II COMMISSIONE PERMANENTE

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1 Mercoledì 15 settembre Commissione II II COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia) S O M M A R I O SEDE CONSULTIVA: Legge comunitaria C Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell esame e conclusione Relazione favorevole) Relazione sulla partecipazione dell Italia all Unione europea nel Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell esame e conclusione Parere favorevole).. 11 ATTI DEL GOVERNO: Relazione del ministero della Giustizia concernente l individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti in materia di edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile del ministero della giustizia, per l anno finanziario Atto n. 395 (Seguito esame e rinvio) UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI SEDE REFERENTE: Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli. C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C Trantino, C Vitali, C Mussolini, C Lucidi, C Mantini, C Mazzuca e C Di Teodoro (Seguito esame e rinvio) ALLEGATO (Emendamenti) Sull ordine dei lavori Disposizioni per la riforma del Corpo di polizia penitenziaria. C Pecorella e C. 971 Ascierto (Seguito esame e rinvio) Disposizioni in materia di esecuzione delle analisi del DNA dell imputato o dell indagato. C Franz e C Onnis (Esame e rinvio) Disposizioni in materia di misure alternative alla detenzione. C. 461 Cento, C. 484 Contento, C. 846 Cento, C. 958 Butti, C Pistone, C Pisapia, C Pisapia, C Pisapia, C Mario Pepe, C Bondi e C Guido Rossi (Seguito esame e rinvio Nomina di un Comitato ristretto) AVVERTENZA SEDE CONSULTIVA Mercoledì 15 settembre Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. La seduta comincia alle Legge comunitaria C Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XIV Commissione). (Seguito dell esame e conclusione Relazione favorevole). La Commissione prosegue l esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 luglio Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella seduta del 30 luglio scorso il relatore ha illustrato i contenuti del

2 Mercoledì 15 settembre Commissione II disegno di legge comunitaria per il Avverte che non sono stati presentati emendamenti e che il relatore onorevole Vitali ha presentato una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge medesimo. La Commissione approva la proposta di parere del relatore. Nomina infine il deputato Vitali quale relatore per riferire presso la Commissione politiche dell Unione europea. Relazione del ministero della Giustizia concernente l individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti in materia di edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile del ministero della giustizia, per l anno finanziario Atto n (Seguito esame e rinvio). La Commissione prosegue l esame, rinviato nella seduta del 30 luglio Relazione sulla partecipazione dell Italia all Unione europea nel Doc. LXXXVII, n. 4. (Parere alla XIV Commissione). (Seguito dell esame e conclusione Parere favorevole). La Commissione prosegue l esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 luglio Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella seduta del 30 luglio scorso il relatore ha illustrato i contenuti della relazione sulla partecipazione dell Italia all Unione europea nel Avverte quindi che il relatore onorevole Vitali ha presentato una proposta di parere favorevole. La Commissione approva la proposta di parere del relatore. La seduta termina alle ATTI DEL GOVERNO Mercoledì 15 settembre Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. La seduta comincia alle Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che il 30 luglio scorso la Commissione giustizia ha avviato l esame della Relazione del Ministero della Giustizia contenente il piano di riparto degli stanziamenti del Fondo per gli investimenti in materia di edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile. Nel corso della seduta del 30 luglio è stata espressa all unanimità l esigenza di acquisire direttamente dal Ministro della Giustizia o da un suo rappresentante ulteriori elementi istruttori, rispetto a quelli già desumibili dalla Relazione, relativi ai criteri adottati dal per predisporre il piano di ripartizione del Fondo in oggetto. Considerato che a causa dell andamento dei lavori della Camera non sarebbe stato possibile a acquisire tali elementi entro la data dell 8 agosto (termine entro il quale, ai sensi dell articolo 143, comma 4, del Regolamento, la Commissione avrebbe dovuto esprimere il parere), il Presidente della Camera, su richiesta unanime della Commissione ed acquisita la disponibilità del Governo, ha prorogato tale termine al 23 settembre prossimo. Avverte tuttavia che il rappresentante del Governo ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna; pertanto ritiene opportuno rinviare il seguito dell esame alla seduta prevista per domani. Enrico BUEMI (Misto-SDI), relatore, concorda con la proposta del presidente.

3 Mercoledì 15 settembre Commissione II Gaetano PECORELLA, presidente, rinvia il seguito dell esame alla seduta prevista per domani. La seduta termina alle UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI Mercoledì 15 settembre L ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle SEDE REFERENTE Mercoledì 15 settembre Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. La seduta comincia alle Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli. C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C Trantino, C Vitali, C Mussolini, C Lucidi, C Mantini, C Mazzuca e C Di Teodoro. (Seguito esame e rinvio). La Commissione prosegue l esame, rinviato il 29 luglio Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nell ultima seduta è proseguito l esame dei subemendamenti all emendamento del relatore. Maurizio PANIZ (FI), relatore, raccomanda l approvazione del suo subemendamento (vedi allegato) che si pone come consequenziale, nel sostituire alla competenza del giudice tutelare quella del Tribunale, alle modifiche già apportate al testo in oggetto dall esame degli emendamenti approvati dalla Commissione. Ricorda inoltre che radicando la competenza funzionale in capo al Tribunale si rispetterebbero le ordinarie competenze attualmente previste. La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento del relatore, i subemendamenti Magnolfi e Finocchiaro Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) raccomanda l approvazione del submendamento Lucidi volto ad espungere dal testo dell emendamento predisposto dal relatore la sanzione pecuniaria per il caso di grave inadempienza da parte di uno dei coniugi. A tal proposito rileva infatti l inopportunità di punire un comportamento certamente sanzionabile da un punto di vista etico con una multa a favore della Cassa delle ammende. Maurizio PANIZ (FI), relatore, evidenzia l opportunità che, nello sforzo di tipizzazione degli inadempimenti che possono essere compiuti dai coniugi, siano predisposte sanzioni adeguate che da un lato puniscano tali condotte pregiudizievoli per l interesse dei minori e dall altro non vadano ad esclusivo vantaggio dell altro coniuge. La Commissione respinge il subemendamento Lucidi Maurizio PANIZ (FI), relatore, ricorda di avere espresso parere favorevole sul subemendamento Mantini a condizione che fosse riformulato nel senso di eliminare dal testo il riferimento al valore di titolo esecutivo dell accertamento giudiziale della mancata corresponsione dell assegno di mantenimento per oltre tre mensilità. Giuseppe FANFANI (MARGH-U) sottoscrive il subemendamento Mantini e lo riformula nel senso indicato dal relatore (vedi allegato). Ciro FALANGA (FI) esprime perplessità sul subemendamento Mantini come riformulato, in quanto nel prescrivere l applicazione dell articolo 570 del

4 Mercoledì 15 settembre Commissione II codice penale per il caso di mancata corresponsione dell assegno di mantenimento per oltre tre mensilità sembrerebbe in contrasto con la formulazione della stessa norma penale richiamata che consente l intervento del giudice in caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare anche nel caso di un singolo inadempimento, qualora in tal modo si facciano mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori. Gaetano PECORELLA, presidente, concorda con le osservazioni del deputato Falanga, rilevando altresì che l introduzione di tale norma potrebbe creare dubbi interpretativi e di coordinamento con l articolo 570 del codice penale. Maurizio PANIZ (FI), relatore, ritiene che la norma contenuta nel subemendamento Mantini come riformulato non impedisca affatto al giudice, in applicazione dell articolo 570 del codice penale, di punire anche il singolo inadempimento nella corresponsione dell assegno di mantenimento qualora in tal modo si facciano mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, ma è volto esclusivamente a sanzionare quelle situazioni nelle quali si possano riscontrare anche più di tre inadempimenti. Gaetano PECORELLA, presidente, chiede al relatore se i tre inadempimenti debbano essere consecutivi o possano essere anche distanziati nel tempo. Maurizio PANIZ (FI), relatore, ritiene che debbano essere sanzionati anche inadempimenti distanziati nel tempo. Sergio COLA (AN) nel condividere le osservazioni del deputato Falanga e del presidente, evidenzia che l introduzione di tale norma potrebbe creare dubbi interpretativi e di coordinamento con l articolo 570 del codice penale. Ciro FALANGA (FI) ritiene altresì che dubbi interpretativi possano sorgere anche con riferimento alle elaborazioni giurisprudenziali sviluppatasi sul punto. Maurizio PANIZ (FI), relatore, sottolinea che l esigenza di punire gli inadempimenti è stata da tempo sollevata anche dalle associazioni delle donne. Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) ritiene che le perplessità emerse dal dibattito in Commissione possano essere superate attraverso le espressa previsione che il giudice possa intervenire anche in caso di meno di tre inadempimenti, qualora vi siano i presupposti di cui all articolo 570 del codice penale. La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Mantini (seconda formulazione) e l emendamento del relatore come modificato dai subemendamenti presentati. Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) raccomanda l approvazione del suo subemendamento , peraltro uguale al subemendamento Maura Cossutta , soppressivo della norma transitoria prevista dall emendamento del relatore in base alla quale la legge in esame si applicherebbe mediante domanda da esperire ai sensi dell articolo 710 codice di procedura civile anche a tutte le separazioni già decise con sentenza irrevocabile, poiché in primo luogo, tale disposizione creerebbe un potenziale vertiginoso aumento delle cause pendenti dinanzi ai tribunali. In secondo luogo considera che modificare situazioni già consolidatesi nel tempo con una normativa così innovativa, potrebbe creare incertezza ed instabilità nella vita dei minori. Nel ritenere comunque opportuna la previsione di una norma transitoria, annuncia la presentazione per l Aula di un emendamento sul punto. Maurizio PANIZ (FI), relatore, ritiene che il prevedere che la normativa in esame si applichi anche a tutte le separazioni già decise con sentenza irrevocabile sia necessario per evitare situazioni di disparità di

5 Mercoledì 15 settembre Commissione II trattamento, censurabili per contrarietà all articolo 3 della Costituzione. Inoltre ritiene che nel momento in cui si introducano principi quale quello dell affidamento congiunto che modificano in maniera profonda l ordinamento attuale sia necessario dare la possibilità a tutti di poterne usufruire. Ciro FALANGA (FI) chiede al relatore se, alla luce dell emendamento 3.100, sia necessario, per poter esperire la domanda di cui all articolo 710 codice di procedura civile, aver svolto la mediazione familiare, prevista come obbligatoria dal testo già approvato dalla Commissione. Maurizio PANIZ (FI), relatore, ritiene che per le situazioni già consolidatesi nel tempo non sia necessario il tentativo di esperimento della mediazione familiare. Gaetano PECORELLA, presidente, condivide le perplessità avanzate dall onorevole Magnolfi quanto ad un potenziale eccessivo aumento di procedimenti che la norma in esame potrebbe creare. Ciro FALANGA (FI) ritiene che il rischio di ingolfamento dei Tribunali paventato dal deputato Magnolfi e dal presidente potrebbe essere diminuito attraverso l introduzione di un termine massimo dalla entrata in vigore della legge entro il quale possano essere presentate le domande ex articolo 710 del codice di procedura civile. Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) evidenzia che proprio perché la norma in esame interverrebbe su situazioni già consolidatesi è maggiore il rischio di incertezza e instabilità nel quale verrebbero a trovarsi i figli minori. Ribadisce inoltre il rischio di ingolfamento per il lavoro dei Tribunali. Maurizio PANIZ (FI), relatore, esprime massima disponibilità a modificare la norma transitoria prevista dal suo emendamento per l esame in Assemblea al fine di recepire le osservazioni emerse dal dibattito in Commissione. Erminia MAZZONI (UDC) ribadisce la condivisione del testo in esame e dei principi in esso contenuti. Rilevando tuttavia che la norma transitoria come predisposta dal relatore potrebbe prestare il fianco a pretestuosi utilizzi motivati dalla sola volontà di riaprire tensioni e rancori tra i coniugi invita il relatore ad una diversa formulazione della norma in oggetto per l esame in Assemblea. Gaetano PECORELLA, presidente, condivide la proposta del deputato Falanga di introdurre un termine massimo entro il quale presentare le domande ai sensi dell articolo 710 del codice di procedura civile. La Commissione con distinte votazioni respinge gli identici subemendamenti Maura Cossutta e Magnolfi ed approva l emendamento del relatore, risultanti preclusi i restanti emendamenti. Maurizio PANIZ (FI), relatore, dopo aver manifestato la propria soddisfazione per la conclusione dell esame degli emendamenti, auspica che tutti i contrasti emersi durante il dibattito in Commissione possano essere superati attraverso gli emendamenti che potranno essere presentati in occasione dell esame in Assemblea. A tale proposito ribadisce la propria disponibilità a collaborare con chiunque intenda apportare al testo delle modifiche migliorative.. Ciro FALANGA (FI), per l esame in Assemblea, invita il relatore a riconsiderare la sua posizione in ordine alla obbligatorietà del tentativo di esperimento della mediazione familiare. Maurizio PANIZ (FI), relatore, ricorda di avere presentato nell ultima seduta dei subemendamenti volti proprio a recepire tali istanze, subemendamenti bocciati

6 Mercoledì 15 settembre Commissione II dalla Commissione anche con il voto del deputato Falanga. Ciro FALANGA (FI) ricorda al relatore che i subemendamenti da questi presentati nell ultima seduta non risollevavano tutte quelle perplessità da lui avanzate circa obbligatorietà del tentativo di esperimento della mediazione familiare, per cui non ha potuto che votare contro l emendamento del relatore. Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il testo risultante dall esame degli emendamenti e dei subemendamenti verrà inviato alle Commissioni per l espressione del parere di competenza. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell esame del provvedimento ad altra seduta. Sull ordine dei lavori. Ciro FALANGA (FI) ritiene opportuno che la Commissione proceda all audizione del Ministro della Giustizia relativamente al funzionamento delle commissioni ministeriali istituite per la riforma di alcuni settori dell ordinamento giuridico, in particolare per la riforma del diritto penale e del codice di procedura penale. Da notizie apprese da autorevoli organi di stampa risulterebbe che tali commissioni sono impossibilitate a proseguire i propri lavori a causa della mancanza di fondi per attribuire le indennità e i rimborsi spese ai componenti delle stesse commissioni. Enrico BUEMI (Misto-SDI), Sergio COLA (AN), Erminia MAZZONI (UDC) e Luigi VITALI (FI), a nome dei rispettivi Gruppi, si associano alla richiesta di audizione del Ministro della Giustizia. Gaetano PECORELLA, presidente, ravvisando un ampia condivisione sull opportunità di audire il Ministro della Giustizia, assicura che l Ufficio di presidenza prenderà in considerazione la questione, provvedendo quanto prima alla calendarizzazione della relativa audizione. Disposizioni per la riforma del Corpo di polizia penitenziaria. C Pecorella e C. 971 Ascierto. (Seguito esame e rinvio). La Commissione prosegue l esame, rinviato il 27 luglio Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella seduta del 9 marzo scorso il relatore ha espresso parere contrario su tutti gli emendamenti presentati (Vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni permanenti del 9 marzo 2004). Successivamente il relatore ha presentato ulteriori emendamenti (Vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni permanenti del 27 luglio 2004) sui quali non sono stati presentati subemendamenti. Avverte, infine, che il rappresentate del Governo ha comunicato l impossibilità di partecipare alla seduta odierna della Commissione. Enrico BUEMI (Misto-SDI) esprime perplessità sull opportunità di procedere senza aver prima acquisito il parere del Governo. Si rischierebbe altrimenti di procedere in maniera poco proficua. Difatti ritiene che, seppure in sede referente sia possibile esaminare lavorare anche in assenza del Governo, da un punto di vista politico, per quanto riguardar le scelte di merito in considerazione della rilevanza e della complessità del tema, si rende necessario acquisire la posizione del Governo. Edmondo CIRIELLI (AN), relatore, in considerazione della importanza del provvedimento in esame, atteso ormai da troppo tempo dal personale della polizia penitenziaria e i cui effetti positivi si ripercuoterebbero anche sullo stesso livello di «trattamento» dei detenuti, ritiene prevalente l esigenza di non rinviare ancora l esame del provvedimento per poter giungere quanto prima alla sua approvazione. Pertanto evidenzia la propria contrarietà ad un rinvio dell esame degli emendamenti.

7 Mercoledì 15 settembre Commissione II Francesco BONITO (DS-U) giudica di estrema rilevanza la questione posta dall onorevole Buemi. Inoltre stigmatizza l atteggiamento del Governo che, con la sua assenza, rende estremamente difficoltoso il prosieguo del lavoro della Commissione. Pur non essendo necessaria la presenza del Governo sul piano regolamentare, tuttavia proseguire i lavori in assenza di un parere dello stesso Governo sui singoli emendamenti rischia di condurre all approvazione di un testo che difficilmente poi potrà superare l esame dell Assemblea. Erminia MAZZONI (UDC), a nome del proprio Gruppo, ritiene prioritaria l esigenza di proseguire nell esame degli emendamenti nonostante l assenza del Governo. Enrico BUEMI (Misto-SDI) ribadisce che, trattandosi di una riforma che interviene su aspetti specifici e dettagliati, sarebbe opportuno acquisire la posizione del Governo sulle scelte di merito. Peraltro evidenzia che il provvedimento coinvolge anche il rapporto tra la polizia penitenziaria e i le direzioni degli istituti carcerari. A tal proposito ricorda che recentemente è stato assegnato alla Commissione Affari costituzionali un provvedimento approvato dal Senato relativo alla dirigenza del personale delle direzioni degli istituti carcerari. Occorre quindi verificare se il provvedimento in esame si ponga in contrasto con alcune scelte effettuate nel testo approvato dal Senato, specie con particolare riferimento al rapporto di subordinazione della polizia penitenziaria nei confronti del direttore del carcere. Luigi VITALI (FI) osserva che dal punto di vista regolamentare la Commissione può procedere nei propri lavori in sede referente anche in assenza del Governo. Ritiene quanto meno paradossale che la presenza del Governo venga reclamata proprio dall opposizione, ravvisando un atteggiamento strumentale volto a rinviare l esame del provvedimento. Pur associandosi alle sollecitazioni su una più puntuale partecipazione del Governo, ritiene opportuno proseguire nell esame del provvedimento, che peraltro trova un ampia condivisione all interno della maggioranza. Sergio COLA (AN), pur comprendendo le lamentele relative all assenza del Governo, ritiene prioritaria l esigenza di non rinviare ulteriormente l esame del provvedimento. Gaetano PECORELLA (FI), presidente, ricorda che nella seduta del 10 marzo 2004 è stato rinviato l esame del provvedimento per consentire al Governo di meglio valutare la portata degli emendamenti presentati. Per non procrastinare ulteriormente l esame di un provvedimento fortemente atteso, propone, e la Commissione acconsente, di procedere anche in assenza del Governo. Edmondo CIRIELLI (AN), relatore, ricorda di aver espresso un parere contrario su tutti gli emendamenti; contestualmente, ha presentato delle proprie proposte emendative per recepire gli spunti problematici di alcuni emendamenti. Gaetano PECORELLA (FI), presidente, stante l assenza dei presentatori, avverte che l emendamento Lussana 1.1 è da considerarsi decaduto. Edmondo CIRIELLI (AN), relatore, osserva che l emendamento Carboni 1.2 intende introdurre una disposizione eccessivamente dettagliata, poco consona ad una legge delega. Francesco BONITO (DS-U) al contrario ritiene che sia meglio introdurre principi di delega più specifici, per evitare di attribuire deleghe in bianco all esecutivo. La Commissione respinge l emendamento Carboni 1.2. Gaetano PECORELLA (FI), presidente, stante l assenza dei presentatori, avverte che l emendamento Lussana 2.1 è da considerarsi decaduto.

8 Mercoledì 15 settembre Commissione II Francesco BONITO (DS-U) soffermandosi sull emendamento Carboni 2.2 afferma che esso è volto ad eliminare la discrezionalità dell esecutivo relativo alla preposizione di un dirigente generale dell amministrazione penitenziaria alla direzione generale del corpo di polizia penitenziaria. La Commissione respinge l emendamento Carboni 2.2. Gaetano PECORELLA, presidente, stante l assenza dei presentatori, avverte che l emendamento Lussana 3.1 è da considerarsi decaduto. Francesco BONITO (DS-U) invita all approvazione dell emendamento Carboni 3.2, in considerazione della crisi del metodo della concertazione. Edmondo CIRIELLI (AN), relatore, ritiene non necessaria una specificazione relativa alla consultazione dei sindacati poiché essa già avviene costantemente nella prassi. La Commissione respinge l emendamento Carboni 3.2. Gaetano PECORELLA, presidente, stante l assenza dei presentatori, avverte che l emendamento Mazzoni 3.3 è da considerarsi decaduto. La Commissione con successive votazioni respinge gli emendamenti Carboni 3.4 e Lumia 3.5, sottoscritto dall onorevole Bonito. Edmondo CIRIELLI (AN), relatore, evidenzia che il suo emendamento 3.10 intende introdurre una disposizione di principio per dare al Corpo di polizia penitenziaria pari dignità rispetto alle altre forze di polizia, anche ai fini della contrattazione e dei riconoscimenti sul piano economico. Enrico BUEMI (Misto-SDI) esprime perplessità su tale equiparazione, non avendo il Corpo di polizia penitenziaria una organizzazione di carattere territoriale. La Commissione approva l emendamento 3.10 del relatore. Gaetano PECORELLA (FI), presidente, stante l assenza dei presentatori, avverte che l emendamento Lussana 4.1 è da considerarsi decaduto. Edmondo CIRIELLI (AN), relatore, invita al ritiro dell emendamento Carboni 4.2 poiché la medesima esigenza è sottesa al proprio emendamento La Commissione con successive votazioni respinge l emendamento Carboni 4.2 e approva l emendamento 4.20 del relatore. Gaetano PECORELLA (FI), presidente, stante l assenza dei presentatori avverte che l emendamento Mazzoni 4.3 debba considerarsi decaduto. Edmondo CIRIELLI (AN), relatore invita all approvazione del proprio emendamento 4.21 volto a specificare che la polizia penitenziaria dipende funzionalmente anche dal direttore dell istituto. Gaetano PECORELLA (FI), presidente, stante l assenza dei presentatori, avverte che l emendamento Lussana 5.1 è da considerarsi decaduto. Edmondo CIRIELLI (AN), relatore soffermandosi sull emendamento Carboni 5.2 afferma che, pur non essendo contrario nel merito a tale proposta emendativa, ritiene che la questione delle assunzioni straordinarie di personale amministrativo vada affrontato in altra sede con un provvedimento ulteriore. Invita a considerare che una disposizione quale quella dell emendamento 5.2 porrebbe problemi di copertura finanziaria. Francesco BONITO (DS-U) ritiene che bisogna soffermarsi esclusivamente sulle

9 Mercoledì 15 settembre Commissione II questioni di merito, rinviando al parere della Commissione Bilancio le questioni di carattere finanziario. Edmondo CIRIELLI (AN), relatore, ritiene che il tema delle assunzioni esuli dal merito del provvedimento. La Commissione respinge l emendamento Carboni 5.2. Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il testo della proposta di legge C. 2867, cosi come risultante dall esame degli emendamenti, sarà prontamente inviato alle Commissioni competenti per l espressione del relativo parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell esame ad altra seduta. Disposizioni in materia di esecuzione delle analisi del DNA dell imputato o dell indagato. C Franz e C Onnis. (Esame e rinvio). La Commissione inizia l esame. Francesco ONNIS (AN), relatore, osserva che le proposte di legge n Franz ed altri e n Onnis ed altri intendono soddisfare la medesima esigenza, pur prospettando soluzioni almeno parzialmente differenti. Tali iniziative hanno in comune la volontà di rimediare alla lacuna creatasi nell ordinamento in seguito alla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale dell articolo 224, comma secondo, del codice di procedura penale. La Corte Costituzionale, con la sentenza del 9 luglio 1996, n. 238, ha infatti dichiarato l illegittimità costituzionale dell articolo 224, comma secondo, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente che il giudice, nell ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidono sulla libertà personale dell indagato, dell imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei «casi» e nei «modi» della legge. Nel caso concreto, la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del prelievo ematico coattivo per l espletamento di una perizia, rilevava il contrasto tra il citato articolo 224, comma secondo,del codice di procedura penale e l articolo 13, comma secondo, Costituzione, in quanto la disposizione censurata «presenta assoluta genericità di formulazione e totale carenza di ogni specificazione al positivo dei casi e dei modi in presenza dei quali soltanto può ritenersi che sia legittimo procedere alla esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante l adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della libertà personale». In effetti, per l articolo 13, secondo comma, Costituzione «non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o di perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge»; invece, ai sensi dell articolo 224, comma secondo,codice di procedura penale, «il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l esecuzione delle operazioni peritali». In conseguenza della suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale, dunque, «fino a quando il legislatore non sarà intervenuto ad individuare i tipi di misure restrittive della libertà personale che possono dal giudice essere disposte allo scopo di consentire (anche contro la volontà della persona assoggettata all esame) l espletamento della perizia ritenuta necessaria ai fini processuali, nonchè a precisare i casi e i modi in cui le stesse possono essere adottate, nessun provvedimento di tal genere potrà essere disposto». Orbene, otto anni dopo la sentenza citata, benchè la Corte Costituzionale avesse «vivamente sollecitato il legislatore a intervenire con una disciplina positiva»,

10 Mercoledì 15 settembre Commissione II ancora permane l evidenziato «vuoto normativo», cui appunto si vuol porre rimedio. Rileva il giudice delle leggi che «le ragioni della giustizia penale, consistenti nell acquisizione della prova del reato» debbono riconoscersi quale «valore primario sul quale si fonda ogni ordinamento ispirato al principio di legalità». Più in generale, può dirsi che queste indagini tecniche servono non solo per ottenere la «prova del reato», ma, più in generale, garantiscono la migliore ricostruzione dei fatti, al servizio della ricerca della verità, valore fondamentale del processo penale. Anzi, l esperienza ha dimostrato che gli accertamenti in questione spesso possono fornire la dimostrazione incontrovertibile dell innocenza dell imputato (indagato), allontanando da lui i sospetti e, magari, facendogli riacquistare la libertà o scongiurandone l ingiusta carcerazione. Anche le più recenti indicazioni giurisprudenziali confermano l esigenza di disporre, in tempi brevi, di norme di riferimento adeguate: da ultimo, si è infatti ritenuto di poter interpretare il rifiuto dell imputato a soggiacere al prelievo necessario per l esame comparativo del DNA quale elemento di prova integrativo e, particolarmente, quale riscontro individualizzante della chiamata di correo. La scelta di valorizzare contra reum tale rifiuto di prestarsi all accertamento invasivo, ispirata al principio del libero convincimento del giudice, può suscitare perplessità, soprattutto per l assenza di norme in materia, in quanto la negazione del consenso, da parte dell imputato, può dipendere dai motivi più vari (anche di carattere etico o religioso), diversi dalla consapevolezza di poter essere individuato, per quella via, quale responsabile dell illecito. Il criterio proposto non sarebbe peraltro di alcuna utilità allorchè l atto riguardi persone diverse dall indagato (o dall imputato), quali, ad esempio, l offeso o i soggetti ad altro titolo interessati e coinvolti nel procedimento (si pensi alla necessità di acquisire materiale biologico da un testimone, per confrontarlo, attraverso l esame del DNA, con quello reperito sul luogo del delitto, al fine di ricomporre a posteriori la scena nel crimine). La proposta di legge n «intende colmare il vuoto normativo oggi esistente» a proposito dell esecuzione, nel processo penale, dell analisi del DNA nei confronti dell imputato o dell indagato, quando occorra procedervi coattivamente, in quanto manchi il consenso dell interessato. L analisi in questione viene, com è noto, effettuata mediante l accertamento del DNA su un campione di materiale biologico prelevato dalla persona (nel caso che ora interessa, dalla persona dell imputato o dell indagato), per il successivo «confronto di tali risultanze con il materiale repertato sul luogo del delitto». Si osserva ancora che «grazie al progresso della biologia e della biologia e della genetica, oggi il test del DNA può essere definito come una formidabile fonte di prova, dotata di un elevatissimo grado di affidabilità, in grado di fornire sulla base di un ridottissimo campione di tessuto o di liquido biologico la precisa identificazione di un individuo». Dunque, questo test può svolgere una funzione essenziale nel processo penale. La proposta consta di cinque articoli. I primi quattro intervengono sulla materia senza inserirsi nel codice di procedura penale, ma in modo autonomo. Gli articoli 1, 2 e 4 sono riferiti all esecuzione coattiva del prelievo di materiale biologico e dei successivi accertamenti per il test del DNA; l articolo 3 disciplina, invece, le «modalità» per la raccolta del «materiale di confronto rinvenuto sul luogo del delitto» e delle «tracce biologiche comunque pertinenti al reato». L articolo 1 dispone che possa compiersi coattivamente l analisi del DNA «quando si procede per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge». Dunque, si è scelto di collegare la praticabilità dell accertamento, in assenza del consenso dell interessato, alla gravità

11 Mercoledì 15 settembre Commissione II del reato per il quale si procede, desunta dal criterio obiettivo dell entità della pena edittale. Forse il limite di pena può apparire comunque elevato, anche in confronto ad altri istituti che pure sacrificano (probabilmente in modo più pesante) le libertà personali. Così, nel caso delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l articolo 266, lettera a) del codice di procedura penale prevede che siano esperibili nei procedimenti relativi a delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni; nel caso delle misure cautelari coercitive, si fa riferimento alla pena dell ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, mentre, per la custodia cautelare in carcere, il limite è quello della reclusione non inferiore nel massimo a quatro anni (articolo 280del codice di procedura penale). Peraltro non si chiarisce se, nel determinare la pena, ai fini indicati dall articolo 1, primo comma, si debba tener conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze. Manca, in sostanza, una norma analoga all articolo 278 del codice di procedura penale(in tema di misure cautelari) e all articolo 266, lettera a), del codice di procedura penale (in tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni). Si prevede, poi, che il giudice, e non anche il pubblico ministero, possa disporre d ufficio il prelievo coattivo di materiale biologico. Vi è da credere che, qualora l esigenza di procedere all accertamento del DNA si proponga già durante le indagini preliminari, il P.M. debba attendere l intervento del giudice, eventualmente provando a coinvolgerlo con una richiesta di incidente probatorio, motivata, magari, ai sensi dell articolo 392, comma secondo, del codice di procedura penale. Sempre ai sensi dell articolo 1, comma primo, il prelievo coattivo potrà essere eseguito solo nei confronti dell imputato o dell indagato e non nei confronti di soggetti diversi (ad esempio, un testimone, la persona offesa, un soggetto coinvolto da un indagine ancora pendente contro ignoti), nè per l esecuzione di accertamenti diversi dal test del DNA (ad esempio, un accertamento radiografico). Il secondo comma dell articolo 1 è dedicato al provvedimento che il giudice deve pronunciare per disporre il prelievo e i successivi accertamenti di confronto, indicando «il giorno, il luogo e l ora e le modalità di esecuzione del prelievo, adottando i provvedimenti necessari per assicurare il sicuro, corretto e regolare compimento degli atti». L articolo 2, comma primo, prevede che, in caso di dissenso, il prelievo del materiale biologico utile per l esecuzione del test è scelto in base «alle necessità dei relativi accertamenti», previo ricorso a sistemi «tali da non compromettere la salute dell individuo e la dignità e il decoro della persona». L articolo 2, secondo comma, indica chi deve procedere al prelievo coattivo e alla successiva analisi del DNA (medici e analisti di laboratorio con specifica e comprovata esperienza) e in quale luogo tali attività debbano svolgersi (presso strutture pubbliche adeguatamente attrezzate e in condizioni di sicurezza clinica). Ciò anche al fine di assicurare «una particolare attenzione alle condizioni di sicurezza clinica e sanitaria». L articolo 4 dispone per il caso in cui l imputato rifiuti di sottoporsi al prelievo oppure «non compaia nel giorno e all ora stabiliti senza legittimo impedimento»; in questo caso, il giudice ordina l accompagnamento coattivo «nelle forme previste dalla legge». Deve intendesi richiamato l articolo 132 del codice di procedura penale (accompagnamento coattivo dell imputato, applicabile anche all indagato ai sensi dell articolo 61. comma secondo, del codice di procedura penale). L articolo 3 riguarda la raccolta del «materiale di confronto rinvenuto sul luogo del delitto» e delle «tracce biologiche comunque pertinenti al reato»; in questi casi, deve provvedere necessariamente un ufficiale di polizia giudiziaria, redigendo «verbale scritto», secondo le

12 Mercoledì 15 settembre Commissione II modalità e le procedure determinate dal regolamento di attuazione adottato, adottato, entro tre mesi dall entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della giustizia. La proposta di legge n (Onnis e altri) muove dal presupposto che la citata sentenza 9 luglio 1996, n. 238, della Corte Costituzionale, dichiarando costituzionalmente illegittimo l articolo 224, comma 2, ha in realtà esteso la censura «a ogni altro provvedimento coercitivo atipico che possa astrattamente ricondursi alla nozione di «provvedimenti necessari per l esecuzione delle operazioni peritali». Evidentemente, la portata caducatoria della sentenza sopra indicata si diffonde a tutti gli atti comunque invasivi per la libertà personale quali, ad esempio, gli accertamenti radiografici disposti, in assenza del consenso dell interessato, per l esecuzione della perizia. L evidenziata lacuna normativa pare particolarmente preoccupante perchè, sol che manchi il consenso dell interessato, risultano oggi inibiti non solo i prelievi per l esecuzione del test del DNA, ma tutti gli accertamenti che, a fronte di un invasione anche minima della sfera personale, potrebbero contribuire in maniera decisiva all accertamento della verità nel processo penale, grazie ai continui progressi scientifici e alle più recenti acquisizioni della medicina legale. Occorre dunque rimediare al vuoto di disciplina, nell equilibrio tra il rispetto dovuto alla persona che non accorda il consenso all accertamento invasivo e la necessità di ricercare la verità nel processo, spesso a tutela, come detto, dello stesso imputato. Si è in primo luogo considerato che queste attività invasive, finalizzate all esecuzione di una perizia, in qualche caso particolare possono ritenersi già disciplinate dalla legge: così, ad esempio, si ritiene che l accertamento dei residui di polvere da sparo sul corpo di una persona sia un atto di ispezione personale, in relazione al quale già dispongono gli articoli 244 e 245 del codice di procedura penale. Pertanto, come suggerito dalla Consulta, occorre limitare l attenzione ai casi diversi da quelli «specificamente» previsti «nei casi e nei modi dalla legge». L articolo 1, a proposito della perizia, prevede l introduzione degli articoli 224 bis, ter e quater del codice di procedura penale. Come risulta dal testo dell articolo 224 bis, non si è ritenuto opportuno limitare l adozione di queste misure coattive ai procedimenti relativi a talune categorie di reati, individuati, ad esempio, in base alla natura o all entità della pena. Infatti, come sopra si è detto, talora anche la prova dell innocenza può essere conseguita (solo) a mezzo della perizia e la ricerca della verità nel processo penale deve poter giustificare un minimo sacrificio della libertà personale. Del resto, già le ispezioni personali sono mezzi di ricerca della prova che intervengono coattivamente sulla libertà della persona e ad esse può farsi ricorso a prescindere dalla gravità del reato per il quale si procede. I «casi» nei quali è ammessa l imposizione dell accertamento invasivo sono invece descritti richiedendo il concorso di due elementi: a) il primo, positivo, in quanto deve trattarsi di un atto assolutamente indispensabile (articolo 224-bis,comma primo): quindi, non solo dovrà essere necessaria la perizia, ma occorrerà che proprio quell atto invasivo risulti imprescindibile; b) il secondo, negativo, in quanto, comunque, non potrebbero disporsi gli atti che, in considerazione delle circostanze del caso, possano mettere in pericolo la vita, la salute, l incolumità della persona ovvero risultino lesivi della sua dignità o invasivi per l intimo della psiche (articolo 224-ter). Si recepiscono, così, i limiti individuati dalla sentenza n. 54/86 della Corte Costituzionale, pronunciata, a proposito del prelievo ematico coattivo, in seguito alle censure di illegittimità costituzionale degli articoli 146, 314 e 317 del vecchio codice di procedura penale. Il comma secondo dell articolo 224-bis precisa i contenuti della motivazione dell ordinanza che obbliga al compimento

13 Mercoledì 15 settembre Commissione II dell atto, affinchè risulti verificabile il percorso logico-giuridico seguito nella decisione; tale ordinanza (articolo 224-bis, comma terzo) dovrà essere notificata con anticipo all interessato (e, se esiste, al suo difensore), per dargli modo di conoscere e valutare in tempo utile quanto gli si richiede. L atto deve poi essere eseguito in condizioni di massima sicurezza, a cura o comunque sotto la vigilanza del perito, rispettando la dignità e, per quanto sia possibile, anche il pudore e la riservatezza di colui che vi è sottoposto (articolo 224 bis, comma quarto). L articolo 224 quater disciplina l accompagnamento coattivo del soggetto che, ricevuta la notifica del provvedimento che impone l atto invasivo, ometta senza valida giustificazione di presentarsi nel luogo, nel giorno e nell ora stabiliti dal giudice. L articolo 2 prende in considerazione l eventualità in cui l esigenza di compiere l accertamento tecnico che incide sulla libertà personale si proponga durante le indagini preliminari: ai sensi dell articolo 360-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero, se non avanza richiesta di incidente probatorio, potrà procedere con consulenza tecnica, adottando, tuttavia, la procedura descritta dall articolo 360. Così, da un lato si garantisce al meglio il contraddittorio, si consente all indagato di optare per l incidente probatorio e, soprattutto, i risultati di quell attività si rendono pienamente utilizzabili, da parte del giudice, nelle successive fasi processuali, in quanto inseribili nel fascicolo del dibattimento (articolo 431, lett. c)), senza necessità di rinnovare l atto invasivo. Le disposizioni dettate dall articolo 360 bis richiamano, in sostanza, quelle dettate dagli artt. 224-bis e seguenti, a proposito della perizia; però, si è preferito disporre che sia il giudice, su richiesta del pubblico ministero, a ordinare l accompagnamento coattivo, per indurre un vaglio propriamente giurisdizionale sulla procedura seguita e sulla sussistenza dei requisiti di legge. L articolo 3 propone la modifica del codice penale, introducendo l articolo 372 bis, per sanzionare (con la reclusione fino a quattro anni) il rifiuto di collaborare all esecuzione dell atto, da parte del soggetto accompagnato coattivamente ai sensi degli artt. 224-quater e 360-bis. Si è avuto riguardo, in particolare, agli accertamenti tecnici che presuppongono una collaborazione attiva del soggetto che deve sottoporvisi (ad esempio, per insufflare aria in un apparecchio rilevatore). In queste ipotesi, nessuna coazione sarebbe praticabile, ma la condotta di rifiuto potrà integrare un delitto contro l amministrazione della giustizia, considerando che quell accertamento tecnico era stato ritenuto assolutamente indispensabile per conoscere la verità nel processo penale. Analoga soluzione risulta del resto adottata dagli artt. 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), a proposito della guida sotto l influenza di alcool o di sostanze stupefacenti. Infatti, colui che guida in tali condizioni è punito con l arresto fino ad un mese e con l ammenda da euro 258 a euro 1.032; identica sanzione è però comminata a chi rifiuti gli accertamenti del tasso alcoolemico o della presenza, nell organismo, di sostanze stupefacenti. L articolo 4, che vorrebbe modificare il testo dell articolo 375 del codice penale, prevede un aggravamento della pena in relazione ai delitti previsti dagli artt bis (false informazioni al pubblico ministero), 371-ter (false dichiarazioni al difensore), 372 (falsa testimonianza), 373 (falsa perizia o interpretazione) e 374 (frode processuale), così graduandolo: la reclusione da tre a otto anni se dal fatto driva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; la reclusione da quattro a dodici ani se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; la reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all ergastolo. Non diverso aggravamento della pena dovrebbe essere riservato a chi, rifiutando di collaborare all accertamento coattivo disposto a norma del codice di procedura penale, abbia determinato l ingiusta condanna dell imputato.

14 Mercoledì 15 settembre Commissione II Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell esame ad altra seduta. Disposizioni in materia di misure alternative alla detenzione. C. 461 Cento, C. 484 Contento, C. 846 Cento, C. 958 Butti, C Pistone, C Pisapia, C Pisapia, C Pisapia, C Mario Pepe, C Bondi e C Guido Rossi. (Seguito esame e rinvio. Nomina di un Comitato ristretto). La Commissione prosegue l esame, rinviato il 18 febbraio 2003 Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che il 13 febbraio 2003 è iniziato, con la relazione dell onorevole Fanfani, l esame dei provvedimenti in esame. Considerata la complessità del tema affrontato da queste proposte, ritiene che potrebbe essere opportuno costituire un Comitato ristretto che formuli una proposta di testo unificato da sottoporre alla Commissione. Invita il relatore ad esprimersi al riguardo. Giuseppe FANFANI (MARGH-U), relatore, osserva che occorre in primo luogo decidere se si opportuno redigere un testo che riscrivi una nuova organica disciplina delle misure alternative o, al contrario, si debba intervenire con disposizioni settoriali concentrandosi su singole questioni giudicate prioritarie. Al fine di pervenire a tali decisioni concorda sull opportunità di costituire un comitato ristretto. Francesco BONITO (DS-U) e Sergio COLA (AN) si associano alla proposta formulata dal presidente e condivisa dal relatore. Gaetano PECORELLA, presidente, ritiene che la Commissione debba preliminarmente decidere se intervenire urgentemente su singole questioni su cui focalizzare l attenzione relativamente alle misure alternative alla detenzione o se, al contrario, porre mano ad una riforma complessiva della materia in esame. Sulla base delle indicazioni che emergeranno dal dibattito in Commissione, il Comitato ristretto potrà iniziare a lavorare in maniera proficua. A tal proposito invita a considerare che la scelta di effettuare una riforma complessiva richiederebbe necessariamente dei tempi molto più lunghi, anche in considerazione della necessità di giungere ad un testo condiviso dall altro ramo del Parlamento. Sergio COLA (AN) invita a considerare anche le situazioni in cui l affidamento ai servizi sociali viene disposto dopo molto tempo rispetto alla richiesta, in alcuni casi addirittura dopo aver scontato mesi di reclusione. Giuseppe FANFANI (MARGH-U), relatore, in considerazione della complessità del tema da affrontare e tenuto conto dei tempi realisticamente a disposizione della Commissione, dichiara di essere favorevole all ipotesi di intervenire prioritariamente su quelle specifiche disposizioni che nella pratica hanno spesso reso inefficace il sistema delle misure alternative alla detenzione. Francesco BONITO (DS-U), Luigi VI- TALI (FI) e Sergio COLA (AN) condividono le osservazioni del relatore. Gaetano PECORELLA, presidente, dopo aver rilevato che in Commissione è emersa la volontà di procedere elaborando un testo che mantenga in linea di massima l impianto attuale della normativa sulle misure alternative, apportandovi comunque tutte quelli modifiche che siano necessarie per assicurare effettività al sistema, propone di costituire un Comitato ristretto. La Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto. Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

15 Mercoledì 15 settembre Commissione II quindi il seguito dell esame ad altra seduta. La seduta termina alle 17. AVVERTENZA I seguenti punti all ordine del giorno non sono stati trattati: SEDE REFERENTE Disposizioni in materia di spese di giustizia C B, approvata dal Senato. UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAP- PRESENTANTI DEI GRUPPI Predisposizione del programma dei lavori per il periodo settembre-ottobre 2004 e del Calendario dei lavori per il periodo 20 settembre-1 ottobre SEDE CONSULTIVA Nuove norme sulla rappresentanza militare testo unificato C. 932 ed abb. Lavoro prestato all estero testo unificato C e 4365

16 Mercoledì 15 settembre Commissione II ALLEGATO Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli (C. 66 ed abbinate). EMENDAMENTI Al comma 1, capoverso Art. 709-ter, secondo comma, sostituire le parole: giudice tutelare con la seguente: Tribunale. Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere l ultimo comma Il Relatore. Dopo l articolo 2 aggiungere il seguente: ART. 2-bis. La mancata corresponsione dell assegno di mantenimento dei figli per oltre tre mensilità è punibile ai sensi dell articolo 570 del codice penale (seconda formulazione) Mantini.

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