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1 ACCORDO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO AI REDDITI DELLE FAMIGLIE E ALLA COMPETITIVITA DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE DEI COMUNI DELL UNIONE DELLA BASSA ROMAGNA PREMESSO - che l aggravarsi della crisi finanziaria internazionale ha determinato un generale rallentamento economico accompagnato da una caduta del livello di fiducia e di credibilità sui mercati finanziari, con ricadute negative sull economia reale e sul sistema produttivo locale; - che la crisi e la recessione economica in atto stanno determinando una restrizione dell accesso al credito a favore delle imprese, specie piccole, con effetti negativi non solo sulla crescita e sugli investimenti, ma anche sulla gestione finanziaria di breve periodo; - che la crisi impatta su un contesto nel quale, già nel 2008, si è evidenziata la presenza di oltre tre milioni di famiglie in condizioni di povertà relativa (pari al 12 % delle famiglie italiane) e di circa otto milioni di persone in stato di indigenza (il 13% dell intera popolazione); - che in Emilia-Romagna, l andamento dell economia nel 2008 ha visto un rallentamento significativo, salvato soltanto dalla crescita dell export. La produzione è rimasta invariata, ma è aumentato leggermente il fatturato (+0,7%) e sono cresciuti in minima parte (+0,1%) anche gli ordinativi. Il dato più preoccupante riguarda le piccole imprese da uno a nove dipendenti che hanno registrato una diminuzione degli ordini dello 0,8%; - che nel primo trimestre del 2009 anche il territorio dell Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha iniziato a risentire di questa situazione congiunturale che investe l economia e la finanza, con ripercussioni rilevanti sulle dinamiche economiche e sul sistema del credito e con un conseguente incremento della richiesta di accesso alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria; - che l attuale recessione economica si sta accompagnando alla restrizione dell accesso al credito soprattutto nei confronti delle imprese di minori dimensioni che rappresentano il tessuto produttivo più rilevante, con effetti negativi non solo sulla crescita e sugli investimenti, ma anche sulla gestione finanziaria di breve periodo e sulla sopravvivenza stessa di queste aziende; - che per effetto dell attuale crisi finanziaria, si sta registrando e si prevede un aumento dei fenomeni di crisi aziendale e occupazionale, con conseguente incremento della richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali; 1

2 - che il verificarsi delle crisi aziendali genera perciò effetti e ricadute negative sull occupazione e sui redditi dei lavoratori e delle famiglie; - che l Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha sottoscritto nel 2008, assieme alla Regione, alla Provincia di Ravenna, alla Camera di Commercio alle Associazioni imprenditoriali, alle Organizzazioni Sindacali, ed agli Istituti di Credito un Patto per la sostenibilità e lo sviluppo della Bassa Romagna, tra i cui obiettivi pluriennali vi è la propensione all investimento nell impresa, al sostegno alla ricerca ed alla innovazione sostenuti da una rete elevata di servizi locali che hanno favorito una forte coesione sociale; - che tali elementi rappresentano per l Unione dei Comuni un valore aggiunto da sostenere e rafforzare attraverso azioni che consentano al tessuto produttivo di reggere la crisi e di agganciare la ripresa economica in anticipo rispetto ad altri territori e distretti; - che nel corso degli incontri intercorsi nelle scorse settimane tra l Unione e le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali firmatarie del citato Patto, si è evidenziata la necessità di contrastare gli effetti della crisi sul sistema produttivo e di protezione sociale, attraverso la definizione di un apposito accordo con gli Istituti di credito; TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE Art. 1 Finalità e oggetto dell Accordo 1. Il presente Accordo ha per scopo l adozione di misure e di interventi a sostegno delle imprese che operano sia sul mercato interno che sul mercato estero, dei redditi dei lavoratori, dei cittadini, dei redditi dei lavoratori e delle famiglie dei Comuni facenti parte dell Unione della Bassa Romagna e comprende pertanto l assunzione di impegni specifici da parte dei firmatari. Art. 2 Impegni assunti dagli Istituti di credito nei confronti delle imprese 1. Gli Istituti di credito si impegnano a confermare alle imprese per le quali permangano idonee valutazioni di merito creditizio, i fidi bancari già in essere nel 2008 anche per l anno 2009 al fine di consentire sufficiente flessibilità nell utilizzo dei conti correnti. 2

3 2. Gli Istituti di credito si impegnano a mettere a disposizione delle imprese risorse aggiuntive per il credito atte a soddisfare esigenze di liquidità di breve, medio e lungo termine, finalizzate a rispondere a necessità legate alla gestione del capitale circolante, a garantire la liquidità aziendale, sia ordinaria che straordinaria e a sostenere investimenti legati allo sviluppo delle imprese stesse. 3. Gli Istituti di credito si impegnano ad applicare i contenuti del presente accordo ai finanziamenti di importo fino ad un massimo di 500 mila euro stipulati a fronte di ogni tipologia di operazione (investimenti, liquidità, scorte di magazzino, rinegoziazione di finanziamenti in essere, ecc.) e per un plafond minimo di risorse finanziarie pari a 30 milioni di euro 4. Gli Istituti di credito si impegnano ad applicare tassi di interesse comunque non superiori all euribor maggiorato di uno spread massimo indicativamente pari a 150 basis points (in conformità a quanto indicato nell Accordo avente ad oggetto interventi urgenti per favorire e garantire la continuità dell erogazione del credito alle imprese, recentemente sottoscritto dalla Regione Emilia- Romagna col sistema del credito), previa indicazione dell'esatto ambito di applicazione del presente accordo e dei tassi minimi, da definire ai sensi del successivo art. 6. Gli Istituti si impegnano a determinare l entità dello spread da applicare all operazione in relazione all entità della garanzia, del rating e alla finalità del finanziamento. 5. Il rimborso massimo è previsto in 72 o 84 mesi a seconda del periodo di eventuale preammortamento fino ad un massimo di 24 mesi. 6. Il preammortamento è applicabile anche alle imprese di nuova costituzione, con un limite massimo di 12 mesi. 7. L Istituto di credito si impegna a portare lo smobilizzo crediti di anticipo sulle fatture da un termine di 4 mesi ad un termine di 6 mesi e ad anticipare fino al 100% delle fatture medesime, per consentire il superamento delle difficoltà ad incassare da parte delle imprese dovuto al prolungamento dei tempi di pagamento derivante da mancanza di nuovi ordinativi e quindi legate alla scarsa liquidità contingente, applicando in tali casi lo stesso tasso di interesse e senza extra costi di gestione pratica. 8. L istituto di credito si impegna ad erogare tempestivamente il finanziamento al ricevimento della delibera del Confidi e ad avvenuta ricezione della documentazione completa necessaria per l erogazione. È fatta salva la valutazione di merito creditizio da parte degli Istituti di credito a loro insindacabile giudizio. 9. Gli Istituti di credito si impegnano inoltre ad attivare, nell ambito delle procedure di gestione dei finanziamenti a breve termine o di smobilizzo di capitale circolante, operazioni di anticipazione legate a crediti sia verso privati, sia verso la Pubblica Amministrazione, aventi anche scadenze dilazionate nel 3

4 tempo. Tra tali tipologie di finanziamento a breve sono comprese quelle relative all anticipo sulla cassa integrazione guadagni ordinaria (cigo), straordinaria (cigs), e su tutti gli altri ammortizzatori sociali che abbiano una durata medio lunga nel caso in cui l azienda sia in condizioni di attivare un prestito per tale finalità. 10. Gli Istituti di credito si rendono disponibili a costituire due tavoli tecnici con i firmatari del presente Accordo: il primo per studiare strumenti di finanziamento e di assistenza per il sistema imprenditoriale adeguati alle necessità ed ai bisogni delle imprese in questo particolare contesto congiunturale, in riferimento anche a possibili disagi sopportati a seguito di eventi eccezionali; il secondo per definire i contenuti degli interventi a sostegno dei lavoratori. I tavoli dovranno concludere i loro lavori entro il prossimo mese di Maggio Art. 3 Impegni assunti dagli Istituti di credito nei confronti dei lavoratori, dei cittadini e delle famiglie 1. Le banche si impegnano a rendere disponibili risorse per il sostegno al credito dei lavoratori collocati in cassa integrazione o interessati da altri ammortizzatori sociali, precari, parasubordinati, ed interinali, o che abbiano perso il lavoro, comprendenti l adozione di specifiche forme di anticipazione in favore dei lavoratori, senza alcun onere a loro carico ed a nessun titolo, delle somme dovute a titolo di integrazione guadagni, o attivazione di linee di credito pari alla differenza tra la retribuzione piena e l indennità percepita, attraverso linee di credito agevolate. 2. Le banche si impegnano anche a rendere disponibili, senza previsione di alcun interesse aggiuntivo, dilazioni nei piani di rimborso dei mutui accesi per l acquisto della prima casa per le famiglie in difficoltà determinate da riduzioni nell orario di lavoro, da cassa integrazione guadagni, da mobilità, ecc. prevedendo modalità straordinarie di rimborso per il pagamento delle rate del mutuo per almeno 12 mesi ed altre forme di sostegno idonee a mitigare gli effetti dell attuale crisi. 3. Le banche si impegnano inoltre a non attivare procedure esecutive per almeno 6 mesi dalla scadenza della prima rata insoluta e comunque per almeno 12 mesi per i mutuatari che abbiano contratto il mutuo da almeno 2 anni, nei confronti di famiglie che abbiano acceso mutui per l acquisto della prima casa e che si trovino in difficoltà nel pagamento delle rate determinate da riduzioni nell orario di lavoro, da cassa integrazione guadagni, da mobilità e da perdita del lavoro. 4. Al fine di favorire il perseguimento di politiche abitative a sostegno delle famiglie e di investimento nell ambito dell edilizia residenziale convenzionata ed agevolata, le banche si impegnano a prendere in considerazione, nella concessione dei mutui per l acquisto della prima casa, la possibilità di 4

5 concedere alle famiglie richiedenti, senza alcun onere aggiuntivo, un importo almeno non inferiore all 80% del valore effettivo dell'immobile preso in considerazione per la transazione, fatto salvo quanto previsto dai regolamenti dei singoli Istituti Bancari. Art. 4 Impegni assunti dall Unione dei Comuni 1. Gli Enti Locali, compatibilmente con le proprie finalità istituzionali, si impegnano a destinare risorse per il sostegno all accesso al credito delle imprese, anche attraverso interventi già operativi nel territorio, secondo quanto già concordato a livello provinciale. 2. Gli Enti Locali, compatibilmente alla legislazione nazionale e regionale vigente, si impegnano ad attuare interventi organizzativi atti a velocizzare e semplificare gli adempimenti relativi alle procedure relative al rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento delle attività produttive in genere, con particolare attenzione verso le materie urbanistico-edilizie, facendosi promotori di azioni concrete ed immediate che garantiscano una forte riduzione sugli attuali tempi medi di rilascio dei provvedimenti. 3. Gli Enti Locali si impegnano a costituire ed a partecipare ad un apposito tavolo tecnico composto da personale specialistico dei Comuni e da incaricati delle Associazioni di Categoria per la individuazione, definizione ed attuazione, entro il 2009, di modelli operativi e procedurali atti a ridurre i tempi e semplificare i processi finalizzati al rilascio dei provvedimenti di maggiore rilevanza per le attività economiche e produttive del territorio. 4. Gli Enti Locali firmatari del presente Accordo si impegnano, pur in un quadro difficile per la finanza pubblica, a compiere il massimo sforzo per dare continuità e sviluppo agli investimenti ed alle opere pubbliche individuate nei propri piani/programmi utilizzando, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, modalità di scelta del contraente rapide ed efficaci, anche attraverso il ricorso al cottimo fiduciario ed alle procedure negoziate. Il quadro dettagliato degli investimenti programmati sarà trasmesso alle parti entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. 5. Gli Enti Locali si impegnano ad accorciare i propri tempi di pagamento delle prestazioni fornite dalle imprese compatibilmente col vigente quadro di riferimento normativo ed i vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità. Gli Enti Locali si impegnano, nel contempo, a definire con il proprio Tesoriere apposti accordi che prevedano la effettuazione di operazioni di anticipazione a favore delle imprese che vantino crediti verso gli stessi Enti locali, aventi scadenze dilazionate nel tempo. 6. Gli Enti Locali si impegnano a dare continuità agli investimenti finalizzati alla realizzazione di eventi ed iniziative promozionali legate alla 5

6 valorizzazione commerciale e turistica del territorio dell Unione della Bassa Romagna. 7. Gli Enti locali si impegnano a studiare azioni concrete per definire modalità di intervento a garanzia al credito per le famiglie in condizioni di disagio derivanti dalla perdita del lavoro o che non possano accedere ad ammortizzatori sociali, eventualmente anche attraverso gli strumenti di carattere socio-assistenziale. 8. Gli Enti si rendono inoltre disponibili alla partecipazione ai tavoli operativi sopra descritti. Art. 5 Impegni assunti dalle Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali 1. Le Organizzazioni Imprenditoriali si impegnano a monitorare l andamento dell economia, a trasferire le informazioni al tavolo tecnico di cui all art. 2 e a predisporre progetti di sviluppo imprenditoriale e territoriale. 2. Le Organizzazioni Imprenditoriali si impegnano in particolare a designare i propri rappresentanti in seno al tavolo tecnico per la semplificazione previsto dal precedente articolo 4, comma 3 del presente ac cordo ed a partecipare ai lavori del medesimo tavolo. 3. Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a partecipare alle attività dei tavoli tecnici previsti, fornendo un supporto informativo costante sulle ricadute dell attuale crisi sull occupazione, sulla tutela e sul sostegno al reddito dei lavoratori. Art. 6 Accordi applicativi 1. Al presente Accordo farà immediatamente seguito, laddove ritenuto necessario, la redazione degli Accordi applicativi specifici tra le parti di volta in volta interessate. 2. Le Parti si danno atto che, a seguito della sottoscrizione del presente accordo, verrà immediatamente avviato un confronto a livello provinciale per la definizione di un apposito protocollo con il sistema dei Confidi a supporto degli impegni assunti con il presente atto. 6

7 Art. 7 Validità dell Accordo e monitoraggio 1. Il presente Accordo, dato il carattere di urgenza degli interventi e degli impegni da esso disciplinati, ha carattere temporaneo ed ha validità fino alla data del Qualora la crisi finanziaria in atto dovesse perdurare alla data del e si dovessero rendere necessari ulteriori interventi, le parti potranno sottoscrivere eventuali atti aggiuntivi al presente Accordo. 3. Le parti convengono di sottoporre a monitoraggio l attuazione degli impegni assunti con il presente Accordo e la sua eventuale proroga attraverso appositi incontri che verranno effettuati con cadenza trimestrale. 7

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