L assicurazione di RC professionale per la tutela dell assistito e del professionista
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- Aurelia Mauri
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1 L assicurazione di RC professionale per la tutela dell assistito e del professionista Descrizione dell attivit attività esercitata La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in relazione all esercizio dell attività professionale di infermiere professionale, assistente sanitario e vigilatrice d infanzia, anche nell ambito dell attività di Emergenza 118, svolta nel rispetto della relativa normativa attualmente vigente. La Società si obbliga, altresì, a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di rivalsa esercitata dall Ente presso cui esercita la propria attività professionale, per i casi di colpa grave. 1
2 Massima ampiezza della copertura LA POLIZZA IPASVI Qualsiasi tipo di colpa Qualsiasi tipo di sinistro sempre e dal primo euro sempre ed anche fuori dall azienda LE POLIZZE REGIONALI Solo i casi di colpa grave solo per attività istituzionale solo quando ricorre il Sinistro Massimo ambito di operatività LA CONVENZIONE IPASVI COPRE QUALSIASI FATTO OVUNQUE POSTO IN ESSERE: - Volontariato - Rapporto di lavoro subordinato - Libera professione - In tutto il mondo (USA, Messico e Canada esclusi) 2
3 Validità della garanzia L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, purché conseguenti ad un comportamento colposo posto in essere non oltre tre anni prima della data di effetto della copertura assicurativa. Definizione di richiesta di risarcimento Per "richiesta di risarcimento" si intende: ogni ingiunzione o citazione o altra domanda contenente la descrizione di una richiesta di risarcimento, emessa nei confronti dell'assicurato o a lui notificata a seguito di un comportamento professionale colposo; ogni comunicazione scritta, compresi gli avvisi di garanzia, che venga fatta all'assicurato stesso e che attesti un suo comportamento professionale colposo. 3
4 Massima portata dello strumento di tutela LA POLIZZA IPASVI E SEMPRE ATTIVABILE: qualsiasi richiesta possa essere rivolta all'infermiere, si traduce in un sinistro regolarmente aperto, il che significa che l'infermiere è garantito anche se l'eventuale causa si conclude dopo anni. LE POLIZZE REGIONALI OPERANO IN MODO PIU CIRCOSCRITTO: (1) la sola "azione di rivalsa : la richiesta di risarcimento o il ricevimento dell'avviso di garanzia non sono sufficienti ad aprire un sinistro per cui se l'infermiere riceve un avviso di garanzia e successivamente (in media dopo 10 anni) subisce un'azione di rivalsa l'assicuratore risponderà di quel sinistro solo se, al momento dell'azione di rivalsa, sarà ancora l'assicuratore. (2) talvolta la definizione di sinistro è più ampia ma la polizza dice anche che non è fatto obbligo denunciare alcuni sinistri (ad esempio gli avvisi di garanzia): cosa succede se non li denuncio? Perché dicono di NON denunciarli se sono sinistri? Ambito temporale L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, purché conseguenti ad un comportamento colposo posto in essere non oltre tre anni prima della data di effetto della copertura assicurativa. Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo conseguente a decesso dell Assicurato o a cessazione dell attività l assicurazione da vale altresì, per i danni derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto, denunciati alla Società entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso. L Assicurato e i suoi eredi hanno inoltre la facoltà di prorogare ulteriormente il contratto allo scadere dei suddetti dodici mesi mediante apposita appendice, per un periodo di ulteriori 48 mesi dietro versamento in unica soluzione di un premio pari a 2 volte il premio dovuto nell'ultimo periodo di assicurazione trascorso. 4
5 Retroattività, ultrattività,, durata, tacito rinnovo (ii ( ii) I tempi del sinistro e la scadenza dell assicurazione Decorrenza Polizza 1 Cessazione Polizza 1 e attivazione Polizza 2 Avviso di garanzia Richiesta di risarcimento Risarcimento Azione di rivalsa Se il sinistro e l azione di rivalsa e l assicurazione cessa prima dell azione di rivalsa quell avviso di garanzia non e coperto Se il sinistro e definito con formula ampia (comprendendo gli avvisi di garanzia) il sinistro e coperto Retroattività, ultrattività,, durata, tacito rinnovo (iii ( iii) I tempi del danno e il diritto alla richiesta di risarcimento Decorrenza Polizza Cessazione Polizza ATTO LESIVO Avviso di garanzia Richiesta di risarcimento Risarcimento Azione di rivalsa Atto lesivo A Relazione causa/effetto fra stato e atto lesivo B Decorrenza dei termini a richiedere il risarcimento L'art Responsabilità extracontrattuaole Obbligo a risarcire il danno ingiusto Art Responsabilità contrattuale Responsabilità del debitore B+5 B+10 5
6 La Colpa Grave RESPONSABILITA CIVILE Sorge dai rapporti di diritto privato che l infermiere esercente contrae col proprio cliente. RAPPORTO CONTRATTUALE - Si realizza quando un paziente richiede una prestazione sanitaria ad un determinato infermiere o ad un Ente, che accetta di fornirla. L'inadempienza comporta una responsabilità contrattuale. Se in seguito all'inadempienza si verifica anche un danno o la morte del paziente si ha concorso anche di responsabilità extracontrattuale. RAPPORTO EXTRACONTRATTUALE - Una prestazione è fornita in via occasionale, in virtù di un turno di lavoro o in situazioni di urgenza. Se in seguito a tale intervento viene provocata la morte o una lesione al paziente si incorre in una responsabilità extracontrattuale. RESPONSABILITA DIRETTA ED INDIRETTA - La prima consiste nell'obbligo di rispondere del fatto illecito proprio, la seconda implica l'obbligo di rispondere del fatto illecito altrui come nel caso di danni causati da incapaci, minori, allievi o apprendisti (art. 2047, 2048 c.c., culpa in vigilando), dai collaboratori (art c.c., culpa in eligendo) o dagli ausiliari (art c.c.). 6
7 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 11 gennaio 2008, n. 577 RESPONSABILITA CIVILE A sua volta anche l'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale. In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. RESPONSABILITA CIVILE L alternativa fra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale per colpa non è affatto nominalistica ma, al contrario, gravida di conseguenze Muta il termine prescrizionale: cinque anni se si agisce per responsabilità extracontrattuale da fatto illecito; dieci anni se si agisce per responsabilità contrattuale Muta il regime probatorio: in caso di azione per responsabilità contrattuale, al paziente sarà sufficiente dimostrare l esistenza del rapporto obbligatorio (facilmente dimostrabile in questo caso) ed il relativo inadempimento (oggettivo), mentre incomberà sul professionista la prova dell adeguatezza della sua condotta e che il danno deriva da causa a lui non imputabile. in caso di azione per responsabilità extracontrattuale incomberà sul paziente, invece, la prova anche della colpevolezza del professionista sanitario che si assume autore del fatto (in forza dell art c.c.) 7
8 Il problema della colpa grave (i) Non esiste nel nostro ordinamento una nozione di Colpa Grave Codice penale grado della colpa (133 cp) Nell'esercizio del potere discrezionale, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. Codice civile limite nella colpa per imperizia (2236 cc) Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave (1176). tutto resta affidato alla giurisprudenza Colpa grave e pubblico impiego L'artt. 22 e 23 D.P.R 3/1957 L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ( ) è personalmente obbligato a risarcirlo. E' danno ingiusto ( ) quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo nei confronti di quest'ultimo ( ). Negli ultimi anni le condanne della Corte dei Conti sono in aumento sia per la responsabilità dei dipendenti che per danno all immagine 8
9 Le sentenze di colpa grave NELLA BANCA DATI DELLA CORTE DEI CONTI CI SONO PROVVEDIMENTI PUBBLICATI. INSERENDO COME MATERIA LA RESPONSABILITÀ, E COME PAROLE INFERMIERE RISULTANO PRESENTI 45 PROVVEDIMENTI: n.ro 0 per il 1999 n.ro 4 per il 2005 n.ro 0 per il 2000 n.ro 9 per il 2006 n.ro 0 per il 2001 n.ro 9 per il 2007 n.ro 4 per il 2002 n.ro 4 per il 2008 n.ro 1 per il 2003 n.ro 9 per il 2009 n.ro 4 per il 2004 n.ro 6 per il 2010 Polizze diffuse in italia Sinistro: 1) la comunicazione con la quale l Azienda Sanitaria o la Società di Assicurazioni dell A.S. mette in mora l Assicurato o manifesta all Assicurato di ritenerlo responsabile per danni o perdite cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti allo Assicurato stesso a titolo di colpa grave; Oppure: 2) l invito a dedurre o la citazione in giudizio dell Assicurato dinanzi alla Corte dei Conti 9
10 Polizze diffuse in italia in altri casi, per l operativita della polizza, nella descrizione dell'oggetto del contratto assicurativo si richiede chiede che vi sia una sentenza per colpa grave passata in giudicato Polizze diffuse in italia La garanzia ( ) opera per quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali in conseguenza di un fatto od omissione commessi con "colpa grave", con sentenza passata in giudicato 10
11 Riassumendo 1) fra il giorno in cui si è verificato il danno e quello in cui avviene in concreto il risarcimento (dopo tutti i gradi di giudizio) passano in genere 10/15 anni: solo a questo punto verrà coinvolta la Corte dei Conti 2) tutte le polizze assicurative coprono solo le richieste di risarcimento danni pervenute durante il periodo di validità del contratto assicurativo ma non conosciuti prima della stipula dello stesso (Claims Made) 3) Quindi ci si può trovare nella condizione di non poter aprire il sinistro per 10/15 anni (manca l azione di rivalsa) e di non poterlo fare neppure quando si è coinvolti in un azione di rivalsa se (come sempre accade) sarà cambiato l assicuratore, in quanto il nuovo assicuratore non coprirà fatti già noti (da tanti anni). Decorrenza Polizza 1 Cessazione Polizza 1 e attivazione Polizza 2 Avviso di garanzia Richiesta di risarcimento Risarcimento Azione di rivalsa In altre parole, una polizza pagata ma inefficace. Perche? 11
12 Tutti contro tutti (i) Dalla analisi dei sistemi centralizzati sino ad oggi attivati, il 15% circa dei sinistri riguarda un errore del singolo, l'85% concerne problemi organizzativi, di comunicazione e/o di connessione fra strutture complesse. Tutti contro tutti (ii ( ii) 12
13 Tutti contro tutti (iii ( iii): ): il mondo reale A Milano tutti i casi di sospetta malpractice sanitaria con decesso del paziente (segnalazione d Ufficio + segnalazione di parte offesa) prevedono l esecuzione di autopsia giudiziaria presso la Sezione di Medicina Legale della Università degli Studi di Milano il cui archivio è quindi da considerarsi ad altissima sensibilità informativa. Nel periodo presso la Sezione Dipartimentale di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell Università di Milano sono state effettuate un totale di necroscopie (1.012 autopsie/anno). Circa 2 casi su 100 riguardano soggetti il cui decesso si sospetta sia dovuto a malpractice Nel periodo preso in esame: da un ipotesi giornalistica di circa 4 morti al giorno causati da errore medico si passa a 0,06 autopsie al giorno per i quali si pone un sospetto di malpractice da un ipotesi di circa 120 morti al mese causati da errore medico si passa a meno di due autopsie al mese per i quali si pone un sospetto di malpractice Tutti contro tutti (iv ( iv) SI NOTA UN ACCRESCIMENTO DEI CONFLITTI INTERNI - Verticali > VERSO L'AZIENDA - Orizzontali > VERSO II COLLEGHI Sulla base di veri o presunti difetti organizzativi e/o carenze strutturali CHI RESTERA' CON IL CERINO IN MANO? La forza di una catena è pari alla forza del suo anello più debole 13
14 Responsabilita' solidale Art Cod. Civ. Responsabilità solidale Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. DPR 3/57 Art 22. Responsabilità verso i terzi. ( ) L'azione di risarcimento nei suoi confronti (del dipendente: n.d.r.) può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato. I processi trasfusionali Tesi dott.ssa Paola Andreozzi Scopo: rilevare le conoscenze in tema di gestione del rischio clinico e di sicurezza trasfusionale. 100% degli infermieri AV4 UU.OO.: oncologia, medicina interna, chirurgia, ortopedia e medicina d accettazione d urgenza di Fermo A. Murri periodo luglio agosto
15 I processi trasfusionali Vengono eseguiti due prelievi di sangue in momenti successivi per la determinazione del gruppo sanguigno in situazioni non urgenti? procedura basilare per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB Art. 14 D.M. 3 Marzo Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue e di emocomponenti = 26 I processi trasfusionali Prima dell inizio della trasfusione viene misurata la temperatura? Linee guida Società Italiana Medicina Trasfusionale e Immunologia - SIMTI: controllare il paziente: - prima della trasfusione - all inizio - dopo 15 minuti - almeno ogni ora - alla fine della procedura - dopo 4 ore che la trasfusione è terminata. Registrare tutto in cartella-inizio fine = 62 15
16 I processi trasfusionali Il medico è sempre presente per i primi 15 minuti dall inizio della trasfusione? Linee Guida Il Buon Uso del Sangue (Ministero della Salute nel 2009) il medico inizia la trasfusione e deve rimanere nelle immediate vicinanze per i primi minuti = 49 I processi trasfusionali I parametri vitali vengono monitorati dopo 15 min. dall inizio della trasfusione, ogni ora, alla fine della trasfusione e dopo 4 h? Linee guida SIMTI: controllare il paziente: -Prima - inizio -dopo 15 minuti -almeno ogni ora -alla fine -dopo 4 ore che la trasfusione è terminata. Registrare tutto in cartella-inizio fine = 63 16
17 I processi trasfusionali In caso di problema è preferibile motivare il perché NON HO seguito le LINEE GUIDA o forse perché le HO seguite? La Colpa grave in un ambito tecnicamente articolato (i) Paziente di poco più di tre anni di età, al pronto soccorso per una grave insufficienza respiratoria. Il medico del pronto soccorso diagnosticava al bambino una laringite acuta spastica e disponeva il ricovero, per flogosi edematosa dell epiglottide. Tracheotomia. Intubazione particolarmente difficoltosa della durata di circa 10 minuti e conclusa solo dopo alcuni tentativi utilizzando un tubo endotracheale di calibro di 3,5 mm; (i protocolli in relazione all età del paziente prevedono un tubo di 5 mm ma lo stato dell edema non avrebbe consentito l introduzione un calibro maggiore senza provocare gravi lesioni). Il tubo veniva fissato con ancoraggio al labbro inferiore del paziente; fine turno dell anestesista; bambino sufficientemente ventilato, l equipe iniziava ad incidere i piani cutanei e sottocutanei. Dopo circa trenta/trentacinque minuti il sangue assume una colorazione scura, il chirurgo, accelera i tempi dell intervento. L infermiera nota una diminuzione dei battiti cardiaci, viene somministrata una dose di atropina. Arresto cardiaco del paziente, completata la stomia tracheale il chirurgo si avvedeva che il tubo orotracheale non era in trachea. Massaggio cardiaco, il cuore tornava a battere ma il risveglio del paziente non si verificava, trasferimento in altra struttura il decesso avveniva qualche giorno dopo. 17
18 La Colpa grave in un ambito tecnicamente articolato (i) SENTENZA 2235/2010 Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana Estubazione accidentale: Il PM ha osservato inoltre che deve ritenersi ascrivibile ad inescusabile negligenza del medico la circostanza di non aver vigilato sull esatto ancoraggio del tubo alla mandibola superiore, anziché a quella inferiore, ancorchè materialmente eseguito dall infermiera La Colpa grave in un ambito tecnicamente articolato (ii ii) o Paziente (fumatore ed iperteso) colpito da infarto miocardico acuto e grave insufficienza respiratoria viene sottoposto a angioplastica coronarica con l applicazione di uno stent medicato. o Sei giorni dopo veniva trasferito dal reparto di terapia intensiva a quello di cardiologia con diagnosi di edema polmonare e Ima, dove venivano effettuati diversi accertamenti, tra cui un Ecg Holter. o Pochi giorni dopo veniva registrato in cartella clinica che il paziente risultava asintomatico, obbiettività negativa; l ecocardiodoppler aveva mostrato una moderata ipertofia ventricolare sinistra, acinesia antero-settate e laterale sinistra medio apicale, restrittività diastolica. o Nel pomeriggio dello stesso giorno (in nona giornata), il medico decideva di dimettere il paziente con diagnosi di infarto al miocardio acuto anteriore esteso, edema polmonare, con prescrizione di terapia farmacologica. o Giunto il paziente a casa e colto da dispnea e tosse veniva immediatamente trasportato dai familiari in ospedale dove vi giungeva in arresto cardiocircolatorio. 18
19 La Colpa grave in un ambito tecnicamente articolato (ii ii) SENTENZA Corte di Cassazione n del 2 marzo 2011 Il Tribunale condannava il sanitario a otto mesi di reclusione e al risarcimento del danno per omicidio colposo, riconoscendo la colpa del medico nell aver dimesso un paziente che presentava ancora fattori di rischio tali che consigliavano la prosecuzione della degenza. La Corte d Appello assolveva il medico richiamando le considerazioni del perito che aveva sostenuto come fossero inesistenti indici obiettivamente contrari alla dimissione del paziente, che era in compenso cardiocircolatorio e non faceva prevedere l insorgenza di complicanze. La Corte di Cassazione rinvia al giudice di legittimità ritenendo che la condotta del sanitario dovrà essere valutata non in conformità alle Linee-guida, ma in base alle reali condizioni del paziente, per verificare se la decisione di dimettere il paziente non sia stata affrettata. il "semplice" rispetto delle Lg non è sufficiente a salvare il medico dai profili di colpa, soprattutto se esse corrispondono a esigenze mercantili e a logiche di economicità di gestione, la cui adesione potrebbe, come nel caso in esame, porsi in contrasto con le esigenze di cura del paziente. La protezione del branco branco : : il valore dell appartenenza Dopo ogni sinistro denunciato, la Società e l Assicurato hanno la facoltà di disdettare, a far data dalla prima scadenza annuale successiva, la copertura assicurativa del singolo Assicurato che ha presentato la denuncia con un preavviso minimo di 60 giorni dalla scadenza annuale. Nel caso la disdetta all assicurato venga inviata dalla Società, la stessa dovrà darne avviso scritto alla Contraente. La Contraente potrà esprimere parere contrario alla richiesta entro 30 giorni dalla ricezione del preavviso. LA CONVENZIONE IPASVI Garantisce da 7 anni gli infermieri con continuità, agevolando, in particolare, gli infermieri colpiti da sinistri CHE NON POSSONO ESSERE SINGOLARMENTE DISDETTATI. 19
20 Dalla polizza a un sistema di protezione Estensioni della garanzia L assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante: dall uso di apparecchi ritenuti utili per l attività dell Assicurato; per i danni conseguenti all'impiego di apparecchiature e strumenti medicali inerenti l'attività svolta dall'assicurato compreso l'impiego di apparecchi a raggi X esclusivamente per scopi diagnostici; da malattia collegata all HIV (compreso AIDS), virus C e virus Delta. In questi casi il massimale di polizza si intende ridotto nella misura del 50%; dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere; dall applicazione del D.lgs. 196/2003; da colpa grave; l assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all assicurato per i danni agli strumenti e/o apparecchiature di proprietà di terzi, il cui utilizzo viene richiesto dall attività professionale svolta dall assicurato. al termine dell attività professionale è acquistabile una garanzia postuma che tutela sino alla prescrizione 20
21 I liberi professionisti La garanzia è valida anche per la proprietà e conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n e dell art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.lgs. ed addetti alle attività per le quali e prestata l'assicurazione; ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/65 e del D.lgs. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n Dalla polizza polizza al sistema di protezione : la tutela legale(i) La Società assicura, nei limiti del massimale pari ad 5.000,00 per caso assicurativo, per assicurato e per anno, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi gli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d infanzia iscritti ad un Collegio IPASVI, Tali oneri sono: le spese per l intervento di un legale; le spese di un consulente nominato dall Assicurato; le spese di giustizia; le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società; le spese attinenti l esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi 21
22 Dalla polizza polizza al sistema di protezione : la tutela legale(ii ii) L assicurazione si intende prestata a favore degli Assicurati esclusivamente durante lo svolgimento dell attività professionale di infermiere professionale, assistente sanitario e vigilatrice d infanzia regolarmente iscritto ad un Collegio IPASVI. L assicurazione vale per: la difesa in procedimenti penali contro l imputazione per reati colposi; la difesa in procedimenti penali per reati dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. La convenzione IPASVI Costa meno Copre di più Copre ovunque, dentro e fuori alle Aziende Copre qualsiasi tipo di attività l iscrizione a IPASVI abiliti ad esercitare Copre ogni profilo professionale Tutela Sempre 22
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