INTESA E RICONOSCIMENTO GIURIDICO: PREMESSE PER OPERARE IN AMBITO CIVILE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "INTESA E RICONOSCIMENTO GIURIDICO: PREMESSE PER OPERARE IN AMBITO CIVILE"

Transcript

1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Gli enti religiosi nell ordinamento italiano: implicazioni giuridiche e fiscali INTESA E RICONOSCIMENTO GIURIDICO: PREMESSE PER OPERARE IN AMBITO CIVILE Dott. Matteo Zagaria 12 ottobre Sala Convegni - Corso Europa, 11 - Milano

2 I principi costituzionali La Costituzione della Repubblica Italiana sancisce il diritto di professare le proprie convinzioni religiose. In particolare, l articolo 3 prevede la non discriminazione in base a ragioni legate al sesso alla razza, alla lingua, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e, appunto, alla religione, e l articolo 21 il diritto per tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero. La libertà religiosa è garantita dall articolo 19 che stabilisce il diritto per tutti di professare liberamente la propria fede religiosa e dall articolo 20 che vieta l introduzione di speciali limitazioni legislative o fiscali per le associazioni religiose. I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose sono disciplinati dagli articoli 7 e 8 della Costituzione, relativi ai rapporti tra Stato e, rispettivamente, Chiesa Cattolica e confessioni non cattoliche. 2

3 I principi costituzionali Costituzione Italiana Art.7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Art. 20 Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. 3

4 Gli enti religiosi nell'ordinamento giuridico italiano Chiesa Cattolica Concordato (L. n. 121 del 25/03/1985) (L. n. 222 del 20/05/1985) Confessioni religiose con intesa Tavola Valdese (L. 449/84) Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7 giorno (L.516/88) Assemblee di Dio in Italia (L. 517/1988) Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (L. 101/1989) Unione Cristiana Evangelica Battista d Italia (U.C.E.B.I.) (L. 116/1995) Chiesa Evangelica Luterana in Italia (C.E.L.I.) (L. 520/1995) Confessioni religiose senza intese (culti "ammessi") L. n /06/1929 r.d. n /02/1930 4

5 Gli enti religiosi nell'ordinamento giuridico italiano A seconda della posizione occupata all'interno di questa piramide muta il grado di privilegi e di vantaggi delle organizzazioni religiose 5

6 Chiesa Cattolica Chiesa Cattolica Concordato (L. n. 121 del 25/03/1985) (L. n. 222 del 20/05/1985) il concordato è un accordo bilaterale fra due soggetti sovrani, considerati tali nel diritto internazionale, frutto di negoziati attraverso i quali essi delimitano le rispettive sfere di competenza nonché i diritti e gli obblighi dell uno verso l altro. 6

7 Confessioni religiose con intesa Le intese costituiscono sì dei tipici atti bilaterali, ma essi non sono stipulati tra due ordinamenti indipendenti e sovrani, come è il caso degli accordi tra Stati o tra Stato e Chiesa cattolica, bensì intervengono tra lo Stato (ordinamento primario) ed una società intermedia sottoposta alla sovranità dello Stato (la confessione religiosa non cattolica). Ampia discrezionalità del potere esecutivo nel definire il livello a cui ciascuna confessione può accedere: discreto ma penetrante controllo su tutti i gruppi religiosi controllo preventivo dell effettivo rispetto dei principi costituzionali Lo Stato può regolare con propria legge i rapporti con le confessioni senza il pericolo di possibili contestazioni e conflitti successivi. 7

8 Confessioni religiose con intesa L'intesa nasce quindi da una specifica necessità di raccordo tra la struttura organizzativa della confessione e l'ordinamento civile con lo scopo di preservare gli elementi più qualificanti e peculiari dell'identità di una confessione religiosa L'intesa non ha pretese di attribuire qualifiche di religiosità, ma di disciplinare i rapporti interni a tali organismi. In particolare che si rispettino i criteri raccomandati dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 22 maggio 1984 che considera leciti i gruppi religiosi quando non condizionano i minori, non impediscono agli adepti di mantenere rapporti con l'esterno, non ostacolano il libero abbandono dell'organizzazione. 8

9 Confessioni religiose con intesa Ciascuna intesa contiene disposizioni dirette a disciplinare i rapporti tra lo Stato e quella confessione religiosa che ha stipulato l intesa. Si tratta, pertanto, di norme specifiche, spesso finalizzate a tutelare aspetti particolari, peculiari della confessione interessata. 9

10 Confessioni religiose con intesa Si possono tuttavia individuare alcuni elementi ricorrenti nelle intese sinora stipulate: disposizioni per l assistenza individuale nelle caserme, negli ospedali, nelle case di cura e di riposo e nei penitenziari, per l insegnamento della religione nelle scuole, per il matrimonio, per il riconoscimento di enti con fini di culto, istruzione e beneficenza, per il regime degli edifici di culto, per le festività e per i rapporti finanziari con lo Stato nella ripartizione dell 8 per mille del gettito IRPEF e della deducibilità delle oblazioni. 10

11 Confessioni religiose con intesa Per le confessioni che hanno stipulato un intesa con lo Stato italiano cessano di avere efficacia le norme relative ai "culti ammessi", che sono sostituite dalle disposizioni contenute nelle singole intese. In generale, tali disposizioni concorrono a definire un regime più indipendente rispetto a quello valido per le confessioni prive di intesa. Un esempio per tutte sono le disposizioni relative ai ministri del culto: per le confessioni che hanno stipulato le intese cessano di avere efficacia le norme sui culti ammessi, che prevedono l approvazione governativa delle nomine dei ministri di culto; le confessioni nominano pertanto i propri ministri senza condizioni, salvo l obbligo di registrazione in appositi elenchi. Inoltre, diversa è la procedura relativa al riconoscimento della personalità giuridica degli istituti di culto 11

12 Confessioni religiose senza intesa (culti "ammessi") Confessioni religiose senza intesa (culti "ammessi") L. n /06/1929 r.d. n /02/1930 Per tali enti la normativa fondamentale è ancora rappresentata dalla L. 24 giugno 1929, n la quale prevede la possibilità per gli istituti di culto diversi dalla cattolica di essere eretti in ente morale (riconoscimento giuridico) 12

13 Confessioni religiose senza intesa (culti "ammessi") È facoltà discrezionale dello Stato italiano conferire o meno la personalità giuridica agli istituti delle confessioni, disponendo l'art. 2 della legge n. 1159/1929, che detti istituti "possono essere eretti in ente morale". Il riconoscimento della personalità giuridica di istituti di tali confessioni è condizionato al fatto che si tratti di religioni i cui principi e le cui manifestazioni esteriori (riti) non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato. 13

14 Confessioni religiose senza intesa (culti "ammessi") Il riconoscimento comporta la possibilità per l'ente di culto di acquistare e possedere beni in nome proprio e di avvalersi delle agevolazioni tributarie previste per gli enti di beneficenza e di istruzione (art. 12 r.d. n /02/1930) applicazione riduzione IRES del 50% per espressa previsione dell art. 6 c.1 DPR 29/09/1973 n. 601 Relativamente alla procedura di riconoscimento ed agli adempimenti successivi, diversi artt. del r.d. 289/1930 sono stati soppressi o sostituiti: Artt (autorizzazione agli acquisti, alienazioni di immobili, accettazioni di eredità ) abrogati dagli dall art. 13 L. 15/05/1997 n. 127 e dall art. 2 c. 26 L 16/06/1998 n

15 Confessioni religiose senza intesa (culti "ammessi") Poteri di controllo nei confronti degli enti riconosciuti. In particolare, sono previste le seguenti misure: l approvazione governativa delle nomine dei ministri di culto con la precisazione che nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti compiuti da tali ministri se la loro nomina non abbia ottenuto l approvazione governativa ; l autorizzazione dell ufficiale dello stato civile alla celebrazione del matrimonio con effetti civili davanti ad un ministro di culto non cattolico la vigilanza sull attività dell ente, al fine di accertare che tale attività non sia contraria all ordinamento giuridico e alle finalità dell ente medesimo. La vigilanza include la facoltà di ordinare ispezioni e, in caso di gravi irregolarità, di sciogliere l ente e di nominare un commissario governativo per la gestione temporanea. 15

16 Confessioni religiose senza intesa (culti "ammessi") Il R.D. 289/1930 non si era limitato a dettare norme per l attuazione della legge, ma aveva stabilito princìpi più restrittivi : (Art. 1) è prevista la necessaria autorizzazione con decreto per l apertura di templi o oratori, subordinatamente all accertamento, da parte dell autorità amministrativa, della necessità di essi per soddisfare effettivi bisogni religiosi di importanti nuclei di fedeli ed della sussistenza di mezzi sufficienti per sostenere le spese di manutenzione ; (Art. 2) i fedeli di un culto ammesso possono tenere riunioni pubbliche, senza autorizzazione preventiva, solo negli edifici aperti al culto ed a condizione che la riunione sia presieduta o autorizzata da un ministro di culto nominato con la prevista autorizzazione. In tutti gli altri casi si applicano le norme comuni per le riunioni pubbliche Entrambi gli artt. Sono stati dichiarati illeggittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza novembre 1958 n

17 Confessioni religiose senza intesa (culti "ammessi") Il R.D. 289/1930 prevede anche disposizioni di favore, quali: la facoltà di prestare assistenza religiosa nei luoghi di cura e di ritiro, presso le Forze armate, gli istituti penitenziari; le esenzioni dal servizio militare; (previsione oramai superata) la possibilità, per i genitori di famiglia professante un culto non cattolico, di chiedere la dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche e di ottenere che sia messo a loro disposizione un locale scolastico per l insegnamento religioso dei loro figli. (cfr. Art. 9 c. 2 L. 25/03/85 n. 121) 17

18 Confessioni religiose senza intesa (culti "ammessi") Controllo dello Stato è previsto in linea generale in un modo abbastanza penetrante, estendendosi alla possibilità non solo di visite o ispezioni, ma addirittura al potere di sciogliere l'ente per gravi irregolarità nell'amministrazione (art. 14 r.d. n. 289/1930) o di dichiarare nulli atti o deliberazioni contrari a leggi o regolamenti dello Stato (art. 15 r.d. n. 289/1930). 18

19 Confessioni religiose senza intesa (culti "ammessi") Si tratta di una normativa oggi carente ed inadeguata rispetto ai principi fondamentali (uguaglianza, indipendenza, pluralismo confessionale, autonomia delle confessioni religiose e bilateralità pattizia). Sentenza Corte Costituzionale n. 59/1958 normativa, vigente, solo se regolatrice degli effetti civili e non lesiva della libertà di culto. Ad es. l'art. 1 della L. 24 giugno 1929, n prevede la possibilità di ammettere culti diversi dalla religione cattolica, purchè non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico ed al buon costume. La norma è in evidente contrasto con l'art. 19 della Costituzione nel quale l'unico limite previsto è quello di riti contrari al buon costume. Infatti la norma è ritenuta dalla dottrina tacitamente abrogata. Obbligo di statuti che si conformino ai principi dell'ordinamento italiano 19

20 Confessioni religiose senza intesa (culti "ammessi") Palesemente discriminatoria rispetto a situazioni giuridiche come: non accessibilità all 8 per mille, indeducibilità oblazioni (cfr. anche art. 100 c.2 lett. H TUIR) esclusione dalla normativa ONLUS (cfr. art. 10 c. 9 dlgs 460/97 in cui si ammettono al beneficio esclusivamente le confessioni che hanno stipulato patti, accordi o intese) e quindi, ad esempio, esclusione dal 5 per mille (art. 100 c.2 lett. i TUIR) Non applicabilità art. 148 c.9 TUIR (che richiama esclusivamente le confessioni che hanno stipulato patti, accordi o intese) Violazione del principio della parità di trattamento e della eguale libertà di culto (art. 8 Costituzione). Concreto pregiudizio dell'esercizio del diritto fondamentale ed inviolabile di professare la propria fede religiosa stabilito dall'art. 19 della Costituzione. Violazione del dettato dell art. 20 della Cost. che fa espresso divieto di applicare speciali limitazioni legislative, speciali gravami fiscali per la costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività dell ente che ha finalità di religione. 20

21 Il riconoscimento civile degli enti ecclesiastici (attribuzione della personalità giuridica) L'ordinamento civile dello stato italiano riconosce, a certe condizioni, gli enti delle confessioni religiose (con intesa o non), denominandoli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti: ciò permette di fare salve le caratteristiche proprie dell'ente, come definite dall'ordinamento canonico di cui esso originariamente fa parte, e nello stesso tempo di dare rilevanza civile alla sua soggettività, particolarmente sotto il profilo della capacità di essere titolare di rapporti giuridici e di compiere atti e negozi. Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti, associazioni o fondazioni di confessioni religiose presuppone come condizione ineludibile che si tratti di religioni i cui princìpi e le cui manifestazioni esteriori (riti) non siano in contrasto con l ordinamento giuridico dello Stato. 21

22 Il riconoscimento civile degli enti ecclesiastici (attribuzione della personalità giuridica) Il riconoscimento giuridico oltre che a dare validità civile (ai sensi degli artt del c.c.) all'ente (e quindi le conseguenze sui negozi giuridici), permette di qualificare l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto nell'ordinamento tributario dello Stato quale ente non commerciale (cfr. art. 73 TUIR) per effetto della equiparazione delle finalità di religione e culto alla beneficenza ed istruzione ad esso quindi non si applica l'art.149 Tuir, per cui il riconoscimento permette di non perdere la qualifica di ente non commerciale 22

23 Riconoscimento giuridico Chiesa Cattolica e confessioni con intesa Nell'ambito della L. n. 222 del 20/05/1985 (riferita alla religione Cattolica) il legislatore ha introdotto tre elementi costitutivi che devono coesistere alla nascita dell'ente ecclesiastico in base al proprio diritto di origine (diritto canonico) e permettere l'esistenza stessa dell'ente nell'ordinamento statale, attraverso l ottenimento della personalità giuridica agli effetti civili nello Stato italiano: 1. la costituzione e l'approvazione dell'autorità ecclesiastica 2. il fine di religione e di culto 3. la sede nel territorio italiano 23

24 Riconoscimento giuridico Chiesa Cattolica e confessioni con intesa Con riferimento agli enti di culto acattolico, con i quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, si può affermare che la disciplina è analoga a quella della L.222/85. Come regola generale, l'ente che ha ottenuto il riconoscimento come ente di culto all'interno del suo ordinamento originario, in virtù dell'accordo, patto o intesa con lo Stato italiano matura il diritto al riconoscimento anche agli effetti civili. In alcuni casi è la legge stessa a riconoscere all'ente la personalità giuridica, in altri casi è l'ente che ha, invece, facoltà di ottenere il riconoscimento su domanda (proprio come in linea di massima accade per la religione Cattolica) 24

25 Riconoscimento giuridico Chiesa Cattolica e confessioni con intesa Sempre con riferimento alla L.222/85 occorre verificare l'effettiva sussistenza (art. 2) in forma costitutiva ed essenziale delle finalità di religione o di culto (Art. 16 lett. a L.222/85) Sono attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; (Art. 16 lett. b L.222/85) Sono attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro. L'attività di religione e di culto deve essere prevalente rispetto alle attività diverse. Analogamente lo stesso principio è stato recepito, per gli enti di culto acattolico, anche nelle rispettive normative (intese) di riferimento. 25

26 Riconoscimento giuridico Chiesa Cattolica e confessioni con intesa Viene richiesto inoltre un collegamento di tipo strumentale con le attività di religione o di culto. Cioè le attività diverse da quelle di religione o di culto vanno distinte a seconda che siano strumentali o non strumentali rispetto alle prime. Nel primo caso non sono tenute distinte, agli effetti tributari, dall'attività di religione o di culto; nel secondo caso, invece, comportano l'obbligo di tenere scritture contabili separate e sono soggette al regime tributario loro proprio, previsto dalle leggi dello Stato. 26

27 Riconoscimento giuridico Chiesa Cattolica e confessioni con intesa Nell'ambito degli enti di culto cattolico e delle confessioni con intese lo scopo di religione o di culto è presunto, con presunzione assoluta, per gli enti che facciano parte della costituzione gerarchica della Confessione. Nei riguardi degli enti di culto diversi da quelli indicati, che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Confessione, l'accertamento dello scopo di religione o di culto è oggetto di esame specifico caso per caso. La sua esistenza è determinante affinché l'ente possa ottenere il riconoscimento come ente ecclesiastico agli effetti civili. 27

28 Riconoscimento giuridico Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche (DPR 361 del 2000) Domanda per il riconoscimento della personalità giuridica, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell ente. Ottenuto il riconoscimento, questo è immediatamente operativo con l iscrizione nel registro delle persone giuridiche (ora tenuto dalle Prefetture), con il conseguente assoggettamento alle norme dettate dall'ordinamento giuridico italiano per le persone giuridiche private (art. 12 e ss. c.c.). Autonomia patrimoniale perfetta. Il patrimonio dell ente è distinto e autonomo rispetto a quello di coloro che hanno agito in nome e per conto dell ente. 28

29 Effetti del riconoscimento giuridico Secondo parte della dottrina, l equiparazione agli effetti fiscali del fine di religione e di culto ai fini di beneficenza e di istruzione opera soltanto per gli enti ecclesiastici che siano regolamentati in base a leggi negoziate tra Stato e confessioni religiose o che abbiano almeno ottenuto il riconoscimento agli effetti civili. Secondo una diversa opinione, invece, la suddetta equiparazione ai fini fiscali opera per tutti gli enti religiosi, anche se privi del riconoscimento dello Stato 29

30 Effetti del riconoscimento giuridico La differenza tra enti ecclesiastici (di culto cattolico ed enti di culto diverso, riconosciuti o privi di riconoscimento) assume pertanto un notevole rilievo quanto alla disciplina giuridica di riferimento. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono regolati da una normativa speciale che analiticamente prende in considerazione le diverse fasi della vita dell'ente (cfr. per tutte la citata l. n. 222/1985), mentre per gli enti ecclesiastici che non possono o non vogliono ottenere il riconoscimento si pongono notevoli problemi di individuazione della normativa applicabile, essendo, come noto, non esaustive le sole norme di diritto comune dettate dal codice civile per gli enti di fatto. 30

31 Effetti del riconoscimento giuridico Ai fini fiscali, per quanto riguarda gli enti religiosi senza riconoscimento giuridico, si deve fare riferimento alla L. 460/97 sugli enti non commerciali, riprendendo quindi i criteri dell'art. 149 TUIR della perdita della qualifica di ente non commerciale. Mentre gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili rientrano sicuramente nella categoria degli enti non commerciali (anzi ai sensi dell art. 149 TUIR come modificato dall art. 6 del dlgs 460/97, possono qualificarsi enti non commerciali di diritto) cfr anche Interpello n /2005 Agenzia delle Entrate 31

32 Effetti del riconoscimento giuridico Ulteriore elemento chiarificatore rispetto all individuazione dell ente religioso, privo di riconoscimento giuridico in una delle tipologie associative previste dall'art. 148 c. 3 del TUIR, è l indirizzo espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza 5-19 novembre 1992 n. 467, in cui si afferma l'insufficienza della autoqualificazione dell'ente (come associazione politica, sindacale, religiosa, ecc.) sulla base della sola definizione statutaria. La Corte ribadisce la necessità di una valutazione della reale natura dell'ente. Pertanto al fine di evitare che l'associazione sia arbitra della propria tassabilità va verificata la natura e la caratteristica della stessa, in mancanza di specifici e manifesti riconoscimenti, sulla base di criteri obiettivi che qualificano nell'ordinamento le finalità politiche, sindacali, religiose, ecc. Ad esempio le associazioni a carattere religioso che non siano state civilmente riconosciute come tali (secondo le regole poste sulla base di intese o secondo la disciplina della Legge 24 giugno 1929, n. 1159) devono comprovare la natura e le caratteristiche dell'organizzazione secondo i criteri che qualificano nell'ordinamento dello Stato, le finalità di religione o culto, desumibili dal Concordato tra Stato e Chiesa cattolica e dalle intese stipulate con altre confessioni religiose. 32

Corso di Diritto Ecclesiastico Prof. Giovanni Cimbalo Enti Ecclesiasici

Corso di Diritto Ecclesiastico Prof. Giovanni Cimbalo Enti Ecclesiasici Corso di Diritto Ecclesiastico Prof. Giovanni Cimbalo Enti Ecclesiasici A.A. 2010/2011 Art. 7 Concordato 1984 Art. 7-1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'art. 20 della Costituzione,

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE CIRCOLARE A.F. N. 34 del 6 Marzo 2014 Ai gentili clienti Loro sedi ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE Premessa Il Ministero

Dettagli

OGGETTO: Imposte sui redditi. XX. Art. 6, comma 1, lettera c), del DPR n. 601 del 1973.

OGGETTO: Imposte sui redditi. XX. Art. 6, comma 1, lettera c), del DPR n. 601 del 1973. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE 91/E Roma, 19 luglio 2005 OGGETTO: Imposte sui redditi. XX. Art. 6, comma 1, lettera c), del DPR n. 601 del 1973. Con la nota sopra evidenziata codesta

Dettagli

Capitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive

Capitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive Capitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive 2.. Le società sportive dilettantistiche La società sportiva dilettantistica è stata istituzionalizzata per la prima volta come società di capitali o

Dettagli

INDICE SOMMARIO PARTE PRIMA DIRITTO ECCLESIASTICO CAPITOLO I LA COSTITUZIONE ITALIANA E IL FENOMENO RELIGIOSO

INDICE SOMMARIO PARTE PRIMA DIRITTO ECCLESIASTICO CAPITOLO I LA COSTITUZIONE ITALIANA E IL FENOMENO RELIGIOSO IX Presentazione... VII PARTE PRIMA DIRITTO ECCLESIASTICO CAPITOLO I LA COSTITUZIONE ITALIANA E IL FENOMENO RELIGIOSO Sezione I Il diritto ecclesiastico 1. Il concetto di diritto ecclesiastico... 5 2.

Dettagli

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche. I chiarimenti del MISE Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Comune di Montemurlo

Comune di Montemurlo Comune di Montemurlo Provincia di Prato Regolamento comunale sul registro delle unioni civili (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2014) INDICE ART. 1 (Definizioni) pag. 2 ART.

Dettagli

Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP

Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP RISOLUZIONE N.79/E Roma,31 marzo 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale

Dettagli

1. Premesse normative

1. Premesse normative Capitolo 6 GLI ENTI ECCLESIASTICI So m m a r i o: 1. Premesse normative 2. Requisiti principali 3. La procedura per il riconoscimento dell ente ecclesiastico 4. Obblighi ed adempimenti successivi al riconoscimento

Dettagli

IX LEGISLATURA. Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons.

IX LEGISLATURA. Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons. IX LEGISLATURA Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons. Palma Costi INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA Il Sottoscritto Consigliere regionale

Dettagli

1. Premessa e definizioni

1. Premessa e definizioni Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato

Dettagli

che verrebbe posta a carico delle parrocchie in contrasto con l esenzione prevista dal Decreto

che verrebbe posta a carico delle parrocchie in contrasto con l esenzione prevista dal Decreto Il quesito riguarda la corretta applicazione della imposta di bollo sui conti correnti bancari, che verrebbe posta a carico delle parrocchie in contrasto con l esenzione prevista dal Decreto Legislativo

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della

Dettagli

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE TRADIZIONALI LOCALI E DELLE RELATIVE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. DENOMINAZIONE

Dettagli

COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28.11.2015 1 INDICE Art. 1 PRINCIPI ISPIRATORI... 3 Art. 2 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI...

Dettagli

4. La Società di Mutuo Soccorso 4.7 Il regime fiscale 4.7.1 Le imposte dirette

4. La Società di Mutuo Soccorso 4.7 Il regime fiscale 4.7.1 Le imposte dirette 92 4. La Società di Mutuo Soccorso 4.7 Il regime fiscale 4.7.1 Le imposte dirette La disciplina fiscale delle Società di mutuo Soccorso deve essere esaminata alla luce della approvazione del D. Lgs. 4

Dettagli

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia. Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali.

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali. CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE Onlus ed enti non commerciali Domande Frequenti Sommario 1. Ai fini IRES cosa si intende per ente non commerciale?

Dettagli

PRINCIPI GENERALI PER LA REDAZIONE DELLO STATUTO DI UNA SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA DI CAPITALI

PRINCIPI GENERALI PER LA REDAZIONE DELLO STATUTO DI UNA SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA DI CAPITALI PRINCIPI GENERALI PER LA REDAZIONE DELLO STATUTO DI UNA SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA DI CAPITALI Gli statuti delle società sportive dilettantistiche di capitali o cooperative, costituite ai sensi dell

Dettagli

Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Sede operativa via Ricasoli, 9-50122 Firenze Sede Legale via de' Martelli 8-50129 Firenze Tel. 055 271731 - Fax 055 214720 http://www.cesvot.it Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti

Dettagli

Indice. 1 Generalità, libertà di organizzazione e limiti costituzionali: art. 8 comma 2 Cost. -------- 3

Indice. 1 Generalità, libertà di organizzazione e limiti costituzionali: art. 8 comma 2 Cost. -------- 3 INSEGNAMENTO DI DIRITTO ECCLESIASTICO LEZIONE IX LE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA PROF. MARCO SANTO ALAIA Indice 1 Generalità, libertà di organizzazione e limiti costituzionali: art. 8

Dettagli

I RAMI O.N.L.U.S. DEGLI ENTI ECCLESIASTICI. Roma, 8 febbraio 2003 Dott. Antonella Ventre

I RAMI O.N.L.U.S. DEGLI ENTI ECCLESIASTICI. Roma, 8 febbraio 2003 Dott. Antonella Ventre I RAMI O.N.L.U.S. DEGLI ENTI ECCLESIASTICI Roma, 8 febbraio 2003 Dott. Antonella Ventre ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (O.N.L.U.S.) D.LGS. 4 dicembre 1997 n 460 (ART. 10 e SS.) C.M. 26

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

STABILE ORGANIZZAZIONE PERSONALE

STABILE ORGANIZZAZIONE PERSONALE LA STABILE ORGANIZZAZIONE PERSONALE Genova, 4 Dicembre 2012 Dott. Patrick Novembre Dottore Commercialista, Consigliere dell'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sanremo Presidente

Dettagli

II. FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

II. FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO PARTE PRIMA II. FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO 1. Classificazione Fonti di produzione del diritto ecclesiastico: fonti di provenienza unilaterale statale: norme che lo Stato emana direttamente e autonomamente

Dettagli

Costituire un associazione di volontariato

Costituire un associazione di volontariato Costituire un associazione di volontariato Per il Forum Giovani Trieste, 6 maggio 2011 Intervento di Pierpaolo Gregori Francesca Macuz 1 Il Csv Fvg L attività del Csv Fvg Gestire il CSV La Mission del

Dettagli

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali.

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali. RISOLUZIONE N.164/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 28 dicembre 2004 Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici

Dettagli

Albo Comunale delle Associazioni Regolamento

Albo Comunale delle Associazioni Regolamento COMUNE DI NICOTERA Prroviinciia dii Viibo Valenttiia REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Nicotera 01 Marzo 2013 1 Albo Comunale delle Associazioni Regolamento Premesso che: L articolo 3, dello

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 48 del

Dettagli

COMUNE DI CERVENO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

COMUNE DI CERVENO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI. COMUNE DI CERVENO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI. (Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 07/05/2012)

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo

Dettagli

Costituzione della Repubblica Italiana. Diritti e doveri dei cittadini

Costituzione della Repubblica Italiana. Diritti e doveri dei cittadini Costituzione della Repubblica Italiana Diritti e doveri dei cittadini Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge

Dettagli

1.Natura giuridica e caratteri peculiari generali dell'istituto...2 2. Matrimonio celebrato dinanzi al ministro del culto acattolico: procedimento ed

1.Natura giuridica e caratteri peculiari generali dell'istituto...2 2. Matrimonio celebrato dinanzi al ministro del culto acattolico: procedimento ed 1.Natura giuridica e caratteri peculiari generali dell'istituto...2 2. Matrimonio celebrato dinanzi al ministro del culto acattolico: procedimento ed efficacia...11 3. Il matrimonio acattolico tra costituzione,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 163/E

RISOLUZIONE N. 163/E RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 25 novembre 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.p.A. Con l interpello specificato

Dettagli

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO Approvato con delibera di C.C. nr. 3 del 07.02.2015 Art.1 PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE Il Comune di San Lorenzo Nuovo riconosce e promuove

Dettagli

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE AL COMUNE DI BOLOGNA IMPORTANTE: SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE. PER LE DOMANDE INCOMPLETE SI DOVRANNO NECESSARIAMENTE

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Copyright Esselibri S.p.A.

Copyright Esselibri S.p.A. CAPITOLO QUINTO GLI ENTI ECCLESIASTICI Sommario: 1. Le fonti. - 2. Nozione di ente ecclesiastico. - 3. Presupposti per il riconoscimento dell ente ecclesiastico. - 4. Il procedimento di riconoscimento.

Dettagli

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere

Dettagli

La Convenzione sui diritti dell infanzia

La Convenzione sui diritti dell infanzia NOME... COGNOME... CLASSE... DATA... La Convenzione sui diritti dell infanzia La Convenzione sui diritti dell infanzia è stata approvata dall Assemblea generale delle Nazioni unite (ONU) il 20 novembre

Dettagli

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/05/2005 con deliberazione

Dettagli

I Diritti dell'uomo secondo la Costituzione italiana di Laura e Ilaria della 3 D

I Diritti dell'uomo secondo la Costituzione italiana di Laura e Ilaria della 3 D I Diritti dell'uomo secondo la Costituzione italiana di Laura e Ilaria della 3 D Bisogni da cui nascono Decidere come governarsi Avere diritti inviolabili Non essere inferiori né superiori a nessuno Avere

Dettagli

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,

Dettagli

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42. Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese

Dettagli

1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione

Dettagli

Primi passi per la costituzione di una Associazione

Primi passi per la costituzione di una Associazione Quali sono gli adempimenti iniziali per la costituzione di una Odv o di una Aps? - Stipula dello statuto e dell atto costitutivo - Apertura del codice fiscale - Modello EAS (leggi sezione dedicata) Che

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. Approvato con delibera di C.C. n. 49 del 06/10/2005. PREMESSA E DEFINIZIONI

Dettagli

SOGGETTI INTERESSATI

SOGGETTI INTERESSATI Associazione Nazionale Tributaristi L.A.P.E.T. I REGIMI CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI GIAMPIERO LA TORRE Tributarista in Gradisca d'isonzo (GO) SOGGETTI INTERESSATI Associazioni Sportive Dilettantistiche

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA - 1 - INDICE REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA 3 ART. 1 3 ART. 2 3 ART. 3 3 ART. 4 4 ART. 5 4 ART. 6 4 ART. 7 4 ART.8 4 ART. 9 4 ART.

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

COMUNE DI BONITO Provincia di Avellino

COMUNE DI BONITO Provincia di Avellino REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE E LORO DIFFUSIONE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

Dettagli

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA Provincia di Padova

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA Provincia di Padova COMUNE DI NOVENTA PADOVANA Provincia di Padova Regolamento per l iscrizione al Registro e la partecipazione delle libere forme associative alla Consulta delle Associazioni. Approvato con Delibera di C.C.

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA. Atti della Regione PARTE I

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA. Atti della Regione PARTE I A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Deliberazione n. 1352 del 6 agosto 2009 Azioni regionali per l'infanzia, l'adolescenza e le responsabilita' familiari.

Dettagli

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE. CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE. CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO Roma, 31 Marzo 2005 INDICE Premessa pag. 3 Destinatari ed Ambito di applicazione pag. 4 Principi generali pag.

Dettagli

Nel sistema privatistico, i soggetti si caratterizzano per la loro autonomia e per la posizione di parità innanzi alla legge.

Nel sistema privatistico, i soggetti si caratterizzano per la loro autonomia e per la posizione di parità innanzi alla legge. Codice Civile Il Codice civile è il principale corpus normativo del diritto privato, ossia quella branca del diritto che regola i rapporti giuridici tra i privati cittadini, sia nella sfera personale e

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 Circolare Numero 32/2013 Oggetto Sommario La disciplina del contratto di rete alla luce delle recenti modifiche legislative e della circolare

Dettagli

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI ACCREDITATE

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI ACCREDITATE Al SIGNOR SINDACO del COMUNE di PIANORO Piazza dei Martiri, 1 40065 Pianoro (Bologna) DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI ACCREDITATE * scrivere a macchina o in stampatello * La sottoscritta/il

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno

Dettagli

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 La norma applica a tutti i casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul

Dettagli

Regolamento dei soggiorni residenziali per vacanza rivolti a bambini e ragazzi fino a 18 anni ex art. 11 della LR 14 aprile 1999, n. 22.

Regolamento dei soggiorni residenziali per vacanza rivolti a bambini e ragazzi fino a 18 anni ex art. 11 della LR 14 aprile 1999, n. 22. COMUNE DI GAVORRANO Provincia di Grosseto Regolamento dei soggiorni residenziali per vacanza rivolti a bambini e ragazzi fino a 18 anni ex art. 11 della LR 14 aprile 1999, n. 22. TITOLO I - Oggetto Art.

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO (D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469) SOMMARIO TITOLO I - Norme di organizzazione ART. 1 Ambito di applicazione ART. 2 Finalità ART.

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE PUBBLICHE ************** - Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 04.06.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE PUBBLICHE ************** - Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 04.06. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE PUBBLICHE ************** - Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 04.06.2003, - Pubblicato all Albo Pretorio Comunale dal 21.07.2003 al

Dettagli

Comune di Missaglia Provincia di Lecco Settore affari generali e servizi al cittadino

Comune di Missaglia Provincia di Lecco Settore affari generali e servizi al cittadino Comune di Missaglia Provincia di Lecco Settore affari generali e servizi al cittadino Via Merlini, 2-23873 Missaglia Provincia di Lecco C.F. e P. IVA 00612960138 Tel.: 039 / 9241232 Fax n.: 039 / 9201494

Dettagli

GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI ELEMENTI COSTITUTIVI

GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI ELEMENTI COSTITUTIVI FORUM IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI ASPETTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI DEGLI UFFICI SPORT E FINANZIARI GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI ELEMENTI COSTITUTIVI IVREA, 29 maggio 2012 PINEROLO,

Dettagli

COME SI COSTITUISCE UN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

COME SI COSTITUISCE UN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COME SI COSTITUISCE UN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA L attività sportiva dilettantistica, con l introduzione della Finanziaria del 2003 (Legge n.289 del 27/12/2002 articolo 90), può essere esercitata

Dettagli

FEDERAZIONE NAZIONALE SOCIETA DI SAN VINCENZO DE PAOLI. Senigallia,Sabato 25 ottobre 2014

FEDERAZIONE NAZIONALE SOCIETA DI SAN VINCENZO DE PAOLI. Senigallia,Sabato 25 ottobre 2014 FEDERAZIONE NAZIONALE SOCIETA DI SAN VINCENZO DE PAOLI Senigallia,Sabato 25 ottobre 2014 Di cosa parleremo? Che cos è il non profit? Le ONP: le Fonti normative Le Organizzazioni di Volontariato 2 CHE COS

Dettagli

TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI

TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI Art. 1 Finalità 1. Il Comune di Badia Polesine riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico

Dettagli

ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria. Via Dell Annunciata 27 20121 Milano. Codice fiscale 97475750150

ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria. Via Dell Annunciata 27 20121 Milano. Codice fiscale 97475750150 ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria Via Dell Annunciata 27 20121 Milano Codice fiscale 97475750150 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 31 OTTOBRE 2008 In data odierna alle ore 15.00 a seguito

Dettagli

TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE La giurisprudenza costituzionale nei rapporti tra Stato e Regioni Regione Friuli-Venezia Giulia Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5 recante

Dettagli

CIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef

CIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef CIRCOLARE N. 56/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef 2 INDICE PREMESSA

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni

Dettagli

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

CENTRO ANZIANI DI PORCIA Centro anziani di Porcia Associazione di volontariato O.N.L.U.S Iscritto al n 930 del Registro del Volontariato F.V.G Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015 Via delle Risorgive, 3-33080 Porcia (PN)

Dettagli

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

Art. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive

Art. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 66 Norme per la promozione dell educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive. (B.U.R. 2 Dicembre 1981, n. 48, 1 suppl.

Dettagli

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Allegato A NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore

Dettagli

Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO

Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO ART.1 - Denominazione e ambiti di rappresentanza Nell ambito dell Associazione Provinciale Albergatori di Milano di seguito Apam - è costituito

Dettagli

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI Premessa Questo Regolamento, nell ambito dell autonomia gestionale,

Dettagli

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale Prot. MIURAOODRLO R.U. 22232 Milano, 9 dicembre 2009 Ai Signori Dirigenti degli UU.SS.PP. della Lombardia Ai Signori Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Lombardia

Dettagli

(pubbl. in Gazz. Uff. n. 79 del 4 aprile 1942, ed. straordinaria). DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I DELLE FONTI DEL DIRITTO

(pubbl. in Gazz. Uff. n. 79 del 4 aprile 1942, ed. straordinaria). DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I DELLE FONTI DEL DIRITTO R.D. 16 marzo 1942, n. 262. Approvazione del testo del Codice civile. (pubbl. in Gazz. Uff. n. 79 del 4 aprile 1942, ed. straordinaria). DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I DELLE FONTI DEL DIRITTO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO RISOLUZIONE N. 57/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 giugno 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica IRES Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Deducibilità dal reddito d impresa dei corrispettivi

Dettagli

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata

Dettagli

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA Provincia Di FOGGIA

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA Provincia Di FOGGIA COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA Provincia Di FOGGIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI PRESSO IL CENTRO CULTURALE COMUNALE sito in Via PONTE CAPO (Palazzo Ex Scuola Media) Approvato con deliberazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI ART. 1 PREMESSA 1) Il Consiglio Direttivo può concedere contributi a favore di Enti ed Associazioni pubbliche e private ove

Dettagli

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.

Dettagli

circoscrizione del Tribunale di Catania A cura del Dott. Giovanni Aloisio Con la collaborazione del Dott. Giuseppe Trovato

circoscrizione del Tribunale di Catania A cura del Dott. Giovanni Aloisio Con la collaborazione del Dott. Giuseppe Trovato LA SOCIETA DI PERSONE A cura del Dott. Giovanni Aloisio Con la collaborazione del Dott. Giuseppe Trovato 1 Le società di persone possono essere di tre tipologie: Società semplice (s.s.) Società in nome

Dettagli

CONFRONTO LEGGI REGIONALI NORMATIVA NAZIONALE

CONFRONTO LEGGI REGIONALI NORMATIVA NAZIONALE CONFRONTO LEGGI REGIONALI NORMATIVA Ai fini di una riflessione sui criteri di rappresentatività delle associazioni dei consumatori sul territorio, si riportata il confronto tra la normativa regionale vigente

Dettagli

I MODELLI DI IMPRESA COOPERATIVA SPORTIVA. Forlì, 27 novembre 2015

I MODELLI DI IMPRESA COOPERATIVA SPORTIVA. Forlì, 27 novembre 2015 I MODELLI DI IMPRESA COOPERATIVA SPORTIVA Forlì, 27 novembre 2015 CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELLA COOPERATIVA Codice Civile art. 2511 (Società cooperative) Le Cooperative sono: società a capitale variabile

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS MAURO O. ANDRETTA DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS MAURO O. ANDRETTA DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE La COSTITUZIONE di una ASD e di una Società Sportiva di capitali L attività sportiva dilettantistica, con l introduzione della Finanziaria del 2003 (Legge n.289 del 27/12/2002 articolo 90), può essere

Dettagli