DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE TESSILE:
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- Marino Salvadori
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1 Agenzia delle Entrate, circolare numero 22/E DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE TESSILE: I CHIARIMENTI DEL FISCO di Alessandro Borgoglio I contribuenti che vorranno fruire della detassazione degli investimenti nel settore tessile e della moda dovranno inviare preventivamente una comunicazione all Agenzia delle Entrate, contenente l indicazione del risparmio d imposta che intendono realizzare utilizzando tale agevolazione. Successivamente, l Amministrazione Finanziaria risponderà telematicamente comunicando al contribuente l ammontare massimo del beneficio fiscale spettante. Questo e molti altri chiarimenti sono stati forniti con la circolare dell Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2010, numero 22/E, che viene esaminata nel prosieguo dello scritto. Il decreto-legge 29 marzo 2010, numero 40, meglio noto come decreto incentivi, ha introdotto diverse misure di sostegno ai settori maggiormente colpiti dalla recente crisi economica. Tra di esse, un intervento particolarmente significativo è stato quello riservato al settore del cosiddetto made in Italy, ovvero il tessile e la moda, a cui sono stati destinati degli incentivi attraverso il meccanismo della detassazione di determinati investimenti 1. Per la sua analogia con la precedente agevolazione nota come Tremonti-ter, quella introdotta dal decreto incentivi è stata ribattezzata Tremonti-quater 2. L Amministrazione Finanziaria, con la circolare del 29 aprile 2010, numero 22/E, ha fornito gli ultimi chiarimenti in merito a tale agevolazione. SOGGETTI INTERESSATI 1 Per un primo commento della misura agevolativa, sia consentito un rinvio allo scritto dello stesso autore, Detassazione degli investimenti nel settore tessile in Quotidiano on line Il Fisco del 3 maggio Cfr. G. Goglia, Campionari innovativi e prototipi. Nelle maglie della Tremonti-quater in Fisco Oggi del 29 aprile 2010.
2 Il beneficio fiscale in oggetto è indirizzato a tutti quei soggetti che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla dimensione aziendale, esercitino una delle attività d impresa ricomprese nella divisione 13 o 14 della classificazione ATECO Divisione 13 - industrie tessili fibre tessili tessuti a maglia articoli tessili (esclusi quelli di abbigliamento) biancheria da letto, da tavola e per l arredamento tappeti e moquette spago, corde, funi e reti tessuti non tessuti e articoli in tali materie (esclusi quelli di abbigliamento) tulle, pizzi, merletti e ricami articoli tessili tecnici e industriali Divisione 14 confezione di articoli di abbigliamento e in pelle e pelliccia abbigliamento in pelle e similpelle e articoli in pelliccia indumenti da lavoro altro abbigliamento esterno sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno biancheria intima camicie, t-shirt, corsetteria altri articoli di abbigliamento e accessori abbigliamento sportivo articoli in pelliccia articoli in maglieria, calzature in materiale tessile senza suole applicate Occorre poi puntualizzare che l accesso all agevolazione non è vincolato da alcuna data di inizio attività e, pertanto, possono accedere al beneficio fiscale anche le imprese costituite nel Inoltre, possono fruire della detassazione in oggetto anche quei soggetti che applicano regimi forfettari di determinazione del reddito d impresa. La misura agevolativa è destinata sia ai soggetti residenti nel territorio dello Stato che alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
3 ATTIVITÀ E COSTI AMMISSIBILI AL BENEFICIO FISCALE Per quanto attiene alla corretta individuazione delle attività che possono rientrare nell agevolazione in oggetto, la relazione illustrativa del decreto incentivi ha precisato che occorre fare riferimento alle indicazione già fornite, in precedenti occasioni, con la circolare numero del 16 aprile 2009, emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico. Con essa è stato evidenziato che il processo di realizzazione del campionario e delle collezioni nel settore tessile e moda si suddivide, in linea di massima, nelle seguenti cinque fasi: a) ricerca ed ideazione estetica; b) realizzazione dei prototipi; c) preparazione del campionario o delle collezioni; d) promozione del campionario; e) gestione del magazzino campioni. L Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che le attività di cui alle prime due lettere sono sempre agevolabili, mentre le altre lo sono soltanto se collegate alla realizzazione di un prodotto nuovo o sostanzialmente modificato. In riferimento, invece, ai costi rientranti nel beneficio fiscale considerando sempre le indicazioni fornite con la circolare ministeriale sopra richiamata l Amministrazione Finanziaria ha chiarito quanto segue.
4 Costi ammissibili lavoro del personale interno (stilisti e tecnici) impiegato nella attività di ideazione e realizzazione dei prototipi; prestazioni dei professionisti (stilisti, altri consulenti esterni, ); materie prime e materiali di consumo connessi alla attività di ideazione e realizzazione dei prototipi; lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi; attrezzature tecniche specifiche (computer e software dedicato, macchinari), nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l attività di ideazione e realizzazione dei prototipi; i fabbricati e i terreni esclusivamente per la realizzazione dei laboratori utilizzati, nella misura e per il periodo in cui sono destinati alle fasi di ideazione e realizzazione dei prototipi (rimane comunque ferma la non ammissibilità del costo relativo ai terreni). Naturalmente tutti i costi devono essere supportati da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere la loro imputabilità al periodo agevolato, nonché la loro correlazione alle attività ammissibili all agevolazione. MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA MISURA DI SOSTEGNO Occorre, innanzitutto, puntualizzare che il beneficio fiscale riguarda soltanto l IRES e l IPERF ma non l IRAP, atteso che l articolo 4, comma 2, del decreto incentivi si riferisce specificamente alla imposizione sul reddito di impresa. Sotto un profilo operativo, l agevolazione si realizza applicando una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito d impresa del periodo d imposta di effettuazione degli investimenti. Il beneficio fiscale, inoltre, opera soltanto in sede di versamento del saldo e non anche degli acconti, per espressa previsione normativa. Pertanto, i soggetti che hanno il periodo d imposta coincidente con l anno solare e che effettuano investimenti nel 2010 non devono tenere conto degli effetti dell agevolazione nel calcolo degli acconti dovuti per il 2010 ed anche per il 2011, sempre soltanto ai fini Ires e Irpef.
5 Per quanto concerne le modalità di accesso all agevolazione, il contribuente interessato dovrà inviare telematicamente, con l apposito software messo a disposizione dall Agenzia delle Entrate ( Agevolazionecrt ), il modello CRT, approvato con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 2 aprile L invio della domanda dovrà essere effettuato tra il 1 dicembre 2010 ed il 20 gennaio 2011, direttamente o tramite intermediari abilitati. L agevolazione potrà essere fruita nella misura che sarà a suo tempo indicata dall Agenzia delle Entrate, con apposita comunicazione telematica, in considerazione dello stanziamento complessivamente disponibile (pari a 70 milioni di euro). In caso di eccedenza di richieste, l agevolazione sarà attribuita proporzionalmente all ammontare del risparmio d imposta richiesto. MISURA DEL BENEFICIO FISCALE L agevolazione in oggetto si traduce, di fatto, in un risparmio d imposta, derivante dalla deduzione dal reddito d impresa di un valore pari all ammontare degli investimenti sopra illustrati. Tale risparmio d imposta deve essere indicato nella comunicazione CRT da inviare all Agenzia delle Entrate, e deve essere calcolato come segue: a) per i soggetti Ires, applicando l'aliquota del 27,5% all'importo deducibile dal reddito d'impresa, corrispondente al valore degli investimenti agevolabili; b) per gli imprenditori individuali, calcolando la differenza tra l'irpef dovuta in riferimento al solo reddito d'impresa (senza tener conto, quindi, dell'eventuale cumulo con altri redditi posseduti), calcolato al lordo dell'importo degli investimenti agevolabili (che costituiscono un componente negativo deducibile), e l'irpef corrispondente al reddito d'impresa al netto di detto importo; c) per le società di persone e società di capitali "trasparenti", assumendo la somma delle minori imposte dovute da ciascun socio relative al reddito di partecipazione in tali società, computate secondo il criterio indicato sub b).
6 CUMULABILITÀ DELL AGEVOLAZIONE E LIMITI COMUNITARI Poiché il beneficio fiscale in oggetto costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell articolo 87 del Trattato CE, il legislatore ha dovuto notificare alla Commissione Europea le prescritte formalità affinché venga rilasciata l autorizzazione comunitaria alla sua applicazione. Nelle more del provvedimento autorizzatorio, la misura agevolativa rimane fruibile, ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006, cosiddetto de minimis, nel rispetto del limite di euro di risparmio d imposta per ciascuna impresa, nell arco di tre esercizi finanziari. L impresa dovrà pertanto verificare che, ottenendo l ammissione a tale agevolazione, considerando le altre eventuali precedenti di cui abbia già usufruito, non superi il predetto limite di euro in tre esercizi 3. Infine, per quanto concerne la cumulabilità del beneficio fiscale in oggetto con altre agevolazioni, l Agenzia delle Entrate ha precisato, nella circolare in commento, che la cosiddetta Tremonti-quater è cumulabile con altre misure di carattere generale, che non costituiscano aiuti di stato in base alla normativa comunitaria; ad esempio, risulta cumulabile con la deduzione della base imponibile Irap del costo del personale addetto alla ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lettera a), numero 5), del D.Lgs. 446/1997), ma non con il credito d imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (art. 1, commi , legge 296/2006). 29 maggio 2010 Alessandro Borgoglio 3 Per un approfondimento si rinvia a V. Dulcamare, Decreto incentivi: attenzione all applicazione della regola de minimis in Commercialistatelematico.com del 28 aprile 2010.
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