REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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1 Responsabilità civile Attività pericolose Giostra Nozione di esercizio di attività pericolose Pericolosità intrinseca Nesso causale fra l esercizio ed il danno Presunzione di responsabilità in capo al gestore Prova dell imputabilità del danno a causa estranea Inottemperanza Responsabilità civile Responsabilità solidale - Responsabilità del terzo (utente) Causalità immediata del danno Condotta inserita in circostanze di oggettiva pericolosità - Responsabilità in solido - Rif.Leg.artt.2050,2055 cc; n. Sent. n. R.G. A.C. Sentenza n.104/2006 Deciso il 25/08/2006 Deposito il 25/08/2006 n. Cron. n. Rep. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Modena sezione distaccata di Carpi Il Giudice Unico dott. Riccardo Di Pasquale, ha emanato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n.4360/2001 R.G. A.C. promossa da: XX1 e XX1, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minorenne ZZ, e poi proseguita ai sensi dell art. 302 c.p.c. da ZZ, nata a Carpi il (omissis)/1984, ivi residente in via (omissis) n. (omissis) -C.F. (omissis)-,. difesa e con domicilio eletto presso gli avv.ti Davide AMADEI e Maria Eugenia CAFFARRA, con studio in Carpi Corso Fanti n. 65 rappresentanti nel presente giudizio in forza di procura speciale apposta a margine della comparsa di costituzione 21/10/2002. ATTRICE Contro YY, nato a (omissis) (BL) il (omissis)/1948, residente in Belluno via (omissis) n. (omissis) -C.F. (omissis)-, rappresentato e. difeso dagli avv.ti Uber TREVISI e Giuliana LOSCALZO, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Novi di Modena, viale G. Di Vittorio n. 37, in forza di procura speciale apposta in calce all atto notificato di citazione. CONVENUTO Avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale lesioni personali. Conclusioni per la parte attrice: Piaccia al Tribunale Ill.mo: - accertare e dichiarare che l attività di gestore e proprietario della giostra Le gabbie, svolta dal Sig. YY, per natura intrinseca e per le caratteristiche dei mezzi adoperati per il suo esercizio, riveste i connotati dell attività pericolosa, previsti e sanciti dall art.2050 c.c.; - accertare e dichiarare che il Sig. YY non ha adottato tutte le cure e misure idonee atte ad evitare il verificarsi dell evento dannoso patito dalla Sig.ra ZZ, in data 07/05/99, 1

2 presso il parco divertimenti di Carpi, secondo anche quanto suggerito dalle norme di ordinaria diligenza e comune prudenza; - accertare che il danno causato a ZZ è stato cagionato durante lo svolgimento dell attività pericolosa e, per l effetto, dichiarare l esistenza del nesso causale tra l esercizio dell attività pericolosa e l evento dannoso; - accertare l esclusiva responsabilità per il verificarsi dell incidente de quo del Sig. YY e, conseguentemente, accertare la sussistenza del diritto al risarcimento dei danni vantati dalla Sig.ra ZZ, - condannare il Sig. YY, a risarcire alla Sig.ra ZZ i danni materiali dalla stessa patiti, relativi ai costi per cure e visite mediche specialistiche, alle quali la stessa veniva sottoposta, nella seguente misura: per spese per relazione medico-legale Dott.ssa Croci (doc.3); per visite specialistiche (doc.ti da 4 a 7); per spese per terapia fisica (doc.8); per spese mediche e prestazioni varie USL di Carpi (doc.ti da 9 a 15); per spese per acquisto di medicinali (doc.16); oltre ai danni personali e morali patiti da ZZ, in ragione di per danno biologico, di per I.T.T., di per ITP e di per danno morale e così la complessiva somma di (pari a ), o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia, ed oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Conclusioni per la parte convenuta: Dato atto e dichiarato che non può attribuirsi al sig. YY alcuna responsabilità per qualsivoglia titolo in merito all evento per cui è causa, rigettarsi le domanda tutte contro di lui avanzate dagli attori siccome destituite di qualsiasi fondamento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 03/05/2001, XX1 e XX1, esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore ZZ, convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Modena Sezione Distaccata di Carpi, YY, in qualità di gestore e proprietario della giostra Le gabbie, al fine di vedere accertata e dichiarata la natura pericolosa dell attività dallo stesso esercitata, senza adozione di cure e misure idonee atte ad evitare il verificarsi di eventi dannosi, quali quello occorso alla propria figlia minore in data 07/05/99, per il quale gli attori avanzavano nei confronti del convenuto - unico responsabile dell incidente de quo - richiesta di risarcimento danni per complessive (pari a ), o quella diversa somma che sarebbe risultata di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo effettivo. Si costituiva in giudizio il YY chiedendo il rigetto delle domande attoree. La causa veniva rinviata, ex art.183 c.p.c., all udienza del 30/01/02, nel corso della quale veniva assunto il libero interrogatorio degli attori, non essendo comparso il convenuto. Venivano concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie. In corso di causa ZZ, nata a Carpi (Mo), il 09/01/84, diveniva maggiorenne e si costituiva per proseguire il giudizio ai sensi dell art. 302 cpc (v. Cassazione 116/2004), 2

3 facendo proprie le difese, eccezioni e conclusioni, istanze istruttorie tutte spiegate dai propri genitori. Alle udienze dell 08/10/2003 e del 30/9/2004 venivano assunte le prove orali. Veniva affidato incarico al CTU Dott.ssa Natalini per la redazione di parere medicolegale, in ordine al danno alla persona patito da ZZ. La causa veniva posta in decisione, ai sensi dell art. 281 quinquies cpc, all udienza del 1/3/2006, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell art. 190 cpc. Motivi della decisione 1) Il fatto. Sono agli atti varie fotografie dell attrazione Gabbie Volanti (doc. da 19 a 30 attrice; doc. 4 e 5 convenuto). E stata prodotta copia del verbale di verifica annuale di collaudo statico ed elettrico dell attrazione, effettuata in data 15/1/1999 (doc. 3 convenuto). Sono stati sentiti come testimoni ***, tutti amici dell attrice;***, figli del convento; B.E., perito industriale che ha eseguito la verifica di collaudo. L attrazione Gabbie Volanti è costituita da cinque gabbie indipendenti (v. foto doc. 4 convenuto) che possono ruotare, spinte inizialmente da un motore elettrico e poi da forza muscolare dei clienti, secondo un piano verticale (v. foto 19 e 20). Ciascuna gabbia è sostenuta da bracci articolati ed opportunamente provvista di sistema di bilanciamento. Due carrozze volanti sono affiancate alle due estremità delle gabbie (foto doc. 4) e sono azionate da centralina oleodinamica (dati tutti ricavati dal verbale di verifica doc. 3). Le gabbie sono realizzate in tubo d accaio saldato, con pavimento antisdrucciolevole e con porta apribile verso l interno. I cancelletti di accesso sono autobloccanti quando le gabbie sono in movimento. Il sistema di frenatura è a disco con comando oleodinamico (v. verbale verifica). Il teste Bertiato ha precisato che il pavimento antisdrucciolevole indicato nel verbale <è in lamiera di alluminio mandorlata antisdrucciolo>. Si tratta delle stessa pavimentazione esterna dell attrazione (v. foto 5 convenuto e 20 attrice). Dopo l incidente per cui è causa il convenuto ha posto sul pavimento delle gabbie dei tappetini in <gomma telata butterata antiscivolo> (v. testi e foto 29-30), che <non è quella originale di fabbrica e non è neppure quella verificata da me nel collaudo del gennaio 1999, che era quella originale> (teste B.). Le maniglie sono in acciaio inox trafilato e cioè leggermente ruvido- e così pure la porta del cancello di entrata (foto da 23 a 28 e testi). Sulla gabbia si sale in due; ci sono due maniglie per persona ed è anche possibile appoggiarsi al cancelletto d ingresso, che è dello stesso materiale (v. foto e testi). Il giorno 07/05/1999 l attrice ZZ (di anni 15) è salita con un amico, HH (di anni 16), sulla giostra denominata Gabbie Volanti di proprietà del convenuto YY e collocata nel Luna Park di Carpi. Dopo i primi due giri autonomi della gabbia, i due amici <si muovevano per cercare di far compiere alla gabbia più giri> (teste G.). Durante il movimento della gabbia HH <ha perso il contatto con le maniglie>, si è sbilanciato ed è caduto sulle gambe dell amica (teste G.). 3

4 La caduta ha stata violenta e le lesioni alla gamba sinistra della ZZ importanti (trauma contusivo/discorsivo del ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore e del collaterale mediale, nonché contusione ossea sia femorale che tibiale pag. 8 relazione ctu dott.ssa Natalini). 2) Attività pericolosa art codice civile. L esercizio dell attrazione Gabbie Volanti per cui è causa, deve essere considerata attività pericolosa ai sensi dell art c.c.. Si tratta di una norma considerata a struttura aperta. E affermazione giurisprudenziale consolidata che per attività pericolose, ai sensi dell art c.c., debbono intendersi non solo quelle che sono qualificate tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che comportino la rilevante possibilità del verificarsi del danno per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati (così Cassazione civile, sez. III, 8 aprile 1978, n e da ultimo tra le tante cassazione 8184/2002). La valutazione di pericolosità va effettuata ex ante sulla base degli elementi di fatto acquisiti al processo ed anche delle nozioni che rientrano nella comune esperienza (Cassazione civile, sezione III, 27 luglio 1990, n. 7571). Per le gabbie volanti la pericolosità deriva dal necessario utilizzo di una rilevante forza fisica di spinta da parte dei due occupanti della gabbia per mantenere il più a lungo possibile questo è lo scopo dell attrazione- il movimento rotatorio a 360, inizialmente impresso da un motore elettrico. Se si sta fermi o se non si dà sufficiente forza la gabbia si ferma subito. Vi è poi la necessità di coordinare il movimento tra i due occupanti della gabbia. La presenza di due persone all interno di una ambiente ristretto con la necessità di attuare una forte movimento di spinta coordinato, crea una oggettiva situazione di pericolosità, potenzialmente lesiva per gli occupanti della gabbia, soggetti alla possibilità di reciproche spinte e contatti fisici in una situazione di equilibrio difficile, anche a causa del movimento di rotazione in atto. Si tratta cioè di una pericolosità insita nel normale funzionamento dell attrazione, e non derivante da eventuali condotte erronee o colpose da parte di terzi utenti del mezzo adoperato. Sussiste il nesso causale tra l'esercizio dell'attività pericolosa attrazione gabbie volanti ed il danno subito dall attrice. 3) Responsabilità del convenuto YY. L'art c.c. stabilisce una presunzione di responsabilità a carico di chi esercita l attività pericolosa. È discusso se si tratta di una forma di responsabilità oggettiva o per colpa. Questa duplicità di orientamento si riscontra anche nella giurisprudenza di legittimità. Chi pone in essere un'attività pericolosa è tenuto ad organizzarla in forme tali che risulti scongiurata l'eventualità che la pericolosità trasmodi in danno concreto. Per superare la presunzione di responsabilità l'esercente l'attività pericolosa deve provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o 4

5 misura atta ad impedire l'evento dannoso, tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l'attività. La giurisprudenza ha precisato che i principi della responsabilità nello svolgimento di attività pericolose comportano un inasprimento dell'obbligo di diligenza e che la presunzione di responsabilità può essere vinta soltanto dalla prova positiva che il danno è stato prodotto da causa estranea non imputabile al gestore dell'attività pericolosa. Per tali principi si vedano in giurisprudenza Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2003, n ; Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2003, n. 7298; Cassazione civile, sez. III, 04 giugno 1998, n. 5484; Cassazione civile, sez. III, 29 aprile 1991, n. 4710; Cassazione civile, sez. III, 21 novembre 1984, n Nel caso in esame non sono sufficienti ad escludere la presunzione di colpa l acquisita prova che l attrazione aveva delle dotazioni di sicurezza né che l incidente si è verificato durante la normale funzionalità dell'impianto. La presenza di requisiti di sicurezza risulta dal verbale di verifica annuale di collaudo statico ed elettrico dell attrazione del 15/1/1999 (doc. 3 convenuto) e dalla deposizione del teste B.E.. L originaria pavimentazione antiscivolo della gabbia era di metallo. Così pure di metallo sono le maniglie alle quali tenersi all interno della gabbia. Si tratta di misure di sicurezza minime e superate dalla tecnica. Solo dopo l incidente per cui è causa il convenuto ha posto sul pavimento delle gabbie dei tappetini in gomma (v. sopra). Deve in conclusione affermarsi che il convenuto non ha fornito la prova liberatoria richiesta. 4) Fatto del terzo - concorso di cause art codice civile. La condotta del terzo HH ha concorso alla produzione del danno subito dalla ZZ. Il comportamento colposo di HH, che è caduto addosso alla ZZ, è stato la causa immediata del danno. HH ha perso la presa con le maniglie durante la fase di spinta ed è conseguentemente scivolato a terra. HH si è limitato a dire che sentiva la pavimentazione liscia, ma è stato preciso nel dichiarare di avere perso il contatto con le maniglie e non di essere scivolato sul pavimento. Deve ritenersi che il danno si è prodotto a seguito della condotta colposa di due soggetti: quella omissiva del convenuto YY e quella attiva di HH (cfr. Cassazione 17851/2003, 5484/1998 e 4710/1991 citate). Non si può affermare con certezza che il fatto del terzo HH abbia escluso il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento. Il comportamento di HH si è inserito in una situazione di pericolosità rilevante ex art c.c.- dell attrazione ed ha concorso alla produzione del danno. Si deve applicare la previsione di cui all art c.c.. Così la Suprema Corte: La responsabilità solidale per fatto illecito, che è volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, sussiste qualora la produzione del danno, unico per il danneggiato, sia ascrivibile a condotte di più soggetti, anche se diverse per titolo (dolo o colpa) o costituenti illeciti distinti 5

6 ovvero separate nel tempo e logicamente autonome, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, sempre che tra i comportamenti sussista un vincolo di interdipendenza e gli stessi abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, dovendosi escludere, a norma dell'art. 41, comma 2, c.p., l'imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite nel solo caso in cui debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente ad uno solo degli antecedenti causali, tale da escludere il legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti antecedenti, relegati al rango di mere occasioni. Cassazione civile, sez. II, 25 ottobre 2005, n vedi anche Cassazione civile, sez. III, 12 novembre 1999, n Cassazione civile, sez. III, 25 marzo 1999, n Cassazione civile, sez. III, 27 gennaio 1997, n. 814 Non sussiste litisconsorzio necessario tra i due danneggianti. Non è rilevante nel presente giudizio né è stato oggetto di domanda- l accertamento dell eventuale diseguale efficienza delle singole condotte o diversa gravità delle colpe dei corresponsabili (Cassazione civile, sez. III, 10 dicembre 1996, n ). Il convenuto YY è obbligato in solido al risarcimento del danno subito da ZZ. 4) Il Danno In atto di citazione parte attrice così quantificava i danni subiti: Lire per danno biologico, Lire per I.T.T., Lire per I.T.P. e Lire per danno morale, oltre spese mediche, per complessive Lire (pari ad Euro ). Gli accertamenti e le indagini sono state eseguite dal ctu dott.ssa Nicoletta Natalini, nel rispetto del contraddittorio, con cura e diligenza, ed hanno portato a conclusioni attendibili e pienamente condivisibili. Questo giudice aderisce perciò pienamente alle conclusioni del ctu di cui alla relazione scritta del 27/12/2004 (v. Cass. 7379/86, Cass. 3527/89, Cass. 4032/87). Secondo il ctu dott.ssa Natalini le lesioni subite (v. sopra) hanno comportato una inabilità temporanea biologica totale di giorni 60 e una inabilità temporanea biologica parziale al 50% di ulteriori giorni 90. Tali lesioni hanno lasciato postumi permanenti che secondo il ctu incidono sull integrità psico-fisica in sé considerata (c.d. danno biologico) nella misura del 15 %. I postumi permanenti non compromettono la possibilità di svolgere un attività lavorativa che richiede la permanenza in stazione eretta, quale quella di commessa, iniziata dopo che le lesioni ed i postumi si erano già instaurati (v. pag. 8 ctu). A parte attrice è dovuto il risarcimento del danno alla salute in conformità delle note pronunce della Corte Costituzionale n. 88/79, n. 184/86 e n. 356/91 e del costante insegnamento della Corte di Cassazione. Si deve passare all individuazione dei criteri in riferimento ai quali determinare il danno biologico. Nella individuazione del criterio di equità per la liquidazione del danno biologico, tenuto conto degli insegnamenti della Suprema Corte, ritiene questo giudice di 6

7 confermare il riferimento al criterio equitativo ragionato del valore medio del punto di invalidità con incrementi e diminuzioni dirette ad adattare la liquidazione alla peculiarità della fattispecie secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (vedi tabelle aggiornate al 2006): criterio sempre utilizzato dall intestato ufficio. Fissato il valore del punto di invalidità ad Euro 2.313,10, rapportato alla menomazione del 15 %, e moltiplicato tale importo per il coefficiente relativo all età anagrafica della danneggiata al momento del fatto, nella specie 0,930 per un età di 15 anni (data di nascita 19/1/1984 fatto del 7/5/1999), si ottiene la somma di Euro ,00. Per inabilità temporanea possono essere riconosciute a titolo di risarcimento: per inabilità totale Euro 2.880,00 48,00 x 60 giorni-; per inabilità parziale al 50% Euro 2.160,00-24,00 per 90 giorni-. Sommano per danno biologico complessivi Euro ,00. A parte attrice deve essere risarcito anche il danno morale, in riferimento agli art.li 2059 c.c. e 185 co 2 c.p., originando il pregiudizio subito da un fatto qualificabile come reato (lesioni colpose). Per danno morale può essere liquidata la somma di Euro ,00, pari a circa un terzo dell intero danno biologico, in considerazione delle sofferenze patite dalla danneggiata. Sommano per danno alla persona Euro ,00 ( ). Tali somme capitali sono già espresse all attualità (tabelle Milano aggiornate). Sono state documentate e verificate dal ctu- spese mediche e per ausili e sussidi sanitari per complessive Lire : Lire per spese mediche e prestazioni varie USL di Carpi (doc. da 9 a 15); Lire per terapia fisica (doc. 8); Lire per acquisto medicinali (doc. 16); Lire per visite specialistiche (doc. da 4 a 7); Lire per relazione medico-legale dott.ssa Croci (doc. 3). Si ottengono all attualità, con arrotondamento, Euro 1.718,00. Sommano per voci di danno complessivi Euro ,00 (49.308, ,00). Per la determinazione del danno da ritardo, si ritiene di adottare il metodo di calcolo degli interessi al saggio legale sul capitale interamente rivalutato con equa individuazione del dies a quo, in sostanziale adesione ai principi affermati da Cass. SS.UU. n 1712 del 17 febbraio 1995 (che ha invece suggerito il diverso, ma equivalente negli effetti, metodo del calcolo sul capitale via via rivalutato dal dies a quo effettivo), considerando il giorno della decisione quale dies ad quem del calcolo, al di là del quale saranno dovuti gli interessi legali sull intero importo, comprensivo di capitale rivalutato e danno da ritardo già maturato, fino al saldo (sul punto vedi, amplius, la sent. n 1712/95 cit.). Indicandosi nel 1 febbraio 2003 il dies a quo determinato equitativamente per quanto detto sopra, il danno da ritardo già verificatosi è pari a oggi, con arrotondamento, ad Euro 4.780,00. In definitiva il convenuto YY va condannato al pagamento in favore di ZZ della complessiva somma, con arrotondamento, di Euro ,00 (51.026, ,00), oltre interessi maturandi su detto importo al tasso legale dalla presente decisione fino al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in relazione alle somme attribuite. 7

8 Va posto in via definitiva il compenso di Euro 500,00 già liquidato al ctu dott.ssa Natalini a carico esclusivo del convenuto, con obbligo di pagamento diretto e/o rimborso alla controparte di quanto da questa anticipato al c.t.u.. Dispositivo della sentenza Il Tribunale di Modena Sezione Distaccata di Carpi, in persona del giudice dott. Riccardo Di Pasquale definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed istanza disattese: 1) accertata la responsabilità ex art c.c. del convenuto YY per le lesioni subite dall attrice ZZ in data 7 maggio 1999, nei sensi di cui in motivazione; 2) dichiara tenuto e condanna YY a corrispondere, a titolo di risarcimento danni, a ZZ la complessiva somma di Euro ,00 (cinquantacinquemilaottocentosei virgola zero), oltre interessi maturandi al tasso legale via via vigente dal dì della presente decisione al saldo; 3) condanna il convenuto YY alla rifusione in favore dell attrice ZZ delle spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 7.879,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, Euro 2.470,00 per competenze ed Euro 409,00 per spese, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge; pone in via definitiva il compenso di Euro 500,00 già liquidato al c.t.u. dott.ssa N. Natalini a carico esclusivo del convenuto, con obbligo di pagamento diretto e/o rimborso all attrice di quanto da questa anticipato al c.t.u.. Carpi, 25/8/2006 IL GIUDICE dott. Riccardo Di Pasquale IL CANCELLIERE C1 Giovanna Rossetti Depositata in Cancelleria e pubblicata il 25/08/2006 8

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