LA RISERVA STATALE IN MATERIA DI GIOCO PUBBLICO: LE

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1 Scuola superiore dell economia e delle finanze Ezio Vanoni Scuola di formazione del Ministero dell economia e delle finanze Corso di Alta Formazione interdipartimentale Il gioco pubblico LA RISERVA STATALE IN MATERIA DI GIOCO PUBBLICO: LE IMPLICAZIONI NEL SETTORE DEGLI APPARECCHI DA DIVERTIMENTO dott. Carlo Lopez Roma, 13 aprile 2010

2 SOMMARIO La riserva statale sul gioco pubblico... 1 Il settore degli apparecchi da divertimento: il riparto delle competenze tra gli organi istituzionali... 2 Il settore degli apparecchi da divertimento: la tutela dell ordine pubblico, della fede pubblica e dei giocatori... 5

3 La riserva statale sul gioco pubblico In materia di gioco pubblico, una prima riserva statale è rappresentata dal fatto che trattasi di materia soggetta a legislazione esclusiva dello Stato posto che, con riferimento al gioco d'azzardo, vietato dall art. 718 c.p., trova applicazione l art. 117, comma 2, lett. l) Cost., mentre i giochi e le scommesse autorizzati attengono alla materia della pubblica sicurezza di cui all'art. 117 comma 2, lett. h) Cost.: la disciplina dei giochi pubblici spetta, dunque, allo Stato o ad altri enti indicati da leggi, con esclusione di altri centri di normazione quali la regione e la provincia. Una seconda riserva statale è quella relativa alla gestione dei giochi pubblici, riconducibile alla volontà del Legislatore, espressa con il d. lgs. n. 496 del 14 aprile 1948 che, all art. 1, dispone che l organizzazione e l esercizio dei giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponde una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato. Solo sotto il profilo dell esercizio, l attività di gioco e scommessa può essere conferita dallo Stato ai privati mediante concessione, mentre è esclusa la libera iniziativa economica dei privati: la necessità di un espressa qualifica di servizio pubblico oggetto di concessione da parte di una norma primaria (con esclusione di atti regolamentari o circolari ) discende dall art. 41 Cost. che pone la riserva di legge in ordine a limitazioni della iniziativa economica privata da parte dei pubblici poteri ( Tar Lazio III n. 1422); la riserva statale sul gioco pubblico è, altresì, soggetta al regime dell art. 43 Cost. e compatibile con esso in quanto sottrae l esercizio dei giochi, per scopi di utilità generale, alla libera iniziativa economica dei privati che possono però esercitarla se in possesso di requisisti predefiniti. Tale riserva statale è stata riconosciuta compatibile con i principi comunitari di concorrenzialità, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, purché le norme siano supportate da motivi imperativi di interesse generale, perseguano lo scopo, non siano sproporzionate né discriminatorie; in proposito, l attuale punto d arrivo è costituito dalla c.d. sentenza Placanica (cause n.338/04, 359/04 e 360/04 del 6 marzo 2007), nella quale la Corte di giustizia ha ritenuto che l obiettivo della prevenzione dell esercizio delle attività di gioco d azzardo per fini criminali o fraudolenti, canalizzandole in circuiti controllabili, può giustificare le limitazioni alle libertà comunitarie poste dalla normativa italiana; lascia però al giudice nazionale la verifica del rispetto del criterio della proporzionalità con cui queste misure sono state adottate. La riserva in favore dello Stato nel settore del gioco pubblico trova la sua ratio non tanto - o, comunque, non solo - nello scopo di assicurare delle entrate all erario bensì in quello di controllare un fenomeno che è suscettibile di coinvolgere flussi cospicui di denaro, anche di provenienza illecita, fenomeno rispetto al quale si pongono, quindi, esigenze di tutela dell ordine pubblico ed in particolare di contrasto alla criminalità, nonché di tutela della fede pubblica e dei giocatori. (v. Cons. Stato, Sez. IV, 1 marzo 2006, n. 962; Cass. civ., Sez. un., 1 aprile 2003, n. 4994; T.A.R. Lazio n. 4296/05). In definitiva, anche la politica espansiva nel settore del gioco, pur contraddicendo lo scopo sociale di limitare la propensione al gioco è, tuttavia, coerente con quello di evitarvi, per quanto possibile, le infiltrazioni criminali e di canalizzare le attività del gioco in circuiti controllabili (Cons. Stato n.5644/2006; idem, 4321/2008). pag. 1/1

4 L intervento dello Stato nel settore del gioco pubblico ha evidentemente una sua giustificazione anche se valutato secondo un approccio di tipo economico: in economia, viene chiamata fallimento del mercato quella situazione in cui i mercati non sarebbero in grado di organizzare la produzione in maniera efficiente, o non saprebbero allocare efficientemente beni e servizi ai consumatori; in particolare, una delle possibili cause di fallimento del mercato è la presenza di esternalità ovvero di conseguenze (positive o negative) nella sfera di altri soggetti, senza che a questo corrisponda una compensazione (nel caso di impatto negativo) o il pagamento di un prezzo (nel caso di impatto positivo) pari al costo o al beneficio sopportato/ricevuto. Come già prima evidenziato, il mercato dei giochi pubblici, in assenza dell intervento dello Stato, presenta possibili esternalità negative quali l infiltrazione della criminalità organizzata e l assenza di adeguata tutela della fede pubblica e dei giocatori. Il settore degli apparecchi da divertimento: il riparto delle competenze tra gli organi istituzionali Proprio in virtù della legislazione esclusiva dello Stato in materia di gioco pubblico, la Corte Costituzionale ha dichiarato l illegittimità di alcune disposizioni della legge della Provincia Autonoma di Trento 11 marzo 2005, n. 3, per contrasto con l art. 117 Cost., rilevando che la materia degli apparecchi da gioco si riferisce all adozione di misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell ordine pubblico ed in essa rientra non soltanto la disciplina dei giochi d'azzardo ma anche quella dei giochi che, pur presentando un elemento aleatorio e distribuendo vincite di danaro, non sono considerati giochi d'azzardo (v. Corte Cost., 22 giugno 2006, n. 237). Tale tesi è stata ulteriormente ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 72/2010 in cui è stato altresì chiarito che il provvedimento del questore, recante la tabella dei giochi proibiti ai sensi dell art. 110 del T.U.L.P.S. e la disciplina dell installazione e dell uso degli apparecchi da gioco, non determina alcuna lesione delle attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano e non è riconducibile ai poteri di polizia amministrativa assegnati al Presidente della Provincia in materia di esercizi pubblici, posto che l individuazione dei giochi proibiti e la disciplina di quelli leciti risponde ad esclusive esigenze di tutela dell ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. La circostanza che l osservanza di tali prescrizioni sia imposta nei locali destinati ad ospitare pubblici esercizi non vale, infatti, a sottrarre la disciplina in questione alla materia riservata alla potestà legislativa statale, essendo il predetto provvedimento estraneo alle finalità che contraddistinguono la disciplina degli esercizi pubblici. Altrettanto recente è, tuttavia, l iniziativa del Sindaco del Comune di Leonessa che, con nota dell' , ha ordinato "il divieto assoluto all'uso di apparecchi da gioco con vincite" ed ha altresì revocato "tutte le autorizzazioni pubbliche rilasciate per l'uso degli apparecchi automatici da gioco con vincite, quali video poker e similari": avverso tale provvedimento, uno dei Concessionari per la gestione telematica del gioco mediante apparecchi con vincita in denaro, ha presentato ricorso (n. 9308/2009) innanzi al TAR Lazio in relazione al quale è stato emesso il decreto cautelare del Presidente del TAR (n.5349/09) e, successivamente, l ordinanza cautelare di sospensione dell efficacia dell atto impugnato (n. 5748/09): benché si sia ancora nella fase cautelare del processo amministrativo, caratterizzata solo da un esame sommario delle ragioni di diritto e di merito addotte dalla ricorrente, è assai probabile pag. 2/2

5 l accoglimento della pretesa all annullamento dell atto impugnato attesa la manifesta fondatezza del gravame, come valutata nell ordinanza cautelare. Circa i poteri del Sindaco in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana di cui al comma 4, dell art. 54, del D.Lgs. 267/2000, se ne rammentano modalità e presupposti Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. Orbene, l uso dei predetti poteri straordinari extra ordinem e d urgenza è consentito al Sindaco esclusivamente al fine di fronteggiare un emergenza con rimedi eccezionali in attesa dell espletamento delle ordinarie misure previste dall ordinamento per il corretto esercizio dell azione amministrativa e, comunque, presuppone sempre la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a una situazione di natura eccezionale imprevedibile (v. TAR Puglia sentenza n. 593/2008). Ed ancora, il TAR ha dichiarato l illegittimità di un regolamento comunale che prevedeva limitazioni all installazione di apparecchi da gioco, ulteriori rispetto alle previsioni di AAMS rilevando che: l'eventuale intervento regolamentare dei Comuni nella materia dell'attività di videogioco non può riguardare la disciplina del contingentamento numerico degli stessi, già definita dalla normativa statale (legislativa e regolamentare), giacchè l'eventuale regolazione comunale configurerebbe non solo un indebito intervento nella materia della tutela dell'ordine e sicurezza pubblica (rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, comma 2, lett. h Cost.), ma anche una indebita restrizione del diritto di libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.). Se é pur vero che l'art. 117 Cost. riconosce ai Comuni potestà regolamentare sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni loro attribuite, tale potestà non consente certo pur se motivata da ragioni sociologiche, anch'esse peraltro di dubbia collocazione, quanto in particolare ai rimedi per contrastare gli effetti dell'uso prolungato degli apparecchi di videogioco, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni interventi che abbiano l'effetto di interferire direttamente od indirettamente su funzioni (tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza) di spettanza statale e di incidere quindi anche su diritti costituzionalmente garantiti collegati (come quello di cui all'art. 41 Cost.). (v. T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. IV, 9 novembre 2005, n. 3951). A livello locale assumono comunque un ruolo di primaria importanza i provvedimenti dei Comuni che rilasciano le licenze ex art. 86 del TULPS, in forza della competenza a loro attribuita ai sensi dell art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nonché delle Questure con riferimento alle licenze di cui all art. 88 del TULPS: si rammenta, infatti, che l'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 del TULPS è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 del TULPS. Il giudizio di liceità espresso in generale dal legislatore, soddisfatte alcune condizioni, su alcune tipologie di giochi e scommesse non esclude la concorrente valutazione dei Comuni e delle Questure circa il luogo nel quale l'imprenditore intende allocare la sua azienda (cfr. Cons. Stato, IV, 26 giugno 1990 n. 528). Fra gli elementi che le predette amministrazioni devono responsabilmente valutare, prima di concedere o negare la licenza all apertura di sale giochi, rientrano quelli che riguardano lo stato dei luoghi e le caratteristiche del traffico veicolare o pedonale che in essi si svolge, con immediati riflessi pag. 3/3

6 sulla incolumità personale di coloro che, per varie ragioni, in detti luoghi si trovano a transitare (cfr. Cons. Stato IV n. 263). Come di recente evidenziato dal Tar Lombardia, con sentenza n.63/2010, può trattarsi, tra l altro, dell'interesse degli abitanti del luogo a che i suoni, rumori e schiamazzi provenienti da una sala giochi non si protraggano nelle ore notturne, dell interesse a non aggiungere i numerosi potenziali frequentatori del locale a coloro che incrementano il fenomeno della prostituzione già (eventualmente) presente in zona, dell interesse a prevenire risse per motivi di traffico, di sosta ed altro. Tuttavia, tutta la giurisprudenza è concorde nel ritenere che eventuali dinieghi al rilascio delle predette licenze di pubblica sicurezza devono essere ragionevoli e congrui rispetto agli interessi che le Amministrazioni intendono tutelare. Si rammenta, peraltro, la competenza sindacale nel disciplinare gli orari di esercizio delle attività di intrattenimento: come evidenziato dal TAR Lazio con la sentenza n. 5619/2010, la predetta competenza trova pieno riconoscimento nell art. 50, comma 7, del d. lgv. n. 267 del 2000, secondo cui il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. Dalla particolare ampiezza della nozione di pubblico esercizio contenuta nella disposizione, la giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 4 luglio 2007, n. 2198), ritiene che rientrino senz altro nella predetta nozione anche le attività di intrattenimento espletate all interno di sale giochi. È appena il caso di evidenziare che, anche per quel che riguarda gli orari di esercizio delle attività di intrattenimento, i provvedimenti amministrativi devono essere ragionevoli e congrui: si veda, tra le altre, la sentenza breve del TAR Catania, sez. IV, 13 maggio 2010 n. 1426, che giudica illogico, annullandolo, il provvedimento di diniego del prolungamento d orario fino alle ore 2,00 - pur motivato dalla tutela dell ordine pubblico in considerazione del fatto che tutti gli altri locali osservano il medesimo orario prolungato. Con riferimento alle licenze di pubblica sicurezza ex artt. 86 e 88 del TULPS, trova applicazione l articolo 10 del TULPS ( le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata ) nelle ipotesi di inosservanza delle disposizioni sul contingentamento degli apparecchi contenute nei Decreti direttoriali 27 ottobre 2003 e 18 gennaio 2007: si ritiene che tale violazione configuri abuso delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 ovvero 88 del TULPS, necessarie alternativamente per l installazione di apparecchi da divertimento nei luoghi pubblici e ne consegue l obbligo, da parte degli organi accertatori dell inosservanza delle disposizioni sul contingentamento, di presentare il rapporto all autorità che ha rilasciato la licenza affinché valuti l opportunità di irrogare la predetta sanzione, in forza del potere di controllo sul possesso dei requisiti di attitudine e di affidabilità della persona autorizzata e di controllo sul corretto esercizio dell'attività autorizzata, da esercitarsi sia in sede di rilascio del titolo abilitativo, sia in prosieguo per il periodo di validità. Invece, con riferimento all ulteriore competenza delle Questure nell individuare i giochi da vietare nel pubblico interesse (ex art. 110, comma 1, TULPS), si rappresenta che con circolare N.557/PAS del 12 ottobre 2006, il Ministero dell Interno Dipartimento della Pubblica pag. 4/4

7 Sicurezza- ha chiaramente stabilito che i giochi di cui al comma 6 dell art. 110 del TULPS, che risultano conformi alle relative prescrizioni normative non sono da ricomprendersi nella tabella questorile dei giochi proibiti di cui al comma 1 del medesimo articolo. Invero, è stato ritenuto in contrasto con la volontà del legislatore nazionale includere nella tabella dei giochi proibiti i giochi di cui trattasi, conformi alle relative prescrizioni normative, in quanto dichiarati, giustappunto, leciti dall articolo 110 del TULPS: in particolare, in base al dettato normativo, gli apparecchi cc.dd. Newslot non possono riprodurre il gioco del poker, mentre è pienamente legittima, attraverso di essi, la proposizione di tutti gli altri giochi, anche di quelli menzionati nella tabella questorile. Con riferimento all autorità competente ad irrogare la sanzione accessoria ex art. 110, comma 10, del TULPS (sospensione o revoca delle licenze per violazioni dell articolo 110, comma 9, del TULPS, da parte del Sindaco, per la licenza ex art. 86 del TULPS, ovvero da parte del Questore, per la licenza ex art. 88 del TULPS), si rileva che ai giudici amministrativi è stato rimesso il compito di determinare se la predetta autorità sia da riconoscersi nel Sindaco quale ufficiale di Governo, ovvero quale rappresentante legale dell ente comunale, con la possibilità, in tal caso, di essere sostituito dal dirigente comunale competente. La giurisprudenza non si è espressa in maniera univoca al riguardo: successivamente alla sentenza del TAR Lombardia n.294/ per la quale il potere sanzionatorio in argomento è affidato direttamente al Sindaco quale ufficiale di Governo - si sono altresì pronunciati il T.A.R. Toscana Firenze Sez. II Sent., 20 marzo 2009, n. 489 e il TAR Lazio, Sez. I ter, con la sentenza n del 23/02/2009, per rilevare quanto segue: la giurisprudenza ha affermato che il potere sanzionatorio di cui al comma 10 dell'art. 110, espressamente attribuito al "Sindaco competente", rientra tra le competenza in materia di Polizia amministrativa che - con l'art. 19 del DPR 616 del sono state trasferite agli enti locali, e che pertanto non sono esercitate dal Sindaco in qualità di ufficiale di Governo ma in qualità di rappresentante legale dell'ente comunale (cfr., T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 14 aprile 2008, n. 2192). ; tale tesi viene ulteriormente corroborata, nella citata sentenza del TAR Lazio, rilevando la diversità tra la sanzione di cui trattasi e la misura contenuta nella disposizione di cui all'art. 110, comma 11, TULPS in materia di violazioni delle disposizioni concernenti gli apparecchi per giochi d'azzardo (sospensione della licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a tre mesi), la quale appare invece riconducibile ai provvedimenti cautelari, finalizzati alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, e non ai provvedimenti sanzionatori (cfr., Consiglio Stato, sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5802). Il settore degli apparecchi da divertimento: la tutela dell ordine pubblico, della fede pubblica e dei giocatori Il Legislatore ha predisposto una disciplina quadro del settore degli apparecchi da divertimento e intrattenimento con l individuazione di organi e funzioni nell intento, in particolare, di attualizzare costantemente la normazione secondaria di specificazione tecnica. Il D.P.R. n. 33 del 2002, emanato in attuazione dell art. 12 della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 ed il D.L. n. 138 dell 8 luglio 2002 convertito in legge n. 178 del 2002, hanno unificato le competenze in materia di giochi, inizialmente ripartite tra il Ministero delle Finanze, il CONI e l UNIRE, pag. 5/5

8 affidandole ad AAMS, alla quale, in particolare, sono affidate le funzioni di regolazione, indirizzo, coordinamento e controllo dell intero comparto del gioco pubblico. Con l art. 22 della legge n. 289 del 2002, il Legislatore ha riordinato la normativa sul gioco lecito con l obiettivo della piena razionalizzazione del comparto relativo agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento al fine di creare, da un lato, nuove opportunità economiche per le aziende del settore disposte ad operare in un sistema legale di produzione e gestione degli apparecchi e, dall altro, di favorire una netta separazione, sul piano giuridico, tra apparecchi di gioco leciti e illeciti. Sino all entrata in vigore del citato articolo 22 gli unici giochi leciti, mediante apparecchi, erano quelli con elementi di abilità e di intrattenimento preponderanti rispetto all elemento aleatorio e i cui premi non potessero essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro né potessero realizzare alcun fine di lucro. Il citato articolo 22 ha sostituito l articolo 110 del TULPS e, in particolare, ha tipizzato la categoria di apparecchi che distribuiscono vincite in denaro, ricomprendendola per la prima volta nel novero degli apparecchi idonei per il gioco lecito. Diviene fattore critico di successo la capacità di ampliare ed innovare costantemente la gamma di offerta del gioco, in quanto sempre più si viene scelti proprio perché si offre una più ampia scelta (si tratta evidentemente di un paradosso solo apparente); è sempre più importante moltiplicare le occasioni di consumo e le loro combinazioni, che consentono scelte individuali più creative, soprattutto per quanto riguarda gli stili di consumo ed il gusto che si esprime e si sviluppa attraverso le scelte: senza una adeguata capacità di visione e senza una progettualità all altezza della sfida, il rischio è di uscire ridimensionati dal confronto con la concorrenza illegale, sempre più diversificata. Il funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro si caratterizza per la necessità, normativamente prevista, del collegamento obbligatorio alla rete per la gestione telematica degli apparecchi medesimi: tale rete telematica rappresenta il principale strumento di garanzia e controllo del gioco mediante apparecchi in Italia e non ha equivalenti nel panorama mondiale (v. TAR Lazio sentenza n. 4295/2005 sulla legittimità della gestione telematica del gioco quale sistema integrato di controllo preventivo e di vigilanza continua ). In particolare, le funzioni della rete telematica sono: il collegamento in rete degli apparecchi al sistema di elaborazione dei Concessionari ai quali è affidata la gestione telematica degli apparecchi stessi, la raccolta dei dati registrati negli apparecchi e il trasferimento quotidiano al sistema centrale di AAMS; la rilevazione della conformità del funzionamento e del gioco e segnalazione immediata dei casi anomali; il monitoraggio tecnico e commerciale degli apparecchi; la gestione amministrativa; la contabilizzazione delle somme giocate, delle vincite e del PREU. È il caso di evidenziare che le due tipologie di apparecchi da divertimento con vincita in denaro, oggi normativamente previste, o assumono lo stato di blocco qualora non trasmettano le prescritte comunicazioni alla rete per un periodo superiore ai 7 gg. (ciò vale per le cc.dd NewSlot) o possono funzionare, consentendo l offerta di gioco, solo se ed in quanto siano collegate alla rete telematica (ciò vale per le cc.dd Videolottery). pag. 6/6

9 Il legislatore ha affidato ad AAMS il compito di individuare, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, i Concessionari della rete per la gestione telematica degli apparecchi: tali Concessionari, peraltro, devono essere titolari di licenza ex art. 86 del TULPS, necessaria anche per le attività di produzione o di importazione, di distribuzione e di gestione, anche indiretta, sia degli apparecchi con vincita in denaro sia degli apparecchi senza vincita in denaro. Come rilevato dal TAR Lazio con la sentenza n.4295/2005, il Concessionario agisce come Amministrazione e si sostituisce ad essa assumendo, secondo l insegnamento della Cassazione penale, la veste di incaricato di pubblico servizio. D altro canto è a sua volta controllato dalla P.A. concedente. Con decreto direttoriale di AAMS, in attuazione dell art. 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono stati fissati i requisiti, aggiuntivi rispetto a quelli indicati dal TULPS, che i terzi incaricati della raccolta di gioco, per conto dei Concessionari, devono possedere: trattasi dell insussistenza d una serie di vicende illecite (che comportino l irrogazione di sanzioni amministrative o di condanne penali) o di situazioni di crisi d'impresa (fallimento, ecc.) ovvero di elementi di moralità personale, di capacità professionale e di solidità imprenditoriali atti a scongiurare ogni possibile degenerazione criminale o infiltrazione illecita nel gioco stesso o situazioni di decozione o crisi d impresa che rendano impossibile l ordinata raccolta di gioco. La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto congrue le prescrizioni di cui al citato decreto direttoriale (v. tra le altre, Consiglio di Stato n. 659/2008) in quanto reputa i terzi incaricati della raccolta delle giocate (in particolare, trattasi sostanzialmente dei gestori e degli esercenti), non meri ausiliari materiali della raccolta del gioco lecito, bensì terminali della gestione del gioco medesimo con diretto rapporto con i consumatori. Nel settore degli apparecchi da divertimento, accanto ad un sistema di tipo concessorio con riferimento ai soggetti che possono gestire l offerta di gioco e la relativa raccolta, è stato istituito anche un regime di tipo autorizzatorio preventivo attraverso la previsione di un nulla osta di distribuzione e un nulla osta di messa in esercizio per ciascun apparecchio. Al riguardo è opportuno evidenziare che, per la predisposizione delle regole tecniche, che sovrintendono alla realizzazione degli apparecchi da divertimento, AAMS agisce d intesa con il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell Interno al fine di stabilire quali siano gli apparecchi idonei al gioco lecito: ciò sottende ad un giudizio astratto di pericolosità sociale delle violazioni alle prescrizioni legislative e amministrative, in presenza delle quali si ritiene sussistere lesione dell ordine pubblico. Le attività di verifica tecnica, preordinate al rilascio dei titoli autorizzatori, possono essere svolte esclusivamente da Organismi di certificazione qualificati, in possesso di specifici accreditamenti e che offrono garanzie tecniche, professionali e di indipendenza. Con riferimento ai citati nulla osta, si rammenta lo specifico obbligo di apporre i nulla osta in argomento su ciascun apparecchio installato nei pubblici esercizi: in caso di inosservanza del predetto obbligo è invero prevista una sanzione amministrativa da 500 a euro per ciascun apparecchio; trattasi evidentemente di una prescrizione utile sia per agevolare le attività di accertamento degli organi di polizia sia, soprattutto, per tutelare la fede pubblica, in particolare dei giocatori. pag. 7/7

10 Esternamente a ciascun apparecchio di gioco devono essere altresì esposti, in modo visibile ed in lingua italiana, il costo della partita, le regole del gioco nonché l età minima del giocatore. Relativamente alla tutela dei minori, il legislatore che già in ambito penale ha previsto una aggravante di pena per colui che, nel commettere il reato di gioco d'azzardo, consente la partecipazione di soggetto minore di anni 18 (articolo 719 del codice penale) - nel settore degli apparecchi da divertimento con vincita in denaro (art. 110, comma 8, del TULPS), ne ha espressamente vietato il relativo utilizzo ai minori di anni 18: consentirne l uso ai minori di anni 18, comporta l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro e la chiusura dell esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni. Nel rispetto dell art. 32 Cost., al fine di tutelare l interesse pubblico al gioco responsabile e sicuro per prevenire una patologica propensione al gioco, con grave danno alla salute dei giocatori e al benessere delle loro famiglie, AAMS di intesa con il Ministero dell Interno, nel disciplinare le regole tecniche degli apparecchi, ha adottato le opportune iniziative finalizzate a radicare, nei consumatori, una corretta cultura del gioco legale e della sua pratica: in particolare, è stato disposto che gli apparecchi di gioco consentano al consumatore di definire un limite di importo da giocare ovvero un tempo massimo di utilizzo, da visualizzare su video o display durante l esecuzione di ciascuna partita cosicché, al completo esaurimento del limite di importo o di tempo prefissati dal consumatore, deve essere visualizzato un apposito messaggio. Inoltre, è stato disposto che gli apparecchi di gioco siano muniti di soluzioni tecniche in grado di visualizzare su video o display, appositi messaggi e avvisi finalizzati alla promozione del gioco responsabile, trasmessi dalla rete telematica di AAMS ovvero dal dispositivo di controllo di AAMS. Invece, gli apparecchi senza vincita in denaro, utilizzabili anche dai minorenni, non possono riprodurre nessuno dei giochi d'azzardo o che, comunque, riproducano, anche in parte, le loro regole fondamentali, né giochi di contenuto ritenuto osceno o violento. In definitiva, si deve dare atto che, nel corso degli ultimi anni, si è svolto un attento dibattito istituzionale sul gioco, animato non solo da un interesse di tipo erariale ma anche e soprattutto dalla volontà di realizzare un gioco etico, sinonimo di gioco sicuro, socialmente non dannoso: tali obiettivi sono riassunti nello slogan, che compare sul sito istituzionale di AAMS, Regole chiare, massima trasparenza, sicurezza per tutti. L auspicio è che giunga a tutti gli operatori del settore il monito del Papa Benedetto XVI, contenuto nell Enciclica Caritas in veritate del 29 giugno 2009: l'esclusivo obiettivo del profitto senza il bene comune come fine ultimo, rischia di distruggere ricchezza e creare povertà". pag. 8/8

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