CARATTERI E PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

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1 I RAPPORTI DI FAMIGLIA ED IL VINCOLO MATRIMONIALE PROF.SSA ANNAFLORA SICA

2 Indice 1 CARATTERI E PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA IL MATRIMONIO: TIPOLOGIE E FORMALITÀ L INVALIDITÀ DEL MATRIMONIO I DOVERI DERIVANTI DAL VINCOLO MATRIMONIALE LA FAMIGLIA NON FONDATA SUL MATRIMONIO IL REGIME LEGALE ED IL REGIME CONVENZIONALE LA COMUNIONE LEGALE LE CONVENZIONI MATRIMONIALI AMMINISTRAZIONE E SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE di 17

3 1 Caratteri e principi generali del diritto di famiglia La famiglia è la principale formazione sociale ove l uomo svolge la sua personalità (secondo il dettato dell art. 2 della Costituzione). Il diritto di famiglia è l insieme delle norme che hanno ad oggetto la regolamentazione dei rapporti che si riferiscono alle persone che costituiscono la famiglia. In particolare l art. 29 della Costituzione la definisce come società naturale fondata sul matrimonio e pone la regola fondamentale dell uguaglianza tra marito e moglie, cui devono ispirarsi i rapporti giuridici tra i coniugi: sia quelli personali ( per esempio il dovere di fedeltà deve valere nella stessa misura per entrambi) che patrimoniali (entrambi i coniugi devono contribuire ai bisogni della famiglia). L art. 30 della Costituzione, invece, si occupa dei rapporti tra genitori e figli, imponendo ai primi l obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. La famiglia è un istituto che, al pari di altri, ha risentito dei mutamenti politici e storici che si sono avuti nel corso del tempo; sotto il vigore del codice del 1865 essa si caratterizzava per essere una struttura fortemente gerarchizzata dove al vertice si poneva il marito che ne assumeva la direzione, esercitando, altresì, la piena potestà sui figli; la situazione sostanzialmente non muta con l'entrata in vigore del codice del '42, in quanto permane questa impostazione verticistica, con la differenza che, stante l'ideologia fascista e di stampo corporativista del tempo, la famiglia viene vista come un istituto funzionalizzato alla realizzazione di interessi superiori, quali quelli dello Stato. Con l'entrata in vigore della Costituzione, nel 1948, si parla per la prima volta di valori quali la pari dignità dei coniugi, l'eguaglianza formale e sostanziale, la solidarietà e democraticità; la famiglia assume allora tutta una nuova configurazione; essa si presenta come una formazione sociale idonea a consentire lo sviluppo della personalità di quanti ne fanno parte, e come tale meritevole di tutela ex art. 2 cost., in quest'ottica acquista rilevanza giuridica, per la prima volta, anche la famiglia di fatto, in quanto anch'essa è "strumento" atto a realizzare la piena dignità dei suoi membri. Dalla logica autoritaria si passa a quella partecipativa e basata sul consenso, viene valorizzata la posizione dei figli che non sono più considerati degli oggetti in balia della volontà 3 di 17

4 dei genitori, ma esseri umani con aspirazioni e interessi da realizzare, ciò a prescindere dalla presenza di un atto di matrimonio, e dallo stesso rapporto coniugale, per esistere anche in presenza di una semplice convivenza e nelle stesse forme di separazione, nonché di scioglimento del matrimonio per divorzio. Questi nuovi valori e principi costituzionali trovano attuazione solo nel 1975 con la l. del 19 maggio relativa alla riforma del diritto di famiglia, preceduta, in verità, dall'opera c.d. anticipatrice della Corte costituzionale che si è preoccupata in maniera incisiva della posizione dei figli naturali. Quest'ultima, infatti, sollecitava più urgentemente rispetto alla filiazione legittima un adeguamento delle norme del codice ai principi costituzionali e alla mutata coscienza sociale; non meno significative sono, comunque le modifiche che hanno interessato la filiazione legittima. Le norme di cui all'art. 316 ss. sono ora riunite sotto il titolo «Della potestà dei genitori», viene meno, quindi, la potestà maritale con conseguente scissione tra titolarità (spettante ad entrambi i genitori) ed esercizio (esclusivo del padre), distinzione priva di valore normativo poiché la ragione dell'attribuzione del diritto sta nel suo stesso esercizio, la potestà non rientra in più in uno schema di potere-soggezione dal momento che in questa logica egualitaria e partecipativa il rapporto educativo non corre tra soggetto ed oggetto, ma tra soggetti alla pari. Il principio di eguaglianza che vige all'interno del rapporto di filiazione (art. 30 cost.) ha portato ad una sostanziale parificazione tra i diritti dei figli legittimi e figli naturali, "svuotando, così, di ogni rilevanza la distinzione fra i diversi status di figlio, che trovava fondamento nella diversità dei piani, rispettivamente di privilegio e di discriminazione, su cui figli legittimi e figli naturali venivano a trovarsi nel sistema del codice civile". Il legislatore della riforma, nella logica della equiparazione, ha prefigurato un rapporto unico di filiazione indipendentemente dall'esistenza o meno del matrimonio tra i genitori, favorendo, attraverso i modi di accertamento della filiazione, la corrispondenza tra «verità naturale» e «certezza formale». Se è vero che a garantire la certezza e il pacifico godimento degli status legittimi contribuiscono le presunzioni di paternità (art. 231 c.c.) e di concepimento durante il matrimonio (art. 232 c.c.), è pure vero che quest'ultima è divenuta meno rigorosa e che è stato reso più facile il disconoscimento di paternità. L'accresciuto favor veritatis risulta dall'art. 232 comma 2 c.c. che non considera piú operante la presunzione ove la nascita avvenga decorsi trecento giorni dalla separazione dei 4 di 17

5 coniugi; dalla nuova formulazione dell'art. 234 c.c. in virtù della quale il figlio nato durante lo stato di separazione, mentre per la precedente legislazione era da reputare legittimo, attualmente, salvo prova contraria così che solo in tal caso riemerge lo status legittimitatis, non è altro che figlio naturale della donna che lo ha concepito. Molto importante è l'innovazione dell'art. 235 c.c. che disciplina l'azione di disconoscimento della paternità, la cui legittimazione attiva, in seguito alla riforma, è stata estesa anche alla madre e al figlio, evitando che il marito sia l'unico legittimato a disporre del rapporto di filiazione. Questa norma è stata modificata anche in ordine ai presupposti previsti per l'esperimento dell'azione, laddove al n. 3 oggi non si richiede più che venga provato sia l'adulterio sia il celamento della gravidanza, essendo sufficiente la prova dell'una o dell'altra circostanza; la particella congiuntiva «e» è stata, infatti, sostituita con la disgiuntiva«o». Molto importante è, inoltre, la possibilità riconosciuta all'attore che agisce per il disconoscimento di paternità di provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno del tutto incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità; precisazione, questa, affatto superflua, dal momento che, in passato, dottrina e giurisprudenza non erano affatto concordi nell'ammettere l'indagine ematologica. La riforma ha, inoltre, innovato il disposto dell'art. 244 c.c. sancendo un più ampio termine di decadenza per promuovere l'azione di disconoscimento; il secondo comma dell'articolo in esame è stato, però, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 c.c., che il termine dell'azione decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie. Sempre in riferimento all'art. 244 c.c., è possibile osservare che il legislatore ha conservato, però, pur sempre, un termine di decadenza oltre il quale l'azione di cui all'art. 235 c.c. non può essere più promossa, con la possibilità, così, di rendere definitivamente accertata una paternità legittima che potrebbe non corrispondere al vero. In proposito bisogna dire che, sebbene il favor veritatis abbia acquistato maggiore rilevanza, non lo si può porre sullo stesso piano del favor legittimitatis; il legislatore, infatti, nonostante abbia previsto la riconoscibilità dei figli adulterini, non ha attuato una completa equiparazione della filiazione: ancora oggi esiste l'istituto della legittimazione che rappresenta «un elemento discriminatorio che documenta la perdurante diversità tra le due filiazione e non contribuisce certo alla difesa di quella dignità ideale delineata dal costituente quale valore fondamentale della filiazione naturale». 5 di 17

6 La diversità di trattamento tra i due status di filiazione emerge non solo dal profilo formale, dal momento che le norme relative alla filiazione legittima sono raggruppate sotto il capo I del titolo VII e quelle della filiazione naturale, invece, sotto il capo II del medesimo titolo, ma soprattutto da quello sostanziale, perché, sebbene i doveri dei genitori verso i figli, e viceversa, segnino regole identiche, la condizione di figlio naturale si acquista soltanto a seguito di un apposito atto di riconoscimento da rendere in forma pubblica, mentre quella di figlio legittimo poggia su di un sistema di presunzioni anche se non più assolute. Non solo, in campo successorio, nonostante i diritti tra le due categorie siano pressocché identici, grazie all'opera della Corte prima e a quella del legislatore del '75 dopo, permane la riserva a favore dei figli legittimi del diritto di commutazione nei confronti dei figli naturali. Dalla disciplina dell'inserimento del figlio naturale riconosciuto durante il matrimonio nella famiglia legittima del genitore emerge la preferenza per il favor legittimitatis, infatti, detto inserimento è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall'art. 252 c.c., ovvero al consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi. Del resto lo stesso art. 30 cost. comma 3 afferma che la legge garantisce ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile, però, con i diritti dei membri della famiglia legittima. Si può, quindi, concludere affermando che il legislatore del '75 ha due anime, per così dire, volte l'una a mantenere ancora fermi quei legami da cui è garantita la stabilità e la sicurezza dell'istituto familiare, l'altra ad aderire maggiormente al rispetto dei rapporti naturali. I rapporti di famiglia riconosciuti nel nostro sistema giuridico sono: -il rapporto di coniugio (che lega marito e moglie); -il rapporto di parentela (che crea invece un legame di sangue tra genitori e figli, fratelli e sorelle, zii e nipoti) -il rapporto di affinità ( che lega il coniuge con i parenti dell altro coniuge. Es suocero e genero..). 6 di 17

7 2 Il matrimonio: tipologie e formalità La famiglia legittima è quella basata sull istituto giuridico del matrimonio. Il nostro Codice Civile, come non da una definizione precisa del termine famiglia, non ci offre una definizione del termine matrimonio. Esso, secondo l ordinamento giuridico, è l atto che ha come effetto la costituzione dello stato coniugale e la nascita della comunione di vita materiale e spirituale tra marito e moglie. Pertanto, deve essere inteso da un lato come un atto ( ossia più precisamente come un negozio giuridico bilaterale con contenuto non patrimoniale) e dall altro come un rapporto dal quale derivano diritti e doveri in capo ai coniugi. La principale differenza tra il contratto e l atto matrimoniale, dunque, consiste nel fatto che il matrimonio dà luogo a rapporti di carattere personale, mentre il contratto ha un contenuto prettamente patrimoniale; dal matrimonio derivano diritti fondamentali come la fedeltà, la coabitazione, la collaborazione e l assistenza reciproca che non possono di certo essere valutati economicamente. Prima del matrimonio i futuri sposi in genere si promettono reciprocamente di prendersi come marito e moglie. La promessa di matrimonio non è impegnativa dal punto di vista giuridico nel senso che non obbliga gli sposi a contrarre matrimonio però da essa può derivare l effetto della restituzione dei doni fatti a causa della promessa se uno dei due coniugi si rifiuta di sposare l altro senza un valido motivo. Nel nostro sistema giuridico vengono riconosciute tre modalità distinte di celebrazione del matrimonio che danno vita a tre diverse forme matrimoniali: il matrimonio civile; il matrimonio concordatario o cattolico; il matrimonio celebrato da ministri di culto diversi da quello cattolico. 7 di 17

8 IL MATRIMONIO CIVILE è quello che viene celebrato non in presenza del parroco ma soltanto di fronte all ufficiale di stato civile (es. il sindaco o un ufficiale di stato civile) nel comune del luogo in cui uno degli sposi risiede in presenza di due testimoni. In comune si da luogo alla lettura degli artt del codice civile inerenti i diritti ed i doveri dei coniugi e, poi, l ufficiale di stato civile provvede alla stesura dell atto matrimoniale contenente tutte le generalità dei coniugi; tale atto verrà in seguito inserito nei registri dello stato civile dello stesso Comune. Il matrimonio civile deve essere preceduto dalle pubblicazioni che consistono nella affissione in Comune di un atto indicante tutte le generalità degli sposi ed il luogo ove essi intendono contrarre matrimonio per otto giorni consecutivi. Lo scopo delle pubblicazioni è di consentire a tutti coloro che siano a conoscenza di qualche impedimento di fare opposizione. Se ciò si dovesse verificare il matrimonio non potrà essere celebrato fino a quando il Tribunale non accerterà l inesistenza o meno dell impedimento. Se non ci dovesse essere alcuna opposizione di terzi, il matrimonio potrà essere celebrato nei centottanta giorni successivi alle pubblicazioni, altrimenti esse dovranno essere rinnovate. IL MATRIMONIO CONCORDATARIO o cattolico è quello che viene celebrato in presenza di un ministro di culto cattolico in chiesa; esso, sulla base di particolari accordi presi tra lo Stato Italiano e la Santa Sede (i famosi Patti Lateranensi del 1929 aggiornati dai c.d. Patti di Villa Madama del 1984), produce effetti civili. Si evita in tal modo di celebrare il matrimonio due volte. Perché il matrimonio religioso produca effetti civili è però necessario: 1. che la celebrazione sia stata preceduta dalle pubblicazioni; 2. che l atto del parroco sia trascritto sui registri matrimoniali del Comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione. Le pubblicazioni si devono effettuare, in tal caso, oltre che in Comune anche in parrocchia e l ufficiale di stato civile in caso di mancate opposizioni deve rilasciare al parroco un certificato in cui dichiara che non risulta l esistenza di cause che si oppongono alla celebrazione. 8 di 17

9 La celebrazione, invece, avviene secondo la disciplina canonica davanti al sacerdote; egli darà luogo, alla fine della celebrazione, alla lettura degli artt. 143, 144 e 147 del c.c.( che stabiliscono i diritti ed i doveri dei coniugi derivanti dal matrimonio) e compilato l atto matrimoniale in duplice copia, ne trasmetterà una all ufficiale di stato civile entro cinque giorni dalla celebrazione. Queste, però, non sono le uniche differenze tra matrimonio civile e concordatario. Il matrimonio concordatario è, infatti, regolato, per quanto attiene i requisiti di validità non dalla legge civile ma dal diritto canonico (cioè dal diritto della Chiesa Cattolica). Infine, sempre allo scopo di evitare una doppia celebrazione, e al fine di stabilire una parità di trattamento tra cattolici e seguaci di altri culti ( ad esempio ebrei, valdesi, musulmani ) l ordinamento permette alle coppie di religione diversa dalla cattolica di attribuire effetti civili alla celebrazione religiosa delle nozze. Pertanto, gli sposi non cattolici devono presentare domanda all ufficiale di stato civile che provvederà a delegare le proprie funzioni al ministro di culto acattolico. IL MATRIMONIO CELEBRATO DA MINISTRI DI CULTO DIVERSI DA QUELLO CATTOLICO è interamente regolato dalla legge civile dello Stato. 9 di 17

10 3 L invalidità del matrimonio Per poter contrarre matrimonio la legge richiede, da un lato, che siano presenti alcuni requisiti e dall altro che siano assenti i c.d. impedimenti. sono: I requisiti che rappresentano le condizioni per poter celebrare validamente il matrimonio L età. Essa è di 18 anni sia per l uomo che per la donna; può tuttavia essere abbassata a 16 anni a condizione che il giudice abbia accertato la maturità psichica e fisica del minore; La sanità di mente, per cui non può contrarre matrimonio l interdetto per infermità di mente; La libertà di stato ossia la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio. Chi essendo già sposato contragga un nuovo matrimonio commette nel nostro ordinamento un reato di bigamia. Gli impedimenti, invece, si differenziano in impedienti e dirimenti. I primi sono di scarsa gravità la cui violazione non rende nullo il matrimonio, ma fa sì che gli sposi debbano pagare una sanzione e regolarizzare l atto matrimoniale. Essi sono: cioè: Il lutto vedovile: ad esempio la donna che vuole contrarre seconde nozze dopo la morte del marito deve attendere che siano trascorsi almeno trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del precedente matrimonio. L omessa pubblicazione civile. Gli impedimenti dirimenti sono quelli che producono invalidità dell atto matrimoniale e La mancanza dell età minima richiesta; L infermità di mente; Il vincolo di un precedente matrimonio; L esistenza di vincoli di parentela, affinità ed adozione (non possono infatti contrarre matrimonio fratelli e sorelle, suocero e nuora, zii e nipoti.); 10 di 17

11 Delitto: quando uno degli sposi è stato condannato per omicidio del coniuge dell altro. (E il caso di chi uccida o tenti di uccidere un altra persona per sposarne il vedovo o la vedova). Tutte queste ipotesi possono essere soggette all azione di annullamento del matrimonio propostala chiunque ne abbia interesse o solo da alcuni soggetti indicati dalla legge. Il matrimonio inoltre può essere annullato per vizi della volontà cioè quando il consenso di uno dei due coniugi è stato estorto con violenza ( assoluta o morale) o è stato determinato per effetto di un errore sull identità della persona o sulle qualità personali dell altro coniuge. I casi specifici di vincoli di parentela, affinità ed adozione, vincolo di un precedente matrimonio e delitto, comportano, invece, nullità del vincolo matrimoniale. La differenza tra nullità ed annullabilità del matrimonio sta nel fatto che la prima, una volta chiesta non è più sanabile e rende nullo il vincolo come se i coniugi non si fossero mai sposati. 11 di 17

12 4 I doveri derivanti dal vincolo matrimoniale Il matrimonio è ordinato sull eguaglianza morale e giuridica dei coniugi ed i suoi principi trovano piena applicazione negli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile. In particolare dall art. 143 derivano dal matrimonio i seguenti obblighi: Coabitazione: consiste nella normale convivenza tra marito e moglie e nella comunione di casa e di vita. Fedeltà: consiste nell obbligo per i coniugi di non avere relazioni con altre persone. Assistenza e collaborazione: consiste nell obbligo reciproco all assistenza morale e materiale. (Ciò significa che ogni coniuge deve far fronte alle esigenze materiali dell altro allorché questi non è in grado di provvedervi). Contribuzione: entrambi i coniugi sono tenuti in base alle proprie sostanze ed alle proprie capacità lavorative a contribuire ai bisogni della famiglia. 12 di 17

13 5 La famiglia non fondata sul matrimonio Alla famiglia fondata sul matrimonio ( detta pertanto famiglia legittima), si contrappone, oggi, la famiglia di fatto detta anche naturale. Si tratta cioè della convivenza tra due soggetti non coniugati che, in presenza o meno di figli, realizzano una comunione di vita e di affetti uguale a quella matrimoniale. In proposito la legge non ha fissato una normativa apposita, ma ha lasciato ai giudici il compito di applicare volta per volta in relazione al caso concreto la disciplina delle norme giuridiche prevista per la famiglia legittima. Tuttavia, oggi, l opinione dominante propende per una non estensione completa ai conviventi di tutti gli istituti giuridici tipici del diritto matrimoniale; ad esempio non costituisce un obbligo giuridico per il convivente contribuire alle necessità della famiglia e non è previsto il regime della comunione legale dei beni per la famiglia di fatto. E vero però che ultimamente si cerca di ampliare la tutela riconosciuta alla famiglia di fatto soprattutto se fondata sul un vincolo stabile. 13 di 17

14 6 Il regime legale ed il regime convenzionale Il matrimonio non produce solo effetti di carattere personale ma anche effetti di carattere patrimoniale. Il Codice disciplina gli aspetti patrimoniali della vita in comune regolando i diversi regimi patrimoniali che si vengono a formare all atto della celebrazione del matrimonio. Essi possono essere di due tipi: Regime legale: è quel regime che si instaura automaticamente quando due soggetti si sposano senza prevedere alcuna regolamentazione dei loro rapporti economici. Nel nostro ordinamento il regime legale è quelle della comunione legale dei beni. Regime convenzionale: è quello che i coniugi possono scegliere all atto della celebrazione del matrimonio, oppure successivamente con un apposita manifestazione di volontà chiamata convenzione matrimoniale. Con essa si può scegliere per la separazione dei beni, perla comunione convenzionale e per il fondo patrimoniale. 14 di 17

15 7 La comunione legale E dunque automatica e riguarda tutti gli acquisti fatti dagli sposi dopo la celebrazione delle nozze e non comprende quindi i beni di cui erano titolari già prima del matrimonio detti perciò beni personali. Essi in base all art.179 del Codice Civile sono: 1. i beni di cui ciascuno dei coniugi era già proprietario prima della celebrazione del matrimonio; 2. i beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto do donazione o successione; 3. i beni di uso personale come vestiti ed effetti personali; 4. i beni che servono all esercizio della professione di uno dei due coniugi ( libri, arredi dello studio ); 5. i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni e la pensione percepita per la perdita totale o parziale della capacità lavorativa; 6. i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento di altri beni, oppure con il loro scambio, a condizione che però sia espressamente dichiarato all atto di acquisto che il denaro impiegato è personale. Con la comunione legale, invece, i coniugi divengono contitolari per quote uguali di tutti i diritti acquistati da ciascuno di essi sia congiuntamente che separatamente. 15 di 17

16 8 Le convenzioni matrimoniali Fanno parte del c. d. regime convenzionale, sono dei veri e propri contratti con cui i coniugi decidono di sottrarre in tutto o in parte i propri rapporti economici al regime legale della comunione, scegliendo soluzioni diverse previste nel nostro ordinamento. Sono sempre stipulate per atto pubblico con la presenza di due testimoni. Esse sono: La separazione dei beni: Tale convenzione può essere stipulata prima o anche successivamente al matrimonio. Se fatta prima o in fase di celebrazione di matrimonio impedisce che i beni dei coniugi vadano in regime di comunione. Se invece è fatta dopo il matrimonio provoca lo scioglimento della comunione. La separazione dei beni comporta che ciascuno dei coniugi sia proprietario dei propri beni e possa amministrarli come vuole, anche venderli senza dover ottenere il consenso dell altro. La comunione convenzionale: con essa i coniugi decidono di far entrare nel regime di comunione alcuni beni personali che diversamente sarebbero rimasti divisi purchè non si tratti di beni strettamente di uso personale o beni che servono all esercizio della professione di uno dei due coniugi ( libri, arredi dello studio ) o beni ottenuti a titolo di risarcimento danni e pensioni percepite per la perdita totale o parziale della capacità lavorativa. Il fondo patrimoniale: tale istituto è sostitutivo della vecchia dote e concede la possibilità ai coniugi ed ai terzi di destinare beni per far fronte ai bisogni della famiglia. Così, ad esempio, si può creare un fondo patrimoniale in cui per custodire ed amministrare beni immobili ( come una casa) che il padre della sposa ha regalato ai coniugi. 16 di 17

17 9 Amministrazione e scioglimento della comunione legale Nell ambito del fenomeno della comunione legale, particolare importanza assume il fenomeno dell amministrazione dei beni. Si è soliti distinguere tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nel caso dell ordinaria ciascun coniuge può compere atti in modo libero ed anche senza il consenso dell altro. Ad esempio si pensi ai lavori di riparazione di una casa: se sono lavori di piccola entità la moglie potrebbe anche farli eseguire senza prima ottenere per forza il consenso dal marito. Per gli interventi di straordinaria amministrazione, invece, è necessario che i coniugi agiscano congiuntamente e che ci sia il consenso di entrambi. Ad esempio potranno essere venduti beni in comunione come una casa, solo se sono d accordo entrambi i coniugi. Avendo richiesto il consenso di entrambi i coniugi per gli atti di straordinaria amministrazione, il codice non poteva non prevedere l ipotesi in cui uno dei due coniugi si rifiuti di acconsentire all atto che in se è necessario all interesse della famiglia oppure non possa acconsentire perché lontano ad esempio per lavoro. In tali situazioni il coniuge che vuole agire dovrà ottenere dal Tribunale l autorizzazione necessaria. Infine si può verificare scioglimento della comunione legale in alcune e specifiche ipotesi: Assenza o morte presunta di uno dei due coniugi; Annullamento del matrimonio; Divorzio; Separazione personale e giudiziale dei coniugi; Stipulazione della convenzione matrimoniale che dispone la separazione dei beni; Fallimento di uno dei coniugi. Il venir meno del regime di comunione legale presuppone l applicazione del regime di separazione. 17 di 17

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