CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI Ambiente

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1 Il Divulgatore n 10-11/2005 Condizionalità un modo nuovo di fare agricoltura Pagg CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI Ambiente COMPULSORY MANAGEMENT CRITERIA (CMC-ENVIRONMENT) Biodiversity conservation in environmentally sensitive areas (Act A1 - Directive 79/409/EEC, Act A5 - Directive 92/43/EEC) Protection of subsurface waters against pollution caused by dangerous substances (Act 2 - Directive 80/68/EEC) Environmental protection, in particular soils as regards sewage sludge management (Act A3 - Directive 86/278/EEC) Water protection against pollution caused by nitrates from agricultural origins (Act A4 - Directive 91/676/EEC) Atti della condizionalità e riferimenti legislativi Salvaguardia della biodiversità nelle aree sensibili - Atto A1 - Direttiva 79/409/Cee concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Atto A5 - Direttiva 92/43/Cee, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche Protezione delle acque sotterranee dall inquinamento provocato da sostanze pericolose - Atto A2 - Direttiva 80/68/Cee per la protezione delle acque sotterranee dall inquinamento provocato da certe sostanze pericolose Protezione dell ambiente, in particolare del suolo, nell utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura - Atto A3 - Direttiva 86/278/Cee sulla protezione dell ambiente, in particolare del suolo, nell utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura Protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Atto A4 - Direttiva 91/676/Cee, relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole to da certe sostanze pericolose

2 ATTI A1, A5 - SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ NELLE AREE SENSIBILI APPLICABILITÀ Aziende agricole i cui terreni ricadono nelle aree sensibili per la tutela degli habitat, della fauna e della flora di interesse comunitario (Rete Natura 2000). OBIETTIVO Contribuire a salvaguardare la biodiversità attraverso l adozione di misure che garantiscono la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica. L atto A1 (direttiva 79/409/CEE nota come direttiva Uccelli) ha come obiettivo generale la conservazione delle specie di uccelli selvatici presenti in Europa, nonché l istituzione di Zone di Protezione Speciale volte a garantire la sopravvivenza e la riproduzione di alcune specie minacciate. L atto A5 (direttiva 92/43/CEE nota come direttiva Habitat) istituisce la rete Natura 2000 che comprende oltre alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), anche i Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Questi ultimi possono comprendere veri tipi di habitat, come ad esempio zone umide, formazioni erbose naturali e seminaturali, foreste, aree popolate da specie animali e vegetali protette. La Regione Emilia-Romagna ha individuato 111 siti di importanza comunitaria, ubicati prevalentemente all interno della perimetrazione delle aree protette. OBBLIGHI Le aziende che ricadono all interno delle aree SIC e ZPS, non hanno attualmente particolari obblighi di carattere ambientale, in quanto non è stato ancora approvato il programma regionale per i siti di Natura 2000, previsto dalla nuova legge regionale sulle aree protette, e sono pertanto soggette unicamente alle norme previste per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali. La Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza alle direttive sopra citate, che prevedono espressamente l obbligo di effettuare la valutazione d incidenza per investimenti, azioni e interventi in grado di determinare effetti di degrado degli habitat naturali e delle specie, ha stabilito che per alcune misure del Piano di sviluppo rurale che comportano interventi o azioni che causano modificazioni del paesaggio (investimenti strutturali, praticoltura estensiva, ripristino di spazi naturali, ritiro ventennale dei seminativi per scopi ambientali, imboschimento) debba essere richiesto specifico nullaosta all Ente di gestione, ove presente, o alla Provincia. VERIFICHE Il tecnico esecutore dei controlli rileverà il rispetto delle disposizioni stabilite a livello regionale relative all Atto 1 e all Atto 5 o, in assenza di disposizioni regionali, il rispetto delle relative norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali. È opportuno ricordare che il mancato rispetto delle norme 4.2 e 4.4, parte 2 (pag. 45 e 48), in un area SIC o ZPS comporta la contemporanea applicazione di riduzioni nel campo delle Buone condizioni agronomiche e ambientali e nei Criteri di Gestione Obbligatori parte Ambiente. In particolare per questi ultimi, se la violazione si verifica in una zona di sovrapposizione fra ZPS e SIC, gli effetti dell inadempienza vengono conteggiati due volte.

3 ATTO A2 - PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL INQUINAMENTO PROVOCATO DA SOSTANZE PERICOLOSE APPLICABILITÀ Aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose per l inquinamento delle acque sotterranee (ai sensi del D. Lgs. 152/99). OBIETTIVO Prevenire l inquinamento delle acque sotterranee causato da determinate sostanze pericolose e ridurre o eliminare le conseguenze dell inquinamento in atto. Si tratta di sostanze tossiche, bioaccumulabili e persistenti che non devono confluire nei sistemi idrici sotterranei dato che questi ultimi costituiscono la fonte da cui si prelevano circa due terzi delle acque utilizzate per il consumo umano. Queste sostanze si ritrovano di solito nei prodotti fitosanitari, negli oli esausti e nei carburanti. Tali sostanze sono costituite da composti organo-alogenati (compresi i pesticidi clorurati), pesticidi fosforati, composti organostannici, mercurio e suoi composti, cadmio e suoi composti, oli minerali persistenti o non persistenti, idrocarburi di origine petrolifera persistenti o non persistenti, cianuri, biocidi diversi da quelli sopraelencati e loro derivati, composti inorganici del fosforo e fosforo elementare, fluoruri. Occorre prestare attenzione anche nell utilizzazione degli apparecchi di distribuzione e di trasporto dei fitofarmaci (autobotti, cisterne, irroratori, ecc.), infatti un loro uso improprio può provocare accumuli localizzati di principi attivi che possono contaminare la falda. Si ricorda che tutte le aziende agricole sono tenute al rispetto delle disposizioni di utilizzo delle sostanze pericolose individuate dalla direttiva comunitaria 80/68/CEE, recepita dal decreto legislativo 152/99 (si veda alla pagina successiva). OBBLIGHI L agricoltore è tenuto a rispettare le disposizioni di utilizzo e smaltimento dei prodotti impiegati in agricoltura (fitofarmaci, lubrificanti, carburanti), che contengono, anche se in quantità minime, le sostanze pericolose previste dalla direttiva comunitaria. In particolare l agricoltore deve operare in modo da evitare la dispersione delle sostanze pericolose sopra richiamate, nel suolo e nel sottosuolo, attraverso le seguenti misure: la corretta gestione delle acque reflue che residuano dal lavaggio di contenitori serbatoi, irroratori, atomizzatori; misure di carattere preventivo che tutelino dal rischio di eventuali sversamenti nel sottosuolo di carburanti e lubrificanti; corretta gestione delle acque reflue industriali, per le aziende agricole dotate di impianti di depurazione, che effettuano un attività di scarico sul suolo, in acque superficiali o in pubblica fognatura. Sostanze pericolose ai sensi della direttiva 80/68/Cee - Composti organo-alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell ambiente idrico Elenco I - Mercurio e suoi composti - Composti organo-fosforici - Cadmio e suoi composti - Composti organo-stannici - Oli minerali persistenti e idrocarburi - Sostanze con potere cancerogeno, - Cianuri mutageno e teratogeno in ambiente idrico Elenco II - Zinco - Cobalto - Rame - Tallio - Nichel - Tellurio - Cromo - Argento - Piombo - Biocidi e loro derivati non compresi nell elenco I - Selenio - Arsenico - Antimonio - Molibdeno - Titanio - Stagno - Bario - Berillio - Sostanze con effetto nocivo su sapore e/o odore delle acque sotterranee e composti che possono generarenelle acque tali sostanze rendendole non idonee al consumo umano - Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono generarli, ad eccezione di quelli innocui da un punto di vista biologico o che comunque sono in grado di trasformarsi rapidamente in sostanze innocue - Boro - Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare - Uranio - Fluoruri - Vanadio - Ammoniaca e nitrati

4 Per acque reflue industriali s intendono quelle provenienti da aziende zootecniche dotate di impianto di depurazione, che non dispongano di almeno 1 ettaro di terreno per ogni 340 kg di azoto presente negli effluenti di allevamento, e le aziende agroalimentari che esercitino attività di trasformazione e lavorazione in cui la materia prima lavorata, proveniente dall attività di coltivazione del fondo, sia inferiore ai 2/3 del totale prodotto. Le acque reflue che residuano dal lavaggio di contenitori, serbatoi, irroratori, atomizzatori contenenti anche tracce di residui di pesticidi, qualora non ridistribuite sulle coltivazioni in atto (per le quali è ammesso l impiego), devono essere raccolte in contenitori a tenuta stagna e conferite presso centri di smaltimento specializzati. Quanto invece ai serbatoi che contengono carburante o contenitori degli oli minerali, l agricoltore deve controllare che questi siano a perfetta tenuta senza presentare perdite; inoltre, la normativa vigente impone la presenza di bacini di contenimento sottostanti i contenitori-distributori di oli minerali e/o combustibili di origine petrolifera, di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore stesso, che tutelino dal rischio di eventuali sversamenti nel sottosuolo per immissione diretta o per via indiretta (percolazione attraverso gli strati di suolo). Le aziende zootecniche o agro-alimentari che scaricano acque reflue di tipo industriale devono possedere la prescritta autorizzazione e osservare le disposizioni in essa contenute. Lo scarico di sostanze pericolose da parte dell agricoltore dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della domanda di pagamento diretto. Occorre precisare che per scarico s intende qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide o semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e nella rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Quindi in questa categoria non rientrano i trattamenti e le irrorazioni effettuate nella normale pratica agricola. VERIFICHE Il tecnico incaricato dei controlli accerterà l esistenza dell autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose e il rispetto delle condizioni in essa riportate. Il controllo della documentazione accerterà anche se l ente di controllo specializzato, riscontrando un inosservanza delle prescrizioni contenute nell autorizzazione, abbia proceduto a effettuare i seguenti adempimenti: - diffida che comporta la fissazione di un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; - diffida e contestuale sospensione dell autorizzazione per un tempo determinato nel caso si verifichino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l ambiente; - revoca dell autorizzazione nei casi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e l ambiente.

5 ATTO A3 - PROTEZIONE DELL AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA APPLICABILITÀ Aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento di fanghi di depurazione come stabilito dal Decreto Legislativo 99/92. OBIETTIVO Utilizzare in modo controllato i fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulle acque, sulla vegetazione, sugli animali. I fanghi derivano da processi di depurazione biologica delle acque reflue che provengono da insediamenti civili e industriali; affinché i fanghi possano essere utilizzati in agricoltura è necessario che: - siano adeguatamente trattati ossia sottoposti a processi biologici, chimici o termici finalizzati a ridurre rischi sanitari connessi alla presenza di eventuali sostanze tossiche o di agenti patogeni; - possiedano effetto concimante, ammendante e/o correttivo. OBBLIGHI Per produttore di fanghi si intende colui che produce e tratta i fanghi (come ad esempio una ditta che gestisce un impianto di depurazione), mentre per utilizzatore di fanghi si intende colui che effettua lo spandimento dei fanghi sul terreno. Pertanto i casi che si possono verificare sono tre, come di seguito indicato. 1) L agricoltore sui cui terreni avviene lo spandimento non è né produttore né utilizzatore L imprenditore agricolo deve: - acquisire e conservare le copie dei documenti in possesso dell utilizzatore (formulario di identificazione che certifica la provenienza dei fanghi, scheda di accompagnamento, registro di utilizzazione dei terreni), verificandone la corretta compilazione e la notifica agli Enti competenti dell inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, con almeno 10 giorni di anticipo; - rispettare e far rispettare le condizioni di utilizzazione e i divieti previsti dalla normativa vigente. 2) L agricoltore è utilizzatore, ma non produttore L agricoltore deve possedere i seguenti documenti: - autorizzazione rilasciata dalla Provincia; - certificato di analisi del fango che attesta l assenza di sostanze tossiche e/o nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l uomo e per l ambiente in generale e superiori ai valori limite fissati; - certificato di analisi del terreno con particolare riferimento a ph, capacità di scambio, materia organica, granuolmentria, dotazione in microelementi e metalli pesanti (cadmio, mercurio, nichel, rame e piombo); - registro delle utilizzazioni con le relative annotazioni sulle operazioni di spandimento. - Altri obblighi documentali sono: - notificare alla Provincia le operazioni di spandimento dei fanghi con almeno 10 giorni di anticipo; - predisporre un Piano di distribuzione. Devono inoltre essere rispettate le disposizioni regionali di carattere prescrittivo che attengono alla gestione dei fanghi. In particolare si riporta uno stralcio delle principali norme invitando gli interessati a consultare gli atti normativi regionali: lo stoccaggio deve essere autorizzato dalla Provincia e dimensionato nel rispetto delle disposizioni provinciali; il fango può permanere sul terreno al massimo 48 ore e va interrato nelle successive 24 ore; per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, devono essere rispettate le dosi massime previste in rapporto alla caratteristiche chimicofisiche del terreno (da 5 a 7,5 t/ha in terreno a ph neutro o sub-alcalino, dosi inferiori

6 per terreni sub-acidi), mentre in presenza di fanghi derivanti dall industria agroalimentare le dosi possono essere triplicate; devono essere rispettati i limiti di azoto previsti (max 170 kg per ettaro e per anno in area vulnerabile); il fango può essere distribuito sullo stesso terreno per non più di tre anni, dopodiché per due anni non si possono distribuire fanghi; devono essere osservati i divieti alla pagina precedente indicati. 3) L agricoltore è sia produttore che utilizzatore Oltre agli adempimenti sopra descritti, l agricoltore deve curare la tenuta del registro di carico/scarico e inviarne copia annualmente all Autorità competente. Divieti allo spandimento 1. Su terreni acidi (ph<5), con tenore di sostanza secca superiore al 5% e con capacità di scambio cationico minore di 8 meq/100 g. 2. Su terreni gelati, soggetti a esondazioni e/o a inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante o con frane in atto. 3. Nel periodo invernale (dal 1 novembre al 28 febbraio), salvo deroghe per i fanghi palabili. 4. Su terreni acclivi con pendenza superiore al 15% (10% se non palabile ossia se il contenuto in sostanza secca è inferiore al 30%). 5. Su suoli con coltivazioni in atto di prodotti destinati a essere consumati crudi nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso, salvo il caso di fanghi dell industria agro-alimentare dove è consentita la distribuzione su colture orticole da industria e su piante da frutto i cui prodotti non sono a contatto con il terreno. 6. Su terreni destinati a pascolo e a prati stabili (i fanghi non possono essere distribuiti inoltre su graminaceeforaggere a 6 settimane dalla raccolta). 7. Mediante la tecnica dell irrigazione a pioggia sia per i fanghi tal quali che per quelli diluiti con acqua. 8. Nelle zone indicate dagli strumenti pianficatori (Piano paesistico, aree protette, regolamenti urbanistici). 9. Quando sia stata comunque accertata l esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animalie/o per la salvaguardia dell ambiente. VERIFICHE Il tecnico incaricato dei controlli effettuerà verifiche sia di carattere documentale che oggettive. Tra le prime si ricorda: verifica della documentazione relativa al certificato di analisi del fango; presenza di autorizzazione; corretta compilazione del registro dei terreni; notifica all Autorità competente. Le verifiche oggettive interessano: la presenza di sostanze in concentrazioni al di sopra della norma; il rispetto del divieto di utilizzo dell area di spandimento per il pascolamento degli animali entro i termini previsti; l impiego di fanghi non idonei all utilizzazione in agricoltura; l utilizzo dei fanghi in terreni destinati all orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso.

7 ATTO A4 - PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE APPLICABILITÀ La norma si applica nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZNV). OBIETTIVO Garantire la protezione di tutte le acque dall inquinamento da nitrati, riducendo l impatto ambientale dell attività agricola attraverso una più attenta gestione del bilancio dell azoto. La norma riguarda attualmente la disciplina dello spandimento al suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento, in attesa che vengano emanate disposizioni nazionali sull utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, sui concimi azotati e ammendanti organici e sulle acque reflue di origine agro-alimentare. Altri obiettivi rilevanti sono: - contribuire a realizzare modelli di agricoltura economicamente sostenibili, ma ecocompatibili; - proteggere l ambiente dagli apporti azotati eccessivi, in modo da ridurre la fertilizzazione azotata sulla base degli effettivi fabbisogni nutrizionali delle colture. Inoltre si vogliono incoraggiare gli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, attribuendo una particolare attenzione alle acque utilizzate a fini potabili. La direttiva prevede la definizione di aree che, per le loro caratteristiche chimicofisiche, pedologiche e ambientali, sono vulnerabili ai nitrati che provengono da pratiche agricole. In tutte le aree agricole viene raccomandata l attuazione di pratiche agronomiche atte a limitare gli effetti negativi dovuti all immissione dei nitrati nell ambiente, pratiche che divengono obbligatorie nelle zone vulnerabili ai nitrati, dove è necessario rispettare specifiche norme tecniche. OBBLIGHI Per sapere se i terreni ricadono in area vulnerabile l agricoltore può consultare l organismo pagatore competente, avvalendosi anche dei centri di assistenza agricola (CAA) che operano sul territorio oppure della Provincia. In ogni caso in fase di presentazione della domanda di pagamento diretto l agricoltore entrerà in possesso di tutte le informazioni necessarie per il rispetto degli impegni di condizionalità. L allevamento zootecnico che ricade all interno dell area vulnerabile deve essere in possesso della seguente documentazione. - Autorizzazione allo spandimento rilasciata dalla Provincia o, qualora ricada nella procedura semplificata, copia della comunicazione trasmessaall Autorità competente. Ricadono nella procedura semplificata: gli allevamenti di consistenza inferiore a 10 UBA elevabile a 20 nei territori collinari e montani ove viene praticata attività di pascolamento; gli allevamenti di suini che producono meno di 500 m3 di liquame, salvo il caso in cui l allevamento ricada in un comune eccedentario; gli allevamenti di bovini da latte che producono più di 500 m3 di liquame e m3 di acque di lavaggio di strutture e attrezzature zootecniche con stalle esistenti alla data del 10 maggio 1976; gli allevamenti di altre specie animali, che producono meno di 500 m3 di liquame e m3 di acque di lavaggio di strutture e attrezzature zootecniche. - Registro di utilizzazione del liquame, composto da fogli numerati e vidimati dalla Provincia, dove devono essere annotate entro 48 ore dallo spandimento i quantitativi di effluenti distribuiti e la data e il sito (appezzamento) di spandimento, individuato con la numerazione progressiva utilizzata nella cartografia allegata alla domanda di autorizzazione. - Piano di utilizzazione agronomica nel caso di allevamenti suinicoli di consistenza superiore a 160 tonnellate di peso vivo in area vulnerabile ovvero pari a 80 tonnellate di peso vivo in area ad elevato rischio di crisi ambientale.

8 Le misure di salvaguardia da rispettare attengono ai seguenti aspetti. 1. Divieto di spandimento dei liquami: - su terreni con pendenza superiore al 15% privi di sistemazioni idraulico-agrarie; - su terreni inondati, gelati o innevati; - in prossimità dei corsi d acqua; - nel periodo invernale dal 15 dicembre al 28 febbraio; - nelle aree di divieto individuate negli strumenti di programmazione della Provincia. 2. Distribuzione degli effluenti di allevamento per un apporto azotato medio ad azienda non superiore a 170 kg per ettaro. 3. Presenza di copertura vegetale durante il periodo invernale (cereali autunnovernini, prati permanenti di media o lunga durata, colture intercalari) o, in sostituzione, adozione della pratica dell interramento delle paglie e degli stocchi che residuano dopo il raccolto dei cereali. Le aziende che hanno l obbligo di predisporre il Piano di utilizzazione agronomica, devono osservare le seguenti prescrizioni: - determinare la concentrazione di rame, zinco, fosforo e sodio nel terreno al termine del ciclo di spandimento verificando che entri nei limiti autorizzati dalla Provincia; - escludere gli appezzamenti con concentrazioni di rame e zinco rispettivamente superiori a 100 e 300 mg/kg e quelli con fosforo assimilabile superiore a 200 mg/kg; - non utilizzare concime di sintesi durante il periodo invernale e nelle colture leguminose; - non effettuare spandimenti con liquame nei prati dopo il 30 ottobre. I contenitori di stoccaggio Le disposizioni sul dimensionamento e sulle caratteristiche tecniche dei contenitori di stoccaggio possono essere così riepilogate: - per gli allevamenti che ricadono nella procedura ordinaria (esclusi i bovini da latte) i bacini di stoccaggio dei liquami devono essere di dimensioni pari al volume di effluente liquido prodotto in 180 giorni, con aggiunta di un volume supplementare in base alle caratteristiche del contenitore (+10% se in cemento armato, +15% se in terra battuta); - per i bovini da latte che ricadono nella procedura ordinaria (allevamenti esistenti successivamente al 10 maggio 1976 con produzione di liquame superiore a 500 m m3 di acque di lavaggio) il volume di stoccaggio è dimensionato a 120 giorni; - per tutte le tipologie di allevamento che ricadono nella procedura semplificata, il volume di stoccaggio deve essere di dimensioni pari alla quantità di effluente prodotto in 90 giorni. Il contenitore per lo stoccaggio del liquame deve avere due scomparti separati, realizzati e condotti in modo da assicurare una permanenza effettiva del liquame non inferiore a 45 giorni, al fine di garantire un adeguata maturazione e stabilizzazione prima dello spandimento sul suolo. Inoltre i contenitori in terra, interrati o seminterrati, dovranno essere recintati lungo tutto il perimetro e presentare al piede esterno dell argine un fosso di guardia perimetrale avente profondità minima di 50 cm, isolato idraulicamente dalla normale rete scolante. I contenitori per lo stoccaggio del liquame devono essere a tenuta stagna e ogni 10 anni deve essere predisposta la relazione di collaudo, a firma del Direttore lavori, comprovante la conformità dell opera eseguita ai punti delle condizioni e il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regionali. Le platee di stoccaggio del materiale palabile devono poter contenere il volume di letame o pollina prodotto in 90 giorni, considerando un altezza media del cumulo non superiore a 2 metri; devono inoltre avere un fondo impermeabilizzato con una leggera pendenza (1,5%) e presentare un cordolo perimetrale o muretti di contenimento su almeno tre lati, in modo che il colaticcio possa essere convogliato in una vasca di raccolta, che deve essere dimensionata tenendo conto anche del volume delle acque piovane (0,35 m3/anno per ogni metro quadrato di platea) nel caso in cui la platea sia scoperta.

9 VERIFICHE La mancata presenza di documentazione relativa all attività di spandimento (autorizzazione o comunicazione, registro di spandimento nei casi ove previsto, piano di utilizzazione agronomico per gli allevamenti interessati), il mancato rispetto delle azioni di salvaguardia previste per l applicazione dei fertilizzanti ai terreni (in pendenza, saturi d acqua, inondati, gelati o innevati, adiacenti ai corsi d acqua), la mancata osservanza dei limiti massimi di azoto (170 kg per ettaro e per anno), l assenza di copertura vegetale durante il periodo invernale (cereali autunno-vernini, prati permanenti di media o lunga durata, colture intercalari) o, in sostituzione, la mancata adozione della pratica dell interramento delle paglie e degli stocchi che residuano dopo il raccolto dei cereali costituiscono parametri di valutazione in sede di controllo che possono provocare decurtazioni nell erogazione del contributo comunitario.

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