LA COLLABORAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO E NELL ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

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1 LA COLLABORAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO E NELL ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Dott. MAURIZIO SORDILLI Tecnico della Prevenzione Azienda ASL Dipartimento di Prevenzione U.O. Pre.S.A.L. Frosinone

2 INQUADRAMENTO LEGISLATIVO INQUADRAMENTO LEGISLATIVO D.Lgs. 81/08 - TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Art Campo di applicazione 1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici. Sordilli 2

3 INQUADRAMENTO LEGISLATIVO INQUADRAMENTO LEGISLATIVO D.Lgs. 81/08 Art. 222 Definizioni Attività che comporta la presenza di agenti chimici: Ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l immagazzinamento, il trasporto o l eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa; Sordilli 3

4 INQUADRAMENTO LEGISLATIVO INQUADRAMENTO LEGISLATIVO D.Lgs. 81/08 Art Valutazione dei rischi 1. Nella valutazione di cui all art. 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei D.Lgs. 3/02/97, n. 52, e 14/03/03, n. 65, e successive modifiche; c) il livello, il modo e la durata della esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare; e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati ALL. XXXVIII e AL. XXXIX; f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese. Sordilli 4

5 INQUADRAMENTO LEGISLATIVO INQUADRAMENTO LEGISLATIVO D.Lgs. 81/08 Art Valutazione dei rischi 2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell art. 224 (Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi) e, ove applicabile, dell art. 225 (Misure specifiche di protezione e di prevenzione). Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l adozione di tutte le misure tecniche. 3. Nel caso di attività lavorative che comportano l esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici. 6. Nel caso di un attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all attuazione delle misure di prevenzione. Sordilli 5

6 RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELLA V.D.R. CHIMICO D.Lgs. 81/08 Art. 25 Obblighi del medico competente 1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Sordilli 6

7 RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELLA V.D.R. CHIMICO RISCHIO CHIMICO PER LA SICUREZZA COMPETENZA D.L. e R.S.P.P. Incendio ed esplosione Reazioni chimiche pericolose Contatto con sostanze aggressive e/o corrosive RISCHI di : Esplosivi, Comburenti, Estremamente infiammabili Facilmente infiammabili, Infiammabili, (ustioni chimiche, corrosione di materiali e degrado di impianti, ecc.) POSSIBILI INFORTUNI (lesioni) RISCHIO CHIMICO PER LA SALUTE COMPETENZA D.L. R.S.P.P. M.C. Assorbimento per inalazione Assorbimento via cutanea Assorbimento per ingestione RISCHI da esposizioni a sostanze: Tossici Molto tossici, Nocivi, Corrosivi, Irritanti, Sensibilizzanti, Cancerogeni, Mutageni, Tossici per il ciclo riproduttivo, POTENZIALE COMPROMISSIONE DELL EQUILIBRIO BIOLOGICO (intossicazione o malattie professionale)

8 INQUADRAMENTO LEGISLATIVO INQUADRAMENTO LEGISLATIVO D.Lgs. 81/08 Art Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi 2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al co. 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli artt. 225 (misure specifiche di prevenzione), 226 (disposizioni in caso di incidenti o di emergenze), 229 (sorveglianza sanitaria), 230 (cartelle sanitarie e di rischio). ESITO VDR Sordilli 8

9 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO (Percorso) (ADOTTARE SEMPRE) Art. Art Misure e principi generali per per la la prevenzione dei dei RISCHI Rischio Basso (sicurezza) e Irrilevante (salute) (Fine) Art Valutazione dei rischi Art. 227 Informazione e formazione per i lavoratori NON Basso NON Irrilevante (Salute e sicurezza) (ADOTTARE) Art. 225 Misure specifiche di protezione e di prevenzione Art. 226 Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze Aggiornare il VDR e Revisione periodica Sordilli 9

10 PREREQUISITO DEL LUOGHI DI LAVORO - ALL. IV IV Misure e principi generali per la la prevenzione art. 224 a) Progettazione idonei sistemi di lavoro ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati, allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni bis. Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono. Sordilli 10

11 MISURE E PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI ART. 224 PREREQUISITO DEL LUOGHI DI LAVORO - ALL. IV Programmi di manutenzione (attrezzature, luoghi di lavoro, impianti, ecc..); Organizzazione del lavoro; Riduzione al minimo esposti e /o agenti chimici pericolosi; Misure igieniche adeguate: (Locali, arredi, attrezzature facili da pulire, programma di pulizia con aspirazione, divieto di fumare, divieto mangiare e bere, servizi igienici adeguati, locali spogliatoio, armadietti a doppio scomparto, ecc..) Metodi di lavoro appropriati (immagazzinamento, manipolazione, trasporto, segnaletica di sicurezza, etichettatura dei prodotti, tubazione, contenitori, ecc.); Piano di emergenza generale; Sordilli 11

12 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO (Percorso) Identificazione dei pericoli (ricerca sostanze pericolose) Valutazione preliminare dei rischi POTENZIALI NO E necessario approfondire la valutazione dei rischi? SI Valutazione approfondita dei rischi con algoritmi / misurazioni Giustificazione (fine) Risultati della valutazione del rischio chimico Basso ed Irrilevante NON Basso ed Irrilevante Basso e NON Irrilevante NON Basso e NON Irrilevante Misure prevenzione specifiche (esclusa la Sorveglianza Sanitaria) Misure di prevenzione specifiche Autocertificare DVR <10 Redigere il DVR >10 Sordilli 12

13 INQUADRAMENTO LEGISLATIVO INQUADRAMENTO LEGISLATIVO D.Lgs. 81/08 Art. 222 Definizioni 1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65 Saranno abrogati dal C.L.P. dal 1/giugno /2015 3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale; Sordilli 13

14 PRIME INDICAZIONI (REACH CLP - Circ. MLPS del 30/06/2011) Strumento indispensabile per ricavare informazioni sulle sostanze e le miscele pericolose ai fini della VDR chimico è la SDS attualmente a 16 sezioni (REG. - UE 453/2010 aggiornamento allegato del REACH). Art. 223 co. 4 D.Lgs. 81/08 - Il responsabile dell immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa VDR. Per sostanze importate e prodotte > 10 Ton/anno è previsto ai fini della registrazione REACH il rapporto di sicurezza chimica (CSR) che delinea gli scenari di esposizione che dovranno figurare nella esds (estesa), l adempimento si conclude 30/05/2018. Il D.L. non è esentato dalla VDR (art. 223 e 236 del D.Lgs. 81/08) pur avendo detti scenari di esposizione, che rappresentano fonti di informazione a cui il D.L. deve fare riferimento per VDR. Se l uso di ACP in azienda non corrisponde agli scenari di esposizione proposti dal fornitore, il D.L. lo comunica al fornitore oppure all ECHA Sordilli 14

15 VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI PER LA SALUTE D.Lgs. 81/08 Art. 222 Definizioni d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell aria all interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell ALLEGATO XXXVIII; e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell ALLEGATO XXXIX; Sordilli 15

16 VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI PER LA SALUTE TLV PER MISCELE DI SOSTANZE CON EFFETTI ADDITIVI C1/T1+C2/T2+...+Cn/Tn = 1 Esempio L aria (atmosfera) contiene; 300 ppm di Acetone (TLV=500 ppm) 150 ppm di Acetato di sec-butile(tlv=200 ppm) 100 ppm di 2-butanone(TLV=200 ppm) TLV miscele = 300/ / /200 = 1,85 Il TLV è superato Gli effetti sulla salute e sulla sicurezza delle singole sostanze possono essere molto diversi rispetto agli effetti combinati tra più sostanze. Nei monitoraggi ambientali degli inquinanti il confronto degli effetti multipli viene effettuato attraverso il confronto delle concentrazioni rilevate dei singoli valori limite dalla formula del valore limite miscela Sordilli 16

17 VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI PER LA SALUTE È possibile valutare gli effetti sulla salute determinate a esposizioni multiple di diverse sostanze valutando l azione sugli organi bersaglio. Vengono rilevate e sostanze che agiscono sullo stesso organo bersaglio e si applica l algoritmo scelto come se su quell organo agisse un unica sostanza (la più pericolosa tra tutte quelle che agiscono ) nelle peggiori condizioni di impiego. Tale valutazione di tipo cautelativo favorisce la definizione corretta del protocollo sanitario, qualora emerga negli effetti cumulativi un livello di rischio non irrilevante sarà già evidente per il medico competente l organo che deve essere sottoposto a controllo attraverso esami clinici. R teorico R misurato Sordilli 17

18 AGENTI CHIMICI NON CLASSIFICABILI AGENTI CHIMICI NON CLASSIFICABILI Alcune sostanze possono formarsi come prodotti secondari, dalle più diverse reazioni (sintesi, decomposizione, ossidazione, ciclizzazione, epossidazione, alchilazione ecc...) e seppur non rientrando nelle materie prime utilizzate, o sostanze classificate (con frase di rischi R) devono essere comunque valutate. Lista di processi lavorativi da cui si liberano agenti chimici pericolosi proposta da INRS (Cahiers de notes documentaires-2005-nd ) La Lista ( non esaustiva) prevede: 1. Polveri provenienti da: Ferro Acciaio INOX Alluminio Legno e derivati Cereali e derivati Materiali da costruzione (pietre, mattoni, calcestruzzo, ) Piombo metallico Talco Cemento Amianto e materiali che lo contengono Fibre ceramiche, di vetro, vegetali Vernici al Piombo Grafite Sabbia Operazioni di molatura Miscele (Resine con vetro, carbone, ) 3. Vapori e gas da: Materiali di origine animale o vegetale Catrame e pece Apparecchi di riscaldamento Mercurio Lavorazione con oli Motori a combustione / Benzina / Carburanti. 2. Fumi provenienti da: 4. Aerosol da: Combustione di legno trattato Oli da taglio Fonderie di metallo Decapaggio con getti d acqua Saldatura di ferro Oli disarmanti Saldatura INOX Fonderia e lavorazione del Piombo Saldatura e termoformatura di materie plastiche Vulcanizzazione Sordilli 18

19 GIUSTIFICAZIONE E STIMA PRELIMINARE DEL RISCHIO POTENZIALE D.Lgs. 81/08 Art Valutazione dei rischi. 5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. Per individuare quelle mansioni che ricadono nel caso della Giustificazione è utilizzabile una metodologia per la valutazione del Rischio Potenziale. Commissione Europea nel 2005 dal titolo Linee direttrici pratiche di carattere non obbligatorio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi connessi con gli agenti chimici sul lavoro (descritto in sintesi in Appendice A). Metodologia elaborata dalla «Health & Safety Executive» denominata «COSHH Essentials». Sito: Sordilli 19

20 PRESENZA DEL RISCHIO CHIMICO PRESENZA DEL RISCHIO CHIMICO Art. 222 Definizioni g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi; Rischio atmosfera (vapori) di vernice nebulizzata + Lavoratore esposto Art. 222 Definizioni h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione Pericolo vernice chimica (confinata) Sordilli 20

21 PRESENZA DEL RISCHIO CHIMICO PRESENZA DEL RISCHIO CHIMICO Un RISCHIO CHIMICO si concretizza nel momento in cui sul posto di lavoro si realizzano le condizioni per cui risultano contemporaneamente presenti i due fattori di rischio: 1. presenza di agenti chimici pericolosi (fattori di rischio chimico); 2. presenza di condizioni di esposizione (fattori di rischio espositivo). RISCHIO CHIMICO DERIVANTE DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI PERICOLOSI = PRESENZA DI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI (TIPO E QUANTITA ) (ciclo tecnologico) X PRESENZA DI CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE (MODALITA E FREQUENZA) (modalità operative) RISCHIO PERICOLO ESPOSIZIONE Sordilli 21

22 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO (STIMA) Metodi specifici per la valutazione dell esposizione da Inalazione 1. Metodologia semplificata per la valutazione del rischio chimico proposto da INRS francese ( 2. MovaRisCh Modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese predisposto da Regione Emilia Romagna, Lombardia e Toscana ( 3. INFORISCH Modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la Valutazione del rischio Chimico 4. CHEOPE (Chemical Exposure Operating Evaluation) da Sindar S.r.l. Ferderchimica e Associazione Ambiente e lavoro ( 5. ARCHIMEDE D Orsi F, Pietrantonio E, Pandolfi P. Giornale degli igienisti industriali 2009 Sordilli 22

23 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO (STIMA) LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO (STIMA) Metodi specifici per la valutazione dell esposizione Cutanea 6. Metodologia per la valutazione dell esposizione cutanea professionale Università di Torino, Trieste e Siena. 7. Metodologia semplificata per la valutazione del rischio chimico proposto da INRS ( 8. RISKOFDERM Risk Assessment for Occupational Dermal Exposure to Chemicals, risultato di un progetto a cui hanno partecipato diversi Paesi europei ( g1=177&laag2=333&it em_id=1155 ). Sordilli 23

24 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO (STIMA) Metodi specifici per la Valutazione dei Rischi per la Sicurezza INCENDIO Metodo INRS Linee Direttrici Europee D.M. 10/3/1988 (VR Incendio) ESPLOSIONE ATEX (Titolo XI-D.Lgs.81/08) Classificazione zone Norme EN (CEI 31-30) - EN (CEI 31-52) Valutazione dei rischi con Modelli specifici (La linea guida 1999/92/CE - Modello EU Project N: SMT4-CT Modello RAMSES, Sindar s.r.l.); INFORTUNIO (INCIDENTE) Linee Direttrici Europee (Appendice F) Sordilli 24

25 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI All. XLII D.Lgs. 81/08 (MISURA) Art, Misure specifiche di protezione e di prevenzione Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell ALLEGATO XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell esposizione in termini spazio temporali. Sordilli 25

26 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI MISURA AMBIENTALE - UNI EN 689/97 La Misurazione per la Valutazione del Rischio Metodo che richiede rigorosità scientifica sia per la programmazione che per la realizzazione Fornisce un contributo significativo al giudizio sul Rischio ottenuto dall applicazione di un Modello Quando? Per Agenti chimici con particolare pericolosità Se il modello non è idoneo o non applicabile per esempio : - Con agenti chimici che non hanno Frasi R - Se le variabili risultano complicate o onerose da determinare - Con diffusione molto rilevante di agenti chimici - In presenza di diverse sorgenti/ agenti chimici in contemporanea o in successione nella giornata lavorativa Sordilli 26

27 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI MISURA AMBIENTALE - UNI EN 689/97 La concentrazione dell esposizione professionale è la MEDIA ARITMETICA DELLE MISURE EFFETTAURE in uno stesso turno rispetto al valore limite riferito all agente chimico. In funzione del risultato possiamo ottenere : ESPOSIZIONE VLE > ESPOSIZIONE VLE < ESPOSIZIONE VLE << - VERIFICARE LE RAGIONI DEL SUPERAMENTO - RIPETERE IL CAMPIONAMENTO E METTERE IN ATTO LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE EFFETTUARE MISURAZIONI PERIODICHE al fine di verificare la validità della valutazione e riconoscere le variazioni di esposizione nel tempo Data la stabilità delle condizioni di esposizione e del processo lavorativo non è necessario effettuare misure periodiche Sordilli 27

28 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI MISURA AMBIENTALE - UNI EN 689/97 SOLO PER ESPOSIZIONE INALATORIA Devono essere redatti resoconti di valutazione dell'esposizione professionale e di ogni misurazione periodica. Ogni resoconto dovrebbe indicare le motivazioni delle procedure adottate nello specifico posto di lavoro. Il resoconto deve contenere: - il nome della persona/e o le istituzioni che eseguono la valutazione e le misurazioni; - il nome delle sostanze prese in esame; - il nome e l indirizzo dell'azienda; - la descrizione dei fattori relativi al posto di lavoro comprese le condizioni di lavoro durante le misurazioni; - lo scopo della procedura di misurazione; - la procedura di misurazione; - i tempi previsti (data, inizio e fine del campionamento); - le concentrazioni di esposizione professionale; - tutti gli eventi o fattori che possono influenzare sensibilmente i risultati; - i dettagli della eventuale garanzia di qualità; Sordilli 28 - il risultato del confronto con il valore limite.

29 DEFINIZIONE DEL RISCHIO DEFINIZIONE DEL RISCHIO D.Lgs. 81/08 Art Adeguamenti normativi 4. Nelle more dell adozione dei Decreti di cui al co. 2, con uno o più Decreti del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, i parametri per l individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all art. 224, co. 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori è comunque effettuata dal datore di lavoro. Sordilli 29

30 RISCHIO IRRILEVANTE PER LA SALUTE E BASSO PER LA SICUREZZA ESPOSIZIONE INALATORIA Secondo il modello utilizzato e UNI EN 689/97: < a 1/10 del VLEP (sostanza) su 1 turno < a ¼ del VLEP su 3 turni ESPOSIZIONE CUTANEA Secondo il modello utilizzato : Concentrazione < 10 volte il limite Rilevabilità Per valori superiori siamo in presenza di rischio non irrilevante per la salute e non basso per la sicurezza INCENDIO/ESPLOSIONE DM 10/03/98 Rischio di incendio basso CEI-EN e CEI Luogo non pericoloso Direttiva 99/82/CE e Titolo XI D.Lgs. 81/08 Luogo non pericoloso La presenza di cancerogeni e mutageni (H 350, H 340) o sensibilizanti (H317, H334) non consente di definire Sordilli un livello di rischio irrilevante 30

31 RISCHIO IRRILEVANTE PER LA SALUTE E BASSO PER LA SICUREZZA Rischio non accettabile Non irrilevante Irrilevante La risposta di un organismo ad inquinanti dipende: - dalla quantità dell inquinante alla quale l organismo è esposto - dal tipo di inquinante Sordilli 31 - dalla via di esposizione

32 LA VALUTAZIONE DEL RISCHI CHIMICO LA VALUTAZIONE DEL RISCHI CHIMICO LIMITE DI UTILIZZO DEGLI ALGORITMI E DELLE MISURAZIONI Sordilli

33 MISURE DI PREVENZIONE D.Lgs. 81/08 GERARCHIA Rischio non accettabile DATE DALL ESITO DELLA VDR Non irrilevante SEMPRE PRESENTI Irrilevante Sordilli 33

34 MISURE SPECIFICHE DI PROTEZIONE E DI PREVENZIONE ART. 225 ADOZIONE DI MISURE SPECIFICHE (Oltre a quelle generali) SUL LUOGO DI LAVORO PER RISCHIO NON IRRILEVANTE E NON BASSO Sostituzione della sostanza (se la natura dell attività lo consente) Progettazione di appropriati processi lavorativi attrezzature adeguate, materiali adeguati); (automazione processo, Adozione di protezione collettive (captazioni, estrattori, barriere di contenimento, ecc.) Adozione dei DPI (indumenti protezione chimica, APVR, guanti, ecc..); Sorveglianza sanitaria ( protocollo sanitario, cartella sanitaria) Piano di emergenza specifico (con schede di sicurezza allegate) Sordilli 34

35 IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Individuazione della ditta (DVR) Dati anagrafici ed organigramma aziendale (anche della sicurezza ) Descrizioni delle lavorazioni /ciclo produttivo complessivo Elenco sostanze e preparati pericolosi e quantità in uso / deposito / lavorazione Descrizione delle fasi di lavoro LA VDR CHIMICO E PARTE INTEGRANTE DEL DVR AZIENDALE Individuazione dei rischi completa e corretta Elenco gruppo omogeneo/lavoratore, fasi di lavoro e relativa mansione (comprese le attività di manutenzione e pulizia) Livello, modo e durata dell esposizione Presenza di schede di sicurezza/informativa per materie prime Elenco sostanze pericolose e quantità in uso per fasi e relative mansioni di lavoro Presenza del valore limite di esposizione Sordilli 35 professionale e/o biologico

36 IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Stima del Rischio Chimico (metodologia applicata e modello di stima) Esito/risultato della valutazione dei rischi; Utilizzo di un sistema matematico (algoritmo) e se è stato applicato correttamente Misura ambientale degli agenti chimici (solo quando necessario) Utilizzo di un sistema matematico più misura ambientale (misto) Descrizione della strategia di campionamento (rif. UNI EN 689/97) Rispondenza tra le sostanze pericolose campionate e quelle indicate nel DVR Sordilli 36

37 IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Misure di prevenzione e protezione specifiche (rischio non irrilevante e non basso) Sostituzione della sostanza pericolosa (se la natura dell attività lo consente) Descrizione delle misure protettive messe in atto (automazione, aspirazioni, ecc.) Scelta e caratteristiche dei DPI da utilizzare (APVR, guanti, indumenti prot.ch.) Programma di intervento delle misure da attuare per il miglioramento dei livelli di sicurezza Parere del Medico competente (ove previsto) sulle misure preventive e protettive se si superano i VLP DEVONO ESSERE PRESENTI NEL D.V.R. Sordilli 37

38 IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Gestione del D.V.R. (chimico) Attestazione con data certa del D.V.R. da parte di: D. L., MC, RLS, RSPP Collaborazione RSPP (- ove designato) Consultazione RLS (ove eletto) Conclusioni del Medico Competente (MC) relative all attività di sorveglianza sanitaria Aggiornamento del D.V.R.: modifiche ciclo produttivo, introduzione nuove sostanze pericolose, nuova mansione, rilevazione di infortuni e malattie professionali e comunque periodicamente anche in assenza di cambiamenti. Sordilli 38

39 PRIME INDICAZIONI (REACH CLP - Circ. MLPS del 30/06/2011) Art. 223 co.1 del D.Lgs. 81/08 Sordilli 39

40 L AUTOCERTIFICAZIONE DELLA V.D.R. CHIMICO Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi.. 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2012 n. 111 il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. Il provvedimento è entrato in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta. Autocertificazione valida fino al 31/12/2012 Sordilli 40

41 RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELLA V.D.R. CHIMICO Articolo Sorveglianza sanitaria 6. Nel caso in cui all atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro. 7. Nei casi di cui al co. 6, il datore di lavoro deve:.. c) tenere conto del parere del medico competente nell attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; DEVE ESSERE PRESENTE NEL D.V.R. Sordilli 41

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