REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA COMUNE DI SPILIMBERGO PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO

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1 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA COMUNE DI SPILIMBERGO PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO Regolamento adottato in C.C. n. 37 del approvato con DPGR. n. 0665/Pres. del Variante n. 1 adottata in C.C. n. 84 del approvata con DPGR n. 0671/Pres del Variante n. 2 adottata in C.C. n. 14 del approvata con DPGR n. 0463/Pres del Variante n. 3 adottata in C.C. n. 82 del approvata con DPGR n. 0110/Pres del

2 Sommario pag. TITOLO I... 5 CAPO I... 5 DISPOSIZIONI GENERALI... 5 Art. 1 - Applicazioni del Regolamento Edilizio... 5 Art. 2 - Riferimento e disposizioni generali di legge... 5 CAPO II... 5 COMMISSIONE EDILIZIA... 5 ART. 3 - COMPOSIZIONE ORDINARIA E COMPOSIZIONE INTEGRATA... 5 ART. 4 - INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE, DECADENZA, REVOCA... 7 ART. 5 - DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E RIELEGGIBILITÀ DEI MEMBRI... 8 Art. 6 - Ufficio Tecnico Comunale... 8 ART. 7 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA... 8 ART. 8 - OGGETTI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA... 9 CAPO III... 9 CONCESSIONE A EDIFICARE... 9 Art. 9 - Obbligatorietà della Concessione edilizia... 9 Art Opere soggette a concessione edilizia Art Opere soggette a denuncia preventiva Art Opere esenti dall obbligo di domanda di concessione Art Opere eseguite da Amministrazioni dello Stato Art Opere eseguite da enti pubblici su aree demaniali Art Deroga Art Contenuto della denuncia e relativo provvedimento Art Domanda di concessione di costruzione e relativa documentazione Art Concessione di costruzione Art Contenuto della domanda di concessione Art Contenuto dell'atto di concessione Art Varianti Art Termini della concessione Art Volture Art Onerosità della concessione Art Contributo relativo all'incidenza delle spese di urbanizzazione Art Situazioni differenziate per la speciale contribuzione relativa agli oneri di urbanizzazione Art. 27 Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione in aree oggetto di intervento singolo Art Partecipazione agli oneri di urbanizzazione in aree oggetto di lottizzazione convenzionata, Piani per l Edilizia Economica e Popolare, Piani per gli Insediamenti Produttivi - comparti edificatori Art Determinazione del costo di costruzione Art Speciale Relamentazione afferente il costo di costruzione Art Esenzione del contributo afferente il costo di costruzione CAPO IV AUTORIZZAZIONI Art Autorizzazione alla lottizzazione Art Obbligatorietà della concessione per la trasformazione dell assetto urbanistico Art Ambiti della lottizzazione Art Ordine di successione delle lottizzazioni Art Limiti all edificazione e rapporti nella dotazione di servizi da rispettare nelle lottizzazioni Art Valutazione dello stato di urbanizzazione dell area da lottizzare Art Documentazione delle domande d autorizzazione a lottizzare Art Istruttoria delle lottizzazioni

3 Art Apertura di nuove strade per interventi che non abbiano il carattere di lottizzazioni Art Realizzazione delle opere di urbanizzazione Art Cessione gratuita di aree da parte dei lottizzatori per opere di urbanizzazione primaria Art Cessione gratuita di aree da parte dei lottizzatori per opere di urbanizzazione secondaria Art Oneri d urbanizzazione secondaria a carico dei lottizzatori Art Speciale trattamento da assicurare al concessionario all interno della lottizzazione CAPO V ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE Art. 46 Punti di linea e di livello Fognature e acquedotto Art Occupazione e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico Materiali d impiego e di risulta Art Deposito in cantiere della concessione edilizia e dei disegni Art Vigilanza: termini e modalità Art Inizio e termine dei lavori Art Licenza di abitabilità e di agibilità Art Vigilanza sulle costruzioni Art Attività edilizia abusiva Art Sanzioni amministrative della modifica o del ripristino in presenza di concessioni di costruzione Art Sanzioni per violazioni in campo urbanistico - edilizio.- Tipologie Art Sanzioni Amministrative CAPO VI CARATTERISTICHE EDILIZIE ED ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI Art Chiostrine Art Spazi per parcheggi Art Prescrizioni edilizie particolari per ripostigli ed impianti tecnologici Art Decoro degli edifici Art Cortili Art Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico Art Altezze Art Coperture Art Indicazioni toponomastiche e numeri civici Art Servitù pubbliche particolari Art Disposizioni generali Art Fogne e canali di scolo per edifici produttivi di beni e servizi Art Zone non servite da fognatura pubblica: scarichi in condotti e bacini a cielo aperto Art Zone non servite di fognatura pubblica: smaltimento di acque usate Art Zone servite da fognatura pubblica ed oggetto di lottizzazione Art Isolamento dall umidità Art Isolamenti fonici e termici Art Terrapieni e muri di contenimento Art Fumi polveri ed esalazioni Art Locali abitabili o agibili Art Cucine Art Locali per i servizi igienici Art Scale ed ascensori, ringhiere e parapetti Art Corridoi e disimpegni Art Locali a piano terra, seminterrati e scantinati Art Locali per deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani Art Rifornimento idrico CAPO VII SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI Art Marciapiedi - portici - gallerie Art Pubbliche discariche Art Depositi ed accumuli di materiali connessi ad attività economiche Art Limite di utilizzabilità della superficie edificabile

4 Art Sistemazione delle superfici scoperte e recinzioni Art Decoro degli spazi Art Cave e miniere Art Accessibilità e sosta dei veicoli nel sottosuolo passi carrai CAPO VIII COSTRUZIONI DI DESTINAZIONE SPECIALE Art Edifici e locali di uso collettivo Art Stabilimenti industriali, depositi, magazzini, autorimesse Art Impianti di servizio dell agricoltura Art Allevamenti a carattere industriale Art Impianti per lavorazioni pericolose, moleste, insalubri o inquinanti CAPO IX PREVENZIONE DAI PERICOLI D INCENDIO Art Locali la lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili Art Impianti di strutture lignee Art Impianti termici Art.102 Preventivo nulla osta dei Vigili del Fuoco Art Norme particolari e prevenzioni cautelative I cortili L impianto elettrico Canne fumarie Gas Forni Art Uso di gas in contenitori Art Collaudo di competenza dei Vigili del Fuoco Art Barriere architettoniche

5 TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Applicazioni del Regolamento Edilizio Ogni attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio Comunale è soggetta alle norme e prescrizioni contenute nel presente Regolamento Edilizio e nelle Norme di Attuazione del P.R.G.. Art. 2 - Riferimento e disposizioni generali di legge Ogni attività edificatoria è soggetta alla osservanza della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata con Legge 6 agosto 1976, n. 765, alla Legge n. 865, alla Legge n. 10, alla Legge Regionale del n. 23, alla Legge Regionale del n E' soggetta altresì alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, nonché ad altre Leggi e Regolamenti applicabili in materia, vigenti o che venissero emanati dallo Stato o dalla Regione successivamente alla approvazione del presente Regolamento Edilizio. CAPO II COMMISSIONE EDILIZIA Art. 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia La Commissione Edilizia è l'organo ordinario di consulenza tecnica del Comune per i progetti e le questioni di interesse archi tettonico ed urbanistico. Essa ha le seguenti funzioni: a) esprime, per i progetti presentati il suo parere dal punto di vista tecnico- igienicosanitario ed architettonico; b) vigila e verifica, se del caso, l'esecuzione dei progetti approvati; c) coadiuva il Comune nella corretta attuazione del P.R.G.; d) formula ed esprime all'amministrazione Comunale proposte per ogni altro provvedimento che ritenga opportuno al conseguimento di una buona sistemazione del complesso urbano e di una buona viabilità; e) esprime parere sull'interpretazione, applicazione e su eventuali modifiche del presente Regolamento Edilizio e Norme di Attuazione. Il parere della Commissione Edilizia è obbligatorio ma non vincolante. 1 ART. 3 - COMPOSIZIONE ORDINARIA E COMPOSIZIONE INTEGRATA La Commissione Edilizia è composta da 8 membri di cui 2 di diritto e 6 di nomina della Giunta Municipale. I membri di diritto, con facoltà di farsi rappresentare, sono: a) Il Sindaco o suo Assessore delegato; b) Il responsabile del Servizio Urbanistica I membri nominati dalla Giunta Municipale sono: a) Un ingegnere iscritto all Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone; b) Un architetto iscritto all Ordine degli Architetti della Provincia di Pordenone; c) Un geometra iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Pordenone; d) Un perito iscritto al Collegio dei Periti della Provincia di Pordenone; e) Un geologo iscritto all Ordine Professionale dei Geologi della Regione Friuli Venezia Giulia; f) Un concittadino di notoria e conosciuta competenza storica, architettonica ed 1 sostituito con variante n.3 5

6 urbanistica; I componenti vengono scelti o direttamente dalla Giunta, o fra le terne segnalate dagli Ordini e dai Collegi professionali, unitamente ai curricola formativo professionali trasmessi alla Giunta. La nomina del componente di cui alla lett. f) è di competenza diretta della Giunta Comunale. Non potranno coesistere nella Commissione componenti che abbiano tra loro legami di parentela ed affinità fino al quarto grado, i componenti della Giunta comunale nonché tecnici che esercitano fra loro attività professionale associata. Non possono far parte della Commissione Edilizia i consiglieri comunali, i dipendenti del Comune e di Enti, Aziende e/o Società da esso dipendenti. Partecipa altresì alla Commissione, senza diritto di voto il Responsabile del Procedimento per relazionare sull istruttoria delle pratiche. La Commissione Edilizia è presieduta dal Sindaco od un suo delegato. Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione sono svolte da un impiegato tecnico nominato dal Responsabile del Servizio Urbanistica. La Commissione Edilizia si riunisce in composizione integrata nei casi previsti dal Titolo X della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, facoltativamente nel caso in cui vengano discusse opere pubbliche e nei casi in cui la C.E. ordinaria lo richieda oltre che per i progetti ricadenti in ambiti di tutela idrogeologica. Ai sensi dell art. 133 della L.R n. 52, e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione Edilizia viene integrata con due esperti, di nomina Giuntale. Il primo esperto viene scelto tra gli iscritti all Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali del Friuli Venezia Giulia. Il secondo esperto viene scelto tra i candidati proposti dalle Associazioni ambientaliste riconosciute ed operanti nel territorio regionale. Entrambi i componenti verranno scelti dalla Giunta o fra le terne segnalate dalle sopra dette associazioni. Gli altri esperti verranno scelti dalla Giunta Comunale con le modalità di cui al comma 2. Nel caso di convocazione di Commissione Edilizia Integrata ai sensi dell art. 34 della L.R. 75/82 farà parte della C.E. il Direttore Provinciale dei Sevizi Tecnici Territorialmente competente o un suo delegato. 2 Art. 4 - Composizione della Commissione Edilizia La Commissione Edilizia è così composta: 1 - dal Sindaco o da un assessore da lui delegato, che la presiede; 2 - dal Capo dell Ufficio Tecnico Comunale; 3 - dall Ufficiale Sanitario; La partecipazione dell'ufficiale Sanitario ai Lavori della Commissione non sostituisce l'autonomo parere del medesimo funzionario prescritto dall'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D , n Membri elettivi Da n. 6 membri nominati dal Consiglio Comunale scelti tra persone che abbiano una competenza tecnica, estetica, amministrativa in materia edilizia ed urbanistica. Di esse almeno un terzo deve essere costituito da tecnici laureati e diplomati scelti fra terne di nominativi segnalati dai rispettivi ordini o collegi professionali competenti. Esercita le funzioni del Segretario della Commissione, senza diritto di voto, un impiegato del Comune, all uopo designato dal Sindaco. I Commissari di nomina consiliare durano in carica cinque anni. Il Componente elettivo che per qualsiasi ragione cessi dall'incarico prima del periodo suddetto è sostituito con la stessa procedura e dura in carica fino a quella che sarebbe stata la normale scadenza del componente da esso sostituito. Per le cause e le procedure di decadenza, incompatibilità, astensione, per la validità delle sedute e delle decisioni ed in genere per ogni problema inerente al suo 2 inserito con variante n. 3 6

7 funzionamento vengono applicate le disposizioni del T.U.L.C.P. approvato con R.D , n. 383, regolanti casi analoghi. In particolare, un membro sarà ritenuto dimissionario quando abbia, senza giustificato motivo, disertato più di quattro sedute consecutive. Il Sindaco, in ordine a questioni di speciale importanza, potrà chiamare in seno alla commissione in qualità di Consulenti, professionisti o funzionari di manifesta competenza. Detti consulenti non avranno però alcun potere deliberativo. Quando l'argomento da trattare in Commissione interessi direttamente od indirettamente uno dei componenti, questi, se presente, deve dichiarare tale sua condizione e assentarsi durante la trattazione e la votazione relative all'argomento in questione pena la decadenza dall incarico. Del fatto e sua osservanza deve essere riferito nel registro dei verbali della Commissione. La Commissione Edilizia si riunisce nella residenza municipale ordinariamente una volta al mese e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario. Le adunanze saranno valide se i presenti saranno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. 3 ART. 4 - INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE, DECADENZA, REVOCA Sono incompatibili con l appartenenza alla Commissione Edilizia: - i consiglieri comunali, i componenti della Giunta comunale, i componenti degli organi di controllo, i dipendenti del Comune e di enti, aziende o società da esso dipendenti salvo il caso di cui all art.3, per quanto concerne il funzionario responsabile dell Ufficio Urbanistica; - i rappresentanti o i dipendenti di organi o enti ai quali la legge demanda di esprimere parere o svolgere controlli e vigilanza sugli interventi di rilevanza urbanistica di competenza comunale. I membri della Commissione Edilizia non possono presenziare all esame dei progetti da essi elaborati o alla cui esecuzione siano in qualsiasi modo interessati, a pena d invalidità delle determinazioni assunte. I membri della Commissione Edilizia decadono automaticamente se insorga un caso di incompatibilità successivo alla nomina o se risultino assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione Edilizia. I componenti della Commissione Edilizia possono essere revocati qualora non rispettino gli obblighi di astensione o per altri gravi motivi inerenti allo svolgimento delle loro funzioni. La revoca é disposta dal Sindaco, previo parere della Giunta Comunale. La nomina del nuovo membro dovrà essere fatta entro 30 giorni dalla data della revoca. 4 Art. 5 - Documentazione delle decisioni, mezzi istruttori e astensioni La Commissione ha facoltà di sentire, durante le adunanze, ma non al momento della decisione, i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame. I processi verbali delle adunanze sono scritti in apposito registro e devono contenere, oltre che le motivazioni riportate al meno in forma sommaria ed i pareri dati, che le eventuali dichiarazioni dei singoli Commissari. I processi verbali vengono firmati dal Presidente, dal Relatore e dal Segretario. Il registro è vidimato prima del suo uso dal Sindaco, previa numerazione di esso pagina per pagina. 3 sostituito con variante n.3 4 inserito con variante n. 3 7

8 Del parere della Commissione il Segretario fa annotazione sulla domanda edilizia esaminata ed oppone sul relativo progetto la dicitura ESAMINATO dalla Commissione Edilizia. completando con la data e la firma del Presidente e del Commissario. 5 ART. 5 - DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E RIELEGGIBILITÀ DEI MEMBRI La Commissione Edilizia dura in carica cinque anni; il suo rinnovo è, in ogni caso, collegato al rinnovo del Consiglio comunale. Entro 60 giorni dall insediamento del Consiglio Comunale, ovvero entro 30 giorni dalla decadenza della Commissione, l organo competente procede alla nomina dei membri di cui all art. 3. I membri della Commissione Edilizia sono rieleggibili o rinnovabili per non più di due volte consecutive. In nessun caso possono essere rieletti o nuovamente nominati i membri decaduti per assenza o revocati ai sensi delle norme contenute nell art. 4, penultimo comma. La durata in carica dei nuovi membri in sostituzione di quelli decaduti è equiparata a quella dei commissari decaduti. Art. 6 - Ufficio Tecnico Comunale Il Funzionario responsabile dell'ufficio Comunale competente redige per ogni domanda o denuncia pervenuta una breve relazione scritta sulla conformità dei progetti presentati alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti, e inoltre fornisce le ulteriori documentazioni previste al precedente art.. E' inoltre compito del suddetto funzionario la tenuta e costante e tempestivo aggiornamento di una mappa catastale sulla quale debbono essere indicate con particolari colorazione e simbologia le aree costituite in pertinenza urbanistica ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 12 della L.R. n. 39 del 4 maggio 1973, di edifici o manufatti autorizzati con licenza 6 concessione ed inoltre riportati gli estremi di quest'ultima. Tale mappa è posta a libera consultazione del pubblico. Art. 7 - Ufficiale Sanitario Comunale Il parere prescritto dall'art. 220 del T.U. delle Leggi sanitarie approvate con R.D , n. 1265, salvo che particolari ragioni lo richiedano, viene espresso mediante visto da apporsi sugli elaborati del progetto. Detto parere ha natura obbligatoria e vincolante. 7 ART. 7 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA La Commissione Edilizia viene convocata dal Presidente con lettera di preavviso, con almeno 5 giorni di anticipo, con allegato l ordine del giorno. Lo stesso sarà a disposizione presso l Ufficio Tecnico comunale ed i commissari, qualora Io ritenessero opportuno, potranno visionare le pratiche oggetto dei lavori della Commissione. La Commissione Edilizia può deliberare se è presente la maggioranza assoluta dei membri. Quando la Commissione Edilizia si riunisce in composizione integrata (art. 3 comma 2), per il calcolo del numero legale non si tiene conto dei membri aggiuntivi che, regolarmente invitati, risultino tuttavia assenti. Le decisioni della Commissione Edilizia sono validamente assunte con la maggioranza dei voti dei componenti validamente presenti. In caso di votazioni ove si verificasse la parità, il voto del Presidente vale il doppio. I commissari, se presenti, dovranno in ogni caso esprimere il loro parere tecnico. 5 sostituito con variante n.3 6 modificato e inserito dal decreto regionale di approvazione del R.E 7 sostituito con variante n.3 8

9 Se per più di tre volte consecutive le riunioni della Commissione Edilizia non raggiungono il numero legale, la Commissione Edilizia può essere sciolta d ufficio dal Sindaco. Ai membri della Commissione Edilizia é corrisposto un gettone di presenza, stabilito annualmente dal Consiglio Comunale. Dei lavori della Commissione Edilizia è tenuta nota nel verbale che verrà sottoscritto dal Presidente o dal vicepresidente per le sedute dove risultasse assente il Presidente. 8 Art. 8 - Indennità ai componenti della Commissione A ciascun componente della Commissione Edilizia ed al Segretario spettano i compensi previsti dal D.P.R n. 5, modificato dalla Legge n ART. 8 - OGGETTI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA La Commissione Edilizia esprime il proprio parere, successivamente alla verifica di conformità risultante dal parere istruttorio predisposto dall Ufficio Tecnico Comunale, con riferimento agli aspetti architettonici e compositivi delle opere edilizie o degli interventi proposti, verifica il loro inserimento nell ambiente urbano, ambientale e paesaggistico riservando attenzione alle tipologie, ai materiali ed ai colori. La Commissione Edilizia può richiedere all ufficio preposto all istruttoria un approfondimento limitatamente agli aspetti tecnico-giuridici. Tale approfondimento non comporta tuttavia l interruzione dei termini previsti dalla normativa vigente. Al di fuori dei casi espressamente previsti dalle leggi statali e regionali, la Commissione Edilizia esprime parere obbligatorio su tutti gli interventi aventi rilevanza urbanistica ai sensi del capo I del Titolo VI della LR 52/1991. La Commissione Edilizia esprime parere altresì su tutti gli strumenti urbanistici comunali. Per l esame delle concessioni edilizie, la Commissione Edilizia procede secondo l ordine cronologico di presentazione della domanda. In ogni caso, può essere sottoposta al parere della Commissione Edilizia qualsiasi delibera degli organi comunali attinente alle competenze specifiche della Commissione Edilizia stessa. La Commissione Edilizia si deve esprimere entro i termini utili di legge per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi. Gli interessati possono presentare alla Commissione Edilizia documenti e memorie riguardanti gli oggetti sottoposti alla valutazione dell organo e chiedere l audizione alla Commissione. La Commissione Edilizia può invitare gli interessati per sentirli in contraddittorio. La Commissione Edilizia può, nel parere positivo, indicare condizioni e modalità che devono essere rispettate nell esecuzione dell opera. 10 CAPO III CONCESSIONE A EDIFICARE Art. 9 - Obbligatorietà della Concessione edilizia Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio partecipa agli comunale oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del Sindaco ai sensi della Legge , n inserito con variante n. 3 9 sostituito con variante n.3 10 inserito con variante n. 3 9

10 Art Opere soggette a concessione edilizia Sono soggette a concessione edilizia: a) opere di urbanizzazione o singole parti di esse (ad es. i marciapiedi rispetto alla strada); b) nuove costruzioni, compresi i tipi prefabbricati o trasferibili, quando - in quest'ultimo caso - siano stabilmente fissati al suolo o collegati in via continuativa ad impianti, servizi ed opere di urbanizzazione; c) ampliamenti, sopraelevazioni, ricostruzioni anche parziali; d) opere di manutenzione straordinaria, di restauro, riattamento di fabbricati, opere di ristrutturazione; e) modifiche di destinazione d'uso del manufatto, dell'edificio o di singole parti o locali di essi; f) modiche nell'ubicazione di costruzioni smontabili o trasferibili; g) demolizioni; h) costruzione, restauro, modifica, demolizione e ricostruzione di muri di cinta, cancellate, recinzioni prospicienti spazi pubblici, di uso pubblico o privato, chioschi permanenti, rivestimenti decorazioni, tinteggiature di facciate esterne di edifici; i) cappelle, edicole e monumenti funerari in genere; 11 l) apertura e modifica di accessi su spazi pubblici, di uso pubblico o privato, anche quando tali spazi non appartengono all'amministrazione Comunale o l'ente o il privato proprietario abbia già rilasciato l'autorizzazione per quanto di competenza. Sono altresì soggette alla preventiva concessione del Sindaco, scavi, reinterri e depositi o accumuli di materiale che siano di entità apprezzabile, muri di sostegno, condotti sotterranei e rilevanti modifiche al suolo in genere, comprese aperture ed ampliamento di cave e miniere ed ogni altra alterazione della naturale destinazione dei suoli. 12 Art. 10 bis - Opere soggette ad autorizzazione Sono soggette ad autorizzazione: a) le opere di manutenzione straordinaria previste dal 50 comma dell art. 5 della L.R. 47/85, punti 1,2, 3, 4, 5, 6; b) le opere di restauro e risanamento conservativo; c) le opere costituenti pertinenza ed impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti; d) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere; e) cappelle, edicole e monumenti funerari in genere; f) la costruzione o trasformazione di vetrine, collocamento di insegne, mostre, cartelli o affissi pubblicitari o indicatori, lumi, memorie e monumenti. Le opere contemplate al punto a) non devono interessare le parti di immobili vincolati ai sensi della Legge no 1089 e immobili inclusi in aree vincolate ai sensi della Legge no 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle modifiche riguardanti l esterno. 13 Art Opere soggette a denuncia preventiva m) collocamento, modificazione o rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni, addobbi esterni e distributori automatici; n) costruzione o trasformazione di vetrine, collocamento di insegne, mostre, cartelli o infissi pubblicitari o indicatori, lumi memorie, monumenti; o) opere provvisionali (ponteggi, scale mobili, ponti volanti su fondo pubblico); 14 p) mostre campionarie provvisorie all aperto; q) abbattimenti di alberi di alto fusto in giardini o parchi privati; 11 modificato dal decreto regionale di approvazione del R.E. 12 modificato dal decreto regionale di approvazione del R.E. 13 inserito dal decreto regionale di approvazione del R.E. 14 modificato dal decreto regionale di approvazione del R.E. 10

11 r) installazione di pannelli solari. Art Opere esenti dall obbligo di domanda di concessione Le opere di assoluta urgenza ed indifferibilità possono essere eseguite in deroga alle norme del presente Regolamento, se disposte con ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 153 del T.U. del 1915, n. 148 o ordinate dall'autorità giudiziaria. Non è prescritta la richiesta di concessione per i lavori di concessione per i lavori di ordinaria manutenzione e che non modificano le parti in vista degli edifici, la cubatura, il numero e la consistenza dei locali. 15 Sono escluse le opere eccedenti quelle strettamente richieste dall emergenza, le quali si possono effettuare seguendo le normali procedure. 16 Art Opere eseguite da Amministrazioni dello Stato Nei casi di opere rientranti fra quelle disciplinate dall'art. 29 della Legge - urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, l'amministrazione statale committente è tenuta a depositare presso gli uffici comunali competenti il documento comprovante l' avvenuto accertamento di conformità alle previsioni urbanistico-edilizie vigenti rilasciate dalla Amministrazione Regionale, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, unitamente ad una copia del progetto, e ciò ai fini di cui al quarto comma dell'art. 32 della menzionata legge urbanistica. Anteriormente all inizio dei lavori andrà corrisposto il contributo inerente alla correlativa trasformazione urbanistica del territorio nelle forme e nei modi previsti nei successivi articoli. 17 Art Opere eseguite da enti pubblici su aree demaniali Nei casi di opere da eseguire a cura di Enti Pubblici su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale compete all'amministrazione regionale d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente e del presente Regolamento Edilizio. Il Comune esprime il proprio parere, sentita la Commissione Edilizia. L Ente committente le opere provvederà in analogia a quanto previsto nell articolo precedente. Andrà comunque applicato il disposto di cui all ultimo comma dell articolo precedente. 18 Art Deroga E' ammessa la deroga alle norme del P.R.G. Comunale limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e subordinatamente al preventivo nulla osta della sezione urbanistica regionale nonché della Sovrintendenza ai Monumenti. 19 Il Sindaco sentita la Commissione Edilizia e le valutazioni del Consiglio Comunale sulla indispensabilità della deroga, rilascerà la richiesta concessione edilizia. L esercizio dei poteri di deroga è contemplato dall art. 41 quater della vigente L.U. e segue le procedure previste dalle circolari regionali emanate in materia. 20 Art Contenuto della denuncia e relativo provvedimento La denuncia di cui al presente art. 16 deve contenere ogni dato o elemento utile ad una 15 modificato dal decreto regionale di approvazione del R.E. 16 inserito dal decreto regionale di approvazione del R.E. 17 modificato dal decreto regionale di approvazione del R.E. 18 modificato dal decreto regionale di approvazione del R.E. 19 modificato dal decreto regionale di approvazione del R.E. 20 inserito dal decreto regionale di approvazione del R.E. 11

12 esatta cognizione delle opere da eseguirsi e di norma sarà corredata da fotografie, schizzi, campioni. Qualora nel termine dei 30 giorni successivi alla ricezione della domanda, l Amministrazione Comunale non abbia fatto pervenire richiesta di chiarimenti o determinazione alcuna, il denunciante si intenderà autorizzato ad iniziare i lavori. I lavori devono essere iniziati entro i tre mesi dal eventuale 19 rilascio del permesso e portati a termine nei successivi dodici mesi. Art Domanda di concessione di costruzione e relativa documentazione La domanda di concessione di costruzione è sottoscritta dai proprietari dell'area interessata o dagli aventi altro titolo reale su di essa, nei limiti in cui sia loro riconosciuta giuridicamente la disponibilità dell'area stessa. Essa deve contenere la proposta di costituzione della pertinenza urbanistica di cui all art.12 della L.R. 39/1973 sull area interessata. Nella domanda medesima va inserita la eventuale richiesta di avvalersi della facoltà di cui all'art. 11 della L , n. l0, onde realizzare direttamente le opere di urbanizzazione. Alla domanda per le nuove costruzioni, ampliamenti, sopralzi, modifiche e restauro, deve essere allegato il relativo progetto composto da: 1) una planimetria scala 1:2000, dalla quale risultino: orientamento; sagome degli edifici o manufatti realizzabili; edifici esistenti; strade e piazze con toponomastica; quote altimetriche o curve di livello; allineamenti e quote dello strumento urbanistico comunale; delimitazione del lotto di fabbrica e della proprietà; numeri catastali del lotto di fabbrica e della proprietà e dei lotti confinanti; accessi dalla pubblica via pedonale o veicolare; ogni altro elemento necessario alla chiara individuazione dell'ubicazione dell'opera (ad es. di corrispondenza, estratti tavolati - catastali, ecc...); 2) una planimetria in scala non inferiore a 1:500 rilevata, dalla quale risultino: orientamento; edificio o manufatto progettato; edifici esistenti sui lotti confinanti o vicini con la loro altezza massima e destinazione d'uso; quote altimetriche del terreno esistente e sistemato; dimensione dei cortili e loro calcolo; schema del sistema di fognatura prevista con l'indicazione della destinazione finale; superficie del lotto edificatorio, superficie coperta, volume progettato calcolo e indicazione degli spazi per parcheggio, indice di fabbricabilità, o indice di copertura; indicazione della vegetazione e degli alberi d'alto fusto eventualmente esistenti, da abbattere, da conservare o da porre a dimora; 3) sezioni del terreno rilevate nella scala della planimetria di cui al punto 2) da cui risultino: profili altimetrici dell'edificio progettato e di quelli confinanti; 4) piante quotate di ogni piano, del tetto e dei volume tecnici in scala 1:100, dalle quali risultino: destinazione dei vani e superficie di ciascuno di essi; aperture di porte e finestre e dimensioni dei fori esterni; 5) sezione o sezioni quotate in scala 1: 100, dalle quali risultino: altezza netta dei piani da pavimento a soffitto; 12

13 spessore dei solai compreso pavimento ed intonaci; eventuali intercapedini, camere d'aria e volumi tecnici; 6) prospetti in scala 1:100: devono essere disegnati a semplice contorno senza ombre o colore, comprendenti anche i camini ed i volumi tecnici e contenenti le indicazioni dei materiali, nonché nelle zone in serie chiusa - i prospetti degli edifici confinanti. Qualora il progetto comporti opere di sistemazione esterne (muri, scale, strade, recinzioni, ecc.), i prospetti di tali opere devono apparire assieme a quelli dell'edificio progettato. Potranno essere presentate o eventualmente richieste al fine di una maggiore conoscenza del progetto, una descrizione dell'opera, particolari architettonici, prospettive, fotomontaggi, modelli, studi dell'ambiente, schemi, schemi e descrizioni di impianti tecnologici, determinazione dei punti fissi di linea di livello, ecc... Per i progetti di modifica e di restauro potrà essere limitato il numero dei disegni ed il loro contenuto, quando la modesta entità delle opere lo consenta. Per l'esecuzione di qualsiasi opera che modifichi lo stato attuale all'interno o all' esterno di fabbricati di interesse artistico o storico, soggetti alla legge , n. 1089, dovrà richiedersi il nulla-osta alla competente Soprintendenza ai Monumenti. Sono egualmente subordinati all'approvazione della Soprintendenza i progetti per lavori di qualsiasi genere che modifichino lo stato esistente delle località d'insieme o delle bellezze individue vincolate ai sensi della Legge n Per i progetti riguardanti edifici compresi all'interno delle zone omogenee di tipo "A", per il rilascio della Concessione Edilizia, dovrà essere presentata una documentazione aggiuntiva o integrativa comprendente: a) rilievo completo - piante per ogni piano, prospetti, sezioni - di tutta l'unità preesistente, quotato in ogni suo dettaglio alla scala 1 :100, - 1 :50 per la categoria della conservazione con gli eventuali particolari architettonici a scala adeguata.. Il tutto sarà corredato da una relazione tecnica sulle caratteristiche tipologiche e dei materiali, e da documentazione fotografica a colori delle facciate esterne estese ai fabbricati contigui con evidenziazione degli eventuali particolari architettonici. b) Progetto - piante per ogni piano, prospetti e sezioni - alla scala 1 :100-1:50 per categoria della conservazione - corredato da tutti i particolari in scala adeguata. Sarà allegata una relazione tecnica sui criteri seguiti per la compilazione del progetto ed una descrizione dettagliata di tutti i materiali da impiegare. Le domande relative a demolizioni devono essere corredate da una planimetria in scala 1:1000 o 1:2000 recante l'indicazione dello edificio o del manufatto da demolire, nonché una documentazione atta ad individuare le caratteristiche ed il significato ambientale delle opere da demolire. Gli elaborati grafici progettuali relativi a scavi, reinterri, modificazioni al suolo pubblico e privato ed al regime delle acque superficiali e sotterranee, anche con opere che apportino variazioni di aspetto allo ambiente naturale preesistente, devono comprendere: 1) Una planimetria in scala 1 :1000 o 1 :2000, dalla quale risultino: orientamento; strade o piazze con toponomastica; quote altimetriche o curve di livello; delimitazione dell'area oggetto dei lavori, con indicazione dei numeri catastali della stessa e delle aree circostanti; ogni altro elemento necessario alla chiara individuazione dell'ubicazione della opera. 2) Una planimetria in scala non inferiore a 1:500, rilevata, dalla quale risultino: orientamento; edifici esistenti sulle aree circostanti; 13

14 quote altimetriche del terreno prima e dopo la modifica; indicazione della vegetazione e degli alberi d'alto fusto esistenti, da abbattere, da conservare o da porre a dimora; indicazione delle eventuali opere di costruzioni sotterranee. 3) Sezioni del terreno rilevate nella scala di cui al punto 2), dalle quali risultino: profili del terreno esistente e del terreno sistemato estesi almeno a tutta l'area interessata con indicazione dei volumi geometrici di scavo e di riporto; indicazione di massima delle opere di sostegno da cui risultino l'aspetto e l'inserimento dei manufatti nell'ambiente; profili altimetrici degli edifici esistenti sulle aree circostanti; Gli elaborati grafici di progetto relativi alla costruzione o modifica d strade e relativi manufatti devono comprendere: 1) Estratto dello strumento urbanistico comunale in scala 1 :5000 o 1:2000 del piano attuativo in cui l'opera è compresa; 2) Una planimetria in scala 1:1000 dalla quale risultino: orientamento; tracciato di progetto; numeri catastali dell'area di sedime e delle proprietà circostanti; strade e piazze con toponomastica; quote altimetriche o curve di livello; allineamento e quote del quadro urbanistico; ogni altro elemento necessario alla chiara individuazione dell'ubicazione della opera. 3) Una planimetria della strada elaborata su piano rilevato in scala non inferiore a 1:500, della quale risultino: tracciato stradale; individuazione delle sezioni; quote altimetriche; asse della fognatura e diametri relativi. 4) Profilo longi tudinale della strada in scala non inferiore a 1:500 per le lunghezze e a 1:200 per le altezze, dal quale le risultino: sezioni; distanze parziali e progressive; quote terreno e quote di progetto; livellette; rettifili e curve; fognatura stradale e diametri relativi. 5) Sezioni trasversali della strada in scala non inferiore a 1 :200, dalle quali risultino: area di occupazione; quote di terreno e quote di progetto; dimensione della sede stradale; sezioni di scavo e di riporto; manufatti; sezione stradale tipo con caratteristiche dei materiali. 6) Piante, sezioni e prospetti dei manufatti in scala adeguata 7) Relazione tecnica illustrativa del progetto. Gli elaborati grafici di progetto relativi ad opere di fognatura devono comprendere: 1) Una p1animetria in scala 1:1000 dalla quale risultino: orientamento; manufatto progettato ed edificio cui si riferisce; edifici esistenti; strade e piazze con la toponomastica; 14

15 delimitazione del lotto di fabbrica e della proprietà; ogni altro elemento necessario alla chiara individuazione dell'ubicazione dell'opera. 2) Una p1animetria quotata in scala 1 :100 del piano terreno e dell'eventuale scantinato dell'edificio dalla quale risultino: destinazione dei vani; posizione e dimensione degli scarichi verticali interni ed esterni; tracce, diametri, pendenze, quote di livello di fondo delle tubazioni, bocche e pozzetti di ispezione, caditoie, altri eventuali manufatti e particolari fino all'attacco della fognatura stradale, quando esiste, fosse biologiche eventuali od altri sistemi di smaltimento delle acque e dei liquami; 3) Una pianta quotata in scala 1:100 del piano tipo dalla quale risultino: destinazione dei vani; posizione e dimensione degli scarichi verticali interni ed esterni; Potranno essere presentate od eventualmente essere richieste una descrizione e calcoli dell'opera, la determinazione di punti fissi di linea e di livello. I progetti per la collocazione di impianti tecnologici fissi, devono comprendere: 1) Planimetria e profili in scala adeguata. 2) Piante, prospetti e sezioni, quotati, in scala adeguata dei manufatti, ove ritenuto necessario da parte del Comune. 3) Relazione tecnica illustrativa del progetto. Gli elaborati grafici di progetto devono essere nitidamente disegnati e riprodotti su materiale idoneo, ripiegati nel formato 210x297 mm. e muniti della indicazione della scala grafica. I progetti di cui a i punti precedenti devono essere sottoscritti da tecnici che operano nei limiti delle rispettive attribuzioni professionali. I progetti di ripristino e nuova costruzione di opere di urbanizzazione, attrezzature e strutture di servizi a carattere collettivo sociale e degli alloggi di edilizia economica e popolare, dovranno essere redatti ed attuati nel rispetto del le norme tecniche di esecuzione di cui al D.P.R n Art Concessione di costruzione I provvedimenti del Sindaco, o dello Assessore a tale compito delegato, sono notificati al richiedente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, quale risulta dal protocollo comunale ovvero dalla data di presentazione dei chiarimenti, dei dati o dei documenti integrati vi richiesti ai sensi del successivo articolo. La concessione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni successivi a decorrere dal giorno successivo alla data del rilascio della concessione stessa ed è disponibile con i relativi atti di progetto presso la sede comunale, dove chiunque può prenderne visione, previa domanda scritta al Sindaco. Ad ogni rilascio di concessione il Comune provvede a riportare su apposita planimetria, in scala catastale, tenuta a libera visione del pubblico, il fabbricato e la superficie fondiaria ad esso corrispondente, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 04 maggio 1973, n. 39. La concessione viene sempre rilasciata salvi impregiudicati i diritti dei terzi. La concessione di costruzione costituisce la pertinenza urbanistica sui fondi computati, ai sensi dell'art. 7 della citata L.R. n. 39, e a tal fine la indica specificatamente in forma descrittiva e, quando ciò si renda necessario, anche grafica. Art Contenuto della domanda di concessione Nella domanda, oltre all'oggetto dovrà essere dichiarata la situazione di legittimazione a porre la domanda stessa, con la indicazione del titolo (proprietario, enfiteuta, usufruttuario, ecc...).- Il richiedente dovrà indicare la destinazione d'uso e impegnarsi a non modificarla, senza preventiva nuova concessione. 15

16 Art Contenuto dell'atto di concessione L'atto di concessione deve enunciare l'oggetto, indicare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione da pagare all'atto del rilascio, le modalità e le garanzie per il pagamento della quota del costo di costruzione nel corso dell' opera, ovvero, l'indicazione del titolo o della motivazione, per cui il concessionario fruisca di eventuali esenzioni. Il testo deve contenere inoltre la costituzione in pertinenza urbanistica della costruzione autorizzata dell'area necessaria mediante indicazione dei dati catastali e, quando ciò in casi particolari non sia sufficiente mediante individuazione grafica allegata (articolo 12 Legge Regionale 4 maggio 1973, n.39), nonchè l'attestazione motivata per gli ampliamenti per esigenze igienico-sanitarie, nei casi considerati dall'articolo 15 della Legge Regionale 4 maggio 1973, n. 39 della riccorrenza delle condizioni ivi previste. Il provvedimento concessorio determinerà che il pagamento della quota del costo di costruzione avvenga in due rate prestabilite, nell'arco di tempo previsto per la ultimazione dei lavori e comunque il paga- mento dovrà essere concluso entro il term! ne massimo di sessanta giorni dalla ultimazione dell'opera, qualora ciò avvenga prima dello scadere dell'ultimo termine concesso. Il rispetto degli anzidetti impegni sarà garantito da apposita fidejussione bancaria. Il testo oltre a tutti i pareri, autorizzazioni o nulla osta prescritti preventivamente dalle vigenti leggi, e quello obbligatorio ma non vincolante della Commissione Edilizia. Quando quest'ultimo sia stato negativo, la concessione dovrà contenere altresì i moti vi che hanno indotto il Sindaco a dissentire da esso. La Concessione è irrevocabile sia per motivi di merito che per scopi sanzionatori. La Concessione può essere annullata per illegittimità relativamente a disposizione di legge di regolamento e di prescrizioni dello strumento urbanistico, o nel caso in cui la concessione sia stata concessa sulla base di dichiarazione o documentazione non corrispondente al vero, quando esse siano state determinanti ai fini del rilascio dell'atto in parola. Art Varianti Qualora si manifesti la necessità di varianti al progetto approvato, gli interessati debbono presentare i relativi elaborati, che sono assogettati alla procedura di approvazione seguita per il progetto originario. La presentazione di varianti è ammessa anche in corso d'opera, anche in questo caso, qualora entro 60 giorni dalla data di presentazione del progetto di variante il Sindaco non adotti alcuna determinazione in merito i1 progetto originario conserva la propria validità ed efficacia ad ogni conseguente effetto. In ogni caso l'effettuazione dei lavori in variante dovrà essere sempre successiva al rilascio della concessione in tal senso. Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione andrà opportunamente aggiornato. La concessione di lavori in variante non implica spostamento alcuno nei termini di validità di concessione originaria o di quelli stabiliti per l'ultimazione dei lavori oggetto delle anzidette concessioni. Non si ha variante ma nuovo progetto ad ogni effetto quando quest'ultimo si differenzi dal progetto originariamente autorizzato per notevole modificazione del volume, per orientamento, per disposizione planivolumetrìca e, in genere, quando si possa escludere che il secondo progetto rappresenti una rilevante realizzazione parziale del primo. Art Termini della concessione I lavori relativi alla concessione devono essere iniziati entro un anno dalla data del rilascio e devono essere ultimati, nel senso che l'opera deve essere abitabile o agibile entro tre anni dallo inizio e nello stesso termine deve essere stata presentata domanda ai sensi dell'art. del presente Regolamento Edilizio. 16

17 Se il concessionario decade dal termine iniziale dovrà muovere istanza di concessione e corrispondere nuovamente i contributi relativi. Il termine di ultimazione può essere erogato con provvedimento motivato dal Sindaco che accerti il sopravvenire di fatti estranei alla volontà del concessionario durante l'esecuzione dei lavori. Tali fatti potranno essere naturali (alluvionali ad es.) oppure umani ( sciopero del personale edile ad esempio). Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esc1usivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Nel caso in cui non sia possibile richiedere la proroga, o questa non sia stata concessa, il concessionario dovrà chiedere una nuova concessione che riguarderà la parte dell'opera non ultimata, e in occasione del rilascio della quale andranno corrisposti i relativi contributi. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto comporta la decadenza della concessione salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano ultimati entro tre anni dalla data di inizio. Art Volture La voltura integrale o frazionata ovvero il mutamento o la variazione dell' intestatario della concessione urbanistica o edilizia o di uno di essi non può avere luogo senza un preliminare trasferimento della proprietà o di altro diritto che comporti la disponibilità ai fini edificatori. La volturazione della concessione richiede il preventivo assenso del Sindaco nella forma della semplice annotazione da effettuarsi in calce alla concessione originaria. Tale assenso comporta in ogni modo la verifica del permanere della piena disponibilità dell'area ai fini edificatori e della costituita pertinenza urbanistica di cui al combinato disposto degli articoli 7 e 12 della L.R , n. 39. La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e le sanzioni previste dall'art. 15 della Legge 10.- Art Onerosità della concessione La concessione comporta di norma la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonchè al costo di costruzione, salvo che il concessionario intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 11 della L n Art Contributo relativo all'incidenza delle spese di urbanizzazione La determinazione de1 contributo è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale in base alle tabelle parametriche definite con D.P.G.R.- Il pagamento del contributo avviene con le modalità e nei tempi fissati dal Comune e di esso vengono riportati gli estremi nel testo della concessione medesima. Il presente contributo non è dovuto: per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975 n. 153; per gli interventi di manutenzione straordinaria; per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari; per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni; nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendono necessari a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni; 17

18 per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche e di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; per le demolizioni. Art Situazioni differenziate per la speciale contribuzione relativa agli oneri di urbanizzazione La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rif'iuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. Il contributo viene determinato con delibera del Consiglio Comunale in relazione ai diversi tipi di attività. Per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, o praticare prezzi di vendita o canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune va corrisposto un contributo fissato con delibera del Consiglio Comunale. Art. 27 Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione in aree oggetto di intervento singolo Qualora il presentatore di una domanda di concessione edilizia intenda avvalersi della facoltà di realizzare opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuto, deve dichiararlo nel testo della domanda medesima. L'Ufficio Tecnico Comunale in sede di istruttoria della domanda provvederà a calcolare l'importo della quota di contributo da applicare teoricamente al progetto per cui è chiesta la concessione. Lo stesso Ufficio formulerà un elenco di opere di urbanizzazione, che in tutto o in parte possano essere realizzate dal concessionario, indicando per ciascuna di esse l importo presunto del costo di realizzazione. Il Sindaco previa autorizzazione della Giunta Comunale, stipulerà apposita convenzione redatta sulla base della convenzione tipo allegata al presente Regolamento Edilizio, nella quale saranno specificate le opere da affidare alla realizzazione diretta del privato. Art Partecipazione agli oneri di urbanizzazione in aree oggetto di lottizzazione convenzionata, Piani per l Edilizia Economica e Popolare, Piani per gli Insediamenti Produttivi - comparti edificatori Qualora la concessione riguardi aree comprese in ambiti di lottizzazione o comparti edificatori, le opere di urbanizzazione realizzate in esecuzione della convenzione di cui all'articolo 28 della L n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, o in esecuzione dell'obbligo considerato all'art. 23 della Legge medesima, per la quota riferita al lotto da edificare vanno valutate a scomputo totale o parziale della quota di contributo relativo agli oneri di urbanizzazione. Di tale valutazione verrà dato atto nella convenzione ai sensi dell'art. 11, 1 comma della L n. 10, redatta secondo lo schema allegato B del presente Regolamento Edilizio. Qualora la concessione riguardi invece aree comprese nell'ambito di Piani per l'edilizia Economica e Popolare o di Piani per Insediamenti Produttivi e l'amministrazione Comunale o l'ente gestore all'atto di cessione della proprietà o del diritto di superficie abbia già conteggiato in sede di calcolo del prezzo relativo in tutto o in parte il costo di urbanizzazione, detta quota parte del prezzo andrà valutata a scomputo parziale o totale della quota di contributo relativo agli oneri di urbanizzazione. 18

19 Di tale valutazione verrà dato atto nel la convenzione ai sensi dell'art. 11, 1 comma della L , n 10, redatta secondo lo schema allegato C del presente Regolamento Edilizio. Gli estremi della convenzione di cui ai commi precedenti verranno espressamente richiamati nel testo della concessione edilizia. Art Determinazione del costo di costruzione Tranne i casi particolari, di cui sarà trattato in seguito, il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato con la procedura di cui all'art. 6, I-II-III-IV comma della legge n. 10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi così come individuati dal Comune con delibera. Art Speciale Relamentazione afferente il costo di costruzione La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo determinato con deliberazione del Consiglio Comunale secondo percentuali diverse sino ad un massimo del 10% del costo documentato di costruzione. Art Esenzione del contributo afferente il costo di costruzione Il contributo afferente il costo di costruzione non è dovuto: 1) Per gli interventi per i quali il concessionario si impegni con il Comune a praticare convenzionali prezzi di vendita a canoni di locazione, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge , n. 10; 2) Per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dello art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; 3) Per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici dì calpestio e mutamento delle destinazioni d'uso quando il concessionario si impegni, mediante la convenzione o atto di obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune; 4) Per gli interventi di manutenzione straordinaria; 5) Per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari; 6) Per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano necessari a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni; 7) Per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli Enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; 8) Per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; 9) Per gli interventi su immobili di proprietà dello Stato; 10) Per le demolizioni. La richiesta di esenzione deve essere formulata nel testo stesso della domanda di concessione edilizia. Nei casi considerati nei punti 2) e 8) del comma precedente il richiedente deve altresì documentare il proprio titolo all'esenzione richiesta. Nel testo della concessione edilizia deve essere dato atto esplicito della sussistenza dei presunti giuridici dell'esenzione e riportati gli estremi della documentazione allegata, di cui ai punti 2) e 8).- 19

20 CAPO IV AUTORIZZAZIONI Art Autorizzazione alla lottizzazione La lottizzazione di cui all art. 28 della vigente Legge urb. 17 agosto 19 n. 1150, e successive modifiche, è obbligatoria ogni volta che si intenda utilizzare a fini edificatori un area che, indipendentemente dal numero dei proprietari, sia priva di opere di urbanizzazione o non adeguatamente urbanizzata in attuazione delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici e non risulti oggetto di piani attuativi, qualora comporti una pluralità di edifici. 21 Si prescinde dalla verifica concreta del suddetto presupposto, nei casi in cui tale obbligatorietà derivi da una precisa norma dello strumento urbanistico, o nei tasi considerati dal 6 comma dell art. 41 quinquies della vigente L.U. e dall art. 10 della L.R. n. 39 del Art Obbligatorietà della concessione per la trasformazione dell assetto urbanistico Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del Sindaco, ai sensi della legge n. 10 del L onerosità della concessione è disciplinata dagli artt. e segg. del Regolamento Edilizio. Art Ambiti della lottizzazione Gli spazi unitari che i singoli piani di lottizzazione debbono considerare sono quelli risultanti dalla tavola di progetto n. : planimetria del territorio comunale 1:5.000 e dalle tavole n. planimetrie del capoluogo e delle frazioni 1: Lo spazio unitario proprio di ciascun piano di lottizzazione corrisponderà di norma all intera area necessaria a garantire all insediamento programmato almeno il minimo di autosufficienza in servizi ed impianti di urbanizzazione secondaria, ovvero all area compresa nel perimetro suggerito da aree di circolazione, o altri manufatti, ostacoli naturali, confini di zona urbanisti ca, ecc...- Art Ordine di successione delle lottizzazioni L ordine da seguire nella formazione delle lottizzazioni sarà stabilito dai Programmi Pluriennali di Attuazione, di cui all art. 13 della L. 10, o in assenza di questi, su deliberazione del Consiglio Comunale. 22 L ordine da seguire nella formazione delle lottizzazioni potrà essere stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale 23 Art Limiti all edificazione e rapporti nella dotazione di servizi da rispettare nelle lottizzazioni I limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonchè i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, sono quelli prescritti per le varie zone dalle Norme di Attuazione del presente P.R.G..- Art Valutazione dello stato di urbanizzazione dell area da lottizzare In sede di approvazione dei piani di lottizzazione, il Consiglio Comunale opera una valutazione dello stato attuale dell area interessata, accertando per ogni singola opera di urbanizzazione primaria e secondaria: 21 inserito dal decreto regionale di approvazione del R.E. 22 modificato dal decreto regionale di approvazione del R.E. 23 inserito dal decreto regionale di approvazione del R.E. 20

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