Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore]
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1 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario Prof. Avv. Maddalena Rabitti Membro designato dal C.N.C.U. [Estensore] nella seduta del 21/06/2013 dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, FATTO La ricorrente riferisce che, a seguito della morte del padre intestatario di un conto corrente e di un deposito a custodia presso l intermediario resistente, quest ultimo inviava agli eredi una lettera di sussistenza delle liquidità e titoli presenti sul conto del de cuius, accompagnata da un elenco dettagliato relativo ai necessari atti da presentare per lo svincolo delle attività. La ricorrente afferma che, nel frattempo, si apriva regolare successione testamentaria in forza della quale venivano individuati come eredi: la ricorrente per la quota di 1/3, la nipote del de cuius e cointestataria al ricorso per la quota di 1/3 e il figlio del de cuius, sempre per Pag. 2/7
2 la quota di 1/3 e che, in seguito alla successione, veniva redatto relativo atto notorio consegnato all intermediario in data insieme a tutti gli altri documenti richiesti dalla Banca. Non ottenendo alcun riscontro, il legale della ricorrente provvedeva, in data , a inviare all intermediario una raccomandata con la quale chiedeva lo svincolo del conto del de cuius e in data , seguiva un altra raccomandata con la quale si ribadiva la richiesta precedentemente avanzata e si chiedeva un appuntamento urgente a tutti i coeredi, presso l intermediario resistente. L intermediario, tuttavia, secondo quanto riferisce la ricorrente, non dava seguito a tal ultima raccomandata non fissando alcun appuntamento e ignorando anche la legittima richiesta di un incontro ufficiale. In data , l intermediario inviava una lettera raccomandata ai coeredi con la quale si rendeva disponibile alla volturazione del conto del de cuius, invocando però la quietanza congiunta dei coeredi secondo il regolamento interno della Banca. La ricorrente e la figlia della stessa in qualità di coerede si rendevano disponibili all invito dell intermediario ma chiedevano di poter intanto depositare le proprie firme, possibilità sempre negata dall intermediario. Inoltre, la ricorrente afferma di aver avuto conferma della non sussistenza di un obbligatorietà di deposito delle firme congiunte in senso temporale dall ufficio legale della propria filiale e che tale nulla osta non veniva, tuttavia, accolto dall intermediario. La ricorrente sostiene, peraltro, che tutte le raccomandate inviate all intermediario al fine di vedere accolta la sua richiesta di deposito disgiunto delle firme non trovavano riscontro e che, nei fatti, rappresentavano un diniego da parte dell intermediario in relazione a quanto da lei richiesto. Al riguardo, la ricorrente afferma che l intermediario si sarebbe arrogato un diritto del tutto ingiustificato trattandosi, nel caso concreto, di una successione ereditaria con quote individuate nel testamento, tale da non giustificare il blocco della Banca in relazione alle attività giacenti del de cuius. In data , infine, la ricorrente inviava il reclamo all intermediario il quale rispondeva affermando di non essere tenuto ad effettuare divisioni o ad individuare quote, a meno che tra gli eredi non sia già avvenuto un regolare atto di divisione consensuale o giudiziale. La ricorrente, contesta quanto affermato nella lettera di risposta dell intermediario, sostenendo che la giurisprudenza richiamata da quest ultimo: fa riferimento ad altro tipo di credito, esigibile da uno o tutti i coeredi nei confronti di un debitore esterno nonché, riferendosi ai partecipanti di una comunione ereditaria ; infatti, rileva come nel caso di Pag. 3/7
3 specie, non si fosse in presenza di una comunione ereditaria (in conseguenza della quale sarebbe sorta la necessità delle firme congiunte), data l esistenza di un testamento tale da consentire l agevole divisione di quote chiaramente indicate. Inoltre, afferma che non esiste e non è mai esistito un contenzioso tra gli eredi ; l unico contenzioso in essere, riguarda un legatario che è stato escluso da una revoca testamentaria espressamente decisa dal de cuius. Dunque, secondo la ricorrente, l unico accertamento che avrebbe dovuto effettuare l intermediario al fine di svincolare le attività proprie del de cuius, riguardava solo la verifica della titolarità degli eredi. La ricorrente sostiene infine di aver subito ingenti danni economici causati dal blocco del conto del de cuius; infatti, afferma di avere dovuto sostenere i costi legati agli adempimenti di legge e alle tasse di successione e di avere visto aggravare i problemi di salute da cui era afflitta e che non ha potuto affrontare adeguatamente per via della propria condizione economica. In data , la ricorrente provvedeva ad inviare integrazione al proprio ricorso al fine di comunicare all ABF la notizia dalla stessa appresa tramite il proprio legale relativa alla consegna di un avviso di reato a suo fratello, che lo vede indagato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Alla luce di quanto detto, la ricorrente chiede che l intermediario provveda allo svincolo immediato delle attività del de cuius, nonché, al risarcimento dei danni subiti conseguenti all ingiustificato diniego, per un ammontare pari a euro ,00 (rispettivamente suddivisi in: ,00 per lei e ,00 per la cointestataria. L intermediario sostiene nelle proprie controdeduzioni che, esperite le doverose verifiche, ha comunicato agli eredi la propria disponibilità per lo svincolo delle somme del de cuius; ma che con lettera del il fratello della ricorrente provvedeva formalmente a diffidare l intermediario nel procedere allo svincolo anche nei confronti degli altri coeredi. L intermediario sottolinea la propria estraneità rispetto alle controversie e ai disaccordi dei coeredi; specifica, poi, la propria disponibilità a provvedere allo svincolo delle somme con il rilascio della quietanza congiunta da parte di tutti gli eredi. Respinge pertanto quanto contestatogli dalla ricorrente riguardo la presunta illegittimità del suo comportamento rilevando che: la liquidazione delle attività intestate al de cuius richiede un atto di quietanza sottoscritto da tutti i coeredi contestualmente e che, tale assunto, si fonda sul fatto che i crediti fanno parte della comunione ereditaria ai sensi dell articolo 727 c.c. e richiamando, sul punto, alcune sentenze della Corte di Cassazione. Pag. 4/7
4 Infine, precisa la sua impossibilità nel dar seguito alla richiesta della ricorrente, poiché i crediti da dividere fra i coeredi sono riconducibili a rapporti di conto corrente e conto titoli, soggetti, pertanto ad una variazione di valore che ne impediscono una corretta imputazione se non nel momento della loro estinzione; in particolare, non è possibile procedere alla vendita dei titoli di deposito del de cuius, in quanto tale operazione determinerebbe redditi diversi, non generabili in trasferimenti per successione. In data , l intermediario provvedeva ad inviare integrazione alle proprie controdeduzioni al fine di precisare che, a seguito della lettera inviata agli eredi il in cui confermava la propria disponibilità a procedere secondo quanto congiuntamente indicato dagli eredi, lo stesso riceveva riscontro da parte del legale del fratello della ricorrente ove si evidenziava che l opposizione alla liquidazione dei cespiti rivenienti nella successione del de cuius, non ha intento dilatorio ma è riconducibile ad un contenzioso pendente presso l A.G. per il riconoscimento dell efficacia di un testamento redatto dal de cuius. L intermediario ribadisce la correttezza del proprio operato a non procedere alla liquidazione richiesta dalla ricorrente fintantoché non si pervenga ad un accordo fra gli eredi e ad una chiarezza riguardo alla destinazione dei cespiti oggetto di successione. La ricorrente, in data , provvedeva ad inviare repliche alle controdeduzioni dell intermediario resistente. Nel merito, la stessa contesta quanto affermato nella lettera di risposta del legale di suo fratello del , precisando quanto segue: che la causa civile pendente innanzi l A.G. competente cui fa riferimento il legale del fratello, sarebbe stata in realtà proposta dal figlio dello stesso al fine esclusivo di ottenere l adempimento di legato ex. Art. 662 c.c. da parte di tutti i coeredi ; che detta causa civile non riguarda in alcun modo contestazioni circa la qualità di erede di alcuno dei soggetti sopra indicati né tanto meno delle relative quote, poiché già individuate nel testamento ; che il coerede si è sempre rifiutato di recarsi a firmare la quietanza presso l intermediario e che, anzi, ha diffidato la banca alla corresponsione di qualsiasi somma in questione ; che in una lettera inviata dal coerede alla ricorrente del , lo stesso si dichiarava contrario a firmare la quietanza stante la sua accettazione dell eredità con beneficio di inventario; tuttavia, al riguardo, la ricorrente rileva che tale accettazione sarebbe invalida poiché effettuata al di fuori del termine di tre mesi dall apertura della successione. Tutto ciò detto, la ricorrente contesta il comportamento dilatorio del fratello al fine esclusivo di porre le altre coeredi in condizione di grave pregiudizio. Pag. 5/7
5 Infine, in data , la ricorrente inviava ulteriori repliche ribadendo che la causa civile pendente innanzi l A.G. non ha niente a che fare con l individuazione delle quote o degli eredi, e che non spetta alla banca attendere sine die lo sblocco del conto e titoli fino al momento dell esito della causa promossa da un legatario escluso dal testamento. DIRITTO Il primo aspetto che il Collegio ritiene di dovere affrontare è relativo all accertamento dei presupposti per la ricevibilità del ricorso. Ai sensi dell articolo 2, comma 6, della Delibera CICR 275/2008: Non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge. Inoltre, il paragrafo 4, della sezione I, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari prevede: Non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all autorità giudiziaria, salvo i ricorsi preposto entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Anche in questi casi, resta fermo l ambito della cognizione dell ABF definito dalle presenti disposizioni. L ABF non può conoscere controversie per le quali sia pendente un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione. Nel caso concreto l esistenza di un procedimento civile pendente davanti all AGO risulta pacifica tra le parti; infatti, la ricorrente ha più volte dichiarato nel proprio ricorso e nelle conseguenti repliche l esistenza di un giudizio, sebbene affermando che l unico contenzioso aperto riguarda un legatario che è stato escluso da una revoca testamentaria e che la causa civile pendente innanzi l A.G.: non ha niente a che fare con l individuazione delle quote o degli eredi, e che non spetta alla banca attendere sine die lo sblocco del conto e titoli fino al momento dell esito della causa promossa da un legatario escluso dal testamento. Ritiene tuttavia il Collegio che, per quanto l oggetto della controversia dedotta dinanzi al giudice ordinario non sia propriamente assimilabile o sovrapponibile al thema decidendum sottoposto a questo Arbitro, è innegabile che la risoluzione della controversia sottoposta al giudice ordinario sia suscettibile di influenzare la determinazione che questo Arbitro è chiamato ad assumere. Sul punto, si riporta, ex multis, quanto affermato dal Collegio di Milano, secondo cui tale formula deve: essere intesa in senso ampio escludendo la proponibilità all ABF di domande rispetto alle quali sussista un vincolo di connessione anche c.d. impropria fra tali Pag. 6/7
6 domande e controversie dedotte avanti l AGO. Ciò sia alla luce del tenore letterale della disposizione riportata che con formula ampia quanto generale esclude i ricorsi inerenti a controversie ; sia alla luce della ratio della disposizione che, conformemente alla natura e funzione di un sistema alternativo di soluzione delle controversie, è volta ad evitare qualsiasi duplicazione di vie rimediali (Decisione n. 252 del 2010). Su questo aspetto si è anche pronunciato il Collegio di Coordinamento con decisione n. 3961/2012 secondo il quale: La soluzione che appare più conforme alla lettera ed allo spirito delle disposizioni della Banca d Italia è quindi quella di escludere l ammissibilità del ricorso all ABF in tutti i casi in cui la controversia sia stata già sottoposta alla cognizione dell autorità giudiziaria (.), e anche se tra le due controversie sussiste una connessione impropria, cioè una comunanza parziale e non una identità delle domande, come insegna la costante giurisprudenza di legittimità. Sussistono pertanto ad avviso del Collegio le condizioni che rendono il ricorso irricevibile. P.Q.M. Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7
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