Ordinanza sulle fondazioni d investimento (OFond)

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1 Ordinanza sulle fondazioni d investimento (OFond) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 53k della legge federale del 25 giugno sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP), ordina: Sezione 1: Cerchia degli investitori e status di investitore Art. 1 Cerchia degli investitori (art. 53k lett. a LPP) Sono ammessi come investitori gli istituti di previdenza professionale con sede in Svizzera esenti da imposta e gli investimenti collettivi di capitale sottoposti alla vigilanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) i cui investitori siano costituiti esclusivamente da tali istituti. Art. 2 Status di investitore (art. 53k lett. a ed e LPP) 1 Nel rispetto dei limiti posti dall articolo 1, la fondazione decide in merito alle domande scritte di ammissione come investitore. Può negare l ammissione senza indicarne i motivi. 2 Lo status di investitore è dato se e fintantoché sussista almeno una quota o un impegno vincolante all investimento. 3 La fondazione rispetta il principio della parità di trattamento degli investitori. Sezione 2: Assemblea degli investitori Art. 3 Convocazione e svolgimento (art. 53k lett. c ed e LPP) 1 La convocazione e lo svolgimento dell assemblea degli investitori sono retti per analogia dagli articoli 699, 700, 702 e 703 del Codice delle obbligazioni 2. 2 Il diritto di voto degli investitori è determinato in base alla loro quota di partecipazione al patrimonio d investimento. 1 RS RS

2 Ordinanza sulle fondazioni di investimento (OFond) RU 2011 Art. 4 Poteri (art. 53k lett. c ed e LPP) 1 L Assemblea degli investitori ha i poteri intrasmissibili seguenti: a. la deliberazione sulle proposte di modifica dello statuto rivolte all autorità di vigilanza; b. l approvazione della modifica del regolamento della fondazione e dei regolamenti speciali, comprese le direttive di investimento. Sono fatte salve eventuali deleghe a favore del consiglio di fondazione secondo l articolo 13 capoverso 3; c. la nomina dei membri del consiglio di fondazione. È fatto salvo il diritto di nomina riconoscibile ai fondatori conformemente all articolo 5 capoverso 2; d. la nomina dell ufficio di revisione; e. l approvazione del conto annuale; f. l approvazione di filiali o di partecipazioni ai sensi dell articolo 24 capoverso 2 lettera b o 25 capoverso 2; g. l approvazione di contratti importanti di filiali secondo gli articoli 24 capoverso 2 lettera c e 25 capoverso 2; h. la deliberazione sulle proposte di soppressione o di fusione della fondazione rivolte all autorità di vigilanza. 2 Lo statuto emanato al momento della costituzione della fondazione e il regolamento della stessa sono sottoposti al voto degli investitori alla prima assemblea. Sezione 3: Consiglio di fondazione Art. 5 Composizione e nomina (art. 53k lett. c LPP) 1 Il consiglio di fondazione si compone di almeno tre membri. 2 Ai fondatori può essere riconosciuto il diritto di nominare membri del consiglio di fondazione, sempre che la maggioranza dei membri del consiglio di fondazione sia nominata dall assemblea degli investitori. Art. 6 Compiti (art. 53k lett. c LPP) 1 Al consiglio di fondazione spettano tutti i compiti e poteri che non siano attribuiti all assemblea degli investitori dalla legge o dallo statuto. 2 Il consiglio di fondazione assicura segnatamente un adeguata organizzazione d esercizio. 2

3 Ordinanza sulle fondazioni di investimento (OFond) Art. 7 Delega di compiti (art. 53k lett. c LPP) 1 Nel rispetto delle riserve previste dalla legge e dallo statuto, il consiglio di fondazione può delegare compiti a terzi. 2 Alle persone incaricate della gestione o amministrazione si applicano gli articoli 51b capoverso 1 LPP e 48f dell ordinanza del 18 aprile sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2). 3 Il consiglio di fondazione assicura il debito controllo dei compiti delegati e vigila sull indipendenza degli organi di controllo. 4 I contratti di delega sono stesi in forma scritta. Tali contratti devono essere conformi alle norme interne della fondazione. Soddisfano inoltre i seguenti requisiti: a. la delega di compiti di amministrazione patrimoniale rispetta le disposizioni sulla banca depositaria di cui all articolo 12; b. l amministrazione patrimoniale è delegata unicamente a persone sottostanti direttamente alla vigilanza della FINMA, eccezion fatta per gli investimenti immobiliari; c. l eventuale subdelega di compiti a terzi ha luogo in applicazione analogica dei capoversi 2, 3 e 4 lettere a e b ed è stata previamente autorizzata dal consiglio di fondazione; d. non è ammessa l ulteriore delega di compiti subdelegati a terzi; e. il controllo dei compiti delegati da parte della fondazione e dell ufficio di revisione è garantito anche in caso di subdelega. 5 La delega di compiti a società con sede all estero è in linea di principio ammessa alle stesse condizioni. Per il resto si applicano le regole seguenti: a. in deroga al capoverso 4 lettera b, il gerente patrimoniale deve sottostare a una forma di vigilanza equivalente a quella svizzera; b. la delega si estende soltanto a taluni compiti di amministrazione patrimoniale; c. occorre garantire che i contratti relativi ai compiti delegati sottostiano al diritto e alla giurisdizione svizzeri. Art. 8 Prevenzione dei conflitti di interessi (art. 53k lett. c LPP) 1 Gli articoli 51b capoverso 2 e 51c LPP nonché gli articoli 48h capoverso 3 e 48i capoversi 2 e 3 OPP 2 si applicano per analogia. 2 Le persone incaricate della gestione o amministrazione o dell amministrazione patrimoniale costituiscono al massimo un terzo dei membri del consiglio di fondazione. I membri del consiglio di fondazione non hanno diritto di voto negli affari che li concernono personalmente. 3 RS

4 Ordinanza sulle fondazioni di investimento (OFond) RU 2011 Sezione 4: Ufficio di revisione Art. 9 Condizioni (art. 52b e 53k lett. d LPP) Possono fungere da ufficio di revisione le persone fisiche e le imprese di revisione ai sensi dell articolo 52b LPP. Art. 10 Compiti (art. 52c, 53k lett. d e 62a cpv. 2 lett. a e b LPP) 1 I compiti dell ufficio di revisione sono retti per analogia dall articolo 52c LPP. 2 L ufficio di revisione esamina il rapporto del consiglio di fondazione sui conferimenti in natura di cui all articolo 20 e verifica che il prezzo degli immobili acquisiti sia adeguato. 3 L ufficio di revisione esamina le motivazioni fornite dalla fondazione in forza del combinato disposto degli articoli 41 capoverso 2 e dell ordinanza del 22 novembre sugli investimenti collettivi (OICol). 4 Liquidato un gruppo d investimento, l ufficio di revisione deve confermarne il corretto scioglimento all autorità di vigilanza. 5 L ufficio di revisione si attiene alle istruzioni di cui all articolo 62a capoverso 2 LPP. L autorità di vigilanza può anche obbligarlo a esaminare l organizzazione particolareggiata e a presentare un relativo rapporto. Sulla scorta del rapporto dell ufficio di revisione, l autorità di vigilanza può rinunciare a una propria verifica. 6 L ufficio di revisione esegue verifiche intermedie senza preavviso. Sezione 5: Periti incaricati delle stime Art. 11 Periti incaricati delle stime (art. 53k lett. c e d LPP) 1 Prima di lanciare un gruppo d investimento immobiliare, la fondazione designa almeno due persone fisiche o una persona giuridica con sede in Svizzera quale perito incaricato delle stime. 2 Le perizie condotte da periti stranieri locali su immobili all estero devono essere verificate da un perito svizzero incaricato delle stime secondo il capoverso 1, che accerti la corretta applicazione dei principi di valutazione previsti nel regolamento e la plausibilità della stima. 3 I periti devono disporre delle qualifiche necessarie ed essere indipendenti. 4 RS

5 Ordinanza sulle fondazioni di investimento (OFond) Sezione 6: Banca depositaria Art. 12 Natura della banca depositaria (art. 53k lett. c e d LPP) 1 La banca depositaria deve essere una banca ai sensi della legge dell 8 novembre sulle banche. 2 La fondazione può autorizzare la banca depositaria a trasferire parti del patrimonio d investimento a depositari terzi o collettivi in Svizzera e all estero, in quanto sia garantita la debita diligenza nella scelta e nell istruzione dei terzi nonché nella sorveglianza degli stessi. Sezione 7: Atti regolatori della fondazione ed esame preliminare Art. 13 Materie regolate (art. 53k lett. c, d ed e LPP) 1 L assemblea degli investitori disciplina tutti i settori determinanti per la fondazione, segnatamente l organizzazione della fondazione, l attività di investimento e i diritti degli investitori. 2 L autorità di vigilanza può rendere obbligatoria la disciplina di materie tralasciate e precisare che tali norme vanno imperativamente iscritte nello statuto o nel regolamento della fondazione. Per garantire la certezza del diritto o la trasparenza, può obbligare la fondazione a modificare le proprie norme. 3 Lo statuto può delegare al consiglio di fondazione l emanazione di norme concernenti il lancio e la soppressione di gruppi d investimento (art. 44), la collocazione del patrimonio d investimento (art. 14), l organizzazione particolareggiata della fondazione (art. 15), le spese e gli emolumenti (art. 16), la prevenzione dei conflitti di interessi (art. 8), la banca depositaria (art. 12), i metodi di valutazione (art. 41) nonché di norme sulle filiali conformemente all articolo 24 e di norme sugli investimenti immobiliari conformemente all articolo Il consiglio di fondazione iscrive le norme in un regolamento speciale. Non può delegare a terzi tale competenza regolatoria. Art. 14 Disciplina degli investimenti nel patrimonio d investimento (art. 53k lett. c e d LPP) 1 La fondazione emana per ciascun gruppo d investimento direttive che specifichino in modo chiaro ed esauriente l universo d investimento e le restrizioni poste agli investimenti. 2 Le direttive di investimento possono essere integrate da disposizioni d esecuzione in quanto le direttive vi rimandino ed enuncino i principi essenziali in materia d investimento. 5 RS

6 Ordinanza sulle fondazioni di investimento (OFond) RU 2011 Art. 15 Disciplina dell organizzazione particolareggiata (art. 53k lett. c LPP) 1 Lo statuto enuncia norme di principio concernenti i compiti del consiglio di fondazione, compresi i compiti di controllo e i poteri di delega. La disciplina dell organizzazione particolareggiata concretizza tali norme di principio ed elenca i compiti che il consiglio di fondazione non può delegare. 2 Lo statuto disciplina i diritti e gli obblighi delle altre persone incaricate della gestione nonché il controllo delle stesse. 3 La disciplina dell organizzazione particolareggiata deve essere consona alla situazione della fondazione. Art. 16 Disciplina degli emolumenti e delle spese (art. 53k lett. c, d ed e LPP) 1 La fondazione emana disposizioni sulla riscossione di emolumenti e sulle altre spese a carico dei gruppi d investimento. 2 La natura e l ammontare degli emolumenti nonché i principi della riscossione di emolumenti e altre spese devono essere illustrati in modo comprensibile. Art. 17 Esame preliminare (art. 53k lett. c e d LPP) 1 Tutte le disposizioni che il consiglio di fondazione sottopone al voto dell assemblea degli investitori sono esaminate in via preliminare dall autorità di vigilanza. 2 Le direttive di investimento la cui emanazione è stata delegata al consiglio di fondazione non necessitano di essere esaminate in via preliminare, salvo nel caso dei gruppi di investimento che operano nel settore degli investimenti alternativi o degli immobili all estero. 3 L autorità di vigilanza può assoggettare all esame preliminare le direttive di altri gruppi di investimento, in quanto si tratti di prodotti con una struttura d investimento complessa o di investimenti difficilmente liquidabili. L autorità di vigilanza rende noti in forma adeguata i requisiti in materia di esame preliminare. 4 L autorità di vigilanza comunica alla fondazione, per scritto ed entro un mese, la rinuncia all esame preliminare di cui ai capoversi Le modifiche delle direttive di investimento dei gruppi d investimento assoggettati all esame preliminare devono parimenti essere sottoposte all esame preliminare da parte dell autorità di vigilanza. 6 La chiusura dell esame preliminare è accertata da un attestato di verifica. I gruppi d investimento di cui ai capoversi 2 e 3 possono essere lanciati soltanto dopo la chiusura dell esame preliminare. 6

7 Ordinanza sulle fondazioni di investimento (OFond) Sezione 8: Quote Art. 18 Disposizioni generali (art. 53k lett. e LPP) 1 Lo statuto o il regolamento disciplina il contenuto, il valore, l emissione e il riscatto nonché la formazione del prezzo delle quote. 2 Le quote non sono liberamente negoziabili. Lo statuto o il regolamento può permettere la cessione di quote tra investitori di gruppi d investimento poco liquidi. In tal caso la cessione va subordinata al previo consenso della direzione. Art. 19 Impegni all investimento (art. 53k lett. e LPP) Nel caso dei gruppi d investimento che operano nel settore immobiliare o degli investimenti alternativi, lo statuto o il regolamento può permettere l accettazione di impegni vincolanti al versamento di un importo fisso di capitale. In tal caso, lo statuto o il regolamento disciplina i diritti e gli obblighi derivanti da tali impegni. L autorità di vigilanza può prevedere condizioni supplementari. Art. 20 Conferimenti in natura (art. 53k lett. e LPP) 1 Il controvalore del prezzo di emissione va in linea di principio corrisposto in contanti. 2 Lo statuto o il regolamento può ammettere conferimenti in natura se sono compatibili con la strategia d investimento e non pregiudicano gli interessi degli altri investitori. Salvo nel caso dei private equity, i beni conferiti devono essere negoziati in borsa o in un altro mercato regolato e aperto al pubblico. I conferimenti in natura consistenti in immobili devono essere conformi ai requisiti di cui all articolo 41 capoverso 4. 3 Il consiglio di fondazione redige un rapporto in cui elenca i conferimenti prestati da ciascun investitore, indicandone il prezzo di mercato al giorno del trasferimento e le quote emesse quale corrispettivo. Art. 21 Restrizioni all emissione e al riscatto di quote (art. 53k lett. e LPP) 1 Lo statuto o il regolamento può autorizzare il consiglio di fondazione a sospendere temporaneamente, a tutela degli interessi degli investitori di un gruppo d investimento determinato, l emissione di quote. 2 Con il consenso dell autorità di vigilanza, lo statuto o il regolamento può limitare nel tempo la durata dei gruppi d investimento con investimenti poco liquidi ed escludere la possibilità del riscatto. Lo statuto o il regolamento deve inoltre prevedere la chiusura obbligatoria dei gruppi d investimento di cui all articolo 28 capoverso 2. Per tali gruppi d investimento va pubblicato un prospetto. 7

8 Ordinanza sulle fondazioni di investimento (OFond) RU Nel caso dei gruppi d investimento chiusi di cui al capoverso 2, lo statuto o il regolamento può autorizzare l emissione di quote dopo il lancio unicamente se sono richiamati impegni all investimento esistenti. 4 In casi giustificati e con il consenso dell autorità di vigilanza, lo statuto o il regolamento può prevedere un termine di detenzione per determinati gruppi d investimento. 5 Lo statuto o il regolamento può riconoscere al consiglio di fondazione il potere di differire di due anni al massimo, in presenza di circostanze straordinarie, tra cui i problemi di liquidità derivanti da investimenti difficilmente liquidabili, il riscatto di quote di tutti o di alcuni gruppi d investimento. 6 L eventuale differimento del riscatto va comunicato senza indugio agli investitori interessati. La determinazione del prezzo di riscatto deve basarsi sul patrimonio netto dei gruppi d investimento allo scadere della dilazione. Sezione 9: Impiego del patrimonio di base Art. 22 Finalità d impiego (art. 53k lett. b LPP) 1 Il patrimonio di base può essere impiegato come capitale d esercizio, per operare investimenti o per coprire i costi di liquidazione. 2 Eccezion fatta per una fase iniziale della durata di tre anni, il patrimonio di base può essere impiegato come capitale d esercizio soltanto in quanto sia garantito il capitale di dotazione minimo. Art. 23 Investimento del patrimonio di base (art. 53k lett. b e d LPP) L investimento del patrimonio di base è retto dagli articoli 53 segg. OPP 2. Sono fatti salvi gli articoli 24 e 25. Art. 24 Filiali nel patrimonio di base (art. 53k lett. b, c e d LPP) 1 Sono considerate filiali nel patrimonio di base le imprese che la fondazione controlla in quanto proprietaria unica. 2 Le filiali nel patrimonio di base sono ammesse alle condizioni seguenti: a. si tratta di una società anonima con sede in Svizzera; b. l assemblea degli investitori ha approvato la partecipazione alla società in questione; c. gli affari importanti della filiale sottostanno all approvazione dell assemblea degli investitori; 8

9 Ordinanza sulle fondazioni di investimento (OFond) d. almeno in ragione di due terzi della cifra d affari, l attività della filiale consiste nella gestione e nell amministrazione del patrimonio della fondazione; e. la fondazione e la filiale hanno stipulato un contratto scritto ai sensi dell articolo 7 capoverso 4; f. il consiglio di fondazione provvede affinché la direzione della filiale sia sottoposta a un controllo adeguato; g. le filiali non detengono partecipazioni; h. le filiali limitano la loro attività ai mandati di amministrazione degli averi di previdenza. 3 La fondazione consente all autorità di vigilanza di applicare per analogia alla filiale l articolo 62a capoverso 2 lettera a LPP. Art. 25 Partecipazioni nel patrimonio di base (art. 53k lett. b, c e d LPP) 1 Più fondazioni possono partecipare congiuntamente a una società anonima svizzera non quotata in borsa, in quanto in tal modo ne detengano l intero capitale azionario. La partecipazione di ciascuna fondazione dev essere almeno del 20 per cento. 2 La partecipazione alla società e gli affari importanti della stessa sottostanno all approvazione dell assemblea degli investitori. 3 Per il resto si applica per analogia l articolo 24 capoversi 2 lettere d h e 3. Sezione 10: Investimenti nel patrimonio d investimento Art. 26 Disposizioni generali (art. 53k lett. d LPP) 1 Qualora la presente ordinanza non disponga altrimenti, gli articoli 49 segg. OPP 2 si applicano per analogia agli investimenti delle fondazioni d investimento, eccezion fatta per l articolo 50 capoversi 2 e 4 6 OPP 2. 2 Tutti i gruppi d investimento sono tenuti a rispettare il principio dell adeguata distribuzione dei rischi all interno del raggio d azione. 3 Nei gruppi d investimento che basano la loro strategia su un indice usuale possono essere superati il limite d investimento per debitore e quello per partecipazioni a società di cui agli articoli 54 e 54a OPP 2. Le direttive specificano il parametro di riferimento (benchmark) e una variabilità di rendimento (tracking error) usuale sul mercato. L autorità di vigilanza può fornire direttive sul tracking error. In tutte le pubblicazioni vanno indicate le deroghe agli articoli 54 e 54a OPP 2. 4 Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore, a prescindere dalla natura del credito. 5 La fondazione assicura un adeguata gestione della liquidità. 9

10 Ordinanza sulle fondazioni di investimento (OFond) RU All interno del gruppo d investimento e degli investimenti collettivi da questo detenuti possono essere accesi unicamente crediti a breve scadenza motivati da esigenze tecniche. 7 Qualora le circostanze lo esigano in modo pressante nell interesse degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso, si può derogare temporaneamente a talune disposizioni delle direttive di investimento. Le deroghe devono essere motivate da periti nell ambito del rapporto. 8 Se le raccomandazioni dell autorità di vigilanza circa l interpretazione delle disposizioni di cui alla sezione 10 non sono osservate, il prospetto deve rinviare alle raccomandazioni e specificare le deroghe alle stesse. In assenza di un prospetto, tali informazioni sono inserite nell allegato al conto annuale. 9 In singoli casi giustificati, l autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle norme della presente sezione e subordinarle a condizioni. Art. 27 Gruppi d investimento immobiliare (art. 53k lett. d LPP) 1 La piena proprietà (freehold) e la proprietà su costruzioni in diritto di superficie (leasehold) sono ammesse come investimenti in quanto possano essere trasferite e registrate. 2 I fondi non edificati devono essere urbanizzati, adempiere le condizioni legali necessarie alla costruzione ed essere idonei a una costruzione immediata. 3 La comproprietà senza influsso determinante non può eccedere il 30 per cento del patrimonio del gruppo d investimento. 4 In quanto lo consenta il raggio d azione del gruppo d investimento, gli investimenti vanno adeguatamente ripartiti in funzione delle regioni, dell ubicazione e del tipo di utilizzazione. 5 Se un gruppo d investimento non limita il proprio raggio d azione ai progetti di costruzione, i terreni edificabili, gli immobili in costruzione e gli oggetti da risanare non possono eccedere complessivamente il 30 per cento del patrimonio del gruppo d investimento. 6 Il valore venale di un bene fondiario non può superare il 15 per cento del patrimonio del gruppo d investimento. I complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edilizi, nonché le particelle adiacenti sono considerati un unico bene fondiario. 7 È ammessa la costituzione in pegno di beni fondiari. Nella media di tutti i beni fondiari detenuti direttamente o tramite una filiale da un gruppo d investimento (art. 33), l onere non può nondimeno superare il 50 per cento del valore venale dei beni fondiari. Non sono ammessi gli investimenti collettivi in cui l onere supera il 50 per cento nella media di tutti i beni fondiari. 8 Gli investimenti collettivi devono essere finalizzati esclusivamente all acquisto, alla vendita, alla costruzione, alla locazione o all affitto dei propri fondi. 10

11 Ordinanza sulle fondazioni di investimento (OFond) Art. 28 Gruppi d investimento alternativo (art. 53k lett. d LPP) 1 Eccezion fatta per i private equity, le insurance linked securities, le materie prime e la detenzione di liquidità, gli investimenti in gruppi d investimento alternativo vanno operati mediante investimenti collettivi. 2 Sono ammessi i gruppi d investimento in private equity chiusi, collocati a tempo determinato e in cui la diversificazione è operata nell arco di un periodo determinato. 3 In deroga all articolo 26 capoverso 6, i fondi strategici di un gruppo d investimento che opera nel settore degli investimenti speculativi (hedge funds) possono raccogliere capitale di terzi, in quanto non si tratti di fondi di fondi. Art. 29 Gruppi d investimento misti (art. 53k lett. d LPP) 1 Le obbligazioni e le azioni vanno distribuite adeguatamente secondo le branche e le regioni, le obbligazioni anche secondo le scadenze e gli investimenti immobiliari in linea di principio secondo le regioni e il tipo di utilizzazione. La quota in immobili può anche essere circoscritta alla Svizzera e agli immobili abitativi. 2 Alla quota in investimenti immobiliari si applica per analogia l articolo 27 capoversi 1 3 e Gli investimenti alternativi sono operati esclusivamente per il tramite di gruppi d investimento secondo l articolo 28 o di investimenti collettivi assoggettati alla vigilanza della FINMA o autorizzati da quest ultima alla distribuzione. Gli investimenti in certificati e in prodotti strutturati sono ammessi in quanto si basino su un ampio indice di investimenti alternativi. Art. 30 Ricorso a investimenti collettivi (art. 53k lett. d LPP) 1 Sono ammessi gli investimenti collettivi diversificati in modo appropriato secondo l articolo 56 capoverso 2 OPP 2. L autorità di vigilanza può concedere deroghe, sulla base dell articolo 26 capoverso 9, a gruppi d investimento in investimenti alternativi o in immobili all estero. 2 Sono presi in considerazione unicamente gli investimenti collettivi assoggettati ad adeguati obblighi d informazione. 3 Non sono ammessi gli investimenti collettivi che comportano per l investitore obblighi di effettuare versamenti suppletivi o di fornire garanzie. 4 La quota di ciascun investimento collettivo non può eccedere il 20 per cento del patrimonio del gruppo d investimento. Fanno eccezione: a. gli investimenti collettivi sottostanti alla vigilanza della FINMA o autorizzati dalla stessa alla distribuzione; b. gli investimenti collettivi lanciati da fondazioni d investimento svizzere. 11

12 Ordinanza sulle fondazioni di investimento (OFond) RU Il ricorso a investimenti collettivi non può pregiudicare il rispetto delle direttive di investimento. Art. 31 Prestiti di valori mobiliari e operazioni di pensione (art. 53k lett. d LPP) 1 Ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione si applicano per analogia le disposizioni della legislazione sugli investimenti collettivi di capitale. L articolo 26 capoverso 4 non si applica. 2 In deroga al capoverso 1, non sono ammesse le operazioni di pensione in cui la fondazione d investimento funge da cedente (mutuatario). Art. 32 Filiali nel patrimonio d investimento (art. 53k lett. c e d LPP) 1 Sono considerate filiali nel patrimonio d investimento le imprese che la fondazione controlla mediante la maggioranza del capitale o dei voti oppure in quanto unica proprietaria. 2 Le filiali nel patrimonio d investimento sono ammesse esclusivamente nei gruppi d investimento che operano nei settori degli investimenti diretti in immobili esteri e del capitale di rischio (venture capital). 3 Le direttive di investimento disciplinano l ammissibilità e i limiti di tali partecipazioni. 4 Le filiali devono avere carattere d investimento. Nel caso dei gruppi d investimento operanti nel settore degli immobili esteri, l autorità di vigilanza può ammettere società holding nell interesse degli investitori. Art. 33 Filiali di gruppi d investimento immobiliare (art. 53k lett. c e d LPP) 1 La fondazione deve essere l unica proprietaria delle filiali di gruppi d investimento operanti nel settore degli immobili e, qualora la filiale rivesta la forma di una società holding, quest ultima deve essere l unica proprietaria delle proprie filiali. 2 Nel caso delle società immobiliari sono ammesse deroghe al capoverso 1 sino al 30 per cento del gruppo d investimento, in quanto la legislazione locale vieti di essere l unico proprietario di tali società. 3 I gruppi d investimento operanti nel settore degli immobili esteri e le loro società holding possono concedere mutui alle proprie filiali. 4 I gruppi d investimento operanti nel settore degli immobili esteri e le loro società holding possono prestare garanzie od obbligarsi quale fideiussore a favore delle proprie filiali in quanto tali impegni non eccedano complessivamente il 5 per cento del patrimonio del gruppo d investimento e le garanzie e le fideiussioni siano concesse quale finanziamento a breve termine o quale credito ponte. 12

13 Ordinanza sulle fondazioni di investimento (OFond) 5 Nel valutare se le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 e le disposizioni delle direttive di investimento concernenti gli investimenti diretti siano state rispettate, occorre tenere conto degli investimenti detenuti nelle filiali. Art. 34 Impegni all investimento della fondazione (art. 53k lett. d LPP) Gli impegni all investimento della fondazione devono essere coperti in qualsiasi momento da impegni vincolanti all investimento degli investitori o da liquidità. Sezione 11: Obbligo d informazione e richieste d informazione Art. 35 Obbligo d informazione (art. 53k lett. e nonché 62 cpv. 1 lett. b LPP) 1 Al momento dell adesione, a ogni investitore vanno consegnati gli atti regolatori determinanti della fondazione. Le modifiche degli stessi devono essergli comunicate in forma adeguata. 2 Entro quattro mesi dalla fine dell esercizio, la fondazione pubblica un rapporto comprendente almeno le informazioni seguenti: 1. l elenco degli organi della fondazione d investimento; 2. le indicazioni di cui all articolo 51c capoverso 4 LPP, comprese quelle relative agli eventuali periti incaricati delle stime (art. 11); 3. il conto annuale, conformemente all articolo 38; 4. il rapporto dell ufficio di revisione; 5. il numero delle quote emesse per ciascun gruppo d investimento; 6. il rinvio a eventuali prospetti. 3 Nell interesse degli investitori, l autorità di vigilanza può esigere la pubblicazione di ulteriori informazioni. 4 Salvo nel caso dei gruppi d investimento immobiliare, oltre ai rapporti summenzionati la fondazione deve pubblicare con cadenza quantomeno trimestrale gli indicatori di cui all articolo 38 capoverso 7. Art. 36 Richieste d informazione (art. 53k lett. e nonché 62 cpv. 1 lett. b LPP) 1 L investitore ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento che il consiglio di fondazione gli fornisca informazioni sulla gestione e gli consenta di consultare la contabilità. 2 Il rilascio delle informazioni e la consultazione della contabilità possono essere negati, con il consenso del presidente del consiglio di fondazione, se pregiudicano interessi degni di protezione o segreti d affari. 13

14 Ordinanza sulle fondazioni di investimento (OFond) RU 2011 Art. 37 Pubblicazioni e prospetto (art. 53k lett. e LPP) 1 Tutte le pubblicazioni prescritte dalla presente ordinanza devono essere diffuse in una forma appropriata. L autorità di vigilanza può porre condizioni al riguardo. 2 Salvo nel caso dei gruppi con un unico investitore, la fondazione pubblica un prospetto al momento del lancio di gruppi d investimento in immobili, in investimenti alternativi o in obbligazioni ad alto rendimento (high yeld bonds) e, prima dell apertura della fase di sottoscrizione, nel caso di cui all articolo 21 capoverso 2. Le modifiche successive devono parimenti essere pubblicate. 3 L autorità di vigilanza può porre condizioni riguardo al prospetto e prescrivere la pubblicazione dello stesso per i gruppi d investimento che comportino rischi elevati o dispongano di un piano d investimento od organizzativo complesso. Alle istruzioni dell autorità di vigilanza va dato seguito entro tre mesi. 4 I prospetti devono essere trasmessi all autorità di vigilanza dopo la prima pubblicazione e dopo ogni modifica, unitamente alle direttive di investimento nel caso dei gruppi d investimento soggetti a esame preliminare. L autorità di vigilanza può chiedere in qualsiasi momento alla fondazione d investimento di sanare eventuali vizi del prospetto. 5 Se il gruppo d investimento conta un solo investitore, prima del lancio la fondazione esige dall investitore una conferma scritta con cui questi attesta di essere stato informato sui prodotti e sui rischi. Sezione 12: Contabilità e rendiconto Art. 38 Contabilità e rendiconto (art. 65a cpv. 5, 53k lett. d e 71 cpv. 1 LPP) 1 Alle fondazioni d investimento sono applicabili le norme sulla contabilità e sul rendiconto di cui all articolo 47 OPP 2. 2 Va tenuta una contabilità separata per il patrimonio di base e per ciascun gruppo d investimento. 3 L autorità di vigilanza può porre condizioni circa l articolazione del conto annuale. Nel conto annuale il conto patrimoniale, il conto economico e l allegato devono essere designati come tali. 4 Nel caso dei gruppi d investimento, le modifiche del patrimonio netto d investimento durante l esercizio e l utilizzo del risultato devono essere resi noti in modo appropriato. 5 Le spese amministrative devono essere menzionate in modo esauriente nel conto annuale. Devono figurare sia nel conto relativo al patrimonio di base, sia in relazione a ciascun gruppo d investimento e devono essere commentate nell allegato. 6 Le spese amministrative di terzi poste a carico della fondazione e da questi non direttamente fatturate devono essere menzionate nell allegato. Se tali spese non sono 14

15 Ordinanza sulle fondazioni di investimento (OFond) quantificabili, occorre indicare nell allegato la quota del patrimonio amministrato dal terzo in rapporto al patrimonio di base o a un gruppo d investimento. 7 Nella relazione sulla gestione, le fondazioni d investimento specificano per ciascun gruppo d investimento indicatori inerenti ai costi, alla performance e ai rischi. L autorità di vigilanza prescrive gli indicatori determinanti. In casi giustificati, può autorizzare deroghe alla loro pubblicazione. 8 Nell interesse degli investitori, l autorità di vigilanza può porre condizioni supplementari, indipendentemente da quelle di cui all articolo 47 OPP 2, circa le informazioni da pubblicare nell allegato. Art. 39 Filiali e partecipazioni (art. 53k lett. d, 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP) 1 Le filiali nel patrimonio di base e nei gruppi d investimento devono essere consolidate in tali patrimoni nel conto annuale. L autorità di vigilanza può porre condizioni al riguardo e incaricare la fondazione di trasmetterle, unitamente ai documenti del rapporto ordinario, il conto annuale e il rapporto dell ufficio di revisione concernente le filiali. 2 Tale regola si applica per analogia alle partecipazioni al patrimonio di base secondo l articolo 25. Art. 40 Rimborsi e indennità di distribuzione e di presa a carico (art. 65a cpv. 5, 53k lett. d e 71 cpv. 1 LPP) 1 I rimborsi e le indennità di distribuzione e di presa a carico devono essere indicati nel conto economico del gruppo d investimento interessato. 2 Tali rimborsi e indennità sono oggetto di un commento adeguato nell allegato al conto annuale. Qualora non ne siano stati versati, tale circostanza va segnalata. 3 Tutti i rimborsi a favore della fondazione vanno accreditati integralmente al relativo gruppo d investimento. Art. 41 Valutazione (art. 65a cpv. 5, 53k lett. d e 71 cpv. 1 LPP) 1 Il patrimonio netto di un gruppo d investimento si compone del valore dei singoli attivi e degli eventuali interessi decorsi, al netto degli eventuali impegni. Nel caso degli investimenti immobiliari, sono dedotte le imposte verosimilmente gravanti la liquidazione dell immobile. 2 Alla valutazione di attivi e passivi delle fondazioni d investimento è applicabile l articolo 48 primo periodo OPP 2 6. L autorità di vigilanza può prescrivere criteri di valutazione degli investimenti e dichiarare determinanti le disposizioni degli articoli OICol 7 e degli articoli OICol FINMA 8. 6 RS RS RS

16 Ordinanza sulle fondazioni di investimento (OFond) RU Se si operano investimenti diretti in immobili, lo statuto deve indicarne il metodo di valutazione. La valutazione degli immobili esteri dev essere operata conformemente a standard internazionali riconosciuti. 4 Nel caso dei conferimenti in natura, il prezzo degli immobili deve essere valutato, conformemente al metodo di valutazione previsto nello statuto, da uno dei periti indipendenti che la fondazione d investimento ha incaricato delle stime. Un secondo perito, indipendente dal primo perito e dalla fondazione, verifica la correttezza della stima. 5 I valori patrimoniali del patrimonio di base e dei singoli gruppi d investimento sono valutati alla data di chiusura del bilancio prevista nello statuto, alla data di emissione o di riscatto e alle date di pubblicazione. Sezione 13: Soppressione, fusione e trasferimento di patrimonio Art. 42 Soppressione della fondazione (art. 53k lett. c LPP) 1 La fondazione è soppressa conformemente agli articoli 88 e 89 CC 9. La soppressione è operata dall autorità di vigilanza. 2 Alla liquidazione, il patrimonio d investimento è ripartito tra gli investitori in ragione delle quote da essi detenute. 3 Il ricavato della liquidazione del patrimonio di base, al netto degli impegni, è versato conformemente al capoverso 2 alla cerchia di investitori esistente in occasione dell ultima assemblea degli investitori. Se il ricavato è di modesta entità, l autorità di vigilanza può autorizzarne altre forme di utilizzo. Art. 43 Fusione e trasferimento di patrimonio (art. 53k lett. c LPP) Alla fusione e al trasferimento di patrimonio di una fondazione d investimento sono applicabili gli articoli 88 segg. della legge del 3 ottobre sulla fusione. Art. 44 Scioglimento di gruppi d investimento (art. 53k lett. c e d LPP) 1 In caso di scioglimento di un gruppo d investimento, sono garantite la parità di trattamento e l informazione tempestiva degli investitori. 2 La decisione di scioglimento dell organo competente deve essere trasmessa all autorità di vigilanza al più tardi un mese prima della data prevista per la liquidazione del gruppo d investimento. 9 RS RS

17 Ordinanza sulle fondazioni di investimento (OFond) Sezione 14: Disposizioni finali Art. 45 Disposizione transitoria Le fondazioni d investimento esistenti devono adeguare il loro statuto all ordinanza entro il 31 dicembre Art. 46 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio

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