TAXeNEWS. Ticino. Novità in ambito fiscale nazionale e internazionale

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1 Novità in ambito fiscale nazionale e internazionale TAXeNEWS Ticino La prima edizione 2003 di questo bollettino informativo in lingua italiana, indirizzato alla clientela domiciliata in Ticino, illustra anche questa volta le principali novità in ambito fiscale nazionale e internazionale degli ultimi 12 mesi. In particolare include una breve sintesi degli sgravi fiscali previsti nel 4. pacchetto fiscale e riassume gli ultimi sviluppi in ambito fiscale per es. in caso di relazioni internazionali con l Italia e la Germania e con l Unione Europea. 2003/1 Aprile TAXeNEWS Ticino 1

2 Indice 1 Imposta federale diretta Circolare n. 2 del 14 gennaio 2003: Deduzioni, tariffe e tassi d interesse 2003 ai fini dell imposta federale diretta Circolare AFC n. 3 del 27 gennaio 2003: Tassi d interesse per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro Circolare AFC n. 1 del 3 ottobre 2002: Indennità di partenza e liquidazione in capitale del datore di lavoro Introduzione Analoghe indennità in capitale del datore di lavoro (con carattere previdenziale) Liquidazioni in capitale del datore di lavoro versate direttamente all istituto di previdenza della sua impresa Liquidazioni in capitale versate direttamente su un conto o una polizza di libero passaggio Altre liquidazioni in capitale del datore di lavoro Imposizione dei diritti d opzione relativi a lavoratori dipendenti Prassi attuale Proposte di modifica Imposizione secondo il dispendio (globalisti) Nuova regolamentazione concernente la valutazione degli immobili nell ambito dei riparti intercantonali per gli anni Imposta sulla tassa di bollo di emissione: promemoria concernente l applicazione dell art. 6 cpv. 1 lett. a bis della LTB Imposta preventiva: modifiche previste dalla Legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali Imposta sul valore aggiunto: promemoria n Contributi in caso di risanamento Società anonima, cooperativa, società a garanzia limitata Altre forme societarie: ditta individuale, società in nome collettivo, società semplice Imposizione di gruppo Contributi del potere pubblico Canton Ticino: 4. pacchetto fiscale A. Sgravi proposti dalla nuova legge tributaria B. Trattamento fiscale delle perdite aziendali C. Persone giuridiche e imposta sul capitale D. Legge sull imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre AVS Assoggettamento AVS a partire dal (passaggio dell AVS dal sistema di contribuzione praenumerando al sistema di contribuzione postnumerando) Sviluppi in ambito fiscale internazionale Convenzione contro la doppia imposizione stipulata con la Germania: imposte alla fonte sui dividendi Convenzione contro la doppia imposizione stipulata con la Germania: riserve occulte atipiche Germania: Scudo fiscale nelle tasse sul risparmio Germania: Progetto di legge concernente l eliminazione di facilitazioni e privilegi fiscali e di normative d eccezione e l introduzione di nuove regole di transfer pricing Italia: Regolarizzazione di attività/redditi conseguiti all estero Italia: CFC e non-deducibilità di costi commerciali Imposizione dei redditi da interessi nell ambito dell Unione Europea USA: convenzione contro la doppia imposizione con la Svizzera Sarbanes Oxley Act TAXeNEWS Ticino 15 2

3 1 Imposta federale diretta 1.1 Circolare n. 2 del 14 gennaio 2003: Deduzioni, tariffe e tassi d interesse 2003 ai fini dell imposta federale diretta Non essendoci compensazione degli effetti della progressione a freddo, nel 2003 le deduzioni e tariffe applicate nei periodi fiscali 1996 a 2002 rimangono parimenti in vigore per il periodo fiscale Per quanto riguarda l imposizione separata delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza sono invece ancora valevoli le tariffe 1997/ Prae in tutti i Cantoni. In ambito di terzo pilastro per quanto riguarda l anno 2003 saranno possibili le seguenti deduzioni: Contribuenti con secondo pilastro: Contribuenti senza secondo pilastro: CHF 6'077. CHF 30'384. Le deduzioni forfetarie in ambito di spese professionali non subiscono nessun adeguamento per il periodo fiscale I tassi di interesse per l anno 2003 rimangono immutati rispetto al 2002: Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati: 1.5% Interesse di mora e sulle eccedenze d imposta da restituire 4% 1.2 Circolare AFC n. 3 del 27 gennaio 2003: Tassi d interesse per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro La concessione da parte di una società di capitali e società cooperative di prestiti senza interessi o a un interesse insufficiente ad azionisti o soci, oppure a persone a loro vicine, è equiparata ad una prestazione valutabile in denaro. Ciò vale anche quando una società bonifica degli interessi ad un tasso più elevato della norma su crediti dei detentori di diritti di partecipazione o di persone a loro vicine. Queste prestazioni valutabili in denaro sottostanno all imposta preventiva del 35% e vanno dichiarate spontaneamente con il modulo 102. Per determinare le prestazioni imponibili, l AFC ha fissato i seguenti tassi d interesse, validi dal 1. gennaio Si tratta di una safe haven rule volta a facilitare il con dei rapporti fra terzi. Prestiti ad azionisti e soci Interessi almeno Finanziati tramite fondi propri e quando nessun interesse è dovuto su capitale di terzi Finanziati tramite fondi di terzi *Fino a CHF 10 Mio: 1/2% superiori a CHF 10 Mio: 1/4% oneri propri + almeno 2.1 4% 1 4% 1 2% 2.1 4% TAXeNEWS Ticino 3

4 Prestiti degli azionisti e soci al massimo Costruzione di case d abitazione e agricoltura Industria, arti e mestieri crediti immobiliari su una prima frazione il prestito corrispondente all ipoteca di primo rango, vale a dire 2/3 del valore venale dell immobile Sul rimanente: Fino ad un massimo del 70% del valore venale di terreni edificabili, ville, appartamenti in condominio, case di vacanza e immobili aziendali ed un massimo dell 80% del valore venale degli altri immobili crediti d esercizio: commercio e industria holding e società di amministrazione di patrimoni 3.5% 4% 4.5% 5% 5% 4.5% Per quanto riguarda i prestiti in valuta estera non vi è alcuna safe haven rule. Valgono, infatti, i valori di mercato per gli interessi. L AFC pubblica periodicamente il listino dei corsi relativi a partecipazioni e carte valori sul suo sito internet La TAXeNEWS relativa ai tassi d interesse per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro è disponibile per gli abbonati sul sito internet di PricewaterhouseCoopers Svizzera La TAXeNEWS è consultabile in lingua francese, tedesca ed inglese. 1.3 Circolare AFC n. 1 del 3 ottobre 2002: Indennità di partenza e liquidazione in capitale del datore di lavoro 1. Introduzione Se in passato le indennità di partenza venivano versate soprattutto ai dipendenti più anziani e con un attività pluriennale, al fine di assicurare loro una previdenza minima per la vecchiaia, attualmente esse vengono versate in particolare ai dirigenti che dispongono già di una buona previdenza per la vecchiaia per diverse ragioni (ad es. riparazione di un danno morale a seguito di un licenziamento, premio di fedeltà per il pluriennale rapporto di servizio, contributo per compensare il rischio inerente alla sicurezza personale e all avvenire professionale, rimunerazione per il lavoro svolto, regolamentazioni prepensionamento ecc). Spesso si tratta di indennità di buonuscita forfetarie, il cui scopo non è sempre univoco. Tutti i proventi derivanti dal rapporto di lavoro sono imposti ordinariamente ai sensi dell art. 17 cpv. 1 LIFD. Al contrario vengono fiscalmente privilegiate le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l attività dipendente, come anche analoghe indennità in capitale del datore di lavoro. Le autorità di tassazione sono pertanto tenute ad esaminare in maniera più precisa il vero carattere dell indennità di partenza e ad accertare quando quest ultima riveste un carattere previdenziale e quando invece costituisce un reddito sostitutivo. Riassumiamo qui di seguito i criteri di delimitazione elaborati dall AFC nella circolare No. 1 del 3 ottobre TAXeNEWS Ticino 4

5 2. Analoghe indennità in capitale del datore di lavoro (con carattere previdenziale) S intendono le indennità di partenza del datore di lavoro, versate in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro allo scopo di attenuare le conseguenze finanziarie dovute ai rischi legati alla vecchiaia, all invalidità e al decesso. Rientrano in questa categoria ad esempio le indennità concesse volontariamente al lavoratore per colmare le lacune nella sua previdenza professionale dovute alla partenza anticipata. Dal profilo fiscale le indennità in capitale del datore di lavoro sono considerate come prestazioni di previdenza, se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni: il contribuente lascia l impresa dopo aver compiuto i 55 anni; cessa o deve cessare definitivamente l attività lucrativa; con l uscita dall impresa e dal relativo istituto di previdenza si crea una lacuna previdenziale. Possono venire considerate soltanto lacune previdenziali future, ma non riscatti che sarebbero già stati possibili al momento dell uscita. Nell ammontare della parte necessaria a colmare la lacuna previdenziale dovuta alla partenza anticipata dall impresa, l indennità di partenza è soggetta alla tassazione privilegiata. 3. Liquidazioni in capitale del datore di lavoro versate direttamente all istituto di previdenza della sua impresa Prestazioni in capitale versate direttamente all istituto di previdenza per colmare lacune previdenziali esistenti ed eventuali lacune previdenziali future del dipendente sono considerate parte del salario tassato ordinariamente. Un tale pagamento direttamente all istituto di previdenza è ammesso unicamente nei seguenti casi: esiste ancora un rapporto di lavoro; il regolamento di previdenza prevede un riscatto del genere; una corrispondente lacuna previdenziale esisteva già al momento della partenza dall impresa; una lacuna previdenziale si manifesta in seguito all uscita dall impresa e dal relativo istituto di previdenza Gli apporti di fondi assunti volontariamente dal datore di lavoro ai fini del riscatto nell istituto di previdenza e le prestazioni speciali previsti dal regolamento di cui beneficiano singoli dipendenti fanno di principio parte del salario lordo determinante e vanno di conseguenza indicati separatamente nel certificato di salario come componenti del salario lordo determinante. Affinché il lavoratore possa far valere il riscatto dal profilo fiscale, la somma del riscatto dev essere menzionata separatamente nel certificato di salario sotto la dicitura contributi assicurativi. 4. Liquidazioni in capitale versate direttamente su un conto o una polizza di libero passaggio Secondo la legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (art. 4 LFLP) non è ammesso il trasferimento della liquidazione in capitale del datore di lavoro su un conto di libero passaggio o una polizza di libero passaggio. Ciò contrasta con la disposizione dell art. 24 lit. c LIFD che prevede l esenzione dall imposta dei pagamenti in capitale versati dal datore di lavoro o da un istituzione di previdenza professionale in occasione di un cambiamento di impiego a condizione che il beneficiario li trasferisca nel termine di un anno ad una polizza di libero passaggio. Pertanto, a seguito delle modifiche delle disposizioni del diritto previdenziale, secondo l AFC la disposizione della LIFD è divenuta priva di oggetto. Di conseguenza l Autorità fiscale non accetta il trasferimento su un conto di libero TAXeNEWS Ticino 5

6 passaggio o su una polizza di libero passaggio, assoggettando la liquidazione alle imposte unitamente agli altri redditi. In mancanza di una revoca di tale transazione, il diritto su questo avere di libero passaggio costituisce inoltre una parte della sostanza imponibile del dipendente. 5. Altre liquidazioni in capitale del datore di lavoro Nei seguenti casi le liquidazioni in capitale non rivestono carattere previdenziale: il datore di lavoro versa una liquidazione in capitale, benché la persona continui a restare assicurata presso l istituto di previdenza, e il datore di lavoro si è impegnato a pagare i contributi del datore di lavoro e del lavoratore dovuti fino all età di pensionamento, in modo che non vi siano lacune previdenziali; l indennità riveste carattere di riparazione del torto morale a seguito di licenziamento, di contributo per compensare il rischio inerente alla sicurezza personale e all avvenire professionale o di premio di fedeltà per il pluriennale rapporto di servizio; l indennità è prevista per compensare il mancato versamento di salari futuri per un periodo determinato; la liquidazione in capitale è destinata ad uno scopo non definito e non è appurata alcuna lacuna previdenziale Con questa circolare l AFC ha voluto gettare le basi per distinguere chiaramente quando si tratta di prestazione previdenziale o di prestazioni a carattere salariale. Si consiglia ai datori di lavoro di indicare precisamente quando si tratta di prestazioni previdenziali. Dato che l onere della prova è a carico del lavoratore, è molto importante che costui possa disporre di una chiara descrizione a proposito della natura e dello scopo della prestazione ricevuta. Si consiglia di contattare sempre preventivamente l Autorità fiscale per concordare preventivamente il trattamento fiscale. 1.4 Imposizione dei diritti d opzione relativi a lavoratori dipendenti 1. Prassi attuale Dal punto di vista fiscale, con l acquisto di un opzione ad un prezzo di favore il dipendente realizza un reddito derivante da un attività lucrativa dipendente, soggetto alla tassazione sul reddito e ai contributi d assicurazione sociale. Secondo la prassi attuale a livello federale e cantonale per quanto riguarda le opzioni trasferibili liberamente, la differenza tra il valore effettivo dell opzione di dipendenti e il prezzo d acquisto più basso sottostà alla tassa sul reddito e ai contributi sociali al momento dell attribuzione. Il valore effettivo dell opzione calcolato è pure soggetto alla tassa sul patrimonio. Se le opzioni non sono né trasferibili né esercitabili durante un periodo di attesa di al massimo 5 anni, si tiene conto del periodo di attesa scontando il corso azionario utilizzato nella formula di calcolo del valore di opzione. Irrilevanti ai fini fiscali sono i casi in cui le opzioni non possono essere valutate poiché la loro durata supera i 10 anni, oppure sono gravate da un divieto di disporre superiore a 5 anni o ancora nel caso in cui facciano difetto la volatilità o altri parametri necessari al calcolo (ad es. in caso di start up). In questi casi il dipendente consegue un reddito imponibile soltanto al momento dell esercizio dell opzione. Qualora il valore delle partecipazioni sia aumentato considerevolmente al momento dell esercizio, l impatto fiscale può essere molto più incisivo di quanto ci si aspettasse al momento dell assegnazione. Ciò può comportare degli effetti sgradevoli, soprattutto se il dipendente ha rinunciato ad una parte non indifferente del salario sotto forma di contanti nella fase di start-up. Con la successiva vendita oppure con l esercizio dell opzione, dal punto di vista fiscale il dipendente consegue un utile in capitale esente da imposta o una perdita di capitale neutra. Se l opzione non viene esercitata, l imposta pagata non può essere recuperata e rimane a carico del dispendente. TAXeNEWS Ticino 6

7 Secondo la prassi in vigore in caso di assoggettamento a tassazione e ai contributi sociali al momento dell attribuzione, il dipendente corre il rischio di pagare le tasse anche sui redditi che non realizzerà mai. Nell ipotesi in cui il rapporto di lavoro è terminato oppure l impresa fallisce prima della scadenza del divieto di esercizio (se quest ultimo dovesse risultare più lungo), l opzione scadrebbe senza alcun risarcimento. Inoltre il dipendente non sempre dispone della liquidità necessaria per anticipare le imposte sul reddito prima dell esercizio. Infine, la tassazione al momento dell attribuzione può comportare delle doppie imposizioni, ad esempio nel caso in cui il dipendente dovesse lasciare la Svizzera dopo l attribuzione per prendere domicilio in un paese in cui l opzione è assoggettata alla tassazione al momento della scadenza del periodo di attesa, dell esercizio o della vendita delle azioni. 2. Proposte di modifica A livello federale è stato creato un gruppo di lavoro per l elaborazione di un progetto di legge allo scopo di favorire anche in Svizzera l emissione di opzioni di dipendenti. Tale progetto propone che la tassazione avvenga di principio al momento dell acquisto incondizionato dei diritti inerenti all opzione (momento del vesting). Il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo ha anticipato de lege ferenda questa proposta nella sua decisione del 20 novembre 2002 relativa ad opzioni con clausola vesting. La proposta del gruppo di lavoro prevede comunque la possibilità del dipendente di richiedere la tassazione al momento dell esercizio, in considerazione del fatto che la liquidità affluisce al dipendente soltanto a questo momento. In questo caso soltanto il 50% (eventualmente anche soltanto il 30% ) del valore aggiunto sarà tassato con l aliquota applicabile a prestazioni ricorrenti. La procedura di consultazione è terminata alla fine del Per ulteriori dettagli riguardanti la decisione del tribunale amministrativo del Canton Zurigo facciamo riferimento alla TAXeNEWS Employer sul nostro sito internet Inoltre i nostri specialisti rimangono volentieri a disposizione per rispondere alle vostre domande e discutere eventuali opportunità di pianificazione. 1.5 Imposizione secondo il dispendio (globalisti) In data 1. gennaio 2003 la Conferenza fiscale svizzera ha pubblicato un promemoria relativo all imposizione secondo il dispendio. Si tratta in particolare di una guida pratica che orienta sulle condizioni che devono essere adempiute dal contribuente per poter richiedere la tassazione secondo il dispendio. La prassi già in vigore in Canton Ticino rispecchia pienamente quanto riportato nel promemoria. 1.6 Nuova regolamentazione concernente la valutazione degli immobili nell ambito dei riparti intercantonali per gli anni Il comitato della Conferenza dei funzionari fiscali ha fissato dei nuovi coefficienti per la valutazione degli immobili nell ambito dei riparti intercantonali. Tali valori sono applicabili anche in ambito di accertamento del capitale proprio investito in una ditta individuale e la susseguente comunicazione agli uffici AVS. Questo promemoria sostituisce il promemoria Nr. 9 dell 11 dicembre 1998, oltre al promemoria Nr. 13 del 6 luglio È applicabile con effetto retroattivo a far tempo dal mese di ottobre TAXeNEWS Ticino 7

8 2 Imposta sulla tassa di bollo di emissione: promemoria concernente l applicazione dell art. 6 cpv. 1 lett. a bis della LTB Ai sensi dell art. 6 cpv. 1 lett. a bis LTB la creazione di capitale nei casi di ristrutturazione (fusioni o riunioni) avente economicamente carattere di fusione è esonerata dalla tassa d emissione. Il relativo promemoria ne stabilisce le condizioni e i limiti. Secondo una decisione del Tribunale federale pubblicata nel marzo del 2002, l apporto di diritti di partecipazioni supplementari in caso di riunioni aventi carattere di fusione è ora esonerato pure nel caso in cui la società che riprende detiene già, dal punto di vista del diritto di voto, una partecipazione del 66 2/3 o più. Il motivo sta nel fatto che il Tribunale federale ha riconosciuto che una concentrazione di società superiore al 66 2/3 dei diritti di voto sia un processo che può aver luogo in diverse tappe. Di conseguenza il promemoria è stato aggiornato e sono stati eliminati i capoversi che statuivano questo limite. Questa nuova prassi è applicabile per tutti i casi pendenti nel corso del mese di maggio 2002 e per tutti i casi futuri. 3 Imposta preventiva: modifiche previste dalla Legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali a) Art. 30 cpv. 1 LIP In relazione all introduzione del sistema di tassazione annuale postnumerando per le persone fisiche, è stata ridefinita l autorità competente per il rimborso dell imposta preventiva. Con la modifica dell art. 30 cpv. 1 LIP (adottata nell ambito della nuova Legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali) si è pertanto stabilito che: Le persone fisiche devono presentare l istanza di rimborso alle autorità fiscali del Cantone in cui erano domiciliate alla fine dell anno civile nel corso del quale è venuta a scadere la prestazione imponibile. Di conseguenza l imposta preventiva scaduta nel 2001 dovrà essere rimborsata dal Cantone in cui il contribuente è domiciliato il 31 dicembre b) Art. 70b LIP Secondo la norma transitoria l imposta preventiva scaduta prima del dovrà invece essere rimborsata dal Cantone in cui il contribuente era domiciliato il 1. gennaio TAXeNEWS Ticino 8

9 4 Imposta sul valore aggiunto: promemoria n Contributi in caso di risanamento In passato la prassi dell Amministrazione federale delle contribuzioni in ambito di risanamento non era chiara. Di conseguenza le imprese erano costrette a stabilire di volta in volta con l autorità fiscale le conseguenze IVA in relazione ad un risanamento. Con il promemoria 23 si ovvia a questa mancanza, mettendo a disposizione delle società confrontate con problemi di risanamento un memorandum chiarificatore. Un caso di risanamento ai sensi del promemoria 23 è unicamente dato: in caso di eccedenza di debiti, rispettivamente in caso di società di capitali quando il disavanzo del bilancio è tale che la società non dispone di riserve palesi o latenti con le quali stornare le perdite dichiarate; i contributi o le rinunce ai crediti vengono effettuati allo scopo di eliminare le perdite accumulate e di risanare il bilancio per garantirne l esistenza della società. 4.2 Società anonima, cooperativa, società a garanzia limitata 1. Contributi dei soci: Contributi pecuniari a fondo perso; Rinunce ai crediti in relazione a mutui e prestiti concessi; Mutui con dichiarazione di postergazione, salvo che il destinatario dimostri in maniera credibile che il mutuo sarà rimborsato a risanamento avvenuto; non sono considerati doni e non comportano una riduzione dell imposta precedente, unicamente se la maggioranza dei soci oppure i soci che insieme detengono una partecipazione superiore al 20% versano un contributo. I vantaggi concessi in relazione a un mutuo a condizioni di favore (riduzione d interesse, senza interesse) sono considerati doni. Di conseguenza è necessario procedere ogni anno ad una riduzione proporzionale della deduzione dell imposta precedente. In caso di rinunce ai crediti in relazione a forniture e prestazioni di servizi non si tratta di donazione, bensì di una riduzione del corrispettivo e conseguente perdita del diritto di fare valere la deduzione dell imposta precedente da parte dell impresa bisognosa. 2. Contributi di terzi: Contributi pecuniari a fondo perso: valgono sempre quale dono e portano ad una riduzione dell imposta precedente; Rinunce ai crediti in relazione ai mutui concessi: sono considerati contributi di risanamento senza conseguenze per l imposta precedente solo nel caso in cui sono giustificate commercialmente presso il mutuante; Mutui con dichiarazione di postergazione giustificati commercialmente presso il mutuante sono considerati contributi di risanamento senza conseguenze per l imposta precedente, sempre che il destinatario non dimostri in maniera credibile che il mutuo sarà rimborsato a risanamento avvenuto; TAXeNEWS Ticino 9

10 Rinunce ai crediti in relazione a forniture e prestazioni di servizi: non si tratta di donazione, bensì di una riduzione del corrispettivo con perdita del diritto di fare valere la deduzione dell imposta precedente da parte dell impresa bisognosa. 4.3 Altre forme societarie: ditta individuale, società in nome collettivo, società semplice Tipo di società Prestazione Prestazione Ditta individuale Apporto in capitale del titolare Contributi di terzi Società collettiva e in accomandita Società semplice Associazione Fondazione Apporto in capitale dei soci Versamenti di capitale dei soci volti a coprire il disavanzo Nessuna deduzione dell imposta precedente se giustificato commercialmente Soci versano volontariamente dei contributi senza controprestazione alcuna donazione : riduzione proporzionale della deduzione dell imposta precedente Contributi pecuniari a fondo perso/dichiarazioni di rinunce ai crediti per mutui/ Rilascio di dichiarazioni di postergazione considerati donazioni: riduzione proporzionale della deduzione dell imposta precedente Contributi di terzi Contributi di terzi analogamente SA donazione : riduzione proporzionale della deduzione dell imposta precedente Contributi di terzi donazione : riduzione proporzionale della deduzione dell imposta precedente 4.4 Imposizione di gruppo Per giudicare la necessità di procedere ad una riduzione della deduzione dell imposta precedente non ha importanza se un impresa sia o meno membro di un gruppo di imposizione. I contributi versati ad un impresa in difficoltà, membro di un imposizione di gruppo non sono considerati donazione quando i membri del gruppo IVA e le società finanziatrici facenti parte del complesso industriale che non sono membri del gruppo IVA, risp. finanziatori terzi estranei al complesso di società partecipano complessivamente con più del 20 % nel membro del gruppo bisognoso di risanamento. In questo caso i contributi dei soci non comportano una riduzione dell imposta precedente, se si tratta di: Contributi di altri membri del gruppo IVA, indipendentemente se partecipano direttamente alla società bisognosa di risanamento; Contributi di società del complesso industriale che non sono membri del gruppo IVA che partecipano direttamente alla società bisognosa di risanamento; Contributi di terzi estranei al complesso industriale che partecipano direttamente alla società bisognosa di risanamento. TAXeNEWS Ticino 10

11 4.5 Contributi del potere pubblico È necessario distinguere se i contributi versati dal potere pubblico in ambito di risanamento sono effettuati per motivi di rendimento, oppure per garantire gli interessi pubblici. Secondo il promemoria menzionato sopra, di principio l AFC considera tali contributi quali sussidi, ciò che comporta una riduzione proporzionale della deduzione dell imposta precedente. In questi casi occorre inoltre verificare l esistenza di un eventuale modifica di utilizzazione. Non sono considerati sussidi i contributi del potere pubblico per i quali il destinatario dimostra in maniera credibile che, a risanamento avvenuto, tali contributi saranno mantenuti quale partecipazione nella società bisognosa di risanamento con una rendita, oppure se si tratta di un debito rimborsabile. Nell ultimo caso occorre procedere annualmente alla riduzione della deduzione dell imposta precedente per l eventuale rinuncia all interesse, considerata in ogni caso un sussidio. 5 Canton Ticino: 4. pacchetto fiscale Il è entrato in vigore l ordinamento della tassazione annuale relativa alle persone fisiche. In quest occasione sono state modificate le aliquote e sono state previste delle riduzioni dell onere fiscale sia per le persone fisiche, sia per le persone giuridiche: A. Sgravi proposti dalla nuova legge tributaria Deduzione aggiuntiva per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio, valido solo per coloro che non versano contributi al II. e III. pilastro A (4 000 CHF per coniugi e CHF per persone sole); Deduzione per figli a carico e per persone bisognose a carico (da CHF a CHF ); Deduzione per doppio reddito dei coniugi (da CHF a CHF 7 200); Correzione della scala delle aliquote per quanto riguarda le persone sole; Aumento della quota esente dall imposta sulla sostanza da CHF a CHF B. Trattamento fiscale delle perdite aziendali Le perdite relative all anno 2000 e precedenti: Non possono essere compensate con i redditi aziendali degli anni 2001/2002; Possono essere computate sui redditi straordinari degli anni 2001 e/o 2002, nella misura in cui non sono già state compensate con redditi imponibili degli anni precedenti; Le perdite non compensate potranno essere riportate sui successivi esercizi (anni 2003 e seguenti). C. Persone giuridiche e imposta sul capitale A livello cantonale l imposta sul capitale relativa all imposizione delle persone giuridiche è diminuita dal 2 al 1.5. D. Legge sull imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 L imposta di bollo dovuta dai contribuenti sarà abolita gradualmente nel corso dei prossimi anni: l imposta di bollo sui contratti per scrittura privata per le imposte dovute a partire dall anno 2004, l imposta di bollo sugli atti notarili e le cartelle ipotecarie per le imposte dovute a partire dall anno 2006 e quella sui documenti bancari per le imposte dovute a partire dall anno TAXeNEWS Ticino 11

12 6 AVS 6.1 Assoggettamento AVS a partire dal (passaggio dell AVS dal sistema di contribuzione praenumerando al sistema di contribuzione postnumerando) I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l anno di contribuzione e sul capitale proprio investito al 31 dicembre. Per il prelevamento dei contributi AVS (dal 2001), fa quindi stato il reddito conseguito nell anno di contribuzione oltre al capitale proprio investito alla fine dell anno di contribuzione. Dato che il Cantone Ticino ha adottato il sistema di tassazione postnumerando soltanto con effetto dal , per gli anni 2001 e 2002 è determinate il capitale proprio investito al Dal è quindi stata abbandonata la procedura di comunicazione all AVS della media dei redditi per il calcolo dei contributi AVS. Il reddito da segnalare all AVS corrisponde ora al reddito aziendale (ordinario e straordinario) effettivamente conseguito nell anno di contribuzione. 7 Sviluppi in ambito fiscale internazionale 7.1 Convenzione contro la doppia imposizione stipulata con la Germania: imposte alla fonte sui dividendi Sia la Svizzera che la Germania hanno recentemente ratificato il protocollo volto a modificare la convenzione contro la doppia imposizione stipulato tra i due paesi in materia di imposte alla fonte sui dividendi. Queste modifiche sono entrate in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica il e saranno applicabili a partire dal Per il nostro paese la modifica del trattato riveste una grande importanza, poiché è previsto il passaggio ad un sistema di sgravio alla fonte secondo le aliquote previste nella convenzione (dal ), oltre alla riduzione completa delle imposte alla fonte sui dividendi nel caso di partecipazioni importanti (20%). E inoltre prevista l applicazione retroattiva dell aliquota zero ai dividendi scaduti durante l anno In questi casi la ritenuta alla fonte può essere ricuperata tramite il sistema della richiesta di ricupero attuale. 7.2 Convenzione contro la doppia imposizione stipulata con la Germania: riserve occulte atipiche Ai sensi della convenzione contro la doppia imposizione (CDI), non sono imponibili presso l associato le entrate provenienti da partecipazioni occulte ad una società svizzera di capitali nell ambito dell art. 24 cpv. 1 cfr. 1 lit. a CDI, sempreché la Svizzera le imponga quali utili da impresa ai sensi dell art. 7 CDI. L Amministrazione federale delle Contribuzioni ha di recente modificato la sua prassi con effetto retroattivo al , ritenendo che queste entrate vadano imposte ordinariamente in Svizzera quali utili da impresa, non dovendo più essere trattate come pagamenti di interessi. Per quanto concerne l imposta preventiva, l AFC ritiene che queste partecipazioni all utile siano distribuzione di utili e quindi assoggettate all imposta preventiva. TAXeNEWS Ticino 12

13 7.3 Germania: Scudo fiscale nelle tasse sul risparmio Il governo tedesco ha recentemente manifestato l intenzione di introdurre una tassa del 25% sui redditi da interessi, oltre ad una parziale amnistia per gli evasori fiscali che rimpatriano i loro capitali in Germania. Per beneficiare dell amnistia il contribuente tedesco dovrà dichiarare i fondi non dichiarati e pagare una tassa del 25% sull importo rivelato in Germania entro la fine del 2003 e una tassa del 35% qualora la dichiarazione avvenga entro il 30 giugno Per la valutazione dei fondi dichiarati fa stato il valore al Una volta rivelato il capitale il contribuente pagherà come tutti gli altri la tassa del 25% sugli interessi del capitale. È previsto che la procedura di legislazione termini entro la fine del mese di giugno Sarà possibile rilasciare queste dichiarazioni di fondi finora non tassati dopo l entrata in vigore delle nuova legge nel luglio Germania: Progetto di legge concernente l eliminazione di facilitazioni e privilegi fiscali e di normative d eccezione e l introduzione di nuove regole di transfer pricing Facciamo riferimento alla TAXeNEWS Corporate Tax relativa al progetto di legge concernente l eliminazione di facilitazioni e privilegi fiscali e alle normative d eccezione, disponibile per gli abbonati sul sito internet Ulteriori dettagli riguardanti all introduzione di nuovi obblighi di documentazioni transfer pricing sono anche ottenibili sulla TAXeNEWS Corporate Tax , pubblicata sul sito internet Italia: Regolarizzazione di attività/redditi conseguiti all estero Le società che hanno presentato dichiarazione integrativa, anche riservata, per le attività estere al 31 dicembre 2001 e che hanno versato entro il 16 aprile 2003 l imposta del 6% possono procedere alla regolarizzazione contabile delle stesse con effetti fiscali, senza pagare, salvo casi specifici, l ulteriore imposta sostitutiva del 6%. Le persone fisiche possono, ai fini della regolarizzazione o del rimpatrio delle attività/redditi conseguiti all estero, scegliere tra: lo scudo fiscale-bis per le persone fisiche, pagando il 2.5% del valore dichiarato (entro il 16 aprile 2003) lo scudo fiscale-bis per le persone fisiche, pagando il 4% del valore dichiarato (entro il 30 giugno 2003) il rimpatrio, pagando lo 0,5% delle attività finanziarie regolarizzate con il precedente scudo (entro il 30 giugno 2003) Per ulteriori dettagli relativi riguardente le sanatorie fiscali in Italia facciamo riferimento alla TAXeNEWS Corporate Tax pubblicata in tedesco sul nostro sito internet Italia: CFC e non-deducibilità di costi commerciali Facciamo riferimento alla nostra TAXeNEWS Corporate Tax relativa alla legislazione italiana anti-avoidance, pubblicata sul nostro sito internet TAXeNEWS Ticino 13

14 7.7 Imposizione dei redditi da interessi nell ambito dell Unione Europea A. Accordo ECOFIN del 21 gennaio 2003 Il il Consiglio dei Ministri delle finanze dell Unione europea (ECOFIN) ha raggiunto un accordo in merito alla tassazione dei risparmi dei cittadini UE non residenti. Dodici paesi dell UE applicheranno lo scambio automatico d informazioni, presumibilmente dal Dalla stessa data e per un periodo indeterminato la Svizzera e i tre paesi europei con il segreto bancario (Austria, Belgio, Lussemburgo), applicheranno invece una ritenuta alla fonte sugli interessi dei risparmi, di cui il 75% andrà al paese di residenza del risparmiatore. La ritenuta alla fonte sarà del 15% nei primi tre anni, del 20% dal 1. gennaio 2007 e del 35% a partire dal 1. gennaio La scelta dell Unione Europea rispecchia quanto proposto dal nostro paese in sede di trattative nell ambito degli accordi bilaterali bis, rispettando in particolare il segreto bancario. Si passerà allo scambio automatico di informazioni al momento in cui il Consiglio avrà raggiunto un accordo unanime con Svizzera, Liechtenstein, Stati Uniti, San Marino, Monaco e Andorra per uno scambio automatico di informazioni su richiesta, basato sugli standard OCSE. Questi standard prevedono l assistenza legale reciproca non soltanto in caso di frode fiscale, ma anche in caso di elusione fiscale. Austria, Belgio e Lussemburgo abbandoneranno il sistema di ritenuta alla fonte passando al sistema di scambio automatico di informazioni solo in seguito alla firma di tale accordo. Per ulteriori dettagli riguardante la direttiva sull imposizione degli interessi e l iniziativa OECD riguardante lo scambio di informazioni facciamo riferimento alla nostra TAXeNEWS Financial Services , disponibile per gli abbonati sul sito internet B. Accordo con la Svizzera Sulla base della formula della ritenuta alla fonte da riversare al Paese di origine del risparmiatore verrà concluso anche un accordo con la Svizzera che contiene i seguenti 4 elementi: La Svizzera preleva un imposta alla fonte analogamente al Belgio, Lussemburgo e Austria; l aliquota sarà del 35%, anche nei casi in cui nel paese di residenza dell investitore l aliquota della trattenuta alla fonte è più bassa; Quale alternativa all imposta alla fonte l investitore può dare il suo consenso allo scambio volontario di informazioni e fare tassare gli interessi percepiti nel suo paese di residenza; Su richiesta la Svizzera presta assistenza giudiziaria e amministrativa in caso di frode fiscale e altri reati simili. I dettagli saranno fissati in un memorandum of understanding; Una Clausola di revisione che regola le modalità di revisione dell accordo. Il Consiglio federale ha comunicato che firmerà l accordo relativo all imposizione dei redditi da interessi unicamente quando pure le trattative relative agli altri dossier oggetti dei bilaterali II siano giunti a termine. In particolare il Consiglio federale insiste nella richiesta che la Svizzera possa partecipare alla rinuncia reciproca all imposizione alla fonte in ambito di dividendi, interessi e pagamenti relativi a licenze, erogati all estero tra società collegate (partecipazione svizzera alle regole UE relative alla direttiva madre-figlia e la prevista direttiva per quanto riguarda interessi e licenze). TAXeNEWS Ticino 14

15 C. Conseguenze per le banche Per le banche la conclusione dell accordo relativo all imposizione dei redditi da interessi con l UE comporta le seguenti problematiche: Completare nuovamente la documentazione bancaria relativa ai clienti, in particolare per quanto riguarda la residenza del cliente; I ricavi da titoli sono da suddividere in pagamenti di interessi e altri pagamenti. In particolare potrebbe comportare delle difficoltà la suddivisione tra interessi soggetti all imposta alla fonte, utile in capitale esente e altri utili in ambito di strumenti derivati; Le direttive UE non sono abbastanza estese per assicurare lo scopo della tassazione ordinaria dei redditi da patrimonio dei cittadini residenti nell UE. Oltre alla possibilità di poter effettuare i pagamenti tramite una società, la direttiva e il sistema di imposte alla fonte in Svizzera lasceranno ampio spazio per un sovvertimento da investimenti che portano interessi soggetti alla tassazione alla fonte a investimenti non soggetti all imposta alla fonte e libertà d azione. L introduzione del metodo della trattenuta alla fonte da parte delle banche comporterà per queste ultime un ulteriore onere amministrativo non indifferente, da affrontare per tempo. 7.8 USA: convenzione contro la doppia imposizione con la Svizzera La Svizzera e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo in merito all assistenza reciproca in ambito fiscale. In particolare si è voluto precisare l attuale contenuto della convenzione. Secondo quanto stabilito tra le parti, la Svizzera presterà la sua assistenza anche per quegli atti che non possono essere punibili in Svizzera, che dal punto di vista della gravità del delitto possono però essere parificati al reato della frode fiscale. 7.9 Sarbanes Oxley Act 2002 In seguito a vari scandali finanziari di società americane, il 30 luglio 2002 il Parlamento americano e il Presidente George W. Bush hanno emanato il Corporate and Auditing Accountability, Responsability and Transparency Act of 2002 (cosiddetto Sarbanes- Oxley Act 2002 ). Si tratta in particolare di una nuova legge che modifica, completa o amplia diverse altre leggi. Questa legge è stata ideata per contrastare mancanze attuali nella resa e nella revisione dei conti. Altri temi sono tra l altro l indipendenza delle società di revisione e la limitazione in ambito di servizi di consulenza che non concernono la revisione dei conti. A questo scopo la Securities Exchange Commission (SEC) ha istituito un Consiglio di vigilanza (Public Company Accounting Oversight Board). La nuova norma è applicabile unicamente a società che sono assoggettate alla sorveglianza della SEC, in pratica le società che hanno quotato le loro azioni e obbligazioni ecc. alla borsa americana, così come le loro società figlie. Secondo l intenzione del legislatore americano il Sarbanes-Oxley Act 2002 è applicabile anche alle società svizzere che adempiono questi requisiti, così come ai loro revisori. Ricadono dunque sotto questa norma anche le società figlie svizzere di società madri registrate presso la SEC. La legge ha ripreso i servizi di consulenza già esclusi per i revisori secondo le regole della SEC, aggiungendone altri, quali ad esempio lo sviluppo e l implementazione di sistemi informatici finanziari, servizi in relazione all outsourcing dei sistemi di controllo interni, consulenza legale e TAXeNEWS Ticino 15

16 altra consulenza specializzata che non concerne la revisione. D altro canto, secondo l opinione preponderante negli Stati Uniti, il Sarbanes-Oxley Act 2002 non esclude la consulenza fiscale. L unica novità nel caso di società registrate presso la SEC e le loro affiliate estere consiste nel fatto che il mandato relativo alla consulenza fiscale deve però sempre essere approvato preventivamente dal cosiddetto Audit Committee. Il Sarbanes-Oxley Act dovrebbe esplicare i suoi effetti a partire dal mese di ottobre I servizi legati alla consulenza fiscale saranno possibili anche in futuro nella forma attuale, ma saranno soggetti ad approvazione preventiva dell Audit Committee. Alle società non soggette alla sorveglianza della SEC potranno invece essere resi gli stessi servizi legali e fiscali come nel Per ulteriori informazioni in merito ai temi trattati siete pregati di rivolgervi a: PricewaterhouseCoopers SA Avv. Dr. Simone Egeler Via Cattori 3, Lugano-Paradiso Tél Fax simone.egeler@ch.pwcglobal.com PricewaterhouseCoopers SA Rocco Arcidiacono Via Cattori 3, Lugano-Paradiso Tél Fax rocco.arcidiacono@ch.pwcglobal.com oppure al vostro consulente personale TAXeNEWS Ticino 16

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