REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

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1 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Art. 1 - Istituzione della tassa Art. 2 - Servizio di nettezza urbana Art. 3 - Contenuto del regolamento Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e responsabili della tassa Art. 5 - Esclusioni dalla tassa Art. 6 - Commisurazione della tassa Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio Art. 8 - Parti comuni del condominio Art. 9 - Commisurazione della tassa, gettito e costo del servizio Art Determinazione della tariffa media e relative finali Art Deliberazione della tariffa della tassa Art Classificazione dei locali ed aree Art Esenzioni Art Riduzioni Art Tassa giornaliera di smaltimento Art Denunce Art Decorrenza della tassa Art Mezzi di controllo Art Sanzioni Art Accertamento, riscossione e contenzioso Art Entrata in vigore Art. 1 Istituzione della tassa 1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell art. 21, comma 2 lettera g), del Decreto Ronchi ( D.Lgs. 22/97), svolto in regime di privativa nell ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e con l osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento. Art. 2 Servizio di nettezza urbana 1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall apposito regolamento adottato ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all art. 59 del D.Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.). Art. 3 Contenuto del Regolamento 1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l applicazione del tributo.

2 Art. 4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa 1. L individuazione dei presupposti che determinano l applicazione della tassa cosi come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio. 2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario. 3. I rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti solidi urbani interni, sempre che siano prodotti in quantità e qualità tale da essere normalmente conferiti nel periodico e ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed ingombranti normalmente accettati dall Area di Raccolta differenziata, ad eccezione dei metalli ferrosi e metalli non ferrosi di cui alla suddetta tabella A diversi dalle pagliette e dai contenitori di cui all elenco della delibera interministeriale sono da qualificare come speciali non assimilabili per la cui raccolta può essere istituito un servizio con convenzione privatistica, per cui sono da considerarsi rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali indicati al n. 1 del punto lettera a) della deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all art.. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n.915: Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell art.7 del D.Lgs. 22/97; rifiuti di carta, cartone e similari; Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; Imballaggi primari; Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata; Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, legno, metallo, latte, lattine e simili); Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, bancali; Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili); Frammenti e manufatti di vimini e sughero; Paglia e prodotti di paglia; Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; Feltri e tessuti non tessuti; Pelli e similpelle; Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d aria e copertoni; Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali); Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; Materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili); Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; Cavi e materiale elettrico in genere; Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate; Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale; Dal predetto elenco sono esclusi i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora conferiti in raccolta, indifferenziata, per i quali ai sensi dell art. 43, c.2 del D.Lgs.22/97, sussiste il divieto, a decorrere dall , di immissione del normale circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani. I rifiuti compresi nell elenco degli assimilati, provenienti dalle attività produttive, devono essere conferiti al centro raccolta esclusivamente in modo differenziato. Art. 5 Esclusioni dalla tassa

3 1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. 2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana; b) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell art del Codice Civile con l eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco; c) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce); d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché, tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. 3. Sono altresì esclusi dalla tassa: a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l obbligo dell ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze, in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri; b) i locali e le aree per i quali l esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti. 4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. 5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la stessa viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici e/o nocivi. ATTIVITA' DETASSAZIONE % Falegnamerie 15 Auto carrozzerie 15 Autofficine per riparazione veicoli 15 Gommisti 15 Autofficine di elettrauto 15 Distributori di carburante 15 Locali cucina annessi a servizi di ristorazione 15 Laboratori annessi a rosticcerie e pasticcerie 15 Lavanderie 15 Verniciatura 15 Galvanotecnici 15 Fonderie 15 Studi dentistici 15 Tipografie artigiane 15 Art. 6 Commisurazione della tassa 1. La tassa a norma del comma 1 dell art.65 del D. Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie

4 ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché, il costo dello smaltimento. 2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri aventi altezza utile superiore a mt. 1,80 o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato. 3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata. Art. 7 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio 1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché, si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato. 2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori, in tale zona la tassa è dovuta: a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 1000 mt. b) in misura pari al 35% della tariffa se la suddetta distanza supera 1000 mt. e fino a 1500 mt. c) in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori ai 2000 mt. 3. Le condizioni previste al comma 4 dell art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana dandone comunicazione al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa. 4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 25% della tariffa. 5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilità, determini, l impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva. Art. 8 Parti comuni del condominio 1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell art.5, comma 2, punto b). 2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto: aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini aumento del 6% agli alloggi siti in edifici da 11 a 20 condomini aumento del 2% agli alloggi siti in edifici oltre i 20 condomini

5 Art. 9 Commisurazione della tassa, gettito e costo del servizio 1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti, né può essere inferiore al 50% del costo. Ai fini dell osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali. 2. Il costo di esercizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione di opere per lo smaltimento dei rifiuti. 3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani (art.61 del D.Lgs.507/93 modificato dall art.3, comma 68, L.28/12/95 n.549). Art. 10 Determinazione della tariffa media e relative tariffe finali 1 La tariffa media della tassa, viene determinata annualmente con deliberazione della giunta comunale da adottarsi entro il termine per l approvazione del bilancio di previsione, con il metodo di cui ai successivi commi ed in relazione alla percentuale di copertura dei costi i relativi al servizio. 2. Per la determinazione della suddetta tariffa media della tassa verranno presi a riferimento gli oneri relativi ai costi sopraelencati iscritti a bilancio consuntivo della gestione precedente all anno in cui viene adottata dalla giunta comunale la deliberazione di determinazione della nuova tariffa, dando atto che eventuali minori entrate o maggiori oneri verranno conguagliati successivamente con apposito ruolo suppletivo. 3. La percentuale di copertura dei costi di cui trattasi va ripartita paritariamente tra gli utenti del servizio secondo una tariffa media della tassa, pari al rapporto tra l ammontare del costo del servizio e la superficie complessiva di tutti i cespiti assoggettabili alla tassa. Tale tariffa media della tassa costituisce la componente della tariffa relativa a tutte le categorie per il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi interni. 4. La tariffa finale della tassa è data dalla tariffa media (rapporto fra costo annuo del servizio e superficie imponibile) moltiplicata per un indice collegato al valore medio di produttività di cui al all art.12 e un indice collegato a numero di frazioni componenti recuperabili presenti nel rifiuto, alle caratteristiche medie componenti il rifiuto ed alle frazioni recuperabili. Art. 11 Deliberazione della tariffa della tassa 1. La giunta comunale determina annualmente, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, la tariffa della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani da applicarsi per l anno successivo, sulla base della disciplina di cui al presente regolamento e della percentuale di copertura dei costi dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti e per i servizi di smaltimento finale dei rifiuti. Art. 12 Classificazione dei locali ed aree 1.Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione dell art. 68 c. 2, del D.lgs. 507/93, i locali ed aree sono classificati in base alla tipologia ed alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti. VALORE MEDIO DI DESTINAZIONE CATEGORIA PRODUTTIVITA' (stimati Kg/mq/A) A Locali occupatitipologia rifiuti prodotti

6 a) b) c) d) 1,25 3,60 9,00 6,30 Locali ed aree adibiti a musei,archivi, biblioteche, associazioni e circoli ricreativi vari. scuole ed asili, oratori. sale ad uso ricreativo, teatri, cinema, discoteche, sale da ballo depositi e magazzini stoccaggio merci, chioschi e distributori, servizi vari auto, moto e veicoli in genere VALORE MEDIO DI DESTINAZIONE CATEGORIA PRODUTTIVITA' Locali occupatitipologia rifiuti prodotti (stimati Kg/mq/A) B a) b) 5,45 6,55 magazzini e negozi all ingrosso di genere vario, esposizione banchi di vendita all aperto, noleggi vari centri sportivi, campeggi e loro servizi, parchi gioco C a) b) c) 7,00 9,10 13,15 locali di abitazione per nuclei familiari ulteriormente specificata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e del periodo di residenza) locali adibiti per esercizi alberghieri e camere affittate, locande, pensioni, residenze collegi, ostelli, caserme, stazioni, locali e spazi di convivenza D a) 8,05 locali adibiti ad uso pubblico e privato, uffici e studi privati, agenzie varie, laboratori analisi, locali adibiti ad attività di servizi direzionali e commerciali E a) b) c) d) F a) b) c) 6,15 14,90 18,45 9,80 42,00 61,60 90,11 locali ed aree ad uso artigianale / industriale per attività di produzione trasformazione e lavorazione materiali lapidei, legno, gomma e plastica carpenterie, fonderie locali ed aree ad uso artigianale / industriale per attività riguardanti tipo officine riparazione beni di consumo, lavorazioni metalliche, grafiche ed editoria locali ed aree ad uso artigianale/industriale per attività riguardanti settore tessile e maglieria pelli, lavorazione su autoveicoli locali ed aree ad uso attività di servizio barbieri, centri estetici, saloni di cura e bellezza, ecc.... locali ed aree adibiti a pubblico esercizio ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, gelaterie, self service locali ed aree adibiti a pubblici esercizi e di vendita al dettaglio costituiti da esercizi di generi alimentari deperibili ingrosso ortofrutta 2. Qualora si presentino locali ed aree per tipologia di rifiuti al di fuori delle categorie sopraindicate, si farà riferimento per analogia a quella più vicina per valore medio di produttività (Kg/mq/annui) e per tipologia di rifiuti conferiti. 3. Qualora gli utenti che conducano locali ed aree per tipologia rifiuti, come sopra indicato conferiscano al servizio di smaltimento una quantità di rifiuti superiore al valore medio di produttività per categoria riportato in tabella, o con modalità non corretta comportante un aggravio di spesa per il Comune, il costo derivante dalla quantità eccedente il valore medio di produttività (Kg/mq/A) sarà a totale carico dell utente, e successivamente conguagliato con apposito ruolo suppletivo. 4. Il Comune si riserva la possibilità di autorizzare il posizionamento di un cassone scarrabile per il deposito dei rifiuti solidi urbani residuali all interno della proprietà privata, allo scopo di favorire il deposito quotidiano non consentito nelle aree pubbliche per motivi di igiene, sanità, estetica, sicurezza ecc., per eventuale monitoraggio della produzione e dei costi del servizio. Gli oneri relativi a tale eventuale posizionamento graveranno per intero sull utente utilizzatore del cassone scarrabile.

7 Art. 13 Esenzioni 1. Sono esenti dalla tassa: a) i locali e le aree occupati direttamente dal comune per compiti d istituto; b) i locali e le aree adibite a culto; c) le scuole di ogni ordine e grado; d) i locali e le aree per i quali siano espressamente previste esenzioni da leggi vigenti o da convenzioni internazionali; e) le caserme militari, dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco; 2) Le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse da proventi della tassa relativa all esercizio cui si riferisce l iscrizione predetta. Art. 14 Riduzioni 1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto notata nel caso di: a) abitazioni con unico occupante: 30%; b) abitazioni di agricoltori che occupano le costruzioni rurali: 30%; c) abitazioni a disposizione degli utenti per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi l anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%; d) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall art. 67, punto 2) del D.Lgs. 507/1993: 20%; e) abitazioni cat. A/2, A/3, A/4, A/5 in possesso di pensionati ultra sessantacinquenni con un reddito familiare annuo non superiore a quello stabilito annualmente dalla giunta: 30%. 2. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. La cessazione dell occupazione o detenzione dei locali o delle aree, nonché sostanziali modificazioni strutturali comunicate nei tempi e modalità previste dall art. 13 determinano la decadenza dell applicazione del coefficiente di riduzione. Art. 15 Tassa giornaliera di smaltimento

8 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, per un periodo inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente, locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera. 2. E temporaneo l uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente. 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell importo percentuale del 50%. senza applicazione di riduzione di cui all art. 14. In mancanza delle corrispondenti voci d uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicabile la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. 4. L obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all art. 50 del D. Lgs. 507/1993, con esenzione degli importi inferiori a.5, Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all atto dell accertamento dell occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori. 6. Per l accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili. Art. 16 Denunce 1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all inizio dell occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassatività rimangano invariate. 2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell uso dei locali e delle aree stesse. 3. La denuncia deve contenere: a) l indicazione del codice fiscale; b) cognome e nome nonché, luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza; c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentati legali; d) l ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle are e l uso cui sono destinati; e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree; f) la provenienza; g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

9 4. L ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale. Art. 17 Decorrenza della tassa 1. La tassa ai sensi dell art. 64 del D. Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. 2. L obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l utenza. 3. La cessazione nel corso dell anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché, debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale dà diritto all abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata. 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri d non aver continuato l occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall utente subentrante. 5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall ufficio comunale entro trenta giorni della ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. 6. Le variazioni nel corso dell anno, che comportano una diversa determinazione della tassa, non danno luogo a rimborso o riduzioni ne d altra parte danno luogo ad aumenti fatte salve esplicite disposizioni legislative in merito. Art. 18 Mezzi di controllo 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dal Regolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del Art. 19 Sanzioni Per le violazioni previste dall art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni previste dal Regolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali, approvato con delibera

10 di Consiglio Comunale n. 12 del Art. 20 Accertamento, riscossione e contenzioso 1. L accertamento avviene in conformità di quanto previsto dal Regolamento per la disciplina delle entrate approvato con deliberazione C.C. n. 14 del ; la riscossione della tassa avviene in forma diretta mediante c.c. postale n intestato a Comune di Dolzago Servizio Tesoreria R.S.U.. Restano fatte salve le riscossione ed accertamenti relativi a periodi pregressi l , per i quali è valevole l utilizzo degli intermediari; 2. Il contenzioso, fino all insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31. dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dall art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni. Art. 21 Entrata in vigore Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo, 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/1993, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995 e degli artt. 63, commi 2, 3 e 4, 64 comma 2, secondo periodo, e 66 che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1996.

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