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1 LE SANZIONI INTERDITTIVE E LA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE, 25 GIUGNO 16 OTTOBRE 2013, N (Avv. Silvia Coda Avv. Andrea Milani) Con la sentenza n 42503/13 del 25 giugno 2013, depositata il 16 ottobre 2013, il Supremo Collegio ha avuto agio di esprimersi in relazione all applicazione delle sanzioni interdittive in caso di condanna per il delitto di cui all art. 590 c.p. emettendo il seguente principio di diritto: in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, in caso di condanna per il delitto di cui all articolo 590, comma 3 del c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, le sanzioni interdittive di cui all art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 devono essere applicate obbligatoriamente. 1. Il caso Attese le profonde critiche 1 levatesi all indomani del deposito delle motivazioni, pare opportuno indugiare brevemente sulla peculiarità del caso concreto che potrebbe in qualche modo aver influito sulla decisione assunta dai Giudici a quibus. In primo grado la persona fisica, chiamata a rispondere in qualità di datore di lavoro del delitto di lesioni colpose commesso in danno di un proprio operaio 2, aveva formulato istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il Tribunale di Ancona emetteva sentenza di condanna nei confronti dello stesso, applicando all ente (oltre alla sanzione pecuniaria, anche) le misure interdittive di cui all articolo 9 comma 2 del D.Lgs. 231/01 per la durata di mesi due. Intervenuto il risarcimento del danno 3, l ente proponeva ricorso per Cassazione lamentando (tra il resto) 4 l erronea applicazione della legge 1 Ex plurimis, CAMPOLO I. LOSENGO R., La pronuncia non sembra aver valutato che la legge richiede espresse condizioni, in Guida al diritto, 30 novembre 2013, n. 48, p , TOMMASO E. ROMOLOTTI, Infortunio sul lavoro e sanzioni interdittive: verso un principio giurisprudenziale di obbligatorietà?, in Il Sole24ore, 22 ottobre Nel caso di specie, un lavoratore subiva l amputazione di una falange a causa della mancanza di un dispositivo automatico per il blocco nel trapano che stava utilizzando nello svolgimento delle proprie mansioni. 3 Si precisa che nel caso di specie, il risarcimento era intervenuto successivamente alla sentenza di primo grado e, per la prima volta in sede di legittimità, ne era stato dato atto.

2 penale per avere il giudice disposto le sanzioni interdittive alla società ai sensi dell articolo 9, comma 2, benché ricorressero le circostanze di esclusione di cui all art. 17, lettere a), b) e c). 2. Quanto all applicazione della sanzione su richiesta delle parti nel D.Lgs. 231/01 La pronuncia offre lo spunto per una breve riflessione, in primis, sull istituto del patteggiamento così come disciplinato dall art del D.Lgs. 231/01. La norma de qua, consente di definire il procedimento accedendo a tale rito alternativo in tutti i casi in cui l illecito dipendente da reato risulti sanzionato con la sola pena pecuniaria (a prescindere dal rito per il reato presupposto), nonché nei casi in cui il procedimento riguardante il reato presupposto sia definito, ovvero definibile, mediante patteggiamento (e quindi alle persone fisiche sia concretamente applicabile una pena non superiore ad anni 5) 6. Prendendo a prestito le parole del Supremo Collegio 7 : il procedimento ex art. 63 del Decreto 4 L ente lamentava inoltre l eccessività della sanzione irrogata a seguito del mancato riconoscimento dell attenuante di cui all art. 12, comma 2 lett. a) ( La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso. ) ed il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore dell ente. 5 Articolo 63 (Applicazione della sanzione su richiesta) 1. L applicazione all ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell imputato è definito ovvero definibile a norma dell articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili. 2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull ammontare della sanzione pecuniaria. 3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta. 6 Ex plurimis, Cass. pen. Sez. II, 30 ottobre 2008, n , CED Cassazione, 2008: Le sanzioni irrogabili alle persone giuridiche per illeciti dipendenti da reato possono essere applicate su richiesta delle parti, oltre che nel caso in cui consistano soltanto in sanzioni pecuniarie, anche quando il procedimento penale per il reato presupposto è definito o definibile con sentenza di patteggiamento e, in tal caso, occorre operare la diminuente per il rito sia sulla sanzione interdittiva temporanea che sulla sanzione pecuniaria. (Annulla in parte con rinvio, Gip Trib. Torino, 4 Maggio 2007). Con riferimento alle questioni inerenti le preclusioni soggettive (derivanti ad esempio dalla contestata e riconosciuta recidiva ex art. 99 comma 4 e 5 c.p.) ed oggettive (essendo il reato presupposto ricompreso nel catalogo di cui all art. 407 c.p.p. comma 2, lett. a) alla definizione concordata della sanzione per la persona fisica, si fa rinvio ex plurimis GUERRIERO D., Ente, recidiva e patteggiamento: possibili disarmonie interpretative, in Rivista 231, 2012, 4, p. 524 e VARANELLI L., I riti speciali: casi e questioni con particolare riguardo al patteggiamento ed al rito immediato, in Rivista 231, 2010, 1, p. 193, segnalando fin da ora che le preclusioni di derivazione soggettiva non potranno avere a riferimento la commissione di reati colposi (quali quello in contestazione), essendo la recidiva riservata alla sola commissione di delitti dolosi. 7 Ibidem. 2

3 risulta in tal modo agganciato ai presupposti di ammissione al corrispondente procedimento per le persone fisiche, nella prospettiva (come si legge nella Relazione Ministeriale al D.Lgs. 231/01) da un lato, di ancorare l ammissione al rito alternativo ad un dato oggettivo, quale la ridotta gravità del reato presupposto 8, che si riflette in una minore gravità dell illecito e dall altro, di incentivare la definizione cumulativa (del reato e dell illecito amministrativo) attraverso la contestuale applicazione concordata della pena e della sanzione amministrativa. Giova precisare che, nel caso in cui le persone fisiche possano accedere al patteggiamento, l ente potrà formulare istanza di applicazione della pena anche qualora l illecito amministrativo risulti punito (anche o solo) con una sanzione interdittiva. Salvo che il giudice ritenga in concreto di dover applicare una sanzione interdittiva definitiva (come tale non frazionabile), l effetto premiale del rito trova applicazione sia con riferimento alla sanzione pecuniaria, sia alla misura interdittiva. E tanto in coerenza con la previsione di un sistema sanzionatorio che intende coniugare il passato con il presente delle sanzioni amministrative, presentandosi così come essenzialmente binario 9 : accanto alla sanzione pecuniaria trovano applicazione strumenti considerati ben più efficaci per la lotta alla criminalità d impresa. Da quanto sinora brevemente esposto si desume che, laddove l ente intenda accedere al patteggiamento in relazione ad un illecito punito congiuntamente con sanzione pecuniaria ed interdittiva, anche quest ultima dovrà essere fatta oggetto di accordo, concordandosi tanto la specie quanto la durata della stessa, in modo da consentire al Giudice di saggiare l ammissibilità formale, l assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., la congruità della pena proposta, nonché la corretta applicazione della diminuente di rito anche con riferimento a questa. 3. Le sanzioni interdittive Il sistema sanzionatorio di cui al Decreto 231/01 è stato costruito secondo un impostazione binaria, che vede protagoniste le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive. Queste ultime, individuate dall art. 9 comma 2 10, si presentano come: 8 Inutile a dirsi, la prospettiva da cui muoveva il Legislatore del 2001e, correlativamente, la dichiarata intenzione di circoscrivere l accesso al rito speciale ad illeciti meno gravi, è stata profondamente colpita a seguito dell allargamento dei presupposti di patteggiabilità ad opera della Legge 134 del 2003, che ha comportato l estensione anche in ambito di responsabilità amministrativa degli enti. 9 Si veda in merito la Relazione di accompagnamento al Decreto Legislativo 231 del Articolo 9 (Sanzioni amministrative) 1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la 3

4 principali, rivestendo una funzione prevalentemente generalpreventiva, potendo per loro natura limitare (anche in via definitiva) l operatività dell ente e concorrendo al pari delle sanzioni pecuniarie ad integrare la risposta punitiva dell illecito amministrativo; speciali, in quanto applicabili, in considerazione del loro carattere particolarmente invasivo, solo con riferimento a reati per cui sono previste in modo espresso; obbligatorie, posto che in presenza di almeno una delle circostanze di cui all art. 13, il giudice è vincolato alla loro applicazione, conservando la propria discrezionalità con riguardo alla scelta delle stesse (artt. 11 e 14) 11. Proprio quest ultimo profilo merita particolare attenzione atteso il (non condivisibile) principio di diritto enunciato dai Giudici di Legittimità. Se da un lato è pur vero che l art. 25 septies dispone al comma 3 che, in caso di condanna in relazione al delitto di cui all art. 590, terzo comma, c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, trovano applicazione le sanzioni interdittive di cui all art. 9, comma 2 (per una durata non superiore a sei mesi), dall altro, occorre interpretare la norma de qua in combinato disposto con le norme che delineano i criteri di applicabilità delle stesse. Ci si intende segnatamente riferire all art. 13, di cui, dalla lettura dell iter motivazionale, pare che il Supremo Collegio non abbia tenuto conto. Tale norma subordina espressamente l applicazione delle sanzioni interdittive (in via alternativa) 12 (I) al fatto che l ente abbia tratto dal confisca; d) la pubblicazione della sentenza. 2. Le sanzioni interdittive sono: a) l interdizione dall esercizio dell attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 11 SS.UU. 2 luglio 2008, n : In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, la confisca del profitto del reato previsto dagli articoli 9 e 19del decreto legislativo 231 del 2001 si configura come sanzione principale, obbligatoria ed autonoma rispetto alle altre previste a carico dell ente, e si differenzia da quella configurata dall articolo 6 comma 5, del medesimo decreto, applicabile solo nel caso difetti la responsabilità della persona giuridica, la quale costituisce invece uno strumento volto a ristabilire l equilibrio economico alterato dal reato presupposto, i cui effetti son comunque andati a vantaggio dell ente. 12 Ex plurimis, Cass. Pen., Sez. VI, 24 novembre 2011, n. 4703, in Corriere Giuridico 2012, 6, p.781 con nota di LUNGHINI e RAPIZZA: In tema di responsabilità da reato degli enti, l'applicazione in via cautelare delle sanzioni interdittive è subordinata, alternativamente e non congiuntamente, al conseguimento da parte dell'ente di un profitto di rilevante entità ovvero alla reiterazione nel tempo dell'illecito. Nello stesso 4

5 reato un profitto di rilevante entità, ovvero (II) che si sia in presenza di una reiterazione di illeciti. In base al comma 3, l applicazione delle sanzioni interdittive è, altresì, esclusa nei casi previsti dall art. 12, ovverosia qualora l autore del reato abbia posto in essere la condotta illecita nel prevalente interesse proprio o altrui e l ente non ne abbia tratto vantaggio (profilo soggettivo), ovvero nel caso di particolare tenuità del danno (profilo oggettivo). A dire che l applicazione delle sanzioni interdittive soggiace non già ad un automatismo obbligato, bensì ad una limitata obbligatorietà, in sintonia con i principi di proporzionalità ed adeguatezza del trattamento sanzionatorio del Decreto che portano all applicazione di tali misure solo nei casi più gravi. Pertanto, solo e soltanto ove ricorrano (I) l espressa previsione normativa che consente l applicazione di tali sanzioni, (II) una delle condizioni previste dall art. 13 comma 1, lettere a) e b), (III) l assenza di ipotesi di esclusione di cui all art. 12, il Giudice ha l obbligo e non la facoltà di disporne l applicazione. Diversamente opinando ovverosia prestando adesione al principio di diritto espresso dal Supremo Collegio nel caso che ci occupa si dovrebbe ritenere che tutte le fattispecie in cui si fa rinvio all art. 9 comma 2, debbano essere punite obbligatoriamente ed automaticamente anche con la sanzione interdittiva. E tanto, a prescindere dall effettiva gravità delle condotte poste in essere, dalla loro eventuale episodicità e dal grado di responsabilità della persona giuridica. Principio, questo inconciliabile non solo con precedenti pronunce del Supremo Collegio 13, ma anche con lo stesso tenore letterale dell art. 25 septies che non esclude l applicabilità degli artt. 13 e 17 D.Lgs. 231/01. Ad ulteriore sostegno giova sottolineare come la stessa relazione di accompagnamento sia chiara nell escludere ogni automatismo, proprio sulla scorta dell invasività delle misure interdittive, che ne impone l uso solo nei casi più gravi 14. senso, vd. anche Cass. Pen., Sez. VI, 23 giugno 2006, n e Cass. Pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, n Cass. Pen., Sez. II, 24 novembre 2011, n. 4703: L'applicazione della misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività ai sensi degli artt. 13 e 45, D.Lgs. n. 231/2001, nei confronti di uno studio professionale costituito in forma di società in accomandita semplice, è subordinato alla sussistenza alternativa del profitto di rilevante entità conseguito dall'ente ovvero di una reiterazione delle condotte illecite. 14 Relazione di accompagnamento al D.Lgs. 231/01: Le sanzioni interdittive si applicano insieme alla sanzione pecuniaria e possono, per un verso, paralizzare lo svolgimento dell attività dell ente, per altro verso, condizionarla attraverso la limitazione della sua capacità giuridica ovvero con la sottrazione di risorse finanziarie. Si tratta 5

6 Tale ordine di argomentazioni vale anche con riferimento alla richiesta di patteggiamento 15 : le parti ben possono rendere oggetto di accordo la presenza o meno dei presupposti per l applicazione di una sanzione interdittiva, ovvero i termini della sua durata, dandone atto nell istanza, in modo da permettere al Giudice altresì la verifica circa l inapplicabilità di una sanzione interdittiva in via definitiva (che comporterebbe il rigetto dell istanza). A maggior ragione in considerazione del fatto che le sanzioni interdittive non si pongono come sanzioni accessorie (che, in quanto tali, a mente dell art. 445 co c.p.p. sarebbero addirittura inapplicabili nel caso di pena su richiesta delle parti), bensì come sanzioni principali al pari delle pecuniarie: ne consegue ch esse devono necessariamente entrare a far parte dell accordo accusa-difesa 17, previa valutazione, tuttavia, dei presupposti applicativi sopra descritti. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che il dictum del Supremo Collegio, sia non condivisibile o quantomeno incompleto con riguardo alla mancata analisi del dettato dell art. 13: il Giudice, infatti, non potrà esimersi dal ritenere la sanzione interdittiva solo e soltanto laddove sussistano i requisiti previsti dall articolo de quo; in caso contrario non potrà di per certo addivenire ad un applicazione automatica della stessa. dunque di sanzioni particolarmente invasive e temute che, proprio per queste, la legge delega impone di applicare solo nei casi più gravi. 15 GIP Milano, 14 febbraio 2012 laddove nell ambito di una sentenza di patteggiamento è stata ratificata la volontà delle parti di escludere dalla pena concordata per l illecito amministrativo le sanzioni interdittive, non sussistendo i presupposti per la loro applicazione. 16 la sentenza prevista dall art. 444 co. II, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall art. 240, del codice penale. 17 A prescindersi da ogni valutazione circa l istituto del patteggiamento che giova ricordarlo affonda le sue radici nell illecito accordo tra accusa e difesa radicatosi nel diritto borbonico e definito il truglio, legalizzato poi nel nostro ordinamento! 6

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