Reti di impresa - Agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti al contratto Circolare Ag. Entrate 14 aprile 2011, n. 15

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1 Page 1 of 6 Reti di impresa - Agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti al contratto Circolare Ag. Entrate 14 aprile 2011, n. 15 Roma, 15 Aprile 2011 Circolare N Confindustria Fisco, Finanza e Welfare Il Direttore Elio Schettino Si forniscono primi chiarimenti della disciplina agevolativa in favore delle imprese aderenti ad una "rete di imprese" alla luce delle precisazioni fornite nella circolare dell'agenzia delle entrate n. 15/E del 14 aprile Premessa Il 14 aprile u.s. è stata pubblicata la circolare n. 15/E dell Agenzia delle entrate, recante chiarimenti sull agevolazione fiscale a favore delle imprese appartenenti ad una rete di imprese introdotta dall art. 42, comma 2-quater del DL 31 maggio 2010, n. 78. Sono stati inoltre pubblicati: - il modello di comunicazione contenente i dati per la fruizione dell agevolazione che le imprese dovranno trasmettere all Agenzia delle entrate nel periodo dal 2 al 23 maggio 2011, 2012 e 2013; - il modello di comunicazione che gli organismi asseveratori, espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio Nazionale dell Economia e del Lavoro, dovranno trasmettere all Agenzia delle entrate per comunicare di essere in possesso dei requisiti per il rilascio dell asseverazione del programma di rete; - il modello di trasmissione dei dati relativi all avvenuta asseverazione del programma comune di rete, a cura degli organismi di asseverazione. Si completa, in tal modo, l attuazione della disposizione agevolativa a favore delle imprese aderenti ad un contratto di rete[1]. Nel seguito, si forniranno primi chiarimenti della disciplina agevolativa alla luce delle precisazioni fornite nella circolare. La natura dell agevolazione fiscale L art. 42 del DL n. 78/2010 ha introdotto una agevolazione fiscale a favore delle imprese che stipulano contratti di rete secondo cui non concorre alla formazione del reddito imponibile dell impresa aderente a un contratto di rete la quota degli utili dell esercizio destinata al fondo patrimoniale comune e per tale via alla realizzazione degli investimenti previsti dal contratto di rete. Sotto il profilo temporale, l agevolazione si applica agli utili d esercizio accantonati ad apposita riserva a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

2 Page 2 of 6 Per poter beneficiare dell agevolazione le imprese devono evidenziare in bilancio, in una apposita riserva di patrimonio netto denominata con riferimento alla legge istitutiva dell agevolazione, gli utili destinati al fondo patrimoniale comune, dandone informazione nella nota integrativa. Devono altresì far preventivamente asseverare il programma di rete da organismi rappresentativi dell associazionismo imprenditoriale muniti di determinati requisiti. La formulazione della norma non era di facile interpretazione e la stessa natura della misura agevolativa risultava poco chiara. L Agenzia delle entrate, anche grazie al confronto avuto con Confindustria, ha chiarito che l agevolazione ha per obiettivo il completamento del programma comune di rete previsto nel contratto, superando la lettura più restrittiva secondo cui l agevolazione avrebbe fornito un mero vantaggio finanziario alle imprese rinviando la tassazione, nella migliore delle ipotesi, al momento di scadenza del contratto. La norma ha dunque introdotto un regime di sospensione di imposta che, completato il programma di rete, continua a perdurare anche oltre la naturale scadenza del contratto di rete stesso. In altri termini, una volta realizzato il programma di rete e scaduto il contratto, l impresa continuerà a non essere assoggettata a tassazione fino a quando la riserva di patrimonio netto, in cui si è data evidenza degli utili destinati alla rete, viene utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite. Presupposti per accedere all agevolazione e primo periodo di applicazione Per poter accedere del beneficio fiscale le imprese devono: stipulare (o aderire ad) un contratto di rete e registrarlo nel registro delle imprese; accantonare ed evidenziare in bilancio in una apposita riserva gli utili destinati al fondo patrimoniale comune, dandone informazione nella nota integrativa; far asseverare il programma di rete dagli organismi di espressione dell associazionismo imprenditoriale. Tali presupposti devono sussistere al momento di fruizione dell agevolazione, corrispondente al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all esercizio cui si riferiscono gli utili. Tuttavia, per il primo anno di applicazione, tenuto conto dei tempi tecnici per la costituzione degli organismi di asseverazione e per il rilascio della stessa, l Agenzia delle entrate - venendo incontro alle istanze delle imprese - ha chiarito che l asseverazione può essere ottenuta anche dopo tale termine ma entro il 30 settembre 2011, termine di presentazione del modello UNICO 2011, in cui deve essere indicata l agevolazione. Inoltre, in considerazione dei ritardi nell attuazione della disciplina che ha portato molte imprese a rinviare la stipula di contratti di rete in attesa della definizione del quadro normativo di riferimento, l Agenzia ha chiarito che, sempre e solo con riguardo al primo periodo di applicazione, fermo restando l accantonamento degli utili d esercizio ad apposita riserva, è possibile formalizzare il contratto di rete ed eseguire l iscrizione nel registro delle imprese

3 Page 3 of 6 successivamente al termine per effettuare il versamento del saldo delle imposte relative al periodo di imposta 2010 (giugno 2011) ma entro il 30 settembre 2011, termine di presentazione del modello UNICO In quest ultimo caso, però, il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovrà essere effettuato senza tenere conto del beneficio fiscale (ancorché l impresa abbia prenotato le risorse corrispondenti). Una volta integrati i presupposti entro il 30 settembre 2011 ed evidenziata l agevolazione nel modello UNICO 2011, l impresa potrà recuperare il versamento del saldo eccedente secondo le modalità ordinarie. In conclusione, alla luce di tali chiarimenti, per il primo anno di applicazione, le imprese per poter accedere alla misura agevolativa devono: accantonare ad apposita riserva una quota degli utili di esercizio destinandoli al fondo patrimoniale comune in sede di bilancio relativo all esercizio chiuso al ; prenotare le risorse, inviando l apposita comunicazione all Agenzia delle entrate nel periodo dal 2 al 23 maggio 2011; se prima del 16 giugno 2011 (termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2010) hanno già stipulato il contratto di rete e lo hanno iscritto nel registro delle imprese, possono fruire dell agevolazione in sede di versamento del saldo delle imposte 2010; se, invece, alla data del 16 giugno 2011 non hanno ancora stipulato e registrato il contratto di rete, fermo restando la possibilità di prenotare le risorse sulla base degli utili accantonati, non possono fruire dell agevolazione in sede di versamento del saldo. Tuttavia, integrati i presupposti - stipulazione e registrazione del contratto, asseverazione e indicazione nella dichiarazione dei redditi - entro il 30 settembre 2011, potranno recuperare il versamento del saldo eccedente secondo le ordinarie modalità; entro il 30 settembre 2011, ottenere l asseverazione ed indicare l agevolazione nel modello UNICO Fruizione dell agevolazione Come accennato, l agevolazione consente di sospendere la tassazione degli utili dell esercizio, al netto delle imposte di competenza, accantonati ad apposita riserva. Il meccanismo è attuato tramite una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa relativo al periodo di imposta cui si riferiscono gli utili stessi. L agevolazione opera ai fini delle imposte sui redditi (IRES-IRPEF), con esclusione quindi dell IRAP e, in base alle previsioni del comma 2-quinquies, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati, senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di riferimento. Riserva di utili

4 Page 4 of 6 Come detto, l accesso all agevolazione è consentito alle imprese aderenti a contratti di rete che abbiano previsto l istituzione del fondo patrimoniale comune e che ad esso abbiano destinato gli utili d esercizio. Tale presupposto si intende soddisfatto nei limiti dell accantonamento della stessa quota di utile in un apposita riserva appositamente nominata. L importo che non concorre alla formazione del reddito di impresa non può, comunque, superare il limite di 1 milione di euro. Detto limite, va riferito alla singola impresa e per ciascun periodo d imposta di vigenza all agevolazione, anche se aderisce a più contratti di rete e se accantona a riserva utili di esercizio per un ammontare superiore a detto limite. Va da se, che il vincolo di indistribuibilità è solo sulla parte della riserva formata da utili che non concorrono a formare il reddito imponibile. La riserva può essere utilizzata solo per la copertura di perdite ed il venir meno dell'adesione al contratto di rete non comporta il recupero dell'agevolazione qualora gli investimenti previsti dal programma di rete siano stati realizzati. Al riguardo l Agenzia delle entrate sottolinea che l obiettivo perseguito dalla disciplina è l effettivo completamento del programma comune di rete asseverato e che a tal fine la norma agevola la realizzazione degli investimenti previsti dal programma stesso. Una volta completato il programma di rete, pertanto, l evento interruttivo del venir meno dell adesione al contratto di rete non può più verificarsi e, quindi, il regime di sospensione di imposta permane, anche oltre la scadenza naturale del contratto, fino all esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, quali ad esempio, la distribuzione ai soci o l utilizzo per aumento di capitale sociale. In altri termini, il venir meno dell adesione al contratto di rete provoca il termine del regime di sospensione di imposta solo nei casi in cui gli investimenti previsti dal programma di rete non siano stati completati. Nelle ipotesi di scioglimento unilaterale del contratto, come ad esempio nei casi di recesso anticipato, la mancata adesione al contratto comporta l interruzione del regime di sospensione di imposta per l impresa recedente con la conseguente ripresa a tassazione dell utile accantonato a riserva, ma non produce conseguenze sulle altre imprese. L utilizzo della riserva per la copertura di perdite d esercizio è, pertanto, la sola ipotesi cui non consegue il concorso al reddito della parte utilizzata. Nel silenzio della norma, l Agenzia delle entrate precisa che non è previsto alcun obbligo di ricostituzione della riserva precedentemente utilizzata per la copertura di perdite d esercizio. Pertanto, l eventuale ricostituzione della stessa con gli utili degli esercizi successivi non ha alcun effetto sull agevolazione in esame. Infine, viene precisato che i chiarimenti forniti in merito agli effetti dell utilizzo della riserva valgono anche in caso di liquidazione della società. Gli investimenti previsti dal programma comune di rete Gli utili d esercizio destinati al fondo patrimoniale comune sono vincolati alla

5 Page 5 of 6 realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato. Il programma di rete, pertanto, assume un ruolo essenziale dell agevolazione, poiché è ad esso demandata l individuazione degli investimenti che in concreto devono essere realizzati e che danno accesso al beneficio. Come auspicato da Confindustria, la circolare precisa che sono investimenti ammissibili non solo i costi per i servizi e i beni (strumentali e non) acquistati e per l utilizzo del personale, ma anche i costi di beni e servizi messi a disposizione dalle singole imprese a favore della rete, ivi comprese le ore di lavoro di personale dedicato alla specifica attività in rete. In quest ultimo caso rileva il costo figurativo relativo all effettivo impiego di detti beni, servizi e personale per la realizzazione degli investimenti. In ordine al termine di effettuazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete, la norma indica che gli investimenti devono essere realizzati entro l esercizio successivo. A tale riguardo, l Agenzia delle entrate ha precisato che tale termine deve intendersi all esercizio successivo a quello in cui è assunta la delibera di accantonamento degli utili dell esercizio e non a quello di maturazione degli utili accantonati. Così, ad esempio: delibera di accantonare l utile in sede di approvazione del bilancio della società al (es ) il termine di effettuazione degli investimenti corrispondenti all utile accantonato è il Aspetti procedurali Presentazione della comunicazione e ripartizione delle risorse disponibili Per poter fruire del beneficio le imprese interessate devono presentare all Agenzia delle entrate la comunicazione contenente i dati per la fruizione dell agevolazione (quota degli utili dell esercizio accantonati e destinati al fondo patrimoniale e corrispondente risparmio di imposta). La comunicazione, da presentare esclusivamente in via telematica utilizzando il modello RETI approvato con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate prot. n. 2011/31139 del 14 aprile 2011, va presentata nel periodo dal 2 al 23 maggio di ciascuno dei periodi d imposta interessati dall agevolazione. Anche le imprese con esercizio a cavallo dell anno solare dovranno rispettare i medesimi termini anche se l esercizio di riferimento non è ancora chiuso. Al fine della ripartizione finanziaria, pari a complessivi 48 milioni di euro, l agenzia delle entrate determinerà la percentuale massima di riparto con metodo proporzionale sulla base del rapporto tra l ammontare delle risorse stanziate e l ammontare del risparmio di imposta complessivamente richiesto. La percentuale sarà resa pubblica mediante provvedimenti pubblicati sul sito Internet dell Agenzia delle entrate. Di particolare importanza la precisazione recata dalla circolare secondo cui

6 Page 6 of 6 qualora l importo degli utili effettivamente accantonati risulti inferiore all importo indicato nella comunicazione (modello RETI), non solo la percentuale di riparto dovrà essere applicata al risparmio di imposta calcolato sul minor importo di utili effettivamente accantonati, ma anche che, in tale ipotesi, le imprese sono tenute a presentare una ulteriore comunicazione contenente l indicazione del minore importo degli utili effettivamente accantonati e del corrispondente minore risparmio d imposta. [1] Per completezza si ricorda che l efficacia della agevolazione fiscale era subordinata alla autorizzazione della Commissione europea intervenuta, con esito favorevole, il 26 gennaio 2011 dec. C(2010)8939. Con riguardo all attuazione della normativa, vanno, inoltre, ricordati il D.M. 25 febbraio pubblicato in G.U. n. 74 del 31 marzo recante l individuazione dei requisiti degli organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale che asseverano il programma comune di rete e la circolare dell Agenzia delle entrate n.4/e del 15 febbraio 2011che ha fornito primi chiarimenti alla disciplina (cfr. Circolare FFW n del 3 marzo 2011). Francesca Mariotti Copyright - Tutti i diritti riservati - Privacy Disclaimer Confindustria - Viale dell'astronomia, ROMA

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