SCUOLA. Sede legale e sede attività: Redatto da: Datore di lavoro (DL) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

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1 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA La presente relazione sulla valutazione dei rischi è redatta ai sensi dell art.28 del D.L.vo 9 APRILE 2008 n.81 SCUOLA Sede legale e sede attività: Redatto da: Datore di lavoro (DL) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) In collaborazione con: Medico Competente (MC) Dott. Rappresentante dei lavoratori (RLS) DATA: Aggiornamento stesura del

2 Pagina 2 di 15 PREMESSA Scopi del presente documento Questo Documento, sulla valutazione dei rischi, è redatto ai sensi del art.17, comma 1, lettera a) e in conformità a quanto previsto alla Sezione II artt.28,29 del D.L.vo 9 Aprile 2008 n.81. Nel documento il Datore di Lavoro ha valutato, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e/o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli correlati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell accordo europeo dell Ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.L.vo 26 Marzo 2001 n.151, nonché quelli connessi alle differenze in genere, all età, alla provenienza da altri paesi Il seguente documento contiene: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della valutazione di cui all art.17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate.competenze e poteri; e) l indicazione del nominativo del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Scurezza (RLS) o di quello territoriale e del Medico Competente (MC) che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

3 Pagina 3 di 15 Le diverse azioni attuative, ricorrenti nel tempo, verranno successivamente documentate attraverso una apposita sezione di Allegati che, di fatto, costituiscono il processo di aggiornamento delle misure di prevenzione e di protezione. Per l effettuazione della valutazione dei rischi e l elaborazione del Documento il Datore di Lavoro si è avvalso della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del medico competente, degli addetti al Servizio, previa consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. La valutazione e il documento vengono rielaborati o integrati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1, 2 art.29 D.L.vo 81/2008 in occasione di modifiche del processo produttivo o dell organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione vengono aggiornate. Il documento viene custodito presso gli uffici/sede dell attività.

4 Pagina 4 di 15 Definizioni (articolo 2 D.L.vo 81/2008) a) lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativanell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito é equiparato: - il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso; - l associato in partecipazione di cui all articolo 2549, e seguenti del codice civile; - il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; - l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; - i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; - il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell ubicazione e dell ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l organo di vertice medesimo; c) azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; d) dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa; e) preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; f) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; g) addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

5 Pagina 5 di 15 h) medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed é nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; l) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; m) sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa; n) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno; o) salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un assenza di malattia o d infermità; p) sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; q) valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; r) pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; s) rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; t) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; u) norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; v) buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all articolo 6, previa istruttoria tecnica dell ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; z) linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall ISPESL e dall INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

6 Pagina 6 di 15 aa) formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; bb) informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; cc) addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; dd) modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; ee) organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: - la programmazione di attività formative e l elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; - lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; - l assistenza alle imprese finalizzata all attuazione degli adempimenti in materia; - ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; ff) responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

7 Pagina 7 di 15 GENERALITÀ Il sottoscritto in qualità di DIRIGENTE SCOLASTICO ed il Sig. in qualità di RESPONSABILE del SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE (RSPP) dell ISTITUTO SCOLASTICO sita in via, ha effettuato una serie di controlli allo scopo di definire una mappa dei rischi esistenti all interno dell attività produttiva. La valutazione dei rischi è stata strutturata ed attuata in modo da consentire di: individuare i provvedimenti urgenti da attuare per proteggere la sicurezza e salute dei dipendenti e di altri lavoratori (eventuali); migliorare il livello di protezione dei lavoratori, rispetto alle esigenze della sicurezza e della sanità; informare e formare i lavoratori; organizzare i mezzi destinati alla prevenzione. La valutazione dei rischi è stata effettuata in collaborazione con: Medico Competente nominato, Dott. Ha collaborato alla individuazione dei rischi il Rappresentante dei Lavoratori, dipendente della ditta, nella persona del Sig. I lavoratori sono stati coinvolti nella valutazione mediante consultazione sui pericoli da loro individuati nelle varie fasi produttive.

8 Pagina 8 di 15 Criteri procedurali per la valutazione del rischio La valutazione dei rischi è effettuata utilizzando apposite liste di controllo (check list denominati anche punti di verifica) ove sono considerati tutti gli ambienti di lavoro (spazi esterni, reparti, uffici, laboratori, servizi igienici, archivi, ecc.), e gli impianti, mansioni, macchine ed attrezzature, ecc.. Le liste di controllo sono estrapolate e redatte in riferimento gli Allegati al D.L.vo 81/2008. Le liste di controllo consentono infatti, dopo aver effettuato nel periodo i necessari sopralluoghi da parte di tecnici esterni incaricati e dagli addetti interni, di verificare la rispondenza alle norme e l individuazione delle soluzioni di contenimento e di prevenzione adottate ed eventualmente da adottare. Esse sono state elaborate in modo da consentire l individuazione del livello di rischio (probabilità/gravità), le soluzioni integrate per l eliminazione e/o il contenimento costituite da misure tecniche, adozione di idonei DPI, misure procedurali, organizzative, ecc., le competenze, ed in ultimo la priorità degli interventi. La metodologia della Valutazione dei rischi è stata individuata nel rispetto dei dettami del D.L.vo 81/2008 e delle Linee Guida emesse in proposito a livello UE ed a livello di organizzazioni pubbliche e private degli Stati Membri.

9 Pagina 9 di 15 Metodologia di valutazione dei rischi Indice di Rischio La relazione fra i fattori considerati nella presente valutazione del rischio (metodologia), ovvero la probabilità di accadimento dell evento negativo e la gravità delle lesioni da esso causate, determina un indice di rischio, e viene quantificata mediante una funzione matematica del tipo: dove R = magnitudo del rischio; R= D x P D = gravità delle conseguenze (o danno, inteso come infortunio o malattia professionale), espressa ad esempio come una funzione del numero di soggetti coinvolti in quel tipo di rischio e del livello di lesioni da essi provocato; P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze, espressa ad esempio in numero di volte in cui il danno può verificarsi in un dato intervallo di tempo. La determinazione della funzione di rischio f presuppone di definire un modello dell esposizione dei lavoratori a quel dato rischio, che consenta di porre in relazione l entità del danno atteso e la probabilità del suo verificarsi con la magnitudo del rischio. Per quanto riguarda la probabilità di accadimento si definisce una scala delle Probabilità, riferendosi ad una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento indesiderato, tenendo conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che potrebbero comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

10 Pagina 10 di 15 Di seguito è riportata la Scala delle Probabilità adottata: Livello Non Probabile Possibile Probabile Altamente probabile Criteri Non sono noti episodi già verificatisi. L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza con eventi poco probabili ed indipendenti. L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non automatico e/o diretto. E' noto qualche episodio in cui all'anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un danno. Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia da eliminare ed il verificarsi del danno ipotizzato. Si sono già verificati danni conseguenti all'anomalia evidenziata nella struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili. Per quanto concerne l'entità dei Danni, si fa riferimento alla reversibilità o meno del danno. Di seguito è riportata la Scala dell'entità del Danno: Livello Lieve Modesto Significativo Grave Criteri Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e rapidamente reversibile Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili. Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

11 Pagina 11 di 15 Combinando le due scale in una matrice si ottiene la Matrice Dei Rischi, nella quale ad ogni casella corrisponde una determinata combinazione di probabilità/entità dei danni. Di seguito è riportata la matrice che scaturisce dalle suddette scale: Legenda Rischio Basso DANNO Accettabile Notevole Elevato PROBABILITA Lieve(1) Modesto(2) Significativo(3) Grave(4) Non Probabile (1) Possibile (2) Probabile (3) Altamente probabile (4) Classe di Rischio Elevato (12 R 16) Notevole (6 R 9) Accettabile (3 R 4) Basso (1 R 2) Priorità di Intervento Azioni correttive Immediate L'intervento previsto da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti in cui andrà previsto l'onere dell'intervento stesso. Azioni correttive da programmare con urgenza L'intervento previsto da realizzare in tempi relativamente brevi anche successivamente a quelli stimati con priorità alta. Azioni correttive da programmare a medio termine Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine ma da realizzare anche in tempi pi๙ ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi pi๙ urgenti. Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

12 Pagina 12 di 15 I principali fattori di rischio I rischi per le persone presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza delle attività lavorative, possono essere suddivisi in tre macrocategorie: Rischi per la sicurezza Rischi per la salute Rischi per la salute e la sicurezza Strutture Macchine Uso di energia elettrica Impiego sostanze pericolose Incendio - esplosione Agenti chimici Agenti fisici Agenti biologici Organizzazione del lavoro Fattori psicologici Fattori ergonomici Condizioni di lavoro difficili

13 Pagina 13 di 15 Rischi per la sicurezza I rischi per la sicurezza, o rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) a carico delle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.). Tali rischi sono essenzialmente dovuti a: Rischi da carenze strutturali dell ambiente di lavoro relativamente a: Rischi da carenze di sicurezza su macchine e apparecchiature relativamente a: Rischi da manipolazione di sostanze pericolose: Rischi da carenza di sicurezza elettrica connessa a: Rischi da incendio e/o esplosione per: superficie dell ambiente illuminazione (normale e in emergenza) pavimenti pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiature) viabilità interna, esterna; movimentazione manuale dei carichi solai soppalchi botole uscite organi di avviamento organi di trasmissione organi di lavoro organi di comando apparecchi di sollevamento ascensori e montacarichi apparecchi a pressione (bombole e circuiti) accesso a vasche, serbatoi, piscine e simili. sostanze infiammabili sostanze corrosive sostanze comburenti sostanze esplosive non idoneità del progetto non idoneità d uso impianti in atmosfere a rischio d incendio e/o esplosioni presenza di materiali infiammabili d uso caratteristiche strutturali o di ventilazione dei depositi e degli armadi per la conservazione di materiali infiammabili carenza di sistemi antincendio carenza di segnaletica di sicurezza

14 Pagina 14 di 15 Rischi per la salute I rischi per la salute, o rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l emissione nell ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica. Tali rischi si possono suddividere in rischi derivanti da: Agenti chimici: rischi di esposizione connessi con l impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a: ingestione; contatto cutaneo; inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di: polveri; fumi; nebbie; gas; vapori. Agenti fisici: rischi da esposizione a grandezze fisiche che interagiscono in vari modi con l organismo umano: rumore (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo e di funzionamento) con propagazione dell energia sonora nell ambiente di lavoro; vibrazioni (presenza di apparecchiatura e strumenti vibranti) con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta; radiazioni ionizzanti e non (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse, ecc.); microclima: carenze nella climatizzazione dell ambiente per quanto attiene alla temperatura, umidità relativa, ventilazione, calore radiante, condizionamento; illuminazione: carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro (in relazione alla tipologia della lavorazione fine, finissima, ecc.). Non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali. Agenti biologici: rischi connessi con l esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e microrganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassiti umani, presenti nell ambiente a seguito di emissione e/o trattamento e manipolazione: emissione involontaria (impianto condizionamento, emissioni di polveri organiche, ecc.); emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, manipolazione di materiali infetti in ambiente ospedaliero, impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri, ecc.); trattamento o manipolazione volontaria, a seguito di impiego per ricerca sperimentale in vitro o in vivo o in sede di vera e propria attività produttiva (biotecnologie); contatto con persone o animali affetti da malattie infettive.

15 Pagina 15 di 15 Rischi per la salute e la sicurezza Tali rischi sono individuabili all interno della complessa articolazione che caratterizza il "rapporto" tra l operatore e "l organizzazione del lavoro" in cui è inserito. La coerenza di tale "quadro", pertanto, può essere analizzata anche all interno di possibili trasversalità tra rischi per la sicurezza e rischi per la salute. Organizzazione del lavoro processi di lavoro usuranti: es. lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno; manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza; movimentazione manuale dei carichi; lavoro ai VDT (videoterminali). Fattori psicologici Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro; carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità; complessità delle mansioni e carenza di controllo; reattività anomala a condizioni di emergenza. Fattori ergonomici ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro. Condizioni di lavoro difficili condizioni climatiche esasperate.

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