Capitolo 8. La comunione, la multiproprietà e il condominio. 1. La comunione in generale

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Capitolo 8. La comunione, la multiproprietà e il condominio. 1. La comunione in generale"

Transcript

1 Edizioni Simone - Vol. 5 Istituzioni di Diritto Privato (diritto civile) Capitolo 8 La comunione, la multiproprietà e il condominio Sommario 1. La comunione in generale Tipi di comunione Disciplina giuridica della comunione: fonti Segue: Diritti ed obblighi dei comunisti Segue: Lo scioglimento della comunione Divisione a domanda congiunta demandata al notaio La multiproprietà Il condominio negli edifici Il condominio minimo. Principali riferimenti normativi: c.c. artt ; D.Lgs. n. 206/ La comunione in generale A) Nozione Il concetto di comunione rientra nel più ampio concetto di contitolarità di diritti, che ricorre in tutte quelle ipotesi in cui uno stesso diritto appartiene, nella sua interezza, a due o più persone. Si ha, quindi, comunione quando il diritto di proprietà, o altro diritto reale su uno stesso bene, appartiene a più persone (c.d. comunisti), le quali sono tutte contitolari del diritto stesso. Non si può, quindi, definire come comunione la condizione di più titolari di un rapporto obbligatorio: in tal caso, ci troviamo di fronte ad un ipotesi di mero esercizio in comune del diritto (GAZZONI). BIGLIAZZI-GERI sottolinea come il legislatore sia stato guidato da ragioni di opportunità nel decidere di disciplinare la comunione dei diritti di credito in altra sede e, precisamente, nelle norme dedicate alle obbligazioni soggettivamente complesse (artt ss.). La contitolarità del diritto di proprietà (comproprietà) è la figura paradigmatica di comunione, che è ammessa, comunque, anche per gli altri diritti reali quali la superficie, l enfiteusi, l usufrutto, l uso e l abitazione. Controversa è, invece, l ammissibilità di una comunione del diritto di servitù. L istituto della comunione è uno dei più antichi istituti giuridici. Nel diritto romano arcaico già le fonti più antiche (LABEONE) fanno cenno di un consortium ercto non cito che, pur se ancor oggi discusso, dovette essere la prima forma giuridica di contitolarità del diritto di proprietà; nel diritto classico si afferma il concetto di communio come contitolarità del diritto di proprietà, in cui, tuttavia, pur se il diritto spetta nella sua interezza ai condomini, ciascuno di questi ha, però, un diritto di proprietà su tutta la cosa, salvo il limite costituito dal diritto altrui. È soltanto in epoca giustinianea che si afferma il concetto di una proprietà divisa per quota, in cui, cioè, ciascun condomino non è più considerato come attuale proprietario del tutto, ma come futuro proprietario della pars che gli spetterà in seguito alla divisione. Nell epoca medioevale, il concetto di comproprietà, come proprietà collettiva, trova la sua prima disciplina organica a mezzo di regole per lo più empiriche dirette a disciplinare i rapporti di contitolarità che si creavano nella pratica. In tale epoca, inoltre, sorsero altre forme particolari di comproprietà, come il c.d. condominium iuris germanici, forma particolare di concessione familiare propria del diritto germanico. Questo tipo collettivistico di comunione era caratterizzata dalla mancanza della quota, per cui nessuno dei partecipanti poteva cedere o alienare il proprio posto nella comunione (BARBERO). La legislazione napoleonica prima, e quella italiana del 1865 poi, consacrarono il concetto di comunione qual è ancor oggi disciplinato dalla legge vigente.

2 364 Parte V: I beni e i diritti reali B) Natura giuridica Le teorie sulla natura giuridica della comunione possono essere raggruppate in due grandi categorie. Secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, il diritto di ciascun comunista è limitato, nel suo esercizio, da quello degli altri, limitandoli a sua volta (teoria atomistica, di ispirazione romanistica). Dal momento che la comunione interviene solo ed esclusivamente quando la proprietà è indivisa, ciascun membro avrà diritto a una quota ideale; tale quota non è riferita a una parte del bene materialmente e separatamente considerata, ma indica il quantum del potere sulla cosa finché perdura la comunione e la misura del diritto del contitolare nella divisione (TRABUCCHI). Secondo altri (teoria unitaria di derivazione germanica), invece, la comunione costituisce una forma di organizzazione collettiva non personificata, distinta dai singoli componenti. Ne sarebbero testimonianza le norme, numerose in tema di gestione del bene comune, che regolano la comunione subordinando l interesse del singolo a quello dell insieme dei partecipanti. Quest ultima teoria insieme alle opinioni più radicali della corrente atomistica parte dall esigenza di superare un presunto conflitto tra la contitolarità del diritto di proprietà ed i suoi caratteri di pienezza ed esclusività. Al contrario i due aspetti vanno distinti, giacché i caratteri suindicati escludono la coesistenza di due diritti di proprietà sullo stesso bene, ma non anche che dello stesso diritto siano titolari più soggetti (TRABUCCHI). Si osserva (BIGLIAZZI-GERI), peraltro, che i profili di pienezza ed esclusività hanno un carattere relativo essendo sottoposti ai limiti dell art. 42 Cost. Ed infatti nel codice civile si assiste a un contemperamento, nelle diverse figure di comunione, tra la tutela dell interesse collettivo e la protezione degli interessi individuali dei singoli partecipanti. Nel nostro ordinamento la regola è quella della comunione di tipo romano, con quote ideali di appartenenza individuale, caratterizzata dalla facoltà di alienare la quota o chiedere la divisione ponendo fine, in tal modo, al rapporto di comunione, nonché dalla assoggettabilità della quota al procedimento di espropriazione. Così, ad es., se Tizio, Caio e Sempronio sono comproprietari di un appartamento per averlo comprato da Mevio, in mancanza di specifici patti sulla disponibilità delle quote, Tizio può cedere la sua quota a Sempronio anche contro la volontà di Caio. Si ritiene, però, che il nostro codice contenga alcuni casi di comunione di tipo germanico o a mani riunite, nella quale le vicende individuali di ciascun membro sono irrilevanti sotto il profilo del patrimonio comune, così che il creditore personale dell associato non ha la possibilità di aggredire il fondo comune per la parte corrispondente alla quota ideale che spetterebbe in sede di divisione al suo debitore. Ne sono esempi il patrimonio delle società di persone o delle associazioni non riconosciute, i beni dei coniugi in regime di comunione legale, il fondo patrimoniale.

3 Capitolo 8: La comunione, la multiproprietà e il condominio 365 C) L oggetto L art sancisce che si ha comunione «quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone». Solo per i diritti reali (compresi quelli di garanzia) può, quindi, parlarsi di vera e propria comunione, mentre per i diritti di credito che fanno capo a più soggetti si applicherà la normativa sulle obbligazioni soggettivamente complesse (artt ). È ammissibile anche una comunione di cose consumabili ma in questo caso è inibito ai comunisti il diritto di utilizzare la cosa, consumandola. Nonostante l opinione contraria di una parte della dottrina, deve ritenersi ammissibile anche la comunione di un bene immateriale (diritto d autore, di brevetto etc.). 2. Tipi di comunione Nell ambito della comunione possono farsi varie distinzioni: a) comunione volontaria, legale e incidentale. Tale distinzione, che rileva sotto il profilo delle fonti, articola la comunione in: volontaria: quando nasce per effetto di una convenzione stipulata tra i vari partecipanti; legale: se il suo titolo è nella legge; incidentale: quando sorge per effetto di un atto indipendente dalla volontà dei partecipanti. Esempio tipico ne è la comunione ereditaria. b) comunione ordinaria e comunione forzosa: la comunione è ordinaria quando ogni singolo partecipante ha la facoltà (il cui esercizio può essere, tutt al più, inibito per una durata non superiore ai 10 anni) di chiedere la divisione; la comunione è forzosa quando la suddetta facoltà è negata al partecipante, in quanto i beni altrimenti cesserebbero di servire all uso cui sono destinati (es.: comunione forzosa del muro artt. 874 e 875); Comunione e società La distinzione è espressamente enunciata dal legislatore proprio in tema di società: l art precisa che la comunione è costituita o mantenuta al solo scopo di godimento, contrapponendola implicitamente alla società caratterizzata dall esercizio in comunione di un attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Questo criterio non risolve ogni incertezza: pertanto, al fine di distinguere la comunione dalla società, sono state formulate diverse teorie: a) la dottrina tradizionale ravvisa la differenza tra comunione e società nello scopo che guida i comunisti da un lato e i soci dall altro. Infatti mentre lo scopo perseguito dai primi è il semplice godimento dei beni, quello perseguito dai soci invece è l intento di realizzare utili attraverso l esercizio in comune di un attività; b) la dottrina più moderna, avendo rilevato che anche nell ambito della comunione possono riscontrarsi situazioni caratterizzate dallo scopo di lucro, individua l elemento distintivo della società rispetto alla comunione nel fatto che la prima si caratterizza per il perseguimento dello scopo di lucro, mediante l esercizio di un attività commerciale. Da ciò si evince che il carattere distintivo va ravvisato nella staticità della comunione e nella dinamicità della società.

4 366 Parte V: I beni e i diritti reali Tale teoria troverebbe tra l altro la sua giustificazione nella sistemazione dei due istituti nel codice. Infatti: la comunione è inserita nel libro della proprietà; la società invece nel libro del lavoro. 3. Disciplina giuridica della comunione: fonti Ai sensi dell art fonte della comunione può essere il titolo o la legge; a queste due fonti può aggiungersene una terza, costituita dagli usi. a) Per titolo si intende un accordo nel quale è espressa la volontà di più soggetti diretta a costituire o a mantenere una comunione, che viene di conseguenza definita volontaria. Il titolo può contenere norme regolatrici della comunione stessa, destinate in via di principio a prevalere su quelle previste dalla legge (art. 1100). b) Quando manchi un titolo, la comunione trova normalmente la sua fonte, diretta o indiretta, nella legge, ossia in norme che, derogando in tutto o in parte alle norme generali degli artt ss., disciplinano in modo specifico determinate figure di comunione, oppure in via residuale, nelle suddette norme generali che dettano il regime della comunione ordinaria (c.d. comunione incidentale). c) Fonte consuetudinaria hanno, per esplicita previsione legislativa, le comunioni tacite familiari (art. 230bis). 4. Segue: Diritti e obblighi dei comunisti La disciplina della comunione va esaminata con riguardo a tre tipi di attività (artt ). A) Uso della cosa comune Le attività di uso della cosa comune concretizzano la facoltà di godimento della stessa riconosciuta ai singoli comunisti. L art consente a ciascun comunista di servirsi della cosa comune nella sua interezza, col duplice limite di non alterare la destinazione della cosa comune e di non impedire agli altri comunisti di farne parimenti uso. B) Gestione della cosa comune Le attività di gestione della cosa comune rappresentano un settore particolare delle attività di uso, qualificato da un esercizio collettivo e organizzato della facoltà di godimento e da una finalità di conservazione e/o miglioramento della cosa comune. La gestione della cosa comune è esercitata congiuntamente da tutti i comunisti: infatti tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell amministrazione della cosa comune (art. 1105, co. 1). La regola dell amministrazione congiuntiva si basa sul principio maggioritario: «le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente» (art. 1105, co. 2). La maggioranza viene calcolata non alla stregua del numero dei partecipanti, ma del valore delle loro quote. In particolare, è sufficiente la maggioranza semplice per le deliberazioni aventi ad oggetto: a) gli atti di ordinaria amministrazione, ossia gli atti tendenti a conservare la cosa comune o anche a migliorarne il godimento; b) la eventuale approvazione di un regolamento per l ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune; c) la nomina di un amministratore.

5 Capitolo 8: La comunione, la multiproprietà e il condominio 367 È necessaria invece una maggioranza qualificata (2/3 del valore complessivo della cosa comune) per compiere atti eccedenti l ordinaria amministrazione. Per tali atti il legislatore ha previsto un duplice ordine di limiti: non devono mai essere pregiudizievoli all interesse di alcuno dei partecipanti; se dispongono «innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento», non debbono importare una spesa eccessivamente gravosa. Si ricordi che gli atti di alienazione (o di costituzione di diritti reali sulla cosa comune) e le locazioni ultranovennali non sono atti di straordinaria amministrazione, ma vengono considerati dall art co. 3 come atti di disposizione della cosa comune e postulano quindi il consenso di tutti i partecipanti. C) Disposizione della cosa comune Per la disposizione della cosa comune valgono due regole fondamentali: la prima (art. 1108, co. 3) prescrive il consenso unanime dei partecipanti alla comunione quando venga in considerazione l intero diritto comune; la seconda (art. 1103, co. 1) consente al singolo partecipante di disporre di quello stesso diritto «nei limiti della sua quota». In particolare, la prima regola vale: a) per gli atti di alienazione, per le transazioni, per gli atti di rinuncia alla cosa comune; b) per gli atti di costituzione di diritti reali sul fondo comune; c) per le locazioni ultranovennali (benché non siano qualificabili a rigore come atti di disposizione). Non è invece necessario il consenso unanime dei comunisti per costituire un ipoteca qualora «abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune» (art. 1108, co. 4) (in tale ipotesi l atto e cioè la costituzione dell ipoteca va trattato come un atto di straordinaria amministrazione). La seconda regola invece vale a determinare la sfera di autonomia accordata al singolo sotto il profilo della facoltà di disposizione. In particolare, essa si concreta nei seguenti tipi di iniziativa individuale: a) possibilità di sostituire altri a sé nella posizione di contitolare attraverso una cessione pro quota del diritto comune col conseguente subingresso del cessionario nella contitolarità del diritto senza che a tal fine sia necessario il consenso degli altri comunisti; b) possibilità di cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della quota; c) possibilità di costituire a favore di terzi un diritto reale di garanzia nei limiti della quota; d) possibilità di abdicare alla posizione di contitolare mediante rinuncia. D) Obblighi dei comunisti Le spese deliberate a maggioranza, e più in generale tutte quelle necessarie per la conservazione ed il godimento della cosa comune gravano sui partecipanti alla comunione in proporzione delle rispettive quote, restando in ogni caso salva la facoltà di ciascuno di essi di liberarsene rinunciando alla propria posizione di contitolare del diritto comune (c.d. abbandono liberatorio) (art. 1104). 5. Segue: Lo scioglimento della comunione Ciascuno dei partecipanti ha facoltà di chiedere lo scioglimento della comunione senza che gli altri comunisti vi si possano opporre. Detta facoltà viene considerata come esplicazione di un diritto potestativo per cui le ragioni ed i modi dell esercizio non possono essere sindacati dagli altri partecipanti e dal giudice. Per la divisione si applicano le norme sulla divisione ereditaria, alla quale si rinvia. Occorre ricordare che la divisione si verifica: per contratto, se tutti i comunisti concordano sul modo di procedere; per sentenza del Tribunale, se l accordo non viene raggiunto.

6 368 Parte V: I beni e i diritti reali La divisione avviene con la spartizione materiale della cosa, se possibile, oppure con una ripartizione della somma ricavata dalla vendita della cosa. Una forma di tutela per i creditori è predisposta dall art che consente loro (ed agli aventi causa) di intervenire a proprie spese nella divisione o di proporre opposizione, mentre non possono impugnare la divisione già effettuata. Si discute intorno alla natura della divisione. La dottrina prevalente ritiene che si tratti di un atto dichiarativo ad effetti retroattivi. La divisione avrebbe pertanto la funzione di accertare definitivamente l entità della quota ciascuno, rimasta incerta in pendenza di comunione, ed avrebbe anche l effetto di conferire a ciascuno dei comunisti beni o denaro in proprietà esclusiva. In particolare la retroattività evidenzia lo sfavore legislativo per la comunione, considerata una situazione giuridica transitoria. Esso sarebbe, peraltro, confermato dai limiti temporali cui è sottoposto il patto di rimanere in comunione (art. 1111, co. 2) e dal potere dell autorità giudiziaria di ordinare comunque lo scioglimento in presenza di gravi circostanze (art. 1111, co. 3, ma vedi i temperamenti degli artt. 1111, co. 2, e 1112). 6. Divisione a domanda congiunta demandata al notaio Il D.L. 69/2013 (c.d. «decreto del fare») ha aggiunto la divisione a domanda congiunta, inserendo l art. 791bis c.p.c. Tale norma stabilisce che quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali, gli eredi o i condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, chiedere la nomina di un notaio al quale affidare le operazioni di divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto. Il giudice nomina il notaio, eventualmente indicato dalle parti, e su richiesta del notaio nomina un esperto estimatore. Il notaio designato, sentite le parti e gli eventuali creditori, predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il notaio predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati. Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al tribunale per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Se l opposizione è accolta, il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al notaio. Se non è proposta opposizione, il notaio deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati, il giudice dichiara esecutivo il progetto e rimette gli atti al notaio per gli adempimenti successivi. 7. La multiproprietà Gli artt. 69 ss. D.Lgs. 79/11 (Codice del turismo) contengono la disciplina del contratto di multiproprietà, ossia del «contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione» (art. 69). Se un contratto di multiproprietà viene offerto al consumatore nell ambito di una promozione o di un iniziativa di vendita, l operatore deve indicare chiaramente lo scopo commer-

7 Capitolo 8: La comunione, la multiproprietà e il condominio 369 ciale e la natura dell evento. In ogni caso, la multiproprietà non può essere commercializzata o venduta come investimento (art. 70). Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un offerta, l operatore deve: fornire al consumatore, con congruo anticipo di tempo, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti tramite un apposito formulario informativo allegato al D.Lgs. 79/11, nonché le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario (art. 71); informare il consumatore sulle clausole contrattuali riguardanti l esistenza del diritto di recesso, la durata del periodo di recesso e il divieto di versare acconti durante il periodo di recesso, le quali devono essere sottoscritte separatamente dal consumatore. Il contratto deve includere altresì un formulario separato di recesso (art. 72). Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e deve indicare l identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti, nonché la data e il luogo di conclusione del contratto. Gli artt. 73 e 74 disciplinano il diritto di recesso: a) il consumatore ha 14 giorni per recedere, senza specificare il motivo, dal contratto di multiproprietà. Il periodo di recesso si calcola dal giorno della conclusione del contratto definitivo o del contratto preliminare, oppure dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto definitivo o il contratto preliminare, se successivo alla conclusione del contratto; b) il periodo di recesso scade dopo 1 anno e 14 giorni dalla data di cui alla lett. a), se il formulario di recesso non è stato compilato dall operatore e consegnato al consumatore per iscritto; oppure, dopo 3 mesi e 14 giorni, sempre dalla data di cui alla lett. a), se le informazioni, incluso il formulario informativo, non sono state fornite al consumatore per iscritto. Il diritto di recesso si esercita, senza spese né penalità, mediante comunicazione scritta, spedita, prima della scadenza del periodo di recesso, alla persona indicata nel contratto o, in mancanza, all operatore. L esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore pone fine all obbligo delle parti di eseguire il contratto. Particolarmente importante è la disposizione dell art. 75, che vieta qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito e ogni altro onere da parte del consumatore a favore dell operatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso. L operatore che viola le disposizioni suindicate è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall esercizio dell attività da 30 giorni a sei mesi in caso di violazione reiterata. 8. Il condominio negli edifici Quella del condominio negli edifici è la figura più importante, ed anche la più complessa, di comunione. La singolarità di questa figura, la cui disciplina è stata recentemente modificata dalla L. 220/2012, risiede nel fatto che il singolo condomino è al contempo: proprietario esclusivo del suo appartamento; comproprietario in virtù di comunione forzosa di alcune parti dell edificio (il suolo su cui l edificio poggia, le fondamenta, le scale, i muri perimetrali, i tetti etc.).

8 370 Parte V: I beni e i diritti reali Discussa è la natura giuridica di questo istituto. In dottrina sono state elaborate diverse teorie: teoria della proprietà distinta (contitolarità): si avrebbe cioè coesistenza di proprietà esclusiva (svincolata) e di proprietà condominiale (vincolata) da parte dei singoli condomini; teoria della proprietà collettiva (PUGLIATTI): secondo tale teoria sui beni condominiali non vi sono diritti individuali di proprietà, ma un diritto di proprietà collettiva del condominio; teoria dell ente di gestione: dal punto di vista dinamico il condominio si configura come una struttura organizzativa che «mira ad assicurare il buon funzionamento della difficile situazione di compenetrazione di diritti comuni e diritti individuali» (TRABUCCHI). Ad es. l art. 10 della L. 392/1978 attribuisce, in alcuni casi, il diritto di voto nell assemblea al conduttore e non al proprietario, per affermare una nuova immagine del condominio come «comunità di abitanti nello stesso edificio che insieme gestiscono i servizi comuni» (BIGLIAZZI-GERI). Condominio e comunione Il condominio, anche se contiene una situazione di comproprietà su alcuni beni, si differenzia dalla comunione a causa di alcune peculiarità: indivisibilità: mentre la comunione si caratterizza per la temporaneità e la divisibilità, per cui ciascun comunista può in ogni momento chiedere lo scioglimento (art. 1111), diversamente «le parti comuni dell edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio» (art. 1119); presenza di un vincolo di destinazione: mentre nella comunione le eventuali innovazioni possono essere dirette all impiego che si ritiene più proficuo, nel condominio degli edifici le innovazioni devono essere indirizzate «al miglioramento o all uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni» (art. 1120, co. 1). In particolare, il vincolo di destinazione dell edificio incide sul godimento delle parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Al riguardo la regola generale è quella posta dall art che dispone che il condomino, nel proprio appartamento, «non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell edificio». Il nuovo art. 1117ter consente, tuttavia, la modificazione delle destinazioni d uso delle parti comuni per soddisfare esigenze di interesse condominiale (salvo il divieto di modificazioni che possano pregiudicare la stabilità o la sicurezza del fabbricato o che possano alterarne il decoro architettonico). In caso di attività che incidano negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d uso delle parti comuni, l amministratore e ciascun condominio possono diffidare l esecutore e chiedere la convocazione dell assemblea per far cessare la violazione (art. 1117quater); presenza di un articolata e complessa organizzazione di gestione delle cose e dei servizi comuni: mentre la comunione dispone di un modello embrionale di organizzazione, il condominio negli edifici si caratterizza per una struttura organizzatoria complessa; infatti se i condomini sono più di quattro deve nominarsi necessariamente un amministratore di condominio e se sono più di dieci è obbligatorio formare un regolamento di condominio; preminenza dell interesse collettivo sugli interessi individuali: mentre nella comunione la maggioranza viene calcolata in base al valore delle quote, ed è ammesso l abbandono liberatorio per sottrarsi ai contributi per la conservazione della cosa, nel condominio invece la maggioranza viene calcolata non solo in relazione alle quote, bensì anche al numero dei partecipanti (art. 1136) e non è ammesso l abbandono liberatorio (art. 1118, co. 2). A) Le principali novità introdotte dalla L. 220/2012 I principali profili di novità introdotti dalla legge di riforma del condominio (L. 220/2012) sono i seguenti: un indicazione più completa, anche se non tassativa, delle parti comuni dell edificio (art. 1117); una più aggiornata disciplina dell ambito di applicazione della disciplina condominiale; in particolare, la novella chiarisce che la normativa del condominio si applica anche al supercondominio, finora istituto d elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale;

9 Capitolo 8: La comunione, la multiproprietà e il condominio 371 la specifica previsione delle condizioni (da tempo individuate dalla giurisprudenza) che giustifichino il distacco del singolo condomino dall impianto centralizzato di riscaldamento; la possibilità di introdurre particolari innovazioni con una maggioranza meno elevata di quella prevista dal codice (in generale, sono le innovazioni destinate al miglioramento, alla salubrità o all uso più comodo delle cose comuni, come l eliminazione delle barriere architettoniche, l installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell edificio, di impianti per la produzione di energia eolica, solare o comunque da fonte rinnovabile); la nuova ripartizione delle spese per scale e ascensori; la disciplina relativa all amministratore del condominio; in particolare, sono dettate in misura più stringente le sue attribuzioni e i suoi doveri amministrativi e contabili in funzione di una maggiore conoscibilità e trasparenza del suo operato da parte dei condomini (ad es., l assemblea potrà deliberare l attivazione di un sito Internet del condominio da cui consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare); la previsione che i regolamenti condominiali non potranno in alcun modo vietare il possesso o la detenzione di animali domestici da parte di singoli condomini; le nuove regole sulla costituzione dell assemblea e sulla validità delle deliberazioni, di cui sono abbassati i quorum. B) La ripartizione delle spese Circa la ripartizione delle spese, l art stabilisce che le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell edificio, per la prestazione dei servizi nell interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità. C) Le parti comuni Il nuovo art c.c., modificato dalla L. 220/2012, stabilisce che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell edificio, se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell edificio necessarie all uso comune, come il suolo su cui sorge l edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio; 3) i locali per i servizi in comune, come la portineria (incluso l alloggio del portiere), la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all uso comune; 4) le opere, le installazioni e i manufatti di qualunque genere destinati all uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centraliz-

10 372 Parte V: I beni e i diritti reali zati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l energia elettrica, per il riscaldamento e il condizionamento dell aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche. D) Organi del condominio Gli organi fondamentali del condominio sono: l assemblea dei condomini; l amministratore. L assemblea dei condomini è l organo deliberativo del condominio. Quanto alla formazione della volontà comune, la legge fissa alcuni principi: a) principio della valida costituzione dell assemblea: l assemblea dei condomini, per poter deliberare validamente, deve essere regolarmente costituita; a tal fine: tutti i condomini devono essere invitati a parteciparvi; deve intervenire un numero minimo di condomini che sia espressione di un determinato valore dell intero edificio (quorum); b) principio maggioritario: l assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l intervento di tanti condomini che rappresentino i 2/3 del valore dell intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio, e sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell edificio. Se l assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza del numero legale, l assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l intervento di tanti condomini che rappresentino almeno 1/3 del valore dell intero edificio e 1/3 dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se è approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell edificio (art. 1136); c) principio della partecipazione dell inquilino: la legge sulle locazioni (L. 392/1978) consente all inquilino la partecipazione e il voto in sede di assemblea condominiale. L assemblea provvede, tra l altro (art. 1135): alla nomina, alla conferma e alla revoca dell amministratore e all eventuale sua retribuzione; all approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; all approvazione del rendiconto annuale dell amministratore e all impiego del residuo attivo della gestione; alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all ammontare dei lavori. Le delibere dell assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini. Ai sensi del nuovo art. 1137, ciascun condomino assente, dissenziente o astenuto può impugnare, davanti all autorità giudiziaria, la delibera contraria alla legge o al regolamento di condominio, chiedendone l annullamento nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L azione di annullamento non sospende l esecuzione della delibera, salvo che la sospensione sia ordinata dall autorità giudiziaria. L istanza di sospensione proposta prima dell inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell impugnazione della deliberazione. L assemblea può deliberare anche le modifiche delle tabelle millesimali, ossia delle tabelle che esprimono il rapporto fra il valore di ciascuna unità e il valore dell intero edificio. Le tabelle possono essere rettificate o modificata all unanimità, oppure con la maggioranza prevista dall art. 1136, co. 2 (maggioranza degli intervenuti all assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell edificio) quando sono conseguenza di un errore o quando, per le mutate condizioni di una parte dell edificio (ad es., in

11 Capitolo 8: La comunione, la multiproprietà e il condominio 373 conseguenza di una sopraelevazione), è alterato per più di 1/5 il valore proporzionale dell unità immobiliare anche di un solo condomino (69 disp. att. c.c.). L amministratore è l organo esecutivo del condominio e ha il compito di (artt e 1130bis): eseguire le deliberazioni dell assemblea, convocarla annualmente per l approvazione del rendiconto condominiale e curare l osservanza del regolamento di condominio; disciplinare l uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini; riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell edificio e per l esercizio dei servizi comuni; compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell edificio; eseguire gli adempimenti fiscali; curare la tenuta del registro dell anagrafe condominiale (contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento), del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell amministratore e del registro di contabilità; conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione; fornire al condomino che ne faccia richiesta la documentazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso; redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l assemblea per la relativa approvazione. Il rendiconto condominiale (art. 1130bis) contiene le voci di entrata e di uscita e ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l immediata verifica, ed è composto da: un registro di contabilità; un riepilogo finanziario; una nota sintetica esplicativa della gestione, con l indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L assemblea condominiale può nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. L assemblea può anche nominare, oltre all amministratore, un consiglio di condominio, con funzioni consultive e di controllo, composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno 12 unità immobiliari. E) Le obbligazioni condominiali Per la riscossione delle somme dovute l amministratore può attivare la procedura di ingiunzione senza dover richiedere la preventiva autorizzazione all assemblea (art. 63 disp. att.). Inoltre, l amministratore deve comunicare ai creditori non soddisfatti i dati dei condomini morosi affinché possano agire, in prima battuta, nei loro confronti, rivolgendosi solo in un secondo momento ai condomini in regola con i pagamenti. In base alle disposizioni anteriori alla riforma del condominio (L. 220/2012), la natura delle obbligazioni dei condomini verso i terzi era oggetto di ampio dibattito. Secondo l orientamento prevalente, il principio della ripartizione delle spese pro quota tra i condomini aveva valore solo interno, mentre verso i terzi la loro responsabilità era necessariamente solidale, in applicazione del principio generale sancito dall art c.c.

12 374 Parte V: I beni e i diritti reali La tesi minoritaria della parziarietà faceva leva sull art c.c., intendendola come norma speciale rispetto all art e, quindi, operante non solo nei rapporti interni fra i condomini, ma anche nei confronti dei terzi. La giurisprudenza aveva ritenuto, nella maggior parte dei casi, che i singoli condomini, in base all art c.c., fossero solidalmente responsabili nei confronti dei terzi, salvo il diritto di chi aveva pagato di esercitare verso i condomini condebitori il diritto di regresso e di dividere il debito nei rapporti interni. La L. 220/2012 ha precisato che i creditori del condominio devono rivolgersi in prima battuta ai condomini morosi, ma non ha eliminato il principio di solidarietà, consentendo, laddove l azione nei confronti dei condomini morosi sia infruttuosa, di rivolgersi agli altri condomini in regola con i pagamenti. Inoltre, l amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato se la mora si protrae per 6 mesi. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con quest ultimo al pagamento dei contributi dovuti relativi all anno in corso e a quello precedente. F) Il regolamento condominiale Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento contenente: le norme sull uso delle cose comuni e sulla ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi di ciascun condomino; le norme per la tutela del decoro dell edificio; le norme relative all amministrazione del condominio. Ciascun condomino può prendere l iniziativa per la formazione del regolamento o per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato dall assemblea con la maggioranza degli intervenuti all assemblea che rappresenta almeno la metà del valore dell edificio (art. 1136, co. 2) e allegato al registro dei verbali delle assemblee (art. 1130, n. 7). Esso può essere impugnato da ciascun condomino dissenziente entro 30 giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione (art. 1107). Le norme del regolamento: non possono violare i diritti di ciascun condomino risultanti dagli atti di acquisto e dalle convenzioni; non possono derogare alle disposizioni degli artt. 1118, co. 2 (divieto di rinuncia del condominio al suo diritto sulle parti comuni), 1119 (principio di indivisibilità delle parti comuni dell edificio, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio), 1120 (disciplina in materia di innovazioni), 1129 (nomina, revoca e obblighi dell amministratore), 1131 (poteri rappresentativi dell amministratore), 1132 (dissenso dei condomini rispetto alle liti condominiali ), 1136 (costituzione dell assemblea e validità delle deliberazioni) e 1137 (impugnazione delle deliberazioni dell assemblea); non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. G) Innovazioni Il nuovo art c.c. contiene la disciplina in materia di innovazioni, ossia di opere di trasformazione che incidono sull assenza della cosa comune, alterandone l originaria

13 Capitolo 8: La comunione, la multiproprietà e il condominio 375 funzione e destinazione, le quali si differenziano dalle semplici modificazioni (ex art c.c.) poiché queste ultime non alterano la cosa ma consentono una più comoda e razionale utilizzazione della cosa. L assemblea dei condomini, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i 2/3 del valore dell edificio (1136, co. 5), può disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento, all uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Inoltre, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell edificio (1136, co. 2), può disporre le innovazioni riguardanti: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi: per eliminare le barriere architettoniche; per il contenimento del consumo energetico degli edifici; per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell edificio; per la produzione di energia mediante l utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili; 3) l installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. Sono vietate le innovazioni: che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato; che alterino il decoro architettonico o che si riflettano negativamente sull aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l edificio (Cass /2011); che rendano talune parti comuni dell edificio inservibili all uso o al godimento anche di un solo condomino. Non costituiscono innovazioni vietate l apposizione di cancelli all ingresso dell area condominiale per disciplinare il transito pedonale e veicolare e impedire l ingresso indiscriminato di estranei (Cass. 4340/2013), la destinazione di una parte minima del cortile condominiale a parcheggio di autovetture (Cass /2012) o a parcheggio dei motoveicoli, con individuazione degli spazi, delimitazione e assegnazione degli stessi ai singoli condomini (Cass. 5997/2008). H) Estinzione del condominio Il condominio, avendo carattere necessario, ha durata perpetua. Esso, tuttavia, si estingue quando venga a mancare la divisione per piani della proprietà e cioè quando tutto l edificio diventi proprietà della stessa persona. Anche il perimento totale o per una parte che rappresenti i 3/4 dell edificio condominiale (art. 1128) determina l estinzione del condominio per mancanza dell oggetto, in quanto viene meno il rapporto di servizio tra le parti comuni, mentre permane tra gli ex condomini soltanto una comunione pro indiviso dell area sulla quale si trovava l edificio. In tal caso, la condominialità essere ripristinata a seguito della ricostruzione dell edificio in

14 376 Parte V: I beni e i diritti reali modo del tutto conforme al precedente; ne consegue che, in caso di ricostruzione difforme, la nuova costruzione sarà soggetta esclusivamente alla disciplina dell accessione (art. 934) e la sua proprietà apparterrà ai comproprietari dell area in proporzione alle rispettive quote. I) Il condominio fra più edifici (supercondominio) Il nuovo art. 1117bis cc., inserito dalla L. 220/2012, afferma che le disposizioni sul condominio (artt ss.) si applicano, in quanto compatibili, anche al supercondominio, ossia a quell insieme di edifici che abbiano in comune alcuni impianti o servizi ricompresi nell ambito di applicazione dell art c.c. (quali, ad esempio, il viale d ingresso, l impianto centrale per il riscaldamento, i locali per la portineria, l alloggio del portiere); a ciascun condomino di ogni edificio spetta la titolarità pro quota su tali parti comuni e l obbligo di contribuire alle spese per la loro manutenzione. Il supercondominio si costituisce automaticamente, senza bisogno di apposite delibere assembleari, quando singoli edifici condominiali abbiano in comune talune cose, impianti e servizi. Nel supercondominio ciascun condomino può agire per la tutela delle parti comuni e a partecipare alle assemblee, e deve essere nominato un amministratore che assicuri la gestione dei beni, comuni a tutti i condomini dei vari condomini; in mancanza, può intervenire, a richiesta degli interessati, il provvedimento dell autorità giudiziaria ex art. 1129, co. 1, c.c. 9. Il condominio minimo Il regime del condominio negli edifici si instaura per legge nel fabbricato, nel quale esistono più piani o porzioni di piano, che appartengano in proprietà esclusiva a persone diverse, ai quali dalla relazione di accessorietà è legato un certo numero di cose, impianti e servizi comuni. Il condominio si costituisce (ex lege) non appena i piani o le porzioni di piano del fabbricato vengono ad appartenere a soggetti differenti (CHINÉ-ZOPPINI). Ne consegue che, in un edificio composto da più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a persone diverse, la disciplina delle cose, degli impianti e dei servizi di uso comune è regolata dalle norme sul condominio. L esistenza del condominio e l applicabilità delle norme in materia non dipende, pertanto, dal numero delle persone, che ad esso partecipano, potendo anche sussistere un condominio composto da due soli proprietari: si tratta del condominio minimo, al quale si applicano le disposizioni dettate per il condominio poiché nessuna norma dettata in materia di condominio contempla il numero minimo (due) dei condomini. Poiché al condominio minimo si applicano le norme sul condominio negli edifici e non quelle sulla comunione in generale, ne deriva che: le spese necessarie alla conservazione o riparazione della cosa comune devono essere oggetto di regolare delibera, adottata previa rituale convocazione dell assemblea dei condomini; l assemblea si costituisce validamente con la presenza di tutti e due i condomini e decide validamente all unanimità. Se non si raggiunge l unanimità e non si decide diventa necessario ricorrere all autorità giudiziaria, come previsto dagli artt e 1139; per quanto riguarda le spese urgenti, il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condominio è regolato dall art. 1134, che riconosce il diritto al rimborso soltanto per le spese urgenti, ovvero soltanto per le spese impellenti, che devono essere eseguite senza ritardo e la cui erogazione non può essere differita senza danno (Cass. S.U. 2046/2006).

15 Capitolo 8: La comunione, la multiproprietà e il condominio 377 CIRCA LA COSTITUZIONE CIRCA LO SCIOGLIMENTO FONTI COMUNIONE TIPI Volontaria: la comunione nasce per volontà delle parti. Forzosa: si costituisce per volontà della legge obbligatoriamente (es. art c.c.). Incidentale: si costituisce in forza di un atto indipendente dalla volontà dei partecipanti (es. comunione ereditaria). Libera: quando ogni comunista può, in ogni momento, chiedere lo scioglimento. Tale è la regola generale. Vincolata: non è previsto lo scioglimento o per legge (es. comunione forzosa del muro (artt c.c.). o per volontà delle parti. Il patto di rimanere in comunione è valido per un tempo non maggiore di dieci anni (art c.c.). Volontà dei costituenti Norme legislative per i vari tipi di comunione DISCIPLINA Condominio degli edifici la quota di partecipazione di ciascun condomino è espressa in millesimi che corrispondono ad una misura riferita alla cubatura occupata dalla singola abitazione; non è ammessa la divisione del condominio né l abbandono liberatorio della quota da parte del condomino; i poteri e gli obblighi di spese di ciascun condomino sono in proporzione delle loro quote; la gestione delle cose comuni è intrapresa dall assemblea dei condomini; se i condomini sono più di otto è necessaria la nomina di un amministratore; se i condomini sono più di dieci è necessaria la formazione di un regolamento condominiale; per le controversie circa l uso delle parti comuni la competenza è del giudice di pace. Norme generali di cui agli artt e ss. (tali norme hanno carattere suppletivo).

16 378 Parte V: I beni e i diritti reali DIRITTI E OBBLIGHI DEI SINGOLI AMMINISTRAZIONE DECISIONI CHE INVESTONO LA COSA COMUNE Diritto all uso della cosa comune: ogni comunista può servirsi della cosa comune senza alternarne la destinazione e senza impedire che gli altri contitolari la usino (art c.c.). Diritto di disposizione della quota: ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota (art c.c.). Diritto al godimento degli utili: in proporzione alla quota. Diritto a chiedere la divisione: salvo patto contrario o divieto legislativo. È il caso della comunione vincolata. Obbligo di partecipare alle spese necessarie: in proporzione alla propria quota. È affidata a tutti i comunisti che possono formare un regolamento per disciplinare il godimento del bene comune. a maggioranza semplice (metà più uno) delle quote per gli atti di ordinaria amministrazione; a maggioranza qualificata (due terzi) delle quote per le innovazioni della cosa comune e per alcuni atti eccedenti l ordinaria amministrazione; all unanimità per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sulla cosa comune.

Breve guida pratica al Condominio. Una micro società con le sue regole

Breve guida pratica al Condominio. Una micro società con le sue regole Breve guida pratica al Condominio Una micro società con le sue regole Quando nasce il condominio? Il condominio nell edificio nasce quando questo è diviso almeno in due proprietà esclusive appartenenti

Dettagli

Indice. Disposizioni di att. c.c. Articolo 63 137 Articolo 64 139

Indice. Disposizioni di att. c.c. Articolo 63 137 Articolo 64 139 Indice pag. Articolo 1117. Parti comuni dell edificio 1 Articolo 1117-bis. Ambito di applicabilità 5 Articolo 1117-ter. Modificazioni delle destinazioni d uso 7 Articolo 117-quater. Tutela delle destinazioni

Dettagli

Quorum costitutivi dell assemblea. Seconda convocazione: - almeno il 50% dei millesimi. - almeno 1/3 dei millesimi. - almeno 1/3 dei millesimi.

Quorum costitutivi dell assemblea. Seconda convocazione: - almeno il 50% dei millesimi. - almeno 1/3 dei millesimi. - almeno 1/3 dei millesimi. Quorum costitutivi dell assemblea Prima convocazione: - più del 50% dei condomini - almeno i 2/3 dei millesimi. Seconda convocazione: - almeno 1/3 dei condomini - almeno 1/3 dei millesimi. Quorum deliberativi

Dettagli

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici Legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012 ) (in vigore dal 18 giugno 2013) LE NUOVE COMPETENZE ATTRIBUITE ALL ASSEMBLEA

Dettagli

Le (nuove)maggioranze in assemblea

Le (nuove)maggioranze in assemblea Le (nuove)maggioranze in assemblea Prima convocazione: è necessaria la presenza della maggioranza dei condomini che abbiano almeno 2/3 dei millesimi Seconda convocazione è necessaria la presenza di 1/3

Dettagli

CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE. È obbligatoria la canna fumaria esterna tanto per le caldaie individuali

CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE. È obbligatoria la canna fumaria esterna tanto per le caldaie individuali CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE Caldaie È obbligatoria la canna fumaria esterna tanto per le caldaie individuali quanto per quelle centralizzate. L obbligo dello sbocco sopra il tetto è escluso soltanto

Dettagli

COMUNE DI MORINO PROVINCIA DI L AQUILA REGOLAMENTO CONDOMINIALE

COMUNE DI MORINO PROVINCIA DI L AQUILA REGOLAMENTO CONDOMINIALE COMUNE DI MORINO PROVINCIA DI L AQUILA REGOLAMENTO CONDOMINIALE APPROVATO CON DELIBERA C.C. 13 DEL 26.01.2000 TITOLO I PREMESSE Art 1. Ambito di applicazione Il presente regolamento trova applicazione

Dettagli

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE INDICE Art. 1 - Oggetto e contenuto Art. 2 - Organizzazione e gestione della cassa economale Art. 3 - Fondi di anticipazione a favore del cassiere

Dettagli

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

Breve guida pratica al CONDOMINIO

Breve guida pratica al CONDOMINIO 1 Breve guida pratica al Una micro società con le sue regole. Quando nasce il condominio? 2 Il condominio nell edificio nasce quando questo è diviso almeno in due proprietà esclusive appartenenti almeno

Dettagli

CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE. Il creditore che individua beni riferibili al condominio può aggredirli

CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE. Il creditore che individua beni riferibili al condominio può aggredirli CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE Creditore: condomini morosi Il creditore che individua beni riferibili al condominio può aggredirli direttamente, senza che occorra procedere all escussione dei singoli

Dettagli

RIFORMA CONDOMINI. Di seguito trovate una sintesi ragionata delle novità introdotte dalla riforma condomini.

RIFORMA CONDOMINI. Di seguito trovate una sintesi ragionata delle novità introdotte dalla riforma condomini. RIFORMA CONDOMINI La cosiddetta riforma condominio (Legge n 220 del 11/12/2012) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n 203 del 17/12/2012 e pertanto entrerà in vigore dal 18/06/2013. La riforma

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SGOBIO. Modifiche al codice civile in materia di condominio negli edifici

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SGOBIO. Modifiche al codice civile in materia di condominio negli edifici Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1199 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato SGOBIO Modifiche al codice civile in materia di condominio negli edifici Presentata il 26

Dettagli

CONTENUTI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINI E IMMOBILI E SUE REGOLE DI EROGAZIONE

CONTENUTI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINI E IMMOBILI E SUE REGOLE DI EROGAZIONE CONTENUTI DEL CORSO DI FORMAZIONE AMMINISTRATORI DI CONDOMINI E CONTENUTO DEL CORSO I materiali utilizzati nel corso, il corso stesso e le prove finali d esame devono avere riguardo alle materie indicate

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

Le principali maggioranze assembleari

Le principali maggioranze assembleari AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI Gestioni e consulenze condominiali Dott. Rag. Roberto Attisano - Codice Fiscale TTSRRT82H22L117H - Cell. 333 9784125 E-mail: amministrazioniattisano@gmail.com - www.amministrazioni.altervista.org

Dettagli

alla luce della nuova riforma IN BREVE: COS È CAMBIATO

alla luce della nuova riforma IN BREVE: COS È CAMBIATO Condominio alla luce della nuova riforma IN BREVE: COS È CAMBIATO L amministratore dovrà essere più qualificato L amministratore non può essere stato condannato per reati contro la PA L amministratore

Dettagli

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (Lastrici solari-tetto-facciate-balconi) Art. 1126 c.c.

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (Lastrici solari-tetto-facciate-balconi) Art. 1126 c.c. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (Lastrici solari-tetto-facciate-balconi) Art. 1126 c.c. 1 PARTI COMUNI 2 Art. 1 L'articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 1117. - (Parti comuni

Dettagli

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,

Dettagli

3. Quali sono le principali attività dell amministratore in merito alla gestione delle spese per la manutenzione delle parti comuni?

3. Quali sono le principali attività dell amministratore in merito alla gestione delle spese per la manutenzione delle parti comuni? LE FUNZIONI DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO (ART. 1130 C.C.) A cura di: Avv. Alessandro Re - ASSOCOND 1.Quali sono le principali funzioni dell amministratore del condominio in merito all assemblea e

Dettagli

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,

Dettagli

1. Premessa e definizioni

1. Premessa e definizioni Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato

Dettagli

VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA 1. DELIBERE A MAGGIORANZA ORDINARIA 2. DELIBERE A MAGGIORANZA SPECIALE "A" 3. DELIBERE A MAGGIORANZA SPECIALE "B" 4. DELIBERE A MAGGIORANZA SPECIALE "C" 5. DELIBERE A MAGGIORANZA SPECIALE "D" 6. DELIBERE

Dettagli

Capitolo Primo La comunione, la multiproprietà e il condominio

Capitolo Primo La comunione, la multiproprietà e il condominio Capitolo Primo La comunione, la multiproprietà e il condominio 1. La comunione in generale Il concetto di comunione rientra nel più ampio concetto di contitolarità di diritti, che ricorre in tutte quelle

Dettagli

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione

Dettagli

LA DISCIPLINA DEL CONDOMINIO MINIMO

LA DISCIPLINA DEL CONDOMINIO MINIMO 107 ARGOMENTO LA DISCIPLINA DEL CONDOMINIO MINIMO 1. Traccia Tizio e Caio sono comproprietari di un edificio in località Mentana. Il primo, dopo avere di propria iniziativa provveduto ad alcune spese per

Dettagli

Il condominio e le barriere architettoniche

Il condominio e le barriere architettoniche Il condominio e le barriere architettoniche Aspetti legali e normativi Avv. Corrado Tarasconi Rimini 4 Dicembre 2007 I riferimenti normativi - Legge 9 gennaio 1989 n. 13 art. 2 - Legge 9 gennaio 1989 n.

Dettagli

ANAGRAFE CONDOMINIALE

ANAGRAFE CONDOMINIALE ANAGRAFE CONDOMINIALE In base all art. 1130 c.c., così come modificato dalla L. 220/12, gli amministratori di condominio hanno l obbligo di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE (Libro I, Titolo II, Capo II)

DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE (Libro I, Titolo II, Capo II) DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE (Libro I, Titolo II, Capo II) CODICE CIVILE Artt. 14-42 CAPO II Delle associazioni e delle fondazioni Art. 14. Atto costitutivo Art. 15.Revoca dell atto costitutivo della

Dettagli

TABELLA DELLE NUOVE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI

TABELLA DELLE NUOVE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI TABELLA DELLE NUOVE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI AVVERTENZA Nella tabella viene usato il termine per fare riferimento ai partecipanti al condominio, mentre viene usato il termine per far riferimento ai partecipanti

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE Articolo 1 (Ambito di applicazione) Articolo 2 (Titolarità dei diritti sull

Dettagli

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2 Manuale delle associazioni sportive BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2 STATUTO COMITATO PER L ORGANIZZAZIONE DI... Art. 1 Costituzione È costituito un Comitato denominato... Il Comitato ha

Dettagli

PROBLEMATICHE IN AMBITO CONDOMINIALE. Sono legittime le delibere assembleari dirette all approvazione del

PROBLEMATICHE IN AMBITO CONDOMINIALE. Sono legittime le delibere assembleari dirette all approvazione del PROBLEMATICHE IN AMBITO CONDOMINIALE Modifica del rendiconto consuntivo Sono legittime le delibere assembleari dirette all approvazione del consuntivo senza che abbiano prima analizzato la situazione finanziaria

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo

Dettagli

MAGGIORANZE RICHIESTE PER LA REGOLARE COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

MAGGIORANZE RICHIESTE PER LA REGOLARE COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA MAGGIORANZE RICHIESTE PER LA REGOLARE COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA Convocazione Condomini Millesimi Prima maggioranza dei partecipanti al condominio 667/1.000 Seconda un terzo dei partecipanti al condominio

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo Art.1 Costituzione e denominazione In applicazione dell art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

2. SOGGETTI BENEFICIARI

2. SOGGETTI BENEFICIARI ALLEGATO A CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PER PROGETTI INERENTI LE TEMATICHE DEFINITE DAL PIANO REGIONALE ANNUALE DEL DIRITTO ALLO STUDIO 1. CRITERI

Dettagli

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. Approvato con delibera di C.C. n. 49 del 06/10/2005. PREMESSA E DEFINIZIONI

Dettagli

CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE. La legittimazione passiva dell amministratore di condominio ha portata

CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE. La legittimazione passiva dell amministratore di condominio ha portata CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE Amministratore: legittimazione passiva La legittimazione passiva dell amministratore di condominio ha portata generale, in quanto estesa ad ogni interesse condominiale

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni

Dettagli

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

Assemblea condominiale tabelle riepilogative sui quorum richiesti

Assemblea condominiale tabelle riepilogative sui quorum richiesti Assemblea condominiale tabelle riepilogative sui quorum richiesti QUORUM PER LA COSTITUZIONE DELL ASSEMBLEA: OGGETTO CONDOMINI MILLESIMI CONVOCAZIONE Costituzione dell Assemblea 2/3 del valore dell intero

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata

Dettagli

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea

Dettagli

RIFORMA DEL CONDOMINIO E GESTIONE CONTABILE

RIFORMA DEL CONDOMINIO E GESTIONE CONTABILE RIFORMA DEL CONDOMINIO E GESTIONE CONTABILE Marco Castioni Corso Anaci 2013 2014 BUONA GESTIONE E TRASPARENZA minaccia esonero su richiesta anche di un solo condomino. Considerati casi di gravi irregolarità

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali

Dettagli

CONDOMINIO. Lite tra condominio e condomino: spese processuali, ripartizione. Nella lite tra condominio e condomino non trova applicazione, neppure in

CONDOMINIO. Lite tra condominio e condomino: spese processuali, ripartizione. Nella lite tra condominio e condomino non trova applicazione, neppure in CONDOMINIO Lite tra condominio e condomino: spese processuali, ripartizione Nella lite tra condominio e condomino non trova applicazione, neppure in via analogica, la disposizione dell art. 1132 c.c.,

Dettagli

Codice Civile: Disposizioni di Attuazione (artt. 61-72)

Codice Civile: Disposizioni di Attuazione (artt. 61-72) Codice Civile: Disposizioni di Attuazione (artt. 61-72) Sezione III Disposizioni relative al libro III Art. 61 Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzione di piano a proprietari

Dettagli

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEL PERSONALE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE Approvato con deliberazione G.C. n. 45 del 27-02-2007 Modificato con deliberazione

Dettagli

I corso di formazione periodica dell amministratore di condominio

I corso di formazione periodica dell amministratore di condominio I corso di formazione periodica dell amministratore di condominio Relatore Daniele Marchesini Marchesini dott. Daniele 1 Introduzione IL RENDICONTO CONDOMINIALE DOPO LA RIFORMA ESEMPI DI RENDICONTO E DI

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI Ambito di applicazione Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002,

Dettagli

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.

Dettagli

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO. Associazione Il Larice Club STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione

Dettagli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni

Dettagli

COMUNE DI ESCALAPLANO

COMUNE DI ESCALAPLANO COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro

Dettagli

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE NIBBIOLA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE NIBBIOLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE E NIBBIOLA Ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. 267/2000 Allegato alla deliberazione

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie 3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative

Dettagli

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via

Dettagli

STATUTO. Accademia Forense Europea

STATUTO. Accademia Forense Europea STATUTO Accademia Forense Europea ***** PARTE PRIMA COSTITUZIONE SCOPI SOCI Art. 1 COSTITUZIONE 1) E costituita in data 7 febbraio 2012 l associazione culturale Accademia Forense Europea (in acronimo A.F.E.)

Dettagli

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI Premessa Questo Regolamento, nell ambito dell autonomia gestionale,

Dettagli

FORMAZIONE PERIODICA PER AMMINISTRATORI CONDOMINIALI

FORMAZIONE PERIODICA PER AMMINISTRATORI CONDOMINIALI FORMAZIONE PERIODICA PER AMMINISTRATORI CONDOMINIALI Incontro del 11.04.2014 Avv. Monica Severin Viale Verdi n. 15/G int. 2-3 Treviso Mail: avvseverin@yahoo.it Tel.: 339 2017774 L ASSEMBLEA DEL CONDOMINIO

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI CONSIGLIERI COMUNALI.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI CONSIGLIERI COMUNALI. CITTA DI BARLETTA Medaglia d oro al Valor Militare e al Merito Civile Città della Disfida REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI CONSIGLIERI

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/2011 del 3 maggio 2011

CIRCOLARE N. 8/2011 del 3 maggio 2011 CIRCOLARE N. 8/2011 del 3 maggio 2011 OGGETTO: LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI L'art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 ha introdotto, a partire dal periodo d imposta 2011, la possibilità per i possessori

Dettagli

LEZIONE 20 dicembre 2013

LEZIONE 20 dicembre 2013 1 LEZIONE 20 dicembre 2013 Società per azioni (S.P.A.) > è una persona giuridica, cioè un soggetto di diritto autonomo, dotato di capacità giuridica e di agire e di autonomia patrimoniale perfetta. La

Dettagli

La riforma del lavoro

La riforma del lavoro La riforma del lavoro Cosa cambia per le imprese LAVORO A CHIAMATA Contratto di lavoro con cui il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita

Dettagli

Domande e risposte sulla legge 10/91

Domande e risposte sulla legge 10/91 Domande e risposte sulla legge 10/91 Di cosa si occupa la legge 10/91? La legge 10/91 contiene le norme per l attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio

Dettagli

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli

Dettagli

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012 RISOLUZIONE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 aprile 2012 OGGETTO: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell ente pubblico mediante impianti fotovoltaici Scambio

Dettagli

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.

Dettagli

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18

Dettagli

SERVIZI CITTA S.P.A. Sede in Rimini Via Chiabrera n. 34/B. Capitale Sociale: 5.461.040= I.V. C.F. e P.I. 02683380402 * * * * *

SERVIZI CITTA S.P.A. Sede in Rimini Via Chiabrera n. 34/B. Capitale Sociale: 5.461.040= I.V. C.F. e P.I. 02683380402 * * * * * SERVIZI CITTA S.P.A. Sede in Rimini Via Chiabrera n. 34/B Capitale Sociale: 5.461.040= I.V. Iscritta al Registro Imprese al N.02683380402 C.F. e P.I. 02683380402 * * * * * RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Dettagli

COMUNE DI STIA (Provincia di Arezzo)

COMUNE DI STIA (Provincia di Arezzo) COMUNE DI STIA (Provincia di Arezzo) REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO, CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI, AGEVOLAZIONI E PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE

Dettagli

XX COMUNITA MONTANA DEI MONTI SABINI - 02037 POGGIO MOIANO RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO FINANZIARIO

XX COMUNITA MONTANA DEI MONTI SABINI - 02037 POGGIO MOIANO RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO FINANZIARIO XX COMUNITA MONTANA DEI MONTI SABINI - 02037 POGGIO MOIANO RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2014 RELAZIONE DELL ORGANO ESECUTIVO AL RENDICONTO DI GESTIONE 2014 Articolo 231

Dettagli

Condominio, per i risparmi energetici basta la maggioranza dei presenti.ipsoa.it

Condominio, per i risparmi energetici basta la maggioranza dei presenti.ipsoa.it Condominio, per i risparmi energetici basta la maggioranza dei presenti.ipsoa.it Claudio Bovino La riforma della disciplina del condominio, nel modificare l'articolo del codice civile dedicato alle innovazioni,

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli