Work in Progress: Modello Unico 2013

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1 SEGRETERIA PROVINCIALE - TORINO Work in Progress: Modello Unico 2013 Venerdì 7 giugno 2013, ore Centro Congressi Torino Incontra Interventi di recupero del patrimonio edilizio Gustavo Desana 1

2 INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (aggiornato al ) Disciplina in continua evoluzione, dalla L. 449/1997 ad oggi. Novità 2011 Novità 2012 Impatto per Unico/2013 redditi 2012 Novità 2013 (in progress) Impatto su Unico/2014 redditi 2013: D.L. 63 del 4 giugno 2013, in vigore dal 6 giugno

3 Detrazione per recupero patrimonio edilizio Aspetti soggettivi: immutati Hanno diritto alla detrazione, se hanno sostenuto le spese e queste sono rimaste a loro carico, il proprietario il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale (uso, usufrutto, abitazione), i soci di società società semplici, in s.n.c., in s.a.s. e soggetti a questi assimilati dall art. 5 del TUIR, per gli immobili patrimoniali, 3

4 i detentori dello stesso quali l inquilino e il comodatario (previo consenso del legittimo possessore, e previa registrazione del contratto), i familiari conviventi del possessore, a condizione che le fatture e i bonifici siano a loro intestati e che i lavori siano effettuati sui locali su cui si esplica la convivenza (R.M. 184 del e C.M. n. 24 del ). 4

5 Aspetti oggettivi: immutati Immobili interessati: immutati La norma riguarda gli interventi effettuati su edifici residenziali, comprese le relative pertinenze e le parti comuni. Sono esclusi dall agevolazione gli edifici a destinazione commerciale o produttiva. Ci sono invece novità sugli interventi agevolabili in Unico/

6 Interventi agevolabili: le opere di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale, cioè manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; le opere di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze (con esclusione quindi della manutenzione ordinaria); 6

7 dal 2012 (novità) sono agevolati le opere di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza; realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (anche mediante acquisto da impresa costruttrice), eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, c. 3, della L. 104/1992; 7

8 relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia; 8

9 relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione [...]; di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. 9

10 Ristrutturazione con ampliamento Sono frequenti gli interventi di ristrutturazione con ampliamento, in questi casi occorre distinguere tra: opere senza demolizione (il 36% è applicabile alle spese riferibili alla parte esistente), opere con demolizione e ricostruzione (il 36% è applicabile a condizione che siano rispettate la volumetria e la sagoma dell edificio preesistente), come chiarito dalla R.M. 4/

11 Spese agevolate: immutate per Unico/2013 redditi 2012 Sono ammesse le spese relative a: progettazione esecuzione lavori messa a norma degli edifici altre prestazioni professionali richieste dall intervento relazioni di conformità perizie e sopralluoghi diritti, bolli e imposte per concessioni ed autorizzazioni oneri di urbanizzazione tassa occupazione suolo pubblico (R.M. 229/2009) Iva 11

12 Spese agevolate, particolari interventi L intervento di cui alla lettera d) del c. 1 dell art. 16-bis del TUIR prevede che l acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali da impresa costruttrice sia agevolato nei limiti del costo di costruzione. L acquisto di immobili ristrutturati da impresa o cooperativa edilizia è agevolato (c. 3 art. 16-bis TUIR) nei limiti del 25% del prezzo di acquisto. 12

13 Novità normative 2011 Introdotta nel 1997 come agevolazione transitoria, nel 2011 confluisce nel TUIR (art. 16-bis). Semplificazioni documentali: eliminazione dell obbligo di preventivo invio della comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara e soppressione obbligo distinzione manodopera in fattura. Trasferimento della detrazione. Ritenuta sui bonifici. 13

14 Aspetti documentali D.L. 70/2011: oltre all eliminazione dell obbligo di indicare la manodopera in fattura (favor rei: anche per anni precedenti, C.M. 19/ ), dal 14 maggio 2011 la comunicazione di inizio lavori è sostituita dall obbligo di compilazione dell apposita sezione III B Dati catastali nel mod. Unico: 14

15 Esempio di compilazione x 2 L219 U I

16 Trasferimento della detrazione per atto tra vivi Vendita fino al Le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Vendita tra il e il Le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Vendita dal La detrazione non utilizzata in tutto o in parte é trasferita per i rimanenti periodi di imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti. 16

17 Trasferimento della detrazione mortis causa In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (art. 16-bis TUIR). Si deve ritenere che la "detenzione materiale e diretta dell'immobile", cui fa riferimento l'art. 2, comma 5 della legge n. 289 del 2002, sussista qualora l'erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad abitazione principale. (C.M. 24/ ) 17

18 Trasferimento mortis causa della detrazione in caso di locazione Tra i numerosi chiarimenti forniti, la C.M. 13/2013 scrive che solo l erede del conduttore che subentri nella titolarità del contratto di locazione e che conservi la detenzione materiale e diretta del bene può portare in detrazione le rate residue. 18

19 Ritenuta sui bonifici D.L. 78/2010 Dal 1 luglio 2010 banche e poste erano obbligate ad operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto sui bonifici relativi ad interventi agevolati 36% e 55%. D.L. 98/2011 La ritenuta è ridotta al 4%, con decorrenza dal 6 luglio Altri aspetti di interesse connessi con la ritenuta Esclusione da ritenuta per oneri di urbanizzazione e spese collegate, nonché per l acquisto di box da fondi immobiliari. La ritenuta è legata ad un aspetto essenziale per fruire dell agevolazione (cfr. R.M. 55/2012) 19

20 Risoluzione 55/E del Bonifico bancario del 2011 privo dell indicazione della norma agevolativa: ritenuta 4% non operata. Conseguenze: agevolazione preclusa definitivamente. Tuttavia, interessante principio: la detrazione in esame non potrà essere disconosciuta nell ipotesi in cui l istante proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti [...] 20

21 N.B. Il bonifico errato esaminato nella R.M. era del 2011 [...] In altri termini, la ripetizione del pagamento, nell anno 2012, secondo le modalità previste, renderebbe detraibile la spesa sostenuta dalla dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno 2012 (UNICO 2013), considerato che l art. 16- bis del TUIR, applicabile agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a decorrere dal periodo d imposta 2012, ha reso strutturale la detrazione in esame. Per effetto del nuovo pagamento, nell'ambito della propria autonomia negoziale, le parti potranno definire le modalità di restituzione all'istante dell'importo originariamente pagato. 21

22 Novità 2012 (e 2013) Percentuale di detrazione La percentuale di detrazione ha subito numerose variazioni nel corso degli anni, in alcuni casi con più percentuali nel medesimo anno (individuate in Unico da apposito codice nel campo 4): tra il 1998 e il 1999: 41% tra il 2000 e il 2005: 36% dal al : 41% (codice 1 in Unico) dal al : 36% (codice 2 in Unico) dal al : 50% (codice 3 in Unico) dal 2014: 36% a regime. C.M. 57/1998: vale il criterio di cassa. 22

23 C.M. 57/ Ai fini della imputazione delle spese di cui trattasi la disposizione in commento fa riferimento alle spese sostenute e, quindi, al criterio di cassa, nel senso che occorre avere riguardo al loro effettivo pagamento. Il momento del pagamento può anche cadere in un periodo d'imposta diverso, antecedente o successivo, a quello in cui sono completati i lavori o é emessa la fattura. Criterio di cassa valido anche per i limiti di spesa rilevanti ai fini dell agevolazione. 23

24 Novità 2012 (e 2013) Limiti di spesa fino al 2002, euro ,53 (per persona per unità immobiliare); dal 2003 fino al 30 settembre 2006, euro (per persona per unità immobiliare); dal 1 ottobre 2006 (D.L. 223/2006) il limite di va inteso per unità immobiliare indipendentemente dal numero di soggetti che fruiscono dell agevolazione; dal 26 giugno 2012 il limite è innalzato a per unità immobiliare, indipendentemente dal numero di soggetti. il D.L. 63 del , tra l altro, prolunga fino al la norma, con il limite maggiorato di euro. Successivamente, si tornerà al 36% su

25 Come applicare il limite di spesa alle pertinenze Il limite massimo agevolabile è riferito ad unità immobiliare e relative pertinenze. Abitazione + box hanno quindi un tetto di euro (o se successivi al )...alla prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti Il limite opera anche sulla prosecuzione (quindi per un intervento pagato in parte nel 2010 e in parte nel 2011, la spesa massima ammissibile è complessivamente euro)...al nuovo intervento nell anno di prosecuzione di precedente intervento sulla medesima unità immobiliare Secondo la C.M. 15/2003 il limite massimo opera per il complesso di spese nell anno. 25

26 Nuovo limite di spesa e comunicazione per lavori di importo superiore a ,69 euro Con la circolare 21/E del 23/04/2010, par. 1.1, l Agenzia delle Entrate aveva chiarito che la comunicazione di cui al Decreto Interministeriale n. 41/1998 per i lavori che superavano il limite dei ,69 non costituiva più un adempimento obbligatorio in quanto il limite di spesa detraibile era al di sotto dell importo stabilito. Il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate n del 2 novembre 2011 non richiede la suddetta dichiarazione di esecuzione dei lavori, che pertanto non è più necessaria (C.M. 13/2013). 26

27 Esempi pratici su limiti e detrazioni Fattura di euro del , bonifico detraibile in Unico/2013 (criterio di cassa, C.M. 57/1998). Fattura di euro del , pagata in pari data, seguita da fattura di euro del , pagata in pari data......detraibile per euro al 36% e per euro al 50%. Fattura di euro del , pagata in pari data, con ulteriore fattura di euro del , pagata in pari data detraibile per euro al 50% (importante chiarimento della C.M. 13/ ). 27

28 Nell ipotesi in esame il contribuente, pur avendo sostenuto spese per euro fino al 25 giugno 2012 per interventi agevolabili (esaurendo il plafond esistente prima della modifica normativa), nel successivo periodo che va dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 ha comunque sostenuto spese per ulteriori euro per altri interventi sul medesimo immobile. [ ] Al riguardo, ferma restando la sussistenza degli altri presupposti per fruire della detrazione in esame, in assenza di norme che dispongano diversamente, si ritiene che il contribuente abbia la facoltà di avvalersi delle detrazione del 50% con riguardo alle spese sostenute nel 2012 a decorrere dal 26 giugno e fino al 31 dicembre 2012, in luogo della detrazione di quelle sostenute fino al 25 giugno (C.M. 13/2013) 28

29 Ulteriore esempio pratico Fattura di euro di febbraio 2012 pagata in pari data, seguita da una fattura di euro di agosto 2012 pagata in pari data il contribuente potrà detrarre al 50% e (cioè ) al 36%. 29

30 Il limite di è esteso anche all acquisto di posti auto pertinenziali (intervento contenuto nel 1 comma dell art. 16-bis del TUIR). Attenzione, gli acquisti di immobile ristrutturato da impresa sono contenuti nel comma 3 dell art. 16-bis del TUIR, mentre l innalzamento dei limiti a interessa gli interventi di cui al comma 1. Tuttavia, nelle istruzioni di Unico/2013 (pag. 58) si legge: se le spese per l acquisto dell immobile sono state sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento, entro l importo massimo di euro. 30

31 Novità 2012 (rideterminazione rate) La nuova formulazione dell art. 16-bis del TUIR non prevede più la possibilità per i soggetti over 75 e over 80 di rideterminare il numero di rate. L ultima possibilità di rideterminare il numero di rate era infatti quella prevista dal mod. Unico/2012, mentre il mod. Unico/2013 non consente più tale facoltà; sono unicamente previsti i campi per detrarre rate già rideterminate in precedenza. 31

32 Ulteriori novità 2013 (bonus arredi) Il comma 2 dell art. 16 del D.L. 63 del (pubblicato in G.U. il ) prevede quanto segue: Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l acquisto di mobili finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro. 32

33 Detrazione per l acquisto di mobili novità già vista L acquisto di mobili già previsto dal D.L. 5/2009 per mobili ed elettrodomestici di classe A+, apparecchi televisivi e computer. Il neointrodotto D.L. 63/2013 sembra limitare l agevolazione ai soli mobili, a condizione che riguardino l arredo dell immobile ristrutturato. Arredi oggetto di agevolazione dubbi applicativi Pur facendo riferimento agli acquisti di mobili finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione, è dubbio se siano i soli arredi fissi e se siano inclusi/esclusi alcuni elettrodomestici (frigorifero?). Auspicabili chiarimenti sul punto. 33

34 Tempistiche dubbie per gli acquisti di mobili agevolabili L art. 16-bis del TUIR è norma a regime ma la detrazione del 50% con un tetto di euro è norma in vigore fino al E dubbio se agganciare il bonus arredi all art. 16-bis a regime o alla sua versione potenziata di euro. Riflessi sia sulla decorrenza (intervento iniziato a ottobre 2012, detraibile l acquisto di mobili di ottobre 2013?), sia sul termine (sembrerebbero interessati dall agevolazione solo i mobili acquistati entro il e non anche quelli acquistati successivamente a tale data). 34

35 Riepilogando, fino al Detrazione 50% su max per: - manutenzione straordinaria, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni condominiali (per queste ultime, sono ammesse anche le spese per la manutenzione ordinaria); - gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi - le opere finalizzate all adozione di misure antisismiche - gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali a unità immobiliari residenziali, anche a proprietà comune (condominiale); 35

36 Ed inoltre detrazione al 50% su max per: - eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi o la realizzazione di ogni strumento (attraverso comunicazione e robotica) adatto a favorire la mobilità i portatori di handicap in situazione di gravità; - le opere per prevenire atti illeciti da parte di terzi; - gli interventi per la cablatura degli edifici o la realizzazione di opere finalizzate al contenimento dell inquinamento acustico; - l esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici su immobili; - gli interventi di bonifica dall amianto. In aggiunta, potenziale bonus arredi. 36

37 Agevolazione 55% (cenni) Poche novità 2011 e Ritenuta sui bonifici 4% e soppressione obbligo dell indicazione della manodopera. - Proroga prima al 2012, poi al (D.L. 83/2012, decreto crescita ). - Inserimento a regime nell art. 16-bis TUIR delle opere finalizzate al risparmio energetico (agevolabili al 36%, con i requisiti documentali minori rispetto a quelli del 55%). Si attende un decreto che individui i requisiti per il risparmio energetico agevolabile al 36% (transitoriamente al 50%). - Detrazione passata a 10 rate (erano 5 nel 2009 e 2010). 37

38 Agevolazione 55% (cenni) Rilevanti novità Agevolazione prorogata al (per privati) e al (per i condomini); - salta invece la proroga per le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e per le spese per la sostituzione di scaldaacqua tradizionali con scaldaacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria ; - misura dell agevolazione transitoriamente elevata al 65%; - non è avvenuto il passaggio al 65% per l adozione di misure antisismiche, inizialmente ventilato. 38

39 Misura dell agevolazione transitoriamente elevata dal 55% al 65% L aumento della detraibilità al 65% (sempre in 10 rate annuali) è previsto per le spese sostenute (per i privati, pagate) a partire dal 6 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2013 (per i privati). Attenzione a comunicazione per lavori su più anni. Il 65% non sempre vantaggioso: tetto massimo di detrazione (non variato dal D.L. 63 del ) invece di un tetto di spesa. 39

40 65% non sempre conveniente Quantificando la detrazione massima (e non la spesa massima ammissibile), la norma di fatto individua già il massimo risparmio ammesso, indipendentemente dal fatto che sia calcolato al 55% o al 65% della spesa. Interventi minori avranno quindi un beneficio, mentre interventi più importanti (già oltre il limite) manterranno lo stesso beneficio fiscale di prima. 40

41 65% e imprese (promemoria) Sono agevolati gli interventi sugli immobili di qualsiasi categoria o destinazione e sono interessati anche i soggetti Ires, con la particolarità che per i titolari di reddito di impresa sono agevolate le opere sugli immobili utilizzati strumentalmente nell esercizio della propria attività. Criterio di cassa per lavoratori autonomi, competenza per le imprese (anche soggetti IRES). In questo caso, il momento di imputazione dei costi si ha alla data della consegna o spedizione dei beni mobili ovvero alla data di ultimazione delle prestazioni di servizi (art. 109 TUIR). Attenzione a comunicazione per lavori a cavallo d anno. 41

42 Riepilogando, fino al per i privati (fino al per i condomini) Detrazione 65% per: comma riqualificazione energetica di edifici esistenti (max di detrazione; spesa massima ammessa passata da ,18 euro a ,15 euro), commi 345 e interventi sull involucro di edifici esistenti e installazione pannelli solari (max di detrazione; spesa massima ammessa passata da ,90 euro a ,69 euro), sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (max ,45 euro, pari a euro di detrazione). 42

43 comma sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (max euro di detrazione; spesa massima ammessa passata da ,45 euro a ,85 euro) ad eccezione delle spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e delle spese per la sostituzione di scaldaacqua tradizionali con scaldaacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. 43

44 Grazie per l attenzione. 44

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