sviluppi delle AFT e delle UCCP nelle
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1 CONVENTION NAZIONALE SIMG Settembre 2014 Grand Hotel Quisisana Capri Possibili futuri sviluppi delle AFT e delle UCCP nelle varie realtà regionali Dr Luigi Spicola
2 SOMMARIO ART. 8 LEGGE 502/92 LEGGE 189/2012 (DECRETO BALDUZZI) PATTO PER LA SALUTE UNA PROPOSTA PER ARRIVARE ALLE AFT E ALLE UCCP OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
3 SOMMARIO ART. 8 LEGGE 502/92 LEGGE 189/2012 (DECRETO BALDUZZI) PATTO PER LA SALUTE UNA PROPOSTA PER ARRIVARE ALLE AFT E ALLE UCCP OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
4 DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 TITOLO II PRESTAZIONI ART. 8. DISCIPLINA DEI RAPPORTI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 1. IL RAPPORTO TRA IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, I MEDICI DI MEDICINA GENERALE ED I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA È DISCIPLINATO DA CONVENZIONI DI DURATA TRIENNALE CONFORMI AGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI STIPULATI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 9, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 412, CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE IN CAMPO NAZIONALE. DETTI ACCORDI DEVONO TENER CONTO DEI SEGUENTI PRINCIPI:
5 a) PREVEDERE CHE LA SCELTA DEL MEDICO È LIBERAMENTE EFFETTUATA DALL'ASSISTITO, NEL RISPETTO DI UN LIMITE MASSIMO DI ASSISTITI PER MEDICO, HA VALIDITÀ ANNUALE ED È TACITAMENTE RINNOVATA; b) REGOLAMENTARE LA POSSIBILITÀ DI REVOCA DELLA SCELTA DA PARTE DELL'ASSISTITO NEL CORSO DELL'ANNO NONCHÉ LA RICUSAZIONE DELLA SCELTA DA PARTE DEL MEDICO QUANDO RICORRANO ECCEZIONALI ED ACCERTATI MOTIVI DI INCOMPATIBILITÀ; c) PREVEDERE LE MODALITÀ PER CONCORDARE LIVELLI DI SPESA PROGRAMMATI E DISCIPLINARNE GLI EFFETTI AL FINE DI RESPONSABILIZZARE IL MEDICO AL RISPETTO DEI LIVELLI DI SPESA INDOTTA PER ASSISTITO, TENENDO CONTO DELLE SPESE DIRETTAMENTE INDOTTE DAL MEDICO E DI QUELLE INDOTTE DA ALTRI PROFESSIONISTI E DA ALTRE STRUTTURE SPECIALISTICHE E DI RICOVERO;
6 d) PREVEDERE CHE L'ACCERTATO E NON DOVUTO PAGAMENTO ANCHE PARZIALE DA PARTE DELL'ASSISTITO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE IN CONVENZIONE COMPORTA IL VENIR MENO DEL RAPPORTO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE; e) CONCORDARE, UNITAMENTE ANCHE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLE CATEGORIE DI GUARDIA MEDICA E DEI MEDICI DI MEDICINA DEI SERVIZI, I COMPITI E LE PRESTAZIONI DA ASSICURARE IN BASE AD UN COMPENSO CAPITARIO PER ASSISTITO DEFINENDO GLI AMBITI RIMESSI AD ACCORDI DI LIVELLO REGIONALE, I QUALI DOVRANNO GARANTIRE LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE PER L'INTERO ARCO DELLA GIORNATA E PER TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA, ANCHE ATTRAVERSO FORME GRADUALI DI ASSOCIAZIONISMO MEDICO, E PREVEDERE, ALTRESÌ, LE PRESTAZIONI DA ASSICURARE CON PAGAMENTO IN FUNZIONE DELLE PRESTAZIONI STESSE;
7 f) DEFINIRE LA STRUTTURA DEL COMPENSO SPETTANTE AL MEDICO PREVEDENDO UNA QUOTA FISSA PER CIASCUN SOGGETTO AFFIDATO, CORRISPOSTA SU BASE ANNUALE COME CORRISPETTIVO DELLE FUNZIONI PREVISTE IN CONVENZIONE, E UNA QUOTA VARIABILE IN FUNZIONE DELLE PRESTAZIONI E ATTIVITÀ PREVISTE NEGLI ACCORDI DI LIVELLO REGIONALE; g) DISCIPLINARE L'ACCESSO ALLE FUNZIONI DI MEDICO DI MEDICINA GENERALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SECONDO PARAMETRI DEFINITI NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI REGIONALI, IN MODO CHE NELL'ARCO DI UN TRIENNIO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO L'ACCESSO MEDESIMO SIA CONSENTITO A TUTTI I MEDICI FORNITI DELL'ATTESTATO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 AGOSTO 1991, N. 256 O TITOLO EQUIPOLLENTE AI SENSI DEL PREDETTO DECRETO.
8 L'ANZIDETTO ATTESTATO NON È RICHIESTO PER I MEDICI INCARICATI DI GUARDIA MEDICA E PER I MEDICI TITOLARI DI INCARICO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 FEBBRAIO 1992, N. 218, CHE SIANO IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1992; h) PREVEDERE LA CESSAZIONE DEGLI ISTITUTI NORMATIVI PREVISTI DALLA VIGENTE CONVENZIONE, RICONDUCIBILI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE AL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE
9 SOMMARIO ART. 8 LEGGE 502/92 LEGGE 189/2012 (DECRETO BALDUZZI) PATTO PER LA SALUTE UNA PROPOSTA PER ARRIVARE ALLE AFT E ALLE UCCP OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
10 DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158 (decreto Balduzzi) LEGGE 189/2012 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Emana il seguente decreto-legge:
11 Capo I Norme per la razionalizzazione dell'attivita' assistenziale e sanitaria Art. 1 Riordino dell'assistenza territoriale e mobilita' del personale delle aziende sanitarie 1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) e' premessa la seguente: «0a) prevedere che le attivita' e le funzioni disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilita' finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;»;
12 b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: «b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate: "aggregazioni funzionali territoriali", che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate: "unità complesse di cure primarie", che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria; b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare forme di finanziamento a budget; b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera b-bis);
13 b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalità con cui le regioni possono provvedere alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali; b-sexies) prevedere le modalita' attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attivita' delle forme aggregative di cui alla lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attivita' del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera b- ter);
14 b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali, all'accessibilità ed alla continuità delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;»; c) la lettera e) e' soppressa; d) la lettera h) e' sostituita dalle seguenti: «h) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ovvero anche a quelli in possesso di titolo equipollente. Ai medici forniti dell'attestato o del diploma e' comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato o del diploma;
15 h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali; h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca in interesse;»; e) alla lettera i) le parole: «di tali medici» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici convenzionati»; f) dopo la lettera m-bis) e' inserita la seguente: «m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonche' la partecipazione attiva all'implementazione della ricetta elettronica.».
16 2. Le regioni provvedono all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nei limiti delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente. Le regioni disciplinano le unità complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere, nonché prevedendo, sulla base della convenzione nazionale, la possibilità della presenza di personale esercente altre professioni sanitarie già dipendente presso le medesime strutture, in posizione di comando ove il soggetto pubblico incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso dalla struttura ospedaliera. Le regioni disciplinano altresì le forme di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali interessate.
17 3. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni possono attuare, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione situate al di fuori dell'ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie
18 SOMMARIO ART. 8 LEGGE 502/92 LEGGE 189/2012 (DECRETO BALDUZZI) PATTO PER LA SALUTE UNA PROPOSTA PER ARRIVARE ALLE AFT E ALLE UCCP OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
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25 ART.5 Assistenza territoriale 1. Al fine di promuovere un modello multiprofessionale ed interdisciplinare, le Regioni istituiscono le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) e le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) quali forme organizzative della medicina convenzionata, integrata con personale dipendente del SSN come previsto dal comma 2 dell art. 1 della legge 189/2012, per l erogazione delle cure primarie. Esse perseguono obiettivi di salute e di attività definiti dall Azienda sanitaria e dal Distretto, secondo un modello-tipo coerente con i contenuti degli ACN e definito dalle Regioni al fine di garantire uniformità assistenziale.
26 2. Le UCCP costituiscono forme organizzative complesse, che operano in forma integrata all interno di strutture e/o presidi individuati dalle Regioni, con una sede di riferimento ed eventuali altre sedi dislocate sul territorio. Il carattere multiprofessionale delle UCCP è garantito dal coordinamento tra le diverse professionalità, con particolare riguardo all integrazione tra la medicina specialistica e la medicina generale.
27 3. Ogni AFT della medicina generale e della pediatria è funzionalmente collegata ad una UCCP. Le AFT della medicina generale, che coprono un bacino di utenza riferito a non più di abitanti, rappresentano l insieme dei professionisti che hanno in carico il cittadino che esercita la scelta nei confronti del singolo medico. Entro sei mesi dalla stipula dei nuovi ACN, e comunque non oltre la vigenza del presente Patto, le AFT e le UCCP costituiscono le uniche forme di aggregazione delle cure primarie, per cui in esse confluiscono le diverse tipologie di forme associative della medicina generale e le altre tipologie di aggregazioni funzionali e/o strutturali realizzate nelle varie Regioni (di cui all art. 54 dell ACN 2009).
28 4. La UCCP è una forma organizzativa complessa ed è strutturata come un sistema integrato di servizi che prende in carico la comunità di riferimento, in continuità con le AFT e i medici di Medicina Generale che le compongono, garantendo: l accoglienza, la collaborazione e l'integrazione tra i professionisti e gli operatori (sanitari, sociosanitari e sociali), la condivisione e l applicazione dei percorsi assistenziali, l autonomia e la responsabilità professionale, la valorizzazione delle competenze con chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità, un approccio proattivo e di iniziativa nei confronti dei malati cronici, la partecipazione responsabile dei Medici di Medicina Generale ed eventualmente dei Pediatri di Famiglia nel governo della domanda e nell organizzazione dei servizi, alla sostenibilità economica.
29 5. La UCCP è di norma organizzata in sede unica, pur potendo prevedere sedi accessorie opportunamente collegate attraverso un adeguata rete telematica. E integrata nella rete telematica aziendale e/o regionale. Le UCCP e le AFT hanno come compiti essenziali: assicurare l erogazione delle prestazioni territoriali (medicina generale tramite le AFT, assistenza infermieristica, attività territoriale ambulatoriale e domiciliare, attività specialistica, servizi di supporto) garantire la continuità dell'assistenza mediante l utilizzo della ricetta elettronica dematerializzata e il continuo aggiornamento della scheda sanitaria individuale informatizzata e del FSE; garantire l accessibilità all assistenza territoriale per tutto l arco della giornata per tutti i giorni della settimana, avvalendosi dei professionisti del ruolo unico della Medicina Generale. garantire la continuità dell assistenza nelle tre declinazioni (relazionale, gestionale ed informativa), prevedendo l applicazione di percorsi assistenziali condivisi e l integrazione informativa tra le componenti della medicina convenzionata e la rete distrettuale ed ospedaliera.
30 6. La UCCP ha un assetto organizzativo definito ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in materia, è parte fondamentale ed essenziale del Distretto, integrandosi all interno della rete dei servizi distrettuali ed aziendali e permettendo una relazione diretta tra l assistenza territoriale e gli altri nodi della rete assistenziale. 7. In continuità con quanto previsto nell Accordo Stato Regioni del 20 febbraio 2014, sulla proposta del Ministero della salute sulle linee progettuali per l utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell articolo 1, comma 34 e 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e s.m.i., per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l anno 2013, le Regioni provvedono a definire con specifici atti di indirizzo la promozione della medicina di iniziativa e della Farmacia dei servizi, quale modello assistenziale orientato alla promozione attiva della salute, anche tramite l educazione della popolazione ai corretti stili di vita, nonché alla assunzione del bisogno di salute prima dell insorgere della malattia o prima che essa si manifesti o si aggravi, anche tramite una gestione attiva della cronicità.
31 8. Sono definiti tramite Accordi Stato-Regioni i nuovi standard organizzativi del Distretto in grado di orientare il suo ruolo strategico nella costituzione di reti assistenziali a baricentro territoriale, e di facilitatore dei processi di integrazione e di tutela della salute dei cittadini al fine di assicurare la qualità delle prestazioni erogate dai professionisti convenzionati nell ambito delle UCCP e AFT e dagli altri servizi territoriali, consentendo di assicurare una migliore risposta assistenziale ai bisogni delle persone affette da patologie croniche, contribuendo così a ridurre i tassi di ricovero e gli accessi impropri al DEA. 9. Nell ambito dei processi di attivazione delle AFT e delle UCCP, alla luce di quanto sancito dall Intesa Stato Regioni del 25 luglio 2012, dovrà essere prevista una figura medica formata ed esperta sulle tematiche legate alla terapia del dolore.
32 10. In continuità con quanto previsto nell Accordo Stato Regioni del 20 febbraio 2014, sulla proposta del Ministero della salute sulle linee progettuali per l utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell articolo 1, comma 34 e 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e s.m.i., per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l anno 2013, (e in riferimento all Accordo Stato Regioni del 5 maggio 2011 (Rep. Atti N.44/CU)), al fine di migliorare la qualità dell assistenza delle persone in condizione di Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza nella fase degli esiti, le Regioni provvedono a definire soluzioni sia di assistenza domiciliare integrata, che di assistenza residenziale in Speciali Unità di Accoglienza Permanente.
33 11. Per la verifica della reale attuazione della riorganizzazione delle cure primarie e per il monitoraggio della appropriatezza, qualità, efficacia ed efficienza dell erogazione dell assistenza, la Cabina di regia del NSIS, ai sensi dell articolo 3 dell intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, determina le modalità e i tempi di realizzazione, i contenuti informativi, il periodico aggiornamento nell ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell ambito delle cure primarie, anche attraverso l utilizzo delle infrastrutture del sistema Tessera sanitaria, di cui all articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, senza ulteriori oneri a carico della contrattazione nazionale per la medicina generale, per la pediatria di libera scelta e per la specialistica ambulatoriale, nonché dei pertinenti accordi integrativi. Resta fermo quanto previsto in materia di interconnessione a livello nazionale dei flussi informativi su base individuale dall articolo 15, comma 25-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
34 14. In attuazione dell art. 1, comma 5 del d.l. 158/2012 convertito con m. e i. dalla legge 189/2012, viene stabilito che: nel processo formativo di ciascun medico di Medicina Generale in formazione siano inseriti moduli di attività nelle diverse funzioni (medicina generale e continuità assistenziale), da svolgere all interno delle UCCP e delle AFT, l attività è assegnata al medico in formazione coerentemente con il programma formativo e deve rispondere a gradi di complessità crescente, l ACN della Medicina Generale individua i contenuti organizzativi e economici per la realizzazione della partecipazione tutorata alle attività professionalizzanti del medico di Medicina Generale in formazione; è possibile l effettuazione delle predette attività anche in Regioni diverse, per l espletamento di queste attività le Regioni fissano gli obiettivi formativi e le modalità di verifica da parte del tutor.
35 15. Le Regioni, sulla base della propria programmazione e tenendo conto dei diversi livelli di servizio, provvedono alla dotazione strutturale, strumentale e di forme organizzative di cui alla lettera b-bis), dell articolo 1, comma 4 della legge n.189 del 2012 sulla base dell ACN e dei conseguenti accordi regionali e aziendali, anche riutilizzando le risorse precedentemente destinate alla remunerazione dei fattori produttivi. 16. Per un efficientamento del settore delle cure primarie, si conviene che è importante una ridefinizione dei ruoli, delle competenze e delle relazioni professionali con una visione che assegna a ogni professionista responsabilità individuali e di equipe su compiti, funzioni e obiettivi, abbandonando una logica gerarchica per perseguire una logica di governance responsabile dei professionisti coinvolti prevedendo sia azioni normativo/contrattuali che percorsi formativi a sostegno di tale obiettivo.
36 17. Al fine di assicurare la progressiva qualificazione ed efficientamento delle reti di assistenza territoriale, le Regioni sviluppano indicatori di processo, che tengano comunque conto delle specificità di contesto delle singole realtà locali.
37 Presidi territoriali/ospedali di comunità 18. Al fine di promuovere la riduzione dei ricoveri inappropriati ed i percorsi di deospedalizzazione, garantendo un omogenea risposta assistenziale territoriale in tutto il territorio nazionale, si fa riferimento a quanto rappresentato al punto 10.1 Ospedali di comunità di cui allo schema di regolamento recante Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all assistenza ospedaliera, in attuazione dell art.1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, e si conviene di stipulare, entro il 30 ottobre 2014, un Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi di tali presidi, in cui l assistenza medica è assicurata dai medici di medicina generale o dai PLS o da altri medici dipendenti o convenzionati con il SSN e che effettuano ricoveri brevi per casi non complessi, che necessitano:
38 SOMMARIO ART. 8 LEGGE 502/92 LEGGE 189/2012 (DECRETO BALDUZZI) PATTO PER LA SALUTE UNA PROPOSTA PER ARRIVARE ALLE AFT E ALLE UCCP OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
39 Cosa fare realizzare le AFT - portare i medici ad un lavoro di squadra, inizialmente funzionale (AFT) utilizzando una rete informatica per la condivisione delle informazioni cliniche, definendo le modalità di integrazione tra Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale, e delineando anche le nuove modalità di lavoro di un MMG a doppio incarico, che deve garantire nello stesso arco temporale attività legate al ciclo di fiducia ed attività orarie assistenziali o professionali in attesa che sia un ruolo unico rispetto al quale ogni singolo medico di M.G. svolgerà sia attività a ciclo di fiducia sia attività oraria raggiungendo la piena occupazione e quindi svolgendo attività esclusiva
40 Questo livello organizzativo è completamente funzionale cioè i singoli medici continuano materialmente ad operare nei loro studi, singoli o dei gruppi, più o meno dispersi sul territorio, ma sono complessivamente tra loro interconnessi in un lavoro di squadra. Le AFT si costituiscono in prima istanza considerando i MMG di ex Assistenza primaria, in media 20 25,che in automatico individuano il bacino di utenti rappresentato dai cittadini che li hanno liberamente scelti ( ), nel rispetto del rapporto di fiducia medico-paziente. Ma nel territorio in caso di popolazione a bassa densità possono anche essere costituite da ( cittadini o anche meno)
41 Le AFT Cliniche Si tratta del primo livello organizzativo che metterebbe in relazione i medici che condividerebbero i loro archivi informatici fra loro e con la postazione di Continuità Assistenziale di riferimento della AFT. Il cittadino mantenendo il rapporto fiduciario con il medico che ha scelto può accedere in caso di necessità presso altri medici che operano nella AFT, sia in ambito di CA e che di PPI che diventano esse stesse strutture di riferimento. All assistito sarebbe riconosciuta una ulteriore tutela della sua salute nel momento in cui gli altri sanitari potrebbero accedere ai suoi dati sanitari. Sarebbe il riconoscimento di un diritto di cittadinanza primario
42 -Dotare i MMG delle AFT -di sedi comuni; -di personale di studio appositamente formato a supportare il MMG nella sua attività, compresa la nuova modalità di medicina di iniziativa e quindi con profilo professionale che preveda sia competenze tecnico-organizzative sia competenze socio-assistenziali quale è la nuova figura dell Assistente di Studio Medico di Famiglia, appositamente inserita nel CCNL studi professionali; -di tecnologia diagnostica di primo livello, specialmente quella connessa con i percorsi di gestione della complessità e cronicità, in cui la strumentazione sia in grado di colloquiare con il cloud della rete clinica di AFT e di supportare una attività di consulenza specialistica anche in modalità di telemedicina per mettere i MMG della squadra in grado di lavorare strutturalmente insieme per garantire risposte ai bisogni di salute sia completando in prima persona i percorsi di cura più semplici, sia coordinando i percorsi più complessi.
43 Questa riorganizzazione ha come obbiettivo quello di mettere la Medicina Generale in condizione di garantire la tutela complessiva della salute della popolazione, nel rispetto del rapporto di fiducia medico-paziente e del diritto alla libera scelta del cittadino, facendosi carico h24 della domanda di salute del cittadino ed in particolare di modificare il modus operandi della medicina generale, passando da una medicina di attesa ad una medicina di iniziativa che opera per PDTA, per la gestione proattiva della cronicità, complessità ed in genere del paziente fragile.
44 L esperienza di un aggregazione funzionale a Mazzarino Ignazio Morgana 44
45 OSTACOLI E DIFFICOLTA DA SUPERARE: mancanza di una cultura condivisa delle cure primarie tra istituzioni e professionisti e tra i diversi professionisti scarsa conoscenza/riconoscimento del ruolo difficoltà a sviluppare una pratica di lavoro multiprofessionale mancanza di riferimenti normativi a garanzia di stabilità ed autonomia professionale Ignazio Morgana 45
46 Motivazioni professionali: Assunzione di ruolo guida Superamento dell individualismo professionale Confronto sui percorsi professionali (assunzione di linee guida di percorso) Condivisione di strumenti (percorsi diagnostico -terapeutici, linee guida, attività di programma, attività di progetto) Responsabilizzazione globale (anche nell orientamento dell uso delle risorse) Ignazio Morgana 46
47 Motivazioni istituzionali Organizzazione coordinata del lavoro Riduzione del costo organizzativo Strumento attuativo dei programmi assistenziali (distrettuali ed aziendali) Ignazio Morgana 47
48 La UCCP rappresenta il team multi professionale funzionale del Primary Care e segna il punto di raccordo della Medicina Generale con le altre figure territoriali, in primis infermieri ed assistenti sociali, questi ultimi fondamentali per realizzare la vera integrazione tra sociale e sanitario.. Anche le UCCP hanno la necessità di lavorare strutturalmente insieme per garantire meglio le risposte integrate. Le sedi delle UCCP, saranno strutture territoriali del Distretto/ASL come le Case della salute o altre strutture. Queste potranno essere semplici costituendo la sede della sola UCCP o complesse potendo ospitare nella stessa struttura altri servizi della Azienda ( ad esempio SERT, DSM, Riabilitazione, Uffici amministrativi) ed anche letti di Cure intermedie.
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51 PROBLEMATICITA FLESSIBILITA ORGANIZZATIVA GRANDI CENTRI URBANI, PICCOLI COMUNI SPARSI NEL TERRITORIO PROPRIETA DELLA STRUTTURA (PUBBLICA, DEI MMG, DI COOPERATIVA ) CONDIVISIONE DELLA RETE MMG/MMG MMG/ASP MMG/AZ. OSPEDALIERE EQUILIBRIO TRA ESIGENZA DI UNA PRESENZA CAPILLARE DELLA MG ED OFFERTA DI UN SERVIZIO 24/24 OVVERO 16/24 RIORGANIZZAZIONE DEI PRESIDI DI C. A. UNICO, AFT, CITTA /PICCOLI COMUNI) (RUOLO
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