Decreto incentivi Novità per le imprese del comparto tessile e calzaturiero. (Dl n. 40/2010)

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1 Decreto incentivi Novità per le imprese del comparto tessile e calzaturiero. (Dl n. 40/2010) Dedichiamo l approfondimento del mese al nuovo incentivo fiscale introdotto dal legislatore nazionale per le imprese dell industria tessile con il decreto-legge n. 40 del , pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 71 del , convertito con modif. nella legge n. 73 del , pubblicata sulla G.U., Serie Generale, n. 120 del Si analizzerà sinteticamente per punti essenziali i requisiti soggettivo ed oggettivo presupposto della nuova agevolazione nonché l ammontare e le modalità di fruizione del beneficio e le ipotesi di cumulo con altri incentivi. Infine, è stata elaborata una chek list per capire velocemente se si è dentro o fuori il campo di applicazione dell incentivo. I. Requisito soggettivo. 1. L agevolazione - che è stata introdotta con i commi da 2 a 4 dell art. 4, del decreto-legge n. 40 del 2010 (di seguito, per semplicità decreto ) - riguarda tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica e dalla dimensione aziendale, che svolgono, anche in modo non prevalente, le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o in relazione all attività di fabbricazione di bottoni. Più in dettaglio: 1.1. la divisione 13 include la preparazione e la filatura di fibre tessili compresa la tessitura di materie tessili, il finissaggio dei tessili e degli articoli di vestiario, la fabbricazione di articoli in tessuto, diversi dagli articoli di vestiario (ad esempio: biancheria da casa, coperte, scendiletto, corde eccetera) che rientrano nella divisione 14; 1.2. la divisione 14 include tutti i tipi di sartoria (abiti confezionati o su misura), in qualsiasi materiale (ad esempio: pelle, tessuto, tessuti a maglia eccetera), tutti gli articoli di abbigliamento (ad esempio: indumenti esterni, biancheria per uomo, donna e bambino; indumenti da lavoro, abbigliamento da città o casual eccetera) e gli VIA GIAMBATTISTA VICO N ROMA - ITALIA Centralino / Fax segreteria@studiosantacroce.eu

2 accessori. Non viene fatta distinzione tra abbigliamento per adulti e per bambini, o tra abbigliamento moderno e classico. La divisione 14 include anche il confezionamento di articoli in pelliccia. È escluso il finissaggio degli articoli di abbigliamento che comunque rientra nella divisione 13 e, di conseguenza, anche nell agevolazione; 1.3. la divisione 15, invece, include la preparazione e la tintura di pellicce, la trasformazione delle pelli in cuoio tramite trattamento o conciatura e la fabbricazione in cuoio di articoli destinati al consumo finale. Questa divisione include anche la fabbricazione di prodotti simili ottenuti con altri materiali (imitazione di pelliccia o similpelle), come scarpe in gomma, valigie in fibra tessile eccetera. I prodotti ottenuti utilizzando il similpelle sono inclusi in questa divisione, in quanto sono lavorati in modo simile a quelli lavorati in pelle (ad esempio valigie) e spesso sono prodotti nella stessa unità. Nella divisione 15 rientra anche la fabbricazione di calzature, tranne la fabbricazione di: parti in legno di calzature (ad esempio, tacchi e forme), che rientrano nella divisione 16; stivali in gomma, tacchi, suole o altre parti di calzature in gomma, che rientrano nella divisione 22; parti in plastica di calzature, sempre nella divisione 22; infine, la fabbricazione di scarponi da sci e calzature ortopediche, che sono escluse dall agevolazione perché rientrano nella divisione L incentivo si applica alle medesime condizioni sia ai soggetti residenti in Italia sia alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. 3. Essa compete ai soggetti prima indicati (sub precedente punti 1 e 2) anche se, per regime naturale o per opzione, determinano il reddito d impresa con criteri forfetari o applicano regimi d imposta sostitutivi, o adottano regimi contabili semplificati. 4. Va, altresì, tenuto presente che l agevolazione in oggetto è concessa alle imprese che al 1 luglio 2008 non erano in difficoltà; essa può essere concesso alle imprese che non erano in difficoltà a quella data, ma che hanno cominciato ad essere in difficoltà successivamente, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale. 5. Ai fini del rispetto della condizione di sub precedente punto 4, per imprese in difficoltà s intende: Pagina 2 di 6

3 5.1. per le imprese di grandi dimensioni: un impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà 1 ; 5.2. per le PMI: un impresa in difficoltà ai sensi dell art. 1, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione per categoria Sono escluse le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. 7. Ai fini dell esclusione di cui sub precedente punto 6 le decisioni di recupero alle quali fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti del nostro Paese e, dunque, non soltanto quelle indicate nel Dpcm 23 giugno II. Requisito oggettivo. 1 In particolare, secondo quanto indicato nel paragrafo 2.1. della comunicazione 2004/C 244/02 un impresa è considerata in difficoltà, nei seguenti casi: a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Anche qualora non ricorra alcuna delle predette condizioni un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l aumento dell indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.. 2 Vale a dire: a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.. Pagina 3 di 6

4 1. L agevolazione consiste in una deduzione dal reddito d impresa degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell Unione europea nel periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010 (in sostanza, il 2010, per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare). 2. I fabbricati e i terreni per la realizzazione di centri di ricerca rientrano nei costi ammissibili, così come le spese per il personale impiegato nell attività di ricerca e sviluppo. 3. L agevolazione compete soltanto ai fini Irpef/Ires e non ai fini Irap. III. Ammontare e modalità di fruizione del beneficio. 1. L agevolazione è fruibile nei limiti di cui all art. 3 del Dpcm 3 giugno 2009 e alla decisione della Commissione europea n. C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C83/01 della Commissione europea del 7 aprile 2009, relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell accesso al finanziamento nell attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. 2. L incentivo è immediatamente fruibile nel senso che non è necessario attendere una specifica ed ulteriore autorizzazione della Commissione, essendo sufficiente quella già adottata sub precedente punto Le imprese possono risparmiare, nel limite delle risorse stanziate e tenuto conto di eventuali incentivi de minimis e/o d importo limitato già fruiti nel triennio , fino ad euro Gli stati membri concedono l agevolazione solo dopo aver acquisito dalle impresa una specifica dichiarazione sostituiva di atto notorio nella quale dichiarare che l agevolazione non porti il totale degli aiuti ricevuti dall impresa nel periodo 1 gennaio dicembre 2010 ad un livello superiore al massimale di euro Pagina 4 di 6

5 5. A titolo esemplificativo, l impresa non potrà fruire di alcuna agevolazione, nel caso in cui avesse già goduto di incentivi de minimis nel 2008 e nel 2009, rispettivamente, di euro e Le imprese dovranno anche presentare l ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà disciplinata dal Dpcm 23 giugno 2007 e scaturente dall impegno Deggendorf (supra sub punti 6 e 7, del paragrafo I). 7. L incentivo può essere fruito esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta di effettuazione degli investimenti. 8. Se l impresa non ha imposte da pagare, perché in perdita, potrà usufruire comunque del beneficio, riportando la maggiore perdita negli anni successivi. 9. Nel caso in cui le richieste complessive supereranno lo stanziamento previsto, l agevolazione sarà attribuita proporzionalmente all ammontare del risparmio d imposta richiesto, in questo modo si superano gli inconvenienti connessi al click day e le risorse economiche complessive saranno ripartite equamente tra gli aventi diritto. 10. Gli acconti Irpef/Ires del periodo d imposta successivo quello oggetto di agevolazione (il 2011) vanno calcolati, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza dell incentivo. IV. Cumulo con altre agevolazioni. 1. L agevolazione in oggetto costituisce un aiuto di Stato, in quanto aiuto che non corrisponde a tutti i criteri di cui all art. 87 del Trattato. 2. L agevolazione non può essere cumulata con aiuti di cui al regolamento «de minimis» per i medesimi costi ammissibili. 3. Se un impresa ha già ricevuto aiuti de minimis la somma dell importo degli aiuti in esame e degli aiuti de minimis ricevuti non deve superare euro , secondo quanto riferito sub precedente paragrafo III, punti 3, 4 e L agevolazione può essere cumulata con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità Pagina 5 di 6

6 massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria. 5. L agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore di carattere generale, non costituenti aiuti di Stato in base alla disciplina comunitaria in materia, salvo che le norme disciplinanti tali misure, alla stregua di valutazioni che rientrano nella competenza degli organi eroganti, non dispongano diversamente. 6. L agevolazione in esame è quindi cumulabile, ad esempio, con la deduzione dalla base imponibile Irap del costo del personale addetto alla ricerca e sviluppo di cui all art. 11, comma 1, lettera a, num. 5), D.lgs. 446/1997, che non costituisce un aiuto di Stato. V. Check list dei requisiti per l agevolazione. REQUISITI E CARATTERISTICHE CARATTERI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI INCENTIVO DL 40/2010 SITUAZIONI AMMESSE E NON Impresa indipendentemente dalla forma giuridica e dalla dimensione Si No Impresa non in difficoltà alla data del 1 luglio 2008 Si No Impresa entrata in difficoltà soltanto dopo il 1 luglio 2008 Si No S.r.l. che ha perso più di ½ del capitale sociale di cui ¼ nel II semestre 2007 Si No Impresa costantemente in perdita, ma rifinanziata dai soci Si No Impresa appartiene alla categoria 13 (preparazione filatura) Si No Impresa appartiene alla categoria 14 (produzione abiti e confezioni) SI No Impresa appartiene alla categoria 16 (produzione calzature) Impresa che non fabbrica scarponi da sci e calzature ortopediche Si No I fabbricati e i terreni per la realizzazione di centri di ricerca Si No SPESE AGEVOLABILI Spese per il personale impiegato nell attività di ricerca e sviluppo Si No AMBITO S.O. in Italia di soggetti non residenti Si No TERRITORIALE Attività finalizzata alla realizzazione di campionari fatti fuori dell Unione europea Si No Deduzione dal reddito d impresa, indipendentemente dalla capitalizzazione delle spese ammissibili Si No MODALITÀ DI FRUIZIONE E AMMONTARE DEL BENEFICIO CUMULO Si possono risparmiare fino ad euro d imposte, nel limite delle risorse stanziate Si No Il beneficio è soltanto per il 2010 Si No L agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte Si No Non va presentata la dichiarazione sostitutiva conseguente agli impegni Deggendorf Si No Se l impresa è in perdita gode lo stesso del beneficio, riportando la perdita negli anni successivi Si No Gli acconti per l anno successivo vanno calcolati tenendo conto della deduzione Si No Chi ha fruito di aiuti de minimis nel 2008 e 2009, per e , può fruire dell agevolazione Si No L agevolazione è cumulabile con altre misure che non costituiscono aiuto di Stato Si No Pagina 6 di 6

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