Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/2014

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1 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/2014 Oggetto: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DEL CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D AOSTA In Aosta, l anno 2014, il giorno ventinove (29) del mese di aprile, alle ore 09.30, presso la sede del Consorzio degli enti locali della Valle d Aosta (CELVA), sita in piazza Narbonne n. 16, si sono riuniti i membri del Consiglio di Amministrazione, convocati dal Presidente Bruno Giordano, con comunicazione scritta del 24 aprile 2014, prot. n. 1813, ai sensi dell articolo 29 dello Statuto. Risultano presenti i signori consiglieri: Chatillard Domenico Subet Ennio Anglesio Vittorio Stefano Bieller Piero Riccardo Bonel Pierre Girod Speranza Linty Christian Manes Franco Perron Giusto Tillier Rudy Vicepresidente Vicepresidente Risultano assenti i signori consiglieri: Giordano Bruno Presidente Chanoux Ilo Claudio Assume la presidenza della seduta il Vicepresidente del CELVA, signor Domenico Chatillard. Assiste alla riunione il direttore del CELVA, dott. Patrick Thérisod. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la signora Elena Chatrian, dell ufficio segreteria organi CELVA e CPEL. Verificata la regolarità della convocazione e constatato il numero legale degli intervenuti, si procede alla trattazione della deliberazione in oggetto.

2 Il Vicepresidente Domenico Chatillard illustra la deliberazione di cui all oggetto e ricorda che: lo Statuto dispone che il CELVA, quale società cooperativa, costituisca l organismo a carattere strumentale del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), con funzioni di supporto nello svolgimento delle attività degli enti locali nell ambito del Sistema delle autonomie in Valle d Aosta; lo Statuto dispone che la società cooperativa sia retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e che essa svolga la propria attività mutualistica finalizzata all erogazione di servizi a favore degli enti soci; lo Statuto prevede, inoltre, che per meglio disciplinare il proprio funzionamento interno il Consiglio di Amministrazione può elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all approvazione dell Assemblea dei soci; in data 21 dicembre 2010, il CELVA ha approvato il regolamento di gestione delle risorse umane del Consorzio degli enti locali della Valle d Aosta; con la presente deliberazione si propone l approvazione di un nuovo regolamento di gestione delle risorse umane del CELVA e la contestale abrogazione del precedente regolamento; la presente bozza di regolamento interviene nelle definizione dei principi di pianificazione e gestione delle risorse umane, delle modalità di reclutamento e accesso, della classificazione del personale, del sistema di valutazione e della formazione del personale. Il Vicepresidente Domenico Chatillard CONSIDERATO CHE risulta opportuno approvare un nuovo regolamento di gestione delle risorse umane del Consorzio degli enti locali della Valle d Aosta, al fine di meglio definire il rapporto di lavoro del personale dipendente del CELVA; TENUTO CONTO CHE la bozza di regolamento in oggetto adegua le previsioni regolamentari del CELVA alle normative vigenti in materia di reclutamento del personale da parte delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo; TENUTO CONTO CHE la bozza di regolamento in oggetto disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente del CELVA, in coerenza con il Codice civile, con le leggi in materia di lavoro subordinato e con le norme del vigente CCNL del Commercio per gli addetti delle Aziende del terziario, distribuzione e servizi; TENUTO CONTO CHE il regolamento delle gestione delle risorse umane disciplina, inoltre, i principi e le politiche per una corretta ed efficace gestione delle risorse umane;

3 TENUTO CONTO CHE è compito del Consiglio di Amministrazione elaborare appositi regolamenti, al fine di meglio disciplinare il funzionamento interno del CELVA, sottoponendoli successivamente all approvazione dell Assemblea dei soci; alla luce dei richiami legislativi e normativi di cui sopra e delle motivazioni espresse, propone al Consiglio di Amministrazione l approvazione della presente deliberazione. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO lo Statuto del CELVA, approvato dall Assemblea in data 2 febbraio 2010; VISTA la convenzione di assistenza, collaborazione e supporto tra il CPEL e il CELVA, sottoscritta in data 24 febbraio 2010; RICHIAMATO il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2010; proceduto alla votazione nelle forme previste dalla Statuto, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0; DELIBERA 1. di approvare la bozza di regolamento di gestione delle risorse umane del Consorzio degli enti locali della Valle d Aosta che, allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni indicate in premessa, alle quali espressamente si rinvia; 2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari; 3. di demandare ad una successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione la convocazione dell Assemblea ordinaria del Consorzio per l approvazione del suddetto regolamento. Il segretario verbalizzante Elena Chatrian Il Vicepresidente Domenico Chatillard

4 Il regolamento di gestione delle risorse umane del CELVA Approvato dall Assemblea del CELVA nella seduta n. 2/2014 del 6 maggio 2014

5 INDICE DEL REGOLAMENTO TITOLO I Oggetto e applicazione del regolamento pag. 3 Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione) TITOLO II Principi della gestione delle risorse umane pag. 3 Art. 2 (Principi generali) TITOLO III Piano delle risorse umane e reclutamento pag. 3 Art. 3 (Piano delle risorse umane) Art. 4 (Reclutamento e accesso) TITOLO IV Rapporto di lavoro pag. 4 Art. 5 (Disciplina del rapporto di lavoro) Art. 6 (Doveri del dipendente) Art. 7 (Divieti del dipendente) Art. 8 (Sede di lavoro) Art. 9 (Orario di lavoro) Art. 10 (Trattamento di trasferta) Art. 11 (Lavoro straordinario) Art. 12 (Ferie) Art. 13 (Buoni pasto) TITOLO V Classificazione, profili professionali e indennità pag. 7 Art. 14 (Classificazione del personale) Art. 15 (Profili professionali) Art. 16 (Modalità di assegnazione dei profili professionali) Art. 17 (Indennità di profilo professionale) TITOLO VI Sistema di valutazione pag. 8 Art. 18 (Principi del sistema di valutazione) Art. 19 (Obiettivi della valutazione) Art. 20 (Modalità della valutazione) Art. 21 (Esiti della valutazione delle competenze) Art. 22 (Esiti della valutazione delle prestazioni) TITOLO VII Formazione del personale pag. 9 Art. 23 (Principi della formazione del personale) Art. 24 (Piano formativo del personale) TITOLO VIII Norme finali pag. 10 2

6 TITOLO I OGGETTO E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione) 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno ad oggetto la gestione delle risorse umane del Consorzio degli enti locali della Valle d Aosta (CELVA). 2. Le disposizioni si applicano a tutto il personale dipendente. 3. Il direttore del CELVA è il responsabile della corretta applicazione del presente regolamento. TITOLO II PRINCIPI DELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Art. 2 (Principi generali) 1. Il CELVA, al fine di accrescere costantemente la propria efficienza ed efficacia, opera tenendo conto dei seguenti principi nella gestione delle risorse umane: a) lo sviluppo delle competenze e la valorizzazione di ogni dipendente; b) la responsabilità e l autonomia individuale; c) la misurazione della performance e la premialità su base meritocratica; d) la promozione del benessere organizzativo e della qualità dell ambiente di lavoro. 2. I suddetti principi informano le politiche del personale definite dal direttore e comunicate a tutto il personale dipendente. TITOLO III PIANO DELLE RISORSE UMANE E RECLUTAMENTO Art. 3 (Piano delle risorse umane) 1. Il piano delle risorse umane definisce la dotazione organica, coerentemente agli obiettivi e alle attività che il CELVA vuole realizzare. 2. Il piano contiene: a) l organigramma; b) le posizioni organizzative; c) le mansioni delle posizioni organizzative; d) la tipologia contrattuale delle posizioni organizzative. 3. Il piano delle risorse umane viene approvato annualmente dal Consiglio di amministrazione entro il mese di dicembre e contestualmente all approvazione del budget previsionale del CELVA. 3

7 Art. 4 (Reclutamento e accesso) 1. Nel reclutamento del proprio personale il CELVA si conforma ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità e modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità, economicità e celerità di espletamento; b) rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne; c) adozione di meccanismi trasparenti e idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire. 2. Il reclutamento del personale avviene tramite la pubblicazione di un avviso di procedura comparativa di selezione contenente i seguenti elementi: a) requisiti per l ammissione; b) termini e modalità di presentazione della domanda; c) descrizione delle mansioni richieste; d) durata del rapporto contrattuale; e) inquadramento contrattuale e trattamento economico; f) criteri e modalità di valutazione dei candidati; g) modalità di pubblicazione dell esito finale della procedura. 3. Il Consiglio di amministrazione nomina la commissione di valutazione incaricata di gestire la procedura di selezione, la quale deve essere composta da soggetti di provata competenza, anche interni all organizzazione, che non siano componenti dell organo politico di vertice. 4. L avviso di procedura comparativa di selezione viene approvato dal Consiglio di amministrazione. TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO Art. 5 (Disciplina del rapporto di lavoro) 1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente del CELVA è regolato, oltre che dal presente regolamento, dal Codice civile, dalle leggi in materia di lavoro subordinato e dalle norme del vigente CCNL del Commercio per gli addetti delle Aziende del terziario, distribuzione e servizi. Art. 6 (Doveri del dipendente) 1. Il dipendente deve prestare la propria attività con impegno e spirito di collaborazione, in conformità alle disposizioni interne; deve osservare l orario di lavoro e non deve allontanarsi arbitrariamente dal luogo di lavoro. Deve mantenere il segreto d ufficio e assolvere tempestivamente e in maniera adeguata i compiti attribuitigli, attenendosi alle direttive di indirizzo generale e particolare. 4

8 Art. 7 (Divieti del dipendente) 1. Al dipendente è fatto divieto di: a) trarre vantaggio in qualsiasi forma dalla trattazione o dalla conoscenza di affari del CELVA; b) svolgere attività contraria alle finalità dell organizzazione o comunque incompatibile con il proprio ruolo; c) avvalersi di mezzi e strumenti di lavoro al di fuori delle esigenze di servizio; d) rivestire altri impieghi, esercitare qualunque professione, svolgere attività di collaborazione presso enti pubblici o aziende private, anche se a carattere occasionale, senza aver chiesto e ottenuto specifica autorizzazione da parte del CELVA. Art. 8 (Sede di lavoro) 1. Si intende come sede di lavoro del personale il luogo dove è ubicato il CELVA; tale sede è menzionata nel contratto di lavoro individuale. Art. 9 (Orario di lavoro) 1. L orario settimanale normale di lavoro è fissato in 38 ore. 2. Le ore di lavoro svolte presso la propria abitazione o presso altra sede non autorizzata non concorrono a formare il monte ore previsto. 3. L orario settimanale normale di lavoro è ripartito in cinque giorni a decorrere dal lunedì. 4. In relazione alle esigenze organizzative, il direttore definisce annualmente: a) l orario di apertura degli uffici; b) l orario di lavoro organizzato in fasce di presenza obbligatoria e fasce di lavoro flessibile, anche diversificato per particolari posizioni organizzative; c) l eventuale attivazione di forme di telelavoro per particolari posizioni organizzative; d) l eventuale attivazione di forme di lavoro part-time per particolari posizioni organizzative. 5. La rilevazione dell orario di lavoro di ciascun dipendente avviene attraverso un timbratore elettronico posto all ingresso della sede del CELVA. 6. All atto dell'assunzione viene consegnato al dipendente un badge che deve essere utilizzato per registrare le entrate e le uscite. Art. 10 (Trattamento di trasferta) 1. Il trattamento di trasferta si applica ai dipendenti autorizzati a svolgere la propria attività lavorativa in località distante più di 10 Km dalla sede ordinaria di lavoro, e comunque diversa dalla dimora abituale. 5

9 2. Nel caso in cui il dipendente sia inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di lavoro e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella di trasferta. Ove la località di trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale la distanza si computa da quest ultima località. 3. La trasferta deve essere autorizzata dal direttore. 4. Al personale in trasferta, oltre alla normale retribuzione, compete: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in treno, aereo, nave e altri mezzi di trasporto urbani ed extraurbani, nel limite del costo del biglietto di classe inferiore; b) il rimborso per l utilizzo del proprio mezzo di trasporto; in tal caso al dipendente spetta il rimborso delle spese autostradali e di parcheggio e un indennità chilometrica pari a un quarto del costo della benzina verde per ogni Km; c) il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo fino a un massimo di 150,00, previa autorizzazione da parte del direttore; d) il rimborso della spesa sostenuta per uno o due pasti giornalieri, nel limite di 24,00 per il primo pasto e di complessivi 48,00 per i due pasti; per le trasferte di durata inferiore a 6 ore compete solo il rimborso per il primo pasto. 5. Non è previsto il rimborso delle spese per l utilizzo del taxi. 6. È responsabilità del dipendente: a) conservare tutta la documentazione giustificativa delle spese e consegnarla al personale competente del CELVA ai fini del rimborso; b) per i percorsi compiuti con il proprio mezzo, compilare, prima dell inizio della trasferta, l apposito registro in cui risultino indicate le date dei singoli viaggi compiuti e i chilometri percorsi. 7. Per il dipendente inviato in trasferta non è previsto lo svolgimento di ore di lavoro straordinario. Art. 11 (Lavoro straordinario) 1. I dipendenti possono svolgere prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro per eccezionali e comprovate esigenze di servizio e soltanto a seguito di autorizzazione preventiva del direttore. Art. 12 (Ferie) 1. Il dipendente è tenuto a presentare la richiesta di ferie al direttore con congruo anticipo. 2. Il dipendente può usufruire delle ferie solo dopo aver ricevuto l autorizzazione da parte del direttore. 6

10 Art. 13 (Buoni pasto) 1. Al dipendente che presti attività lavorativa al mattino con prosecuzione fino al termine pomeridiano previsto e che effettui una pausa di almeno trenta minuti, viene riconosciuto un buono pasto. 2. Il valore nominale del buono pasto è definito dal Consiglio di amministrazione. TITOLO V CLASSIFICAZIONE, PROFILI PROFESSIONALI E INDENNITÀ Art. 14 (Classificazione del personale) 1. Il personale dipendente del CELVA è classificato sulla base dei livelli contrattuali previsti dal CCNL del Commercio per gli addetti delle Aziende del terziario, distribuzione e servizi. Art. 15 (Profili professionali) 1. Fermo restando la classificazione di cui all art. 14, il personale dipendente del CELVA è annualmente organizzato in profili professionali che raggruppano posizioni organizzative omogenee per tipologia di competenze richieste e responsabilità assegnate. 2. I profili professionali sono i seguenti: a) manager; b) professional; c) assistente. 3. Il profilo professionale di manager è assegnato al dipendente con prevalenti competenze organizzative, chiamato a svolgere attività complesse. 4. Il profilo professionale di professional è assegnato al dipendente con prevalenti competenze specialistiche, chiamato a svolgere attività di contenuto professionale. 5. Il profilo professionale di assistente è assegnato al dipendente con competenze tecniche, chiamato a svolgere attività prevalentemente standardizzate. Art. 16 (Modalità di assegnazione dei profili professionali) 1. Per il personale di nuovo inserimento l assegnazione del profilo professionale avviene all atto dell assunzione da parte del direttore. 2. Per il restante personale l assegnazione del profilo professionale avviene annualmente da parte del direttore, entro il 31 dicembre, avuto riguardo alla valutazione delle competenze conseguita l anno precedente, a norma dell art

11 Art. 17 (Indennità di profilo professionale) 1. All atto dell assegnazione del profilo professionale, di cui all art. 16, il direttore assegna al personale dipendente con profilo professionale di manager un indennità di profilo commisurata alle competenze conseguite nell anno precedente. 2. Con l approvazione del budget previsionale del CELVA viene determinato il valore del fondo per le indennità di profilo pari o superiore al 10% delle retribuzioni lorde annue totali del personale dipendente del Consorzio. TITOLO VI SISTEMA DI VALUTAZIONE Art. 18 (Principi del sistema di valutazione) 1. Il CELVA adotta un sistema di valutazione del personale dipendente. 2. Il sistema di valutazione viene approvato dal Consiglio di amministrazione. 3. Il direttore del CELVA ha la responsabilità della gestione del sistema di valutazione e della sua corretta applicazione. Art. 19 (Obiettivi della valutazione) 1. Il CELVA, attraverso il sistema di valutazione, persegue i seguenti obiettivi: a) orientare lo sviluppo delle persone per far crescere l organizzazione; b) guidare il comportamento individuale verso il raggiungimento degli obiettivi aziendali; c) aumentare il livello di responsabilizzazione; d) favorire percorsi di progressione professionale; e) collegare la retribuzione ai risultati. Art. 20 (Modalità della valutazione) 1. La valutazione si effettua con cadenza annuale. 2. Sono oggetto di valutazione: a) le competenze: l insieme di conoscenze, capacità e valori importanti per il successo dell organizzazione; b) le prestazioni: l insieme dei comportamenti attivati e dei risultati prodotti, che costituisce il reale contributo della persona all organizzazione. 3. La valutazione delle competenze si basa sul modello delle competenze definito all interno del sistema di valutazione. 4. La valutazione delle prestazioni si basa sugli obiettivi assegnati al personale dal direttore. 8

12 Art. 21 (Esiti della valutazione delle competenze) 1. La valutazione delle competenze ha come esito la definizione del profilo professionale e l eventuale determinazione dell indennità di profilo sulla base di quanto definito all art. 17. Art. 22 (Esiti della valutazione delle prestazioni) 1. La valutazione delle prestazioni ha come esito il riconoscimento di un salario di risultato sulla base di quanto definito dal sistema di valutazione. 2. Con l approvazione del budget previsionale del CELVA viene determinato il valore del fondo per il salario di risultato pari al 15% delle retribuzioni lorde annue totali del personale dipendente del Consorzio. 3. La valutazione delle prestazioni viene effettuata al personale dipendente che abbia prestato almeno 184 giorni di servizio nel corso dell anno. 4. Il salario di risultato viene riconosciuto annualmente ed erogato entro la mensilità di marzo dell anno successivo alla valutazione. TITOLO VII FORMAZIONE DEL PERSONALE Art. 23 (Principi della formazione del personale) 1. La formazione e il continuo aggiornamento professionale del personale costituiscono strumenti per lo sviluppo dell organizzazione. Art. 24 (Piano formativo del personale) 1. Il Consiglio di amministrazione approva annualmente il piano formativo del personale del CELVA e impegna le risorse economiche necessarie alla sua attuazione. 2. Il piano formativo del personale definisce l attività formativa che si intende realizzare al fine di sviluppare le seguenti classi di competenze: a) tecnico-specialistiche: sono le competenze connesse alla specificità del ruolo svolto e della famiglia professionale di appartenenza; b) trasversali: sono le competenze connesse alle abilità personali e all efficacia dell azione individuale; c) strategiche: sono le competenze necessarie al fine di supportare l organizzazione dal punto di vista strategico. 3. Il direttore del CELVA ha la responsabilità della gestione del piano formativo del personale e della sua corretta attuazione. 9

13 TITOLO VIII NORME FINALI 1. Nella deliberazione di approvazione del presente regolamento da parte dell organo competente del CELVA viene determinata la data di entrata in vigore del regolamento stesso. 10

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