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1 FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale Roma Piazza M. Armellini 9/A Tel (06) E Mail : fita@cna.it Sede di Bruxelles ISB 36-38, Rue Joseph II 1000 Bruxelles Tel Fax info@isbineurope.eu Prot. n. 097/MC/mti Roma, 9 settembre 2014 Alla Presidenza Naz.le CNA Fita Al Consiglio Naz.le CNA Fita Ai Resp.li Reg.li e Prov.li CNA Fita Oggetto: Circolare CNA Fita 14/2014 trasporto e magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale e prodotti da loro derivati Cari Colleghi, con la presente abbiamo ritenuto opportuno, visti anche i considerevoli risvolti, richiamare la materia di cui in oggetto. Le sostanze di origine animale possono essere utilizzate al di fuori della catena alimentare a fini diversi: le pelli per la preparazione del cuoio, il latte in polvere per l'alimentazione degli animali e i prodotti del sangue in strumenti diagnostici. Tali sottoprodotti possono essere un vettore di malattie che colpiscono gli esseri umani o gli animali se utilizzati nell'alimentazione animale o nella fabbricazione di prodotti tecnici. Le norme che richiamiamo trattano delle garanzie e degli adempimenti di tutela introdotti contro tali rischi. L attività di trasporto dei sottoprodotti di origine animale, dei prodotti da loro derivati nonché il loro magazzinaggio, rientra, eccetto alcuni casi, nel disposto della normativa riportata nelle pagine che seguono. Inoltre, durante il trasporto, la suddetta merce, deve essere accompagnata lungo tutti i passaggi, ad esclusione di quello dal dettagliante all'utente finale che non sia operatore commerciale, dal documento commerciale di cui all'allegato VIII, capo III del Reg. (UE) 142/2011. Ai sensi dell'art 8 delle linee guida sui sottoprodotti, gli operatori possono utilizzare il documento commerciale semplificato. Di seguito abbiamo cercato di riportare una sintesi dei principali adempimenti normativi in materia che interessano le imprese di autotrasporto. f.to Il Responsabile Nazionale Mauro Concezzi Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa

2 I SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE e i PRODOTTI DA ESSI DERIVATI, sono sottoposti a specifiche normative che, interessano le loro fasi di gestione/utilizzo e che prevedono comportamenti obbligatori al fine di scongiurare possibili effetti sulla salute derivanti da situazioni a rischio. In tale senso, le emergenze alimentari che si sono presentate nel corso degli anni (diossina nel 1999, peste suina classica nel 2000, afta epizootica e, soprattutto, il caso noto come mucca pazza, nel 2001), hanno evidenziato la necessità di scelte diverse rispetto a quelle previste negli anni precedenti e che disponevano un loro utilizzo molto più permissivo. Alla luce degli eventi richiamati, oggi siamo in presenza di un utilizzo molto più restrittivo e disciplinato da una normativa più stringente; normativa che riguarda anche le categorie di lavoratori che rappresentiamo e che per questo motivo, di seguito, proviamo a sintetizzare. In primo luogo va definito l AMBITO DI INTERESSE: Per «SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE», si intende (Reg. 1069/2009, articolo 3): corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma. Per «PRODOTTI DERIVATI», si intende (Reg. 1069/2009, articolo 3): prodotti ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione di sottoprodotti di origine animale. Tra le FASI DI GESTIONE di tali SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DERIVATI, oggetto di specifiche adempimenti, vi è anche quella del TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO DI PRODOTTI DERIVATI (Reg. 1069/2009 articolo 4, comma 2 e articolo 21). Di seguito riportiamo alcuni ESEMPI DI PRODOTTI DERIVATI da sottoprodotti di origine animale SOGGETTI ALLA NORMATIVA di cui al Reg. 1069/2009: fertilizzanti mangimi biogas e compostaggio prodotti c.d. tecnici quali es. pelli conciate, corde di strumenti musicali, vernici NON SONO SOGGETTI alle prescrizioni delle norme di cui trattiamo, i PRODOTTI DERIVATI di cui all articolo 33 del Regolamento 1069/2009 (Reg. 1069/2009, art. 5, comma 1): prodotti cosmetici, quali definiti all articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 76/768/CEE dispositivi medici impiantabili attivi, quali definiti all articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 90/385/CEE dispositivi medici, quali definiti all articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE dispositivi medico-diagnostici in vitro, quali definiti all articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 98/79/CE medicinali veterinari, quali definiti all articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE 2

3 SINO ALLA DATA DEL 3 MARZO 2011 la NORMATIVA EUROPEA che disciplinava la materia era rappresentata dal Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale (S.O.A.) non destinati al consumo umano (Abrogato dal Reg. 1069/2009). In questo Regolamento, venivano previste 3 categorie di SOTTOPRODOTTI con lavorazioni e DESTINI diversi: CATEGORIA 1 : sottoprodotti tra cui, ad esempio, ruminanti morti in stalla o intestini di bovini regolarmente macellati che presentano un rischio, anche non accertato, di BSE. DESTINO: distruzione per incenerimento o coincenerimento (uso come combustibile nei cementifici) CATEGORIA 2 : es. animali morti di specie aviarie, mammiferi morti diversi dai ruminanti o contenenti residui di farmaci, stallatico. DESTINO: distruzione fertilizzanti (in taluni casi e previo trattamento) biogas e compostaggio (in taluni casi e previo trattamento) CATEGORIA 3 : comprende sottoprodotti in cui il rischio sanitario è minore o addirittura nullo, come le parti animali idonee al consumo umano ma che non vi sono più destinate per motivi commerciali (grasso e ossa). DESTINO: mangimi per animali da compagnia (previo trattamento) fertilizzanti prodotti c.d. tecnici quali es. pelli conciate, corde di strumenti musicali, vernici conferimento in discarica (fino al 31/12/2005) per prodotti confezionati, scaduti o con difetti di imballaggio che non presentino comunque alcun rischio per la salute umana e animale biogas e compostaggio DAL 4 MARZO 2011 (Reg. 1069/2009, articolo 56 Reg. UE n. 142/2011, articolo 37) LA NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO è la seguente: 1. REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) 2. REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera 3

4 ADEMPIMENTI RELATIVI AL TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NONCHÉ DI PRODOTTI DA LORO DERIVATI Il REGOLAMENTO CE N. 1069/2009, introduce diversi adempimenti in capo a chi effettua il TRASPORTO di prodotti derivati da residui animali: DOCUMENTO COMMERCIALE (o certificato sanitario) che accompagna il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati = Art. 21 E consentito, nell ambito del territorio regionale, l utilizzo di un documento commerciale semplificato per i materiali di categoria 1, 2 e 3 REGISTRO DELLE PARTITE - per individuare gli altri operatori cui sono stati forniti i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati e gli operatori dai quali si viene riforniti = Art. 22 Secondo quanto disposto dall articolo 1, comma 8, dell allegato A delle linee guida, la registrazione per l attività di TRASPORTO, ai sensi dell art. 23 del regolamento (CE) 1069/2009, riguarda esclusivamente le imprese la cui attività, nell ambito del regolamento stesso, consista unicamente nel trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati (e non chi già svolge altre fasi di lavorazione) REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI - che sono attivi in qualunque fase di produzione, TRASPORTO, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati = Art. 23 Ai sensi dell art. 1, comma 4 e 5, dell allegato A delle linee guida, la notifica dell apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura, va effettuata presso l ASL o lo sportello unico attività produttive (secondo le procedure definite da ogni regione o provincia autonoma) in cui ha sede l attività o in cui è residente il titolare dell impresa (nel caso in cui si tratti di attività prive di stabilimento, quali, ad esempio, il trasporto per conto di terzi o attività di intermediario senza possesso fisico della merce) RICONOSCIMENTO DI STABILIMENTI O IMPIANTI (qualora tali stabilimenti o impianti svolgano alcune attività, tra cui MAGAZZINAGGIO di sottoprodotti di origine animale - MAGAZZINAGGIO di prodotti derivati destinati ad essere usati come fertilizzanti organici e ammendanti, escluso il magazzinaggio in un luogo di diretta applicazione) = Art. 24 Come già previsto dal Reg. 1774/2002 (abrogato), il regolamento 1069/2009, all articolo 7, suddivide i sottoprodotti di origine animale in CATEGORIE che riflettono il loro LIVELLO DI RISCHIO; le categorie sono 3 e sono individuate in funzione dei materiali in ciascuna ricompresi secondo quanto stabilito dal Reg 1069/2009 : Articolo 8 = materiali di CATEGORIA 1 Articolo 9 = materiali di CATEGORIA 2 Articolo 10 = materiali di CATEGORIA 3 I PRODOTTI DERIVATI sono SOGGETTI ALLE NORME PER LA CATEGORIA SPECIFICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DAI QUALI DERIVANO. 4

5 Il REGOLAMENTO UE 142/2011, di applicazione del Reg. 1069/2009, nell allegato VIII tratta della RACCOLTA, TRASPORTO E TRACCIABILITÀ disponendo: Circa la pulizia dei veicoli e contenitori = CAPO I Sezione 1 Circa le condizioni relative alla temperatura = CAPO 1 Sezione 2 Deroga per la raccolta ed il trasporto di materiali di categoria 3 che contengono latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte = CAPO I Sezione 3 Deroga per la raccolta ed il trasporto di stallatico = CAPO I Sezione 4 Circa le misure necessarie per garantire l identificazione = CAPO II In merito ai documenti commerciali e certificati sanitari obbligatori = CAPO III Il CAPO V, articolo 17 del Reg. 142/2011 ed conseguente CAPO III dell allegato VIII dello stesso Reg. 142/2011, determinano l obbligo che tutti i prodotti derivati da residui animali, debbono essere accompagnati dal DOCUMENTO COMMERCIALE con il conseguente obbligo di conservazione da parte del trasportatore. Il DOCUMENTO COMMERCIALE deve specificare: i. la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento; ii. iii. iv. descrizione dei materiali, tra cui; l'identificazione dei materiali in base a una delle categorie di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009; la specie animale e il riferimento specifico al punto applicabile nell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 per i materiali di categoria 3 e i prodotti da essi derivati che sono destinati all'alimentazione animale, e se applicabile, il numero del marchio auricolare dell'animale; la quantità del materiale, in volume, peso o numeri di pacchi; il luogo di origine del materiale da cui è stato spedito; v. il nome e l'indirizzo del trasportatore dei materiali; vi. vii. il nome e l'indirizzo del destinatario e, se del caso, il suo numero di riconoscimento o di registrazione rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 o dei regolamenti (CE) nn.852/2004, 853/2004 o 183/2005; se del caso, il numero di riconoscimento o di registrazione dello stabilimento o impianto di origine, rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 o dei regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004 o 183/2005, nonché la natura e i metodi di trattamento; 5

6 L ITALIA, il 7 Febbraio 2013, in sede di Conferenza Unificata, ha raggiunto un accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali, sulle: LINEE GUIDA PER L APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 21 OTTOBRE 2009 RECANTE NORME SANITARIE RELATIVE AI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E AI PRODOTTI DERIVATI NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1774/2002. L accordo contiene le nuove regole nazionali da seguire in tutte le fasi di gestione (produzione, TRASPORTO, manipolazione, lavorazione, MAGAZZINAGGIO, immissione sul mercato, DISTRIBUZIONE, uso o smaltimento) dei sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati in adeguamento alle disposizioni del regolamento 1069/2009/CE. NELL ALLEGATO A DELLE SUDDETTE LINEE GUIDA, sono contenuti una serie di ADEMPIMENTI SPECIFICI PER IL TRASPORTO ED IL MAGAZZINAGGIO di sottoprodotti di origine animale e prodotti da essi derivati: l articolo 5 dispone circa le INDICAZIONI OPERATIVE da seguire L articolo 6 stabilisce l obbligo di COMUNICAZIONE DELL ELENCO DEI VEICOLI E/O DEI CONTENITORI RIUTILIZZATI NONCHE LE LORO RELATIVE VARIAZIONI (la comunicazione va fatta al Servizio Veterinario della ASL competente sul territorio in cui la ditta è registrata/riconosciuta - sede operativa). La comunicazione deve contenere: Modello e targa veicolo; nel caso di contenitori riutilizzabili non targati, le caratteristiche e le dimensioni Sede del rimessaggio del veicolo o del contenitore riutilizzabile La sede presso cui è tenuto il registro delle partite (se diversa dalla sede operativa/rimessaggio) La categoria di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati trasportati L indicazione dei punti di lavaggio/disinfezione dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili l articolo 7 dispone circa le MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI. L ASL, ricevuta la comunicazione di cui al precedente articolo 6 provvederà ad inserire in un apposito registro ogni veicolo e ad assegnare un codice di identificazione. A questo punto i veicoli comunicati all ASL, devono essere identificati tramite una: TARGA INAMOVIBILE DI METALLO (o di altro materiale), di DIMENSIONE non inferiore a 50 cm x 35 cm nel caso di veicoli o contenitori riutilizzabili; negli altri casi la dimensione non dovrà essere inferiore a 20 cm per lato. La targa dovrà essere di colore VERDE per i materiali di categoria 3, di colore GIALLO per quelli di categoria 2 e di colore NERO per quelli di categoria 1. La specifica targa dovrà riportare: L indicazione della Regione e della ASL di competenza Il codice di identificazione assegnato dall ASL La categoria dei sottoprodotti di origine animale e le diciture indicate nel regolamento (UE) 142/2011 all allegato VIII, capo II. Nel caso in cui si intenda trasportare, in tempi diversi, nello stesso veicolo o contenitore, differenti categorie di sottoprodotti, si possono utilizzare targhe removibili. 6

7 Dagli adempimenti di cui all articolo 7 dell Allegato A delle Linee Guida, sono ESENTATI i mezzi utilizzati per il trasporto di (art. 7, comma 6): Materiale di categoria 3 da parte degli operatori degli stabilimenti di trasformazione del latte, riconosciuti a norma del Regolamento (CE) n.853/2004, qualora si tratti della restituzione di prodotti, che tali operatori hanno precedentemente consegnato ai loro clienti; tale materiale deve essere sempre identificato conformemente all Allegato VIII, capo II del Regolamento UE 142/2011 Mangimi composti, di cui all articolo 4 del regolamento (CE) 767/2009, fabbricati da sottoprodotti di origine animale o da prodotti derivati Fertilizzanti organici, in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 Kg o in grandi sacchi (big bag) di peso non superiore ai Kg o in contenitori di capacità non superiori a litri, alle condizioni fissate dal regolamento (UE) 142/2011 Le linee guida (che le Regioni si sono impegnate a recepire) fissano gli indirizzi per un applicazione uniforme delle norme europee e forniscono indicazioni pratiche a tutti gli operatori della filiera, a cui viene concesso un PERIODO TRANSITORIO di adeguamento con le seguenti SCADENZE (articolo 16 delle Linee Guida): mesi (Febbraio 2015), a decorrere dalla data del 7 Febbraio 2013 (data di stipula linee guida), per consentire l adeguamento, qualora necessario, dei MEZZI DI TRASPORTO alle condizioni previste dalla nuova normativa; mesi (Febbraio 2014), a decorrere dalla data del 7 Febbraio 2013 (data di stipula linee guida), per consentire lo SMALTIMENTO DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO previsto dal preesistente Regolamento 1774/2002 e dalle relative linee guida di cui all accordo siglato in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome in data 1 Luglio 2004; mesi (Febbraio 2015), a decorrere dalla data del 7 Febbraio 2013 (data di stipula linee guida), al fine di consentire l adeguamento del codice colore per L IDENTIFICAZIONE della CATEGORIA 1 (dal rosso al nero) 7

8 ESENZIONI (Si omettono quelle non direttamente riconducibili all attività di trasporto) Il Reg. 1069/2009, non si applica a tutti i SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE elencati all articolo 2, co. 2 dello stesso regolamento. REGISTRAZIONE ATTIVITÀ DI TRASPORTO = secondo quanto disposto dall articolo 1, comma 8, dell allegato A delle linee guida quando: L attività di trasporto è effettuata da imprese che generano sottoprodotti già riconosciute/registrate per altre attività nei settori dei sottoprodotti di origine animale e degli alimenti REGISTRAZIONE ATTIVITÀ DI IMMISSIONE SUL MERCATO E DISTRIBUZIONE = secondo quanto disposto dall articolo 3, comma 3, dell allegato A delle linee guida, quando tali attività riguardano l utente finale di fertilizzanti organici in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 Kg DOCUMENTO COMMERCIALE = secondo quanto disposto dall articolo 8, comma 7, dell allegato A delle linee guida non è necessario nei seguenti casi: Spostamento di stallatico tra due aziende agricole situate sul territorio nazionale Prodotti lattiero caseari restituiti di cui all articolo 5, comma 14 delle linee guida purché sul documento di trasporto vengano identificati come sottoprodotti di origine animale Mangimi composti etichettati ai sensi del regolamento (CE) 767/2009 REGISTRO DELLE PARTITE = secondo quanto disposto dall articolo 9, comma 3, dell allegato A delle linee guida non è necessario nei seguenti casi: Trasportatore nel caso in cui coincida con il destinatario Il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di categoria di materiale, per conto di un unico proponente (produttore o trasformatore o deposito), a condizione che: Il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta Il proponente detenga il registro Il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti dal regolamento Gli altri casi di esenzione contemplati da questo comma, riguardano lo SPEDITORE e pertanto vengono qui omessi (se di interesse, consultare direttamente la norma che si allega) TRASPORTO DOCUMENTI E CERTIFICATI = si segnala infine quanto disposto dall articolo 21, comma 6, lettera B, del Reg. 1069/2009 che, nel caso del TRASPORTO DI PRODOTTI DERIVATI, pur nel contemplare un ulteriore caso di obbligatorietà, contestualmente SEMBREREBBE introdurre margini di discrezionalità nell obbligatorietà di documenti o certificati per l attività di trasporto: Le misure di attuazione del presente articolo possono essere adottate per quanto concerne: i casi in cui, in deroga al paragrafo 2, primo comma, e visto il livello non elevato di rischio per la salute pubblica e degli animali connesso a determinati sottoprodotti animali o prodotti derivati, il TRASPORTO DI PRODOTTI DERIVATI PUÒ ESSERE EFFETTUATO SENZA I DOCUMENTI O I CERTIFICATI DI CUI AL SUDDETTO PARAGRAFO 8

9 SANZIONI (Si omettono quelle non direttamente riconducibili all attività di trasporto) In attuazione dell art. 53 del Reg. 1069/2009, l Italia ha adottato il Decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186 (GU 31 ottobre 2012 n. 255), che reca: DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009 FATTISPECIE SANZIONE (articoli di riferimento D. 186/2012) (articoli di riferimento Reg. 1069/2009) MANCATO O DIFFORME ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI CUI ALL ARTICOLO 21, PARAGRAFO 1, REG. 1069/2009 (Gli operatori raccolgono, identificano e trasportano i sottoprodotti di origine animale senza indebiti ritardi, in condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali) PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA EURO A EURO (D. 186/2012, Art. 4, comma 1) MANCATA ACCOMPAGNAMENTO DURANTE IL TRASPORTO O DIFFORME PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE E/O DEI CERTIFICATI SANITARI DI CUI ALL ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2 E 3, REG. 1069/2009 MANCATO O DIFFORME ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI CUI ALL ARTICOLO 21, PARAGRAFO 4, REG. 1069/2009 (Gli operatori raccolgono, trasportano e smaltiscono i rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 in conformità delle misure nazionali previste all articolo 13 della direttiva 2008/98/CE) MANCATA TENUTA DEL REGISTRO DELLE PARTITE E DEI DOCUMENTI COMMERCIALI O CERTIFICATI SANITARI OVVERO LI TENGANO IN MANIERA DIFFORME OMISSIONE DEGLI OBBLIGHI DI RINTRACCIABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 2, DEL REG 1069/2009 (Gli operatori di cui al paragrafo 1 dispongono di sistemi e procedure per individuare : a) gli altri operatori cui hanno fornito i loro sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati - b) gli operatori dai quali sono stati riforniti ) MANCATA NOTIFICA ALL AUTORITÀ COMPETENTE DEGLI STABILIMENTI O IMPIANTI SOTTO IL PROPRIO CONTROLLO CHE ESEGUANO QUALUNQUE FASE DI PRODUZIONE, TRASPORTO, MANIPOLAZIONE, LAVORAZIONE, MAGAZZINAGGIO, IMMISSIONE SUL MERCATO, DISTRIBUZIONE, USO O SMALTIMENTO DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E PRODOTTI DERIVATI OVVERO VENGA EFFETTUATA QUANDO LA REGISTRAZIONE È SOSPESA O REVOCATA MANCATO AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI SU STABILIMENTI E IMPIANTI REGISTRATI MANCATO RICONOSCIMENTO DI STABILIMENTI O IMPIANTI OVVERO VIENE EFFETTUATA QUANDO IL RICONOSCIMENTO È SOSPESO O REVOCATO PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA EURO A EURO (D. 186/2012, Art. 4, comma 2) PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA EURO A EURO (D. 186/2012, Art. 4, comma 3) PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA EURO A EURO (D. 186/2012, Art. 4, comma 4) PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA EURO A EURO (D. 186/2012, Art. 4, comma 5) PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA EURO A EURO (D. 186/2012, Art. 5, comma 1) PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA EURO A EURO (D. 186/2012, Art. 5, comma 2) PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA EURO A EURO (D. 186/2012, Art.6, comma 1) 9

10 SANZIONI ACCESSORIE E CONFISCA L articolo 18, commi 2 e 3, del D.L.gs 186/2012, prevedono: SANZIONI ACCESSORIE E CONFISCA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009 FATTISPECIE REITERAZIONE DELLE VIOLAZIONI previste dal Decreto Legislativo 186/2012 Nel caso in cui le violazioni riguardano prescrizioni relative al MATERIALE DEFINITO DI CATEGORIA 1 E 2, ai sensi del regolamento (Ce) n. 1069/2009, 10 SANZIONE (articolo 18, co. 2 e 3, D. 186/2012) SOSPENSIONE del provvedimento di registrazione degli operatori, degli stabilimenti o impianti di cui all'articolo 23 del regolamento (Ce) n. 1069/2009 o del provvedimento di riconoscimento di stabilimenti o impianti di cui all'articolo 24 del citato regolamento, per un periodo di giorni lavorativi DA UN MINIMO DI DIECI AD UN MASSIMO DI VENTI (In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria) Sono sempre disposti il SEQUESTRO E LA DISTRUZIONE del materiale in questione, con spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito CONTROLLI L articolo 32, comma 1, del Regolamento 142/2011 recita: L'autorità competente prende le misure necessarie conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 per controllare l'intera catena di raccolta, TRASPORTO, uso e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati. L articolo 45 del Reg. 1069/2009/CE, al comma 1 prevede: Fatto salvo l'articolo 5 l'autorità competente svolge, a intervalli regolari, controlli ufficiali e ispezioni della manipolazione dei sottoprodotti animali e dai prodotti derivati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. L articolo 16 - sistema dei controlli ufficiali - del D.L.gs 186/2012, al comma 1, stabilisce: L'attività di controllo ufficiale, è prerogativa delle autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 2. Ai sensi dell articolo 22, comma 2 del D.L.gs 186/2012: le autorità competenti sono il Ministero della Salute, le Regioni, le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende Sanitarie Locali nell ambito della propria organizzazione e legislazione. SOSPENSIONI, REVOCHE E DIVIETI RIGUARDANTI LE OPERAZIONI Se dai controlli ufficiali e dalle ispezioni effettuati dall autorità competente risulta che una o più prescrizioni del Reg. 1069/2009 non sono soddisfatte, l articolo 46 del Reg. 1069/2009/CE, prevede: FATTISPECIE PROVVEDIMENTO (Reg. 1069/2009, articolo 46) Le condizioni per il riconoscimento o il funzionamento dello SOSPENSIONE del riconoscimento di stabilimenti o impianti stabilimento o dell impianto non sono più rispettati Si può presumere che l operatore ponga rimedio alle SOSPENSIONE del riconoscimento di stabilimenti o impianti insufficienze constatate entro un periodo di tempo ragionevole I rischi potenziali per la salute pubblica e degli animali non SOSPENSIONE del riconoscimento di stabilimenti o impianti richiedono interventi in applicazione di quanto previsto per la revoca del riconoscimento di stabilimenti o impianti Le condizioni per il riconoscimento o il funzionamento dello REVOCA del riconoscimento di stabilimenti o impianti stabilimento o dell impianto non sono più rispettati non si può presumere che l operatore ponga rimedio alle REVOCA del riconoscimento di stabilimenti o impianti insufficienze constatate entro un periodo di tempo ragionevole Impone OBBLIGHI CONCRETI a stabilimenti o impianti per ovviare alle carenze constatate Dopo aver ricevuto informazioni indicanti che: le prescrizioni della legislazione comunitaria non sono rispettate DIVIETO DI SVOLGERE OPERAZIONI le operazioni implicano rischi potenziali per la salute pubblica o degli animali

11 STALLATICO (escrementi e/o urina di animali di allevamento diversi dai pesci d allevamento, con o senza lettiera) Il TRASPORTO DI STALLATICO, compresi quindi gli effluenti di allevamento, così come definiti dal DM del 7 aprile 2006, ai fini dell utilizzazione agronomica, TRA DUE PUNTI SITUATI PRESSO LA STESSA AZIENDA ZOOTECNICA O TRA AZIENDE E UTILIZZATORI DI STALLATICO ALL INTERNO DEL TERRITORIO NAZIONALE, PUÒ ESSERE AUTORIZZATO (dall autorità competente) AD ESSERE EFFETTUATO SENZA DOCUMENTO COMMERCIALE O CERTIFICATO SANITARIO (articolo 21, comma 2 del Reg. 1069/2009). Il trasporto dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dall articolo 20 del DM 7 aprile 2006 (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.) atta a garantire il controllo sulla movimentazione di detti materiali: DM 7 aprile Art Trasporto 1. La normativa regionale definisce gli adempimenti concernenti il trasporto, necessari a garantire un adeguato controllo sulla movimentazione degli effluenti e delle acque reflue di cui al presente Titolo, prevedendo una documentazione di accompagnamento contenente almeno le seguenti informazioni: a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa; b) la natura e la quantità degli effluenti e/o delle acque reflue trasportate; c) l'identificazione del mezzo di trasporto; d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa; e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante dell'azienda da cui origina il materiale trasportato ai sensi dell'art Le regioni stabiliscono inoltre i tempi di conservazione della documentazione di cui al comma 1, nonché' le forme di semplificazione della documentazione da utilizzarsi nel caso di trasporto effettuato tra terreni in uso alla stessa azienda da cui origina il materiale trasportato ovvero nel caso di aziende con allevamenti di piccole dimensioni con produzione di azoto non superiore a 6000 Kg azoto/anno. MODULISTICA Il 7 Febbraio 2013, le Regioni e le Province autonome si sono impegnate a RECEPIRE le Linee guida per l applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009. Alla luce di ciò, ogni regione avrebbe dovuto recepire le suddette linee guida con la conseguente modulistica (e, in genere, avrebbe dovuto revocare le precedenti linee guida adottate per l applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002, abrogato dal Regolamento n. 1069/2009). La MODULISTICA per assolvere agli adempimenti previsti dalla normativa trattata(registrazione degli operatori, documento commerciale, ecc.), deve essere sostanzialmente analoga alle prescrizioni indicate nel REGOLAMENTO UE 142/2011 (ed altri riferimenti normativi) e quindi dovrebbe essere uniformemente predisposta in tutto il territorio nazionale, nonostante ciò è CONSIGLIABILE reperirla presso le autorità competenti e di riferimento di ogni singolo territorio. Nelle pagine che seguono si riportano, A SOLO TITOLO DI ESEMPIO, I FAC-SIMILI relativi a : 1) DOMANDA DI REGISTRAZIONE OPERATORI (che effettuano una qualsiasi delle fasi di produzione, TRASPORTO, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati) 2) DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI STABILIMENTI O IMPIANTI (qualora tali stabilimenti o impianti svolgano alcune attività, tra cui MAGAZZINAGGIO di sottoprodotti di origine animale - MAGAZZINAGGIO di prodotti derivati destinati ad essere usati come fertilizzanti organici e ammendanti, escluso il magazzinaggio in un luogo di diretta applicazione) 3) DOCUMENTO COMMERCIALE PER I TRASPORTI NELL UE (che ACCOMPAGNA IL TRASPORTO di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati- per il doc. semplificato si consiglia di fare riferimento a quello predisposto dalle autorità competenti del territorio di riferimento) 4) REGISTRO DELLE PARTITE (che individua gli altri operatori cui sono stati forniti i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati e gli operatori dai quali si viene riforniti) 11

12 Registrazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano. AL DIRETTORE GENERALE DELL ASL DI Il sottoscritto.., in qualità di della Ditta , con sede legale nel Comune di......, (PROV.. ) Cap Via....., n.., C.F./Partita. IVA. N. tel... fax CHIEDE la registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 per il proprio impianto sito nel Comune di (PROV.....), Cap.. Via.., n., destinato allo svolgimento della seguente attività: SEZ SETTORE CATEGORIA ATTIVITA PRODOTTI 1 IMPIEGATI V Oleochimico Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 oleochimica IX X XI XIII Lavorazione di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati per scopi diversi dall alimentazione degli animali Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati (art. 17) Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati per l alimentazione degli animali (art. 18) Centri di raccolta (art.23) Altro Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Concerie Tassidermia Trofei di caccia Altro.. Ricerca/Didattica Diagnostica Esposizioni Attività artistiche Animali giardini zoologici Animali da circo Rettili e uccelli da preda Animali da pelliccia Animali selvatici Cani /gatti in canili/rifugi Larve e vermi esche da pesca Altro.. Animali giardini zoologici Animali da circo Rettili e uccelli da preda Animali da pelliccia Animali selvatici Cani /gatti in canili/rifugi Larve e vermi esche da pesca Altro.. Trasporto Produzione di cosmetici, Produzione di dispositivi medici, Produzione di diagnostici in vitro, Produzione di medicinali, Produzione di medicinali veterinari Produzione di prodotti intermedi Commercio Altra attività... Proteine animali trasformatae Farine di carne ed ossa Farine di pesce Proteine Idrolizzate Ciccioli Sangue Prodotti sanguigni per uso zootecnico Prodotti sanguigni per uso tecnico Farina di sangue Siero di equidi Grassi fusi/olio pesce x usi div da alim an e oleo Grassi fusi per uso oleochimico Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico Derivati dei grassi Latte, prodotti del latte e colostro Prodotti d Uovo Prodotti alimentari Carcasse di animali da compagnia Carcasse di animali di allevamento Carcasse di animali da circo Carcasse di animali da zoo Carcasse di animali da esperimento Altre carcasse animali Stallatico non trasformato Prodotti da stallatico/stallatico trasformato Contenuto del tubo digerente Residui di digestione fanghi di centrifugazione Materiale da acque reflue (mondiglia) Compost Rifiuti di cucina e ristorazione Pelli grezze Pelli conciate Trofei di caccia Lana, peli, setola di maiale, penne piume Ossa, corna, zoccoli e derivati Sottoprodotti apicoltura Insetti incluso vermi Gelatine Collagene Fosfato Dicalcico Fosfato Tricalcico Altri sottoprodotti non trasformati.. (1) Data.. Firma. (1) Dove richiesto, indicare per ciascuna attività soggetta a riconoscimento, la tipologia di prodotto.

13 A tal fine allega: Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente o dichiarazione sostitutiva della stessa certificazione; Planimetria dell impianto in scala 1:100 datata e firmata da un tecnico abilitato, sottoscritta dal responsabile dell impianto, e copia su supporto informatico (pdf), dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali impianti con la relativa destinazione d uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi; Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;

14 Marca da bollo da AL DIRETTORE GENERALE DELL'A.S.L. DI Domanda di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) N. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano. Il sottoscritto., in qualità di... della Ditta , con sede legale nel Comune di , (PROV.. ) CAP Via....., n., C.F./Partita. IVA N. tel... fax C H I E D E il riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 per il proprio impianto sito nel Comune di.... (PROV.)...., CAP.. Via , n., destinato allo svolgimento della seguente attività: SEZ SETTORE CATEGORIA ATTIVITA PRODOTTI I Attività intermedie (art.24 (1) (h)) Magazzinaggio di sottoprodotti di o.a. (art.24 (1) (i)) Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Cernita Taglio Refrigerazione Congelamento Salagione Altro.. Proteine animali trasformate Farine di carne ed ossa Farine di pesce Proteine Idrolizzate Ciccioli Sangue Prodotti sanguigni per uso zootecnico Prodotti sanguigni per uso tecnico Farina di sangue Siero di equidi Grassi fusi/olio pesce x usi diversi da alim. animale e oleo

15 II III IV Magazzinaggio di prodotti derivati (art.24 (1) (j)) Incenerimento Coincenerimento Combustione Trasformazione Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Destinati a smaltimento (i) Destinati a uso combustibile (ii) Destinali all alimentazione animale (iii) Destinati a uso fertilizzanti (iv) Metodi Standard Metodo 1 (sterilizzazione a pressione) Metodo 2 Metodo 3 Metodo 4 Metodo 5 Metodo 6 Metodo 7 Metodi alternativi Processo idrolisi alcalina Processo d idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione Produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione Produzione di biodiesel Gassificazione Brookes Combustione di grasso animale in caldaia Produzione Termo-meccanica di biocombustibile Grassi fusi per uso oleochimico Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico Derivati dei grassi Latte, prodotti del latte e colostro Prodotti d'uovo Prodotti alimentari Carcasse di animali da compagnia Carcasse di animali di allevamento Carcasse di animali da circo Carcasse di animali da zoo Carcasse di animali da esperimento Altre carcasse animali Stallatico non trasformato Prodotti da stallatico/stallatico trasformato Contenuto del tubo digerente Residui di digestione fanghi di centrifugazione Materiale da acque reflue (mondiglia) Rifiuti di cucina e ristorazione Pelli grezze Lana, peli, setola di maiale, penne piume Ossa, corna, zoccoli e derivati Sottoprodotti apicoltura Insetti incluso vermi Altri sottoprodotti non trasformati VI Biogas Categoria 2 Categoria 3 Unità di pastorizzazione presente Unità di pastorizzazione assente. VII Compostaggio Categoria 2 Categoria 3 Unità di pastorizzazione presente Unità di pastorizzazione assente VIII XII Alimenti per animali da compagnia Produzione fertilizzanti organici/ammendanti Categoria 3 Categoria 2 Categoria 3 Alimenti in conserva Altri alimenti trasformati Alimenti greggi Articoli da masticare Interiora aromatizzanti A tal fine allega: Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente o dichiarazione sostitutiva della stessa certificazione;

16 Planimetria (2 copie) dell impianto in scala 1:100 datata e firmata da un tecnico abilitato, sottoscritta dal responsabile dell impianto, e copia su supporto informatico (pdf), dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali impianti con la relativa destinazione d uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi; Relazione tecnico-descrittiva (datata e firmata dal responsabile dell impianto) dello stabilimento e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti lavorati, con indicazioni in merito all approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera; nel caso in cui l attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10 del Regolamento, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte PERMANENTEMENTE/ TEMPORANEAMENTE in condizioni di assoluta separazione; Relazione descrittiva (datata e firmata dal responsabile dell impianto) sull'analisi dei rischi sanitari condotta secondo i principi dell'haccp (per le attività elencate all'art. 29 del Regolamento); Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà relativa al rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi, ecc. Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità; 1 marca da bollo del valore prescritto; Ricevuta del versamento previsto dalla D.G.R. n.4800 del 30 Maggio RICHIEDE, in attesa del termine delle procedure di riconoscimento definitivo, il rilascio del numero condizionato. SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente domanda. DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all art.10 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda. Data.. Firma.

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19 REGISTRO DELLE PARTITE Regolamento (CE) 1069/2009 e regolamento (UE) 142/2011 (Ragione sociale) (Indirizzo) (Tipologia di attività)

20 1. data del prelievo del sottoprodotto; 2. categoria del sottoprodotto ; 3. specie animale da cui deriva il sottoprodotto; 4. n di identificazione del soggetto (indicato sul documento commerciale di acquisto o numero del documento stesso); 5. quantità del sottoprodotto smaltito; 6. nome e indirizzo del trasportatore; 7. nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento destinatario, se conosciuto. 1) data 2) categoria 3) specie animale 4) n di identificazione 5) quantità 6) nome e indi rizzo del trasportatore 7) nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento destinatario Pag. n..

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