CASS. CIV., 7 FEBBRAIO 2006, N SEZ. I PRES. SAGGIO REL. RAGONESI P.M. FUZIO (CONCL. DIFF.) C.E.S.I.M. ARIOSTO S.R.L.

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1 CASS. CIV., 7 FEBBRAIO 2006, N SEZ. I PRES. SAGGIO REL. RAGONESI P.M. FUZIO (CONCL. DIFF.) C.E.S.I.M. ARIOSTO S.R.L. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Cessione di credito - Luogo di pagamento - Domicilio del cessionario - Credito scaduto - Domicilio del cedente. (artt. 1182, 1260, 1264 c.c.) Nel caso in cui il creditore ceda il proprio credito pecuniario, tale cessione è idonea a produrre uno spostamento del luogo ove deve essere adempiuta l obbligazione e, cioè, in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se la cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza. In caso contrario la cessione non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento, salvo il possibile effetto, dianzi evidenziatoci un pagamento liberatorio presso il nuovo domicilio. FATTO- Con sentenza del 22 marzo 2004, il tribunale di Reggio Emilia, con funzione di Giudice unico di primo grado, non definitivamente pronunciandola dichiarato la propria competenza nel giudizio insorto a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da CESIM s.a.s. di L. Vito e da L. Vito e I. Maria, in qualità di fideiussori, nei confronti della Ariosto s.r.l., avente ad oggetto crediti, rivenienti da contratti bancari, ceduti dalla CREDEM (Banca incorporante la Banca Popolare Andriese originario creditore) alla ARIOSTO s.r.l. e da quest ultima posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto. La CESIM s.a.s. di L. Vito nonché L. Vito e I. Maria hanno proposto istanza di regolamento di competenza articolando il ricorso in cinque motivi. L Ariosto s.r.l. ha depositato memoria difensiva ex art. 47 c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato memorie. DIRITTO - I ricorrenti deducono con il primo motivo che la competenza per le controversie insorte tra il correntista e l azienda di credito era rimessa, ai sensi della clausola n. 20 del contratto stipulato originariamente tra gli odierni ricorrenti e la BANCA Popolare Andriese (oggi CREDEM s.p.a. che ha poi ceduto il credito alla ARIOSTO s.r.l.), al foro nella cui giurisdizione trovasi la dipendenza, sede centrale dell azienda di credito presso la quale si è costituito il rapporto, con la conseguenza che la competenza andrebbe radicata presso il tribunale di Trani: luogo della dipendenza bancaria presso la quale è sorto il rapporto, nonché tribunale competente rispetto al luogo della sede centrale della Banca Popolare Andriese. Con il secondo motivo lamentano il difetto di motivazione in ordine al presupposto della conoscenza dello spostamento del luogo di adempimento in conseguenza della cessione del credito. Con il terzo motivo deducono l illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta liquidità ed esigibilità del credito, pur in presenza di una contemporanea rimessione della causa in istruttoria ai fini dell accertamento della validità dei contratti ed alla misura degli interessi. Con il quarto motivo lamentano la violazione delle norme sulla competenza per le controversie relative ad obbligazioni pecuniarie in quanto, per effetto dell intervenuta cessione del credito, si è avuto uno spostamento del domicilio del creditore che, non essendo mai stato comunicato al debitore e rendendo più gravoso l adempimento, comporterebbe che la competenza deve essere determinata con riferimento al domicilio del debitore. Con il quinto motivo assumono sussistere violazione di legge sulla interpretazione della clausola derogatoria della competenza e sul suo valore di esclusività. Va in primo luogo esaminata preliminarmente l eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla Ariosto s.r.l. L eccezione è infondata. In conformità a giurisprudenza consolidata di questa Corte deve ritenersi che, a seguito della responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore P.1

2 pronunzia n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, la notificazione a mezzo posta diviene tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia con la consegna dell atto da notificare all ufficiale giudiziario (Cass., sez. lav., 3 settembre 2003, n ). Nel caso di specie, a fronte della comunicazione della sentenza avvenuta il 5 aprile 2004, il ricorso è stato notificato a mezzo posta con invio in data e quindi nei trenta giorni previsti dalla legge. Venendo all esame del ricorsola preliminarmente osservato che del tutto correttamente il tribunale ha ritenuto che la clausola n. 20 dei contratti posti a base della controversia contenente la determinazione del foro competente in via derogatoria non introducesse un foro esclusivo competente per tutte le insorgendo liti, restando invece affidata alla scelta delle parti la possibilità di far ricorso agli altri fori possibili previsti dal codice di procedura civile. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la semplice designazione in contratto di un foro territoriale, anche se coincidente con uno dei fori previsti dalla legge, non attribuisce ad esso carattere di esclusività, in difetto di una pattuizione espressa in tal senso (art. 29 c.p.c., comma 2) la quale, sebbene non debba rivestire una forma sacramentale, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve discendere da una inequivoca manifestazione della volontà concorde di sottrarre la competenza agli altri fori previsti dalla legge (Cass /04; Cass. 73/00; Cass. 8239/98; Cass. 4907/98), Tale significato non hanno, in particolare le clausole, come quelle riportate nelle clausole in esame, che designino un determinato foro come competente per ogni controversia o per qualunque controversia come riportato nella clausola 20 in esame (Cass. 20 dicembre 1995 n e 29 novembre 1990 n ). Del tutto correttamente pertanto il tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto di potere passare all accertamento della competenza territoriale in relazione agli altri fori alternativi, individuando in particolare come applicabile alla fattispecie quello di cui all art. 20 c.p.c. in relazione all art c.c., comma 3, e cioè quello corrispondente al domicilio del creditore. In relazione a tale determinazione devono quindi essere esaminati i motivi di ricorso proposti dai ricorrenti. A tal fine preliminare e decisivo si rivela l esame del secondo e del quarto motivo con cui si dolgono sotto profili diversi del fatto che il tribunale ha ritenuto la propria competenza per territorio poiché il foro del creditore doveva identificarsi con quello ove aveva la propria sede l Ariosto s.r.l. che aveva acquisito il credito nei confronti dei ricorrenti per effetto della cessione operata in suo favore dalla Credem. I motivi sono fondati. Il tribunale di Reggio Emilia ha invero correttamente affermato in adesione all orientamento costantemente espresso da questa Corte che la disciplina dell art c.c., comma 3, in base alla quale le obbligazioni liquide ed esigibili devono adempiersi al domicilio che ha il creditore alla scadenza, è applicabile anche alla cessione di credito, con la conseguenza che il debitore ceduto, se preavvertito dello spostamento del luogo di pagamento e purché non ne derivi un eccessivo aggravio per lui, deve adempiere al domicilio del cessionario, ancorché diverso da quello del cedente. (Cass. Ord /01; Cass. 2966/99; Cass. 1499/95; Cass. 2383/75; Cass. 467/72). Tuttavia non ha fatto corretta applicazione al caso concreto di detto principio. Il tribunale, infatti ha ritenuto che non fossero contestati in causa i due presupposti della conoscenza da parte dell obbligato dello spostamento del luogo di adempimento per effetto della cessione e della mancanza di aggravio per il debitore. Invero poiché l accertamento sulla competenza non è limitato a quelle che sono le richieste e le deduzioni delle parti spetta al Giudice determinare sulla base degli elementi di fatto acquisiti al processo la competenza territoriale. Tale indagine doveva dunque prescindere dalle deduzioni delle parti e doveva involgere invece l esame concreto delle circostanze risultante dagli atti. Tale indagine non effettuata dal Giudice di merito deve essere ora effettuata in questa sede di legittimità. In questo senso le Sezioni Unite di questa Corte hanno ulteriormente specificato che avendo l istanza di regolamento di competenza la funzione di investire la Corte di Cassazione del potere di individuare definitivamente il Giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia P.2 responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore

3 ulteriormente posta in discussione nell ambito della stessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata né dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza. (Sez. Un. civ /02; Cass /01; Cass. 1436/96; Cass. 4357/84; Cass /04). Ebbene non appare dubbio che in atti non vi è la prova il cui onere incombeva alla resistente che la cessione del credito sia stata comunicata ai ricorrenti o che comunque questi fossero a conoscenza dell avvenuta cessione, dovendo necessariamente tale prova riferirsi ad un periodo di tempo anteriore all inizio alla controversia. Tale conclusione è assolutamente dirimente. La mancanza infatti del presupposto costituito dalla conoscenza dello spostamento del domicilio del creditore rende impossibile far ricorso al foro di cui all art c.c., comma 3. Appare tuttavia necessario svolgere qualche ulteriore osservazione sulla questione. Questa Corte ha infatti precisato che per il combinato disposto degli art. 20 c.p.c. e art c.c., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza. Il successivo mutamento di tale luogo per ragioni unilaterali del creditore non incide sul criterio di collegamento di cui all art. 20 c.p.c. consentendo soltanto al debitore di pagare efficacemente nel nuovo luogo qualora questo gli sia stato indicato dalla parte. (Cass. 2891/05). Da tale principio discende che nel caso in cui il creditore ceda il proprio credito pecuniario, tale cessione è idonea a produrre uno spostamento del luogo ove deve essere adempiuta l obbligazione e, cioè, in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se la cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza. In caso contrario la cessione non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento, salvo il possibile effetto, dianzi evidenziatoci un pagamento liberatorio presso il nuovo domicilio. L applicazione di tale principio al caso di specie comporta che, poiché il credito per cui è causa è scaduto nel 1999, per effetto della chiusura dei conti correnti e delle conseguenti richieste di pagamento da parte della Banca Popolare Andriese, prima che questa si fondesse con il Credito Emiliano (27 novembre 2000) e prima che quest ultimo cedesse il proprio credito alla Ariosto s.r.l., il luogo dove doveva essere effettuato il pagamento resta comunque cristallizzato là ove aveva la sede la Banca popolare Andriese. Le considerazioni che precedono portano dunque all accoglimento del ricorso restando assorbiti gli altri motivi. Va quindi dichiarata la competenza del tribunale di Trani sia come foro del domicilio dei convenuti, sia come foro del luogo ove è sorta l obbligazione (in tal senso va altresì interpretato l art. 20 della convenzione contrattuale) sia come luogo ove aveva la sede il creditore al momento della scadenza dell obbligazione. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio. (Omissis). responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore P.3

4 APP.MILANO,21 MARZO 2006 PRES.ODORISIO REL.MARINARI EDISON S.P.A. E ALTRI REGIONE LOMBARDIA E ALTRI Prescrizione e decadenza - Decorrenza - Verificazione dell evento - Insufficienza - Esteriorizzazione dell evento - Necessità. (art c.c.) Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito sorge non dal momento in cui l agente compie l illecito o dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. FATTO - La Montecatini spa e la Enichem spa hanno proposto separati atti di appello, notificati nelle date riportate nella intestazione, nei confronti della sentenza marzo 2002 del Tribunale di Milano, sezione seconda stralcio, con la quale il Tribunale, pronunciandosi sulle domande proposte dalla Regione Lombardia nei confronti della ACNA spa, poi Montecatini spa, della Enichem spa, della Basf Italia spa, della Dibra spa, poi Bracco Imaging spa, del CAAM, Consorzio Aree Alto Milanese, degli Eredi di Mascaro Giuseppe, della Azienda Agricola Rivetti, della MTM Prochem spa, poi CRC, causa nella quale erano intervenuti i Comuni di Ceriano Laghetto e di Limbiate: ha dichiarato cessata la materia del contendere tra la Regione Lombardia da un lato e CAAM, Basf Italia spa, Dibra spa, Enichem spa, eredi di Giuseppe Mascaro, Azienda Agricola Rivetti, MTM Prochem spa dall altra, con compensazione delle spese di causa; ha dichiarato cessata la materia del contendere tra il Comune di Ceriano Laghetto da una parte, Dibra spa, CAAM, Basf Italia spa, eredi di Giuseppe Mascaro, Azienda Agricola Rivetti, MTM Prochem spa dall altra, con compensazione delle spese di causa; ha dichiarato cessata la materia del contendere tra il Comune di Limbiate e il CAAM, con compensazione delle spese di causa; ha disposto con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per esperire CTU e per lo svolgimento di prova testimoniale. La sentenza impugnata così descrive lo svolgimento del processo: Con atti di citazione notificati in data 2, 3 e 4 novembre 94, la Regione Lombardia ha convenuto in giudizio l ACNA, l Enichem, la Basf, la Dibra, il C.A.A.M., Giuseppe Mascaro, l Azienda Agricola Rivetti e la MTM Prochem per sentire condannare l Acna (Montecatini) al risarcimento del danno ambientale ex art. 18 l. 349/86 ed ex art. 1 L. 94/80, al risarcimento dei danni ex art. 2043, 2050 e 2059 c.c. anche in relazione all art. 431 c.p., nonché al ripristino dei luoghi in forma tale da evitare ogni ulteriore inquinamento nella misura possibile, con risarcimento monetario nella parte non ritenuta realizzabile, in particolare, in relazione al degrado dell area, al degrado e avvelenamento della prima e seconda falda e dei torrenti Lombra e Garbogera e per sentire condannare tutti i convenuti ai ripristini ambientali per le aree di rispettiva competenza solidalmente con l Acna ora Montecatini. Esponeva l attrice: che le lavorazioni dell Acna, produttrice di coloranti e di intermedi per coloranti avevano causato gravi danni all ambiente in quanto prima del 1975 non erano stati attivati impianti di depurazione e anche successivamente la depurazione non era stata effettuata in modo idoneo; che i fanghi di depurazione erano stati depositati in sei vasche con fondo non impermeabile e gli altri rifiuti di produzione venivano scaricati nelle aree perimetrali dello stabilimento o direttamente nei torrenti che attraversano o circondano lo stabilimento; che, cessata la produzione dell Acna, l area veniva utilizzata dalla Basf, dalla Dibra, dal CAAM e dalla Rivetti; che alla fine degli anni ottanta avevano cominciato ad evidenziarsi problemi di inquinamento soprattutto nei pozzi di acqua potabile del Comune di Limbiate; che la Regione Lombardia affidava ad un Gruppo di Lavoro, comprendente i servizi delle USSL interessate e i Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione (PMIP) con il coordinamento del Servizio Igiene P.4 responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore

5 Pubblica della Regione Lombardia, complesse e costose indagini ed accertamenti (con una spesa accessoria e urgente quantificata e deliberata in ); che i risultati venivano contenuti in un relazione la quale individuava le diverse aree inquinate e indicava zona per zona gli interventi di bonifica da effettuare; che, oltre a quello dei terreni, era stato rilevato l inquinamento anche delle falde acquifere con particolare riferimento ai pozzi utilizzati dal Comune di Limbiate. Si costituiva la Montecatini eccependo l improponibilità delle domande e comunque chiedendone il rigetto, e in subordine spiegando domanda di rivalsa e di regresso nei confronti di tutti gli altri convenuti in via alternativa o pro quota per ogni somma che fosse condannata a pagare in dipendenza dei fatti per cui è causa; rilevava la carenza di legittimazione passiva in merito all azione ex art. 18 l. 349/86, avendo cessata ogni attività alla fine del 1983, e in ogni caso la prescrizione del diritto al risarcimento del danno anche con riferimento agli artt. 2043, 2050 e 2059 c.c., e chiedeva il rigetto delle domande di merito non avendo mai l Acna violato disposizioni di legge o ordini dell autorità e avendo sempre adottato tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare ogni inquinamento sia dei terreni sia delle falde acquifere, inquinamento da addebitare eventualmente alle società alle quali aveva ceduto l azienda (Pigmenti Italia prima e Basf Italia dopo) o alle quali aveva venduto gli immobili e che avevano svolto attività potenzialmente inquinanti. Si costituiva l Enichem eccependo in via pregiudiziale sia la nullità dell atto di citazione per omessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto alla base della domanda in violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., sia la carenza di legittimazione passiva ai sensi dell art. 18 l. 349/86 non avendo mai esercitato attività produttiva o comunque inquinante nelle parti di area Acna delle quali era divenuta proprietaria nel 1989 quando l attività industriale era cessata da tempo e senza aver mai violato disposizioni di legge o provvedimenti, e avendo anzi diligentemente promosso studi e attuato interventi di rilevante valore economico per mettere in sicurezza l intera area Acna; la carenza di legittimazione attiva della Regione Lombardia, non avendo l attrice provato né di aver subito la lesione di un proprio diritto soggettivo assoluto, né l ingiustizia del danno e la colpa, né lo svolgimento di attività pericolosa, né lo svolgimento di attività inquinante; chiedeva in ogni caso il rigetto delle domande nel merito; si dichiarava disposta, anche in assenza di specifica domanda, a consentire l esecuzione sul proprio terreno di eventuali rimedi ripristinatori. Si costituiva la Basf Italia, eccependo la carenza di legittimazione passiva e la prescrizione, e chiedendo nel merito il rigetto sia delle domande svolte dalla Regione Lombardia sia della domanda di regresso svolta dalla Montecatini. Si costituiva la Dibra (ora Bracco Imaging) eccependo la carenza di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto delle domande, non avendo mai svolto attività inquinante. Si costituiva il CAAM chiedendo il rigetto delle domande e svolgendo in ogni caso domanda di manleva nei confronti della Montecatini e dell Enichem. L Azienda Agricola Rivetti non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Veniva ordinata la rinnovazione della notificazione nei confronti degli eredi di Giuseppe Mascaro che risultava deceduto, e nei confronti della MTM Prochem ai sensi dell art. 145 c.p.c.; rinnovate le notifiche, veniva dichiarata la contumacia dei convenuti, e la Montecatini provvedeva a notificare la propria se comparsa di risposta con la domanda di rivalsa alla contumace Azienda Agricola Rivetti e al suo titolare Ugo Rivetti. La Regione Lombardia produceva una relazione avente per oggetto un indagine ambientale nelle zone interessate svolta dal dott. Sommaruga per conto della Procura presso la Pretura di Monza, produzione che veniva contestata dai convenuti non essendo stata svolta nel contraddittorio delle parti interessate. Il giudice, ritenuta l opportunità di decidere la questione preliminare inerente alle eccezioni di legittimazione passiva, rinviava la causa al 5 luglio 1996 per la precisazione delle conclusioni. A questa udienza interveniva in giudizio il Comune di Cenino Laghetto e alla successiva udienza del 16 luglio 1996 si costituiva anche il Comune di Limbiate: entrambi chiedevano al condanna di tutti i convenuti al risarcimento dei danni ai sensi degli artt e segg. c.c., in via solidale o in proporzione alle rispettive responsabilità. I convenuti eccepivano l inammissibilità degli interventi dei due Comuni e chiedevano nel responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore P.5

6 merito il rigetto delle domande dagli stessi svolte. La causa veniva quindi ripetutamente rinviata per esame dei rispettivi atti difensivi. Il Comune di Limbiate dichiarava di rinunciare alle domande nei confronti del CAAM, e il Comune di Ceriano Laghetto depositava rinuncia alle domande nei confronti di tutti i convenuti ad eccezione della Montecatini e della Enichem. Veniva chiesta la riunione del presente giudizio ad altra causa pendente avanti diversa sezione del Tribunale e i fascicoli venivano rimessi al Presidente, il quale, rilevato che tra le due cause non sussistessero rilevanti elementi di connessione e che la loro riunione non avrebbe giovato alla speditezza processuale, restituiva i fascicoli ai giudici istruttori rispettivamente assegnatari della causa. La Regione Lombardia e i due Comuni insistevano per l ammissione di CTU, mentre i convenuti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il giudice, rilevata l opportunità di sottoporre all esame del Collegio le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti e la rilevanza dei mezzi di prova richiesti dall attrice, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno e rimetteva la causa la Collegio per l udienza del Successivamente, in applicazione dell art. 13 della l. 276/97, le parti erano convocate dinanzi a questo giudice della II Sezione Stralcio all udienza del 28 giugno 2001 per il tentativo di conciliazione, che aveva esito infruttuoso. Il difensore dell Enichem dichiarava che l attività di bonifica disposta dalla Regione Lombardia era stata ultimata e si riservava di depositare la relativa certificazione non appena disponibile. La Basf depositava le dichiarazioni di rinuncia alle domande notificate dal Comune di Ceriano Laghetto e atti di accettazione a tale rinuncia notificate al Comune, mentre la Bracco Imaging produceva il Rapporto Finale della Provincia di Milano. Il Comune di Limbiate insisteva nelle domande facendo presente che l inquinamento sussisteva tuttora e non era stata realizzata nessuna opera di bonifica nel suo territorio, e il Comune di Ceriano Laghetto contestava le produzioni effettuate all udienza. Il giudice, ritenuta l opportunità di concedere alle parti un termine al fine di esaminare le ultime produzioni (da ritenere consentite in quanto riguardanti documenti formatisi dopo l udienza di precisazione delle conclusioni e rilevanti al fine del decidere), rinviava la causa all udienza del 25 ottobre A questa udienza le parti precisavano definitivamente le proprie conclusioni e, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione. Come già riportato, la sentenza è stata oggetto di due distinti atti di appello. Il primo è stato proposto dalla Montecatini, e si fonda su otto motivi. Nelle sue conclusioni l appellante ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere tra La Regione, i Comuni intervenuti e la Montecatini; di dichiarare improponibili, inammissibili e, subordinatamente, di respingere in quanto prescritte o comunque infondate, tutte le domande proposte dalla Regione Lombardia nei confronti della Montecatini; di dichiarare improponibili, inammissibili e, subordinatamente, di respingere in quanto prescritte o comunque infondate, le domande nuove proposte dalla Regione Lombardia nei confronti della Montecatini in sede di udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado; la declaratoria di inammissibilità degli interventi in giudizio dei Comuni di Ceriano Laghetto e di Limbiate, in via subordinata la declaratoria della loro improponibilità, in ulteriore subordine di respingerle in quanto prescritte e comunque infondate, e la condanna della Regione e dei Comuni alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. In subordine, ha concluso per la declaratoria del diritto della Montecatini a rivalersi nei confronti dell Enichem, della Basf, della Dibra, della Azienda Agricola Rivetti, della MTM Prochem in via alternativa o pro quota, per ogni somma che fosse condannata a pagare in dipendenza dei fatti di causa; di respingere le domande di rivalsa proposte dal CAAM contro la Montecatini e di condannare tali società alla rifusione in favore della Montecatini delle spese del doppio grado di giudizio. Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, chiedendo il rigetto dell appello e contestandone il fondamento. P.6 responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore

7 Si è costituita in giudizio l Enichem, chiedendo il rigetto della domanda svolta dalla Montecatini nei suoi confronti, e proponendo appello incidentale. Si è costituita in giudizio la Basf Italia, chiedendo la declaratoria di improponibilità, inammissibilità ed in subordine il rigetto del settimo ed ottavo motivo dell appello principale, e proponendo a sua volta appello incidentale. Si è costituito in giudizio il Comune di Limbiate, contestando il fondamento dell appello, e chiedendone il rigetto. Si è costituita in giudizio la Bracco Imapg, proponendo appello incidentale, e chiedendo in ogni caso il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dalla Montecatini. All udienza dell 11 febbraio 2003 il C.I. ha dichiarato la contumacia di CAAM, del Comune di Ceriano Laghetto, dell Azienda Agricola Rivetti e della CRC. Alla presente causa, dopo successivi rinvii, è stata riunita, all udienza del 14 ottobre 2003, quella nel frattempo promossa dalla Enichem nei confronti della stessa sentenza, proponendo i motivi di appello già precedentemente esposti nella comparsa di costituzione del primo giudizio. In questa seconda causa sono stati citati in giudizio la Montecatini e i due Comuni intervenuti, e la Montecatini, a sua volta, ha proposto appello incidentale, negli stessi termini di quello principale già promosso, provvedendo a notificarlo alle altre parti interessate. Si sono costituiti anche la Regione Lombardia e la Bracco. Le parti hanno precisato le conclusioni all udienza del 13 aprile 2004 e la causa, che prosegue con l applicazione delle norme precedentemente in vigore, data l epoca di instaurazione è passata in decisione, dopo la nomina di nuovo relatore, all udienza collegiale del 25 gennaio DIRITTO - 1. Il Comune di Limbiate eccepisce l inammissibilità dell appello immediato proposto dalla allora Montecatini (ora Edison), rilevando come l appellante avesse formulato riserva di appello differito contro la sentenza non definitiva del Tribunale. All udienza del 19 settembre 2002, come emerge dal verbale, il difensore della Montecatini...dichiara anzitutto che la Montecatini proporrà appello contro la sentenza parziale... nei termini di legge.... A giudizio della Corte, una simile dichiarazione non integra una riserva di appello differito, ma, al contrario, il preannuncio di un appello immediato contro la sentenza. Questa Corte non ignora, e condivide, l insegnamento della S.C. sul punto, anche per quanto si riferisce alle pronunce citate dalla difesa del Comune di Limbiate, ma anche facendo applicazione dei principi posti da tali pronunce non sembra potersi trarre la conclusione che qualunque dichiarazione resa dalla parte sul proposito di appellare una sentenza non definitiva debba necessariamente essere ritenuta come una riserva di appello differito, senza esaminare, invece, il tenore della dichiarazione ed il significato che le deve essere attribuito in concreto. Nel caso specifico, in effetti, non ci si trova in presenza di una generica dichiarazione relativa alla volontà di appellare la sentenza, che legittimerebbe l interpretazione del Comune di Limbiate, ma ad un espresso preannuncio di appello ( proporrà ), che non lascia dubbi sulla volontà della Montecatini di proporre l impugnazione senza attendere la sentenza definitiva, considerando anche il riferimento ai termini di legge. In altre parole, tale espressione rappresenta, sul piano letterale, esattamente l opposto di una riserva di appello differito, nella quale è insita la stessa incertezza sulla effettiva proposizione dell appello, all esito della decisione definitiva, incertezza che è invece espressamente esclusa nel caso in questione. L eccezione di inammissibilità dell appello si fonda, in secondo luogo, sulla mancata notifica dell impugnazione agli Eredi Mascaro. La circostanza emerge dalla relazione di notifica dell atto a mezzo del servizio postale, che è stato restituito per mancanza di residenza dei destinatari nel Comune. Le conseguenze di tale omessa notifica, peraltro, non consistono nell inamrnissibilità dell appello, ma, piuttosto nella mancata costituzione del contraddittorio tra l appellante e la parte interessata, che non incide sulla valida instaurazione del giudizio di appello, non trattandosi di causa inscindibile. responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore P.7

8 Nei confronti degli Eredi Mascaro, peraltro, la Edison, già Montecatini, nel giudizio di appello, non ha proposto alcuna domanda, e la citazione di tale parte avrebbe avuto esclusivamente effetto ai fini previsti dall articolo 332 c.p.c., così che un problema di contraddittorio, così come di ammissibilità dell appello, non sembra potersi porre neppure in astratto. 2. La Edison, a sua volta, eccepisce l inarnmissibilità dell appello proposto dalla Enichem, richiamando il disposto dell articolo 333 c.p.c.. Quest ultima, infatti, come già riportato, ha proposto autonomamente appello con atto in data 22 aprile 2003, notificato alla Montecatini il successivo 7 maggio, dopo avere peraltro già tempestivamente proposto appello incidentale, negli stessi termini, a seguito dell appello della Montecatini. L eccezione di inammissibilità dell appello della Enichem è pertanto fondata, e deve essere accolta, in base al disposto del citato articolo 333 c.p.c., non essendo più consentito alle altre parti, una volta che alle stesse sia stato notificato l appello, la proposizione di un distinto ed autonomo appello. La declaratoria di inammissibilità comporta la inammissibilità dell appello incidentale proposto dalla allora Montecatini nell ambito di tale procedimento, pur non producendo evidentemente alcun effetto su quello incidentale tempestivamente proposto dalla Enichem a seguito dell appello proposto dalla allora Montecatini, così come sugli ulteriori appelli incidentali proposti nell ambito di tale procedimento. 3. La Montecatini (ora Edison) eccepisce inoltre, con il quarto motivo,l inarnmissibilità di due delle domande della Regione, affermando che si tratterebbe di domande nuove, rispetto a quelle originariamente proposte. In particolare, secondo l appellante, all udienza del 6 ottobre 1998, la Regione avrebbe modificato la domanda originaria chiedendo l accertamento in via incidentale del reato previsto dall articolo 439 c.p.. La domanda, formulata in riferimento ad una norma diversa da quella richiamata nelle conclusioni dell atto di citazione (l articolo 431 c.p.), sarebbe inammissibile anche perché generica, e perché non sarebbe possibile chiedere l accertamento in via incidentale della configurabilità di un reato. In ogni caso, secondo l appellante, gli elementi del reato non sarebbero configurabili, Ugualmente inammissibile, a giudizio dell appellante, sarebbe poi la domanda di condanna al pagamento delle spese per il funzionamento del Gruppo di Lavoro e dei PMP, che non sarebbe accorpabile a quella già proposta al punto V delle conclusioni, per diversa quantificazione e diversi presupposti. L eccezione appare infondata, a giudizio della Corte. Quanto alla domanda relativa all accertamento incidentale dell esistenza del reato previsto dall articolo 439 c.p., si deve innanzitutto notare che, anche a prescindere da ogni valutazione sul fatto che la precedente indicazione dell articolo 431 c.p. fosse dovuta o meno ad un errore, come allegato dalla parte interessata, il Giudice ha indubbiamente il potere di qualificare l ipotesi di reato eventualmente configurabile nei fatti, nel caso in cui se ne deduca l esistenza, anche indipendentemente dalla qualificazione data ai fatti dalla parte che ne afferma l esistenza. In secondo luogo, la domanda di accertamento incidentale dell esistenza del reato non sembra qualificabile come domanda nuova, dato il richiamo all ipotesi penale contenuto nelle conclusioni dell atto di citazione, senza che l attrice abbia richiesto alcuna autonoma pronuncia sull esistenza del reato, ma solo la sua valutazione incidentale ai fini della domanda di condanna dei convenuti al risarcimento del danno. Allo stesso modo, si deve escludere la novità della domanda di condanna al pagamento delle spese sostenute dalla Regione per il funzionamento del Gruppo di lavoro e dei PMP, che è certamente compresa, in linea logica, nell ambito del danno emergente, nella domanda di condanna al risarcimento del danno derivante dalla condotta di inquinamento posta a base della domanda. Non possono invece formare oggetto di valutazione da parte della Corte le ulteriori argomentazioni dell appellante sulla configurabilità del reato previsto dall articolo 439 c.p., trattandosi di P.8 responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore

9 aspetti concernenti il merito, sui quali la decisione impugnata non si è pronunciata, come si osserverà anche in seguito. 4. Passando a trattare delle eccezioni immediatamente successive, sul piano logico, a quelle di inammissibilità, si deve premettere, per un migliore inquadramento delle stesse eccezioni che, come esposto dal primo Giudice nella motivazione della sentenza impugnata sotto l intitolazione di Domande rimaste (con evidente riferimento alle domande sulle quali non si deve ritenere venuta a cessare la materia del contendere), la Regione... dà atto in comparsa conclusionale che gli interventi di bonifica sono stati completati e resta da risarcire solamente il degrado ambientale residuato nonostante la bonifica integrale e i costi sostenuti dalla Regione per le indagini, analisi e accertamenti eseguiti dal Gruppo di Lavoro. Unica convenuta rimasta in causa rispetto a questa domanda è la Montecatini (con conseguenti domande di rivalsa). Il Comune di Ceriano Laghetto mantiene le sue domande nei confronti sia della Montecatini sia dell Enichem. Il Comune di Limbiate mantiene invece le proprie domande nei confronti di tutti i convenuti ad eccezione del CAAM. Il Comune lamenta infatti che nel suo territorio non sia stato posto in essere alcun intervento di bonifica, pur essendo ancora altissimo il tasso di inquinamento. Appare pertanto necessario determinare se nonostante gli interventi di risanamento dell area ex Acna, resti un danno derivante dall inquinamento della falda ascrivibile all attività a suo tempo esercitata dall Acna o ad altre fonti inquinanti riferibili alle attività esercitate dagli altri convenuti... La sentenza impugnata, pertanto, si è limitata a pronunciare in via definitiva sulla domanda di ripristino ambientale proposta dalla Regione Lombardia, rilevando l intervenuta cessazione della materia del contendere per tutti i convenuti. A tale riguardo, la Montecatini, in sede di appello incidentale, chiede la declaratoria anche nei propri confronti della cessazione della materia del contendere per la domanda di ripristino ambientale. La sentenza impugnata rileva che la Regione, nelle conclusioni definitive, ha abbandonato la domanda di ripristino ambientale, nei confronti di tutti i convenuti, a seguito del Rapporto finale della Provincia di Milano sugli interventi di bonifica nell area ex Acna. Tuttavia, nel dispositivo, non dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti della allora Montecatini. Il primo Giudice, immediatamente di seguito, nota che... Poiché nei confronti di Enichem, Basf Italia, Dibra, CAAM, Azienda Agricola Rivetti, eredi di Mascaro Giuseppe e di MTM Prochem era stata svolta solamente la domanda di ripristino ambientale viene a cessare la materia del contendere tra la Regione Lombardia e i detti convenuti, salvo la definizione delle spese processuali.... Si deve peraltro notare che, nelle conclusioni definitive, la Regione si era limitata a dare atto dell intervenuta bonifica dei terreni in relazione al punto 4 delle conclusioni di citazione, che riguardavano la condanna dei soggetti diversi dalla Acna. Considerando che nei confronti della Montecatini la Regione ha riproposto, nelle conclusioni definitive di primo grado, la domanda di risarcimento del danno ambientale, e che tale domanda, nella citazione, non era limitata alla sola condanna al ripristino, ma estesa anche al risarcimento monetario della parte ritenuta non più economicamente realizzabile, si deve escludere che sia venuta integralmente a cessare la materia del contendere sulla domanda, benché lo stesso primo Giudice abbia dato atto dell avvenuta esecuzione degli interventi di ripristino. La circostanza rileverà ai fini della decisione definitiva sulle domande proposte nei confronti della Montecatini, ora Edison. Il motivo di appello in questione deve pertanto ritenersi infondato. 5. La Edison e la Basf eccepiscono l improponibilità delle domande proposte dalla Regione Lombardia, ciascuna con due distinti motivi (la seconda affermando di sostenere adesivamente quelli della prima), il primo relativo alla stessa astratta possibilità, per la Regione Lombardia, di invocare l applicazione delle norme poste a base della domanda, vale a dire l articolo 18 della L. responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore P.9

10 349/1986 e l articolo 2043 cc, ed il secondo alla carenza degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale. Quanto alla Basf, peraltro, i motivi di appello in questione sembrano poter rilevare solo ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, almeno per la Regione ed il Comune di Ceriano Laghetto, essendo cessata la materia del contendere nei loro confronti, considerando che la stessa chiede la condanna della Regione e del Comune di Ceriano Laghetto...nonostante la cessazione della materia del contendere..., oltre che dei Comuni intervenuti e della attuale Edison al pagamento integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Nessuna pronuncia sulle spese può invece essere emessa in relazione alle domande tuttora pendenti tra le parti, nel procedimento che è proseguito in sede istruttoria dinanzi al Tribunale. A questo riguardo, la Corte deve osservare che l eccezione di improponibilità appena ricordata può assumere rilevanza in questa sede con esclusivo riferimento alla legittimazione attiva della Regione e della legittimazione passiva delle appellanti, legittimazione attiva espressamente eccepita come carente anche dalla Bracco. Non è infatti configurabile, neppure in astratto, sulla base degli elementi posti a base dei motivi di appello, un ipotesi di improponibilità della domanda in senso stretto, nei termini tradizionalmente propri di tale istituto. A giudizio delle appellanti, nel caso specifico non si potrebbe ipotizzare non solo l applicabilità dell articolo 18 della legge n. 349/1986 in materia di danno ambientale, come ha del resto concluso il primo Giudice sulla base della ritenuta irretroattività della legge n. 349/1986, tenendo conto della pacifica cessazione dell attività da parte dell Acna fino dal 1983, ma neppure quella dell articolo 2043 c.c. Secondo il primo Giudice... i danni ambientali denunciati, anche se sono attribuiti a fatti anteriori alla legge del 1986, si sono manifestati e sono stati individuati in epoca successiva e riferiti al non corretto metodo di smaltimento dei rifiuti speciali e in parte tossico-nocivi, per cui sono in ogni caso tutelabili in forza dell art c.c., in quanto la lesione del bene ambientale configura per gli enti territoriali danno ingiusto risarcibile in base ai principi del neminem laedere, e soggiacciono all onere della prova dell ingiustizia del danno, della condotta dolosa o colposa dell autore del danno, del nesso di causalità tra l evento dannoso e la condotta del soggetto che si ritiene responsabile, elementi sulla cui sussistenza si evidenziano in giudizio gravi e obbiettivi riscontri.... A giudizio della Corte, si deve senz altro riconoscere alla Regione il diritto di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno che affermi di avere subito in conseguenza del comportamento di un terzo che, secondo la prospettazione dell attrice, abbia causato fenomeni di inquinamento. Si tratta in primo luogo del danno all ambiente, bene di natura pubblicistica, unitario ed immateriale che legittima pienamente il ricorso alla tutela aquiliana (cfr. Cass. sez. III, 3 febbraio 1998, n. 1087), anche a prescindere dalla speciale previsione dell articolo 18 della legge n. 349/ Ma l ambito del risarcimento del danno, per l ente territoriale, non deve necessariamente essere limitato a quello del c.d. danno ambientale, ben potendo l attività inquinante avere prodotto conseguenze dannose per beni materiali di proprietà dell ente, o causato spese direttamente attinenti ai compiti istituzionali dell ente, delle quali quest ultimo potrà pretendere il rimborso. Non si deve poi trascurare che, qualora nei fatti, come pure prospettato dalla Regione, si possa configurare un ipotesi di reato, come quella di avvelenamento di acque destinate all alimentazione umana, la legittimazione attiva dell ente territoriale può ritenersi pienamente configurabile anche in relazione al risarcimento del danno extrapatrimoniale, in considerazione della lesione di un elemento inerente la sua identità, ambientale ed economica. Ciò, naturalmente, ai fini della legittimazione, in base ad una valutazione astratta, a prescindere dal fondamento concreto della pretesa, che dovrà essere oggetto di prova da parte dell attore, e che, nel caso in esame, sarà oggetto della pronuncia definitiva. In tale senso, del resto, si è espresso anche il primo Giudice, quale che possa essere il rilievo P.10 responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore

11 delle sue considerazioni relative alla presenza di gravi ed obbiettivi riscontri relativi alla configurabilità del danno. Tali considerazioni appaiono infatti superate, in ogni caso, dalla decisione di sottoporre gli stessi elementi, benché definiti quali elementi di prova ad una... verifica tecnica e alla valutazione di un consulente che indichi se le modificazioni e alterazioni rilevate possano configurare una danno ambientale giuridicamente rilevante e confermi se l inquinamento dei terreni, delle falde e dei torrenti sia riconducibile a specifiche attività svolte in luogo dall Acna, o ad altre fonti inquinanti riferibili alle attività esercitate da Enichem (per quanto riguarda il Comune di Ceriano laghetto) o dai convenuti (per quanto riguarda le domande del Comune di Limbiate).... La decisione del primo Giudice, pertanto, non investe, né potrebbe investire, in assenza di qualunque esplicita pronuncia sull an della responsabilità, la responsabilità dei convenuti, essendo in discussione, secondo il Tribunale, la stessa esistenza di un danno e la configurabilità di un nesso causale con la condotta dei convenuti. La decisione di rimettere la causa in istruttoria per lo svolgimento di una CTU finalizzata all accertamento degli elementi appena riportati è infatti logicamente incompatibile, sul piano sostanziale e processuale, con una decisione sulla responsabilità. La motivazione della sentenza impugnata, in effetti, sembra riferirsi, in alcuni passi, non tanto alla valutazione della responsabilità dei convenuti, ma all esistenza di un ipotesi di compromissione ambientale, sul piano strettamente materiale, che impone la prosecuzione del giudizio per verificare se tale ipotesi possa condurre ad affermare l esistenza di un danno ambientale giuridicamente rilevante, come già riportato, e se di tale danno se accertato, debbano rispondere i convenuti. In questa prospettiva, pertanto, e ciò vale anche per quanto osservato dal primo Giudice sulla stessa esistenza della compromissione ambientale ricordata, ogni questione che possa riguardare il merito delle domande, ivi compresa la stessa qualificazione giuridica della causa petendi, è da ritenere riservata alla decisione definitiva, in conseguenza della decisione istruttoria adottata, e ne è certamente precluso l esame a questa Corte, non essendo stata oggetto di decisione. Appare peraltro necessario, a tale riguardo, esaminare su un simile esame di merito, anche se limitato, in via incidentale, alla valutazione della soccombenza virtuale tra le parti in riferimento alla domanda di ripristino ambientale, sia necessario in relazione alle domande proposte dalla Basf che, come già detto, ha chiesto in via di appello incidentale la condanna della Regione e del Comune di Ceriano Laghetto al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, malgrado la cessazione della materia del contendere. La Basf, peraltro, nelle sue conclusioni di primo grado, ha espressamente dichiarato di avere proceduto alla bonifica dei luoghi inquinati. Si deve pertanto ritenere, secondo questa Corte, che l esame del merito della pretesa non possa formare oggetto di valutazione incidentale anche se ai soli fini della soccombenza virtuale, poiché tale valutazione dovrebbe avere ad oggetto la fondatezza di una pretesa che è stata integralmente soddisfatta dalla parte nei confronti della quale è stata proposta. La circostanza appare certamente idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese tra le parti, anche a prescindere da quanto si dirà sul fondamento delle eccezioni preliminari proposte dalla Basf. 6. Da quanto appena osservato in relazione all oggetto del presente giudizio di appello, che non può estendersi ai profili di merito della responsabilità delle parti nei confronti delle quali è tuttora in corso il giudizio di primo grado, discende l inammissibilità, prima ancora che l infondatezza, di tutti i motivi di appello che hanno ad oggetto in via diretta tali profili di merito, al fine di ottenere una pronuncia che riconosca l infondatezza della domanda, sia per quanto riguarda le domande della Regione Lombardia, che per quanto riguarda quelle dei Comuni di Ceriano Laghetto e di Limbiate. Ciò vale in particolare, come pure eccepito dalla Basf, per i motivi 7 ed 8 dell appello principale della Montecatini, che hanno ad oggetto la stessa pretesa irrilevanza degli accertamenti istruttori disposti, e la pretesa omissione di pronuncia sulla domanda di regresso formulata dalla Montecatini, nell ipotesi di accoglimento della domanda della Regione, e per tutte le domande che hanno responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore P.11

12 ad oggetto la declaratoria di infondatezza delle domande che hanno ad oggetto la responsabilità dei convenuti. 7. La stessa conclusione appena illustrata in relazione all ambito di cognizione di questa Corte in relazione al contenuto della sentenza impugnata, si impone per quanto riguarda l altro profilo di pretesa improponibilità della domanda, vale a dire quello relativo alla mancata delineazione degli elementi costitutivi della domanda di risarcimento. Si deve notare, per la verità, che le appellanti sembrano riferirsi non solo alla mancata indicazione da parte dell attrice degli elementi costitutivi del diritto che si afferma violato, ma anche alla erroneità della valutazione che sarebbe stata operata in proposito dal Tribunale. Anche in questo caso, come già notato in relazione al punto precedente, le censure investono profili di merito della pretesa che non possono formare oggetto della decisione della Corte, e che dovranno essere valutati in sede di decisione definitiva. 8. La Basf, nel suo quinto motivo di appello incidentale, censura la sentenza perché la stessa avrebbe omesso di pronunciarsi sulla carenza di legittimazione passiva della stessa Basf, avendo invece dichiarato quella della Enichem e della allora Dibra (oggi Bracco). A questo ultimo proposito, si deve notare che, malgrado questa pronuncia, la Bracco ha ugualmente eccepito, in sede di appello incidentale (senza peraltro concludere sul punto), la propria carenza di legittimazione passiva rispetto a qualunque domanda proposta nei suoi confronti, e quindi anche da parte della Regione. Secondo la Basf il primo Giudice, affermando di pronunciarsi sull eccezione perché la Regione non aveva rinunciato alla domanda di respingere l eccezione in esame, avrebbe erroneamente citato la Dibra (ora Bracco) e non la Basf. Prescindendo da ogni valutazione in relazione alle altre due convenute citate, in quanto la decisione che le riguarda non è stata oggetto di impugnazione, si deve rilevare l infondatezza dell eccezione oggetto del motivo di appello della Basf, considerando che, non avendo la Regione riproposto nelle conclusioni definitive la sua domanda di ripristino ambientale nei confronti, tra le altre, della stessa Basf, nessuna pronuncia doveva in effetti essere emessa sulla legittimazione passiva della stessa, non apparendo rilevante in senso contrario che nelle conclusioni della Regione risultasse riprodotta la domanda di declaratoria di infondatezza dell eccezione di carenza di legittimazione. 9. La Bracco, a sua volta, nell eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, rileva un elemento di contraddizione, nella motivazione della sentenza impugnata, tra la ritenuta carenza di legittimazione passiva della stessa convenuta (allora Dibra) che sarebbe stata individuata nella sua estraneità ai fatti, e la decisione del primo Giudice di rimettere la causa in istruttoria per procedere a CTU, invece di respingere le domande proposte nei confronti della Dibra dai Comuni intervenuti ed in via di regresso dalla Montecatini. Come si è già rilevato, è da escludere che la Corte possa pronunciarsi sul merito delle domande tuttora oggetto del procedimento pendente in primo grado, e si deve senz altro ritenere infondato il motivo di appello qui esposto, che si basa appunto, malgrado il riferimento alla legittimazione passiva, su argomenti strettamente attinenti il merito della responsabilità della società appellante. Quanto all affermata contraddittorietà, la stessa potrà essere valutata solo in sede di decisione definitiva sulla responsabilità della Dibra, ora Bracco, all esito del procedimento tuttora in corso. L infondatezza di questo profilo del motivo di appello comporta poi anche quella dell ulteriore profilo, relativo al preteso vizio di omessa pronuncia sulla richiesta della Dibra di respingere le domande della Regione e dei Comuni, pronuncia che dovrà formare oggetto della pronuncia definitiva. 10. La Bracco eccepisce poi che, non avendo la Regione riproposto nelle sue conclusioni le domande inizialmente proposte nei confronti della stessa società, allora Dibra, se ne dovrebbe concludere per la nullità della domanda per carenza degli elementi previsti dall articolo 163, nn. 3 e 4 e 164 c.p.c., sia ritenendo tale nullità quale nullità originaria della domanda sia ritenendola P.12 responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore

13 quale nullità sopravvenuta, per la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni. La Corte ritiene senz altro infondata anche tale eccezione. Prima di tutto, è sufficiente la lettura dell atto di citazione per constatare come lo stesso non presenti affatto carenze di individuazione degli elementi posti a base della domanda, del resto solo genericamente contestati. Quanto poi alla prospettata nullità sopravvenuta, se ne deve escludere la stessa astratta configurabilità, in primo luogo poiché la mancata proposizione della domanda preclude la possibilità di valutarne la validità, ed in secondo luogo, comunque, perché la nullità della domanda introduttiva, una volta che non sia configurabile al momento della sua proposizione, non può determinarsi successivamente, secondo quella che appare come una corretta interpretazione delle norme in materia La Montecatini (ora Edison), la Enichem (ora Syndial) la Bracco (già Dibra) e la Basf Italia eccepiscono l inammissibilità degli interventi del Comune di Ceriano Laghetto e di Limbiate. Sul punto occorre subito rilevare che l eccezione, per quanto riguarda il Comune di Ceriano Laghetto, ha rilievo solamente in relazione alla posizione della Montecatini e dell Enichem, avendo l intervenuto rinunciato in primo grado alla domanda nei confronti degli altri convenuti. Secondo la Montecatini, in particolare, e la Basf Italia, l oggetto delle domande proposte dagli intervenuti sarebbe già compreso in quello della domanda proposta dalla Regione Lombardia, così producendo una duplicazione del danno ambientale. Una volta intervenuta la Regione, inoltre, in luogo dello Stato, sarebbe preclusa la possibilità di intervento di altri enti territoriali. La stessa indicazione del titolo della domanda sarebbe inoltre incerto, data la pluralità delle norme richiamate. A gudizio della Enichem e della Bracco, invece, l inammissibilità dell intervento discenderebbe, all opposto, dal fatto che le pretese dei due Comuni intervenuti sarebbero del tutto autonome da quelle della Regione, e difetterebbero pertanto i presupposti di comunanza richiesti dall articolo 105 c.p.c.. La Corte ritiene infondate tali eccezioni. Il primo Giudice nota al riguardo che... le domande svolte dai Comuni con i loro interventi hanno per oggetto il risarcimento del danno ambientale e del danno patrimoniale subito ai sensi degli artt. 2043, 2050, 2051, 2055, 2058/2 c.c. e di ogni altra norma collegata e/o compresa, nessuna esclusa. Il Comune di Ceriano Laghetto quantificava in i danni patrimoniali e morali subiti a titolo di compromissione ambientale provocata al patrimonio comunale, e il Comune di Limbiate in anche in considerazione del fatto che ha dovuto per anni utilizzare costosi filtri di carboni attivi per rendere l acqua potabile e immetterla nell acquedotto..., rilevando poi che... non si ravvisa alcuna duplicazione tra queste domande e quelle della Regione essendo tutti i soggetti titolari di autonomi diritti che possono concorrere tra di loro e che sono riconoscibili ad ognuno per la parte di rispettiva competenza, sia per il danno ambientale sia per il danno patrimoniale, e che possono essere fatti valere nei confronti di coloro che sono individuati quali responsabili.... La Corte condivide pienamente la valutazione del primo Giudice, che esclude la configurabilità di una duplicazione della domanda. Nessun elemento autorizza a ritenere che i due Comuni abbiano inteso proporre una domanda di risarcimento avente ad oggetto lo stesso danno del quale ha chiesto il risarcimento la Regione. Prima di tutto, infatti, possono certamente configurarsi profili di danno emergente del tutto distinti ed ulteriori rispetto a quello strettamente ambientale. In secondo luogo, poi, l affermazione che il danno ambientale oggetto della domanda costituirebbe duplicazione di quello già richiesto dalla Regione, sulla quale si fonda l eccezione di inammissibilità da parte di due dei convenuti, è del tutto sfornita di prova, ed attiene al merito della determinazione del danno eventualmente prodottosi, riservata alla decisione definitiva. responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore P.13

14 I due interventi appaiono pienamente ammissibili, dovendosi tale ammissibilità valutare in astratto, sulla base della domanda, ed apparendo gli stessi rivolti a far valere nei confronti dei convenuti un diritto che dipende dal titolo della domanda principale o comunque connesso allo stesso, che rende del tutto giustificabile la celebrazione del simultaneus processus, secondo il tradizionale insegnamento giurisprudenziale in materia, come non sembra discutibile, in concreto, trattandosi delle conseguenze dannose che gli intervenuti affermano collegate agli stessi fatti posti dall attrice a fondamento della sua domanda. 12. La Montecatini (Edison), la Enichem (Syndial), la Basf Italia e la Bracco eccepiscono l intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto valere dalla Regione, ciascuna, evidentemente, in relazione alle domande tuttora rivolte nei loro confronti in via principale o subordinata. Il primo Giudice osserva innanzitutto, in relazione alla prospettata applicazione del termine di prescrizione del reato previsto dall articolo 439 c.p., che tale termine, nel caso concreto, coinciderebbe comunque con quello I, quinquennale previsto in ambito civilistico, non ritenendo... che vi siano elementi sufficienti per potersi configurare l ipotesi dolosa.... Osserva poi che il fatto illecito, nella materia del danno ambientale,... è riconducibile a un comportamento che oltre a produrre l effetto dannoso, lo mantiene in atto per tutto il tempo in cui questo perdura, per cui si ritiene che la prescrizione inizi a decorrere solamente dal momento in cui la situazione ambientale sia ripristinata e venga a cessare la permanenza del fenomeno di inquinamento: essendo i fatti e i comportamenti illeciti e dannosi (dovuti ad un illecito metodo di smaltimento che non esaurisce la sua funzione in modo istantaneo e contestuale all immissione dei rifiuti, ma perdura nel tempo fino a quando i rifiuti stessi non si sono esauriti o non ne è stata neutralizzata la loro forza nociva e inquinante, consentendo di configurare un illecito permanente piuttosto che un illecito istantaneo ad effetti permanenti) ancora in atto al momento della notifica della citazione. La prescrizione non solo non era maturata, ma non aveva nemmeno cominciato a decorrere, e i fatti e i comportamenti illeciti si possono considerare cessati solo con il completamento degli interventi di bonifica, per cui la prescrizione ha cominciato a decorrere dal In ogni caso, sempre secondo il primo Giudice, decorrendo la prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e presupponendo un azione di danno l esistenza dello stesso danno...il dies a quo decorre dal momento in cui il danneggiato abbia una seria conoscenza del danno.... Secondo gli appellanti, principali ed incidentali, la decisione di rigetto dell eccezione, che non ha peraltro formato oggetto di specifico capo del dispositivo, sarebbe errata, rilevando in particolare la natura istantanea dell illecito. La Montecatini, con articolate e diffuse argomentazioni e numerosi riferimenti alla giurisprudenza di legittimità in materia, nota, a tale proposito, che l attività dell ACNA, come non è contestato, è cessata nel 1983 e che, in ogni caso, la conoscenza della situazione dell inquinamento sarebbe stata nota alla Regione fino dal 1988, argomentando in tal senso con riferimento alle stesse affermazioni della Regione e del Comune di Ceriano Laghetto, e contestando lo stesso rilievo astratto, ai fini della decorrenza della prescrizione, della permanenza di effetti di una condotta produttiva di danno, dovendosi dare rilievo, a tale fine, sempre secondo l appellante, solo al perdurare della condotta produttiva di danno. La Corte deve osservare innanzitutto, a tale riguardo, che nel caso concreto siamo in presenza della prospettazione di un danno, come quello da inquinamento, che, per sua stessa natura, può consistere non solo in una modificazione dell ambiente che determini la protrazione per un tempo indefinito, ed eventualmente anche l aggravamento, degli effetti di un danno comunque già prodottosi, ma anche in una modificazione destinata a prodursi a distanza di tempo, anche di notevole entità, dalla condotta inquinante. Da questo punto di vista, pertanto, la circostanza che già nel 1988 fossero emersi sospetti (peraltro solo tali) sull esistenza di una compromissione ambientale, non può costituire prova, a giudizio della Corte, del fatto che il danno si fosse già verificato, a prescindere dal rilievo della conoscenza dello stesso danno da parte dell attrice e degli intervenuti. P.14 responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore

15 Quanto poi al rilievo della conoscenza del fatto, decisamente contestato dalla Montecatini nelle sue difese, si deve in contrario notare che nella stessa giurisprudenza di legittimità è presente un orientamento che attribuisce rilievo a tale elemento di conoscenza. La C.C., infatti (cfr. Cass. sez. III, n. 2645/2003), partendo dalla considerazione del disposto dell articolo 2935 c.c. secondo la quale la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, esamina specificamente l ipotesi della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, prevista dall art. 2947, primo comma, c.c., che richiama espressamente il... giorno in cui il fatto si è verificato.... La Corte nota che la norma... viene normalmente interpretata nel senso che la prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui l agente compie l illecito o dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (Cass. 9 maggio 2000, n. 5913; Cass. 28 luglio 2000, n. 9927). Il dato rilevante di questa giurisprudenza è quello di interpretare il fatto di cui all art. 2947, primo comma comprensivo, non solo del comportamento doloso o colposo, ma anche dell evento dannoso. In tal modo la prescrizione decorre non dalla cessazione della condotta generatrice del danno, ma dalla esteriorizzazione del danno stesso.... Dopo avere osservato che alla direttiva generale dell articolo 2935 cc sembrano ispirarsi anche la disciplina della prescrizione del diritto al risarcimento danno derivante dall impiego di energia nucleare e quella relativa al risarcimento del danno da prodotti difettosi, la Corte ricluama il riferimento alla conoscenza del danno e della sua addebitabilità ad un terzo contenuto nella sentenza della stessa Corte di Cassazione 6 febbraio 1982, n La Corte agginge e precisa che, affinché...il fatto al quale fa riferimento la norma indicata possa fungere da esordio della prescrizione occorre che sia percepito o possa esserlo usando l ordinaria diligenza, non nella sua realtà fenomenica che può essere giuridicamente insignificante, ma secondo la previsione dell art c.c. in tutte le sue circostanze e modalità fattuali che rendono ingiusto il danno sofferto per effetto di un comportamento, doloso o colposo di un terzo (o comunque imputabile ad un terzo).... Nel caso specifico, pertanto, anche ipotizzando la già avvenuta produzione del danno, la sua conoscenza, nei termini appena descritti, da parte degli interessati non potrebbe che farsi risalire, al massimo, alla relazione 31 marzo 1993 del Gruppo di Lavoro istituito dalla Regione, se non alla data, successiva, della relazione del Consulente del Pubblico Ministero nel procedimento penale instaurato dalla procura Circondariale di Monza, così dovendosi escludere che la prescrizione sia maturata, nel caso concreto. A questo proposito, poi, si deve anche rilevare che, in relazione alla prospettata configurabilità nei fatti del reato previsto dall articolo 439 c.p., non appare neppure possibile, in mancanza di una decisione sulla responsabilità anche in relazione all eventuale riconoscimento dell esistenza di un danno non patrimoniale proveniente da reato (riservata alla decisione finale, come più volte ricordato), limitare a quella colposa l ipotesi di reato astrattamente configurabile, a prescindere dalla correttezza intrinseca della conclusione in tal senso enunciata nella motivazione dal primo Giudice. L eccezione di prescrizione deve pertanto essere respinta. L appello principale e gli appelli incidentali devono pertanto essere respinti. La Corte ritiene che esistano giusti motivi per compensare integralmente le spese del grado, tenuto conto della natura e della complessità delle questioni trattate. (Omissis). responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore P.15

16 TRIB. MONZA, 4 LUGLIO 2006 G.U. ROLFI XICMESA S.P.A. Prescrizione e decadenza - Decorrenza - Verificazione dell evento - Semplice aggravamento - Differenza. (artt. 2043, 2935, 2947 c.c.) Qualora un medesimo fatto determini, dopo un primo evento lesivo, ulteriori conseguenze pregiudizievoli, la prescrizione dell azione risarcitoria, per il danno inerente a queste ultime, decorre dalla loro verificazione, a condizione che esse non costituiscano un mero sviluppo ed aggravamento del danno già insorto, ma integrino nuove ed autonome lesioni. FATTO - Gli attori in epigrafe hanno convenuto innanzi al Tribunale di Monza Sezione Distaccata di Desio l ICMESA S.p.A. in liquidazione, onde sentirla condannare al risarcimenti dei danni derivanti dalla mancata bonifica della c.d. Zona B, colpita dagli effetti inquinanti dell evento verificatosi in data 10 luglio 1976, quando il reattore chimico della fabbrica della convenuta esplose, diffondendo in tutta la zona una ingente quantità di Diossina o TCDD. Sostengono gli attori che la ICMESA S.p.A., quale responsabile dell evento, avrebbe dovuto provvedere alla bonifica della zona contaminata, laddove la condotta omissiva della convenuta, cumulata al carattere permanente del danno conseguente all originario disastro del 1976, perpetuerebbe una situazione di lesione delle posizioni soggettive degli attori, sottoposti a costanti controlli sanitari. Ha in particolare argomentato la difesa attorea che, dovendosi considerare il sito come inquinato ex art. 4 D.M. 471/99, la sua mancata bonifica verrebbe a costituire illecito penale ex art. 51-bis d.lgs. 22/97, legittimando conseguentemente gli attori medesimi ad instare per il conseguimento del risarcimento del danno, anche alla luce dei dicta di Cass. S.U. 2515/2002 e 4648/02. Si è costituita la ICMESA S.p.A. che ha sollevato diverse eccezioni. La prima è quella di prescrizione dei diritti azionati dagli attori, argomentata sotto tutti i possibili profili applicativi di cui all art c.c. La seconda è relativa alla improponibilità della domanda da parte di 135 degli attori, per avere i medesimi sottoscritto una scrittura provata di transazione. La convenuta ha poi eccepito il difetto di procura per 13 attori. ICMESA S.p.A. in liquidazione ha poi sostenuto l infondatezza nel merito della domanda, deducendo l assenza dei presupposti concreti di un danno risarcibile. Concludeva come in epigrafe. Senza espletamento di attività istruttoria, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni sui profili preliminari in rito e merito. Avvenuta la precisazione delle conclusioni, il Tribunale, su richiesta del procuratore di parte attrice, ha disposto lo scambio delle sole conclusionali, fissando udienza per la discussione ex art. 281-quinqies, c.p.c., all esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO - Procedendo con l esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, deve, in primo luogo, essere esaminata l eccezione relativa all assenza del conferimento di procura da parte di 13 degli attori, e cioè, per l esattezza, Pasquale Battaglia, Battaglia Renato, Pier Giulio Cereda, Carmelo Emanuele, Antonio Falco, Maria Rosaria Falco, Ester Frigerio, Giuseppe Gammacurta, Gabriele Iseppon, Fabio Redaelli, Giovanna Scalco, Luciano Zorloni, Luca Zuliani. Parte convenuta, dal canto suo, ha sostenuto l esistenza delle procure ab initio, provvedendo poi, all udienza del 21 dicembre 2005, a depositare ulteriori fogli di procura speciale, contenenti le firme dei 13 attori già indicato. Sul punto la Suprema Corte ha, in numerosi precedenti (cfr. da ultimo Cass. 28 febbraio 2006, n. 4507; Cass. 4 gennaio 2000, n. 12), affermato il principio per cui ai fini della regolare instaurazione del rapporto processuale rileva che la procura speciale risulti apposta sull originale dell atto introduttivo, giacché è sulla base del contenuto di questo che avviene l iscrizione a ruolo della causa e, la formazione del fascicolo d ufficio, ai sensi dell art. 168 cod. proc. civ. Ne consegue che, P.16 responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore

17 spettando al cancelliere, in adempimento del suo dovere di controllo, verificare la corrispondenza delle annotazioni contenute nella nota di iscrizione a ruolo con gli atti ed i documenti prodotti e, di rilevare l eventuale mancato deposito della procura e di farne menzione nella nota e nell indice del fascicolo d ufficio, qualora nella nota di iscrizione a ruolo sia stato indicato il rilascio della procura ed il cancelliere abbia vistato la nota stessa senza alcun altra indicazione, deve reputarsi che l originale dell atto suddetto effettivamente contenesse la procura al momento della costituzione, in mancanza di elementi contrari, emergenti dagli atti processuali. Ora, tuttavia, ritiene il Tribunale che nella specie gli elementi contrari in questione, sussistano. Parte attrice, infatti, ha invero diligentemente indicato nell epigrafe della citazione, per ciascun attore, il foglio e la riga contenente la firma di rilascio della procura. Orbene, il Tribunale deve constatare che, nel caso di tutti gli attori che avrebbero sottoscritto la procura sul foglio M6 (cioè Antonio Falco, Maria Rosaria Falco, Fabio Redaelli, Giuseppe Gammacurta, Carmelo Emanuele, Ester Frigerio, Luca Zuliani), il foglio M6 di rilascio delle procure semplicemente non esiste, né in allegato all originale della citazione, né nelle veline. Nel caso, invece, degli attori la cui firma viene indicata sul foglio M5 (cioè Pasquale Battaglia, Battaglia Renato, Pier Giulio Cereda, Gabriele Iseppon, Giovanna Scalco, Luciano Zorloni), il Tribunale constata che il foglio viene chiuso con l autentica dell avvocato Borasi dopo la firma n. 59, laddove le firme degli attori in questione vengono indicate come apposte su righi successivi, i quali, quindi, è impossibile siano esistiti. Né risulta applicabile la presunzione di verifica da parte del Cancelliere, atteso che il numero di attori e di firme (il Tribunale ha contato più di cento fogli protocollo contenenti firme di procura, numero che moltiplicato per una media per difetto di novanta firme a foglio, dà un risultato di oltre firme: segno che sono state rilasciate assai più procure di quanti fossero gli attori effettivi della presente controversia) induce ad escludere la possibilità di un concreto controllo da parte della cancelleria. Risulta evidente, quindi, che le procure prodotte all udienza del 21 dicembre 2005 sono altre e diverse da quelle indicate in citazione e che, per di più, che non vi è prova che esse fossero effettivamente allegate ad alcuno degli atti di cui all art. 83 c.p.c. Il concorso di tali due elementi, conseguentemente, impedisce di affermare la possibilità che si sia prodotta sanatoria alcuna (Cass. 16 giugno 2004 n ; Cass. 31 gennaio 1986, n. 630), e conduce alla declaratoria della nullità della domanda, limitatamente ai nominativi sopra indicati. La seconda eccezione proposta dalla convenuta investe il profilo della improponibilità della domanda da parte di 135 attori (indicati nel doc. 15 di parte convenuta), per intervenuta anteriore transazione con la stessa ICMESA S.p.A. in liquidazione. A detta eccezione parte attrice ha replicato sostenendo che gli atti di transazione in questione si riferirebbero ai soli danni arrecati all attività di allevamento svolta dai firmatari (odierni attori). Sul punto il Tribunale osserva che gli atti di transazione (prodotti tutti come doc. 16 da parte della ICMESA S.p.A. in liquidazione), pur riferendosi effettivamente all attività di avicoltura, contengono tuttavia la previsione per cui mediante tale pagamento, convenuto ed accettato in via di definitiva transazione, il sottoscritto dichiara la propria tacitazione rispetto a tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, prevedibili e non prevedibili. Ivi comprese le spese di qualsiasi ordine e natura con rinuncia a qualsiasi azione civile e penale e rilascio di ampia e perentoriamente definitiva quietanza di liberazione e di saldo. Va subito chiarito che, per il suo tenore letterale, la transazione ben potrebbe essere riferita alla vicenda in esame, per quanto quest ultima attenga secondo la prospettazione attorea a fatti sopravvenuti rispetto all epoca di conclusione degli accordi. Ciò alla luce del dictum della Suprema Corte, per cui le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l art. 1965, comma I, c.c. possono riguardare anche liti future non ancora instaurate ed eventuali danni non ancora manifestatisi, purché questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili, essendo il relativo accertamento riservato all apprezzamento del giudice del merito (cfr. Cass. 10 giugno 2005, n ; Cass. 17 gennaio 2003, n. 615). responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore P.17

18 Il problema, allora si riduce a stabilire se gli atti di transazione in questione potessero e possano ritenersi riferiti anche al diritto azionato nella presente sede. Orbene, per quanto attiene al problema dell individuazione dell oggetto della transazione, la Cassazione ha precisato che questo deve essere determinato non tanto facendo riferimento alle espressioni letterali usate dalle parti, quanto piuttosto dall oggettiva situazione di contrasto che si intende comporre mediante le reciproche concessioni (Cass. 15 marzo 1991 n. 2788), in relazione non solo alle posizioni assunte dalle parti nella lite in atto, ma anche in vista di una controversia che possa sorgere tra loro e che esse intendono prevenire. È, quindi, rimesso al giudice di merito, il compito di indagare sulla portata e sul contenuto di una scrittura transattiva, dovendo egli valorizzare, secondo le regole dell ermeneutica contrattuale, ogni elemento idoneo a precisare e chiarire i termini dell accordo, ancorché non richiamati nel documento (Cass. 1 giugno 1988 n. 3714). Ritiene il Tribunale che, in realtà, al di là delle espressioni e clausole di stile contenute nel prestampato utilizzato per tutti i firmatari, le transazioni in questione dovessero ritenersi riferite ai soli danni arrecati all attività agricola. A confermarlo, indirettamente, è il fatto che in allegato alle transazioni siano presenti verbali di stima dei danni provocati all agricoltura a cura della Regione Lombardia; che gli stessi verbali spesso contengano veri e propri elenchi delle piante e degli orti danneggiati; che, infine, le stesse premesse delle transazioni siano riferite integralmente al profilo del danno all attività ortofrutticola o di allevamenti animali e avi-cunicoli. Alla luce di tali elementi è da ritenersi che le transazioni de quibus non abbiano investito il danno qui azionato e che pertanto l eccezione sollevata dalla convenuta debba essere disattesa. La terza eccezione, fondamentale, della ICMESA S.p.A. in liquidazione attiene invece il profilo della prescrizione delle pretese attoree. L esame di detta eccezione, tuttavia, deve necessariamente muovere dall inquadramento della domanda attorea, giacché detto profilo viene ad incidere in modo profondo e decisivo sull analisi e sulla valutazione stessa dell eccezione, come ci si appresta a chiarire. Ben pochi dubbi possono esservi sul fatto che ogni pretesa risarcitoria inerente all evento disastroso del 1976 dovrebbe ritenersi prescritta. Sul punto, invero, parte convenuta ha svolto una nutritissima serie di argomentazioni (che qui possono essere richiamate per relationem, in applicazione analogica e libera del principio contenuto all art del d.lgs. 5/2003, che enuncia la facoltà del giudice di motivare i propri provvedimenti, adottando le argomentazioni di una delle parti), confortate, peraltro dalle due decisioni del Tribunale di Milano 27 marzo 2003 (doc. 12 convenuta) e della Corte d Appello di Milano 20 marzo 2006 (doc. 6 convenuta in allegato alla comparsa ex 190 c.p.c.). Parte attrice, invero, non ha neppure concretamente contestato la correttezza di dette eccezioni, sostenendo, tuttavia, che esse si fonderebbero su un falso presupposto, e cioè, appunto, che la domanda risarcitoria sia riferita ai fatti del Per contro, gli attori, sin dall atto introduttivo, e nei successivi libelli, hanno costantemente ribadito che per mutuare letteralmente quanto affermato a pag. 14 della conclusionale le doglianze attoree non si fondano (...) dal fatto lesivo avvenuto nel tragico 10 luglio 1976, bensì su un fatto successivo e distinto, ovvero sulla mancata bonifica dei luoghi colpiti dal disastro e sulla conseguente persistenza dello stato di inquinamento. La tesi attorea è, in sostanza la seguente: sulla convenuta, in virtù dell evento del 1976 e del disposto di cui all art. 51-bis d. lgs. 22/97 (1) sarebbe gravato l obbligo di procedere alla bonifica dell area inquinata. Poiché sulla base dell Analisi di Rischio che costituisce il perno di tutto l apparato probatorio attoreo ancora nell aprile 2003 l area interessata dal disastro del 1976 risultava contaminata, la condotta omissiva dell ICMESA S.p.A. in liquidazione verrebbe ad integrare gli estremi del reato di cui al citato art. 51-bis d. lgs. 22/97, comportando l insorgenza (attuale, ed anzi, pro die) di un diritto al risarcimento del danno morale, alla luce del principio stabilito da Cass. S.U. 21 febbraio 2002, n ( in caso di compromissione dell ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 cod. pen.), il danno morale soggettivo lamentato da coloro che, trovandosi in una particolare situazione con tale ambiente (nel senso che ivi abitano e/o P.18 responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore

19 svolgono attività lavorativa), provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d animo) di natura transitoria a causa dell esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all integrità psico-fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all offesa all ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale ). Così ricostruite le tesi delle parti in causa, pare al Tribunale che l esame dell eccezione di prescrizione senza entrare per ora nel merito della fondatezza della pretesa attorea, anch esso contestato dalla convenuta ponga un problema fondamentale, relativo alla possibilità, o meno, di affermare l idoneità, della condotta attribuita alla convenuta, a far insorgere un danno ulteriore e distinto rispetto a quello scaturito nel 1976 e ormai perento. Non va dimenticato, infatti, l operatività di un principio, estrapolabile da più di una massima della Suprema Corte, per cui, effettivamente qualora un medesimo fatto determini, dopo un primo evento lesivo, ulteriori conseguenze pregiudizievoli, la prescrizione dell azione risarcitoria, per il danno inerente a queste ultime, decorre dalla loro verificazione, a condizione che esse non costituiscano un mero sviluppo ed aggravamento del danno già insorto, ma integrino nuove ed autonome lesioni (cfr. Cass. 25 novembre 2003, n ; Cass. 7 novembre 2005, n ; Cass. 2 aprile 2004, n. 6515). Detti ulteriori e distinti effetti dannosi, infatti, per quanto conseguenza dello stato di fatto determinato dal comportamento illecito di un terzo, costituiscono effetti di un illecito permanente, la cui caratteristica è di dare luogo ad un diritto al risarcimento, che sorge in modo continuo, e che in modo continuo si prescrive, se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si produce (Cass. 2 aprile 2004 n. 6512). Applicando i principi in questione al caso concreto, si tratta di stabilire se la mancata bonifica ex art. 51-bis d. lgs. 22/97 ammesso che la fattispecie penale possa ritenersi sussistente abbia dato origine ad un danno ulteriore rispetto a quello cagionato nel 1976, o se le conseguenze di tale (ipotetico) illecito, siano da ritenersi assorbite nel fatto originario del Nel primo caso, infatti, sarebbe individuabile una fonte di danno autonoma che, in virtù del suo carattere permanente, sarebbe in grado di originare, in modo continuo, una pretesa risarcitoria, soggetta ad un autonomo, ma altrettanto continuo, meccanismo di prescrizione. Va invece sgombrato il campo da un argomentazione spesa da parte attrice anche in conclusionale, e relativa al fatto che solo nel 2003, con la pubblicazione dell Analisi di Rischio, gli attori avrebbero acquisito conoscenza del fatto lesivo. Al riguardo, invero, è sufficiente osservare che la contaminazione iniziale del 1976 era più che sufficiente a rendere gli attori edotti del fatto che l area ove abitavano sarebbe stata caratterizzata in futuro da una concentrazione anomala di TCCD, sicché gli esiti dell Analisi di Rischio del 2003 in nessun nuovo possono essere configurati come fatto nuovo idoneo a rendere gli attori stessi consapevoli di una circostanza altrimenti ignorata. Parimenti, non ritiene il Tribunale che la recente abrogazione art. 51-bis d. lgs. 22/97 ad opera dell art. 264 lett. i) del nuovo Testo Unico dell Ambiente (D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riguardante: Norme in materia ambientale ) approvato nell anno in corso possa valere a risolvere in radice la questione. Va subito detto che della effettiva abrogazione della previsione vi è persino ragione di dubitare, atteso che la stessa previsione di abrogazione stabilisce che i provvedimenti attuativi del d. lgs. 22/97 continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi del Testo Unico. Questa circostanza, diversamente da quanto opinato dalla convenuta, sembrerebbe comunque differire l abrogazione al momento dell adozione dei provvedimenti attuativi, abrogazione che potrebbe sostenersi non essere ancora avvenuta, alla luce del comunicato pubblicato sulla GU n. 146 del 26 giugno 2006, con cui è stato dato avviso relativo alla segnalazione di inefficacia di diciassette decreti ministeriali ed interministeriali, attuativi del decreto legislativo medesimo. Al di là di questi profili, tuttavia, la tesi della convenuta va disattesa per altre ragioni. È invero responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore P.19

20 da opinarsi che, una volta consumatosi il reato, la successiva abolitio criminis (ed a maggior ragione la mera introduzione di una previsione penale diversa), non vadano ad elidere assieme al reato anche l illecito civile e la pretesa risarcitoria ad esso connessa. Quest ultima pretesa, quindi, anche una volta venuta meno la previsione penale su cui si fonda (quantomeno ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c.), deve ritenersi persistere, legittimando comunque la parte a chiedere il risarcimento. Svolte tali premesse, l individuazione della capacità di autonoma lesività della mancata bonifica deve, necessariamente, fare riferimento alla tipologia di danno dedotto in causa, consistente, nella specie, nel turbamento psichico (danno non patrimoniale ex art c.c.) di cui gli attori verrebbero a risentire in virtù della loro permanenza in una zona contaminata e delle conseguenti analisi mediche cui si sarebbero sottoposti in passato e dovrebbero sottoporsi anche in futuro. Non è stato, infatti, allo stato, dedotto alcun danno alla salute quale conseguenza dell esposizione a diossina, né ovviamente, verrebbe da dire un danno di tipo patrimoniale. Orbene, così ricostruito l ambito del decidere, ritiene il Tribunale di escludere la sussistenza di un danno autonomo e diverso da quello del 1976, e di concludere, pertanto, nel senso dell accoglimento dell eccezione preliminare di prescrizione del diritto. Proprio la tipologia di danno dedotto, infatti, induce a ritenere che l unico concreto evento lesivo cui ricondurre quale danno-conseguenza, nella risistemazione operata dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte il patema d animo o danno morale, di cui gli attori hanno chiesto il ristoro, sia in realtà il disastro del 1976, dovendosi conseguentemente escludere che la mancata bonifica del terreno ad opera della convenuta abbia contribuito ad ingenerare un nuovo e distinto turbamento d animo in capo agli attori. Va, invero, ribadito, che è proprio la tipologia di danno lamentato ad evidenziare l assenza di un quid novi rispetto all evento originario. Quest ultimo, infatti, appare costituire un evento di tale gravità da ingenerare uno sconvolgimento idoneo a protrarsi nel tempo, senza che la mancata (o inidonea) successiva bonifica dell area possa aver originato un ulteriore perturbamento d animo, risultando per contro che le limitazioni esistenziali che gli attori denunciano e dalle quali fanno scaturire la propria pretesa risarcitoria, sono in realtà conseguenza dei fatti del 1976 e non della successiva condotta omissiva imputata alla ICMESA S.p.A. A condurre a tali conclusioni sono, almeno in parte, le stesse allegazioni e produzioni effettuate da parte attrice, sotto un duplice profilo. Il primo di detti profili è costituito dalle istanze istruttorie formulate da parte attrice in citazione e rinnovate nel foglio di precisazione delle conclusioni. Nulla quaestio, invero, sul fatto che il Tribunale non abbia concesso agli attori termini ex 184 c.p.c., restando, pertanto, spazio per ipotizzare che dette istanze istruttorie sarebbero state diversamente formulate. Sta di fatto, tuttavia, che i capitoli di prova comunque articolati si rivelano di per sé significativi, in quanto finiscono per riconoscere, indirettamente, che il turbamento psichico a causa dell esposizione a sostanze inquinanti e limitazioni del normale svolgimento della vita (così pag. 59 della citazione) si sono resi necessari in virtù della massiccia contaminazione del 1976, e che rispetto ad essi l attuale insoddisfacente bonifica non assume rilievo eziologico autonomo. Significativi sono, ad esempio, i capp. 1 ( vero che a seguito dell esplosione del reattore ICMESA, il 10/7/1976, gli attori vennero sottoposti ad esami sanitari da parte delle autorità pubbliche ),2( vero che gli attori risiedevano e risiedono nelle zone B nelle quali furono riscontrate quantità misurabili di diossina ), 3 ( vero che a seguito dell evento i controlli sanitari per gli abitanti della zona B proseguirono e proseguiranno per anni a venire ), dai quali emerge che la sottoposizione a controlli sanitari è conseguenza del disastro del 1976, ma anche i capp. 7 ( vero che l evento disastroso provocò grave turbamento negli attori, i quali si recarono presso gli ambulatori medici pubblici al fine di avere delucidazioni sul comportamento da tenere ),8( vero che in assenza di informazioni sulla tossicità della diossina gli attori consumarono i prodotti della zona, inquinati ), 10 ( vero che dalla data del disastro gli attori, unitamente ad altre migliaia di abitanti della zona inquinata, si sono riuniti circa 1 volta l anno in assemblea avendo all ordine del giorno i problemi della salute nella zona ), dai risulta che sia il patema d animo, sia i motivi di preoccupazione per la propria P.20 responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore

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