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1 Informativa n 3 11 marzo 2010 Indice 1- LE NOVITÀ DEL DECRETO MILLEPROROGHE...2 RIAPERTURA DEI TERMINI PER LO SCUDO FISCALE...2 STUDI DI SETTORE PER IL 2009 E ACCESSO AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE...3 INVIO TELEMATICO DI RETRIBUZIONI E RITENUTE...3 DEDUZIONE FORFETARIA DISTRIBUTORI DI CARBURANTI PER MILLE...3 SOGLIE DI ESENZIONE DALLE ACCISE SUL GASOLIO...3 AGEVOLAZIONI PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA...3 SOSPENSIONE PROCEDURE DI SFRATTO...4 PASSAGGIO DALLA TARSU ALLA TIA...4 RAEE I NUOVI MODELLI INTRA...5 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA...5 PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE...5 INIZIO ATTIVITÀ DA MENO DI 4 TRIMESTRI...5 SUPERAMENTO DEL LIMITE NEL CORSO DI UN TRIMESTRE...5 PERIODICITÀ MENSILE VOLONTARIA...6 TERMINI DI PRESENTAZIONE...6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE...6 MODALITÀ OPERATIVE TRANSITORIE...6 1

2 1- LE NOVITÀ DEL DECRETO MILLEPROROGHE Con la pubblicazione sul S.O. n. 39 alla G.U , n. 48, è stato definitivamente convertito in legge il c.d. Decreto Milleproroghe che prevede alcune novità fiscali di seguito esaminate. RIAPERTURA DEI TERMINI PER LO SCUDO FISCALE È disposta la riapertura al del termine entro il quale i residenti in Italia che detengono attività all estero in violazione delle disposizioni sul c.d. monitoraggio fiscale possono sanare la propria posizione consegnando ad un intermediario abilitato (ad esempio, banca, SIM, Poste, ecc.) la dichiarazione riservata e la provvista necessaria per il versamento dell imposta straordinaria (c.d. scudo fiscale ). In particolare, l imposta straordinaria per la definizione della sanatoria è fissata nella misura del: 6% operazioni di rimpatrio / regolarizzazione perfezionate entro il % operazioni di rimpatrio / regolarizzazione perfezionate dall 1.3 al Termini di accertamento L Amministrazione finanziaria potrà avvalersi dell allungamento dei termini (raddoppio) per l attività di accertamento degli illeciti correlati al possesso di attività in Paesi black-list in violazione degli obblighi del monitoraggio fiscale. Infatti, l Ufficio potrà notificare: l avviso di accertamento entro il dell ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (entro il decimo anno nel caso di omessa dichiarazione); l atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni entro il del decimo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Lavoratori transfrontalieri Per i soggetti residenti in Italia e titolari di redditi di lavoro dipendente percepiti all estero (ad esempio, transfrontalieri), è prorogato al il termine di presentazione tardiva del mod. UNICO 2009 correlata all omessa o incompleta presentazione del modulo RW per le disponibilità finanziarie detenute all estero al derivanti dall attività di lavoro dipendente ivi prestato. Le disposizioni in esame operano esclusivamente con riferimento alle attività detenute all estero derivanti dal lavoro dipendente ivi prestato, ossia depositi e/o conti correnti ai fini dell accredito dello stipendio e quindi non per le attività detenute all estero non connesse con la predetta attività lavorativa. STUDI DI SETTORE PER IL 2009 E 2010 Alla luce della necessità di monitorare gli effetti della crisi, per gli anni 2009 e 2010, è dato più tempo all Amministrazione finanziaria per definire gli studi di settore che dovranno essere approvati, rispettivamente, entro il e il

3 ACCESSO AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE È differito all il termine a decorrere dal quale l accesso ai servizi erogati in rete dalla Pubblica Amministrazione sarà possibile soltanto con la carta d identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. INVIO TELEMATICO DI RETRIBUZIONI E RITENUTE È differito da gennaio 2010 a gennaio 2011, con una fase di sperimentazione nel corso del 2010, del termine a decorrere dal quale i sostituti d imposta dovranno utilizzare il c.d. 770 mensile, ossia le nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate. DEDUZIONE FORFETARIA DISTRIBUTORI DI CARBURANTI Anche per biennio è riconosciuta la deduzione forfetaria prevista a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione. Tale agevolazione consiste nella possibilità di ridurre il reddito d impresa di un ammontare calcolato in percentuale ai ricavi conseguiti per la cessione di carburanti (1,1% fino a ,80; 0,6% oltre ,80 e fino a ,60; 0,4% oltre ,60). 5 PER MILLE Le somme accantonate in appositi fondi risultanti nel bilancio 2009, che in tale anno non sono state impegnate, potranno essere utilizzate e ripartite nel In merito si rammenta che nell Elenco 1 di cui all art. 2, comma 250, Finanziaria 2010 è prevista la destinazione del fondo disponibile nel 2010 anche alla proroga della devoluzione del 5. Come noto, per poter rientrare tra i soggetti beneficiari della ripartizione del 5, gli enti interessati hanno dovuto inviare una specifica domanda di iscrizione negli appositi elenchi nonché presentare successivamente una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. Al fine di definire la ripartizione delle somme relative al 2006, 2007 e 2008, è prorogato fino al il termine entro il quale è possibile integrare la documentazione presentata. Entro lo stesso termine del le società sportive dilettantistiche potranno presentare all Ufficio del CONI territorialmente competente la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti. SOGLIE DI ESENZIONE DALLE ACCISE SUL GASOLIO Dall sono innalzate le soglie di esenzione dalle accise sul gasolio per taxi, auto da piazza, autoambulanze e mezzi della Difesa e delle Forze armate. In particolare, la soglia di esenzione prevista per i citati veicoli in caso di alimentazione a gasolio passa da 302 per litri a 330. AGEVOLAZIONI PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA A decorrere dal e fino al sono nuovamente riconosciute le c.d. agevolazioni per la piccola proprietà contadina che prevedono la tassazione agevolata (imposta di registro e ipotecaria in misura fissa pari ad 168 e imposta catastale dell 1%) per gli 3

4 acquisti di terreni agricoli e relative pertinenze effettuati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali volti a favorire la "formazione e l arrotondamento della piccola proprietà contadina". SOSPENSIONE PROCEDURE DI SFRATTO È prorogato dal al il blocco degli sfratti a favore dei soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio abitativo ex art. 1, comma 1, Legge n. 9/2007, nei Comuni ad alta tensione abitativa. PASSAGGIO DALLA TARSU ALLA TIA Il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio potrà adottare entro il (anziché entro il come previsto dalla c.d. Manovra d estate 2009 ) il regolamento di cui all art. 28, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006. Conseguentemente, soltanto a decorrere da tale data, in caso di mancata adozione del citato regolamento da parte del Ministro, i Comuni potranno adottare la Tariffa integrata ambientale (TIA) ai sensi delle disposizioni e dei regolamenti vigenti. RAEE È prorogato fino al il termine fino al quale i produttori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche), allo scopo di finanziare le operazioni di raccolta e gestione dei RAEE nuovi provenienti da nuclei domestici, devono provvedervi secondo le medesime modalità previste per i RAEE storici, ossia mediante l'obbligatoria istituzione di sistemi collettivi, in proporzione alla quota di mercato dei produttori presenti sul mercato nell'anno di riferimento e senza la costituzione di adeguata garanzia. La data a decorrere dalla quale i produttori si assumeranno la responsabilità finanziaria individuale della raccolta e gestione dei RAEE nuovi è quindi differita alla data più vicina tra la definizione del sistema europeo di identificazione dei produttori e il

5 2 - I NUOVI MODELLI INTRA Il Ministero dell Economia e delle Finanze con Decreto ha fissato le modalità e i termini di presentazione degli elenchi riepilogativi ed in contemporanea l Agenzia delle Dogane con la Determinazione , n /RU ha approvato i nuovi modelli Intra 2010 con le relative modalità tecniche ed operative di compilazione e presentazione degli stessi. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA Ai sensi dell art. 1 del citato DM i soggetti passivi IVA devono presentare gli elenchi riepilogativi delle seguenti operazioni intracomunitarie: Elenco riepilogativo delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato UE Elenco riepilogativo delle operazioni acquisite presso soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato UE 1) cessioni intracomunitarie di beni 2) prestazioni di servizi diverse da quelle contenute negli artt. 7-quater e 7- quinquies, DPR n. 633/72 1) acquisti intracomunitari di beni 2) prestazioni di servizi c.d. generiche ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE La periodicità di presentazione di ciascun elenco riepilogativo è così individuata: TRIMESTRALE Soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di MENSILE Soggetti che non si trovano nelle predette condizioni. Non è ancora chiaro come individuare la periodicità del 2010 con riferimento ai soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi per le prestazioni di servizi. INIZIO ATTIVITÀ DA MENO DI 4 TRIMESTRI Per i soggetti che hanno iniziato l attività da meno di 4 trimestri la presentazione dei modelli va effettuata con periodicità trimestrale, a condizione comunque che il suddetto limite ( ) non sia superato nel trimestre in corso e in quelli precedenti. SUPERAMENTO DEL LIMITE NEL CORSO DI UN TRIMESTRE I soggetti trimestrali che nel corso di un trimestre superano i euro a decorrere dal mese successivo a quello di riferimento devono presentare i modelli con periodicità mensile. Si dovrà presentare comunque l elenco trimestrale relativamente ai mesi precedenti già trascorsi. 5

6 PERIODICITÀ MENSILE VOLONTARIA I soggetti tenuti alla presentazione con cadenza trimestrale possono scegliere di presentare i modelli con periodicità mensile. Tale scelta però vincola alla presentazione mensile per l intero anno. TERMINI DI PRESENTAZIONE Il termine di presentazione degli elenchi è fissato entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento (posticipato rispetto all originario giorno 19). MODALITÀ DI PRESENTAZIONE In base alle nuove disposizioni l unica modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi è quella telematica. In fase di prima applicazione per la presentazione degli elenchi va utilizzato il Servizio Telematico Doganale. È prevista la possibilità di utilizzare anche il canale telematico dell Agenzia delle Entrate, per la cui operatività è necessario attendere l emanazione di uno specifico provvedimento. Comunque non è più prevista la possibilità di presentare gli elenchi in formato cartaceo. MODALITÀ OPERATIVE TRANSITORIE Fino al gli elenchi riepilogativi potranno essere presentati anche in formato elettronico (ad esempio, cd, floppy disk, dispositivo usb). In tal caso: 1 i termini di presentazione sono anticipati al giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre); 2. è necessario presentare il Frontespizio del modello, in formato cartaceo, sottoscritto dal soggetto obbligato / delegato. Si rammenta che l Agenzia delle Dogane nella Nota , n /RU dopo aver preso atto del ritardo della pubblicazione delle disposizioni attuative delle novità in esame sottolinea che non saranno applicate sanzioni alle eventuali violazioni commesse in sede di compilazione degli elenchi, come peraltro già anticipato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 5/E (vedesi la nostra circolare informativa n 2). Nello specifico non saranno applicate sanzioni per gli eventuali errori di compilazione degli elenchi: - relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010, per gli obblighi mensili e al primo trimestre 2010, per gli obblighi trimestrali; - a condizione che i soggetti interessati provvedano all invio entro il di appositi modelli integrativi. Si rammenta infine che l Agenzia delle Dogane nella citata Nota n /RU ha fornito chiarimenti relativamente al trattamento da riservare agli elenchi riepilogativi presentati dai contribuenti nella fase transitoria: qualora anteriormente alla pubblicazione del D.Lgs. di recepimento siano stati presentati elenchi in formato cartaceo o spediti per posta a mezzo raccomandata (a tal fine va 6

7 fatto riferimento al timbro postale) sarà onere degli Uffici acquisire gli stessi nel sistema AIDA; dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni e fino al gli elenchi presentati secondo modalità non conformi saranno gestiti come segue: per quelli redatti in forma cartacea e spediti per posta (raccomandata) l Ufficio comunicherà al soggetto interessato di provvedere all invio degli stessi per via telematica o in formato elettronico entro 10 giorni dal ricevimento dell avviso; per quelli presentati su supporto magnetico e spediti per posta (raccomandata) sarà onere dell Ufficio acquisire gli stessi nel sistema AIDA. In entrambi i casi al soggetto interessato sarà comunque comunicato che non sarà accettato per il futuro l invio dell elenco riepilogativo a mezzo posta. 7

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