Il matrimonio canonico

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1 Il matrimonio canonico Principi Generali L istituto del matrimonio canonico ha le sue basi nella Sacra Scrittura ed è disciplinato dal diritto positivo dal codice del Completamento della Sacra Scrittura è anche la traditio, cioè l insieme delle verità tramandate attraverso l insegnamento orale. Ulteriore fonte è il diritto naturale. Il matrimonio è preso in considerazione sia nel momento del suo sorgere sia nelle sue conseguenze. Il codice del 1917 non dettava una definizione di matrimonio, il codice del 1983 parla di consortium totius vitae per sua natura ordinato al bene dei coniugi e della prole, fondato sul foedus tra uomo e donna. Elemento centrale e imprescindibile del matrimonio è il consenso, che deve essere prestato da soggetti capaci e nelle forme prescritte. Con la perfezione della fattispecie contrattuale si produce necessariamente anche un altro effetto, che è la sacramentalità, il matrimonio è un mezzo di grazia. Questo spiega perché, per la sussistenza del sacramento del matrimonio sia necessaria la completa coincidenza tra volontà vera e manifestata. Alla natura sacramentale del matrimonio è strettamente legata l indissolubilità dello stesso e l indisponibilità dei contenuti del vincolo. Tuttavia soltanto il matrimonio ratum et consummatum è indissolubile. Per poter accedere al matrimonio è sufficiente il dato formale del battesimo. L abrogato codice individuava quale fine primario del matrimonio la procreazione e l educazione della prole. Una simile impostazione è stata superata dall insegnamento del Concilio Vaticano II, che ha affermato come il matrimonio consiste in una intima comunità di vita e di amore. L uso della parola foedus per indicare l atto con cui uomo e donna costituiscono il consortium totius vitae sta a significare proprio il superamento di una concezione puramente contrattualistica avente ad oggetto il mero scambio di diritti e doveri, ed accentua l idea del matrimonio come alleanza tra uomo e donna. La causa tipica del negozio matrimoniale è la costituzione del consortium ed è lo stesso ad assurgere al ruolo di essenza del matrimonio. Si è già detto che il matrimonio si perfeziona con lo scambio dei consensi degli sposi. Giova rilevare che sono pure requisiti necessari la capacità dei soggetti e la forma stabilita per la celebrazione. Occorre inoltre che non sussista l intenzione positiva di escludere i fini propri del matrimonio, che il codice del 1917 individuava in un fine primario e due secondari. Era primaria la procreazione e l educazione della prole, erano secondari il mutuum adiutorium e il remedium concupiscentiae. Con il nuovo codice tale gerarchia è venuta meno, il canone 1056 statuisce che sono proprietà essenziali del matrimonio l unità e l indissolubilità. L unità del matrimonio consiste nell unicità ed esclusività del vincolo nel senso che un solo uomo può essere unito in matrimonio con una sola donna. L indissolubilità consiste nella unità proiettata nel tempo, ossia nella perpetuità del matrimonio. La dottrina canonica soleva identificare tre grandi beni, che costituiscono altrettanti oggetti d obblighi precisi: il bonum prolis; il bonum fidei; il bonum sacramenti. Detti bona conservano intatta la loro validità anche dopo la riforma del 1983, ai tre già menzionati pare ora corretto aggiungere il bonum coniugum. Se entrambi i contraenti o solo uno di esso rifiuta i detti bona, il matrimonio sarà invalido per l esistenza di una intentio contra substantiam matrimonii. Ogni matrimonio è assistito da alcune presunzioni nel senso che deve ritenersi valido fino a prova contraria; detta prova è a carico di colui che afferma la nullità. Questo principio, che passa sotto il nome di favor matrimonii, domina tutta la materia matrimoniale. Ad integrazione del precetto in

2 esame sono dettate, nel codice, altre due regole: il canone 1061 secondo cui celebrato il matrimonio, se i coniugi hanno coabitato se ne presume la consumazione e il canone 1101 per cui si presume che la volontà manifestata coincida con la volontà vera. Unica condizione perché possa trovare applicazione il favor matrimonii è che il negozio in sé considerato esista almeno come fatto giuridico. Quanto al dubbio che può sopravvenire, esso può essere: di diritto, cioè un dubbio sulla idoneità di un determinato elemento della fattispecie a rendere invalido il matrimonio; di fatto. Quando il dubium iuris riguarda l interpretazione di una norma, il giudice dovrà sempre preferire l interpretazione che consenta di ritenere la validità del matrimonio. A norma del canone 1058 tutti possono contrarre matrimonio se non hanno la proibizione a tale diritto. Si tratta di uno ius connubii che spetta per principio a ciascun uomo. Sono limiti al diritto a contrarre matrimonio gli impedimenti c.d. dirimenti oppure l incapacità a prestare un valido consenso. L apposizione invece di specifici divieti per il matrimonio non costituisce un vero e proprio limite al diritto in esame ma rende solo illecita la celebrazione compiuta nell inosservanza del divieto. Gli impedimenti al matrimonio In generale, gli impedimenti al matrimonio sono circostanze di fatto che ostacolano la valida celebrazione di un matrimonio. Gli impedimenti consistono propriamente in leggi che pongono un divieto per la celebrazione del matrimonio. Tali leggi appartengono al novero delle leggi inabilitanti. Si devono considerare leggi irritanti o inabilitanti solo quelle in cui si stabilisce espressamente che l atto è nullo o la persona è inabile. Data l ampia estensione dello ius connubii si può affermare: che lo ius connubii costituisce la regola mentre il divieto l eccezione; che i divieti al matrimonio (gli impedimenti) devono trovare la loro fonte nella legge. Bisogna distinguere l impedimento che impedisce la valida celebrazione del matrimonio da quello che ne impedisce la lecita celebrazione. Nel linguaggio del legislatore con l espressione matrimonio invalido di intende un matrimonio che è nullo. Con l espressione matrimonio illecito si intende, invece, un matrimonio celebrato validamente ma in presenza di una grave proibizione ai nubenti. La celebrazione di un matrimonio illecito implica la reazione solo sul soggetto che viene considerato autore di un illecito, fera restando la validità del matrimonio. Degli impedimenti si è soliti fare alcune classificazioni: in relazione al criterio della fonte normativa si distinguono gli impedimenti di diritto divino o rivelato da quelli di diritto umano o ecclesiastico; in relazione agli effetti sull atto matrimoniale si distingueva tra impedimenti dirimenti e impedienti. I primi impedivano la valida celebrazione del matrimonio, i secondi impedivano la lecita celebrazione dello stesso. Il codice attuale non prevede più tale distinzione. Tuttavia, gli impedimenti impedienti sebbene formalmente soppressi, sono ancora presenti nella normativa matrimoniale; secondo che l impedimento possa trovare prova in foro esterno o no, esso è pubblico o occulto;

3 in relazione alla fonte di produzione ed alla titolarità del potere di dispensare, gli impedimenti si distinguono in dispensabili e indispensabili; l impedimento può essere infine temporaneo o perpetuo; assoluto o relativo. A questo punto passiamo ai singoli impedimenti dirimenti: l età: la norma prevede l età minima (16 per gli uomini, 14 per le donne) al di sotto della quale non può essere contratto un valido matrimonio; non prevede alcun limite per l età massima; l impotenza: consiste nell incapacità di compiere l atto sessuale con il quale i coniugi si uniscono in una sola carne. Non danno invece luogo all impedimento in esame l impotenza generativa o la sterilità. Occorre che essa sia precedente alle nozze. Il caso dell impotenza dubbia non impedisce il matrimonio finché il dubbio persiste; il precedente vincolo: attenta invalidamente il matrimonio chiunque sia legato da precedente matrimonio valido, anche se non sia stato consumato. L impedimento cessa con la morte del precedente coniuge, con la dichiarazione di nullità o con il provvedimento con cui viene sciolto il precedente matrimonio; disparità di culto: il matrimonio tra due persone di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica e l altra non battezzata è invalido. Tale impedimento è dispensabile; l ordine sacro: attentano invalidamente il matrimonio coloro che hanno ricevuto gli ordini sacri (diaconato, presbiterato, episcopato); il voto pubblico di castità: coloro che sono legati da voto pubblico perpetuo di castità in un istituto religioso non possono contratte matrimonio. Il voto per costituire impedimenti deve essere emesso in un istituto religioso, deve essere pubblico e perpetuo; il ratto: non può esistere valido matrimonio tra l uomo e la donna rapita, o almeno trattenuta, con il fine di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in un luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio; il crimine: chi al fine di contrarre matrimonio con una determinata persona, uccide il coniuge di questa o il proprio, attenta invalidamente il matrimonio. È un impedimento dispensabile solo dalla Santa Sede; la consanguineità e affinità: nella linea retta (genitore/figlio) il matrimonio è nullo tra tutti gli ascendenti e discendenti, nella linea collaterale (fratello/sorella) fino al quarto grado. L affinità invalida il matrimonio solo in linea retta: la pubblica onestà: sorge dal matrimonio invalido nel quale vi sia stata comunque vita in comune, ovvero da pubblico e notorio concubinato, e dirime le nozze nel primo grado della linea retta tra l uomo e le consanguinee della donna e viceversa; l adozione: non possono contrarre validamente matrimonio tra loro coloro che per parentela legale sorta da adozione sono congiunti in linea retta o nel secondo grado in linea collaterale. La dispensa da questi impedimenti, non per tutti, può essere concessa dall autorità ecclesiastica competente quando ricorre una giusta e ragionevole causa. La regola è che gli impedimenti di diritto umano possono essere dispensati dall Ordinario diocesano, salvo i casi in cui è riservata alla Sede Apostolica, nei seguenti casi: ordine sacro; voto pubblico di castità; crimine. Tuttavia anche in questi casi la dispensa può essere concessa dall Ordinario del luogo quando ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: sia difficoltoso ricorrere alla Santa Sede; nell attesa di ricorrere vi sia pericolo di grave danno;

4 si tratta di impedimento che la Santa Sede è solita dispensare. Il consenso matrimoniale Il consenso legittimamente manifestato non può essere sostituito da alcuna potestà umana, il consenso è la causa genetica propriamente intesa del matrimonio. Non c è nel codice alcuna norma che permetta di ritenere valido un matrimonio in cui la volontà delle parti manchi o sia viziata. Il che vuol dire che né i genitori, né il tutore dei nubenti né nessun altro possono sostituirsi ai medesimi ed esprimere per essi una volontà matrimoniale. Non deroga a questo principio la norma del codice che prevede il matrimonio per procura. Il consenso matrimoniale non può essere integrato o supplito neppure dal legislatore ecclesiastico, cioè da una volontà pubblica. Ciò spiega perché nel diritto canonico la mancanza di volontà o l esistenza di un vizio possano essere fatti valere senza alcuna preclusione, né temporale né di altra natura, proprio in forza della insostituibilità del consenso. Quanto alla legittimazione attiva il codice canonico vigente riconosce come abili ad impugnare il matrimonio solo i coniugi. Il consenso oltre che insostituibile deve essere effettivo, nel senso che la volontà manifestata all esterno deve essersi liberamente formata all interno. Il difetto di consenso Si verifica mancanza della volontà matrimoniale o difetto di consenso quando uno di nubenti manifesta all esterno una volontà che in effetti non ha. Si hanno due casi: discordanza non voluta: se il nubente è incapace a prestare un valido consenso, oppure se è costretto a manifestarlo o ancora se il matrimonio è contratto con ignoranza o errore; discordanza voluta: nei casi di simulazione e di iocus. In entrambi i gruppi di casi la conseguenza è sempre l invalidità del negozio. Incapacità e prestare il consenso: per poter esprimere un valido consenso il nubente deve avere una duplice attitudine: capacità di intendere e di volere. Il codice vigente disciplina tre casi: o la mancanza di un sufficiente uso di ragione, o l esistenza di un grave difetto di discrezione di giudizio circa i doveri e i diritti matrimoniali essenziali; o l incapacità, per cause di natura psichica, di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. Violenza fisica: tale violenza si propone come inferta dall esterno alla quale la persona non ha potuto resistere in alcun modo. Nella pratica gli unici due casi riguardano un azione violenta tesa allo scopo di far chinare il capo del nubente in segno di assenso. Errore (ostativo): producono tale conseguenza l errore di diritto sulla identità del negozio, l errore di diritto sulle proprietà e sulla sacramentalità del matrimonio, nonché l errore di fatto sulla identità dell altro nubente: o errore di diritto sull identità del negozio: a tal proposito la legge richiede che i nubenti non ignorino almeno due cose:

5 o o che il matrimonio è un consortium permanente tra uomo e donna; che esso è finalizzato alla procreazione dei figli mediante una qualche cooperazione sessuale; errore di diritto sulle proprietà e sulla sacramentalità del matrimonio: tale errore non ha effetti invalidanti salvo che non sia stato determinanti per il consenso al punto da alterarne l oggetto tipico. È evidente che tale errore per divenire irritante non deve rimanere nella sfera meramente intellettiva, ma deve estendersi anche a quella volitiva; errore di fatto sull identità dell altro nubente: tale errore rende il matrimonio invalido. Il codice del 1983 distingue l errore sulla persona e l errore su una qualità della persona, specificando che il primo rende sempre invalido il matrimonio, mentre il secondo non ha efficacia invalidante eccetto che tale qualità sia intesa direttamente e principalmente. Simulazione: perché si abbia simulazione occorre una volontà che il codice qualifica come atto positivo di volontà, diretto ad escludere o il matrimonio stesso oppure un suo elemento o una sua proprietà essenziale. La prevalente dottrina e la giurisprudenza distinguono fra simulazione totale e parziale. o o Nella prima i nubenti vogliono che il matrimonio sia solo una finzione; nella seconda invece i nubenti escludono un elemento essenziale o una proprietà essenziale. Possono ricorrere cinque ipotesi di simulazione parziale, a seconda che l intentio abbia ad oggetto l esclusione del bonum prolis, del bonum coniugum, del bonum fidei, del bonum sacramenti o ancora della dignità sacramentale delle nozze. L esclusione passa attraverso due fasi, una intellettiva e una volitiva. Nel soggetto simulante vi deve essere una conoscenza dello schema voluto dalla Chiesa e una contrapposizione a questo di uno schema personale. L intentio può essere attuale (se presente all animo de soggetto nel momento stesso della celebrazione) oppure virtuale (quando si sia formata in epoca anteriore e non sia venuta meno), in entrambi i casi il matrimonio è invalido. Se l intentio è habitualis, ossia un modo di pensare che riguarda genericamente l istituto del matrimonio, non ha efficacia invalidante. Iocus: nei casi in cui il matrimonio è celebrato per iocus, esso è invalido. Nel caso di iocus non opera la presunzione di cui al canone 1101, perché non vi è una dichiarazione seria di volontà. Tale matrimonio non è invalido ma inesistente. I vizi del consenso Di regola i vizi del consenso sono individuati nell errore semplice, nella violenza morale, nel dolo: Errore vizio: si è già detto che l errore, se relativo all identità della persona e del negozio, determina la mancanza assoluta o il difetto del consenso ed è perciò qualificato come errore ostativo. Viceversa il codice prende in considerazione l errore sulle qualità della persona del coniuge e ne sancisce in linea di massima la irrilevanza, salvo che le stesse siano oggetto di una motivazione specifica e prevalente da parte de soggetto che contrae matrimonio. Dolo: contrae invalidamente chi celebra il matrimonio raggirato con dolo ordito per ottenere il consenso. Gli elementi della figura sono l inganno, quale causa dell errore, e l intenzione, di indurre l ingannato a compiere un determinato atto giuridico. Il nubente vuole l atto, ma solo perché si è mal rappresentata la realtà a causa dell inganno subito. Perché sussista questa figura occorrono tre requisiti: L esistenza di un inganno per ottenere il consenso dell altro nubente;

6 Il fatto che l errore del nubente ingannato cada su una qualità dell altra parte; Il fatto che la cennata qualità possa, per sua natura, perturbare il consorzio di vita coniugale. Violenza morale: è invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio. La violenza deve avere origine umana e può essere sufficiente anche un sospetto fondato. La violenza è grave quando la condotta dell agente è idonea, secondo la comune esperienza, a costringere la vittima a scegliere il matrimonio come unica via d uscita per sfuggire al male minacciato. Figura particolare è il timore reverenziale, identificato dalla particolare relazione che lega il metum incutiens al metum patiens e dalle peculiarità sia dell azione violenta sia del metus suscitato. L azione violenta si realizza attraverso atteggiamenti che prospettano la rottura del rapporto affettivo in caso di non celebrazione delle nozze. Il consenso condizionato Sono previsti due tipi di condizione: La condizione de futuro, che si ha allorché il nubente subordini il sorgere del vincolo, e quindi la sua validità, al verificarsi di un evento futuro e incerto. In questo caso la condizione rende nullo il matrimonio; La condizione de praeterito vel de presenti, ossia concernente il passato o il presente, che opera nel senso di rendere nullo il matrimonio se non esista il fatto o le qualità dedotte in condizione (es: verginità, buoni costumi). La condizione può essere stabilita in varie forme, con accettazione dell altra parte o anche unilateralmente senza farlo neppure sapere all altro. Per apporre lecitamente la condizione de praeterito vel de praesenti è necessaria la licenza scritta dell ordinario del luogo. La forma di celebrazione del matrimonio Il consenso matrimoniale, per essere prestato in modo valido, deve rivestire le forme stabilite. La forma ordinaria di celebrazione del matrimonio consta di tre elementi essenziali: presenza dei contraenti nello stesso luogo, di persona o per mezzo di procuratore; assistenza di un legittimo ministro di culto; presenza di almeno due testimoni. La potestà ordinaria di assistere al matrimonio è attribuita all Ordinario o al parroco del luogo dove si celebra il matrimonio, potestà delegata hanno il sacerdote o il diacono. La funzione dei testimoni è quella di dare certezza al matrimonio. L assistenza del matrimonio può anche essere delegata, principi fondamentali: autore della delega deve essere il legittimo titolare; può essere delegato un qualsiasi sacerdote o diacono non impedito; la delega deve essere espressa; la delega può essere generale (tutti i matrimoni) o speciale (singoli matrimoni). Nel caso in cui uno assista al matrimonio convinto, in buona fede, di avere tale facoltà, mentre ne è sprovvisto, agisce l istituto della supplenza. Il matrimonio a rigor di diritto dovrebbe considerarsi

7 nullo, ma nel caso in cui tale situazione di verifichi per errore comune (della comunità) di fatto o di diritto, ovvero per dubbio positivo e probabile, alla mancanza nel ministro celebrante della legittimazione ad assistere supplisce la Chiesa. L atto nasce quindi valido fin dall inizio. Abbiamo parlato a lungo dei requisiti di validità del matrimonio, ve ne sono due previsti invece per la sua liceità: che colui che assiste il matrimonio consti lo stato libero dei nubenti, cosa che avviene allorché siano state eseguite le pubblicazioni matrimoniali e siano state effettuate le necessarie investigazioni; che colui che assiste il matrimonio sia (oltre che territorialmente) anche personalmente competente, e cioè sia l Ordinario o il parroco proprio (del domicilio) di ambedue o almeno una delle parti. Tuttavia le nozze potranno essere celebrate altrove con la licenza del proprio Ordinario. Vi sono anche altre due forme di celebrazione del matrimonio: matrimonio segreto: in questo caso viene omessa la pubblicità esterna, conservandosi la pubblicità essenziale. Può essere concessa solo ove ricorra una causa grave e urgente, alla presenza dell assistente e dei testimoni; matrimonio davanti a soli testimoni: in pericolo di morte, è il caso in cui uno dei due o entrambi i contraenti siano in pericolo di morte e non si possa ricorrere all assistente competente senza grave incomodo. Il matrimonio è validamente celebrato davanti a soli testimoni; al di fuori del pericolo di morte, è valida la celebrazione davanti a soli testimoni quando si preveda che l impossibilità di ricorrere senza grave incomodo all assistente durerà per almeno un mese. Lo stato coniugale e le sue vicende Dalla celebrazione delle nozze derivano effetti sia in capo ai coniugi sia in capo alla prole. Per quanto riguarda i coniugi è opportuno distinguere il profilo sacramentale da quello contrattuale. Quanto al primo profilo, in capo ai coniugi nasce uno specifico impegno morale a vivere quotidianamente in uno spirito di reciproca e totale autodonazione. Quanto agli effetti inerenti all aspetto contrattuale del matrimonio canonico, tra i coniugi sorge un vincolo per sua nature perpetuo ed esclusivo, ed ancora essi acquistano ciascuno gli stessi diritti ed assumono gli stessi doveri nella comunità di vita coniugale. Per quel che riguarda i figli, la legge canonica distingue tra figli legittimi ed illegittimi. Dono legittimi quelli nati o concepito nel matrimonio valido o putativo, illegittimi tutti gli altri. È putativo il matrimonio che fu celebrato in buona fede da almeno una delle parti, fino a tanto che entrambe le parti non divengano certe della sua nullità. La proprietà essenziale del matrimonio è l indissolubilità del vincolo. Eccezionalmente è possibile far luogo allo scioglimento del vincolo, nei casi di: dispensa per inconsumazione (concessa dal pontefice per una giusta causa su richiesta di entrambe le parti o anche di una sola); applicazione del privilegium fidei (possono essere sciolti i matrimoni validamente celebrati tra non battezzati, anche se consumati, quanto ricorrano tre condizioni uno dei coniugi si converte alla fede cristiana e riceve il battesimo l altro, rimasto infedele, si separa dal coniuge convertito

8 interpellato dall Ordinario per comunicare se intenda ricevere il battesimo o vivere pacificamente con la parte battezzata, si astiene dal rispondere o risponde negativamente. Se ricorrono queste condizioni, la parte battezzata può passare a nuove nozze); dichiarazione di morte presunta. Altrimenti l unico rimedio è la separazione dei coniugi in permanenza del vincolo. La comunione di vita coniugale può essere sciolta solo per cause legittime, pur rimanendo fermo il vincolo matrimoniale in sé. Può aver luogo per un periodo di tempo più o meno lungo e può avvenire per mutuo consenso o su iniziativa di una delle parti. Dalla separazione nasce sempre l obbligo, per gli sposi, di provvedere opportunamente al sostentamento ed all educazione dei figli. Può accadere che un matrimonio celebrato sia invalido. In tali i casi i coniugi hanno tre possibilità: a) continuare a convivere come fratello e sorella; b) promuovere un azione per ottenere la dichiarazione di nullità; c) avvalersi del procedimento amministrativo della convalida nelle due forme della convalidatio simplex o della sanatio in radice. Per convalidazione semplice si intende l atto con cui mediante una rinnovata manifestazione del consenso, si rende valido un matrimonio che era nullo. Si ricorre a tele strumento quando il vincolo è inficiato dalla presenza di un impedimento dirimente o da un difetto del consenso o di forma. Gli effetti matrimoniali decorrono dalla data della rinnovazione del consenso. La sanatio in radice è mezzo straordinario di convalidazione del matrimonio, e avviene per effetto di dispensa. Può essere concessa dal Pontefice o anche dal Vescovo diocesano. Con la sanatio il matrimonio è convalidato senza bisogno della rinnovazione del consenso. A tale strumento può farsi ricorso solo se la nullità dipende da un difetto di forma o da un impedimento temporaneo. La giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio Il principio di una competenza propria della Chiesa anche in ambito processuale è riaffermato dal Codice del La disposizione in vigore assume ad oggetto della giurisdizione ecclesiastica tutte le cause relative ai matrimoni dei battezzati. Dalle disposizioni del nuovo Codice si qui esaminate può sommariamente ricavarsi che la Chiesa tiene ancor'oggi a ribadire una propria competenza sulla dimensione spirituale del matrimonio; ma tende altresì a qualificare sempre meno la propria giurisdizione in termini contrapposti a quella dello Stato. Le cause matrimoniali e il processo canonico L'impianto cardine dei principali giudizi attinenti le cause matrimoniali rimane quello del processo contenzioso ordinario. All'interno delle singole figure di processo confluiscono assieme elementi di procedure del tipo inquisitorio,accusatorio e amministrativo. Il tratto comune che le esperienze canoniche e civili hanno fatto emergere consiste in una caratteristica sequenza di attività regolamentate in modo da garantire la partecipazione ad esse, dei soggetti destinatari del risultato delle medesime attività. Non tanto la lite e la terzietà del giudice caratterizzano ormai il processo, quanto la possibilità di interloquire sulla base di una posizione tendenzialmente paritaria. Le cause di nullità i giudizi che si concludono con una pronuncia dichiarativa della nullità o della validità dei matrimoni sono esplicazione di una vera e propria funzione giurisdizionale. Tali cause sono disciplinate oltre che dal Codice anche dall'istruzione Dignitas Connubii.

9 Gli organi giudicanti nell'ordinamento canonico tutte e tre le funzioni si assommano istituzionalmente in capo agli organi costituzionali primigeni, vale a dire il Pontefice e il Collegio episcopale per la Chiesa universale, il Vescovo diocesano per la Chiesa particolare. Si registrano pertanto perplessità nell'attribuire un adeguato ed autonomo rilievo alla funzione giudiziaria. Il dicere ius tende da sempre a convergere o verso il polo della creazione delle norme o verso quello della loro attuazione. Solo la possibilità assicurata al giudice di essere fedele alla ratio del processo può servire a giustificare una rilevanza autonoma della giurisdizione. Si comprende così come la ratio e la struttura del processo possono non ritenersi alterati quand'anche il giudice sia lo stesso organo pubblico, dotato di imperio, chiamato ad intervenire come parte del contraddittorio. Non osta di per sé, ad un appropriato esplicarsi dell'attività giurisdizionale, la possibilità di fare ricorso, in ultima istanza, ad un'unica persona responsabile, che funga altresì da supremo legislatore e amministratore (il Pontefice). Fin dai tempi più remoti il Vescovo di Roma ha fatto ricorso ad una struttura di servizio: la Curia, organismo composto da membri qualificati del clero romano, ad alcuni dei quali veniva affidato stabilmente il compito di esercitare la funzione giudiziaria costituendo i Tribunali Apostolici, per il cui tramite il Romano Pontefice esercita la funzione giurisdizionale. Per quanto concerne le Chiese particolari o Diocesi è previsto che il Vescovo diocesano possa esercitare la funzione giudiziaria personalmente o per il tramite del Vicario giudiziale e dei giudici stabilmente costituiti della diocesi. Nei confronti del Tribunale diocesano o interdiocesano che funge da organo giudicante di prima istanza, il tribunale di seconda istanza è costituito dal Tribunale dell'arcivescovo Metropolita, da un Tribunale d'appello indicato dal Metropolita, dal Tribunale del superiore maggiore degli istituti di vita consacrata. Per altro, nelle cause aventi ad oggetto la nullità dei matrimoni è previsto un terzo grado di giudizio, presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, i cui giudici sono di nomina pontificia. Fanno eccezione a questa ordinaria successione di istanze nelle cause di nullità matrimoniale alcune specifiche ipotesi: le cause in cui siano parti capi di Stato sono riservate sin dalla prima istanza al Sommo Pontefice; l'appello c.d. per saltum incide sulla ordinaria competenza di seconda istanza e si verifica quando una o entrambe le parti si rivolgano direttamente alla Santa Sede, saltando l'ordinario tribunale d'appello; le cause trattate nelle nazioni, tra cui l'italia per le quali sono stati costituiti Tribunali di prima istanza appositamente destinati alle cause di nullità matrimoniale, vengono portate per ogni regione conciliare dinanzi ad un tribunale regionale. Per completare l'esposizione relativa all'organizzazione giudiziaria canonica servente le cause di nullità matrimoniale occorre dedicare qualche cenno al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Essa assolve non solo a funzioni simili a quelle della nostra Corte di Cassazione, ma assume anche competenze contenzioso amministrative e nel complesso svolge attività a contenuto più spiccatamente amministrativo. Le competenze della Segnatura Apostolica per le cause di nullità matrimoniale riguardano: ricorsi contro i giudici della rota; conflitti di competenza; proroga di competenza; ecc.

10 Fra i tribunali astrattamente competenti a giudicare le cause di nullità matrimoniale occorre che la parte interessata si rivolga, volta per volta, al tribunale localmente competente, individuato attraverso quattro criteri: il tribunale del luogo dove il matrimonio venne celebrato; il tribunale del luogo in cui la parte che subisce l'iniziativa della causa ha il domicilio; il tribunale del luogo in cui ha il domicilio la parte che assume la causa, purché vi consenta il Vicario giudiziale sentito il convenuto; il tribunale del luogo in cui di fatto si deve raccogliere la maggior parte delle prove, purché vi consenta il Vicario giudiziale sentito il convenuto. Gli operatori processuali I principali ed essenziali operatori dell'organizzazione giudiziaria canonica sono i giudici. Giudici nati nella Chiesa devono considerarsi il Pontefice ed ogni Vescovo diocesano. Di nomina vescovile sono pure tutti gli altri giudici operanti nei vari tribunali non apostolici prima richiamati; solo i giudici dei tribunali del Vicariato di Roma sono di nomina pontificia. I giudici costituiti dai vescovi nelle loro diocesi di norma devono essere chierici. La modalità d'esercizio della potestà giurisdizionale può essere monocratica o collegiale. Per quel che concerne, in particolare, le cause di nullità matrimoniale, queste dovranno essere sempre giudicate da un collegio di almeno tre giudici. Tra i principali collaboratori dei giudici sono da annoverare gli uditori e gli assessori, che pure non partecipano in senso stretto alla potestà giurisdizionale dei primi. Gli uditori sono chiamati ad esercitare un'attività nella raccolta delle prove. Gli assessori emergono, a loro volta, nell'ipotesi in cui operi un giudice unico, che può aggregarli a sé con il compito di consulenti. È utile ricordare che nelle cause matrimoniali aventi ad oggetto l'impotenza o il difetto di consenso per infermità di mente il giudice si deve giovare dell'opera di uno o più periti d'ufficio. Questa possibilità è fornita anche alle parti. Ovviamente la decisione finale, motivata, rimane sempre appannaggio del giudice. Altra figura soggettiva è il notaio: il suo intervento e la sua autenticazione sono necessari per la validità di ogni atto e per attribuire ad esso il carattere della pubblicità. Nelle cause di nullità matrimoniale svolgono, poi, importanti funzioni il promotore di giustizia e il difensore del vincolo. Il promotore di giustizia viene nominato dal Vescovo in ogni Diocesi, allo scopo di provvedere alla tutela dell'interesse pubblico. Egli è legittimato ad impugnare il matrimonio se la notizia del probabile motivo della nullità è già divulgata, sempre che non sia possibile o conveniente convalidare il matrimonio medesimo. Anche quando la causa è iniziata dal promotore di giustizia, nulla impedisce che possa essere proseguita dal coniuge interessato. Il difensore del vincolo deve intervenire in tutte le cause di nullità matrimoniale, con l'ufficio di far valere tutto ciò che ragionevolmente può servire a difesa della validità del vincolo matrimoniale. Ovviamente non può coincidere con il promotore di giustizia. Infine, un cenno per la parti private, nelle cause di nullità matrimoniale la legittimazione processuale, intesa come capacità di instaurare legittimamente l'azione non è appannaggio di tutti, ma solo i coniugi hanno tale possibilità. Tuttavia è possibile che il coniuge, pur dotato di legittimazione processuale, debba servirsi per esercitarla di un curatore.

11 L'istanza L'atto con cui viene chiesto l'intervento del giudice per pronunziarsi circa la nullità di un matrimonio, o atto introduttivo della causa, è definito dal codice petizione, di regola questa petizione deve essere rivestita della forma scritta e prende quindi il nome di libello. Il contenuto del libello è precisato dal Codice, in esso si dice che nel libello occorre: indicare il giudice, cosa a lui si chiede e colui nei cui riguardi la si chiede; individuare il motivo giuridico della probabile nullità; apporre la sottoscrizione dello stesso attore; fornire l'indicazione del domicilio della parte convenuta. La presentazione del libello è di per sé sufficiente ad attivare il ministero del giudice. Questi però prima di ammettere il libello deve adoperare tutti i mezzi pastorali possibili per giungere ad una convalida del matrimonio o ad una riconciliazione fra le parti. Il presidente del tribunale, fallito il tentativo di riconciliazione, entro un mese dalla presentazione del libello, deve emanare un decreto con cui può ammettere o rigettare la petizione sulla base di un previo esame. In particolare il libello può essere rigettato: se il tribunale è incompetente; se l'attore non è legittimato; se manca qualcuno dei requisiti; se l'istanza appare manifestamente infondata. Avverso il rigetto è ammesso ricorso entro dieci giorni al collegio. Se il tribunale ammette il libello si passa alla fase successiva che è quella rappresentata dal decreto di citazione, che deve essere notificato oltre che alle parti, al difensore del vincolo. Dal momento della notifica del decreto di citazione inizia la pendenza della causa. Una volta attivatasi la funzione giudiziaria l'istanza comincia a svolgersi. Prima ancora possono però sorgere determinate questioni preliminari. Alcune di queste vanno trattate prima della contestazione della lite, altre nel corso della contestazione della lite. Del primo gruppo fanno parte le questioni riguardanti il deposito delle spese processuali o il gratuito patrocinio, del secondo invece le questioni riguardanti ad esempio l'incompetenza. Di regola, l'esatta definizione dei termini della controversia si realizza attraverso il decreto di contestazione della lite, che fa seguito, appunto, alle eventualmente contrastanti richieste e risposte delle parti, espresse sia con il libello, sia col riscontro dato al decreto di citazione. La questione oggetto dell'istanza deve risultare chiara dalla formula del dubbio, occorre specificare per capo o motivo si dubita della validità delle nozze. Una volta definiti, i termini della controversia non possono più essere modificati. Vi sono alcuni fatti che provocano la sospensione dell'istanza: la morte della parte; la cessazione dall'ufficio del curatore no del tutore; l'emergere di un dubbio molto fondato sulla inconsumazione del matrimonio. Ove, per la durata di sei mesi, non venga posto in essere alcun atto processuale, l'istanza si estingue. Altro caso di perenzione è la rinuncia all'istanza da parte dell'attore, quando la rinuncia stessa viene ammessa dal giudice. A parte queste circostanze, il corso dell'istanza può essere sospeso dall'insorgere di una questione incidentale. La questione incidentale è una vera e propria causa che si propone dinanzi al giudice

12 competente per la definizione della causa principale, ovviamente risulta distinta dalle questioni preliminari e da altre questioni che attengono direttamente alla causa principale. Le pronunzie su tali questioni (incidentali) sono formalmente inappellabili, possono andare soggette solo a querela di falso. L'istruttoria, in senso proprio, è la fase dell'istanza principale destinata all'acquisizione della prove necessarie al giudice per decidere la causa principale. L'istruttoria di una causa matrimoniale è caratterizzata da una serie di regole fondamentali: prevalenza del principio inquisitorio su quello dispositivo: una volta introdotta la causa, il giudice può procedere d'ufficio alla raccolta di prove, anche supplendo l'inerzia delle parti; predominanza del principio della scrittura su quello della oralità; limitata pubblicità (di nuova introduzione); rispetto di alcuni principi fondamentali: per esempio l'onere di portare prove a dimostrazione di ciò che uno asserisce. Le prove nel processo di nullità matrimoniale sono formalmente libere. Possiamo però distinguere prove dirette (volute dalle parti), indirette (dedotte dal giudice); piene (producono certezza morale nel giudice), non piene; giudiziali (costituite le corso dell'istanza), extragiudiziali (prove documentali disposte in anticipo). Alcuni tipi di prove sono disciplinati direttamente dal Codice. Viene regolata la dichiarazione di parte, detta anche confessione nel caso in cui la parte ammetta un fatto contrario ai suoi interessi. Altra specifica disciplina è destinata alle prove documentali, da esibire in originale o in copia autentica. Vengono regolate le deposizioni innanzi al giudice dei soggetti che non sono parti, dette testimonianze. Infine il giudice può disporre accessi e ricognizioni, quando lo ritenga opportuno. Il decreto di pubblicazione degli atti con cui si rende possibile a tutti i protagonisti del processo di avere una visione complessiva delle prove sino a quel momento raccolte, non sancisce, la definitiva conclusione della fase istruttoria, essendo possibile un supplemento di istruttoria. Ultimata la fase istruttoria e pubblicato il decreto di conclusione della causa, decorrono i termini assegnati dal giudice alle parti, al promotore di giustizia e al difensore del vincolo per presentare rispettivamente la difesa e le osservazioni. La sentenza e i mezzi di impugnazione L'istanza avente ad oggetto la dichiarazione di nullità di un matrimonio, che non si sia altrimenti estinta, ha fine con la sentenza, che è la pronunzia del giudice con cui si dà risposta affermativa o negativa al quesito posto dalla concordanza del dubbio. La sentenza è definitiva, però nelle cause matrimoniali ove sia affermativa (cioè per la nullità del matrimonio) e in primo grado, non è di per sé suscettibile di andare ad esecuzione, se non sia confermata da una pronunzia conforme (duplice conforme) di un ulteriore grado di giudizio. L'elaborazione della sentenza consta di tre fasi: la preparazione, la discussione e la decisione, la redazione. Il Presidente stabilisce la sede, il giorno e l'ora della sessione e ciascun giudice prepara per iscritto le sue conclusioni sul merito della causa, motivate in fatto e in diritto. Alla fine della discussione la decisione potrà essere unanime, ovvero uno dei giudici potrà dissentire. I mezzi ordinari d'impugnazione avverso la sentenza emanata in prima istanza possono essere la querela di nullità e l'appello. Il più comune è l'appello che, nelle cause matrimoniali, è disciplinato in modo diverso nel caso in cui la prima sentenza sia stata negativa o affermativa. Nel caso in cui la sentenza abbia dichiarato la validità del matrimonio ed abbia quindi dato risposta negativa al dubbio, la disciplina dell'appello è quella normale. La procedura dell'appello è avviata con comunicazione che la parte dirige al tribunale da cui la pronunzia è stata emanata manifestando la volontà di appellare al tribunale superiore.

13 Diversa, invece, è la disciplina dell'appello per il caso di sentenza affermativa emanata in primo grado di giurisdizione. In questa ipotesi ci si propone di contemperare due esigenze: quella di pervenire ad una decisione il più possibile ponderata e quella di non ritardare troppo i tempi della risposta giudiziale. La prima esigenza si soddisfa, come accennato, con l'istituto della doppia sentenza conforme. Il tribunale di prima istanza ha il compito, entro venti giorni dalla pubblicazione della prima sentenza affermativa, di trasmettere d'ufficio al tribunale d'appello la stessa sentenza. Il tribunale d'appello conferma la sentenza di primo grado o ammette la causa all'ordinaria trattazione dell'appello. La sentenza va subito notificata all'ordinario del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato perché si proceda alle dovute annotazione nei registri di matrimonio e di battesimo. Le parti riacquistano così lo stato libero. È principio inveterato della tradizione canonistica che le sentenze in materia di stato personale non passano mai in cosa giudicata. Ciò comporta che nei riguardi di tali sentenze è sempre concessa la possibilità di ottenere la revisione della causa. Ovviamente tale richiesta può essere avanzata solo se sussistano nuovi e gravi motivi. L'istanza di revisione può essere presentata in qualsiasi tempo al tribunale superiore rispetto a quello che ha emanato l'ultima pronunzia. L'altro rimedio utilizzabile nei confronti di una sentenza pronunziata in una causa di nullità matrimoniale è la querela di nullità avverso le stessa sentenza. La sentenza è affetta da nullità insanabile se: è emanata da un giudice assolutamente incompetente; è emanata da chi manchi di giurisdizione nel tribunale in cui la causa è stata definita; il giudice ha emanato la sentenza sotto l'influsso di gravi minacce, è mancato il presupposto dell'istanza di parte; è stato negato il diritto a difendersi ad una delle parti; la controversia non è stata definita neppure in parte. La sentenza è affetta da nullità sanabile se: difetta di motivazione; non è stata emanata dal prescritto numero di giudici; non reca la data. La querela di nullità per vizio insanabile può essere proposta dinnanzi al medesimo giudice che ha emanato la sentenza entro dieci anni dalla pubblicazione; quella per vizio sanabile dinnanzi allo stesso giudice entro tre mesi. Il processo documentale. Il processo amministrativo Il processo documentale può continuare a chiamarsi processo perché assicura alle parti la possibilità del contraddittorio. Sostanzialmente si tratta di un procedimento amministrativo. Di tutte le formalità tipiche del processo rimangono solo il momento della citazione e l'emanazione della pronunzia da parte dell'organo giudicante. Tale estrema semplificazione è consentita solo a determinate condizioni: che non si tratti di un'istanza fondata su difetto o vizio del consenso; che l'asserita nullità dipenda dall'esistenza di un impedimento dirimente, dal difetto di forma o dal difetto di un valido mandato in caso di matrimonio per procura;

14 che, nell'ipotesi dell'impedimento o del difetto di forma, risulti con certezza che non sia stata concessa dispensa. Avverso la prima sentenza affermativa è ammesso l'appello. In seconda istanza il giudice deciderà se confermare la decisione di primo grado o procedere secondo il rito ordinario. In questo tipo di processo la procedura dell'appello è eventuale, cosicché potrebbe derogarsi al principio della duplice conforme. Un'altra deroga è subita dal medesimo principio della duplice conforme nel caso in cui la dichiarazione di nullità matrimoniale è pronunziata sulla base di un vero e proprio procedimento amministrativo, svolto dinnanzi alla Segnatura Apostolica. Questa procedura viene adottata allorché la morale certezza della nullità matrimoniale risulta dall'evidenza. Le cause di separazione La forma comune di trattazione è quella del processo orale, anche se le parti possono chiedere che si proceda secondo il modello appena visto del processo ordinario. Anche per le istanze di separazione è previsto che il giudice prima di accettare la causa tenti la via della riconciliazione fra le parti. Le cause di scioglimento Si è già avuto modo di osservare che il provvedimento di dispensa dal matrimonio rato e non consumato viene denominato grazia. La sua emanazione è tuttavia preceduta da un vero e proprio processo. La competenza della fase decisoria di questi processi è riservata alla Sede Apostolica, preposta a valutare l'inconsumazione e la giusta causa. La prima può essere provata sia con argomenti c.d. morali che con argomenti fisici. Per l'istruzione della causa il Vescovo si servirà del Tribunale della sua Diocesi o di quello di un'altra Chiesa particolare. Una volta conclusa l'istruttoria il Vescovo stende un voto, che insieme a tutta la documentazione viene trasmesso alla Congregazione. Nel caso vi siano i requisiti per la concessione della dispensa, l'istanza è trasmessa al Pontefice. Qualora la dispensa venga effettivamente concessa, il rescritto che la contiene viene trasmesso al Vescovo che ne curerà la trascrizione nei registri. Le altre ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale sono il privilegio paolino e il c.d. privilegio petrino. Quando si tratta di un privilegio vero e proprio, come nel caso del privilegio paolino, lo scioglimento discende direttamente dalla conclusione del nuovo matrimoni. Altrimenti lo scioglimento dovrà seguire lo svolgimento discenderà da un rescritto di scioglimento (come nel caso del privilegio petrino). Il matrimonio si scioglie anche a seguito di dichiarazione di morte presunta di uno dei due coniugi.

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