1) Atti di vendita di veicoli: Bollo su attestazione avvenuta autentica di firme

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1 Novità fiscali del 5 novembre 2008: atti di vendita di veicoli: imposta di bollo e sanzioni; negli enti di promozione sportiva corsi sportivi con IVA; IRAP: regole comuni per ditte individuali e società di persone Pubblicato il 5 novembre 2008 Indice: 1) Atti di vendita di veicoli: Bollo su attestazione avvenuta autentica di firme 2) Sanzione sul bollo per la regolarizzazione dell autentica della firma degli atti di vendita di autoveicoli, compete alle Entrate e non all ACI 3) IRAP: Regole comuni per ditte individuali e società di persone 4) Negli enti di promozione sportiva corsi sportivi con IVA 1

2 1) Atti di vendita di veicoli: Bollo su attestazione avvenuta autentica di firme L imposta di bollo sull autentica della firma posta in calce alla dichiarazione di vendita dai titolari degli sportelli telematici dell automobilista deve essere assolta mediante versamento all intermediario convenzionato con l Agenzia delle Entrate che rilascia l apposito contrassegno. Ciò poiché tra le categorie di atti e documenti per le quali è possibile l assolvimento dell imposta di bollo in modo virtuale (art. 1, D.M. 7/6/1973) non vengono elencate le autenticazioni delle sottoscrizioni, le quali scontano fin dall origine, ai sensi dell art. 1 della tariffa annessa al DPR n 642/1972, l imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio. Si tratta di un chiarimento dell Agenzia delle Entrate dovuto alla circostanza che l ACI (Automobile Club d Italia), a seguito della novità introdotta dall art. 7 del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (cioé la possibilità per gli uffici comunali ed i titolari degli sportelli telematici dell automobilista di potere effettuare l autentica delle sottoscrizioni degli atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia aventi ad oggetto beni mobili registrati), dopo avere evidenziato che alcuni studi di consulenza automobilistica, titolari degli sportelli telematici dell automobilista, sugli atti autenticati appongono il contrassegno telematico con la dichiarazione che l imposta di bollo è assolta in modo virtuale, ha se sulle autenticazioni delle sottoscrizioni degli atti di vendita dei veicoli (di cui all art. 7, comma 1, del D.L. n. 2

3 223/2006) l imposta di bollo potesse essere assolta in modo virtuale. In sostanza, per le autentiche delle firme apposte sui passaggi di proprietà dei veicoli, l imposta di bollo non può essere pagata in modo virtuale, ossia versando l imposta direttamente all ufficio delle Entrate con la prevista modulistica. Per cui per fare fronte alla neo opportunità introdotta dal cd. Decreto Visco-Bersani (D.L. n. 223/2006), grazie alla quale gli uffici comunali e i titolari degli Sportelli telematici dell automobilista possono di convalidare la firma di tali atti, il pagamento del tributo va eseguito mediante l applicazione del contrassegno telematico che, come è noto, ha sostituito la vecchia marca da bollo. Dunque, per il caso di specie, niente possibilità di pagamenti cd. virtuali. (Agenzia delle Entrate, risoluzione del 03/11/2008, n. 418/E) 2) Sanzione sul bollo per la regolarizzazione dell autentica della firma degli atti di vendita di autoveicoli, compete alle Entrate e non all ACI Sempre riguardo la possibilità per gli Uffici comunali e per i titolari dello Sportello 3

4 telematico dell automobilista (di cui all art. 2, comma 2, del D.P.R. 19/9/2000, n. 358, di effettuare l autentica delle firme degli atti di vendita e di costituzione di diritti reali di garanzia aventi a oggetto beni mobili registrati, le eventuali irregolarità sul contrassegno telematico (imposta di bollo) vengono rilevate dagli Uffici provinciali ACI, in sede di esame delle formalità di richiesta di trascrizione dell atto, e devono, quindi, procedere alle segnalazioni all Agenzia delle Entrate competente territorialmente in base al domicilio fiscale del contribuente, ossia la residenza del venditore (dato risultante dall archivio del PRA) la cui firma viene autenticata. Mentre la definizione in via agevolata potrà essere applicata nella fase successiva di notificazione dell atto di contestazione a cura degli Uffici dell Agenzia delle entrate competenti. Per cui, gli uffici dell ACI hanno l obbligo di trasmettere, entro trenta giorni dalla ricezione, tutti gli atti che non sono in regola con l imposta di bollo all ufficio delle Entrate competente cui spetta la regolarizzazione, l irrogazione delle sanzioni e l eventuale definizione agevolata. Tale fattispecie può riguardare, quindi, anche l ipotesi in cui gli atti di vendita di autoveicoli su cui il contrassegno telematico apposto sull atto sia stato acquistato in epoca successiva all autentica della firma. (Agenzia delle Entrate, risoluzione del 03/11/2008, n. 419/E) 4

5 3) IRAP: Regole comuni per ditte individuali e società di persone Anche dopo i chiarimenti effettuati dall Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 60/2008, sulle norme per determinare la nuova base imponibile IRAP 2008, è stata confermata l indeducibilità delle spese sostenute per le prestazioni di lavoro. Infatti, la normativa IRAP continua a prevedere che sono indeducibili ai fini della determinazione della relativa base imponibile, peraltro, i seguenti componenti: Le spese per il personale dipendente e assimilato; i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all art. 67, comma 1, lettere i) e l), TUIR; i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all art. 49, commi 2, lettera a), e 3, TUIR; i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell art. 47 TUIR; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c) dell art. 49, comma 2, TUIR. 5

6 Costi della produzione ai fini IRAP L art. 5-bis prevede, al comma 1, che ai fini della determinazione della base imponibile Irap devono essere sottratti dal valore della produzione i seguenti componenti negativi: 1) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 2) costi per servizi; 3) ammortamenti e canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. L Agenzia delle Entrate, altresì, ha ricordato che l art. 5-bis del decreto Irap, nello stabilire che i componenti positivi e negativi rilevanti ai fini del tributo sono determinati secondo le regole fiscali, fa riferimento a voci di costo che non essendo tutte specificamente disciplinate dal TUIR possono essere individuate utilizzando la classificazione per natura tipica delle disposizioni civilistiche. Le suddette componenti negative, al pari delle componenti positive del valore della produzione, si assumono con i medesimi criteri di determinazione e di imputazione temporale dettati dalle disposizioni del TUIR. Fanno eccezione i costi per servizi che possono essere individuati sulla base della disciplina fiscale facendo riferimento a quanto previsto ai fini delle imposte sui redditi dal D.M 17/1/

7 Ulteriori chiarimenti rilevanti Peraltro, la stessa circolare n. 60/E/2008 ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di calcolo, a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007 (periodo d imposta 2008 per i soggetto con esercizi solari), della base imponibile Irap di imprenditori individuali e società di persone ai sensi dell art. 5-bis, D.Lgs. 446/1997. Altri chiarimenti meritevoli (R. Coser in La Settimana Fiscale n. 42/2008), inoltre, di maggiore attenzione sono stati i seguenti: Regimi di contabilità Le imprese individuali e le società di persone rientrano nell ambito applicativo dell art. 5-bis, D.Lgs. 446/1997 (cioè della determinazione della base imponibile di base IRAP, cioè senza l opzione), a prescindere dal regime di contabilità adottato (semplificato od ordinario). Valore e costi della produzione I componenti del valore della produzione e i costi di produzione di cui all art. 5-bis, D.Lgs. 446/1997 rilevano ai fini Irap secondo le stesse regole da seguire per la determinazione del reddito d impresa. Ne consegue che non si applicano i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione dei componenti positivi e negativi fissati dai Principi 7

8 contabili per la formazione del bilancio e richiamati dall art. 5, stesso D.Lgs. per i soggetti Ires. Plusvalenze e minusvalenze Ai fini del calcolo dell Irap non rilevano né le plusvalenze né le minusvalenze, giacché non sono richiamate dall art. 5-bis, D.Lgs. 446/1997. Società di persone e imprese individuali neocostituite: Opzione Irap Le società di persone neocostituite possono optare per la determinazione della base imponibile Irap secondo le regole dei soggetti Ires (art. 5, D.Lgs. 446/1997) entro 60 giorni dall inizio del primo periodo d imposta. Gli imprenditori individuali che cominciano l attività in corso d anno possono esercitare l opzione in relazione a tale periodo d imposta entro 60 giorni dalla data di inizio attività. Trasformazioni societarie: Opzione Irap Se una società di capitali si trasforma in una società di persone, per mantenere il regime Irap dei soggetti Ires, deve esercitare l opzione entro 60 giorni dalla data di efficacia giuridica della trasformazione (peraltro, ancorata alla data di avvenuta iscrizione nel registro delle imprese), altrimenti passa automaticamente al regime Irap dei soggetti Irpef. 8

9 Viceversa, se una società di persone si trasforma in una società di capitali, non è richiesta alcuna comunicazione poiché il regime Irap è quello dei soggetti Ires, indipendentemente dal metodo adottato dalla società trasformanda per calcolare la base imponibile. (Circolare Agenzia delle Entrate 28/10/2008, n. 60/E) 4) Negli enti di promozione sportiva corsi sportivi con IVA Deve essere assoggettato ad Iva e non può beneficiare dell esenzione dal tributo il corso sportivo organizzato da un associazione o da una società sportiva affiliata ad un ente di promozione sportiva. Il chiarimento è stato fornito dall Agenzia delle Entrate con la R.M. 14/10/2008, n. 382/E. «In pratica l attività didattica relativa all insegnamento di discipline sportive è ancora oggi esente da Iva a condizione che tale attività sia svolta da scuole debitamente riconosciute dalle rispettive federazioni. In sostanza per le società sportive l unica forma di riconoscimento può avvenire da parte delle federazioni sportive nazionali». 9

10 Mentre, sono esenti da Iva i corsi formalmente riconosciuti dalla federazione sportiva di appartenenza oppure dal Coni (si veda la R.M. n. 205/E 2002), così come i contributi associativi percepiti dai soci per i corsi di addestramento tennis (cd. SAT), facenti parte della F.I.T., sono esenti da Iva (si veda la R.M. prot del 1978). Occorre prestare attenzione alla circostanza che, anche alla luce della sentenza della Cassazione n /2008, il riconoscimento e l iscrizione al Coni, da soli, non dimostrano che l associazione sportiva di fatto esercita l attività in conformità ai fini istituzionali. In particolare, tale monito della Suprema Corte può valere per gli enti associativi simulati come tali (e che, invece, perseguono fini di lucro). (di Vincenzo D Andò, in La Settimana Fiscale, de Il Sole 24 Ore n. 42 del 13/11/2008) A cura di Vincenzo D Andò 10

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