FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SPECIALE CASSA MUTUA NAZIONALE. Manuale utente 2011 per gli iscritti FABI Credito Cooperativo

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1 FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SPECIALE CASSA MUTUA NAZIONALE Manuale utente 2011 per gli iscritti FABI Credito Cooperativo

2 FABINFORMA A G L I IS C R ITT I F.A.B. I. NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO REGIONALE DEL VENETO DE L LE B.C.C. - C. R.A. DE L V E N E TO BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO Ogni anno la Cassa Mutua Nazionale predispone circolari e informative per il miglior accesso all utilizzo delle prestazioni sanitarie. La FABI tramite l Esecutivo Nazionale integra la documentazione della mutua sanitaria con ulteriori informazioni. Abbiamo ritenuto utile raccogliere e assemblare il materiale per fornire a tutti i lavoratori delle Banche di Credito Cooperativo Enti Centrali un piccolo ausilio, perché li aiuti a usufruire al meglio di quanto la nostra cassa sanitaria propone. Come sempre i collaboratori di Cassa Mutua Nazionale sono disponibili a supportare le singole problematiche; troverete tutti i riferimenti possibili nel manuale. Un saluto. ESECUTIVO REGIONALE BCC del VENETO

3 Roma 16 dicembre 2010 CIRCOLARE N. 1 / 2011 Ai Destinatari Alle Banche di Credito Cooperativo Alle Federazioni locali ed Enti collegati Agli Enti Centrali e p.c. Ai Membri del Comitato Amministratore oggetto: anno sanitario 2011 La circolare N 1 della Cassa Mutua Nazionale, con i suoi allegati, rappresenta la consueta guida unica basilare per conoscere termini e condizioni per l accesso alle prestazioni sanitarie del nuovo anno, nonché punto di riferimento per i rapporti di carattere associativo e contributivo. Nei riquadri che seguono sono riportate le istruzioni e le informazioni per un regolare avvio della gestione amministrativa per il In ordine al Regolamento delle prestazioni 2011 si riepilogano di seguito gli articoli per i quali il Comitato Amministratore ha deliberato modifiche ed implementazioni rispetto al testo in vigore nel a. Premessa: è esclusa dal rimborso l IVA applicata a qualsiasi tipologia di spesa; b. Articolo 5.1: franchigia per spese fatturate nell ambito del ricovero e/o dell intervento chirurgico dalle strutture sanitarie; c. Articolo 5.5: prestazioni riabilitative post intervento chirurgico di cui all allegato 1; d. Articolo 6.1: alta diagnostica; e. Articolo 6.3: analisi ed esami diagnostici e di laboratorio in regime privato; f. Articolo 7.4: acquisto lenti; g. Articolo 7.5: ortodonzia; h. Articolo 7.14: plantari; i. Articolo 7.15: prestazioni riabilitative per assistiti affetti da disabilità; j. Articolo 7.16: spese straordinarie correlate a stati di non autosufficienza.

4 Cassa mutua nazionale Personale Banche di Credito Cooperativo Poiché, come riportato in calce al Regolamento Annuale delle Prestazioni in vigore per il 2011, si vanno moltiplicando le prestazioni in forma indiretta, garantite con coperture assicurative, è assolutamente indispensabile che le variazioni anagrafiche (iscrizione di nuovi Destinatari, cessazione di rapporti, aggiornamento della composizione del nucleo familiare, etc.) siano comunicate tempestivamente. A tale proposito e solo a mero titolo esemplificativo si ricorda che, in base alle disposizioni contrattuali vigenti, tutti i dipendenti hanno diritto ad una copertura LTC; per i neo assunti, tuttavia, la copertura può essere accesa solo a seguito della comunicazione del nuovo nominativo da inserire. Ne risultano evidenti tutte le conseguenti responsabilità. 1) - Contributi Nelle tabelle che seguono sono indicati i contributi relativi al personale in servizio ed ai pensionati da versare alla Cassa Mutua Nazionale, sia per entità di importo che per metodo di versamento: a) - Personale in servizio - Dirigenti, Quadri direttivi ed Aree Professionali A carico azienda A carico dipendente Contributo in misura fissa 553,00 = Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR per copertura Long Term Care 0,05% 0,05% 0,15% 0,05% - Coniugi e famigliari A carico del dipendente Coniuge/Convivente non fiscalmente a carico 252,00 Famigliare non fiscalmente a carico 300,00 b) Pensionati La contribuzione riguardante i pensionati ed i loro famigliari è stata determinata dal Comitato Amministratore solo in misura fissa. Tale misura è stata stabilita sulla base del livello dei consumi della categoria in modo da mantenere il rapporto prestazioni/contributi sugli stessi livelli medi generali. 2

5 Cassa mutua nazionale Personale Banche di Credito Cooperativo A carico del pensionato Pensionato 600,00 - Coniuge e famigliari del pensionato A carico del pensionato Coniuge a carico 60,00 Coniuge non fiscalmente a carico 252,00 Famigliare a carico 96,00 Famigliare non fiscalmente a carico 300,00 2) - Modalità di versamento Le modalità di versamento dei contributi rimangono invariate: a mezzo bonifico bancario utilizzando la modulistica in vigore. Tale modulistica, di seguito descritta, può essere prelevata dal sito di Cassa Mutua Nazionale all indirizzo: PERSONALE IN SERVIZIO - Contributi in misura fissa: Il modello da utilizzare è il CMV1. La valuta resta fissata alla data del 1 gennaio Il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento è il 15 febbraio Contributi in misura percentuale: Il modello da utilizzare è il CMV2. Il versamento va effettuato mensilmente, con valuta ultimo giorno del mese, come riportato sullo stesso modello ed indicando, inoltre, il montante di calcolo. PENSIONATI - Contributi in misura fissa: Il modello da utilizzare è il CMV3 (solo per i pensionati che figurano negli elenchi delle aziende). Il versamento dei contributi complessivi, pensionato, coniuge/convivente e famigliari, può essere effettuato in due soluzioni semestrali di eguale importo, prendendo come riferimento la costituzione del nucleo famigliare come risulta alla chiusura dell anno precedente. La valuta da attribuire a ciascun versamento è quella del 3 gennaio 2011, per la prima rata, e del 1 luglio 2011, per la seconda. I contributi possono essere versati anche in unica soluzione con valuta 3 gennaio

6 Cassa mutua nazionale Personale Banche di Credito Cooperativo Gli estremi del conto corrente bancario della Cassa Mutua Nazionale presso l Iccrea Banca Spa sono: Paese Cineuro Cin Abi Cab N. Conto IT 36 U Nel caso dei pensionati, la norma che riguarda l iscrizione alla Cassa Mutua Nazionale di tutti i componenti il nucleo famigliare non fiscalmente a carico, salvo quelli che già usufruiscono di polizze malattia o sono iscritti ad altri fondi sanitari, non si estende anche ai famigliari a carico per i quali, dal 2006, è stato determinato il versamento di un contributo. Continua, però, a vigere, per quest ultimi, come per tutti, il principio solidaristico della continuità di appartenenza alla Cassa Mutua Nazionale. E importante ricordare che i titolari del rapporto con la Cassa Mutua Nazionale sono i Destinatari così come definiti dall art. 3 del vigente Statuto (dipendenti, ex dipendenti in quiescenza, ex dipendenti che usufruiscono dell assegno straordinario erogato dal Fondo di Solidarietà). 3) - E importante ricordare Premesso che il Regolamento delle prestazioni 2011 e le Istruzioni operative 2011, che vengono allegati alla presente circolare, sono i documenti fondamentali cui fare riferimento a partire dal 1 gennaio 2011 per beneficiare delle prestazioni della Cassa Mutua Nazionale, si sottolinea quanto segue: 1. Termine anno sanitario: le ricevute di spese inerenti l anno sanitario 2010 relative all ultimo trimestre devono essere fatte pervenire alla Cassa Mutua Nazionale improrogabilmente entro il 31 gennaio 2011 e, se spedite a mezzo posta, vale la data di spedizione della raccomandata. 2. Documentazione: la documentazione inviata alla Cassa Mutua Nazionale deve essere sempre e solamente in originale. 3. Comunicazione avanzata: già da tempo la Cassa Mutua Nazionale ha messo a punto un sistema di comunicazione avanzata per l invio all indirizzo di ciascuno Destinatario delle informazioni sulla liquidazione dei rispettivi rimborsi. Tutti coloro che sono interessati al servizio possono comunicare il loro indirizzo e- mail all ufficio anagrafe di Cassa Mutua Nazionale. 4. e.mail aziende : per migliorare il livello di comunicazione e circolarità delle informazioni, sarebbe oltremodo utile disporre, da parte di ciascuna azienda aderente alla Cassa Mutua Nazionale, dell indirizzo e.mail aggiornato di riferimento aziendale. 4

7 Cassa mutua nazionale Personale Banche di Credito Cooperativo Poiché l erogazione delle prestazioni presuppone e comporta la conoscenza e l accettazione, da parte del Destinatario, delle norme dello Statuto e delle Istruzioni operative emanate dal Comitato Amministratore, tutti gli interessati sono caldamente invitati a prendere visione del Regolamento delle prestazioni 2011 e delle Istruzioni operative 2011 per conoscere le modifiche apportate. Nel pregare le Aziende di dare alla presente la piu ampia diffusione possibile attraverso i normali canali di comunicazione interna, si rivolge loro un sentito ringraziamento per la cortese e fattiva collaborazione. A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l occasione per inviare i migliori saluti. 5

8 Cassa mutua nazionale Personale Banche di Credito Cooperativo Allegato alla circolare 1 / 2011 INFORMAZIONI UTILI Indirizzo del sito WEB Indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono Direzione Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Mario Bernardini mbernardini@cmn.bcc.it Anna Gaeta agaeta@cmn.bcc.it Stefania Adolini sadolini@cmn.bcc.it Mariangela Carnevale mcarnevale@cmn.bcc.it Antonella Cecchetti acecchetti@cmn.bcc.it Alessia De Liso adeliso@cmn.bcc.it Valeria Di Vincenzo vdivincenzo@cmn.bcc.it Elda Lea Fortunati efortunati@cmn.bcc.it Stefania Luddi sluddi@cmn.bcc.it Sonia Magalotti smagalotti@cmn.bcc.it Cinzia Marinucci cmarinucci@cmn.bcc.it Elisabetta Ombres eombres@cmn.bcc.it Patrizia Palazzini ppalazzini@cmn.bcc.it Francesca Rabbi frabbi@cmn.bcc.it Laura Santini lsantini@cmn.bcc.it Sonia Zambardi szambardi@cmn.bcc.it

9 Cassa mutua nazionale Personale Banche di Credito Cooperativo Anagrafe Anagrafe Anagrafe Anagrafe Amministrazione/Contabilità Claudio Forgia Biagio Biagi Roberto Gajo Katia Ziantoni Teresa Di Domenico Indirizzo postale La spedizione di plichi va effettuata di norma a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Cassa Mutua Nazionale Banche di Credito Cooperativo via Torino Roma I plichi con le richieste di rimborso possono essere inviati anche tramite altri vettori, compresi quelli interni, sotto la responsabilità del mittente. Numeri telefonici Per qualunque necessità la Cassa Mutua Nazionale è a disposizione dei Destinatari e delle Aziende ai seguenti recapiti telefonici e fax : TEL 06 / r.a. FAX 06 / generale FAX 06 / anagrafe FAX 06 / liquidazione sinistri 7

10 cassa mutua nazionale per il personale delle banche di credito cooperativo Istruzioni operative 2011 Deliberate dal Comitato Amministratore del 14 dicembre 2010

11 Indice istruzioni operative Norme generali pag. 3 Cap. 1 Entrate della Cassa pag. 3 Art. 1 Contributi 2011 Quota capitarla pag. 4 Art. 2 Contributi 2011 Contributi integrativi pag. 4 Art. 3 Modalità di versamento dei contributi pag. 5 Cap. 2 Anagrafe pag. 10 Art. 1 Compilazione mod. CMA e mod. CMB pag. 10 Art. 2 Cessazione del rapporto con Cassa Mutua Nazionale pag. 11 Art. 3 Rifiuto Esclusione pag. 13 Art. 4 Elenco iscritti, pensionati e famigliari pag. 13 Art. 5 Codice della Privacy pag. 13 Art. 6 Iscrizioni pag. 14 Art. 7 Riammissione di coniuge e famigliari non fiscalmente a carico pag. 15 Art. 8 Personale in esodo usufruendo del Fondo di sostegno al reddito pag. 16 Art. 9 Assistenza intera vita pag. 16 Art. 10 Modalità per il rimborso dei contributi pag. 16 Art. 11 Controlli da parte della Cassa Mutua Nazionale pag. 17 Art. 12 Sito WEB e posta elettronica pag. 17 Art. 13 Provvedimenti amministrativi pag. 17 2

12 NORME GENERALI Le istruzioni operative riportate qui di seguito costituiscono le norme che regolano il rapporto fra Aziende e Destinatari con la Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo. Le informazioni e le istruzioni operative contenute nel presente documento trovano applicazione dalla data della sua pubblicizzazione, sostituiscono ed annullano tutte le indicazioni fornite in precedenza. Sono Destinatari delle prestazioni della Cassa tutti i prestatori di lavoro subordinato, non in prova, alle dipendenze di Aziende e altri organismi operanti nell ambito del Credito Cooperativo che siano aderenti alla Federazione Italiana delle BCC/CRA ovvero ad una Federazione locale e che applichino i c.c.n.l. stipulati dalla Federazione Italiana delle BCC/CRA. Il Comitato Amministratore, su richiesta del datore di lavoro, può ammettere tra i Destinatari delle prestazioni della Cassa i prestatori di lavoro subordinato, così come individuati al terzo comma, alle dipendenze di aziende ed organismi operanti nell'ambito del Credito Cooperativo e non compresi tra le Aziende di cui allo stesso terzo comma. L erogazione delle prestazioni presuppone e comporta la conoscenza e l accettazione, da parte dell interessato, delle norme dello Statuto, del Regolamento annuale delle prestazioni contenente termini e modalità delle prestazioni da fornire e delle Istruzioni operative emanate dal Comitato Amministratore. Cap.1 Entrate della Cassa Le entrate della Cassa sono costituite, in via ordinaria, da : a. contributi di quota capitaria a carico delle aziende; b. contributi percentuali calcolati sulla retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto a carico, in misura eguale, di aziende e lavoratori; c. contributi cumulativi ed integrativi; d. eventuale contribuzione aggiuntiva, versata dalle aziende e dai lavoratori, per la copertura di specifiche prestazioni aggiuntive offerte dalla Cassa. 3

13 Art.1 Contributi Quota capitaria La misura dei contributi annuali per il 2011 da versare alla Cassa Mutua Nazionale è la seguente : a) Personale in servizio - Dirigenti, Quadri direttivi ed Aree Professionali A carico azienda A carico dipendente Contributo in misura fissa 553,00 = Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR per copertura Long Term Care b) Pensionati 0,05% 0,15% 0,05% 0,05% A carico del pensionato - Pensionato 600,00 Art. 2 Contributi Contributi Integrativi La misura del contributo integrativo per l anno 2011 a carico dei Destinatari per la eventuale ammissione alla Cassa Mutua Nazionale di coniugi e famigliari è stata fissata, dal Comitato Amministratore, come segue: a. Personale in servizio Per i coniugi, anche se non conviventi, i famigliari conviventi non fiscalmente a carico, ed il convivente more uxorio con reddito tale da considerarsi non fiscalmente a carico, di Dirigenti, Quadri Direttivi ed Aree Professionali : - Coniugi/Convivente more uxorio e famigliari A carico del dipendente 4

14 Coniuge/Convivente more uxorio NFC 252,00 Famigliare NFC 300,00 b. Pensionati Per coniugi, anche se non conviventi, famigliari e conviventi more uxorio tutti conviventi con il Destinatario pensionato : - Coniuge e famigliari del pensionato A carico del pensionato Coniuge/Convivente more uxorio a carico 60,00 Coniuge/Convivente more uxorio non fiscalmente a carico 252,00 Famigliare a carico 96,00 Famigliare non fiscalmente a carico 300,00 Sono considerati non fiscalmente a carico i soggetti che raggiungono un reddito complessivo lordo annuo non inferiore ai limiti di legge (attualmente 2.840,51=). I coniugi, i conviventi more uxorio ed i famigliari che esercitano attività di lavoro autonomo, professione libera, impresa individuale e/o agricola, indipendentemente dal reddito dichiarato, sono considerati sempre non fiscalmente a carico, quindi soggetti al versamento del relativo contributo integrativo. Sono considerati non fiscalmente a carico anche i coniugi, i conviventi more uxorio ed i famigliari che conseguono redditi presso uno Stato estero o percepiscono borse di studio a vario titolo in misura superiore ad 2.840,51=. I figli, aventi reddito derivante esclusivamente da quote di pensione di reversibilità, sono equiparati ai figli fiscalmente a carico. In tali casi sarà necessario rivolgere specifica richiesta allegando autocertificazione attestante il percepimento della pensione di reversibilità e la circostanza che non vengono percepiti altri redditi. Art.3 Modalità di versamento dei contributi Per il versamento dei contributi vanno obbligatoriamente utilizzati i modelli: CMV1 : versamento quota fissa personale in servizio CMV2 : versamento quota percentuale personale in servizio CMV3 : versamento quota fissa pensionati prelevabili dal sito della Cassa Mutua Nazionale all indirizzo 5

15 3.1 Personale in Servizio a. Contributi di quota capitaria in misura fissa ed integrativi per coniugi e famigliari CMV1 : versamento quota fissa personale in servizio La contabilizzazione da parte della Cassa Mutua Nazionale viene eseguita per causale, registrando ogni singolo importo riportato sul modulo di versamento. I contributi vanno indicati distintamente per causale nell apposito riquadro. Ad inizio d anno la valuta da indicare sui bonifici è 1/1/2011, mentre in corso d anno dovrà essere quella del primo giorno del mese in cui è avvenuta l assunzione. Ricordiamo sempre che deve intendersi mese intero anche la frazione di esso. L invio del modello di versamento con indicazione dei contributi sia a carico Azienda che integrativi (per coniuge, famigliari e convivente more uxorio) a carico del Destinatario va effettuato entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno per dare un regolare avvio alle liquidazioni dell anno stesso. L addebito da parte della Cassa Mutua Nazionale avverrà, dopo aver effettuato i dovuti controlli della documentazione accompagnatoria, sul conto corrente che ciascuna Azienda intrattiene con l ICCREA BANCA entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento del bonifico, indipendentemente dalla data ivi riportata. Sull estratto conto periodico dell ICCREA BANCA gli importi addebitati da Cassa Mutua Nazionale risulteranno analiticamente per singola causale, come indicato dall Azienda sul modello di bonifico. Disposizioni di bonifico trasmesse con documentazione difforme a quella predisposta dalla Cassa Mutua Nazionale saranno respinte. Si raccomanda di non impartire direttamente ad ICCREA BANCA disposizioni di bonifico: si potrebbero generare casi di doppia registrazione con conseguente necessità di riconciliazione dei dati. b. Contributi di quota capitaria in misura percentuale CMV2 : versamento quota percentuale personale in servizio Con accordi sindacali del 27 settembre 2005 e del 13 aprile 2006 tra Federcasse e le OO.SS. interessate, è stato introdotto il contributo capitario in percentuale della retribuzione pari allo 0,10% (0,05% a carico delle aziende e lo 0,05% a carico del Destinatario). Il montante sul quale effettuare il conteggio è la retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, cosiddetto TFR. Il versamento di tale parte di quota capitaria va effettuato con cadenza mensile posticipata, valuta ultimo giorno del mese, utilizzando il mod. CMV2 ove è già indicato il mese di riferimento, mentre negli spazi successivi occorre riportare il montante su cui calcolare la percentuale e l importo del versamento. Con gli accordi sindacali del 21 dicembre 2007 per quadri direttivi e le aree professionali e del 22 maggio 2008 per i dirigenti, stipulati tra Federcasse e le OO.SS. interessate, è stata introdotta, con decorrenza 01/01/2008, una copertura assicurativa per long term care, in relazione all insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza, da intendersi come incapacità di attendere, in via autonoma, alle attività elementari della vita quotidiana. Tale copertura assicurativa deve essere garantita dalla Cassa Mutua Nazionale in favore di ciascun dipendente iscritto alla stessa Cassa Mutua e va finanziata attraverso un 6

16 contributo mensile pari allo 0,15% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del lavoratore da computare sulla retribuzione utile al calcolo del TFR. 3.2 Pensionati CMV3 : versamento quota fissa pensionati Il contributo di quota capitaria e quello per coniuge, famigliari e convivente more uxorio va versato, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente che la Cassa Mutua Nazionale intrattiene con l ICCREA BANCA le cui coordinate sono indicate di seguito. In alternativa è possibile effettuare il pagamento tramite l azienda, compilando il mod. CMV3. Paese Cineuro CIN ABI CAB C/C IT 36 U Ad inizio anno i bonifici dovranno indicare la valuta del primo gennaio dell anno cui il contributo si riferisce. Se il contributo a carico del pensionato dovesse avere decorrenza in corso d anno, la valuta è quella del 1 giorno del mese di decorrenza. E da tener presente che la frazione di mese va considerata mese intero. Il pensionato che non comunica, con lettera raccomandata, indirizzata al Comitato Amministratore, entro il termine di 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, obbligandosi al versamento di contributi cumulativi a suo totale carico, la propria volontà di rimanere iscritto alla Cassa Mutua Nazionale, perde la qualifica di Destinatario delle prestazioni della Cassa stessa. Il lavoratore in quiescenza può rimanere iscritto solo come titolare; non può essere iscritto come coniuge o famigliare non fiscalmente a carico. Il pensionato ha facoltà di effettuare il versamento, anziché in unica soluzione con valuta 3 gennaio, in due rate semestrali, sempre con bonifico bancario, con valuta al 3 gennaio ed al 1 luglio di ciascun anno. Nel caso in cui il pensionato dovesse utlizzare la formula della rateizzazione, sarà cura della Cassa Mutua Nazionale predisporre e trasmettere per tempo apposito memo prima della scadenza di pagamento della seconda rata. 7

17 Contributi annuali 2011 Specchietto riepilogativo Destinatari in servizio Tipologia del Contributo Categoria Data Valuta Importo Quota Fissa Quota Percentuale (*) Quota Percentuale (**) Contributi integrativi Dirigenti Quadri direttivi Aree professionali Dirigenti Quadri direttivi Aree professionali Dirigenti Quadri direttivi Aree professionali Coniugi NFC Conviventi more uxorio NFC 01/01/2011 Ultimo giorno di ogni mese Ultimo giorno di ogni mese 01/01/ ,00 553,00 553,00 0,10% 0,10% 0,20% 0,20% 252,00 252,00 300,00 Famigliari NFC (*) Il montante sul quale effettuare il conteggio dello 0,10%, di cui lo 0,05% a carico delle aziende e lo 0,05% a carico dei lavoratori (Dirigenti, Quadri direttivi ed Aree professionali), è la retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, cosiddetto TFR. (**) Il montante sul quale effettuare il conteggio dello 0,20%, di cui lo 0,15% a carico delle aziende e lo 0,05% a carico dei lavoratori (Dirigenti, Quadri direttivi ed Aree professionali), è la retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, cosiddetto TFR. Ratei dei contributi in quota fissa per i Destinatari in servizio Gen Feb Mar Apr Mag Giu Dirigenti 553,00 506,90 460,80 414,70 368,70 322,60 Quadri direttivi Aree profesionali 553,00 506,90 460,80 414,70 368,70 322,60 Con./Conv. NFC 252,00 231,00 210,00 189,00 168,00 147,00 Famigliari NFC 300,00 275,00 250,00 225,00 200,00 175,00 Lug Ago Sett Ott Nov Dic Dirigenti 276,50 230,40 184,30 138,20 92,15 46,10 Quadri direttivi Aree professionali 276,50 230,40 184,30 138,20 92,15 46,10 Con./Conv. NFC 126,00 105,00 84,00 63,00 42,00 21,00 Famigliari NFC 150,00 125,00 100,00 75,00 50,00 25,00 8

18 Destinatari in quiescenza Tipologia del Contributo Categoria Data Valuta Importo Contributi cumulativi Pensionati Coniugi FC Conviventi more uxorio FC Famigliari FC Coniugi NFC Conviventi more uxorio NFC Famigliari NFC Vedi nota (**) 600,00 60,00 60,00 96,00 252,00 252,00 300,00 (**) I Destinatari in quiescenza possono versare i contributi alla Cassa Mutua Nazionale in un'unica soluzione con valuta 03/01/2011 o in due rate semestrali di eguale misura con valuta 01/01/2011 e 01/07/2011. Ratei dei contributi per i Destinatari in quiescenza Gen Feb Mar Apr Mag Giu Pensionato 600,00 550,00 500,00 450,00 400,00 350,00 Con./Conv. FC 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 Famigliari FC 96,00 88,00 80,00 72,00 64,00 56,00 Con./Conv. NFC 252,00 231,00 210,00 189,00 168,00 147,00 Famigliari NFC 300,00 275,00 250,00 225,00 200,00 175,00 Lug Ago Sett Ott Nov Dic Pensionato 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 Con./Conv. FC 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Famigliari FC 48,00 40,00 32,00 24,00 16,00 8,00 Con./Conv. NFC 126,00 105,00 84,00 63,00 42,00 21,00 Famigliari NFC 150,00 125,00 100,00 75,00 50,00 25,00 9

19 Cap.2 Anagrafe Art.1 Compilazione mod. CMA e mod.cmb Per comunicare alla Cassa Mutua Nazionale i dati anagrafici di nuove iscrizioni o quelli di semplici variazioni intervenute in nuclei già censiti, devono essere sempre utilizzati i mod. CMA e CMB. Sul modello CMA vanno riportati i dati del Destinatario, sia dipendente che pensionato, nonché quelli dell eventuale coniuge superstite del Destinatario deceduto, mentre sul modello CMB vanno riportati quelli del coniuge o convivente more uxorio e dei famigliari sia a carico che non fiscalmente a carico. I modelli, per avere validità ai fini del censimento anagrafico presso la Cassa Mutua Nazionale, devono essere datati e sottoscritti dal Destinatario o del coniuge superstite. Utilizzando gli stessi modelli, vanno comunicate tempestivamente, entro 60 giorni, anche le variazioni che dovessero verificarsi in corso d anno ( es: nuovo domicilio, telefono, , residenza, conto corrente, nascite, matrimoni, ecc...). Il Destinatario, come previsto dall art. 4, comma 11, dello Statuto, che non provvede a comunicare le variazioni intervenute nell ambito del proprio nucleo famigliare nei termini previsti, sarà escluso dalle prestazioni e sarà tenuto al rimborso di quelle eventualmente erogate nell anno. Coloro che, pur avendone diritto, non risultino iscritti nel Registro anagrafico di Cassa Mutua Nazionale, qualunque ne sia stata la causa, potranno beneficiare delle prestazioni integrative sanitarie dal momento della regolarizzazione della posizione. La compilazione dei modelli CMA e CMB va effettuata inserendo i dati negli spazi appositamente previsti e barrando le caselle con le indicazioni prestampate (per es.: nel riquadro coniuge/convivente barrando il SI vuol dire che l interessato è fiscalmente a carico, se invece si barra il NO significa che l interessato è non fiscalmente a carico). ATTENZIONE - IMPORTANTE I modelli CMA, CMB, CMP/Consenso e bonifico vanno inviati in unica soluzione. In mancanza di uno dei suddetti moduli la posizione anagrafica non verrà aperta e di conseguenza non si procederà, in caso di richiesta, al rimborso di prestazioni fino al ricevimento di detti modelli. Art.1 bis Sospensione del rapporto di lavoro Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione il Destinatario rimane iscritto alla Cassa Mutua Nazionale. Qualora tale sospensione sia dovuta ad incarichi pubblici e/o sindacali, fermi restando i contributi da versare per i familiari non fiscalmente a carico, è stabilito un contributo annuale a carico del Destinatario equiparato all importo previsto per i pensionati. 10

20 Art. 2 Cessazione del rapporto con Cassa Mutua Nazionale La cessazione del rapporto di lavoro determina automaticamente la perdita del requisito di Destinatario della Cassa Mutua Nazionale, senza bisogno di preavviso, a partire dal 1 giorno del mese successivo a quello della cessazione. Tale perdita del requisito coinvolge, conseguentemente, l intero nucleo famigliare che, dalla stessa data, perde il diritto alle prestazioni. Al fine di evitare spiacevoli richieste di rifusione di prestazioni erogate illegittimamente, le Aziende sono invitate a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro con la massima tempestività. Particolarità in caso di cessazione del rapporto di lavoro: a. passaggio del lavoratore tra due Aziende aderenti alla Cassa Mutua Nazionale senza soluzione di continuità. In tale caso la nuova Azienda che ha assunto il lavoratore è tenuta a rimborsare, direttamente, su semplice richiesta dell Azienda di provenienza, che ha versato il contributo per l'intero anno, i ratei di quota capitaria di competenza. Anche in questo caso la frazione di mese vale mese intero, per cui il conteggio del rateo va fatto a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il passaggio. b. cessazione per dimissioni / licenziamento. Con le dimissioni/licenziamento del Destinatario dall Azienda cessa anche il rapporto con la Cassa Mutua Nazionale dalla stessa data. L Azienda ed il dipendente, ciascuno per la quota di competenza, possono chiedere il rimborso di eventuali ratei a scadere direttamente alla Cassa Mutua Nazionale entro il termine di 60 giorni dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione. Il rimborso verrà effettuato solo se il nucleo famigliare di appartenenza del lavoratore non abbia ricevuto rimborsi per prestazioni sanitarie nel periodo dall inizio dell anno alla data di risoluzione del rapporto. Il rateo va richiesto nei termini appresso indicati (vedi modalità per i rimborso dei contributi, articolo 10 del presente cap. 2). La richiesta del rimborso di ratei di contributi integrativi per coniuge o convivente e per eventuali famigliari deve essere fatto a cura del dipendente. Non si darà luogo ad alcun rimborso qualora il nucleo famigliare avrà beneficiato, nell'anno, di prestazioni sanitarie da parte della Cassa Mutua Nazionale. c. cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza. Si possono verificare le seguenti circostanze: 1) l interessato desidera rimanere iscritto alla Cassa Mutua Nazionale. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza, l interessato deve manifestare, per iscritto, preferibilmente a mezzo raccomandata indirizzata al Comitato Amministratore, la propria volontà di voler mantenere la qualifica di Destinatario delle prestazioni fornite dalla Cassa 11

21 Mutua Nazionale anche da pensionato (la comunicazione alla Cassa Mutua Nazionale del proseguimento del rapporto può essere effettuata anche con il mod. CMO). E necessario ed obbligatorio ricompilare, per la nuova posizione di pensionato, il modello CMA. La comunicazione va inviata alla Cassa Mutua Nazionale entro 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro obbligandosi al versamento di contributi cumulativi a proprio carico, stabiliti per tale categoria di Destinatari, a decorrere dalla data di risoluzione del rapporto. I ratei di quota capitaria potranno essere rimborsati all Azienda che ne ha fatto richiesta, secondo le modalità in uso, solamente se il Destinatario ed il suo nucleo famigliare non abbiano ricevuto prestazioni nell anno di riferimento prima della cessazione del rapporto di lavoro. 2) l interessato non desidera rimanere iscritto alla Cassa Mutua Nazionale. La mancata richiesta da parte dell interessato nei termini precedentemente indicati (60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro) di rimanere Destinatario delle prestazioni della Cassa Mutua Nazionale costituisce, di per sé, motivo di rinuncia, anche per futuro, ad usufruire dei benefici della Cassa. L Azienda può chiedere il rimborso di eventuali ratei a scadere direttamente alla CMN entro 60 giorni dal primo del mese successivo alla cessazione, secondo le modalità e le condizioni stabilite per i rimborsi (vedi articolo 10 del presente capitolo 2). E opportuno, per evitare eventuali successive contestazioni, che l Azienda faccia sottoscrivere la rinuncia da parte dell interessato. d. decesso del Destinatario in servizio o in pensione Nel caso di decesso del Destinatario in attività di servizio o in pensione, non si procede ad alcun rimborso di eventuali ratei. Il coniuge superstite ed i famigliari del Destinatario continueranno a godere della copertura sanitaria fino alla fine dell anno, solo se censiti nel registro anagrafico della Cassa Mutua Nazionale. Il coniuge/convivente more uxorio superstite potrà fare richiesta, con domanda indirizzata al Comitato Amministratore della Cassa Mutua Nazionale, per sé, se risultante dal registro anagrafico, ed eventuali figli, se censiti, di mantenere l iscrizione alla CMN. Il coniuge/convivente more uxorio sarà parificato allo status di pensionato e dovrà versare il contributo di volta in volta determinato per tale categoria di Destinatari. Art. 3 Rifiuto / Esclusione a. In caso di rifiuto delle prestazioni da parte del Destinatario in servizio, da comunicare in forma scritta, l'azienda è tenuta a versare egualmente il contributo di quota capitaria ed i contributi a proprio carico in quote percentuali, sia ordinari che per la copertura LTC, alla Cassa Mutua Nazionale fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Il Destinatario che rifiuta le prestazioni della Cassa Mutua Nazionale non potrà più essere riammesso come beneficiario delle stesse. Il recesso del coniuge o di altri famigliari non fiscalmente a carico, richiesto dal Destinatario, si estende automaticamente a tutti i membri del nucleo famigliare non fiscalmente a carico. b. L esclusione del Destinatario dalle prestazioni è sempre deliberato dal Comitato Amministratore a seguito di gravi inadempimenti alle Norme Regolatrici di cui all art. 2 dello 12

22 Statuto. L esclusione può avvenire d ufficio per coloro non in regola con il versamento del rispettivo contributo, senza obbligo di comunicazione all interessato. Il Destinatario escluso non potrà essere riammesso, per il futuro, alla Cassa Mutua Nazionale. Art. 4 Elenco iscritti, pensionati e famigliari Per operare le verifiche dell'esatta corrispondenza tra il Registro anagrafico di Cassa Mutua Nazionale e la posizione in azienda dei Destinatari, viene trasmesso, all inizio di ogni anno, apposito elenco degli iscritti e del relativo nucleo famigliare, se esistente. I dati in elenco sono relativi a ciascun nominativo, Destinatari e componenti il nucleo famigliare, così come acquisiti dalle schede e dai successivi aggiornamenti fatti pervenire alla Cassa Mutua Nazionale dagli interessati direttamente o tramite l'azienda di appartenenza. Le Aziende dovranno fornire una conferma dell esattezza dei nominativi dei dipendenti ed acquisire dai dipendenti stessi una conferma dei componenti il nucleo famigliare. Con l'obiettivo di privilegiare comunicazioni rapide è stato posto in essere il servizio di posta elettronica direttamente con l ufficio anagrafe al seguente indirizzo : anagrafe@cmn.bcc.it In caso di discordanze, errori ed omissioni nei dati riportati in elenco si potrà procedere alla rettifica segnalando le discordanze. Art. 5 Codice della Privacy D.Leg. 30 giugno 2003, n 196 (mod. CMP/Informativa e mod. CMP/Consenso) Il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n 196, definito Codice della Privacy, regola e garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. La Cassa Mutua Nazionale, per la particolare attività svolta a favore dei propri assistiti, tratta dati sia personali che sensibili dei Destinatari e del loro nucleo famigliare. La procedura stabilita dalla normativa richiede alcuni adempimenti fra cui l'informativa da parte di chi tratta i dati personali e sensibili ed il consenso da parte dell'interessato al trattamento stesso. A tale proposito è stata realizzata la modulistica necessaria composta dal mod. CMP/I che riguarda l'informativa della Cassa Mutua Nazionale all'interessato sul trattamento dei dati personali e sensibili e dal mod. CMP/C che rappresenta il consenso scritto dell'interessato al trattamento dei propri dati personali e sensibili e di quelli dei propri famigliari, da ritornare alla Cassa Mutua Nazionale. Una particolare attenzione va dedicata alla compilazione del mod. CMP/C per quanto riguarda la firma dei famigliari. La firma che va apposta deve essere quella personale di ciascun membro della famiglia. Se sono indicati figli minori, la firma deve essere di uno dei genitori che eserciti la patria potestà. Alla maggiore età (18 anni) dei minori il mod. CMP/C dovrà essere ricompilato da tutti i componenti il nucleo famigliare. La mancata trasmissione del mod. CMP/C può determinare il blocco dei rimborsi previsti nel Regolamento Annuale delle prestazioni anche in presenza di regolare versamento dei contributi. 13

23 Art. 6 Iscrizioni Tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, non in prova, acquisiscono la qualifica di Destinatario della Cassa Mutua Nazionale all atto della loro assunzione da parte dell Azienda che dovrà provvedere al versamento della quota capitaria in proporzione ai dodicesimi riferiti ai mesi mancanti alla fine dell anno in corso, compreso il mese dell assunzione. La frazione di mese va considerata mese intero. La valuta da assegnare al versamento è quella del primo giorno del mese in cui è avvenuta l assunzione. Le prestazioni saranno rese sin dal giorno dell assunzione, ma non potranno essere richieste ed erogate prima del termine del periodo di prova. Nel caso in cui il lavoratore non dovesse essere confermato al termine del periodo di prova, l Azienda potrà richiedere il rimborso dell intera quota capitaria versata ( indicare nel mod. CMC mancato superamento periodo prova ) senza che l interessato abbia diritto ad alcuna prestazione. Il neo assunto può richiedere l iscrizione del coniuge non fiscalmente a carico e di altri famigliari entro il primo grado, purché conviventi non fiscalmente a carico e del convivente more uxorio con reddito lordo superiore a 2840,51=, nei termini previsti dallo Statuto. L iscrizione di un soggetto fiscalmente non a carico comporta l iscrizione di tutti coloro che si trovano nelle stesse condizioni, a meno che non siano iscritti ad altri Fondi sanitari o godano di specifiche polizze assicurative di malattia o sanitarie. In tal caso, per detti soggetti cade l obbligo dell iscrizione. Qualora in futuro per tali soggetti venisse chiesta l iscrizione alla Cassa Mutua Nazionale, il Destinatario dovrà documentare compiutamente le coperture sanitarie pregresse degli interessati per ottenerne l ammissione. Non è previsto dallo Statuto, per il solo coniuge non fiscalmente a carico, l obbligo della convivenza. Il Destinatario, per l iscrizione alla Cassa Mutua Nazionale del coniuge e di eventuali famigliari non fiscalmente a carico deve richiedere l ammissione entro 60 giorni dalla data di assunzione, pena decadenza del diritto per l anno in corso. In caso di tardiva presentazione (oltre i 60 giorni) della richiesta, i famigliari sopra indicati potranno beneficiare delle prestazioni della Cassa Mutua Nazionale a decorrere dal 1 giorno dell anno successivo a quello della richiesta stessa. La richiesta si intende tardiva se pervenuta alla Cassa Mutua Nazionale dopo il termine di 60 giorni e non oltre la fine dell anno. La Cassa Mutua Nazionale terrà conto del timbro postale di spedizione, nel caso la richiesta dovesse essere spedita alla scadenza del 60mo giorno. Esempi esplicativi: Caso A) Neo-assunto il 15 febbraio Il prestatore di lavoro subordinato assunto il 15/02/2011 deve richiedere l iscrizione del coniuge e/o di eventuali famigliari non fiscalmente a carico entro il sessantesimo giorno dalla data dell assunzione, nel caso specifico entro il 16 aprile Qualora la richiesta pervenisse alla Cassa Mutua Nazionale oltre tale data, l iscrizione decorrerà dal 1 gennaio

24 Caso B) Prestatori di lavoro in attività di servizio. Il prestatore di lavoro in attività di servizio che contragga matrimonio od instauri una convivenza more uxorio, deve iscrivere il famigliare non fiscalmente a carico negli stessi termini come indicato per i caso A). Si ricorda che lo Statuto (art. 4, comma 12) della Cassa Mutua Nazionale definisce con il termine di famigliari i parenti di primo grado del Destinatario (figli e genitori). Non possono, quindi, essere ammessi alla Cassa Mutua Nazionale fratelli e sorelle del Destinatario perché famigliari di secondo grado. Tra i famigliari a carico sono compresi anche affiliati e minori in affidamento temporaneo. Il figlio del coniuge è equiparato al famigliare non fiscalmente a carico, tranne che per i casi di adozione. I figli che contraggono matrimonio o convivono more uxorio, formando un nuovo nucleo famigliare, perdono i requisiti per rimanere iscritti alla Cassa Mutua Nazionale a partire dalla data dell evento. I Destinatari che contraggono matrimonio devono allegare al modello CMB certificato di matrimonio o stato di famiglia. I figli di Destinatari legalmente separati e/o divorziati che convivono con l altro coniuge ed i figli riconosciuti possono beneficiare delle prestazioni di Cassa Mutua Nazionale fino al compimento della maggiore età (18 anno di età), se presenti nel frontespizio del modello per la dichiarazione dei redditi del destinatario. Successivamente alla maggiore età, possono continuare a beneficiare delle prestazioni solo se fiscalmente a carico del destinatario. Art. 7 Riammissione di coniuge e famigliari non fiscalmente a carico. (Art.4, comma 6, dello Statuto) Il Destinatario può richiedere la riammissione ai benefici della Cassa Mutua Nazionale del coniuge/convivente more uxorio e/o di altri famigliari non fiscalmente a carico, se altrove non esclusi, per non più di una volta. In caso di riammissione, il diritto alla prestazione decorre dopo sei mesi dalla riammissione stessa, mentre il versamento del contributo va effettuato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta di riammissione. Il contributo deve essere versato con le modalità previste in precedenza e con valuta del primo giorno del mese successivo dal quale decorre la riammissione. La Cassa Mutua Nazionale comunicherà all interessato l accettazione della richiesta di riammissione dopo la verifica della documentazione che la richiesta stessa impone. 15

25 Art. 8 Personale in esodo usufruendo del Fondo di Sostegno al Reddito D.M. 157/2000 Coloro che, usufruendo del Fondo di Sostegno al Reddito di cui al D.M. 157/2000, terminano il rapporto di lavoro con l Azienda di appartenenza, possono continuare ad essere Destinatari delle prestazioni della Cassa Mutua Nazionale. Gli interessati saranno equiparati ai pensionati a tutti gli effetti sia normativi che contributivi. Per l accoglimento della richiesta è necessario presentare alla Cassa Mutua Nazionale la seguente documentazione : a. domanda rivolta al Comitato Amministratore di conservazione dell iscrizione. Questa può essere sostituita dai modelli anagrafici CMA e CMB indicando il nuovo status di pensionato; b. copia dell accordo sindacale nel quale deve essere individuata la parte tenuta al versamento dei contributi; c. copia dell accettazione dell INPS ad erogare le prestazioni con l utilizzo del Fondo di Sostegno al Reddito. Art. 9 Assistenza intera vita La Cassa Mutua Nazionale fornisce la propria assistenza e le prestazioni indicate nel regolamento sanitario durante l intero ciclo vitale del Destinatario e dei suoi familiari, previo versamento dei contributi a suo carico stabiliti di tempo in tempo dal Comitato Amministratore. Il venir meno dell iscrizione del Destinatario per qualunque motivo determina l automatica cessazione, alla stessa data, di tutto il nucleo famigliare. Art. 10 Modalità per il rimborso di contributi La procedura per la richiesta di eventuali rimborsi di contributi prevede i seguenti casi : a. rimborso di quote capitarie dovuto ad errori materiali o errate comunicazioni dell Azienda: I rimborsi dovuti a doppi versamenti od errori per inesatte comunicazioni da parte delle Aziende interessate o del Destinatario verranno soddisfatti all atto del loro riscontro, con valuta giorno operazione, previo formale richiesta; b. rimborso di ratei di contributo annuale dovuti a cessazione del rapporto di lavoro: il rimborso di ratei di quota capitaria va richiesto, pena decadenza, nel termine di 60gg. (sessanta giorni) dal primo del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente. In caso di tardiva richiesta non si darà corso al alcun rimborso. 16

26 La Cassa Mutua Nazionale provvederà ad effettuare il rimborso in dodicesimi (della quota capitaria) nel termine di sessanta giorni a partire dal mese successivo rispetto alla data di decadenza del diritto del Destinatario ad usufruire di prestazioni sanitarie, ed applicherà al bonifico la valuta del giorno dell operazione. Non verrà dato seguito ad alcun rimborso qualora nell ambito del nucleo famigliare siano state erogate prestazioni sanitarie. c. famigliare non fiscalmente a carico divenuto a carico Nel caso di coniuge e famigliare, non fiscalmente a carico, nonché convivente more uxorio con reddito superiore a quello previsto per essere considerato famigliare a carico, beneficiari delle prestazioni della Cassa, che, in corso d anno, divengano famigliare fiscalmente a carico, il Destinatario sarà esonerato dal relativo contributo integrativo a decorrere dal 1 gennaio dell anno successivo. Art. 11 Controlli da parte della Cassa Mutua Nazionale La Cassa Mutua Nazionale potrà effettuare, in qualunque momento, controlli ed accertamenti circa la posizione anagrafica dei Destinatari, richiedendo eventuali certificati e documentazioni. Qualora emergessero dubbi sulla legittimità della posizione, verranno sospese le prestazioni e sottoposto il caso al Comitato Amministratore. Art. 12 Sito WEB e posta elettronica Ogni Destinatario può consultare il sito WEB della Cassa Mutua Nazionale visibile tramite rete P01-NET, e su INTERNET al seguente indirizzo : Art. 13 Provvedimenti amministrativi Il mancato rispetto delle norme statutarie, delle presenti istruzioni operative e del regolamento annuale delle prestazioni, nonché eventuali irregolarità o manomissioni riscontrate nella documentazione presentata per il rimborso, verranno sanzionate dal Comitato Amministratore in applicazione della norma prevista dall art. 3 dello statuto, comma 10, terzo alinea, sempre che non si debba procedere altrimenti per i casi più gravi. Nel caso di sospensioni temporanee deliberate dal Comitato Amministratore, il contributo alla Cassa Mutua Nazionale deve essere egualmente versato. 17

27 Notiziario a cura del Coordinamento Nazionale Banche di Credito Cooperativo FABIN F O R M A B. C. C. CASSA MUTUA NAZIONALE Scheda sinottica delle prestazioni PRESTAZIONI OSPEDALIERE Ricovero con intervento chirurgico (art ) Franchigia del 30% con il massimo di 4.500,00 solo sugli onorari medici. Franchigia del 30% sui diritti di sala operatoria,protesi,assistenza nel corso del ric. Franchigia del 20 % sulle prestazioni pre/post ricovero. Retta di degenza con il limite di 260,00 al giorno. Ricovero senza intervento chirurgico (art ) Franchigia del 30% sulle spese inerenti il ricovero. Retta di degenza con il limite di 260,00 al giorno. Franchigia del 20% sulle prestazioni post ricovero. Intervento in regime ambulatoriale o day hospital (art ) Franchigia del 30% con il massimo di 4.500,00 solo sugli onorari medici. Franchigia del 30% sui diritti di sala operatoria,medicinali ed esami diagnostici nel corso dell intervento Retta di degenza con il limite di 260,00 al giorno Parto cesareo (art ) Retta di degenza con il limite di 260,00 al giorno. Nessuna franchigia - Massimale 6.500,00. Parto naturale (art ) Retta di degenza con il limite di 260,00 al giorno. Nessuna franchigia - Massimale 2.000,00. Trattamento terapeutico per neonati (art ) Franchigia 10%. - Massimale 1.000,00 Intervento per correzione difetto rifrattivo (art. 5.3) Massimale per un occhio 1.035,00. Massimale per entrambi gli occhi 1.550,00 Diaria per ricovero con intervento o parto (art ) 100,00 al giorno per massimo 200 giorni Massimale di 1.000,00 per prestazioni riabilitative nei 120 gg. post ricovero (grandi interventi) Diaria per ricovero senza intervento (art ) 100,00 al giorno per massimo 100 giorni per qualsiasi tipo di prestazione Diaria per neonati (art ) 100,00 al giorno per massimo 25 giorni a partire dal 6 giorno a neonato Diaria day hospital (art ) 100,00 al giorno per massimo 30gg all anno

28 Notiziario a cura del Coordinamento Nazionale Banche di Credito Cooperativo FABIN F O R M A B. C. C. PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE Alta diagnostica (art. 6.1) Franchigia del 30% Massimale 7.750,00 Visite specialistiche (art. 6.2.a) accompagnate dal certificato attestante la patologia rilasciato dal medico specialista che ha effettuato la visita: Franchigia 20% - rimborso massimo 200,00. Massimale complessivo A+B= 2.000,00 Visite specialistiche (art. 6.2.b) senza certificato attestante la patologia rilasciato dal medico specialista che ha effettuato la visita: Franchigia 50% - rimborso massimo 100,00. Massimale complessivo A+B= 2.000,00 Analisi, esami diagnostici e di laboratorio (art. 6.3) con certificato attestante la patologia rilasciato dal medico specialista, franchigia 25% senza certificato attestante la patologia rilasciato dal medico specialista, franchigia 50% Massimale 1.500,00 Chemioterapia, radioterapia, cobaltoterapia (art. 6.4) Nessuna franchigia Massimale 7.750,00 Ticket (art. 6.5) Nessuna franchigia Nessun massimale Qualsiasi tipo di prestazione anche odontoiatriche Fisioterapia (art. 6.6) Franchigia 30% - Massimale 1.000,00 Con prescrizione anche di reumatologo,neurologo,cardiologo, medico dello sport Fatturate da centro medico/sanitario o da studio fisioterapico, anche in collaborazione con piscine comunali. Logopedia e Riabilitazione psicomotoria fino al compimento del 16 anno (art. 6.7) Franchigia 30% - Massimale 1.500,00 Prestazioni omeopatiche ed agopuntura (art. 6.8) Franchigia 50% - Massimale 500,00 Trattamenti chiropratici ed osteopatici (art. 6.9) Franchigia 50% - Massimale 500,00 Sostituzione riparazione parti anatomiche (art. 6.10) Acquisto: franchigia 20% - Massimale 3.000,00 Riparazione: franchigia 20% - Massimale 1.000,00 Inseminazione/Fecondazione assistita (art. 6.11) Nessuna franchigia Massimale 1.500,00 Odontoiatria da infortunio (art. 6.12) Franchigia 30% - Massimale 1.500,00 Gravidanza (art. 6.13) Nessuna franchigia Massimale 2.500,00 Amniocentesi/Villocentesi rimborsate al 50% fino al compimento del 35 anno di età

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