Condizioni Generali (CGA) Assicurazione responsabilità civile privata Edizione A 12

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1 Condizioni Generali (CGA) Assicurazione responsabilità civile privata Edizione A 12 Nazionale Svizzera SA, Basilea Pagina 1/11

2 A A 1 A 2 A 2.1 A 2.2 A 2.3 A 2.4 A 2.5 A 2.6 A 2.7 A 2.8 A 2.9 A 2.10 A 2.11 A 2.12 A 2.13 A 2.14 A 2.15 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 B B 1 B 2 B 3 B 4 B 4.1 B 4.2 Responsabilità civile assicurata Oggetto dell'assicurazione Caratteristiche assicurate In qualità di persona privata e capo famiglia In qualità di proprietario In qualità di superficiario In qualità di committente della costruzione In qualità di affittuario o locatario di locali, edifici o fondi Praticando un hobby o uno sport amatoriale In qualità di detentore di animali In qualità di possessore di armi In qualità di membro dell'esercito, dei vigili del fuoco o della protezione civile Da attività lucrativa secondaria In qualità di datore di lavoro di personale domestico privato In qualità di autore di pregiudizi all'ambiente in qualità di utente di biciclette e motocicli In qualità di utente di veicoli a motore appartenenti a terzi In qualità di detentore di aeromodelli Danni a oggetti rilevati o rimessi a scopo di lavorazione Danni causati ai veicoli a motore di terzi utilizzati Danni causati ai natanti di terzi utilizzati Danni a cavalli presi in locazione o in prestito Danni relativi alla caccia Persone assicurate Assicurazione individuale o familiare Cerchia di persone inoltre assicurate in entrambi i generi di assicurazione Inclusione di altre persone Cambio del genere di assicurazione Dall assicurazione individuale all assicurazione familiare Dall assicurazione familiare all assicurazione individuale C C 1 C 2 C 2.1 C 2.2 C 2.3 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 D E E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 E 11 Prestazioni assicurate In generale Prestazioni senza responsabilità legale Per persone incapaci di discernimento Altro Esclusioni Spese di prevenzione dei danni Protezione giuridica in caso di procedura penale Liquidazione dei sinistri e cause giudiziarie Diritti di rivalsa nei confronti delle persone assicurate Rinuncia alla riduzione della prestazioni in caso di colpa grave Esclusioni generali Disposizioni generali Durata del contratto Validità territoriale e temporale Premi e loro rimborso Cambiamento dei premi, delle franchigie, dei limiti d'indennizzo e dell'estensione della copertura Disdetta in caso di sinistro Eliminazione di una situazione pericolosa Violazione degli obblighi contrattuali Obbligo di avviso Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali Comunicazioni Foro competente Nazionale Svizzera SA, Basilea Pagina 2/11

3 Condizioni Generali (CGA) Il contenuto del presente contratto è costituito dalla polizza nonché dalle disposizioni menzionate qui di seguito; il contratto è retto dal diritto svizzero. Per consentire una più facile lettura delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA), tutte le denominazioni relative alle persone sono riportate in forma maschile. Le stesse denominazioni valgono ovviamente anche per le persone di sesso femminile e per le persone giuridiche. A Responsabilità civile assicurata A 1 Oggetto dell'assicurazione L'assicurazione copre la responsabilità civile in virtù delle disposizioni legali sulla responsabilità civile in seguito a uccisione, ferimento o altri danni alla salute di persone (danni corporali); distruzione, danneggiamento o perdita di oggetti (danni materiali). Equiparati al danno materiale sono l'uccisione, il ferimento o altri danni arrecati alla salute, nonché lo smarrimento di animali. A 2 Caratteristiche assicurate L'assicurazione copre la responsabilità civile delle persone assicurate A 2.1 In qualità di persona privata e capo famiglia L'assicurazione copre la responsabilità civile derivante dal comportamento nella vita quotidiana privata, dalle attività nella propria economia domestica nonché in qualità di capo famiglia. A 2.2 In qualità di proprietario L assicurazione copre la responsabilità civile in qualità di proprietario A dello stabile abitato dallo stipulante in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein e del fondo che vi appartiene, a condizione che lo stabile non contenga un esercizio professionale di qualsiasi natura e più di tre appartamenti; A di una casa di vacanze e del fondo che vi appartiene in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a condizione che si tratti di una casa unifamiliare; in parti, locali o impianti comuni dello stabile, nell'ambito della quota di proprietà del comproprietario assicurato. Nel caso di pretese della comunità di proprietari nei confronti del comproprietario assicurato in base alla presente assicurazione, l'assicurazione non copre la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà della persona assicurata, secondo l iscrizione nel registro fondiario. A di un fondo non edificato (ad es. giardino o bosco) fino a m 2 in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. A di case mobili, caravan o tende in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. A 2.3 In qualità di superficiario L'assicurazione copre la responsabilità civile in veste di superficiario di proprietà di fondi ad uso privato in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, a condizione che le persone assicurate siano solo proprietari dello stabile, ma non del fondo. A 2.4 In qualità di committente della costruzione A L'assicurazione copre la responsabilità civile in veste di committente della costruzione per progetti edili in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, in relazione alle caratteristiche delle persone assicurate di cui ad A 2.2 e A 2.3, nella misura in cui il relativo costo totale non superi la somma concordata nella polizza. A L'assicurazione non copre le pretese derivanti da danni a fondi, stabili e opere sorti in relazione a lavori di scavo e trivellazioni sotterranee; le pretese per danni al progetto edile stesso e ai fondi e stabili che vi appartengono (compresi gli allestimenti collocati al loro interno); A di un appartamento e appartamento di vacanze in comproprietà per piani abitati dallo stipulante in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, a condizione che il danno superi la somma d'assicurazione stipulata nell'ambito dell'assicurazione responsabilità civile per stabili della comunione dei proprietari (assicurazione delle differenze di somme). L'assicurazione copre unicamente le pretese di risarcimento fondate sulla responsabilità civile per i danni la cui causa risiede in parti dello stabile di cui lo stipulante vanta un diritto esclusivo; A 2.5 In qualità di affittuario o locatario di locali, edifici o fondi A L'assicurazione copre la responsabilità civile in veste di affittuario e locatore di locali (come appartamenti e camere), stabili e fondi, nella misura in cui non vengano utilizzati a scopo commerciale dalle persone assicurate. A L'assicurazione copre la responsabilità civile derivante da danni ai locali prese in affitto o locati dalle persone assicurate (danni causati dagli affittuari e dai locatari), nella misura in cui non vengano utilizzati a scopo commerciale da esse. Nazionale Svizzera SA, Basilea Pagina 3/11

4 La protezione assicurativa si estende anche a pretese per danni a parti dello stabile, impianti e installazioni ad uso comune (come cantine, mansarde e garage). Per ogni sinistro la persona assicurata deve farsi carico della franchigia convenuta nella polizza per i danni causati dagli affittuari e dai locatari. In caso di trasloco da un appartamento abitato dallo stipulante stesso la franchigia convenuta nella polizza è calcolata una sola volta, anche se nel corso dell affitto o della locazione si sono verificati più danni. Se in caso di trasloco dall'oggetto affittato o locato non è possibile determinare il momento esatto in cui è stato causato il danno e la durata della copertura assicurativa è più breve della durata dell affitto o della locazione, l'indennizzo è calcolato in base al rapporto tra la durata complessiva del contratto d affitto o di locazione e la durata della copertura assicurativa. A L'assicurazione non copre la responsabilità civile per danni derivanti da modifiche intenzionali dell'oggetto in affitto o in locazione nonché il ripristino dello stato originale. A 2.6 Praticando un hobby o uno sport amatoriale L'assicurazione copre la responsabilità civile per danni derivanti dalla pratica di un hobby o uno sport. Per i tipi di sport sottoelencati, si applica quanto segue: Ippica L'assicurazione copre la responsabilità civile derivante dalla pratica dell'ippica, anche in relazione alla partecipazione a manifestazioni di ippica. A Kite-surf L'assicurazione copre la responsabilità civile nonostante il sussistere di un obbligo assicurativo legale durante la pratica del kite-surf su acque autorizzate dalle autorità a tale scopo. A Golf (Hole-in-One) Se convenuto nella polizza, anche in assenza di una responsabilità civile legale, la Compagnia, nell'ambito di tornei di golf ufficiali, si assume le spese di consumazione nel club house in occasione dei festeggiamenti per il raggiungimento di un hole-in-one di una persona assicurata, fino a concorrenza dell'importo concordato nella polizza. Il raggiungimento dell'hole-in-one deve essere comprovato inoltrando la score card timbrata e firmata del golf club. A Esclusioni L'assicurazione non copre le pretese: per danni a cavalli presi a noleggio o in prestito (sotto riserva di un accordo speciale ai sensi di A 6 nella polizza); per danni che si verificano in relazione alla caccia (sotto riserva di un accordo speciale ai sensi di A 7 nella polizza). A 2.7 In qualità di detentore di animali A L'assicurazione copre la responsabilità civile in qualità di detentore di animali domestici. in qualità di detentore di animali feroci e velenosi; in qualità di detentore di animali per i quali al domicilio dello stipulante è necessario un accordo speciale delle autorità, di cui le persone assicurate non dispongono. A 2.8 In qualità di possessore di armi A L'assicurazione copre la responsabilità civile in qualità di tiratore e possessore di armi e munizioni. A L'assicurazione non copre la responsabilità civile in qualità di cacciatore (sotto riserva di un accordo speciale ai sensi di A 7 nella polizza). A 2.9 In qualità di membro dell'esercito, dei vigili del fuoco o della protezione civile A L'assicurazione copre la responsabilità civile in qualità di membro dell'esercito svizzero, della protezione civile e del servizio dei vigili pubblico. A L'assicurazione non copre i danni che occorrono in relazione a eventi bellici. A 2.10 Da attività lucrativa secondaria A L'assicurazione copre la responsabilità civile delle persone assicurate derivante da un'attività lucrativa secondaria indipendente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, nella misura in cui il reddito annuo dell'attività lucrativa secondaria non superi l'importo concordato nella polizza per anno. A L'assicurazione non copre la responsabilità civile derivante da attività lucrativa dipendente (contratto di lavoro); per danni a oggetti presi in consegna o rimessi a scopo di lavorazione ai sensi di A 3; in relazione ad un'attività medica o paramedica nonché a tatuaggi, piercing, trucco permanente e trattamenti laser; in relazione all'organizzazione, preparazione ed esecuzione di attività del tempo libero (ad es. in veste di guida alpina, maestro di sci o viaggi in carrozza) e attività di trasporto (ad es. bungee jumping, river rafting o canyoning); per attività per cui è obbligatoria una copertura assicurativa; per danni che si verificano in Canada e negli USA. A 2.11 In qualità di datore di lavoro di personale domestico privato A L'assicurazione copre le pretese per danni causati da impiegati privati, dipendenti e altro personale ausiliare dello stipulante in occasione di lavori eseguiti in relazione all'economia domestica, allo stabile, al fondo o alle relative installazioni assicurate. A L'assicurazione non copre la responsabilità civile per danni in qualità di detentore di animali utilizzati per la caccia (sotto riserva di un accordo speciale ai sensi di A 7 nella polizza); A L'assicurazione non copre imprenditori indipendenti e professionisti nonché i loro subappaltatori. Nazionale Svizzera SA, Basilea Pagina 4/11

5 A 2.12 In qualità di autore di pregiudizi all'ambiente A È considerato pregiudizio all'ambiente la perturbazione durevole dello stato naturale dell'aria, dei corsi d'acqua (anche delle acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna, causata da immissioni, purché tale perturbazione possa produrre o abbia prodotto contaminazioni o altri effetti nocivi alla salute dell'uomo, ai beni o agli ecosistemi. È parimenti considerato pregiudizio all'ambiente uno stato di cose che il legislatore designa come danno ambientale. A L'assicurazione copre sotto riserva di D le pretese derivanti da danni materiali e corporali in relazione a un pregiudizio all'ambiente, se questi sono la conseguenza di un unico evento, repentino e imprevisto, che richiede l'adozione di provvedimenti immediati. A L'assicurazione non copre la concorrenza di più eventi simili quanto ai loro effetti (ad es. penetrazione occasionale e graduale di sostanze dannose nel suolo, traboccamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili) che richiedono congiuntamente provvedimenti nel senso succitato e che non sarebbero necessari per eventi isolati della stessa natura; le pretese di risarcimento derivanti dalla violazione colposa di prescrizioni legali o delle autorità. A La persona assicurata è tenuta a provvedere che la raccolta, il deposito e lo smaltimento di sostanze nocive all'ambiente siano eseguiti nel rispetto delle disposizioni legali e delle autorità; la manutenzione e il funzionamento delle attrezzature utilizzate per le suddette attività, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, siano eseguiti a regola d arte, nel rispetto delle prescrizioni tecniche, legali e delle autorità; le disposizioni emesse dalle autorità in merito al risanamento e ad altri provvedimenti simili siano messe in atto entro i termini previsti. A 2.13 In qualità di utente di biciclette e motocicli A L'assicurazione copre la responsabilità civile in qualità di utente di biciclette e veicoli a queste equiparati ai sensi dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli svizzera. A L'assicurazione copre la responsabilità civile in qualità di utente di motocicli esclusivamente per danni coperti dall'assicurazione responsabilità civile del motociclo utilizzato, nella misura in cui questi superano la somma d'assicurazione convenuta. A L'assicurazione non copre la responsabilità civile in qualità di utente di veicoli per i quali non è stata stipulata un'assicurazione responsabilità civile prescritta dalla legge o dalle autorità; durante corse non autorizzate dalla legge, dalle autorità o vietate per altre ragioni. a un peso complessivo di 3,5 t (incl. motocicli e ciclomotori) per danni coperti dall'assicurazione responsabilità civile del veicolo usato, nella misura in cui questi superano la somma d'assicurazione stabilita nella stessa e danni di persone, le cui pretese sono parzialmente o totalmente escluse dall'assicurazione responsabilità civile del veicolo usato; sovrappremi per l'assicurazione responsabilità civile del veicolo usato, dovuti a un peggioramento del grado di premio. I sovrappremi sono calcolati in base al numero di anni d'assicurazione necessari per raggiungere il grado di premio valevole prima del sinistro. Per questo calcolo si tiene conto del premio di base e del grado di premio valevoli al momento del sinistro. Non si tiene conto di eventuali altri danni. Il risarcimento per sovrappremi non ha luogo se la Compagnia rimborsa all'assicuratore responsabilità civile l'importo dei suoi oneri (detratta la franchigia). A L'assicurazione copre pure le pretese per danni che una persona assicurata causa, in qualità di passeggero, a un veicolo a motore di terzi da essa usato. Se i danni sono già stati risarciti da un'assicurazione casco, la Compagnia paga solo un'eventuale franchigia e un sovrappremio. Il relativo calcolo avviene in base ad A , punto 2 di cui sopra. A L'assicurazione non copre i danni al veicolo usato, nella misura in cui non siano assicurati ai sensi di A , A 4 o A 5. i danni a oggetti trasportati, eccetto a bagagli ed effetti personali di passeggeri; i danni insorti in seguito all'utilizzo di veicoli, i cui proprietari corrispondono ad una persona assicurata ai sensi di B 1 o B 3; i danni causati durante corse non autorizzate dalla legge, dalle autorità o vietate per altre ragioni; i danni causati durante la partecipazione a gare di motorismo e il rispettivo allenamento come pure altre corse su percorsi di gara; i danni durante viaggi che una persona assicurata effettua dietro compenso; le pretese di regresso e di compensazione delle assicurazioni concluse per il veicolo a motore in questione. A 2.15 In qualità di detentore di aeromodelli A L'assicurazione copre la responsabilità civile delle persone assicurate in qualità di detentore e derivante dall utilizzo privato di aeromodelli fino ad un peso complessivo massimo di 30 kg. A L'assicurazione non copre i danni a aeromodelli che una persona assicurata ha rilevato o che gli sono stati affidati. A 3 Danni a oggetti rilevati o rimessi a scopo di lavorazione A 2.14 In qualità di utente di veicoli a motore appartenenti a terzi A L'assicurazione copre la responsabilità civile in qualità di utente di veicoli a motore appartenenti a terzi fino A 3.1 L'assicurazione copre le pretese per danni a oggetti che una persona assicurata ha rilevato temporaneamente e legittimamente o che gli sono stati affidati; causati a oggetti in seguito all'esercizio o al mancato esercizio di un'attività di una persona assicurata sugli o con gli oggetti stessi. Nazionale Svizzera SA, Basilea Pagina 5/11

6 A 3.2 L'assicurazione non copre i danni a veicoli a motore per cui in Svizzera è prescritta un'assicurazione responsabilità civile, nonché ai rimorchi (sotto riserva di un accordo speciale nella polizza ai sensi di A 4); i danni a natanti di qualsiasi tipo per cui in Svizzera è prescritta un'assicurazione responsabilità civile, nonché alle tavole da surf (sotto riserva di un accordo speciale ai sensi di A 5 nella polizza); i danni ad aeromobili di qualsiasi tipo per cui in Svizzera è prescritta un'assicurazione responsabilità civile; i danni a cavalli (sotto riserva di un accordo speciale ai sensi di A 6 nella polizza); i danni a locali, stabili e fondi presi in affitto o locati, purché non siano assicurati ai sensi di A 2.5; i danni a oggetti con o su cui una persona assicurata svolge un'attività dietro compenso o che appartengono al suo datore di lavoro; i danni a oggetti per cui sussiste una riserva di proprietà, che sono presi in leasing o che sono oggetto di un contratto di compravendita; danni al materiale dell'esercito, dei vigili del fuoco e della protezione civile; i danni a oggetti preziosi, oggetti d'arte (come dipinti, sculture), gioielli, orologi, contanti, assegni di viaggio, carte di credito e di clienti, cartevalori, software, supporto dati, documenti e piani; pretese di regresso e compensazione di terzi per prestazioni che questi hanno fornito alle parti lese. A 4 Danni causati ai veicoli a motore di terzi utilizzati A 4.1 Solo se indicate nella polizza e fino a concorrenza della somma d'assicurazione concordata nella stessa l'assicurazione copre le pretese derivanti da danni che la persona assicurata in conformità a B1 e B3 causa al veicolo a motore di peso complessivo fino a 3,5 t da essa utilizzato e al relativo rimorchio appartenenti a terzi. Tali danni sono assicurati in caso di utilizzo occasionale, al massimo però durante 30 giorni per anno civile, indipendentemente se tale uso avviene durante giorni singoli o consecutivi. I veicoli a motore, il cui detentore è una persona assicurata ai sensi di B 1 o B 3 non sono considerati appartenenti a terzi. A 4.2 Se i danni sono coperti dall'assicurazione casco del veicolo a motore di terzi utilizzato, la Compagnia paga solo un'eventuale franchigia nonché un sovrappremio. Quest'ultimo viene determinato analogamente ai danni dovuti all'uso di veicoli a motore di terzi ai sensi di A , punto 2. La franchigia concordata nella polizza vale anche se le prestazioni della Compagnia consistono solo nel pagamento della franchigia o del sovrappremio per l'assicurazione casco. A 4.3 A complemento di D l'assicurazione non copre le pretese per danni causati durante corse non autorizzate dalla legge, dalle autorità o vietate per altre ragioni; danni causati durante la partecipazione a gare di motorismo e il rispettivo allenamento come pure altre corse su percorsi di gara; danni durante corse che una persona assicurata effettua dietro compenso e per danni a veicoli il cui detentore è il datore di lavoro di una persona assicurata; danni a veicoli il cui detentore è un noleggiatore professionale; danni a veicoli il cui detentore è un'azienda dell'industria dei veicoli a motore, tranne che si tratti di danni occorsi a un veicolo di sostituzione messo a disposizione durante dei lavori di riparazione o manutenzione; spese derivanti dall'impossibilità di utilizzare il veicolo danneggiato; le pretese di regresso e di compensazione delle assicurazioni concluse per il veicolo in questione. A 5 Danni causati ai natanti di terzi utilizzati A 5.1 Solo se indicate nella polizza e fino a concorrenza della somma d'assicurazione concordata nella stessa l'assicurazione copre le pretese derivanti da danni che la persona assicurata in conformità a B 1 o B 3 causa al natante o alla tavola da surf da essa utilizzati appartenenti a terzi. Tali danni sono assicurati in caso di utilizzo occasionale, al massimo però durante 30 giorni per anno civile, indipendentemente se tale utilizzo avviene durante giorni singoli o consecutivi. I natanti, il cui detentore convive con lo stipulante o il cui detentore è una persona assicurata ai sensi di B 1 o B 3 non sono considerati appartenenti a terzi. A 5.2 Se i danni sono coperti da un'assicurazione casco del natante di terzi utilizzato, la Compagnia paga solo un'eventuale franchigia nonché un sovrappremio. Quest'ultimo viene determinato analogamente ai danni dovuti all'uso di veicoli a motore di terzi ai sensi di A , punto 2. La franchigia concordata nella polizza vale anche se le prestazioni della Compagnia consistono solo nel pagamento della franchigia o del sovrappremio per l'assicurazione casco. Non si tiene conto di eventuali altri sinistri. A 5.3 A complemento di D l'assicurazione non copre le pretese per danni causati durante corse non autorizzate dalla legge, dalle autorità o vietate per altre ragioni; danni insorti in occasione di competizioni o regate e dei relativi allenamenti; danni durante navigazioni che una persona assicurata effettua dietro compenso; danni a natanti di noleggiatori professionali spese derivanti dall'impossibilità di utilizzare il natante danneggiato; le pretese di regresso e di compensazione delle assicurazioni concluse per il natante in questione. A 6 Danni a cavalli presi in locazione o in prestito A 6.1 Solo se indicata nella polizza l'assicurazione copre la responsabilità civile delle persone assicurate ai sensi di B 1 e B 3 per danni a cavalli presi in locazione o in prestito. A 6.2 La protezione assicurativa si estende alle pretese avanzate in caso di morte, perdita di valore, impossibilità temporanea di utilizzo, spese di veterinario in seguito a danni verificatisi accidentalmente. Le prestazioni in caso di sinistro sono limitate dalla somma d'assicurazione convenuta a questo scopo nonché, in caso di perdita di salario in seguito alla temporanea impossibilità d'utilizzo del cavallo, dall'indennizzo giornaliero concordato per ogni giorno lavorativo. A 6.3 In caso di morte di un cavallo la Compagnia deve essere informata tempestivamente affinché si possa procedere a un autopsia eseguita sul corpo dell animale o a un Nazionale Svizzera SA, Basilea Pagina 6/11

7 esame. Tale obbligo vale anche per i casi in cui bisogna disporre l'uccisione del cavallo. A 7 Danni relativi alla caccia A 7.1 Solo se indicata nella polizza l'assicurazione copre la responsabilità civile delle persone assicurate ai sensi di B 1 e B 3 in qualità di cacciatori, guardiacaccia, affittuari di una riserva di caccia e partecipanti a manifestazioni sportive di caccia (come esercitazioni di tiro). L'assicurazione copre altresì la responsabilità civile di ausiliari di caccia, quali i guardiacaccia e mandriani, nell'esercizio delle loro funzioni al servizio della persona assicurata. A 7.2 A complemento di D l'assicurazione non copre la responsabilità civile derivante dalla caccia senza permesso di caccia valevole e dalla consapevole violazione di prescrizioni legali o delle autorità concernenti la caccia e la protezione della selvaggina; la responsabilità civile in Stati che non riconoscono gli attestati di assicurazione di compagnie assicurative svizzere in seguito a mancanza d'ammissione (ad es. Francia); le pretese per danni alle foreste e alle colture. B Persone assicurate B 1 Assicurazione individuale o familiare A seconda della convenzione conclusa, l'assicurazione copre la responsabilità civile B 1.1 del solo stipulante sotto forma di assicurazione individuale; B 1.2 dello stipulante e della sua famiglia sotto forma di assicurazione familiare. delle persone incaricate dell'amministrazione, del servizio e della manutenzione degli stabili, fondi, locali e installazioni assicurati, per danni derivanti dall'esercizio delle loro incombenze contrattuali di lavoro; di un terzo quale detentore temporaneo di animali domestici appartenenti a una persona assicurata, a condizione che gli animali non siano accolti per scopi professionali; del proprietario del fondo, se la persona assicurata è proprietario di uno stabile assicurato, ma non del fondo che vi appartiene (diritto di superficie). Per quanto riguarda B 2, punto 4 l assicurazione non copre gli imprenditori indipendenti (amministrazioni di immobili, imprese artigianali, ecc.) e le persone che lavorano per queste imprese. B 3 Inclusione di altre persone L'assicurazione copre la responsabilità civile di altre persone solo in base a convenzione speciale. B 4 Cambio del genere di assicurazione B 4.1 Dall'assicurazione individuale all'assicurazione familiare Se lo stipulante si sposa o inizia un regime di convivenza nel corso della durata dell'assicurazione, a partire da quella data l'assicurazione è considerata assicurazione familiare. La relativa comunicazione alla Compagnia deve essere effettuata nel giro di 12 mesi, in modo che sia possibile modificare il contratto. Il sovrappremio ha effetto a partire dalla data di modifica del corrispettivo rapporto di rischio. B 4.2 Dall'assicurazione familiare all'assicurazione individuale Se nel corso della durata dell'assicurazione lo stipulante dovesse ritrovarsi a vivere da solo, a partire dal momento che la Compagnia riceve la sua comunicazione sarà valevole l'assicurazione individuale. A partire da questo giorno, il premio sarà ridotto in corrispondenza. Fanno parte della famiglia le persone che convivono con lo stipulante e che non esercitano un'attività lucrativa; il suo coniuge o il suo partner. È ritenuto partner la persona che convive con lo stipulante; i suoi figli celibi non esercitanti un'attività lucrativa nonché i figli celibi che svolgono un'attività lucrativa e convivono in comunione domestica. I figli del partner sono equiparati ai propri figli. B 2 Cerchia di persone inoltre assicurate in entrambi i generi di assicurazione L'assicurazione copre anche indipendentemente dal genere di assicurazione scelto (assicurazione individuale o familiare) la responsabilità civile dei bambini minorenni che soggiornano temporaneamente presso lo stipulante; di un terzo quale capo famiglia, per danni causati da una persona assicurata che soggiorna temporaneamente presso di lui, se l'ospitalità non è concessa per scopi professionali; delle persone impiegate nell'economia domestica dello stipulante, derivante dall'esercizio delle loro incombenze contrattuali di lavoro; C Prestazioni assicurate C 1 In generale Le prestazioni della Compagnia consistono nella tacitazione delle pretese fondate e nella difesa contro pretese infondate. Esse sono limitate compresi gli interessi sull'ammontare del danno, le spese per ridurre il danno, le spese di perizia, quelle legali, di giudizio, di arbitrato, di conciliazione, come pure gli indennizzi aggiudicati alla parte avversa e le spese per la prevenzione dei danni assicurate alle somme massime d'assicurazione per ogni sinistro previste nella polizza al momento in cui è stato causato il danno. Se nella polizza, per singole coperture, sono indicate delle somme differenti, queste sono considerate dei limiti inferiori che valgono per ogni sinistro nell'ambito della somma assicurata. L'insieme dei danni attribuibili alla medesima causa viene considerato, indipendentemente dal numero delle parti lese, un unico sinistro. Nazionale Svizzera SA, Basilea Pagina 7/11

8 C 2 Prestazioni senza responsabilità legale C 2.1 Per persone incapaci di discernimento L'assicurazione copre, fino all'importo indicato nella polizza per ogni sinistro le pretese derivanti da danni materiali e corporali causati da membri della comunione domestica privi della facoltà di discernimento anche se il capo famiglia ha ottemperato ai suoi obblighi di sorveglianza e non ne è dunque responsabile, nella misura in cui lo stesso atto avrebbe giustificato una responsabilità legale. C 2.2 Altro L'assicurazione copre anche senza responsabilità legale fino all'importo indicato nella polizza per ogni sinistro le pretese per danni materiali che una persona assicurata arreca a terzi durante la pratica di uno sporto o un gioco; danni causati a un terzo assicurato quale capo famiglia ai sensi di B 2, punto 2 C da una persona assicurata che soggiorna temporaneamente e gratuitamente presso di lui; danni causati a un terzo assicurato quale detentore di animali domestici ai sensi di B 2, punto 5 da un animale da lui accolto temporaneamente e gratuitamente. C 2.3 Esclusioni A complemento di D l'assicurazione non copre le pretese di regresso e di compensazione di terzi per prestazioni da loro accordate alle parti lese. C 4.2 Assieme alla persona assicurata la Compagnia incarica un avvocato della difesa penale di quest'ultima. Se la persona assicurata non accetta uno degli avvocati proposti dalla Compagnia, sarà essa stessa a dover presentare tre proposte alla Compagnia, che a sua volta sceglierà l'avvocato incaricato della difesa. L'assicurazione non copre le spese per un avvocato incaricato della difesa senza l'autorizzazione della Compagnia. C 4.3 Se in base all'incarto ufficiale, la Compagnia ritiene che un ricorso o l'appello a un'istanza superiore sarebbe del tutto infruttuoso, essa può rifiutare l'avvio di una simile procedura. C 4.4 Le spese processuali e le altre spese legali attribuite alla persona assicurata spettano alla Compagnia sino a concorrenza delle sue prestazioni, purché esse non rappresentino un indennizzo per le spese personali sostenute dalla persona assicurata stessa o un compenso per i servizi da essa prestati. La persona assicurata è tenuta a trasmettere immediatamente alla Compagnia tutte le comunicazioni e ordinanze riguardanti il procedimento disciplinare o penale e attenersi alle sue disposizioni. La persona assicurata che prende provvedimenti di propria iniziativa o trasgredisce le disposizioni della Compagnia, in particolare se ricorre a mezzi legali senza il consenso esplicito della Compagnia, agisce a proprio rischio e pericolo. Se tuttavia è provato che tale condotta della persona assicurata dà un risultato nettamente più favorevole, la Compagnia rimborserà successivamente le spese nell'ambito delle precedenti disposizioni. C 3 Spese di prevenzione dei danni C 3.1 Se, in rapporto con un pregiudizio all'ambiente, è imminente il verificarsi di un danno assicurato, la Compagnia assume anche le spese che, a norma di legge, sono a carico della persona assicurata e che derivano dall'adozione immediata di misure adeguate atte a scongiurare tale pericolo (spese di prevenzione dei danni). C 3.2 L'assicurazione non copre le spese di prevenzione dei danni derivanti dal rilevamento di falle, difetti di funzionamento e cause del danno, svuotamento e riempimento di impianti, recipienti e condutture nonché per i conseguenti lavori di riparazione e modifiche (ad es. spese di risanamento); per eventi causati da veicoli a motore, natanti e aeromobili nonché da loro parti o accessori; in relazione a danni nucleari ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare; C 4 Protezione giuridica in caso di procedura penale C 4.1 Se in seguito ad un evento assicurato viene avviato un procedimento penale, la Compagnia assume, nei limiti dell'importo concordato nella polizza, gli oneri che ne risultano per la persona assicurata (ad es. onorari di avvocati, spese legali e peritali, spese legali aggiudicate al querelante) nonché le spese a carico della stessa in seguito alla procedura penale. L'assicurazione non copre gli oneri penali o analoghi (ad es. le multe). C 5 Liquidazione dei sinistri e cause giudiziarie C 5.1 La Compagnia si assume la liquidazione di un sinistro solo se le pretese di risarcimento avanzate sono superiori alla franchigia pattuita. C 5.2 La Compagnia conduce, a sua scelta quale rappresentante della persona assicurata o in proprio nome, le trattative con la parte lesa. La liquidazione delle pretese della parte lesa da parte della Compagnia è in tutti i casi vincolante per la persona assicurata. C 5.3 La Compagnia ha il diritto di versare l'indennizzo direttamente alla parte lesa, senza dedurre un'eventuale franchigia; in questo caso, la persona assicurata è tenuta a rimborsare la franchigia alla Compagnia, rinunciando a qualsiasi obiezione. C 5.4 La persona assicurata ha l'obbligo di collaborare con la Compagnia per l'accertamento dei fatti e di astenersi da qualsiasi presa di posizione arbitraria in merito alle pretese della parte lesa (rispetto del contratto). In particolare modo essa non deve né riconoscere delle pretese di responsabilità civile né effettuare pagamenti alla parte lesa o cedere diritti provenienti da questo contratto a una parte lesa o a terzi; inoltre, essa deve lasciare alla Compagnia la cura di un processo civile. C 5.5 Se a una persona assicurata viene accordato un risarcimento delle spese processuali, questo spetta alla Compagnia, purché non si tratti di spese personali della persona assicurata. Nazionale Svizzera SA, Basilea Pagina 8/11

9 C 6 Diritti di rivalsa nei confronti delle persone assicurate Se, a norma di legge, non possono essere opposte alla parte lesa le disposizioni del presente contratto o della legge sul contratto di assicurazione che limitano o annullano la copertura, alla Compagnia spetta il diritto di rivalsa contro la persona assicurata nella misura in cui la Compagnia sarebbe stata autorizzata a ridurre o rifiutare le sue prestazioni. C 7 Rinuncia alla riduzione della prestazioni in caso di colpa grave C 7.1 Solo se convenuto nella polizza, la Compagnia rinuncia al suo diritto legale di rivalsa e di riduzione della prestazione assicurativa verso lo stipulante e le persone assicurate se il sinistro è stato causato per colpa grave ai sensi dell'art. 14 della Legge federale sul contratto d'assicurazione. C 7.2 La rinuncia al diritto di rivalsa o di riduzione della prestazione assicurativa non ha luogo se la persona assicurata ha provocato il sinistro in stato di ebrezza o sotto l'effetto di stupefacenti o medicinali o se, utilizzando un veicolo da motore di terzi si è opposta o sottratta intenzionalmente a una prova del sangue, a un analisi dell alito o a un altro esame che è stato ordinato oppure ha eluso lo scopo di tali provvedimenti; utilizzando un veicolo a motore di terzi ha superato in modo rilevante la velocità massima ammessa; il furto del veicolo a motore, del rimorchio o del motociclo di terzi è da ricondurre a un'azione o un omissione per colpa grave (in particolare non chiudere a chiave il veicolo, lasciare inserite le chiavi nel quadro d'accensione, non attivare un impianto antifurto o l'immobilizzatore e simili); in caso di utilizzo di veicoli a motore o motocicli di terzi il conducente del veicolo al momento del verificarsi dell'evento assicurato non ha ancora compiuto il 25 anno d'età o non è in possesso da almeno 2 anni della licenza di condurre che lo autorizza a condurre il veicolo assicurato. D Esclusioni generali L'assicurazione non copre la responsabilità civile per danni concernenti la persona o gli oggetti di una persona assicurata ai sensi di B 1.1 e B 1.2 nonché una persona che convive con lo stipulante; la responsabilità civile derivante da ogni attività lavorativa principale, eccettuata l'attività di casalinga o casalingo e del personale di casa assicurato; la responsabilità civile in qualità di titolare di un impresa o derivante da un'attività lucrativa secondaria, nella misura in cui non sia assicurata ai sensi di A 2.10; la responsabilità civile in qualità di detentore di animali, nella misura in cui non sia assicurata ai sensi di A 2.7; la responsabilità civile derivante dalla proprietà per piani e dall'esercizio dei relativi diritti e obblighi, nella misura in cui non sia assicurata ai sensi di A 2.2.3; la responsabilità civile dell'autore per danni derivanti dall'esecuzione intenzionale di crimini o delitti; le pretese fondate su una responsabilità assunta per contratto che eccede le prescrizioni legali, come pure le pretese derivanti dall'inadempimento di un obbligo legale o contrattuale di assicurazione; la responsabilità civile in qualità di detentore e derivante dall'utilizzo di veicoli a motore nonché di rimorchi da loro trainati e di veicoli rimorchiati o spinti, di natanti e aeromobili, per i quali esiste in Svizzera un obbligo legale o stabilito dalle autorità di concludere un'assicurazione responsabilità civile, nella misura in cui non sia assicurata ai sensi di A 2.14, A 2.15, A 4 o A 5; la responsabilità civile derivante dall'utilizzo di veicoli a motore propri, inclusi i go-kart, non menzionati al capoverso precedente per danni durante la partecipazione a gare sportive, il rispettivo allenamento e altre corse su percorsi di gara; la responsabilità civile per danni che sono insorti progressivamente (danni d'usura); la responsabilità civile per danni facilmente prevedibili o consapevolmente messi in conto; le pretese per danni alle chiavi d ufficio e derivanti dalla perdita delle stesse o di altri strumenti per l'apertura di sistemi di chiusura aziendali come badge ecc., comprese le spese consecutive; le pretese relative all'adempimento di contratti o in loro vece le domande di risarcimento per l'inadempimento o l'adempimento imperfetto (in particolare derivanti da garanzie) nonché le pretese extracontrattuali fatte valere in loro vece o in concorrenza con esse; le pretese derivanti da danni patrimoniali che non sono riconducibili né a un danno corporale assicurato né a un danno materiale assicurato, arrecato alla parte lesa, nella misura in cui non siano assicurate ai sensi di A 2.6.3; le pretese derivanti dal pregiudizio (quali alterazione, cancellazione o messa fuori uso) di software o di dati elaborati dal computer, a meno che non siano la conseguenza di un danno assicurato dal presente contratto arrecato ai supporti di dati; la responsabilità civile per danni causati da radiazioni ionizzanti o raggi laser; la responsabilità per danni nucleari in rapporto con impianti nucleari o materiale fissile per tali impianti; gli oneri per la prevenzione dei danni (spese di prevenzione dei danni), nella misura in cui non siano assicurati ai sensi di C 3; le pretese per danni causati a fondi, stabili e altre opere, in seguito a lavori di demolizione, di scavo o di costruzione, se lo stipulante è il committente della costruzione, nella misura in cui non siano assicurate ai sensi di A 2.4; le pretese derivanti dalla trasmissione di malattie contagiose umane, di animali o piante nonché in relazione a modificazioni genetiche; le pretese per danni in relazione ad amianto; le pretese per danni a oggetti, ivi compresi i beni ambientali (ad es. aria, animali) non appartenenti a nessuno; la responsabilità civile per pretese in relazione con pregiudizi all'ambiente, nella misura in cui non siano assicurate ai sensi di A 2.12, nonché le pretese in relazione a scorie di produzione. Nazionale Svizzera SA, Basilea Pagina 9/11

10 E Disposizioni generali E 1 Durata del contratto E 1.1 L'assicurazione inizia alla data indicata nella polizza. Se è stata accordata una copertura provvisoria, la Compagnia garantisce la copertura assicurativa a partire dalla data e fino alla data ivi indicata. La Compagnia si riserva tuttavia il diritto di rifiutare la proposta fino alla consegna della polizza. Se la proposta viene rifiutata, la copertura assicurativa cessa 3 giorni dopo la ricezione della relativa comunicazione da parte dello stipulante. Il premio dovuto per la durata della copertura provvisoria è proporzionale al periodo trascorso. E 1.2 Il contratto è stipulato per la durata indicata nella polizza ed è prorogato tacitamente di 1 anno se una delle parti contraenti non provvede a disdirlo al più tardi 3 mesi prima della scadenza. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data indicata nella polizza. E 1.3 La disdetta è tempestiva se perviene alla Compagnia risp. allo stipulante al più tardi il giorno che precede l'inizio del termine di disdetta di tre mesi. E 2 Validità territoriale e temporale E 2.1 L'assicurazione è valevole nel mondo intero per i danni causati nel corso della durata del contratto. E 2.2 Se lo stipulante trasferisce il proprio domicilio all'estero (eccezione fatta per il Principato del Liechtenstein), l'assicurazione si estingue alla fine dell'anno d'assicurazione in corso. E 3 Premi e loro rimborso E 4 Modifica dei premi, delle franchigie, dei limiti d'indennizzo e dell'estensione della copertura E 4.1 A decorrere da un nuovo anno d'assicurazione la Compagnia ha il diritto di modificare i premi e le franchigie. Essa comunica allo stipulante le nuove disposizioni contrattuali al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. E 4.2 Nel caso in cui lo stipulante contesti l'aumento dei premi o delle franchigie, questi ha il diritto di disdire il contratto per la parte interessata dall incremento o nella sua totalità. La disdetta è valida se perviene alla Compagnia non oltre l ultimo giorno dell anno d assicurazione corrente. E 4.3 Se un'autorità prevede per una copertura disciplinata dalla legge la modifica dei premi, delle franchigie, dei limiti d'indennizzo o dell'estensione della copertura, la Compagnia è autorizzata ad adeguare il contratto all'inizio di un nuovo anno di assicurazione. In questo caso non è dato alcun motivo di disdetta ai sensi del capoverso 2. E 5 Disdetta in caso di sinistro E 5.1 Dopo il sopraggiungere di un sinistro per il quale è dovuto un indennizzo la Compagnia può recedere dal contratto al più tardi con il pagamento dell'indennizzo e lo stipulante al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza di tale pagamento. E 5.2 Se il contratto viene disdetto, la responsabilità della Compagnia cessa 14 giorni dopo che la disdetta è stata comunicata all altra parte. E 6 Eliminazione di una situazione pericolosa E 3.1 Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per ciascun anno d assicurazione e deve essere pagato in anticipo, al più tardi il primo giorno del mese di scadenza pattuito. Il primo premio, incl. la tassa per il bollo federale, deve essere pagato alla consegna della polizza, al più presto però all'inizio dell'assicurazione. E 3.2 Se, per una ragione qualsiasi, il contratto viene annullato prima della fine dell'anno d assicurazione, la Compagnia rimborsa allo stipulante il premio pagato per il periodo d assicurazione non trascorso e non esige il pagamento di eventuali rate che scadono più tardi. E 3.3 La disposizione ai sensi di E 3.2 non si applica se lo stipulante disdice il contratto in caso di danno parziale verificatosi durante l'anno successivo alla stipula del contratto; la Compagnia ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio. E 3.4 Se i premi non vengono pagati alle scadenze convenute, lo stipulante è diffidato per iscritto, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, a effettuarne il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligazione della Compagnia è sospesa per i sinistri causati a datare dalla scadenza del termine di diffida fino al pagamento integrale dei premi, tassa per il bollo federale e spese comprese. Le persone assicurate sono tenute a eliminare a loro spese ed entro un congruo termine ogni situazione pericolosa che potrebbe provocare un sinistro e la cui soppressione è stata richiesta dalla Compagnia. E 7 Violazione degli obblighi contrattuali Se una persona assicurata che viola gli obblighi che le incombono in virtù del presente contratto (per es. A , A 6.3 o E 6), essa perde ogni diritto alle prestazioni della Compagnia. Non incorre in questa sanzione qualora risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a colpa, oppure che il danno sarebbe ugualmente sopravvenuto anche se avesse adempiuto l'obbligo contrattuale. E 8 Obbligo di avviso E 8.1 Se sopravviene un sinistro, le cui conseguenze prevedibili potrebbero riguardare l'assicurazione, o se sono state formulate delle pretese di risarcimento di responsabilità civile contro una persona assicurata, lo stipulante deve avvertirne immediatamente la Compagnia. Se un sinistro provoca il decesso di una persona, la Compagnia deve esserne avvertita entro 24 ore. Nazionale Svizzera SA, Basilea Pagina 10/11

11 E 8.2 La Compagnia dovrà essere parimenti informata immediatamente se, in seguito ad un sinistro, viene preso contro una persona assicurata un provvedimento di polizia o iniziata una procedura penale e se la parte lesa fa valere le sue pretese per via legale. La Compagnia si riserva il diritto di nominare il difensore risp. un avvocato, al quale la persona assicurata deve rilasciare procura. E 9 Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali E 9.1 In caso di violazione colposa dell'obbligo di denuncia, le persone assicurate devono farsi carico di tutte le conseguenze che ne derivano. E 9.2 Se una persona assicurata viola in modo colposo la buona fede contrattuale, viene meno l'obbligo alle prestazione da parte della Compagnia nei suoi confronti. E 10 Comunicazioni Per essere legalmente valide, le comunicazioni alla Compagnia imposte alle persone assicurate dal contratto devono essere trasmesse alla direzione della Compagnia o all'agenzia designata nella polizza. E 11 Foro competente La persona assicurata può scegliere come foro il foro ordinario o il suo domicilio svizzero. Nazionale Svizzera SA, Basilea Pagina 11/11

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