Imposizione degli investimenti collettivi di capitale e dei loro investitori

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1 Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Imposta federale diretta Berna, 5 marzo 2009 Circolare n. 25 Imposizione degli investimenti collettivi di capitale e dei loro investitori Indice 1 Abbreviazioni e termini Abbreviazioni Termini Introduzione Principi d imposizione Per gli investimenti collettivi di capitale senza possesso fondiario diretto Per gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto Per gli investitori In generale In caso d investimenti detenuti nella sostanza privata In caso d investimenti detenuti nella sostanza commerciale Rimborso dell imposta preventiva Norme d imposizione particolari Per gli investimenti collettivi di capitale misti e di tesaurizzazione In generale In caso d investimenti detenuti nella sostanza privata In caso d investimenti detenuti nella sostanza commerciale Per gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto Esenzione dei fondi immobiliari con possesso fondiario diretto Conferimenti in natura Determinazione dell utile netto imponibile Per le SAIC e i loro investitori Per la riduzione per partecipazioni Per i fondi mantello D-2009-i Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Eigerstrasse Berna

2 4.6 Per gli investimenti collettivi di capitale esteri Regole di equipollenza Spiegazioni relative alle regole di equipollenza Esigenze da rispettare in materia di reporting di investimenti collettivi di capitale esteri Norme speciali per le strutture fund of funds Costi deducibili Ristrutturazione e scioglimento di investimenti collettivi di capitale Ristrutturazione Scioglimento Trasferimento della sede all estero o d espatrio di investimenti collettivi di capitale13 5 Allegati Allegato I: Investimento collettivo di capitale con possesso fondiario diretto Determinazione dei valori fiscali d un investimento collettivo di capitale con possesso fondiario diretto Redditi imponibili sulle quote d investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto Procedura di dichiarazione per gli investimenti collettivi di capitale Procedura di dichiarazione per gli investitori Allegato II Lista dei paesi Allegato III Albero decisionale Allegato IV Modello di reporting per fund of funds svizzeri Allegato V Modello di reporting per fund of funds esteri

3 1 Abbreviazioni e termini 1.1 Abbreviazioni AFC Amministrazione federale delle contribuzioni art. articolo CFS Conferenza fiscale svizzera circ. circolare cpv. capoverso FCP Fonds communs de placement; fondi d'investimento su base contrattuale FINMA Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (ex CFB -> Commissione federale delle banche) GAAP Generally accepted accounting principles lett. lettera(e) LICol Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (RS ) LIFD Legge federale sull'imposta federale diretta (RS ) LIP Legge federale su l'imposta preventiva (RS ) n. numero NAV Net asset value (valore netto d'inventario) OICol Ordinanza federale sugli investimenti collettivi di capitale (RS ) OIPrev Ordinanza dell'imposta preventiva (RS ) SAIC Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale SICAF Società d'investimento a capitale fisso SICAV Società d'investimento a capitale variabile 1.2 Termini Altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi: investimenti collettivi di capitale aperti che non sono né fondi in valori mobiliari, né fondi immobiliari. In questi fondi sono in particolare ammessi investimenti in valori mobiliari, metalli preziosi, immobili, diritti nonché quote di altri investimenti collettivi di capitale (artt LICol). Fondo d investimento: fondo d investimento collettivo di capitale su base contrattuale (FCP). Fondi di distribuzione: investimenti collettivi di capitale aperti o chiusi che prevedono nei documenti di base una regola di distribuzione di almeno il 70% del beneficio netto annuale aumentato dei benefici riportati dagli esercizi contabili precedenti. Fondi immobiliari: investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori immobiliari. Fondi in valori mobiliari: investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori mobiliari (art. 53 LICol). Fondo di tesaurizzazione o fondo di crescita: investimenti collettivi di capitale aperti o chiusi che non prevedono, nei documenti di base, alcuna regola di distribuzione annuale. Investimenti collettivi di capitale: patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto (art. 7 cpv. 1 LICol). Investimenti collettivi di capitale aperti: fondi d'investimento su base contrattuale (FCP) e società di investimento a capitale variabile (SICAV). Questi investimenti possono essere composti da fondi in valori mobiliari, da fondi immobiliari o da altri fondi d investimento tradizionali o alternativi. Gli investitori vantano nei confronti del patrimonio collettivo un diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario (art. 8 LICol). 3

4 Investimenti collettivi di capitale aperti con un unico investitore: investimenti collettivi di capitale con un unico investitore ai sensi dell articolo 5 OICol. Investimenti collettivi di capitale chiusi: società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAIC) o società di investimento a capitale fisso (SICAF). Gli investitori non vantano nei confronti del patrimonio collettivo alcun diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario (art. 9 LICol). Investimenti collettivi di capitale misti: fondi d'investimento su base contrattuale, SICAV o SICAF, per i quali la determinazione annuale del montante da distribuire o tesaurizzare appartiene ai titolari in funzione dell investimento collettivo di capitale. Investitori: persone fisiche o giuridiche, come pure società in nome collettivo o in accomandita, che detengono quote in investimenti collettivi di capitale (art. 10 LICol). Numero minimo di investitori: alla società in accomandita per investimenti collettivi di capitale devono partecipare, al più tardi dopo un anno dal suo lancio (iscrizione nel registro di commercio), almeno cinque accomandanti (art. 5 cpv. 3 OICol). Per ragioni dovute alle imposte dirette, i fondi d investimento su base contrattuale e le SICAV applicano parimenti questo numero minimo di investitori. Principio di trasparenza: i redditi patrimoniali e gli utili in capitale non sono imposti, per ciò che riguarda le imposte dirette, a livello degli investimenti collettivi di capitale, ma presso gli investitori (eccezione: fondo immobiliare con possesso fondiario diretto per i relativi redditi e SICAF). Quote: crediti nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito del fondo di investimento o di partecipazioni a una società (art. 11 LICol). Soluzione fiduciaria (Treuhandlösung): il patrimonio collocato negli investimenti collettivi di capitale è, per le imposte dirette, attribuito all investitore. 2 Introduzione La legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) e l ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) sono entrate in vigore il 1 gennaio Questi decreti sostituiscono la previgente legge federale sui fondi d investimento e la relativa ordinanza. La LICol utilizza principalmente il termine di investimento collettivo di capitale. In questa categoria si ritrovano non solo i FCP, ma anche persone giuridiche (SICAV o SICAF) e società di persone (SAIC). Anche se la LICol ha come scopo la protezione di determinati investitori, essa non subordina tuttavia ogni forma d'investimento collettivo di capitale alla sorveglianza della FINMA. Per esempio, le fondazioni d investimento e i portafogli collettivi interni non soggiacciono al controllo della FINMA (cfr. art. 2 e 4 LICol). La nuova distinzione relativa all'investimento collettivo di capitale ha provocato il conseguente adattamento delle disposizioni fiscali in materia. Le previgenti disposizioni della LIFD sono state mantenute sotto il profilo materiale, in quanto la LICol considera questi investimenti collettivi di capitale trasparenti (soluzione fiduciaria), come sotto l egida dell abrogata LFI. Ciò significa che il fondo stesso non è un soggetto fiscale. La direzione degli investimenti collettivi di capitale gestisce i beni del fondo per conto dei propri investitori a titolo quasi fiduciario, perciò i ricavi e i beni del fondo d investimento collettivo di capitale sono da attribuire fiscalmente agli investitori (trasparenza). A seguito delle modifiche della LIFD, le regole d imposizione dei FCP sono applicabili per analogia agli investitori delle SICAV o agli associati delle SAIC. In effetti, l articolo 10 capoverso 2 LIFD attribuisce esplicitamente il reddito degli 4

5 investimenti collettivi di capitale agli investitori in funzione delle loro quote. Di conseguenza, le SICAV e le SAIC non sono dei soggetti fiscali per i loro utili conseguiti, per quanto non si tratti di investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto. Le SICAF sono per contro imposte come le società di capitali giusta l articolo 49 capoverso 2 LIFD. Il legislatore ha ulteriormente decretato due nuove importanti disposizioni: i fondi immobiliari con possesso fondiario diretto sono esenti da imposta se i loro investitori sono esclusivamente istituzioni di previdenza professionale o casse svizzere d assicurazioni sociali e di compensazione (art. 56 cpv. j LIFD). Inoltre, in caso di FCP, SICAV e SAIC di tesaurizzazione, il credito fiscale relativo all imposta preventiva sorge al momento del reinvestimento (accredito del reddito imponibile, art. 12 cpv. 1 ter LIP), oppure, in caso di scioglimento (liquidazione), in occasione della distribuzione del ricavato della liquidazione restante. Con la presente circolare, le previgenti circolari n. 9 del 31 agosto 1979, n. 2 del 23 novembre 1989, n. 10 del 6 maggio 1994 e n. 31 del 12 luglio 1996 sono da considerarsi abrogate. Per ciò che concerne le previgenti circolari in materia d imposta preventiva, sarà da prendere in considerazione la nuova circ. n. 24. La presente circolare entra in vigore con la sua pubblicazione. Sono riservate le regole particolari previste nelle convenzioni per evitare la doppia imposizione. 3 Principi d imposizione 3.1 Per gli investimenti collettivi di capitale senza possesso fondiario diretto Come già menzionato sopra, la soluzione fiduciaria implica che i fondi FCP, le SICAV e le SAIC non sono di principio considerati soggetti fiscali (cfr. tuttavia la cifra 3.2 qui di seguito). Per questo motivo essi non devono sopportare alcuna imposta sull utile. Le SICAF dispongono invece della personalità giuridica e sono pertanto considerate quali soggetti fiscali e soggiacciono all imposta come le società di capitali (art. 49 cpv. 2 LIFD). Gli investimenti collettivi di capitale devono attestare agli investitori tutti i rapporti determinanti per la tassazione dei redditi. Oltre a ciò, essi devono inoltrare all AFC i loro conti annuali. 3.2 Per gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto L'articolo 49 capoverso 2 LIFD assimila gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto a delle persone giuridiche. Non solo i FCP, ma anche le SICAV e le SAIC possono avere il possesso fondiario diretto, in quanto, in applicazione degli articoli 58 e 59 LICol, gli investimenti collettivi di capitale possono collocare i loro mezzi in valori immobiliari. Gli investimenti collettivi di capitale aperti con possesso fondiario diretto devono disporre di almeno dieci beni fondiari (gli insediamenti, che fanno parte dello stesso complesso edilizio, così come le particelle adiacenti sono da considerarsi come un unico bene fondiario; cfr. art. 87 OICol, fatti salvi gli art. 67 cpv. 4 e 5 OICol o l art. 10 cpv. 5 lett. f LICol). A causa del paragone menzionato in precedenza, i redditi e gli utili degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto soggiacciono all imposta sull utile per i proventi derivanti da possesso fondiario diretto (art. 66 cpv. 3 LIFD e art. 72 LIFD). Giusta l articolo 20 capoverso 1 lettera e LIFD, i proventi che non derivano dal possesso fondiario diretto (per esempio gli interessi su valori mobiliari a breve termine a interesse fisso o su altri mezzi disponibili a breve scadenza; cfr. art. 60 LICol), sono esentati dall imposta sull utile degli investimenti collettivi di capitale. Tali redditi devono essere imposti presso gli investitori. Per la tassazione degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono responsabili i cantoni in cui si trova la sede della direzione del fondo alla fine del periodo 5

6 fiscale (art. 105 cpv. 3 LIFD). Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto devono presentare all autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale, un attestazione concernente tutti i rapporti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi (art. 129 cpv. 3 LIFD). 3.3 Per gli investitori In generale Il reddito derivante dall'investimento collettivo di capitale è da considerarsi come tale anche se il tipo particolare di reddito non soggiace al diritto di sorveglianza previsto dalla LICol. Determinante per la qualifica di reddito derivante da un investimento collettivo di capitale è il fatto che la direzione del fondo o l organo della SICAV e della SAIC agiscono in modo indipendente e che gli investitori non hanno alcun diritto di impartire loro istruzioni. Di conseguenza, le frequenti transazioni effettuate dagli investimenti collettivi di capitale non possono essere addossate agli investitori. Quest ultimi non possono essere quindi considerati come negoziatori professionali di titoli. Secondo l articolo 4 capoverso 1 lettera c LIP, gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera soggiacciono all imposta preventiva In caso d investimenti detenuti nella sostanza privata Secondo l articolo 20 capoverso 1 lettera e LIFD, i proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale sono imponibili presso gli investitori, nella misura in cui questi ultimi non incassano proventi dal possesso fondiario diretto. Tra detti redditi sono da annoverare i redditi distribuiti o tesaurizzati (reinvestiti), per quanto si tratti di redditi dalla sostanza imponibili quali interessi, dividendi e redditi analoghi. Qualora i redditi distribuiti o tesaurizzati contengano utili in capitale, questi ultimi sono esenti da imposta, per quanto essi siano stati contabilizzati separatamente nei conti annuali o siano stati distribuiti tramite una cedola separata. I redditi determinanti per l imposta sono pubblicati nel listino dei corsi HB (titoli trattati fuori borsa) dell AFC. I proventi che un investitore ottiene dalla propria partecipazione a una SICAF non soggiacciono all articolo 20 capoverso 1 lettera e LIFD, in quanto le SICAF sono imposte come le società di capitali. In effetti, l investitore o azionista di una SICAF è imposto su detti redditi in virtù dell articolo 20 capoverso 1 lettera c LIFD In caso d investimenti detenuti nella sostanza commerciale Le persone fisiche che detengono quote in investimenti collettivi di capitale nella loro sostanza commerciale sono ugualmente sottoposti all articolo 20 capoverso 1 lettera e LIFD. I proventi derivanti da investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto non soggiacciono all imposta sul reddito (cfr. cifra 4.2.1). Questa regolamentazione si applica per analogia alle persone giuridiche. 6

7 3.3.4 Rimborso dell imposta preventiva Le persone fisiche e giuridiche hanno diritto al rimborso dell imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile soddisfacevano le condizioni previste. Per i dettagli concernenti la riscossione e il rimborso dell imposta preventiva vi rimandiamo alla circ. n. 24 del 1 gennaio Norme d imposizione particolari 4.1 Per gli investimenti collettivi di capitale misti e di tesaurizzazione In generale I redditi del fondo di tesaurizzazione soggiacciono, secondo la soluzione fiduciaria, all imposta sull utile presso l investitore. I fondi di tesaurizzazione devono rilasciare annualmente agli investitori un attestato indicante i redditi reinvestiti. Quest obbligo non riguarda i profitti di capitale reinvestiti qualora questi appaiano nei conti annuali in modo separato. A partire dal 1 o gennaio 2007, l imposta preventiva è riscossa annualmente. Secondo l articolo 12 capoverso 1 ter LIP, il credito fiscale sorge per i FCP, le SICAV e le SAIC di tesaurizzazione, al momento del reinvestimento (alla chiusura contabile) oppure, in caso di scioglimento (liquidazione), in occasione della distribuzione del ricavato della liquidazione restante (cfr. circ. n. 24). Il fondo di distribuzione che rinuncia a distribuire gli utili sulla scorta di una clausola nel contratto di base disciplinante i casi di lieve entità non è comunque qualificabile quale investimento collettivo di capitale di tesaurizzazione. In questo caso, il fondo deve accreditare il provento quale utile riportato e non può modificarlo nel corso del prossimo esercizio contabile. Al momento della sua distribuzione, l utile riportato è comunque imponibile presso l investitore. Le somme corrispondenti alla distribuzione e alla tesaurizzazione degli investimenti collettivi di capitale misti sono soggetti per intero, al momento della loro distribuzione o tesaurizzazione, all imposta preventiva e all'imposta sul reddito. Le distribuzioni non sono soggette a imposta preventiva solo quando viene fornita la prova che gli utili distribuiti erano stati precedentemente trattenuti e dunque già tassati In caso d investimenti detenuti nella sostanza privata Secondo l articolo 20 capoverso 1 lettera e LIFD, gli investitori devono dichiarare come utili imponibili la totalità dei proventi ricevuti (con l eccezione dell utile in capitale distribuito tramite cedola separata e dei redditi già tassati). Essi hanno diritto al rimborso dell imposta preventiva trattenuta dall investimento collettivo di capitale di tesaurizzazione alle condizioni descritte agli articoli 22 e seguenti LIP (cfr. cifra 3.3.4) In caso d investimenti detenuti nella sostanza commerciale Il reinvestimento dei redditi è considerato, sulla base della soluzione fiduciaria, come una realizzazione. È per questo motivo che questa operazione deve essere contabilizzata quale ricavo nel conto economico. Considerato che il credito fiscale sorge al momento dell accredito del reddito imponibile, questo è reputato avvenire al momento dell accredito del reddito. Se i proventi non sono contabilizzati, l investitore perde il proprio diritto al rimborso dell imposta preventiva (art. 25 cpv. 1 LIP). È dunque consigliato, per esempio in caso di un reddito derivante da un investimento collettivo di capitale di CHF 100, di procedere alle seguenti scritture contabili: 7

8 Certificati di quote a reddito da titoli CHF 65 Imposta preventiva (AFC o autorità fiscale cantonale) a reddito da titoli CHF Per gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto Esenzione dei fondi immobiliari con possesso fondiario diretto I redditi derivanti da fondi siti in Svizzera o all estero di investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri con possesso fondiario diretto sono esentati per gli investitori. Non sono esenti i redditi sulla parte dei beni del fondo che sono messi a disposizione per assicurare gli impegni di valori mobiliari a breve scadenza a interesse fisso e mezzi disponibili a breve scadenza (art. 20 cpv. 1 lett. e LIFD). Questa esenzione non vale per gli investitori di SICAF con possesso fondiario diretto Conferimenti in natura Nel contesto di una possibile ristrutturazione, l articolo 61 LIFD non trova applicazione. Se l'investitore trasferisce i propri beni immobili detenuti nella sostanza commerciale in un investimento collettivo di capitali, le riserve occulte non servono più all impresa (cfr. circ. n. 5 del , pag. 13). Il conferimento in natura o l apporto di beni immobili è possibile per gli investitori quindi soltanto al valore venale. Occorre notare che, giusta l articolo 63 capoverso 3 LICol, la SICAV non può assumere né cedere valori immobiliari dagli azionisti imprenditori (un consorzio di costruzione non può pertanto impegnarsi quale SICAV) Determinazione dell utile netto imponibile Per il calcolo dell utile netto imponibile di un investimento collettivo di capitali occorre rispettare i principi menzionati nell allegato I. 4.3 Per le SAIC e i loro investitori La SAIC è una società di persone il cui scopo esclusivo è l investimento collettivo di capitale (art. 98 cpv. 1 LICol). Il socio illimitatamente responsabile (accomandatario) deve essere una società anonima con sede in Svizzera e può operare come accomandataria in una sola SAIC a causa del divieto di concorrenza (art. 104 LICol). La SAIC effettua principalmente i propri investimenti in capitale a rischio. Gli accomandanti devono pertanto essere investitori qualificati ai sensi dell articolo 10 capoverso 3 LICol. La SAIC è dunque essenzialmente uno strumento d investimento per banche, commercianti di valori mobiliari, istituti di assicurazione, enti di diritto pubblico e istituti di previdenza con tesoreria professionale così come privati facoltosi che dispongono di investimenti finanziari per almeno 2 milioni di franchi (cfr. art. 6 cpv. 1 OICol). Secondo l articolo 5 capoverso 3 OICol, alla SAIC devono partecipare, al più tardi dopo un anno dal suo lancio, almeno cinque accomandanti. La SAIC svizzera (o la sua direzione) deve provare, alfine di assimilare fiscalmente i propri soci a degli investitori, che le condizioni previste dalla LICol sono adempiute (cfr. art. 129 cpv. 1 lett. c LIFD o art. 129 cpv. 3 LIFD in caso di possesso fondiario diretto). Se il numero minimo degli accomandanti di una SAIC non è rispettato, occorre esaminare se si è in presenza di un attività lucrativa indipendente secondo l articolo 18 LIFD. Per le SAIC estere, può trattarsi di una forma basilare di investimento collettivo (cfr. cifra qui di seguito, spiegazioni alla cifra 4). Anche se la LICol riserva i fondi immobiliari agli investimenti collettivi di capitale aperti, le SAIC possono comunque investire i loro mezzi in beni immobili, alfine di realizzare un progetto di 8

9 costruzione o un progetto immobiliare. In questo caso, esse devono essere trattate come soggetti fiscali. 4.4 Per la riduzione per partecipazioni Le società di capitali o le società cooperative che detengono delle quote a un FCP, a una SICAV o a una SAIC, non possono domandare la riduzione prevista all articolo 69 LIFD. L'articolo 69 LIFD evita un'imposizione multipla dell utile netto derivante dalla partecipazione. Gli investimenti collettivi di capitale non sono tuttavia soggetti all imposta sull utile. Ciononostante, occorre accordare la deduzione per partecipazioni alle società di capitali che detengono una partecipazione a una SICAF, in quanto questa è una società di capitali e, di conseguenza, un soggetto fiscale. La riduzione per partecipazione ai sensi degli articoli 69 e seguenti LIFD può dunque essere accordata. 4.5 Per i fondi mantello I fondi mantello (fund of funds) investono in vari altri investimenti collettivi di capitale (fondi strategici) con strategie d'investimento in parte diverse. I collocamenti in altri investimenti collettivi di capitale possono generare redditi diversi a seconda della categoria a cui appartengono (investimenti collettivi fiscalmente trasparenti con distribuzione o di tesaurizzazione). Ai fini della valutazione fiscale occorre fondamentalmente assicurare la trasparenza a tutti i livelli. Tutti i redditi realizzati dai fondi strategici devono essere interamente contabilizzati come proventi imponibili del fondo mantello. L'AFC rinuncia all'estensione fiscale ai singoli fondi strategici svizzeri ed esteri se sono date le condizioni descritte di seguito: a) Il fund of funds è un FCP, una SICAV o una SAIC svizzero. b) Dai documenti di base dei fondi strategici interessati deve emergere inequivocabilmente che la strategia d'investimento perseguita punta esclusivamente alla realizzazione di utili in capitale. I redditi netti messi a segno dai singoli fondi strategici non possono superare il 2% dell'intero valore d'inventario netto (NAV). c) Il fund of funds redige ogni anno una lista aggregata tenendo conto delle quote percentuali degli investimenti nei rispettivi fondi strategici. I fondi strategici al di sotto della soglia del 2% conservano questa qualifica per 5 anni e devono pertanto essere oggetto di un nuovo calcolo nel sesto anno (cfr. allegato IV: modello di reporting per fund of funds svizzeri). Se le condizioni di cui sopra sono soddisfatte, il fund of funds può contabilizzare come utile in capitale l'intero ricavo fruttato da questi investimenti nei fondi strategici. L'AFC si riserva la facoltà di controllare la struttura dei redditi dei fondi strategici. Su richiesta, il contribuente del fondo mantello assoggettato all imposta preventiva deve mettere a disposizione dell AFC i documenti appropriati quali regolamenti dei fondi o prospetti e rapporti annuali. 9

10 4.6 Per gli investimenti collettivi di capitale esteri Regole di equipollenza Gli investimenti collettivi di capitale esteri sono trattati dal punto di vista fiscale analogamente agli investimenti collettivi di capitale svizzeri secondo le seguenti regole di equipollenza: 1. forme d'investimento la cui vendita è autorizzata in Svizzera; oppure 2. forme d'investimento che all'estero sono sottoposte alla vigilanza sugli investimenti collettivi di capitale; oppure 3. forme d'investimento aperte organizzate contrattualmente o ai sensi del diritto societario, a. il cui obiettivo è l'investimento collettivo di capitale; e b. che hanno sede all'estero; e c. i cui investitori godono del diritto di rimborso delle proprie quote al valore netto di inventario nei confronti della forma d'investimento o di una società ad essa legata; oppure 4. forme d'investimento chiuse organizzate contrattualmente o ai sensi del diritto societario, a. il cui obiettivo è l'investimento collettivo di capitale; e b. che hanno sede all'estero. Si veda anche l'albero decisionale nell'allegato III Spiegazioni relative alle regole di equipollenza Alla cifra 1: Gli investimenti collettivi di capitale esteri che dispongono di un autorizzazione da parte della FINMA sono assimilati, dal punto di vista delle imposte dirette, all investimento collettivo di capitale svizzero corrispondente. Alla cifra 2: L'elenco contenuto nell'allegato II, non esaustivo e costantemente aggiornato, indica i paesi la cui vigilanza sugli investimenti collettivi di capitale è accettata dall'afc. Il «fondo a investitore unico» estero assoggettato ad una vigilanza che non soddisfa le condizioni dell articolo 5 OICol, non soggiace alla regola d assimilazione dal punto di vista delle imposte dirette. Alla cifra 3: Se in questa forma di fondo si ha a che fare con una persona giuridica i cui investitori dispongono del diritto al rimborso delle proprie quote (art. 119 cpv. 1 lett. b LICol), questa è da assimilare a una SICAV in virtù dell articolo 49 capoverso 3 LIFD, in quanto è simile giuridicamente a questo tipo di investimento collettivo di capitali. Se si tratta al contrario di una società che deve essere qualificata quale investimento collettivo di capitale chiuso a causa dell assenza di un diritto al rimborso delle quote, essa è da assimilare a una SICAF. Il diritto al rimborso delle proprie quote al NAV si considera soddisfatto se è previsto almeno un diritto di restituzione ogni anno. Un periodo di lockup fino a cinque anni al massimo non pregiudica l'ottemperanza a questo criterio. Alla cifra 4: Se un investimento collettivo chiuso (LP, Gmbh & CO KG) corrisponde ad una SAIC, i soci sono da qualificarsi quali investitori, con la conseguenza che essi realizzano in questo caso un reddito da sostanza mobiliare. Alle cifre 3 e 4: I requisiti specificati qui di seguito qualificano come tale l'investimento collettivo di capitale: - durata limitata dell investimento; - disponibilità di un offering memorandum; - diritti di codecisione dell'investitore assenti o molto limitati; 10

11 - reporting analogo agli investimenti collettivi di capitale sottoposti a vigilanza; - presenza delle funzioni tipiche, quali l investment manager, la banca depositaria, ecc Esigenze da rispettare in materia di reporting di investimenti collettivi di capitale esteri Se l'investimento collettivo di capitali estero effettua delle distribuzioni, questo si qualifica, ai fini del sistema fiscale svizzero, come investimento collettivo di distribuzione; altrimenti come investimento collettivo di capitale di tesaurizzazione o misto. Ai fini delle imposte sul reddito svizzere, gli investimenti collettivi di capitale esteri sono considerati trasparenti (ad eccezione degli investimenti collettivi di capitale esteri che sono economicamente assimilabili ad una SICAF). Le chiusure contabili estere, esaminate da una società di revisione esterna e effettuate rispettando le GAAP, sono sufficienti per determinare le imposte sul reddito e sull utile svizzere. È necessario applicare la seguente procedura per l allestimento del reporting: a. Richiedere gli ultimi conti di chiusura dell investimento collettivo di capitale stabiliti in applicazione delle GAAP e verificati da una società di revisione esterna. b. Addizionare i ricavi d esercizio (conti dividendi, interessi e altri ricavi incluso il conto di compensazione dei ricavi) secondo le GAAP e sottrarre i costi. Per determinare i costi deducibili, vi rinviamo alla cifra qui di seguito. c. Dividere in seguito questo utile netto per il numero delle quote al momento della chiusura dei conti (utile netto per quota). Alternativamente, si può utilizzare la relazione stimata (parte NAV dell investitore / NAV dell investimento collettivo di capitale). d. Determinazione del reddito imponibile relativo a ogni quota: - Investimento collettivo di capitale tesaurizzato: per gli investimenti collettivi di capitale di tesaurizzazione esteri, l utile netto per quota costituisce il reddito imponibile determinante ai fini dell imposta sul reddito svizzera. - Investimento collettivo di capitale di distribuzione: per gli investimenti collettivi di capitale di distribuzione esteri,il montante distribuito, che sia considerato come un reddito imponibile o come un utile in capitale esente da imposta, deve essere determinato tramite i libri contabili. e. Determinazione del valore determinante per l imposta sulla sostanza: È decisivo per l imposta sulla sostanza il NAV al 31 dicembre dell anno civile in questione. Se questo valore non è disponibile, si userà l ultimo NAV conosciuto. f. L investitore e l AFC devono avere accesso alle informazioni fiscalmente determinanti Norme speciali per le strutture fund of funds In una struttura fund of funds, l investitore opera spesso per il tramite di una struttura feeder in un cosiddetto masterfund, il quale investe a sua volta in determinati fondi/investimenti strategici. La struttura feeder e il masterfund sono da considerarsi interamente trasparenti (a condizione che gli investimenti collettivi di capitale utilizzati nella struttura feeder e master siano considerati delle forme di investimento trasparenti ai fini dell imposizione in Svizzera). Tuttavia, il conto annuale elaborato applicando le GAAP può essere utilizzato a livello dei fondi/investimenti strategici per stabilire il reddito imponibile secondo il diritto svizzero. Lo stesso vale se anche il fondo strategico è a sua volta costituito da una struttura di tipo fund of 11

12 funds. È riservata una valutazione trasparente se il fondo strategico è costituito da una struttura di tipo fund-of-bonds-funds o rispettivamente fund-of-money-market-funds. Sono considerati come dei masterfunds gli investimenti collettivi di capitale che investono in almeno cinque fondi/investimenti strategici differenti. In caso di una struttura fund on funds senza struttura feeder, occorre utilizzare le regole applicabili al masterfund per analogia. Il reporting fiscale deve essere redatto al momento della chiusura dei conti del rispettivo investimento collettivo di capitale nel quale l investitore ha collocato i suoi fondi (feeder o masterfund). Per stabilire l utile imponibile occorre tener conto dei fondi strategici, nei quali il masterfund è investito al momento della chiusura del suo esercizio commerciale. Ci si basa quindi sugli ultimi conti annuali disponibili. L utile imponibile, per ciò che riguarda il fondo feeder, corrisponde ai redditi aggregati (meno i costi) a livello del fondo feeder, del masterfund e dei fondi/investimenti strategici sulla base della chiusura dei conti. La determinazione dei costi deducibili conformemente alla cifra deve essere effettuata per ogni livello (cfr. allegato V; modello di reporting per i fund of funds esteri) Costi deducibili I costi addebitati all investimento collettivo di capitali (commissioni di gestione, costi della banca depositaria, costi di deposito, costi di stampa e tutti gli altri generi di costi o commissioni) possono essere addebitati a concorrenza di un importo pari al massimo all 1,5 % del NAV. Se i costi sono superiori a questa percentuale, l eccedenza deve essere addebitata al conto utili e perdite in capitale realizzati (contabilizzazione al lordo). Se il montante totale dei costi è inferiore al limite dell 1,5 % del NAV, solo il montante effettivo può essere dedotto. Per gli investimenti collettivi di capitale che dispongono di più classi di quote / azioni multi-comparto, questo limite percentuale è applicabile a ogni classe. Il montante dell 1,5 % è calcolato sulla base del NAV alla fine dell esercizio contabile annuale. Se la persona assoggettata all imposta preventiva mette le informazioni necessarie alla disposizione dell AFC, questo montante può anche essere calcolato sulla base del NAV medio a intervalli di stima predefiniti nel corso del periodo di calcolo (art. 83 LICol). I costi degli interessi e dei pagamenti compensatori relativi a delle operazioni di securities lending and borrowing non rientrano nel limite dell 1,5 %. Questi sono interamente deducibili. A livello di fund of funds e di feeder fund, l'1,5% può essere portato a detrazione soltanto dai redditi diretti e non dai redditi imponibili che il fund of funds o il feeder fund aggregano dai singoli fondi strategici. Sui redditi precitati, l'1,5% è già stato addebitato a livello di fondo strategico. 4.7 Ristrutturazione e scioglimento di investimenti collettivi di capitale Ristrutturazione Secondo l articolo 95 capoverso 1 lettera a LICol, i fondi d investimento su base contrattuale possono procedere a una fusione con un altro fondo attraverso il trasferimento dei loro valori patrimoniali e dei loro impegni. Secondo la lettera b, le SICAV possono operare il trasferimento patrimoniale ad un'altra SICAV ai sensi della legge sulla fusione (LFus). Sono permessi i seguenti trasferimenti o unioni: 12

13 a. Unioni di fondi d investimento svizzeri o SICAV; b. Trasferimento di valori patrimoniali da investimenti collettivi di capitale esteri a investimenti collettivi di capitale svizzeri o SICAV; c. Trasferimento di valori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri a investimenti collettivi di capitale esteri. Poiché il trasferimento deve avvenire in ogni caso al valore venale, non vi è alcuna conseguenza fiscale a livello di imposte dirette per gli investitori in caso di conversione delle loro quote, siano esse detenute nella loro sostanza privata o commerciale Scioglimento Lo scioglimento di un investimento collettivo di capitale deve rispettare le condizioni previste all articolo 96 LICol. L articolo 97 capoverso 2 LICol dà diritto agli investitori a una quota proporzionale del ricavo della liquidazione. Il rimborso dei capitali investiti e degli utili in capitale realizzati è esonerato dall imposta per l investitore che lo dichiara nella sua sostanza privata. I redditi della sostanza ottenuti a seguito della liquidazione che non figurano sono già stati tassati soggiacciono all imposta sul reddito. Se un investimento collettivo di capitali con diritto fondiario diretto è sciolto, i proventi distribuiti agli investitori non soggiacciono all imposta sul reddito fin tanto che questi provengano dal possesso fondiario diretto. Nel caso di investimenti detenuti nella sostanza commerciale, la differenza positiva tra i ricavi di liquidazione ed il valore fiscalmente determinante soggiace all imposta sul reddito o sull utile. Eventuali differenze negative costituiscono perdite in capitale deducibili dalla sostanza commerciale Trasferimento della sede all estero o d espatrio di investimenti collettivi di capitale Il trasferimento della sede non ha, a differenza dell imposta preventiva, nessuna conseguenza per ciò che riguarda le imposte dirette, in quanto non equivale a una liquidazione. Sulla base della soluzione fiduciaria il bene resta nella sostanza privata o nella sostanza commerciale dell investitore. 13

14 5 Allegati 5.1 Allegato I: Investimento collettivo di capitale con possesso fondiario diretto Determinazione dei valori fiscali d un investimento collettivo di capitale con possesso fondiario diretto Alfine di determinare l utile imponibile d un investimento collettivo di capitale con possesso fondiario diretto occorre osservare i principi seguenti: Gli utili in capitale sul possesso fondiario diretto fanno parte dell utile imponibile; Gli interessi attivi sugli averi bancari e su altri crediti non fanno parte del reddito sul possesso fondiario diretto; Sulla base del conto economico, i costi e i ricavi (comprese le imposte dirette) relativi agli immobili in possesso fondiario diretto devono di principio essere ripartiti secondo il metodo diretto (per oggetto); I costi che non possono essere ripartiti secondo il metodo diretto (per oggetto) devono essere attribuiti in proporzione al valore venale degli immobili in possesso fondiario diretto in rapporto al valore venale della totalità degli attivi secondo il conto patrimoniale consolidato (art. 90 LICol) conformemente ai principi della circolare della Conferenza fiscale svizzera (CFS) n. 18 del 27 novembre Esempio Totale degli attivi: 90% possesso fondiario diretto, 10% altri attivi Risultato Calcolo di ripartizione Immobili (valori in migliaia di CHF) Ricavi Altri (valori in migliaia di CHF) Totale (valori in migliaia di CHF) Affitti per oggetto (metodo diretto) Utili in capitale e rivalutazioni per oggetto dopo deduzione contabili dei costi diretti Interessi attivi Totale ricavi Costi Interessi passivi Interessi ripartizione proporzionale (per quote) *) Manutenzione e riparazioni per oggetto Altri costi immobiliari per oggetto Spese d amministrazione per oggetto relative agli immobili Costi generali Se i costi sono registrati in modo globale nel conto economico: ripartizione proporzionale *)

15 Costi di stima e di revisione Attribuzioni al fondo d ammortamento Attribuzioni al fondo di manutenzione Boni alla direzione del fondo e alla banca depositaria Se i costi sono registrati in modo globale nel conto economico: ripartizione proporzionale *) Per oggetto; deduzione limitata agli ammortamenti ammessi fiscalmente Ammessi solo gli accantonamenti costituiti per oggetto per importanti riparazioni future Se i costi sono registrati in modo globale nel conto economico: ripartizione proporzionale *) Costi ante imposte Utile prima delle imposte Imposta sul capitale Ipotesi; base di calcolo: -176 (cantone) Sostanza netta alla fine del periodo fiscale secondo le disposizioni applicabili alle persone fisiche Utile prima dell imposta = 125 %, in quanto l imposta sull utile Imposta sull utile (Cantone/Confederazione) sull utile è deducibile Ipotesi: aliquota d imposta cantonale e federale per le persone fisiche = 25 % -740 Utile imponibile = 100 % *) La ripartizione proporzionale degli oneri indiretti si effettua considerando il valore venale degli immobili da possesso fondiario diretto in rapporto al valore venale del totale degli attivi secondo il conto patrimoniale consolidato (art. 90 LICol) Redditi imponibili sulle quote d investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto Il reddito delle quote di investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto è imponibile nella misura in cui il totale dei redditi dell investimento collettivo di capitale eccede i redditi del possesso fondiario diretto. Le distribuzioni e le riserve devono quindi essere ripartite in funzione della loro provenienza nelle due categorie seguenti: a) reddito patrimoniale tassato, compresi gli utili in capitale e gli utili derivanti dalla rivalutazione provenienti da possesso fondiario diretto; b) reddito patrimoniale proveniente da possesso fondiario indiretto, reddito d'altri valori patrimoniali come pure il reddito proveniente dallo scioglimento di accantonamenti su possesso fondiario diretto costituiti prima del (di regola fondi per manutenzione e ammortamenti). Secondo l'articolo 129 capoverso 3 LIFD, gli investimenti collettivi di capitale devono fornire informazioni all'autorità di tassazione sulla ripartizione delle distribuzioni e delle riserve nelle suddette due categorie. Una ripartizione delle distribuzioni mediante cedola separata non è necessaria, ad eccezione dei profitti in capitale e versamenti di capitale distribuiti con cedola separata (art. 5 cpv. 1 lett. b LIP e art. 28 cpv. 3 OIPrev). 15

16 Le spese relative a redditi assoggettati a imposta preventiva possono essere addebitate a questi ultimi, ma fino a una cifra massima dell'1,5% (quota dei costi d'esercizio = Total Expense Ratio / TER REF ) del patrimonio globale del fondo allocato in questi investimenti. Se l'importo totale delle spese è inferiore all'1,5%, è detraibile solo la cifra effettiva minore Procedura di dichiarazione per gli investimenti collettivi di capitale Per gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto non esiste alcuna dichiarazione d'imposta speciale. Le direzioni devono presentare all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale, un'attestazione concernente tutti i rapporti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi (art. 129 cpv. 3 LIFD). L'utile imponibile è determinato secondo i principi fissati alla cifra 2 più sopra Procedura di dichiarazione per gli investitori L'AFC pubblicherà nel suo listino dei corsi il valore imponibile delle quote degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sulla base delle informazioni ricevute da questi ultimi. I privati devono dichiarare, in applicazione dell articolo 20 capoverso 1 lettera e LIFD, l insieme dei proventi derivanti da quote a investimenti collettivi di capitale nella misura in cui essi non incassano dei redditi o degli utili in capitale provenienti dal possesso fondiario diretto. Le persone fisiche o giuridiche che detengono delle quote di investimenti collettivi di capitale nella loro sostanza commerciale, soggiacciono per analogia alla regola dell articolo 20 capoverso 1 lettera e LIFD. I redditi derivanti da investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto non sono imponibili. In caso di investimento riguardante la sostanza commerciale, sono esenti da imposta solo le parti di reddito che superano i costi in relazione all investimento (parte proporzionale ai costi di finanziamento, parte proporzionale ai costi d amministrazione, ammortamenti direttamente in relazione con i redditi) e per le quali è provato che sono già state imposte a livello dell investimento collettivo di capitale con possesso fondiario diretto. 5.2 Allegato II Lista dei paesi Corrisponde all allegato V della circolare n. 24 del 1 gennaio Allegato III Albero decisionale Corrisponde all allegato VI della circolare n. 24 del 1 gennaio Allegato IV Modello di reporting per fund of funds svizzeri Corrisponde all allegato VII della circolare n. 24 del 1 gennaio Allegato V Modello di reporting per fund of funds esteri Corrisponde all allegato VIII della circolare n. 24 del 1 gennaio

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