REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA. composta dai Magistrati

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1 Deliberazione n. 293/2012 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA composta dai Magistrati Dott. Roberto TABBITA Dott. Giuseppe GINESTRA Dott. Natale LONGO Dott. Massimo AGLIOCCHI Dott. Cosmo SCIANCALEPORE Presidente Consigliere Consigliere Referendario Referendario relatore nella Adunanza pubblica del 8 novembre 2012 VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001; VISTO il regolamento n.14/2000 per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali; VISTO l art.1, co.166, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti; VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n.2/aut/2011/inpr del 29 aprile 2011 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.148 del ) con la quale sono state approvate le linee guida per la redazione della relazione per il bilancio di previsione 2011 e del rendiconto 2010; VISTO l art.1, co.168, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006); VISTO l art.6 del D.Lgs. n.149 del 6 settembre 2011; 1

2 VISTA la deliberazione n.2/aut/2012/qmig della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, depositata il 26 gennaio 2012, in ordine al procedimento previsto dall art.6, co.2, del D.Lgs. n.149 del 6 settembre 2011; VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo n.82 del 14 giugno 2012; VISTA la deliberazione n.32 del 19 settembre 2012 del Consiglio Comunale del Comune di Amantea (CS) avente ad oggetto determinazioni conseguenti alla deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale per la Calabria n.82/2012 ; VISTA l ordinanza n.39/2012 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l odierna adunanza; UDITO il Magistrato Relatore Dott. Cosmo Sciancalepore; UDITI l Assessore alle Finanze e il Responsabile del Servizio finanziario; FATTO Il Revisore contabile del Comune di Amantea (CS), ai sensi dell art.1, commi 166 e seguenti, della legge 266/2005, ha trasmesso il questionario relativo al rendiconto 2010 pervenuto alla Sezione in data 10 gennaio 2012 (prot. n.137). Esaminato il questionario, con note prot. 960 e 961 del 23 febbraio 2012, di identico contenuto, il Magistrato istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l Ente e con l Organo di revisione. In tali note venivano richiesti chiarimenti e/o formulate osservazioni in merito a numerosi aspetti del rendiconto Con nota n.6609/am del 3 aprile 2012, pervenuta alla Sezione (oltre i termini assegnati) in data 6 aprile 2012 (prot. n.1674), il Comune e il Revisore hanno fornito varie risposte e vari chiarimenti. L Organo di revisione, dopo l instaurazione del contraddittorio, ha proceduto anche all invio di un nuovo questionario, correggendo alcuni errori rilevati da questa Sezione in sede istruttoria e inserendo vari dati mancanti. Il nuovo questionario è pervenuto alla Sezione in data 3 aprile 2012 (prot. n.1617). Atteso che i chiarimenti forniti nella nota del Comune indicata e i dati forniti nel nuovo questionario non hanno consentito di superare tutti i rilievi formulati dal Magistrato istruttore, il Presidente della Sezione, con ordinanza n.22/2012, ha convocato l adunanza pubblica del 14 giugno 2012 per gli adempimenti conseguenti. Nell adunanza del 14 giugno 2012, la Sezione regionale di controllo ha emesso la deliberazione n.82/2012, con la quale, tenuto conto della complessiva situazione finanziaria dell Ente, ha accertato la presenza di irregolarità e/o criticità che assumono rilievo anche ai sensi e per gli effetti di cui all art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011. Con la medesima deliberazione, la Sezione ha contestualmente richiesto al Comune l adozione di vari atti e misure correttive entro tre mesi dal ricevimento della deliberazione stessa. 2

3 Il Comune ha successivamente adottato la delibera del Consiglio Comunale n.32 del 19 settembre 2012 avente ad oggetto determinazioni conseguenti alla deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale per la Calabria n.82/2012. Tale deliberazione è pervenuta alla Sezione il 26 settembre 2012, prot. n Il Magistrato istruttore, decorso il termine di tre mesi assegnato al Comune con la deliberazione n.82/2012 per l adozione degli atti e delle misure correttive necessarie, vista la citata deliberazione n.32 del 19 settembre 2012 del Comune di Amantea, ha richiesto al Presidente della Sezione, ai sensi del più volte richiamato art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011, la fissazione della adunanza pubblica per la verifica collegiale della avvenuta adozione, da parte del Comune, degli adempimenti richiesti. Con ordinanza n.39/2012, il Presidente della Sezione ha convocato l adunanza per la data odierna per verificare l adempimento delle misure correttive richieste all ente. DIRITTO 1. PREMESSA. L art.1, co.168, della legge 266/2005 stabilisce che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo dagli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sulla adozione, da parte dell ente locale, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. L art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 prevede che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'art.1, co.168, della legge n.266/2005, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art.244 del D.Lgs. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art.141 del D.Lgs. 267/2000. L art.244 del D.Lgs. 267/2000 prevede che si ha uno stato di dissesto finanziario se l ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono, nei 3

4 confronti dell'ente locale, crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'art.193, nonché con le modalità di cui all'art.194 per le fattispecie ivi previste. Il dissesto finanziario costituisce un evento di carattere eccezionale e patologico al quale il legislatore connette varie gravi conseguenze. La decisione di dichiarare lo stato di dissesto costituisce una determinazione vincolata ed ineludibile in presenza dei presupposti fissati dalla legge. La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha formulato i primi indirizzi operativi con la delibera n.2, depositata in data 26 gennaio 2012, rilevando, preliminarmente, che il legislatore ha inteso delineare un secondo percorso che conduce alla dichiarazione di dissesto, che non è più solo demandata al Consiglio, ma può discendere dall accertamento di un organo magistratuale, la Corte dei conti in sede di controllo. In relazione al procedimento adottato dal legislatore, la Sezione delle Autonomie ha rilevato che lo stesso si svolge in due fasi. La prima, necessaria, che, partendo dall accertamento della presenza di gravi anomalie nella gestione finanziaria, deve individuare idonee misure correttive e verificare se l ente proceda alla loro adozione entro il termine assegnato al fine di stabilire se le stesse siano idonee a porre rimedio alla situazione di irregolarità e di squilibrio finanziario, ovvero sia necessario formulare un giudizio prognostico sulla situazione di potenziale dissesto. La seconda, eventuale, che ha inizio con l accertamento della situazione di inadempimento da parte dell ente e la trasmissione degli atti al Prefetto ed alla Conferenza permanente di cui all art.5 della legge 9 febbraio 2009, n.42. In concreto, la norma prevede un procedimento strutturato in tre distinti momenti. Con una prima deliberazione, la Sezione regionale assegna all ente locale un termine per l adozione delle necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n La seconda fase si apre qualora venga accertato l inadempimento alla adozione delle misure correttive consequenziali alla delibera dalla quale siano emersi squilibri strutturali o irregolarità o altri comportamenti difformi dalla sana gestione in grado di provocare il dissesto dell ente. Nel corso di questa seconda fase, scaduto l'ulteriore termine decorrente dalla trasmissione degli atti al Prefetto (termine fissato dalla legge in trenta giorni), la Sezione accerta, con una terza deliberazione, il perdurare dell'inadempimento e la sussistenza delle condizioni di cui all'art.244, D.Lgs. n.267/2000, ovvero prende atto dell'adozione, in extremis, delle misure correttive o, comunque, del venir meno delle condizioni di dissesto. La stessa Sezione delle Autonomie precisa inoltre che gli indicatori di una situazione di squilibrio finanziario in grado di provocare il dissesto dell ente sono ravvisabili nelle seguenti fattispecie: squilibri nella gestione dei residui, mantenimento in bilancio di residui attivi sopravvalutati, risalenti ed inesigibili; crisi irreversibile di liquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria di notevole entità; ingenti debiti fuori bilancio; sopravvalutazione di entrate e sottovalutazione di spese. A seguito della deliberazione di questa Sezione n.82/2012, il Consiglio Comunale di Amantea ha adottato la deliberazione n.32 del 19 settembre 2012, avente ad oggetto determinazioni conseguenti alla deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale per la 4

5 Calabria n.82/2012. Le determinazioni adottate dall Ente con la deliberazione citata, come di seguito esposto, non risultano sufficienti a superare tutte le criticità riscontrate dalla Sezione. La situazione finanziaria dell ente, già molto critica, come di seguito esposto, risulta peraltro attualmente ancora più grave rispetto a quella rilevabile con riferimento all esercizio L ente è attualmente in uno stato di deficitarietà strutturale e si trova in una situazione finanziaria in grado di provocarne il dissesto. Si precisa che il Comune di Amantea, ai sensi dell art.1, co.114, della legge 220/2010, è stato escluso, per il 2010 e per il 2011, dal rispetto del patto di stabilità in quanto ente commissariato ai sensi dell art.143 del D.Lgs. 267/2000 dal 2008 al 2011 (D.P.R. 4 agosto 2008 e D.P.R. 23 dicembre 2009). 2. CRITICITÀ ED IRREGOLARITÀ ACCERTATE DALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL RENDICONTO 2010 CON LA DELIBERAZIONE N.82/2012. MISURE ADOTTATE DAL COMUNE DI AMANTEA CON DELIBERAZIONE C.C. N.32/2012. SITUAZIONE FINANZIARIA DELL ENTE Tardiva approvazione del rendiconto. Il Comune di Amantea (CS) ha approvato il rendiconto 2010 in data 30 giugno 2011 (deliberazione C.C. n.39), quindi con notevole ritardo rispetto al termine previsto dagli articoli 151 e 227 del D.Lgs. 267/2000 (30 aprile). Non costituisce una valida giustificazione lo svolgimento delle elezioni amministrative in prossimità della scadenza indicata. La Sezione ha rilevato che la mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge costituisce una grave irregolarità ed è sanzionata dal legislatore (fino alla approvazione) sotto vari aspetti tra i quali si segnala, in via esemplificativa, la condizione di ente strutturalmente deficitario (art.243, co.6, D.Lgs. 267/2000). L ente, in sede istruttoria, ha comunicato di aver rispettato quanto previsto dall art.243, co.6, del D.Lgs. 267/2000 e, con deliberazione n.32/2012, ha comunicato che il rendiconto 2011 è stato approvato nel rispetto dei termini di legge (deliberazione n.10 del 27 aprile 2012) e che, per gli anni successivi, l Ente terrà conto delle prescrizioni dei richiamati termini di legge. Tale criticità risulta pertanto, al momento, superata Parametri di deficitarietà. Anche se l ente non versava in una situazione strutturalmente deficitaria, come già accertato da questa Sezione con riferimento al rendiconto 2009 (delibera n.22/2011), anche il rendiconto 2010 presentava il superamento di quattro parametri sui dieci previsti dal D.M. 24 settembre 2009: Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef. 5

6 Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65% (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente. Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni). Perché un Comune sia considerato in condizioni strutturalmente deficitarie è sufficiente il superamento di cinque parametri su dieci (art.242 del D.Lgs. 267/2000 e D.M. 24 settembre 2009). Con la deliberazione n.82/2012, questa Sezione di controllo ha chiesto al Comune l immediata determinazione e comunicazione degli interventi correttivi adottati in merito. Il Comune, nella deliberazione n.32 del 19 settembre 2012, si è sostanzialmente limitato ad indicare di aver dato disposizioni a vari uffici e soprattutto all Ufficio Tributi di procedere, senza ulteriore indugio, alla riscossione di tutte le entrate sia di competenza che dei residui e ha elencato alcune determine adottate tra il 2011 e il Non sono stati indicati i risultati conseguiti. L Ente ha poi specificato che, con le entrate derivanti da tali riscossioni, intende provvedere al pagamento ed al conseguente smaltimento dei residui passivi. L enorme consistenza dei residui attivi e la vetustà di buona parte degli stessi, come meglio indicato di seguito, rende dubbia l effettiva riscossione di tali entrate. A conferma di quanto esposto, dai dati SIRTEL, si rileva che l ente, nell esercizio 2011, presenta addirittura un drastico peggioramento della situazione finanziaria, essendosi verificato il superamento di cinque parametri su dieci. Di conseguenza il Comune di Amantea, in relazione al rendiconto 2011, versa in condizioni di deficitarietà strutturale ai sensi dell art.242 del D.Lgs. 267/2000 e del D.M. 24 settembre Ciò costituisce, come sopra indicato, un drastico peggioramento rispetto alla situazione, già molto grave, relativa al rendiconto In particolare, nel 2011, risultano infatti superati due nuovi parametri: Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo. Esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti. Il superamento nel 2011 dei due parametri indicati evidenzia, da un lato, elementi di criticità in ordine alla sostenibilità del costo dell indebitamento, dovuti alla eccessiva consistenza dei debiti di finanziamento rispetto alle entrate correnti, dall altro una patologica carenza di cassa, anche in considerazione del fatto che, in base ai dati ricavati dal SIRTEL, risulta che l Ente, nel 2011, ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria per l ingente importo complessivo di euro ,16, con pagamenti a fine esercizio di euro ,08 ed uno scoperto di euro ,08. Tale criticità si presenta anche in sede di bilancio 2012, atteso 6

7 che, dalla delibera del Consiglio Comunale n.37 del 28 settembre 2012, avente ad oggetto la ricognizione degli equilibri finanziari, risulta una consistente previsione per anticipazioni di cassa pari ad euro ,00, poi aumentata, in sede di variazione di bilancio per un importo di euro ,00, come risulta dalla deliberazione della Giunta Comunale n.203 del 24 ottobre Evidenziato che l anticipazione, per sua natura, è finalizzata a sopperire momentanee deficienze di cassa e che quindi si tratta di un istituto che dovrebbe trovare applicazione solo in ipotesi eccezionali, l ente, operando nei termini appena esposti, già in sede di bilancio preventivo, dimostra di avere certezza e consapevolezza della propria carenza di liquidità, attuale e futura. Peraltro il ripetuto e ampio ricorso a tale istituto rivela una situazione patologica che deve essere affrontata e risolta senza indugio e che non può protrarsi a tempo indeterminato. La situazione esposta dimostra dunque la grave e perdurante sofferenza di cassa dell Ente derivante proprio dalla mancata riscossione delle entrate in conto competenza ed in conto residui. Si evidenzia peraltro che l Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria anche negli esercizi 2007, 2008 e 2009, come rilevato da questa Sezione nelle relative pronunce (delibere n.401/2009, n.817/2009 e n.22/2011). Con riferimento all unico parametro di deficitarietà superato nel 2010 e che risulta invece rispettato nel 2011 (consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell esercizio superiore all 1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti), come sarà meglio descritto di seguito, risulta opportuno evidenziare che l ente, già al 31 dicembre 2010, come riportato anche nella precedente delibera di questa Sezione n.82/2012, presentava ingenti passività da pagare per fornitura di acqua potabile nei confronti di Sorical (euro ,45), per fornitura energia elettrica con Enel (euro ,00), per fornitura gas con Italgas (euro ,32), per raccolta rifiuti con la società Lamezia Multiservizi (euro ,50) e per conferimento rifiuti con il Commissario per l emergenza ambientale (euro ,70). Si tratta di una situazione debitoria, non risultante dal questionario relativo al rendiconto 2010, pari all ingente somma complessiva di euro ,97. Con riferimento a tale situazione debitoria, nella delibera n.32/2012, il Comune ha evidenziato che, pur avendo regolarmente impegnato le relative somme, non ha potuto procedere ai relativi pagamenti nei confronti di Sorical, Enel, Italgas e Lamezia Multiservizi per mancanza di liquidità. Per quanto riguarda invece l ingente debito, al 31 dicembre 2010, nei confronti del Commissario per l emergenza ambientale (euro ,70), come di seguito sarà esposto in modo più completo, il Comune ha precisato che risultano ancora da liquidare euro ,86, mentre, per i restanti euro ,84, solo in data 19 settembre 2012 (delibera C.C. n.31/2012) si è proceduto al riconoscimento della legittimità del relativo debito fuori bilancio, peraltro con illegittima imputazione della relativa copertura finanziaria solo sui bilanci 2013 e 2014 e non anche Il riconoscimento nel 2011 di quest ultimo debito, già esistente e che doveva essere noto al Comune, avrebbe probabilmente comportato il superamento del relativo parametro di deficitarietà anche nel 2011 e quindi avrebbe potuto determinare una situazione di deficitarietà strutturale, nel 2011, ancora più grave (superamento di sei parametri su dieci) di quella poi dichiarata. Parimenti, il pagamento delle ingenti somme in argomento già nel 2010 avrebbe potuto ingenerare la necessità per l Ente di ricorrere all istituto delle anticipazioni 7

8 di tesoreria e ciò avrebbe probabilmente comportato una situazione di deficitarietà strutturale già nel La situazione di ente strutturalmente deficitario in cui versa attualmente il Comune di Amantea, accertata nel 2012 con riferimento all esercizio 2011, indica una condizione oggettiva in grado, da sola, pur in assenza di altre criticità (peraltro presenti nel caso del Comune di Amantea), di condurre alla più grave situazione del dissesto finanziario, se non affrontata e superata attraverso interventi di riequilibrio immediati, incisivi e strutturali. Il Comune di Amantea non ha posto in essere, anche dopo la deliberazione n.82/2012 di questa Sezione di controllo, gli interventi all uopo necessari. Come emerge dalla deliberazione n.32/2012 del Consiglio comunale di Amantea e dall istruttoria condotta da questa Sezione, non risultano adottati adeguati interventi né risultano conseguiti risultati significativi in ordine alla riscossione della enorme mole di residui attivi esistenti, al pagamento della altrettanto ingente mole di residui passivi esistenti (circostanza questa che dimostra l incapacità dell ente di far fronte validamente ai crediti liquidi ed esigibili di terzi quali, ad esempio, quelli per fornitura di acqua, energia elettrica e gas e quelli relativi ai rifiuti e quindi rilevante ai fini della applicazione dell art.244 del D.Lgs. 267/2000), alla riduzione dei debiti di finanziamento e alle anticipazioni di tesoreria (che risultano nel corso del 2012 incrementate rispetto alla previsione iniziale). Sempre nel 2012 vi è anche una elevata consistenza di debiti fuori bilancio (il relativo parametro risulta rispettato nel 2011). La situazione descritta è rilevante ai fini dell art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011 (in quanto evidenzia la presenza di squilibri nella gestione dei residui; il mantenimento in bilancio di residui attivi sopravvalutati, risalenti ed inesigibili; una crisi irreversibile di liquidità che impedisce il pagamento dei debiti liquidi ed esigibili e determina il ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria di notevole entità e infine la presenza di ingenti debiti fuori bilancio) e non risulta superata a seguito della deliberazione n.82/2012 di questa Sezione Equilibri di parte corrente. L ente, in netto peggioramento rispetto a quanto rilevato da questa Sezione con riferimento al rendiconto 2009 (delibera n.22/2011), presenta una consistente differenza negativa di parte corrente (euro ,50). Analogo problema si era verificato con riferimento al rendiconto 2008 (euro ,58) La Sezione, con la deliberazione n.82/2012, ha chiesto all ente di procedere ad una drastica e strutturale riduzione delle spese correnti. Sul punto, il Comune, nella delibera 32/2012, ha fatto presente di aver previsto, nel bilancio di previsione 2012, un aumento della spesa di euro ,47 per portare la gestione del servizio fognario e depurazione ad un discreto livello, specificando inoltre che, a seguito della legge n.135/2012 per effetto della quale l Ente è obbligato ad iscrivere un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi di cui ai titoli I e III dell'entrata aventi anzianità superiore a cinque anni (iscrizione pari ad euro ,09), l Ente non solo dovrà rivedere la gestione del servizio di cui sopra, quanto dovranno essere riconsiderati tutti gli altri servizi essenziali da prestare ai cittadini. 8

9 Ciò dimostra che l ente non risulta in grado di garantire adeguatamente ai cittadini la prestazione dei servizi essenziali. L ente non ha specificato adeguatamente se ha già provveduto, come dovuto, a quanto disposto dall art.6, co.17, della legge 135/2012, già a decorrere dall esercizio finanziario Con riferimento al 2011 si evidenzia peraltro che, a fronte di un saldo positivo di parte corrente in termini di competenza (euro ,35), si registra un saldo negativo di parte corrente in termini di cassa (euro ,78) e che mentre le spese correnti impegnate sono state liquidate nella misura del 65,11%, le entrate correnti accertate sono state riscosse solo nella misura del 50,56%. Ciò conferma la cronica difficoltà dell ente di riscuotere le proprie entrate e può indicare l esistenza di accertamenti non conformi all art.179 del D.Lgs. 267/2000. Si evidenzia ancora che, nel corso del 2012, come affermato dal Comune (delibera C.C. n.37/2012) in sede di ricognizione degli equilibri finanziari (art.193 del D.Lgs. 267/2000), la spesa corrente del Titolo I prevista risulta pari a euro ,71, importo superiore a quello degli anni precedenti, in palese violazione di quanto richiesto da questa Sezione. La situazione degli equilibri di parte corrente appare destinata ad un consistente peggioramento nel 2012 alla luce di quanto rilevato in sede di ricognizione degli equilibri finanziari (delibera C.C. n.37/2012) dal momento che risultano impegnati per spese correnti di cui al Titolo I euro ,70 (pari al 55,36% del previsto), a fronte di accertamenti di parte corrente dei Titoli I, II e III pari complessivamente a euro ,72 (pari a solo il 29,65% del previsto e a circa la metà degli impegni di parte corrente assunti). Ciò denota chiaramente, per il 2012, una sopravvalutazione delle entrate correnti e un consistente saldo negativo tra le due voci considerate. Sempre con riferimento al 2012, si evidenziano ulteriori criticità emerse in sede di variazione di bilancio, come risulta dalle delibere della Giunta Comunale n.186 del 5 ottobre 2012 e n.203 del 24 ottobre Nella prima deliberazione risulta un aumento della spesa corrente pari ad euro ,85 (di cui euro ,00 non prevista in sede di bilancio di previsione per raccolta differenziata RSU). Si evidenzia inoltre che, nella medesima deliberazione, le entrate dei titoli I e III rimangono invariate, a fronte della variazione delle spese correnti indicata. Anche nella successiva deliberazione di variazione di bilancio (G.C. n.203/2012) risulta un aumento della spesa corrente per un importo di euro ,00. Pertanto, con riferimento agli equilibri di parte corrente, non risulta comunque effettuata la drastica e strutturale riduzione delle spese correnti richiesta da questa Sezione di controllo con la delibera n.82/2012. Risulta inoltre (nel 2011) un ingente saldo negativo di parte corrente in termini di cassa e bassi accertamenti e riscossioni delle entrate di parte corrente. Si rileva quindi una sopravvalutazione delle entrate correnti rilevante ai fini dell art.6, co.2, del D.Lgs. 149/ Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo. Gli equilibri di parte corrente dell esercizio 2010 sono influenzati da entrate a carattere straordinario per un importo di euro ,53, con una incidenza dell 8,64% sulle entrate 9

10 correnti. Risulta inoltre che solo il 57% di tali entrate è destinato a spese non ripetitive, pari ad euro ,76. Si evidenzia che il finanziamento di spese consolidate attraverso entrate di natura straordinaria espone l ente a rischi per i futuri equilibri di bilancio. In questo caso infatti l equilibrio di parte corrente è occasionale e non strutturale essendo influenzato da entrate che potrebbero non ripetersi nella medesima entità negli esercizi successivi. Sul punto, il Comune si è limitato a comunicare che, per l avvenire, sarà posta la massima attenzione per evitare tale criticità. Non risulta pertanto che l ente abbia posto in essere misure correttive con riferimento all esercizio in corso. La situazione esposta è aggravata dalla bassa riscossione delle entrate a carattere straordinario, con conseguente aumento dei già consistenti residui attivi. Ciò causa un deficit di cassa con la conseguente difficoltà di provvedere al pagamento delle spese correnti cui dette entrate sono destinate (con conseguente aumento dei residui passivi). Non risulta pertanto l adozione da parte dell ente delle misure correttive richieste in materia e non risulta pertanto superata la relativa criticità indicata nella deliberazione di questa Sezione di controllo n.82/ Risultato di amministrazione. L ente ha comunicato, in sede istruttoria, che l intero avanzo di amministrazione dell esercizio 2010 (interamente non vincolato), pari a euro ,93, è destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Nella delibera n.32/2012 avente ad oggetto le misure correttive, l ente ha specificato che anche l avanzo dell esercizio 2011 (euro ,55) è destinato allo stesso fine. Tale situazione evidenzia la difficoltà dell ente di raggiungere gli equilibrio di bilancio attraverso gli strumenti ordinari. Occorre peraltro evidenziare che i fondi non vincolati del risultato di amministrazione, contrariamente a quanto risulta dall esame della contabilità del Comune di Amantea, devono avere carattere residuale (principio contabile n.3, punto n.59). Tenuto conto dalla consistenza dei residui attivi remoti (titolo I e III) iscritti nel bilancio del Comune, come meglio illustrato in seguito, l attendibilità del risultato di amministrazione, sia per il 2010 che per il 2011, appare molto dubbia. Ciò espone l ente a seri rischi anche in ordine alla tenuta degli equilibri di bilancio dei futuri esercizi. Si richiama al riguardo, a decorrere dall esercizio finanziario 2012, il citato disposto normativo di cui all art.6, co.17, della legge n.135/2012 che prevede l obbligo per i Comuni di iscrivere, nel bilancio di previsione, un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi, di cui ai Titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni (quantificati dallo stesso ente in euro ,09), nonché il divieto di utilizzare l avanzo (peraltro, nel caso di specie, di dubbia attendibilità) in presenza di anticipazioni di tesoreria o di utilizzo per cassa di somme aventi specifica destinazione, previsto dall art.187, co.3-bis, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dal D.L. n. 174/2012. Il considerevole importo dei residui attivi vetusti rende pertanto poco attendibile il risultato di amministrazione indicato. Facendo inoltre riferimento all applicazione, per l esercizio 10

11 2012, dell art.6, co.17, della legge 135/2012, si evidenzia che il risultato di amministrazione concernente l esercizio 2011, pari ad euro ,55, è di gran lunga inferiore al fondo di svalutazione crediti calcolato dall ente ai sensi della citata normativa (euro ,09) Contributo per permesso di costruire. Si rileva una insufficiente riscossione dei contributi per permessi di costruire (35,80% dell accertato). Sul punto l Ente ha comunicato che le riscossioni in conto residui all 11 settembre 2012 ammontano ad euro ,95, senza indicare le misure correttive adottate. Tale comunicazione è insufficiente a superare la criticità esposta, oggetto di rilievo anche in sede di controllo sul rendiconto 2009 (delibera n.22/2011). Anche con riferimento all esercizio 2011 si registrano le medesime criticità, visto che, in base ai dati rilevati dal SIRTEL, a fronte di accertamenti per euro ,75, le riscossioni risultano pari solo ad euro ,75 (pari al 24,65% dell accertato). I residui per tale voce di entrata, a chiusura dell esercizio 2011, ammontano all ingente importo complessivo di euro ,64. Non è stato specificato se e in quale misura l insufficiente riscossione deriva dalle rateizzazioni degli oneri di urbanizzazione (art.16, co.2, del D.P.R. 380/2001) oppure dalle modalità di corresponsione del costo di costruzione (art.16, co.3, del D.P.R. 380/2001). La situazione esposta, oltre ad aumentare ulteriormente i già consistenti residui attivi, è sintomo di una sopravvalutazione delle entrate de quibus, rilevante ai fini dell art.6, co.2, del D.Lgs.149/ Sanzioni per violazioni del Codice della strada. Si rileva, al 31 dicembre 2010, una scarsissima percentuale di riscossione delle sanzioni per violazioni del Codice della strada, pari allo 0,26% dell accertato (accertamenti euro ,87, riscossioni euro 1.241,62). Il Comune ha successivamente comunicato una rilevante ma ancora insufficiente riscossione in conto residui (56,71% dell accertato). L ente ha giustificato tale carenza con l esistenza di un elevato contenzioso. Si tratta di una giustificazione palesemente insufficiente. La situazione indicata sembra piuttosto dimostrare una sopravvalutazione delle relative entrate e una cattiva applicazione dell art.179 del D.Lgs. 267/2000. Considerato che questa Sezione, in relazione alle sanzioni in argomento, aveva rilevato (delibera n.22/2011) la presenza di consistenti residui attivi anche per gli anni 2007/2009, già con la precedente delibera n.82/2012, proprio per non compromettere ulteriormente l attendibilità del risultato di amministrazione (come sopra riportato l avanzo di amministrazione è di importo notevolmente inferiore ai residui attivi), aveva chiesto al Comune di procedere ad una adeguata ricognizione della situazione degli accertamenti degli anni precedenti e alla conseguente riscossione o riaccertamento dei relativi residui attivi. Sul punto, con la delibera C.C. n.32/2012, l Ente ha comunicato di aver approvato i ruoli coattivi per l esercizio 2007 pari ad euro ,50 e che sta provvedendo per gli altri esercizi. Ha inoltre specificato che, nell esercizio 2011 e 2012, sono state effettuate riscossioni rispettivamente di euro ,43 ed euro ,00. In merito al 2011, dai dati rilevati dal SIRTEL, si rileva la 11

12 presenza di accertamenti in conto residui per un totale di euro ,00, pertanto la riscossione indicata dall ente è stata appena del 17%. Quanto esposto non è sufficiente a superare le criticità rilevate, vista la consistenza dei residui mantenuti in bilancio e vista la scarsa riscossione in conto residui e l assenza di riscossioni in conto competenza. Al contrario, la situazione risulta in peggioramento, atteso che, nell esercizio 2011, risultano accertamenti di euro ,00 con nessuna riscossione, con il conseguente aumento dei residui attivi, che a fine esercizio 2011, come detto, ammontano ad euro ,00. Anche per tale voce è quindi palese il fenomeno di sopravvalutazione dell entrata Recupero evasione tributaria. In sede istruttoria, il Comune ha rettificato i dati trasmessi con il questionario. Anche a seguito della rettifica, si rilevano criticità nella realizzazione delle entrate da recupero evasione tributaria, atteso che, su accertamenti di euro ,00, non sono presenti riscossioni. La Sezione ha chiesto all Ente di procedere rapidamente a tale riscossione. Pur prendendo atto di quanto comunicato dall Ente in ordine alla riscossione tramite affidamento a società esterne, si rileva, in ordine a tali voci di entrata, una forte criticità anche con riferimento al 2011 (dati SIRTEL), considerato che, in ordine alle entrate da recupero evasione concernenti l ICI, su accertamenti in conto competenza di euro ,59, non vi sono riscossioni, mentre, con riferimento agli accertamenti in conto residui, a fronte di accertamenti di euro ,23, le riscossioni ammontano ad euro ,28 (2,39%). Anche per tale voce è palese la sopravvalutazione dell entrata Gestione dei residui. L analisi della gestione dei residui è fondamentale ai fini della verifica della attendibilità del risultato finanziario. L art.189 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell esercizio. L accertamento (art.179 del D.Lgs. 267/2000) costituisce la prima fase della gestione delle entrate. Con l accertamento, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza. Per l accertamento è necessario quindi un idoneo titolo giuridico (es. ruolo tributario, specifico atto amministrativo di concessione di un finanziamento, ecc.). Per accertare una somma non è pertanto sufficiente una previsione di entrata, anche se attendibile. Sono mantenute tra i residui attivi solo le somme accertate per le quali esiste un titolo giuridico che renda l ente locale creditore della correlativa entrata (art.189 del D.Lgs. 267/2000). Per il mantenimento di un residuo attivo non è pertanto sufficiente l assenza di ragioni per la relativa cancellazione essendo invece necessaria l esistenza di ragioni per il relativo mantenimento. Considerazioni speculari valgono per i residui passivi. Prima dell inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l ente locale provvede al riaccertamento degli stessi vale a dire alla verifica delle ragioni del relativo mantenimento. La possibilità di riscossione dei residui attivi è normalmente tanto più bassa quanto più remoti nel tempo sono gli accertamenti che hanno determinato il residuo attivo. In presenza di residui 12

13 attivi remoti è necessario vincolare l utilizzo dell avanzo al loro effettivo realizzo (principio contabile n.3, punto 60). Con riferimento al rendiconto 2010, la gestione dei residui del Comune è critica in particolare per quanto riguarda i residui costituiti prima del Attesa la loro notevole anzianità, è molto probabile che una parte dei residui attivi tuttora esistenti non sarà mai riscossa. Ciò è confermato anche dal fatto che la riscossione dei residui attivi, costituiti in anni precedenti al 2006 (Tit. I euro ,73; Tit. III euro ,06; Titolo VI esclusi depositi cauzionali euro ,04), al , è risultata, nell ordine, solo del 20,42% e del 40,75%. Nulla invece è stato riscosso per il Titolo VI. Resterebbe complessivamente da riscuotere, per entrate proprie (titoli I e III), la considerevole somma di euro ,13, relativa a residui degli anni 2005 e precedenti. Ad analoga conclusione si perviene con riferimento ai residui attivi degli anni 2005 e precedenti iscritti a ruolo, in ordine ai quali risulta riscosso solo il 6,07%. Risulta ancora da riscuotere la somma di euro ,46. La situazione descritta compromette fortemente l attendibilità del quadro finanziario risultante dal rendiconto Con riferimento a ciascun residuo attivo in argomento, la Sezione ha chiesto all Ente di indicate le ragioni del mantenimento (non essendo sufficiente indicare le ragioni della mancata cancellazione) conformi alla vigente normativa e di segnalare alla Procura della Corte dei conti l avvenuta prescrizione di crediti. La Sezione ha evidenziato inoltre la necessità di avviare una efficace politica di riscossione e di riaccertamento dei residui attivi rimasti pari complessivamente a euro ,97 (di cui euro ,57 relativi agli anni 2005 e precedenti), con particolare riferimento ai residui dei titoli I e III, pari ad euro ,22, di cui euro ,13 relativi agli anni 2005 e precedenti. L Ente, nella deliberazione n.82/2012, ha comunicato che la riscossione era in passato affidata alla società So.Ge.Fi.L. Riscossioni Spa, la quale, al termine della gestione, ha presentato un reso non riscosso di euro ,25, a fronte di un carico complessivo da riscuotere di euro ,12 (di cui l'incassato è stato pari ad euro ,33, mentre il discaricato euro ,33). L'importo non riscosso dalla concessionaria So.Ge.Fi.L. riscossioni S.p.A. di euro ,25 riguarda, come comunicato dall Ente, annualità antecedenti al 2006 e precisamente dal 2000 al 2003 compreso ed alcune partite anche del Nella stessa delibera viene specificato che l ufficio tributi ha provveduto a notificare ulteriori importi per tributi ed entrate patrimoniali concernenti le annualità dal 2001 al 2005, con un importo non riscosso di euro ,71. Successivamente, a seguito di gara ad evidenza pubblica, la Società Engineering Tributi S.p.a. è risultata aggiudicataria del servizio di riscossione ed ha ritenuto non più meritevole di riscossione l importo non riscosso dalla So.Ge.Fi.L. Al riguardo il comune ha fatto presente che sta predisponendo una gestione stragiudiziale del recupero di tali crediti. Con riferimento a tali residui attivi, non è stato specificato se si è proceduto a tempestivi atti interruttivi della prescrizione, né sono state sufficientemente indicate le ragioni del mantenimento (non essendo comunque sufficiente indicare le ragioni della mancata cancellazione). Essendo evidentemente tali poste di dubbia esigibilità, la Sezione ritiene che tale scelta dell Ente contrasta con i principi di sana gestione, 13

14 determinando il rischio di ulteriori spese a suo carico, e, di conseguenza, peggiorando ulteriormente la situazione finanziaria del Comune. La scelta di non cancellare tali residui attivi (euro ,25), presumibilmente prescritti o comunque di difficilissima riscossione, nonostante quanto espresso in merito da due diverse società di riscossione, appare determinato principalmente dalla volontà di evitare un consistente disavanzo di amministrazione la cui copertura risulterebbe praticamente impossibile alla luce del complessivo quadro finanziario dell ente. Tale atteggiamento può peraltro essere sostanzialmente idoneo ad impedire l accertamento di eventuali responsabilità per danno erariale derivanti dalla intervenuta prescrizione di crediti. L Ente ha assicurato che i residui vetusti hanno motivo di essere mantenuti in quanto non prescritti, e ha inoltre rappresentato la situazione dei residui attivi alla chiusura del 2011, specificando poi che le somme complessive da riscuotere attraverso i ruoli, alla data odierna, per gli anni 2005 e precedenti ammontano ad euro ,26 e che le somme rimaste da riscuotere, relative ai residui attivi 2005 e precedenti alla chiusura 2011 ammontano a: Titoli I euro ,94, titolo III euro ,76, per un totale di euro ,70; mentre il totale dei residui attivi, dopo la gestione 2011 ed il riaccertamento dei residui, ammonta ad euro ,54, di cui ,95 anni 2005 e precedenti. Il comune ha evidenziato che il totale dei residui attivi dei titoli I e III anni 2005 e precedenti è stato valutato, prudenzialmente, molto al di sotto di quello posto in riscossione. Tale affermazione non è comunque idonea a superare le criticità evidenziate con riferimento alla situazione dei residui attivi del comune, atteso che i rilievi della Sezione si fondano sui consistenti (e di difficile esazione) residui vetusti accertati dall ente, con particolare riferimento al più volte richiamato importo di euro ,25. Peraltro, l aver posto in riscossione un elevato importo di residui non equivale né alla sicura riscossione degli stessi, né dimostra automaticamente la correttezza dell operato dell ente in ordine al mantenimento di partite che potrebbero rivelarsi successivamente insussistenti. A conferma della sostanziale incapacità dell ente di procedere ad una ottimale riscossione dei residui attivi dichiarati e quindi della sopravvalutazione degli stessi, nel 2011, l importo dei residui attivi vetusti (anni 2006 e precedenti) dei Titoli I e III risulta ulteriormente aumentato rispetto all importo dei residui attivi vetusti presenti nel rendiconto 2010 (anni 2005 e precedenti) essendo il relativo importo aumentato da euro ,13 (nel 2010) a euro ,36 (nel 2011), come lo stesso ente ha indicato nella delibera n. 32, alla lettera c, con un significativo aumento del 10,82%. Si evidenzia peraltro che la comunicazione fornita dall ente in relazione alla situazione dei residui alla chiusura dell esercizio 2011 (lettera H della delibera n.32/2012 del Comune) non tiene conto dei residui concernenti l esercizio 2006, annualità da considerare ai fini del calcolo della percentuale di vetustà dei residui stessi nell esercizio Nella risposta dell ente contenuta nella deliberazione n.32/2012, alla lettera h, risulta peraltro non pienamente applicato l art.6, co.17, della legge 135/2012 il quale prescrive l iscrizione di un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi dei Titoli I e 14

15 III di anzianità superiore a 5 anni (quindi non dell anno 2005 e precedenti ma dell anno 2006 e precedenti). Ciò posto, è chiaro che l Ente non ha provveduto, come richiesto, ad una attenta e precisa ricognizione dei residui attivi, né ha eliminato dal conto del bilancio tutte le posizioni prive di titolo giuridico, al pari di quelle inesigibili o non facilmente riscuotibili. Come confermato dal superamento del relativo parametro di deficitarietà, anche la consistenza dei residui passivi presenta elementi di criticità, atteso che il volume dei residui passivi complessivi del titolo I (euro ,58) è superiore al 40% (nello specifico addirittura il 109%) degli impegni della medesima spesa corrente (euro ,28). Si evidenzia, al riguardo, anche il tardivo adempimento da parte dell ente in merito alla adozione, entro il termine del 31 dicembre 2009, delle opportune misure organizzative per il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, come prescritto dall art.9 del D.L. n.78/2009, cui l ente ha provveduto soltanto in data 28 dicembre 2011 (deliberazione G.M. n.309). Con riferimento alla vetustà dei residui passivi si rileva che i residui del titolo I rimasti da pagare al , degli anni 2005 e precedenti, risultano di euro ,88, pari al 29% del totale dei corrispondenti residui passivi al Ciò potrebbe rivelare il mancato pagamento di obbligazioni scadute ovvero impegni privi di obbligazioni. Sempre con riferimento ai residui ante 2006, si registra uno squilibrio tra i residui attivi del titolo II (euro ,27) ed i residui passivi dei titoli IV e V (euro ,55 ed euro ,58). Tale situazione, che si verifica anche negli esercizi futuri, rileva difficoltà nei pagamenti e possibili ritardi nella realizzazione di opere pubbliche. In conclusione, con riferimento alla gestione dei residui, non risulta effettuato l analitico esame delle ragioni di mantenimento di tutti i residui attivi costituiti prima del 2006 richiesto da questa Sezione con delibera n.82/2012. Con riferimento a ciascun residuo attivo in argomento dovevano essere indicate le ragioni del mantenimento (non essendo sufficiente indicare le ragioni della mancata cancellazione). Non risulta neanche avviata una efficace politica di riscossione dei residui attivi esistenti. Con riferimento ai residui passivi, lo stesso ente (vedasi punti 2.2 e 2.10) ha comunicato di non poter effettuare i pagamenti per mancanza di liquidità. Quest ultima circostanza rivela l incapacità dell ente di pagare regolarmente i propri debiti e quindi (abbinata all esistenza di cospicue anticipazioni di tesoreria) la sua crisi irreversibile di liquidità ed è quindi ex se rilevante ai fini dell art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011. Più in generale, è rilevante, ai fini della normativa indicata, l intera gestione dei residui dell ente in quanto si manifesta il mantenimento di residui attivi sopravvalutati, risalenti ed inesigibili e la presenza di squilibri nella gestione dei residui stessi Debiti fuori bilancio e passività potenziali. Dal questionario relativo al rendiconto 2010 risultano cospicui debiti fuori bilancio riconosciuti (euro ,78 di cui euro ,90 per sentenze esecutive ed euro ,78 per acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa), mentre non risultano passività potenziali. 15

16 Dall istruttoria condotta è emerso che l ente, al 31 dicembre 2010, aveva ingenti debiti per fornitura di acqua potabile nei confronti di Sorical (euro ,45), per fornitura energia elettrica con Enel (euro ,00), per fornitura gas con Italgas (euro ,32), per raccolta rifiuti con la società Lamezia Multiservizi (euro ,50) e per conferimento rifiuti con il Commissario per l emergenza ambientale (euro ,70). Il debito emerso in sede istruttoria ammonta pertanto all ingente somma complessiva di euro ,97, di cui l importo di euro ,84 (relativo al debito nei confronti del Commissario per l emergenza ambientale) non impegnato (l Ente ha dovuto fare ricorso al riconoscimento di un ulteriore debito fuori bilancio con delibera C.C. n.31/2012). Evidenziato che l art.244 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che si ha dissesto finanziario se esistono nei confronti dell ente crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui agli articoli 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000, con la delibera n.82/2012, questa Sezione di controllo chiedeva all ente di procedere a far fronte ai debiti sopra indicati con le modalità di cui agli articoli 193 e 194 citati. Si chiedeva inoltre di adottare identica procedura per eventuali analoghe partite debitorie non emerse in sede istruttoria o maturate dall esercizio Il Comune, nella delibera avente ad oggetto le misure correttive (n.32/2012), ha specificato che le passività relative alle forniture dell acqua potabile, energia elettrica e fornitura gas sono regolarmente impegnate. Tuttavia ha ammesso di non aver potuto procedere ai relativi pagamenti per mancanza di liquidità. Con riferimento al debito nei confronti del Commissario per l emergenza ambientale (euro ,70), l Ente ha specificato quanto segue: i residui passivi verso lo stesso creditore ammontano ad euro ,86. Con delibera consiliare n.31 del 19 settembre 2012 si è proceduto al riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio nei confronti del Commissario per l emergenza ambientale, per l importo complessivo di euro ,84. Si precisa che in data 18/07/2012, con nota n.7664, lo stesso Ufficio ha proposto una rateizzazione da estinguere in 36 mensilità al quale l'ente ha aderito. Dalla delibera n.31/2012 di riconoscimento del debito, pubblicata sul sito del Comune, si evince che il pagamento del debito non ricade sul triennio, ma è stato suddiviso in due tranche di euro ,42, imputate esclusivamente nei bilanci 2013 e Tale modus operandi è illegittimo in quanto non conforme a quanto sancito dagli articoli 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi dei quali per il pagamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. Si richiama a tal proposito anche il parere espresso dalla Sezione Controllo della Lombardia n.773 del 14 luglio 2010, il quale, in merito alla applicazione della normativa in argomento ha evidenziato che l amministrazione locale può decidere di allocare diversamente il peso del riequilibrio fra i tre esercizi consecutivi, rateizzando il riallineamento, ma non può prescindere dal rendere effettivo il piano di risanamento superando l esercizio in corso e ripartendo l onere solo sui due anni del triennio successivi al primo. La situazione esposta conferma la difficoltà dell ente a far fronte alle proprie obbligazioni ed ingenera peraltro ulteriore sofferenza di cassa sui futuri bilanci. In particolare, l esistenza di 16

17 debiti non pagati per mancanza di liquidità, nonostante il massiccio ricorso ad anticipazioni di tesoreria, dimostra l esistenza di una crisi irreversibile di liquidità. Tale elemento, insieme alla presenza di un ingente debito fuori bilancio, dimostra l esistenza di una situazione di squilibrio finanziario idonea a provocare il dissesto dell ente. Con riferimento al debito nei confronti del Commissario per l emergenza ambientale si rileva inoltre che il comune ha chiaramente sottovalutato la spesa de quo, iscrivendo in bilancio solo il 67% dell importo dovuto. Si rileva ancora che, anche in sede di controllo sui rendiconti 2008 e 2009, sono emerse criticità in merito al riconoscimento di ingenti debiti fuori bilancio dal parte del Comune (rispettivamente euro ,32 ed euro ,47). Il Comune non ha fornito informazioni in ordine alla eventuale esistenza di analoghe partite debitorie maturate nel 2011 (e nel 2012) per fornitura di acqua, energia elettrica e gas e per servizi riguardanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti. Come sopra riportato, l art.244 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che si ha dissesto finanziario se esistono nei confronti dell ente crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui agli articoli 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000. L esistenza di un consistente debito nei confronti del Commissario per l emergenza ambientale al quale non è stato fatto validamente fronte con le modalità previste dagli articoli 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000 configura l ipotesi indicata dal citato art.244. Lo stesso ente, nelle motivazioni della medesima delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio (n.31/2012) attesta che la situazione del bilancio dell ente non consente la copertura dell importo nell esercizio in corso. Risulta rilevante ai fini della applicazione dell art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011 anche l indicata incapacità dell ente, per mancanza di liquidità, di pagare i propri ingenti debiti per le indicate forniture e servizi ricevuti Spese per il personale. L ente, anche in sede istruttoria, non ha fornito informazioni in merito agli incarichi di collaborazione autonoma (punto 7.6 del questionario). La Sezione ha pertanto chiesto all ente di verificare l avvenuto rispetto dell art.3, co.55, della legge 244/2007. Il Comune ha attestato che è stato rispettato con l'approvazione del piano con delibera di G.M. n.248 del Stante l'incertezza normativa il piano è stato approvato alla stregua del fabbisogno del personale con delibera di Giunta Municipale. Per gli anni successivi (2011 e 2012) invece l'atto è stato deliberato dal Consiglio Comunale. L approvazione del piano in oggetto da parte della Giunta non risulta conforme al citato comma 55, secondo il quale gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo. I chiarimenti forniti dall Ente risultano insufficienti, atteso peraltro che, con riferimento agli incarichi di collaborazione autonoma, per il 2010, non risulta specificato l importo degli stanziamenti iniziali e degli impegni. 17

18 2.12. Contrattazione integrativa. E stata accertata una altissima percentuale di progressioni orizzontali (oltre il 90% del personale). Tale situazione, nonostante le spiegazioni fornite in sede istruttoria, non risulta coerente con la ratio dell art.23 del D.Lgs. 150/2009, diminuisce in modo permanente l entità del fondo e riduce sensibilmente le possibilità per l ente di avvalersi di strumenti di incentivazione economica della produttività. Irregolarità erano state riscontrate anche in relazione al rendiconto La Sezione ha pertanto invitato l ente a prestare la massima attenzione alla contrattazione integrativa anche in relazione alle ipotesi di nullità e di danno erariale che possono verificarsi. Sul punto l Ente ha semplicemente assicurato un puntuale e rispettoso adempimento della contrattazione integrativa. Non risulta pertanto superato il rilievo evidenziato Conto economico. Si evidenzia un drastico peggioramento nel 2010 (euro ,44), rispetto al 2009 (euro ,37), per il risultato economico di esercizio, per l effetto congiunto di minori proventi della gestione, maggiori costi della gestione e maggiori oneri straordinari. Con la deliberazione n.82/2012, questa Sezione ha stabilito che il Comune deve adottare urgentemente misure correttive volte ad aumentare i proventi della gestione e/o a ridurre costi di gestione e oneri straordinari. La comunicazione dell Ente in sede di misure correttive è stata data disposizione ai singoli uffici di aumentare i proventi della gestione e ridurre al minimo i costi soprattutto quelli straordinari non è certamente sufficiente a superare il rilievo di cui trattasi. Si evidenzia che, nel 2011 (dati SIRTEL), la situazione è precipitata dal momento che il risultato economico dell esercizio risulta nettamente negativo (euro ,72). Tale circostanza dimostra ulteriormente la situazione di estrema difficoltà nella quale versa l ente Conto del patrimonio. L inventario dei beni mobili e immobili è aggiornato al Ciò pregiudica inevitabilmente e sensibilmente l attendibilità del conto del patrimonio e impedisce una corretta applicazione dell art.58 della legge 133/2008 con conseguente rischio di danno erariale. Tale situazione ha effetti negativi anche in ordine alle possibilità di salvaguardia degli equilibri di bilancio (art.193 del D.Lgs. 267/2000). Dal questionario relativo al rendiconto 2010 risulta che è stato conferito apposito incarico professionale ad una società la quale non aveva ancora terminato l aggiornamento dell inventario. Premesso che l aggiornamento dell inventario è un compito ordinariamente spettante al personale comunale, il Comune deve procedere all aggiornamento dell inventario ogni anno in ottemperanza a quanto disposto dall art.230, co.7, del D.Lgs. 267/

19 Permane tuttora l irregolarità rilevata atteso che, nella deliberazione n. 32/2012, l Ente ha fatto presente che la Società che cura l'aggiornamento del inventario, dopo la consegna di parte del lavoro avvenuta il 15/07/2011, e con l'impegno di ultimazione dei lavori entro il 30/09/2011, sebbene più volte contattata, non ha prodotto la restante parte del lavoro. In data 12/09/2012 si è proceduto alla rescissione del contratto. Il Comune ha poi affermato che, entro la fine dell anno corrente, l inventario dei beni mobili ed immobili sarà aggiornato. La problematica evidenziata risulta pertanto non ancora risolta. 3. ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI RILEVANTI AI FINI DELL ART.6, CO.2, DEL D.LGS. 149/2011 IN RELAZIONE ALLA COMPLESSIVA SITUAZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE DI AMANTEA. CONCLUSIONI. Come esposto in premessa, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la delibera n.2/2012, ha formulato i primi indirizzi operativi ai fini dell applicazione dell art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011, precisando, tra l altro, quelli che sono gli indicatori di una situazione di squilibrio finanziario in grado di provocare il dissesto dell ente, ravvisabili nelle seguenti fattispecie: squilibri nella gestione dei residui, mantenimento in bilancio di residui attivi sopravvalutati, risalenti ed inesigibili; crisi irreversibile di liquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria di notevole entità; ingenti debiti fuori bilancio; sopravvalutazione di entrate e sottovalutazione di spese. Ciò posto, in riferimento agli elementi che caratterizzano la situazione finanziaria complessiva del Comune di Amantea, per quanto rileva ai fini della applicazione dell art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011, oltre a confermare integralmente quanto riportato sopra nel punto n.2, la Sezione osserva altresì quanto segue: Con riferimento all esercizio 2011, sussiste la condizione di ente strutturalmente deficitario in presenza del superamento di cinque parametri sui dieci previsti dal d.m. 24 settembre Nel 2010 l ente presentava il superamento di quattro parametri su dieci. La presenza di una situazione di deficitarietà strutturale è sicuro indice di difficoltà di natura, appunto, strutturale e non episodica, che si trascina dagli esercizi precedenti. Gli enti che precipitano in tale situazione sono enti che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio. L ente non ha adottato gli interventi di riequilibrio necessari. Sussiste una grave criticità in ordine alla sostenibilità del costo dell indebitamento, atteso che, per l esercizio 2011, risulta superato il parametro di deficitarietà strutturale relativo alla consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni rispetto alle entrate correnti. Come per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, l ente ha fatto ampio ricorso, nell esercizio 2011, ad anticipazione di tesoreria, con superamento del relativo parametro di deficitarietà strutturale, in presenza, al 31 dicembre, di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti. Tale criticità si presenta anche in sede di bilancio 2012, atteso che l ente ha previsto entrate per anticipazioni di cassa pari ad euro ,00, poi aumentate in sede di variazione di bilancio per un importo di euro ,00. La situazione esposta non fa che confermare la progressiva e cronica 19

20 sofferenza di cassa dell Ente derivante proprio dalla mancata riscossione delle entrate in conto competenza ed in conto residui. Si ribadisce che l Ente ha fatto ricorso a tale istituto anche negli esercizi 2007, 2008 e 2009, come rilevato da questa Sezione nelle relative pronunce (delibere nn. 401/2009, 817/2009 e 22/2011). Peraltro l ente, nonostante le ingenti anticipazioni di tesoreria, non ha proceduto al pagamento di ingenti debiti esistenti al 31 dicembre 2010 (pari a euro ,97), nei confronti dei soggetti sopra indicati per varie forniture e servizi, per mancanza di liquidità. Ciò conferma l esistenza di una crisi irreversibile di liquidità per la quale non è sufficiente neanche il ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria di notevole entità. Come per il rendiconto 2008 (delibera n.817/2009), si rileva un consistente saldo negativo della parte corrente nell esercizio Nel 2011, le riscossioni di entrate correnti (euro ,83) risultano largamente inferiori alle spese correnti pagate (euro ,61). Non risulta effettuata la drastica e strutturale riduzione delle spese correnti richiesta da questa Sezione di controllo con la delibera n.82/2012. Si riscontra una sopravvalutazione delle entrate negli esercizi 2009, 2010 e 2011, con particolare riferimento alle entrate correnti e più precisamente a quelle relative ai contributi per permesso di costruire, sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e recupero della evasione tributaria. Si rileva una sopravvalutazione delle entrate sia nel 2011 che nel Dai dati SIRTEL emerge che, per il 2011, a fronte di una previsione definitiva delle entrate dei Titoli da I a IV pari a euro ,98 (le previsioni iniziali erano pari ad euro ,40), c è stato un accertamento pari a euro ,60 e una riscossione pari a euro ,97. Per il 2012, in sede di ricognizione degli equilibri di bilancio (delibera n.37/2012), alla data del 27 settembre 2012, sempre con riferimento ai Titoli da I a IV delle entrate, a fronte di una previsione di euro ,70 risultano accertamenti per euro ,50 (pari al 20,45%). Ulteriori criticità si rilevano in sede di variazione di bilancio esercizio 2012 (delibere della Giunta Comunale n.186 del 5 ottobre 2012 e n.203 del 24 ottobre 2012). Nella prima deliberazione, in contrasto con quanto richiesto da questa Sezione con la deliberazione n.82/2012, risulta un aumento della spesa corrente pari ad euro ,85 (di cui euro ,00 non prevista in sede di bilancio di previsione per raccolta differenziata RSU). Si evidenzia inoltre che, nella medesima deliberazione, le entrate dei titoli I e III rimangono invariate, a fronte della variazione delle spese correnti indicata. Anche nella successiva deliberazione di variazione di bilancio (G.C. n.203/2012) risulta un aumento della spesa corrente per un importo di euro ,00. Tenuto conto dalla consistenza dei residui attivi remoti (titolo I e III) iscritti nel bilancio del comune appare molto dubbia l attendibilità del risultato di amministrazione. Risulta altamente improbabile la tenuta degli equilibri di bilancio dei futuri esercizi anche in virtù della applicazione dell art.6, co.17, della legge 135/

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