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1 WORK UMBRELLA FUND ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE CLASSI E COMPARTI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA Comparti e Classi di Azioni Valute Utilizzate per la Negozia zione Importo Minimo della Sottoscrizione American Work C lasse C EUR Nessuna American Work C lasse D EUR Nessuna American Work C lasse E EUR Nessuna American Work C lasse A EUR Nessuna European Work C lasse C EUR Nessuna European Work C lasse D EUR Nessuna European Work C lasse E EUR Nessuna European Work C lasse A EUR Nessuna Growth Work C lasse C EUR Nessuna Growth Work C lasse D EUR Nessuna Growth Work C lasse E EUR Nessuna Growth Work C lasse A EUR Nessuna C ontrarian Work C lasse C EUR Nessuna C ontrarian Work C lasse D EUR Nessuna C ontrarian Work C lasse E EUR Nessuna C ontrarian Work C lasse A EUR Nessuna Asian Work C lasse C EUR Nessuna Asian Work C lasse D EUR Nessuna Asian Work C lasse E EUR Nessuna Asian Work C lasse A EUR Nessuna Work C lasse C EUR Nessuna Work C lasse D EUR Nessuna Work C lasse E EUR Nessuna Work C lasse C EUR Nessuna Work C lasse D EUR Nessuna Work C lasse E EUR Nessuna Global Markets Fund I C lasse C EUR Nessuna pagina1/9

2 pagina 2/9 Informazioni concernenti il collocamento in Italia di azioni della Sicav A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA 1. Soggetti collocatori L elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni (di seguito, i soggetti collocatori ) è disponibile su richiesta presso i soggetti incaricati dei pagamenti (agli indirizzi indicati di seguito) e le loro filiali poste nei capoluoghi di regione italiani, e presso i soggetti collocatori stessi. Il suddetto elenco raggruppa i soggetti collocatori per categorie omogenee (ad esempio, categoria-banche, categoria-promotori finanziari) ed evidenzia i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali soggetti collocatori. 2 Soggetto incaricato dei pagamenti Il soggetto incaricato dei pagamenti a favore della Sicav, ai sensi della normativa applicabile, è la 2S Banca S.p.A., con sede legale in Via Alassio, 11/C, Torino (di seguito, il soggetto incaricato dei pagamenti ) - indirizzo di posta elettronica: 2sfundsrv@2s.socgen.com Il soggetto incaricato dei pagamenti assolve alle seguenti funzioni: - intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella Sicav (quali sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi,ecc.); - trasmissione alla Sicav e/o ad altro soggetto dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, conversione o rimborso delle azioni; - accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Sicav, con rubriche distinte per ciascun comparto. Il soggetto incaricato dei pagamenti cura inoltre i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la Sicav. In tale veste; esso provvede a: - curare l attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento; - attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal regolamento di gestione; - inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione; - consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle azioni, qualora richiesto; - curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati, effettuate su richiesta del partecipante; - intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l esame dei relativi reclami; - espletare tutti i servizi e le procedure necessarie per l esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni degli investitori residenti in Italia e tenere a disposizione degli investitori l avviso di convocazione dell assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate; - tenere a disposizione degli investitori copia dell ultima relazione semestrale e annuale certificata della Sicav. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, copia di tale documentazione. Le suddette funzioni sono svolte presso la sede del soggetto incaricato dei pagamenti sopra indicata. Banca depositaria La banca depositaria è RBC Dexia Investor Services Bank 5, rue Thomas Edison,L-1445 Strassen. Il soggetto depositario è responsabile per la custodia del patrimonio della Sicav. 2 B. INFORMAZIONI SU SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA 1. Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione (c.d. switch) e rimborso Fatto salvo quanto previsto al successivo par. 65, il soggetto collocatore inoltra al soggetto incaricato dei pagamenti, a mezzo telefax o altri strumenti elettronici di trasmissione, le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, le richieste di conversione e le richieste di rimborso, entro il primo giorno lavorativo (da intendersi come giorno in cui le banche

3 pagina 3/9 operano normalmente in Italia di seguito: Giorno Lavorativo ) successivo a quello di ricezione o di versamento in un unica soluzione dell importo investito. Il soggetto incaricato dei pagamenti, entro il Giorno Lavorativo successivo all'accredito dei relativi pagamenti, trasmette i dati a mezzo telefax o altri strumenti elettronici di trasmissione all'agente di Trasferimento e Conservatore del Registro. 2. Importo minimo di sottoscrizione (1) Per le azioni delle classi A C, D ed E non è fissato un importo minimo di sottoscrizione. (2) Per le azioni di classe E: per i comparti: European Work; American Work; Growth Work; Contrarian Work, Asian Work, non è fissato un importo minimo di sottoscrizione. per i comparti Work e Work, la prima richiesta di sottoscrizione delle azioni della classe E di questo comparto sarà trattata in base al prezzo del Valore del Patrimonio Netto (VPN) della classe C, calcolato nel giorno precedente al ricevimento della richiesta di sottoscrizione. In tale occasione non sarà prelevata alcuna commissione di sottoscrizione. Le successive richieste di sottoscrizione delle azioni della classe E verranno effettuate in base al prezzo corrispondente al VPN per azione di tale classe, stabilito conformemente ai termini del presente Prospetto e maggiorato all'occorrenza di una commissione di sottoscrizione, come descritta nel Prospetto semplificato negli schemi Compensi, commissioni e spese inseriti nel capitolo corrispondente ai comparti richiamati. 3. Oneri commissionali applicati in Italia Azioni delle classi A, C, D Come stabilito nel prospetto PARTE B: I Comparti della Sicav e nel prospetto semplificato, la commissione di sottoscrizione è applicata, nella misura massima indicata nel prospetto stesso, a discrezione dei soggetti collocatori ed è ad essi integralmente retrocessa. Non sono previste commissioni di rimborso così come stabilito nel prospetto PARTE B: I Comparti della Sicav al paragrafo 7 del capitolo relativo a ciascun comparto e nel prospetto semplificato al paragrafo Compensi, commissioni e spese relativo a ciascun comparto della Sicav.Non sono previste commissioni di conversione per i comparti oggetto di commercializzazioner in Italia Azioni della classe E Non sono previste commissioni di sottoscrizione e rimborso così come stabilito nel prospetto PARTE B: I Comparti della Sicav e nel prospetto semplificato al paragrafo Compensi, commissioni e spese relativo a ciascun comparto della Sicav. Per le commissioni di conversione vale quanto indicato per le Azioni di classe A, C e D. 4. Lettera di conferma della sottoscrizione/della conversione (c.d. switch)/del rimborso Su incarico della Sicav, il soggetto incaricato dei pagamenti provvede a inoltrare, a fronte di ogni versamento, ovvero operazione di sottoscrizione, conversione o rimborso, al sottoscrittore direttamente o per il tramite del soggetto collocatore, la lettera di conferma della sottoscrizione, ovvero dell avvenuta conversione o dell avvenuto rimborso, a seconda dei casi, dopo aver ricevuto dall Agente di Trasferimento e Conservatore del Registro la nota di esecuzione, entro sette giorni dal giorno di valutazione in cui l ordine è stato eseguito. La lettera di conferma indica, a seconda della tipologia di operazione disposta: nome e cognome (ragione sociale) dell azionista della Sicav; indirizzo; il comparto oggetto di sottoscrizione o rimborso ovvero, in caso di conversione, il comparto di origine e quello verso cui è disposta la conversione; l importo lordo versato; la data di ricezione e la data di sottoscrizione della richiesta di sottoscrizione/ conversione/rimborso; l importo netto investito nella valuta di denominazione del comparto; il numero e la classe delle azioni acquistate, convertite ovvero vendute; il mezzo di pagamento utilizzato; le commissioni di ingresso, qualora applicabili; le commissioni di intervento del soggetto incaricato dei pagamenti, se

4 pagina 4/9 dovute; il tasso di cambio (ove applicabile) e le eventuali commissioni applicate. 5. Operazioni di sottoscrizione/conversione (c.d. switch)/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza Il sottoscrittore può altresì procedere alla sottoscrizione/conversione/rimborso nelle azioni della Sicav attraverso l utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i soggetti collocatori possono attivare servizi on line che consentono all investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi on line per effettuare le operazioni di acquisto/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell elenco aggiornato dei soggetti collocatori messo a disposizione del pubblico presso i soggetti incaricati dei pagamenti ed i soggetti collocatori stessi. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti collocatori previsti dal Regolamento Consob n /98. Ai sensi dell art. 30, comma 6, del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998, l efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari collocati a distanza e ovvero conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di firma del modulo di sottoscrizioneda parte dell investitore. Inoltre, ai sensi dell art. 11, comma 5, lett. (a), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 190, il diritto di recesso ivi previsto nel caso di commercializzazione mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (come ivi definiti), non si applica ai servizi finanziari diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi finanziari riguardanti azioni di organismi di investimento collettivo. In tal caso, la valorizzazione delle azioni avverrà una volta decorso il predetto termine, entro il quale l investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alcuno. L utilizzo di tecniche di collocamento a distanza non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso, le richieste di investimento inoltrate in un giorno Giorno non Lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno Giorno Lavorativo successivo. In caso di investimento effettuato tramite tecniche di collocamento a distanza, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti possono inviare all investitore, direttamente o per il tramite del Collocatore, conferma dell operazione in forma elettronica (ad esempio, via ) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza. L impiego di tecniche di comunicazione a distanza non comporta a carico dell investitore l applicazione di oneri aggiuntivi rispetto a quelli che si applicano in caso di investimento senza impiego di tecniche di comunicazione a distanza. Agli investimenti successivi, nonché alle operazioni di conversione tra comparti e alle operazioni di disinvestimento, non si applica il termine di sospensione di sette giorni di cui all art. 30, comma 6 del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio L utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all investitore la possibilità di acquisire il prospetto informativo (completo e semplificato) nonché gli altri documenti di offerta su supporto cartaceo presso

5 pagina 5/9 C. INFORMAZIONI ECONOMICHE 1. Commissioni retrocesse ai soggetti collocatori Quota Quota Commissioni Comparti, Classi di Azioni e Divisa di Commissioni Commissioni di di Rimborso, di Denominazione di Gestione Sottoscrizione conversione e di performance American Work C lasse C - EUR 100% Nessuna 50% American Work C lasse D -EUR 100% Nessuna 50% American Work C lasse E - EUR Nessuna Nessuna 50% American Work C lasse A - EUR 100% Nessuna 50% European Work C lasse C - EUR 100% Nessuna 50% European Work C lasse D -EUR 100% Nessuna 50% European Work C lasse E -EUR Nessuna Nessuna 50% European Work C lasse A -EUR 100% Nessuna 50% Growth Work C lasse C -EUR 100% Nessuna 50% Growth Work C lasse D -EUR 100% Nessuna 50% Growth Work C lasse E EUR Nessuna Nessuna 50% Growth Work C lasse A EUR 100% Nessuna 50% C ontrarian Work C lasse C -EUR 100% Nessuna 50% C ontrarian Work C lasse D -EUR 100% Nessuna 50% C ontrarian Work C lasse E -EUR Nessuna Nessuna 50% C ontrarian Work C lasse A -EUR 100% Nessuna 50% Asian Work C lasse C - EUR 100% Nessuna 50% Asian Work C lasse D -EUR 100% Nessuna 50% Asian Work C lasse E - EUR Nessuna Nessuna 50% Asian Work C lasse A -EUR 100% Nessuna 50% Work C lasse C - EUR 100% Nessuna 50% Work C lasse D - EUR 100% Nessuna 50% Work C lasse E - EUR Nessuna Nessuna 50% Work C lasse C -EUR 100% Nessuna 50% Work C lasse D -EUR 100% Nessuna 50% Work C lasse E -EUR Nessuna Nessuna 50% Global Markets Fund I C lasse C EUR 100% Nessuna 50%

6 pagina 6/9 2. Altri oneri Non vi sono altri oneri, commissioni e diritti fissi a carico dell investitore, oltre alle commissioni sopra citate e alle commissioni e spese a carico della Sicav e dei comparti, come riportato nel prospetto e in particolare nella parte intitolata PARTE B: I Comparti della Sicav, fatta salva la possibilita che siano addebbitate all'investitore commissioni bancarie pari ad un importo massimo di Euro per ciascuna operazione. 3. Agevolazioni finanziarie I soggetti collocatori possono scontare anche completamente la commissione di ingresso laddove decidano di applicarla. D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 1. Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa Copia del Prospetto Semplificato in lingua italiana è consegnata gratuitamente dal soggetto collocatore all investitore prima del perfezionamento dell operazione. Presso la sede dei soggetti collocatori in Italia e presso le rispettive filiali poste nei capoluoghi di regione italiani, laddove esistenti, sono inoltre entro 60 giorni messi a disposizione del pubblico i seguenti documenti, di cui gli Azionisti hanno diritto di ottenere gratuitamente una copia per posta anche a domicilio entro quattro settimane dalla relativa richiesta scritta ai soggetti collocatori o alla Sicav: L ultima relazione annuale certificata; L ultima relazione semestrale; Lo lo Statuto della Sicav.; Presso la sede dei soggetti incaricati dei pagamenti in Italia e presso le rispettive filiali poste nei capoluoghi di regione italiani, laddove esistenti, sono messi a disposizione degli investitori i seguenti documenti, tutti tradotti in lingua italiana e di cui gli Azionisti hanno diritto di ottenere gratuitamente copia anche a domicilio: L avviso di convocazione dell assemblea degli azionisti e i moduli per l esercizio del voto; Il testo delle delibere adottate nell ultima assemblea degli azionisti della Sicav; l avviso di distribuzione dei dividendi. L ultima relazione annuale certificata; L ultima relazione semestrale; In caso di variazioni al prospetto, completo e/o semplificato, il medesimo prospetto aggiornato è messo a disposizione nella versione in lingua italiana presso i soggetti collocatori, dopo il tempestivo deposito dello stesso presso la Consob. Ove richiesto dall investitore, copia della documentazione informativa sopra indicata può essere consegnata all investitore anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di tali tecniche di comunicazione a distanza siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. La Sicav provvede a far pubblicare su Il Sole 24 Ore : Giornalmente il VPN delle Azioni di ciascun comparto; L eventuale avviso di sospensione dell emissione e del rimborso delle Azioni; Gli avvisi di convocazione delle assemblee; L avviso di distribuzione dei dividendi; Nei termini previsti dalla legge lussemburghese, gli eventuali avvisi di fusione di comparti già esistenti e quelli di liquidazione di uno o più comparti, o della stessa Sicav.

7 pagina 7/9 2. Regime fiscale 2.1. Regime fiscale della SICAV La Sicav è disciplinata dall ordinamento tributario lussemburghese. In virtù delle leggi e delle norme vigenti, la Società è soggetta alla tassa di registrazione. Alla data del presente prospetto, l aliquota annua è pari allo 0,05% Tale imposta viene calcolata e versata trimestralmente, sulla base del patrimonio netto della Società alla fine del trimestre a cui si riferisce. Nessun diritto o imposta saranno versati in Lussemburgo sulle emissioni di azioni della Società, ad eccezione dell'imposta fissa dovuta all atto della sua costituzione e relativa alla raccolta di capitali. Tale imposta è pari a EUR I ricavi incassati dalla Società potranno essere assoggettati a ritenute nei paesi in cui essi hanno origine e saranno incassati dalla Società dopo prelievo di tale ritenuta, che non è recuperabile. 2.2 Regime fiscale per gli Azionisti In data 3 giugno 2003, il Consiglio dell Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/48/CE in materia di fiscalità del risparmio sotto forma di pagamento di interessi (la Direttiva o la Direttiva del Risparmio ). La suddetta Direttiva ha come scopo di consentire che i redditi da interessi versati ad un beneficiario effettivo, che sia una persona fisica residente in un paese dell'unione Europea, siano tassati in base alle disposizioni dello Stato di residenza del beneficiario effettivo. Tale scopo dovrà essere conseguito grazie allo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali dell'unione Europea. Il Lussemburgo beneficia, tuttavia, di un sistema derogatorio e applicherà, per un periodo transitorio, una ritenuta alla fonte sui redditi da interessi. La Direttiva è stata recepita dal diritto lussemburghese mediante una legge del 21 giugno 2005, entrata in vigore il 1 luglio Agli azionisti della SICAV, persone fisiche residenti fiscali di un paese membro dell'unione Europea, potrà essere applicata in Lussemburgo una ritenuta sui redditi da interessi versati da un agente di pagamento nel Lussemburgo a titolo di distribuzione dei dividendi (ivi compresi i dividendi reinvestiti) e/o a titolo di una richiesta di rimborso (ivi compreso il rimborso in natura) o di conversione delle azioni della SICAV. Gli azionisti che presentino apposita richiesta potranno, inoltre, vedersi applicare il sistema di scambio di informazioni o del certificato fiscale. Gli azionisti che lo desiderino potranno ottenere informazioni sullo status fiscale dei comparti ai sensi della legge del 21 giugno 2005 presso la sede legale della SICAV. Nell ipotesi in cui una ritenuta alla fonte venga prelevata sugli interessi e/o dividendi versati agli azionisti, l'aliquota applicabile sarà pari al 15% fino al 30 giugno 2008, al 20% fino al 30 giugno 2011 e al 35% dopo il 30 giugno Regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni nella Sicav Il regime fiscale applicabile in Italia alle partecipazioni in Azioni, le cui quote sono collocate nel territorio italiano, può essere così sintetizzato. A. I proventi di cui all art. 44, comma 1, lettera g) DPR 917/86 [TUIR] distribuiti in corso di partecipazione all organismo di investimento nonché i proventi consistenti nella differenza tra il valore delle Azioni, quando rimborsate o vendute, ed il valore medio ponderato delle Azioni al tempo in cui sono state sottoscritte o acquistate, sono soggetti ad una ritenuta del 12,5%. In particolare, la ritenuta del 12,5% è applicata a titolo di acconto nei confronti di soggetti imprenditori individuali se le partecipazioni sono relative all impresa ai sensi dell art. 65 del TUIR, nonché per le società di persone e per le società di capitali ed enti di cui all art. 10-ter L. 77/83. La ritenuta del 12,5% è applicata invece a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti. Come valore di investimento e disinvestimento delle Azioni si assume il valore delle Azioni come rilevato dai prospetti periodici pubblicati alla data dell evento rilevante.

8 pagina 8/9 La ritenuta del 12,5% è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del reinvestimento o della negoziazione delle Azioni. B. Le eventuali plusvalenze derivanti da atti dispositivi delle Azioni sono, invece, disciplinate secondo le regole previste per i redditi diversi di natura finanziaria (articolo 67, comma 1, lettera c-ter e 68 del TUIR; art. 5, 6 e 7 del D.lgs. n. 461 del 1997). Le persone fisiche non imprenditori possono optare, dunque, con riferimento alle eventuali plusvalenze da disposizione delle Azioni per il regime del risparmio amministrato o per il regime del risparmio gestito di cui rispettivamente all art. 6 e 7 del D.Lgs n. 461 del 1997 che prevedono entrambi un imposta sostitutiva del 12,5%, da applicarsi, nel caso di opzione per il risparmio gestito, sul risultato maturato ogni anno dalla gestione del portafoglio. C. Nel caso in cui i proventi derivanti dalle Azioni siano conseguiti all estero ovvero nel caso in cui i relativi proventi siano conseguiti senza l'applicazione della ritenuta alla fonte del 12,5%, questi sono assoggettati a tassazione separata con la stessa aliquota del 12,5% se percepiti al di fuori dell esercizio di imprese commerciali. D. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria le stesse sono soggette all imposta di successione di cui al DLgs n. 346/1990 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), come ripristinato dalla legge 286/2006 di conversione con modifiche del DL n. 262 del 2006: 1. scomputando l eventuale valore dei titoli del debito pubblico, di cui all art. 12, comma 1, lettera h) e g) del DLgs 346/1990, compreso nel patrimonio della SICAV alla data in cui si verifica la morte dell Azionista (Cfr. CM n. 37 del 15/02/1990); ed 2. applicando, al valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti, le seguenti aliquote e franchigie previste dall art. 2, c. 48, del DL 262/2006: Soggetti Aliquota Franchigia (*) Coniuge e parenti in linea retta 4% 1 milione di euro per ogni beneficiario Fratelli e sorelle 6% 100 mila euro per ogni beneficiario Parenti fino al 4 grado; 6% nessuna Affini in linea retta; Affini in linea collaterale fino al 3 grado Altri soggetti 8% nessuna (*) Se il beneficiario è una persona portatrice di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge 104/92, la franchigia sale a 1,5 milioni di euro E. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione le stesse sono soggette all imposta di donazione di cui al Dlgs 346/1990 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), come ripristinato dalla legge 286/2006 di conversione con modifiche del DL n. 262 del 2006, applicando, al valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento, le seguenti aliquote e franchigie previste dall art. 2, c. 49, del DL 262/2006:

9 pagina 9/9 Soggetti Aliquota Franchigia (*) Coniuge e parenti in linea retta 4% 1 milione di euro per ogni beneficiario Fratelli e sorelle 6% 100 mila euro per ogni beneficiario Parenti fino al 4 grado; 6% nessuna Affini in linea retta; Affini in linea collaterale fino al 3 grado Altri soggetti 8% nessuna (*) Se il beneficiario è una persona portatrice di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge 104/92, la franchigia sale a 1,5 milioni di euro Per maggiori informazioni visita il nostro sito internet alla pagina o in alternativa scrivici a info@capitalatwork.lu oppure chiamaci allo

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