STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO PERNI & DORENTI

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1 PERNI & DORENTI Partners Oliviero Perni Luca Dorenti Of Counsel Giovanni intrigliolo Barbara Bonsignori International Partners Luca Soldati Linda Muller Mauro Brambilla Marco Gubler Massimo Sommaruga Milano, 19 maggio 2011 A tutti i Clienti, Loro sedi Circolare n. 11/2011: Agevolazioni fiscali per le reti di imprese - Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti ufficiali - Presentazione del modello RETI Milano via del Vecchio Politecnico, 5 P.IVA Tel.(+39) fax (+39) info@saltpd.it website

2 INDICE 1 Premessa Quadro normativo Autorizzazione della Commissione europea Disposizioni attuative Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate Contratto di rete Oggetto del contratto Forma del contratto di rete Iscrizione presso il Registro delle imprese Contenuto del contratto Agevolazioni fiscali Durata dell agevolazione Ambito soggettivo Imprese individuali e società di persone Soggetti in contabilità semplificata Condizioni per beneficiare dell agevolazione Momento di sussistenza dei presupposti Adesione al contratto di rete Accantonamento dell utile Asseverazione del contratto di rete Investimenti previsti dal programma comune Investimenti agevolabili Realizzazione degli investimenti Cessazione degli effetti dell agevolazione Distribuzione della riserva Venir meno dell adesione alla rete Cessazione del regime di sospensione d imposta Fruizione dell agevolazione Presentazione del modello RETI e indicazioni nel modello UNICO Verifica dei requisiti Presentazione del modello RETI Modalità di presentazione del modello Termini di presentazione del modello Presentazione di più modelli Elementi da indicare nel quadro A del modello

3 5.2.5 Rinunce totali o parziali Determinazione del beneficio spettante Indicazione delle somme agevolate nel modello UNICO Struttura del prospetto del quadro RS Raccordo con il modello RETI

4 1 PREMESSA Entro il , le imprese che hanno aderito ad un contratto di rete sono tenute a presentare il modello RETI, in relazione al periodo d imposta in corso al , se intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per tale forma di aggregazione. Scade il il termine per la presentazione all Agenzia delle Entrate, in forma esclusivamente telematica, del nuovo modello RETI relativo al periodo d imposta in corso al Le presentazione del modello RETI è condizione necessaria per beneficiare dell agevolazione prevista dall art. 42 co. 2-quater del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010; tale norma, infatti, prevede un regime di sospensione d imposta per la quota degli utili d esercizio accantonata in una apposita riserva per l esecuzione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. La materia è stata oggetto di analisi da parte dell Agenzia delle Entrate con la circ n. 15, che ha previsto un regime di favore per il periodo d imposta in corso al (primo anno di applicazione della nuova disciplina), in relazione al quale è consentito effettuare gli ulteriori adempimenti richiesti (iscrizione del contratto presso il Registro delle imprese e asseverazione del programma di rete) entro il QUADRO NORMATIVO L Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alla normativa sulle reti di imprese, ridisegnata in modo significativo in sede di conversione del DL 78/2010, con tre provvedimenti emanati in data La regolamentazione delle reti di imprese si rinviene nelle seguenti norme: art. 3 co. 4-ter - 4-quinquies del DL n. 5 convertito nella L n. 33, che ha definito i requisiti del contratto di rete; art. 1 co. 1 della L n. 99, che ha esteso alle reti di imprese le agevolazioni amministrative, finanziarie e per la ricerca e lo sviluppo previste per i distretti produttivi dall art. 1 co. 368 lettere b), c) e d) della L n. 266; art. 42 del DL n. 78 convertito nella L n. 122, con il quale è stato ridefinito l oggetto del contratto di rete e sono state previste apposite agevolazioni fiscali per le imprese che vi hanno aderito. 2.1 AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA Come rilevato dall Agenzia delle Entrate nella circ n. 15 (premessa), la Commissione Europea ha stabilito, con la decisione n. C(2010)8939def, che le agevolazioni fiscali previste per le reti di imprese non costituiscono aiuti di Stato e sono, pertanto, compatibili con la normativa comunitaria DISPOSIZIONI ATTUATIVE In attuazione delle norme sopra indicate: il DM ha stabilito le modalità con le quali appositi organismi, espressione dell associa-zionismo imprenditoriale, asseverano il programma comune di rete; 1 Ai sensi del co. 2-septies dell art. 42 del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010, infatti, l applicazione dell agevola-zione in esame è subordinata all autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell Unione europea. 2 Pubblicato sulla G.U n

5 il provv. Agenzia delle Entrate (prot. n ) ha approvato il modello di comunicazione che le Confederazioni dei datori di lavoro devono utilizzare per segnalare all Agenzia stessa i dati degli organismi che possono rilasciare l asseverazione: il provv. Agenzia delle Entrate (prot. n ) ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione, da parte degli organismi di asseverazione, dei dati delle imprese nei cui confronti è stata rilasciata l asseverazione del programma comune di rete; il provv. Agenzia delle Entrate (prot. n ) ha approvato il nuovo modello RETI, che deve essere utilizzato dalle imprese che intendono beneficiare della detassazione per gli utili reinvestiti per comunicare preventivamente all Agenzia stessa il relativo ammontare. 2.3 CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime delle reti di imprese con: la circ n. 4 ( 20); la circ n CONTRATTO DI RETE Il contratto di rete consente varie forme di collaborazione tra imprese, le quali mantengono la propria indipendenza dal punto di vista giuridico. Il contratto di rete è disciplinato dall art. 3 co. 4-ter del DL 5/2009, modificato in modo significativo dall art. 42 del DL 78/ OGGETTO DEL CONTRATTO Secondo l art. 3 co. 4-ter del DL 5/2009, con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell oggetto della propria impresa. Anche a seguito dell adesione al contratto di rete, le imprese partecipanti mantengono la propria soggettività giuridica Forma del contratto di rete Il contratto di rete deve obbligatoriamente essere redatto con la forma dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata Iscrizione presso il Registro delle imprese Il contratto di rete deve essere iscritto in tutti i Registri delle imprese presso cui sono iscritte le singole società partecipanti (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009). Il contratto ha efficacia dal momento dell ultima delle iscrizioni prescritte a carico dei sottoscrittori originari. 3.2 CONTENUTO DEL CONTRATTO 5

6 Secondo l art. 3 co. 4-ter del DL 5/2009, il contratto di rete deve presentare i seguenti elementi minimi: nome, ditta, ragione o denominazione sociale di ciascun partecipante originario o che abbia aderito alla rete in un momento successivo; indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti, nonché modalità concordate tra gli stessi per misurare l avanzamento verso tali obiettivi; definizione del programma di rete, che contenga i diritti e gli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, se è prevista la costituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi; durata del contratto, modalità per l adesione successiva di altri imprenditori e, se pattuite, cause di recesso anticipato e condizioni per l esercizio del relativo diritto; se il contratto ne prevede l istituzione, dati anagrafici (denominazione sociale, ecc.) del soggetto prescelto quale organo comune della rete di imprese e relativi poteri di gestione e di rappresentanza; regole per l assunzione delle decisioni tra i partecipanti, se non deputate all organo comune, e per la modifica del contratto di rete. Fondo patrimoniale e patrimonio destinato allo specifico affare Le somme o i beni destinati all attività comune da parte della rete di imprese possono configurarsi, in via alternativa, quali: fondo patrimoniale; patrimonio destinato ad uno specifico affare. Al fondo patrimoniale si applica la disciplina del fondo consortile prevista dagli artt e 2615 c.c., secondo i quali: per la durata del consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo; per le obbligazioni assunte in nome del consorzio, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile; per le obbligazioni assunte dal consorzio per conto dei consorziati, rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile; in caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati, il debito dell insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote 3. Per ciò che riguarda il patrimonio destinato all affare (art bis c.c.), esso può essere destinato all esecuzione del programma comune solo se il programma di rete lo consente. La costituzione del fondo comune o del patrimonio destinato non rappresenta un elemento obbligatorio del contratto di rete; essa è, però, condizione necessaria per beneficiare dell agevolazione fiscale prevista dall art. 42 co. 2-quater del DL 78/ Nel caso delle reti di imprese, i riferimenti posti dal codice civile al consorzio devono intendersi effettuati alla rete, e quelli ai consorziati alle singole imprese partecipanti. 4 Si veda la circ. Agenzia delle Entrate n. 15 ( 2). 6

7 4 AGEVOLAZIONI FISCALI Il legislatore ha introdotto una specifica agevolazione per le imprese che intendono mantenere nel proprio patrimonio gli utili d esercizio, destinandoli al finanziamento degli investimenti previsti dal programma comune di rete. L art. 42 co. 2-quater del DL 78/2010 prevede un regime di sospensione d imposta per gli utili d esercizio destinati da ciascuna impresa al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato al fine di realizzare, entro l esercizio successivo, gli investimenti previsti dal programma comune di rete. Esclusione dell IRAP L agevolazione rileva ai fini delle imposte sui redditi, mentre non ha effetto ai fini dell IRAP. 4.1 DURATA DELL AGEVOLAZIONE L agevolazione compete per gli utili d esercizio accantonati in un apposita riserva a decorrere dal periodo d imposta in corso al e sino al periodo d imposta in corso al Per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare essa potrà, quindi, essere fatta valere in sede di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2010, il 2011 e il AMBITO SOGGETTIVO Secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 15 ( 2.1), possono beneficiare dell agevolazione tutte le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete 5, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato. Sono, pertanto, agevolate le imprese individuali, le società di persone e di capitali, nonché le stabili organizzazioni italiane di imprese non residenti Imprese individuali e società di persone I modelli UNICO 2011 PF e UNICO 2011 SP, approvati dall Agenzia delle Entrate con i provvedimenti del , non contenevano, nel quadro RS, il prospetto per indicare gli utili destinati all esecuzione degli investimenti previsti dal programma comune. Il provv. Agenzia delle Entrate , che ha corretto i modelli di dichiarazione e integrato le relative istruzioni, ha tuttavia posto rimedio a tale omissione, inserendo il suddetto prospetto nei modelli delle persone fisiche e delle società di persone Soggetti in contabilità semplificata L agevolazione in commento è subordinata all accantonamento degli utili in un apposita riserva. La circ. Agenzia delle Entrate n. 15 ( 2.1) ha, pertanto, precisato che le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata possono beneficiarne solo previa integrazione delle scritture contabili previste dall art co. 2 c.c. (bilancio e inventario) con un apposito prospetto dal quale risultino: la destinazione dell utile a riserva; 5 Anche sottolinea la circolare se l adesione è avvenuta prima dell entrata in vigore della norma agevolativa, purché il contratto sia iscritto presso il Registro delle imprese e asseverato. 6 Si veda il successivo

8 le movimentazioni della riserva stessa. 4.3 CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL AGEVOLAZIONE I presupposti per beneficiare dell agevolazione, esaminati dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 15 ( 2), sono i seguenti: adesione al contratto di rete; accantonamento dell utile di esercizio in una specifica riserva; asseverazione del contratto di rete Momento di sussistenza dei presupposti I presupposti per l agevolazione devono sussistere al momento di fruizione dell agevolazione, ovvero al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta al quale si riferiscono gli utili accantonati a riserva. Disciplina transitoria Relativamente al solo periodo d imposta in corso al , tuttavia, la circ. Agenzia delle Entrate n. 15 ( 7) prevede che l adesione al contratto di rete, l iscrizione del contratto presso il Registro delle imprese e l asseverazione del programma di rete si considerino verificati se intervengono entro il (termine di presentazione del modello UNICO 2011, relativo ai soggetti solari ). In questi casi, il saldo delle imposte dovute per il 2010 non deve tenere conto dell agevolazione fino a che tutti i requisiti non si intendono integrati; una volta evidenziata l agevolazione in UNICO 2011, l Agenzia delle Entrate precisa che il recupero del saldo eccedente avviene secondo le modalità ordinarie Adesione al contratto di rete Il primo requisito necessario è rappresentato dall adesione al contratto di rete, il quale deve essere in possesso di tutti i requisiti di contenuto, di forma e di pubblicità esaminati nel precedente Accantonamento dell utile Secondo l art. 42 co. 2-quater del DL 78/2010, una quota degli utili dell esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ( ) al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all affare per realizzare entro l esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, ( ) concorrono alla formazione del reddito nell esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l adesione al contratto di rete. ( ) L importo che non concorre alla formazione del reddito d impresa non può, comunque, superare il limite di euro Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Ad avviso della circ. Agenzia delle Entrate n. 15 ( 2.2), il limite di un milione di euro per gli utili agevolabili è da ritenersi riferito: a ciascuna impresa (anche se stipula più contratti di rete); e a ciascun periodo d imposta 7. 7 In senso conforme la precedente circ n. 4 ( 20). 8

9 Sempre ad avviso della suddetta circolare, la riserva deve essere denominata con riferimento alla norma istitutiva dell agevolazione in esame, e distinta rispetto alle altre riserve di patrimonio netto. Informativa in Nota integrativa Della riserva costituita con gli utili detassati deve essere fornita apposita informativa nella Nota integrativa. Sul punto, la circ. Agenzia delle Entrate n. 15 ( 2.2) precisa che l obbligo di dare informazione in Nota integrativa si deve intendere riferito alle sole società tenute per legge alla relativa redazione (sono, pertanto, escluse le società di persone e le imprese individuali) Asseverazione del contratto di rete Gli investimenti agevolati devono essere contenuti nel programma di rete, asseverato da organismi espressione dell associazionismo imprenditoriale (art. 42 co. 2-quater del DL 78/2010). L asseverazione è condizione necessaria affinché le imprese partecipanti alla rete possano beneficiare dell agevolazione. Organismi abilitati all asseverazione In attuazione dell art. 42 co. 2-quater del DL 78/2010, il decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze ha stabilito che possono rilasciare l asseverazione (cioè il formale riscontro dei requisiti richiesti per beneficiare delle agevolazioni fiscali), tutti gli organismi espressi dalle Confederazioni dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL. Tali organismi devono comunicare all Agenzia delle Entrate l intervenuta asseverazione 8 : esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline 9 ; direttamente o tramite i soggetti incaricati (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc., comprese le società del gruppo); entro il mese di aprile dell anno successivo a quello in cui l avvenuta asseverazione è comunicata all organo comune per l esecuzione del contratto della rete ovvero al rappresentante della rete risultante dalla stipula dello stesso contratto. Il DM non ha, invece, individuato gli organismi pubblici che, in alternativa a quelli espressione delle associazioni imprenditoriali, possono rilasciare l asseverazione del programma di rete; per tali finalità il Ministero dell Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo economico interverranno successivamente con un apposito decreto interministeriale. Finalità dell asseverazione e controlli Secondo quanto stabilito dall art. 4 del DM , l asseverazione comporta la verifica preventiva della sussistenza dei requisiti propri del contratto di rete. La circ. Agenzia delle Entrate n. 15 ( 2.3) precisa, tuttavia, che l avvenuta asseverazione non esime comunque le imprese dal realizzare tutti gli altri presupposti previsti dalla legge per accedere all agevolazione. 4.4 INVESTIMENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA COMUNE 8 9 Le modalità di comunicazione sono state stabilite con il citato provv. Agenzia delle Entrate prot. n Sulla base delle specifiche tecniche allegate al suddetto provvedimento. 9

10 Gli utili accantonati alla riserva detassata sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Controlli sull effettuazione degli investimenti L art. 6 del DM pone a carico all Agenzia delle Entrate la vigilanza sull effettiva realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune Investimenti agevolabili Secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 15 ( 3.1), tra gli investimenti possono annoverarsi i costi per l acquisto o per l utilizzo di beni strumentali e per servizi, nonché per l utilizzo di personale. Nel caso di messa a disposizione di beni e personale da parte delle imprese aderenti alla rete, rileva il costo figurativo relativo all effettivo impiego di tali beni, servizi e personale. Prova dell effettuazione degli investimenti L Agenzia delle Entrate precisa come resti ferma la necessità di dimostrare, anche contabilmente, che i predetti costi sono stati sostenuti per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete Realizzazione degli investimenti La realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete può avvenire anche dopo la fruizione dell agevolazione, purché entro l esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di accantonamento degli utili. Pertanto, se l assemblea accantona l utile dell esercizio 2010 nell aprile 2011, il termine per l effettuazione degli investimenti è fissato al , e non al Completamento degli investimenti Secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 15 ( 3.2), non è obbligatorio realizzare entro l esercizio successivo tutti gli investimenti previsti dal programma di rete; la circolare precisa, infatti, che fermo restando l impiego entro detto termine degli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione da imposizione, il timing di realizzazione degli investimenti è comunque quello previsto dal programma di rete asseverato. 4.5 CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL AGEVOLAZIONE Secondo l art. 42 co. 2-quater del DL 78/2010, gli utili accantonati a riserva concorrono alla formazione del reddito: nell esercizio in cui la riserva stessa è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite; o nell esercizio in cui viene meno l adesione al contratto di rete. Indipendenza delle sorti dell agevolazione per le imprese partecipanti alla rete Come evidenziato dall Agenzia delle Entrate nella circ n. 15 ( 5), il presupposto per la cessa-zione del regime agevolativo si può verificare in modo autonomo per ciascuna delle imprese appartenenti alla rete. Ad esempio, se una delle imprese appartenenti alla rete distribuisce la riserva ai soci, la cessazione degli effetti si verifica per la sola impresa che ha utilizzato la riserva, e non anche per le altre imprese. 10

11 4.5.1 Distribuzione della riserva Costituiscono eventi interruttivi del regime agevolato tutti gli utilizzi della riserva diversi dalla copertura delle perdite di esercizio, nel limite della quota che non ha scontato imposta. La circ. Agenzia delle Entrate n. 15 ( 5.2) cita, ad esempio, tutte le distribuzioni, anche in sede di liquidazione della società. Mantenimento in bilancio della riserva anche dopo il completamento degli investimenti La circ. 15/2011 ( 5.2) precisa che è obbligatorio mantenere in bilancio la riserva anche se gli investimenti previsti dal programma comune sono stati nel frattempo completati Venir meno dell adesione alla rete Con un interpretazione di favore che supera il tenore letterale della norma, l Agenzia delle Entrate precisa che, solo in caso di mancato completamento del programma di rete, il venir meno dell adesione al contratto comporta la cessazione della sospensione d imposta. Ciò avviene, ad esempio: se una società recede anticipatamente dalla rete in mancanza del completamento del programma comune, ma senza conseguenze sulla prosecuzione del contratto per le altre imprese; se tutte le società vengono meno al contratto (con effetto, quindi, per tutte le imprese). Una volta completato il programma comune, quindi, il recupero del beneficio può avere luogo unicamente in caso di utilizzo della riserva per scopi diversi dalla copertura delle perdite (di fatto, la distribuzione ai soci, anche in caso di liquidazione) Cessazione del regime di sospensione d imposta Come espressamente previsto dalla norma, nell esercizio in cui si verifica uno dei due eventi (distribuzione della riserva o venir meno dell adesione alla rete), l utile accantonato a riserva in sospensione d imposta concorre alla formazione del reddito d impresa FRUIZIONE DELL AGEVOLAZIONE L agevolazione si sostanzia in una variazione in diminuzione ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES), con esclusione quindi dell IRAP. Essa può essere fatta valere esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, e non ai fini degli acconti, per i quali occorre ricalcolare l imposta del periodo precedente senza tenere conto dell ammontare detassato. Limiti complessivi di spesa a carico dell Erario Sono previsti limiti complessivi alla fruizione dell agevolazione, fissati: in 20 milioni di euro, per l anno 2011 (saldo 2010); in 14 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2012 e 2013 (saldi 2011 e 2012). 10 Visto, però, che non tutta la riserva è materialmente detassata, ma la sola quota che verrà stabilita con un successivo provvedimento dell Agenzia delle Entrate (si veda il successivo 5.3), si deve ritenere che anche il recupero avvenga nel limite della quota materialmente agevolata, al fine di evitare duplicazioni d imposta. 11

12 5 PRESENTAZIONE DEL MODELLO RETI E INDICAZIONI NEL MODELLO UNICO 2011 Il nuovo modello RETI è funzionale alla prenotazione dell agevolazione fiscale, per la quale i fondi sono limitati, la quale si ripartirà in modo proporzionale tra i richiedenti. La fruizione dell agevolazione avviene secondo queste fasi cronologiche: verifica dei requisiti; presentazione del nuovo modello RETI ; determinazione (a cura dell Agenzia delle Entrate) del beneficio materialmente spettante; indicazione delle somme agevolate nel modello UNICO. 5.1 VERIFICA DEI REQUISITI In linea generale, i presupposti per l agevolazione devono sussistere al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta al quale si riferiscono gli utili accantonati a riserva. Disposizioni transitorie In via transitoria, per il periodo d imposta in corso al , è possibile aderire al contratto di rete, iscrivere lo stesso presso il Registro delle imprese e ottenere l asseverazione entro il In questi casi, il saldo delle imposte sui redditi non deve tenere conto dell agevolazione fino a che tutti i requisiti non si intendono integrati; una volta evidenziata l agevolazione in UNICO 2011, è possibile recuperare il saldo eccedente secondo le modalità ordinarie (si deve ritenere attraverso l indicazione del relativo credito nel quadro RX e la successiva compensazione nel modello F24). 5.2 PRESENTAZIONE DEL MODELLO RETI Il provv. Agenzia delle Entrate prot. n ha approvato il nuovo modello RETI, unita-mente alle relative istruzioni di compilazione, che le imprese interessate devono inviare in via telematica all Agenzia stessa, al fine di comunicare i dati relativi: agli utili destinati al fondo comune della rete o al patrimonio destinato; al risparmio di imposta derivante dagli utili accantonati. Il modello RETI deve essere inviato in relazione a ciascun esercizio in cui si accantonano gli utili nell apposita riserva Modalità di presentazione del modello L invio del modello RETI deve avvenire: da parte dalle imprese aderenti alla rete che intendono accedere alla suddetta agevolazione fiscale; esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline; direttamente o tramite i soggetti incaricati (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc., comprese le società del gruppo); utilizzando il prodotto di gestione denominato AGEVOLAZIONERETI, reso disponibile gratuita-mente dall Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet ( 12

13 5.2.2 Termini di presentazione del modello Il modello RETI deve essere presentato: dal al , relativamente al periodo d imposta in corso al ; dal al , relativamente al periodo d imposta in corso al ; dal al , relativamente al periodo d imposta in corso al Non è previsto il meccanismo del c.d. click day, per cui è sufficiente che le istanze siano inviate entro il previsto termine finale ( per periodo d imposta in corso al ), senza alcun ordine di priorità Presentazione di più modelli Le istruzioni al modello RETI precisano che: se la stessa impresa presenta più comunicazioni riferite allo stesso periodo d imposta, è ritenuta valida l ultima presentata nei termini; decorso il termine ultimo di presentazione della comunicazione, saranno prese in esame soltanto quelle contenenti rinunce totali o parziali Elementi da indicare nel quadro A del modello Nel quadro A del modello RETI occorre indicare, come evidenziato dall Agenzia delle Entrate nella circ n. 15 ( 6.2): in colonna 1, la quota degli utili destinati al fondo patrimoniale comune della rete o al patrimonio destinato, nel limite di un milione di euro; in colonna 2, il risparmio di imposta. Il risparmio di imposta, a sua volta, è pari: per i soggetti IRES, al 27,5% degli utili accantonati; per le persone fisiche che esercitano attività di impresa, alla differenza tra l IRPEF sul solo reddito d impresa calcolata senza tener conto della norma agevolativa e l IRPEF (sulla medesima base imponibile) al netto della detassazione 13 ; per le società di persone e le srl che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale, alla somma delle minori imposte dovute da ciascun socio relative al reddito di partecipazione Rinunce totali o parziali Le istruzioni al modello RETI precisano che, decorso il termine di presentazione della comunicazione, sono prese in considerazione solo le comunicazioni riguardanti: rinunce totali all agevolazione: ovvero rinunce parziali, intendendosi quelle riportanti un risparmio di imposta inferiore a quello originariamente indicato. 11 Comprese, pertanto, le società con esercizio sociale non coincidente con l anno solare, il cui esercizio non si è ancora chiuso alla data del , ovvero il cui esercizio si è già chiuso, ma non è ancora stata deliberata la destinazione degli utili. 12 Si veda il successivo Il risparmio di imposta da evidenziare deve tenere conto anche delle addizionali regionali e comunali all IRPEF; in caso di perdita, il risparmio d imposta è determinato applicando le aliquote progressive all importo deducibile dal reddito d impresa corrispondente all importo dell accantonamento. 13

14 5.3 DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO SPETTANTE In considerazione del limite di risorse stanziate per finanziare l agevolazione (per il 2011, ad esempio, le risorse stanziate sono pari a 20 milioni di euro), il beneficio fiscale compete in misura parziale. Una volta che l Agenzia delle Entrate sia venuta in possesso dei dati contenuti nel modello RETI, infatti: sulla base del rapporto tra l ammontare delle risorse stanziate e l ammontare del risparmio d imposta complessivamente richiesto mediante i modelli RETI presentati, determina la percentuale massima del risparmio d imposta spettante; tale percentuale viene resa nota mediante successivo provvedimento della stessa Agenzia. La percentuale pubblicata con l apposito provvedimento sarà quindi la percentuale concretamente spettante alle imprese, che dovrà essere applicata al risparmio d imposta indicato nel modello RETI al fine di indicare correttamente l ammontare detassato nel modello UNICO 2011 (periodo d imposta in corso al ) tra le variazioni in diminuzione. Utili effettivamente accantonati inferiori a quelli indicati nel modello RETI La circ. Agenzia delle Entrate n. 15 ( 6.3) precisa che, nel caso in cui gli utili effettivamente accantonati siano inferiori a quelli evidenziati nel modello RETI, la percentuale di risparmio d imposta spettante deve essere applicata al risparmio d imposta calcolato sugli utili effettivamente accantonati. In questa ipotesi, le imprese sono tenute a presentare un ulteriore modello RETI contenente il minor importo degli utili e del risparmio d imposta. 5.4 INDICAZIONE DELLE SOMME AGEVOLATE NEL MODELLO UNICO Le reti di imprese non hanno soggettività passiva autonoma 14. Ciascuna delle imprese partecipanti alla rete rendiconta, pertanto, in modo autonomo nei confronti dell Erario le somme accantonate al fondo comune della rete e l agevolazione materialmente spettante. A questi fini è stato previsto, nel modello UNICO 2011, il nuovo prospetto Incentivo fiscale - Art. 42, c. 2-quater e ss., D.L. n. 78/2010 (Reti d impresa), contenuto nel quadro RS. Come già evidenziato 15, il provv. Agenzia delle Entrate ha integrato i modelli di dichiarazione, inserendo tale prospetto anche nelle dichiarazioni delle società di persone e delle persone fisiche Struttura del prospetto del quadro RS Il prospetto Incentivo fiscale - Art. 42, c. 2-quater e ss., D.L. n. 78/2010 (Reti d impresa) si compone di un unico rigo (ad esempio, RS108 per il modello UNICO 2011 SC), nel quale indicare: nella colonna 1, la quota di utili destinati al fondo comune o al patrimonio destinato relativi al periodo d imposta oggetto di dichiarazione; nella colonna 2, la quota di utili agevolabili effettivamente detassata e, pertanto, riportata tra le variazioni in diminuzione nel quadro RF In questo senso la circ. Agenzia delle Entrate n. 4 ( 20.2). Si veda il precedente

15 5.4.2 Raccordo con il modello RETI Gli elementi da indicare nel prospetto del modello UNICO 2011 non coincidono con quelli dichiarati nella comunicazione effettuata con il modello RETI. Più precisamente, mentre i dati della colonna 1 (utili accantonati) coincidono, in UNICO 2011 non deve essere indicato nella colonna 2 il risparmio d imposta, bensì l utile effettivamente agevolabile, ricalcolato sulla base della percentuale che verrà successivamente stabilita dall Agenzia delle Entrate, il quale costituirà la variazione in diminuzione effettiva da riportare nel quadro RF (o RG, per i soggetti in contabilità semplificata). ***** Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni eventuali chiarimento. Studio Associato Legale Tributario Perni - Dorenti 15

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