa il rispetto degli adempimenti già previsti nella vigente legislazione e quelli contemplati nell intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, unitamente all attivazione di un serio monitoraggio degli andamenti della spesa derivante dai rinnovi contrattuali, tenuto conto del fatto che le spese del personale si innestano in un complesso quadro caratterizzato da ricorrenti squilibri gestionali. * * * Nei sensi sopra esposti sono le valutazioni che hanno determinato la Corte a deliberare certificazione non positiva e a riferire al Parlamento sulla quantificazione dei costi contrattuali e sulla loro compatibilità finanziaria ed economica dell accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e dell ipotesi di accordo per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) ai sensi dell art. 48 della legge n. 833 del 1978 e dell art. 8 d.lgs. n. 502 del * * * A norma dell art. 5, comma 6, dell accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003, la Corte dispone l invio del presente referto al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Il referto è anche trasmesso: - al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, al Presidente del Comitato di settore e al Coordinatore della SISAC; - al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della salute, al Ministro degli affari regionali e al Ministro dell economia e delle finanze per le eventuali iniziative di cui all art. 61 del d.lgs. n. 165 del * * * 13

14 Così deliberato in Roma nelle adunanze del 30 marzo e del 14 aprile I Relatori: f.to Cons. Vincenzo Palomba Il Presidente f.to Pres. Sez. Rosario Elio Baldanza f.to I Ref. Luisa D Evoli Depositata in Segreteria il 19 aprile 2005 Il Dirigente f.to Dott. Antonino Fusco 14

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